Decreto cautelare 10 maggio 2019
Ordinanza cautelare 6 giugno 2019
Decreto cautelare 22 agosto 2019
Ordinanza cautelare 13 settembre 2019
Ordinanza collegiale 18 giugno 2020
Ordinanza presidenziale 10 maggio 2022
Decreto decisorio 4 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, decreto cautelare 10/05/2019, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2019
N. 05384/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5384 del 2019, proposto da
PE DA, EN IE, SA LF, IC EG, PE SI, NC IA, RC GL, SA BU, RI AP, UL AP, AT PU, SI AP, SI AR, AR RI, EM SE, OR LD, MO LS, RA CE, AI AN, VA NC, IE RI, ON TA, DA AL, PE TE, AN NO, EN NV, ON CO, DA TI, CE RI, FR CI, UI D'NI, SA RO, VI De GI, AN EL VE, SA De ME, SA De IO, ES Di OM, ON LO, IC SC, SA GE, OS GEro, FA LE, AB OG, NA AT, NZ RE, AN GR, IC ID, AR EL ES, IZ ZZ, DA LA, IR La CA, OR OT, NI LO, PE Lo RE, ZI AR, VI RI, AN AR EL, FR EN, DR TT, IZ SC, EL ER, LA MU, GI TA, IT AR OL, RO TO, ER PA, NN DD, NN AN, PE CE, ES PE, VI AN, LE IE, AR CI, FR RA, RT DO, VA CI, EL IO, AN OL, RI OR, SA AR, FRpio IA, PE NE, NZ HI, NI IR, BO NI, NT IEe IR, ER SP, NN TE PA, RI ZI, RI IN, AS RI, LU OM, MI NO, RC CA, CO RI, ST DI, RO TE, rappresentati e difesi dall'avvocato ON De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via della Caserma, 5;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con cui è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nella parte in cui richiede, per poter prendere parte alla procedura di scorrimento, che i candidati non abbiano ancora compiuto 26 anni (doc. 1);
2) del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 (doc. 2);
3) del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
4) se del caso, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14.12.2018, n. 135 (“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”), convertito, con modificazioni, dalla L. 11.02.2019, n. 12.
e, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a prendere parte alle successive prove di concorso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che le prove alle quali in sostanza i ricorrenti chiedono di essere ammessi sono calendarizzate a partire dall’8 maggio e dunque quantomeno per alcuni di essi in epoca antecedente l’esame in sede collegiale della domanda cautelare
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e, per l’effetto, dispone l’ammissione con riserva dei ricorrenti all’espletamento delle dette prove, impregiudicata ogni valutazione in sede collegiale della proposta domanda cautelare.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 giugno 2019.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 9 maggio 2019.
| Il Presidente |
| VA Mezzacapo |
IL SEGRETARIO