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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1411/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuliana Parte_1 P.IVA_1
PERITO (C.F. ) e Giuseppe D'ACUNTI (C.F. C.F._1
) C.F._2
- attrice - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Rosanna DE LEO (C.F. C.F._4
- convenuta -
e
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._5 dall'Avv. Lucio PANZA (C.F. ) C.F._6
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.10.2021, la Parte_1
ha convenuto in giudizio e al
[...] Controparte_1 Controparte_2
fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. della compravendita – per TA del 15.7.2021 (Rep. n. 57876, Racc. n. 32742) – dell'immobile Per_1
sito in Praia a Mare (CS), in via degli Agricoltori snc, identificato catastalmente al
Foglio 58, p.lla 328, sub 11.
Ha, in particolare, dedotto che:
- è creditrice di per averle venduto un'autovettura, di Controparte_2 complessivi € 24.721,04, in forza dei seguiti titoli esecutivi: 1) decreto ingiuntivo n. 179/2021, emesso dal Tribunale di Lagonegro il 22.4.2021; 2) decreto ingiuntivo n. 71/2021, emesso dal Giudice di Pace di Sala Consilina;
3) assegni bancari n. 2701364138-05, in scadenza il 30.9.2020, per € 5.000,00; n.
2701364139-06, in scadenza il 30.10.2020, per € 6.000,00; n. 2701364140-07, in scadenza il 30.11.2020, per € 6.000,00, tratti sul conto corrente n. 18031385, acceso presso la filiale di RA (CS) della Controparte_3
;
[...]
- dopo la notifica degli atti di precetto, eseguiva pignoramento immobiliare, notificato il 29.7.2021 per complessivi € 23.045,84, iscritto a ruolo con il numero 74/2021 RG presso il Tribunale Civile di Paola e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza il 9.9.2021, avente ad oggetto l'unità immobiliare suindicata;
- tuttavia, in data successiva alla notifica degli atti di precetto, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 22/2020 RGE Tribunale di Paola, con l'atto oggetto di domanda, la debitrice trasferiva il medesimo immobile alla sorella dietro il pagamento di € 43.225,00, in presenza dei Controparte_1
presupposti della scientia fraudis ed eventus damni;
1.2. – Si è costituita la quale ha chiesto di rigettare la Controparte_2
domanda per infondatezza, eccependo: l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'esperimento dell'azione revocatoria (scientia fraudis ed eventus damni);
2 l'irrevocabilità dell'atto di compravendita, ai sensi dell'art. 2901, 3° comma, cc, perché posta in essere in adempimento di un proprio debito scaduto (quello contratto con la e poi da essa ceduta a P&G). CP_4
1.3. – Anche si è costituita, chiedendo di dichiarare Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per carenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ.
e, nel merito, di rigettarla per infondatezza, eccependo: l'insussistenza di scientia fraudis ed eventus damni; l'irrevocabilità dell'atto di compravendita perché posta in essere per acquisire la liquidità necessaria per l'adempimento di un debito scaduto della convenuta il mancato intervento della società attrice Controparte_2 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 22/2020 RGE.
1.4. – L'attività istruttoria è consistita nell'assunzione dell'interrogatorio formale di
(udienza del 24.2.2023). Controparte_2
2. – Ciò posto, la domanda è infondata per le ragioni che seguono.
2.1. – Tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale apprestati dal codice civile, l'art. 2901 cod. civ. disciplina l'azione revocatoria, quale rimedio per il creditore che veda pregiudicate le proprie ragioni di soddisfarsi in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, il quale abbia compiuto un atto di disposizione del proprio patrimonio, ricorrendone alcuni presupposti, puntualmente indicati dalla norma: 1) occorre, in primo luogo, che il debitore abbia posto in essere un atto di disposizione del patrimonio, ovverosia un atto giuridico che abbia l'effetto di produrre uno spostamento economico dalla sfera giuridica del debitore a quella di un terzo, così pregiudicando le possibilità, per i creditori del primo, di soddisfare il proprio interesse verso cui era protesa l'obbligazione (cd. eventus damni); 2) è, inoltre, richiesta la sussistenza di uno stato soggettivo qualificato del debitore (cd. consilium fraudis): in particolare, se l'atto è stato compiuto in un momento successivo al sorgere del credito, occorre la semplice conoscenza del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore;
3) allorquando l'acquisto sia avvenuto a titolo oneroso, tale requisito soggettivo è richiesto anche in capo al terzo acquirente (cd. scientia damni) e la relativa prova può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile
3 che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
[Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/1/2019 (Rv. 652471 - 01)].
Nondimeno, secondo l'art 2901, comma 3, cod. civ., “non è soggetto a revoca
l'adempimento di un debito scaduto”. Tale esenzione, secondo la giurisprudenza, ricomprende anche l'alienazione di un bene finalizzata a reperire la liquidità necessaria per l'adempimento di un debito del venditore-debitore, purché tale operazione negoziale rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto con conseguente esclusione del carattere pregiudizievole per i creditori [Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 31941 del
16/11/2023 (Rv. 669581 - 01); Sez. 3, Ordinanza n. 19963 del 12/7/2023 (Rv. 668198 -
01); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8992 del 15/5/2020 (Rv. 657941 - 01); Sez. 3, Sentenza n.
7747 del 19/4/2016 (Rv. 639524 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 14420 del 7/6/2013 (Rv.
626597 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 17766 del 8/9/2016 (Rv. 641019 - 01); Sez. 3,
Sentenza n. 14557 del 22/6/2009 (Rv. 608611 - 01); Sez. 3, Sentenza n. 16756 del
21/7/2006 (Rv. 591467 - 01); Sez. 3, Sentenza n. 13435 del 20/7/2004 (Rv. 575649 -
01)], con la precisazione che la prova dell'unicità del mezzo deve essere fornita dal debitore-venditore, tenendo conto dei principi generali che regolano il riparto degli oneri probatori [Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2552 del 27/1/2023 (Rv. 666543 -
01)].
2.2. – Nel caso di specie, la domanda revocatoria deve essere rigettata ai sensi dell'art. 2901, comma 3, cod. civ., in quanto ha ad oggetto un atto di disposizione posto in essere al fine di adempiere un debito scaduto.
In particolare, l'atto di compravendita del 15.7.2021, per TA (Rep. n. Per_1
57876, Racc. n. 32742), avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Praia a Mare (CS), in via degli Agricoltori snc, identificato catastalmente al Foglio 58, p.lla 328, sub 11, è stato posto in essere al fine di soddisfare il credito vantato dalla
[...]
, poi ceduto alla società ossia il il Parte_2 CP_5
scaturito dai contratti di mutuo chirografario n. 153/620/1016927 del 26.5.2016, n.
153/650/1019112 del 28.11.2016, n. 153/650/1019113 del 28.11.2016 e di conto corrente n. 153/330/1144053, oggetto di successivo accordo transattivo del 14.6.2021 tra e la , per complessivi € 19.000,00. Controparte_2 CP_5
4 È, inoltre, provato che il pagamento di tale somma, “quale importo dovuto a saldo dell'accordo transattivo relativo all'estinzione, con rinunzia, della procedura esecutiva immobiliare n. 22/2020 RGE pendente presso il Tribunale di Paola, gravante
l'immobile in oggetto” (cfr. atto di compravendita del 15.7.2021, pag. 3), è stato eseguito da in occasione della stipula del contratto di Controparte_1
compravendita per cui è causa, mediante versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla (cfr. ordine di bonifico Controparte_6 CP_7
15.7.2021), in conformità a quanto indicato dalla creditrice nel predetto CP_5
accordo transattivo (cfr. accettazione accordo del 14.6.2021, pag. 2).
Ancora, la convenuta ha dimostrato di non essere titolare di Controparte_2
ulteriori beni aggredibili da parte della società attrice, atteso che dalla visura catastale n.
T366747 del 4.7.2022, effettuata dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza, emerge che era unicamente titolare dell'immobile oggetto dell'odierna azione revocatoria ordinaria.
Infine, l'impossibilità della convenuta di far fronte in altro modo alla situazione debitoria che ha dato origine alla compravendita per cui è causa si evince dall'attestazione rilasciata dalla Direzione Provinciale dall'Agenzia delle Entrate di
Cosenza del 21.6.2022, dalla quale risulta che relativamente ai periodi di imposta degli anni 2017 e 2018 “non ha presentato le relative dichiarazioni Controparte_2 dei redditi”, che la stessa “non ha percepito redditi certificati da sostituti d'imposta né ha prodotto alcun tipo di reddito” e che per i periodi di imposta degli anni 2019 e 2020 ha dichiarato redditi pari a zero.
Di contro, non ha formulato contestazioni specifiche al riguardo, Parte_1 essendosi limitata a ribadire che l'atto dispositivo oggetto della domanda revocatoria aveva pregiudicato le proprie ragioni creditorie.
3. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo alla luce dei valori minimi (tenuto conto della semplicità della causa) previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta da parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di ciascuna convenuta con distrazione al rispettivo procuratore antistatario
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Paola, 4 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
6
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuliana Parte_1 P.IVA_1
PERITO (C.F. ) e Giuseppe D'ACUNTI (C.F. C.F._1
) C.F._2
- attrice - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Rosanna DE LEO (C.F. C.F._4
- convenuta -
e
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._5 dall'Avv. Lucio PANZA (C.F. ) C.F._6
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.10.2021, la Parte_1
ha convenuto in giudizio e al
[...] Controparte_1 Controparte_2
fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. della compravendita – per TA del 15.7.2021 (Rep. n. 57876, Racc. n. 32742) – dell'immobile Per_1
sito in Praia a Mare (CS), in via degli Agricoltori snc, identificato catastalmente al
Foglio 58, p.lla 328, sub 11.
Ha, in particolare, dedotto che:
- è creditrice di per averle venduto un'autovettura, di Controparte_2 complessivi € 24.721,04, in forza dei seguiti titoli esecutivi: 1) decreto ingiuntivo n. 179/2021, emesso dal Tribunale di Lagonegro il 22.4.2021; 2) decreto ingiuntivo n. 71/2021, emesso dal Giudice di Pace di Sala Consilina;
3) assegni bancari n. 2701364138-05, in scadenza il 30.9.2020, per € 5.000,00; n.
2701364139-06, in scadenza il 30.10.2020, per € 6.000,00; n. 2701364140-07, in scadenza il 30.11.2020, per € 6.000,00, tratti sul conto corrente n. 18031385, acceso presso la filiale di RA (CS) della Controparte_3
;
[...]
- dopo la notifica degli atti di precetto, eseguiva pignoramento immobiliare, notificato il 29.7.2021 per complessivi € 23.045,84, iscritto a ruolo con il numero 74/2021 RG presso il Tribunale Civile di Paola e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza il 9.9.2021, avente ad oggetto l'unità immobiliare suindicata;
- tuttavia, in data successiva alla notifica degli atti di precetto, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 22/2020 RGE Tribunale di Paola, con l'atto oggetto di domanda, la debitrice trasferiva il medesimo immobile alla sorella dietro il pagamento di € 43.225,00, in presenza dei Controparte_1
presupposti della scientia fraudis ed eventus damni;
1.2. – Si è costituita la quale ha chiesto di rigettare la Controparte_2
domanda per infondatezza, eccependo: l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'esperimento dell'azione revocatoria (scientia fraudis ed eventus damni);
2 l'irrevocabilità dell'atto di compravendita, ai sensi dell'art. 2901, 3° comma, cc, perché posta in essere in adempimento di un proprio debito scaduto (quello contratto con la e poi da essa ceduta a P&G). CP_4
1.3. – Anche si è costituita, chiedendo di dichiarare Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per carenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ.
e, nel merito, di rigettarla per infondatezza, eccependo: l'insussistenza di scientia fraudis ed eventus damni; l'irrevocabilità dell'atto di compravendita perché posta in essere per acquisire la liquidità necessaria per l'adempimento di un debito scaduto della convenuta il mancato intervento della società attrice Controparte_2 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 22/2020 RGE.
1.4. – L'attività istruttoria è consistita nell'assunzione dell'interrogatorio formale di
(udienza del 24.2.2023). Controparte_2
2. – Ciò posto, la domanda è infondata per le ragioni che seguono.
2.1. – Tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale apprestati dal codice civile, l'art. 2901 cod. civ. disciplina l'azione revocatoria, quale rimedio per il creditore che veda pregiudicate le proprie ragioni di soddisfarsi in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, il quale abbia compiuto un atto di disposizione del proprio patrimonio, ricorrendone alcuni presupposti, puntualmente indicati dalla norma: 1) occorre, in primo luogo, che il debitore abbia posto in essere un atto di disposizione del patrimonio, ovverosia un atto giuridico che abbia l'effetto di produrre uno spostamento economico dalla sfera giuridica del debitore a quella di un terzo, così pregiudicando le possibilità, per i creditori del primo, di soddisfare il proprio interesse verso cui era protesa l'obbligazione (cd. eventus damni); 2) è, inoltre, richiesta la sussistenza di uno stato soggettivo qualificato del debitore (cd. consilium fraudis): in particolare, se l'atto è stato compiuto in un momento successivo al sorgere del credito, occorre la semplice conoscenza del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore;
3) allorquando l'acquisto sia avvenuto a titolo oneroso, tale requisito soggettivo è richiesto anche in capo al terzo acquirente (cd. scientia damni) e la relativa prova può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile
3 che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
[Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/1/2019 (Rv. 652471 - 01)].
Nondimeno, secondo l'art 2901, comma 3, cod. civ., “non è soggetto a revoca
l'adempimento di un debito scaduto”. Tale esenzione, secondo la giurisprudenza, ricomprende anche l'alienazione di un bene finalizzata a reperire la liquidità necessaria per l'adempimento di un debito del venditore-debitore, purché tale operazione negoziale rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto con conseguente esclusione del carattere pregiudizievole per i creditori [Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 31941 del
16/11/2023 (Rv. 669581 - 01); Sez. 3, Ordinanza n. 19963 del 12/7/2023 (Rv. 668198 -
01); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8992 del 15/5/2020 (Rv. 657941 - 01); Sez. 3, Sentenza n.
7747 del 19/4/2016 (Rv. 639524 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 14420 del 7/6/2013 (Rv.
626597 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 17766 del 8/9/2016 (Rv. 641019 - 01); Sez. 3,
Sentenza n. 14557 del 22/6/2009 (Rv. 608611 - 01); Sez. 3, Sentenza n. 16756 del
21/7/2006 (Rv. 591467 - 01); Sez. 3, Sentenza n. 13435 del 20/7/2004 (Rv. 575649 -
01)], con la precisazione che la prova dell'unicità del mezzo deve essere fornita dal debitore-venditore, tenendo conto dei principi generali che regolano il riparto degli oneri probatori [Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2552 del 27/1/2023 (Rv. 666543 -
01)].
2.2. – Nel caso di specie, la domanda revocatoria deve essere rigettata ai sensi dell'art. 2901, comma 3, cod. civ., in quanto ha ad oggetto un atto di disposizione posto in essere al fine di adempiere un debito scaduto.
In particolare, l'atto di compravendita del 15.7.2021, per TA (Rep. n. Per_1
57876, Racc. n. 32742), avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Praia a Mare (CS), in via degli Agricoltori snc, identificato catastalmente al Foglio 58, p.lla 328, sub 11, è stato posto in essere al fine di soddisfare il credito vantato dalla
[...]
, poi ceduto alla società ossia il il Parte_2 CP_5
scaturito dai contratti di mutuo chirografario n. 153/620/1016927 del 26.5.2016, n.
153/650/1019112 del 28.11.2016, n. 153/650/1019113 del 28.11.2016 e di conto corrente n. 153/330/1144053, oggetto di successivo accordo transattivo del 14.6.2021 tra e la , per complessivi € 19.000,00. Controparte_2 CP_5
4 È, inoltre, provato che il pagamento di tale somma, “quale importo dovuto a saldo dell'accordo transattivo relativo all'estinzione, con rinunzia, della procedura esecutiva immobiliare n. 22/2020 RGE pendente presso il Tribunale di Paola, gravante
l'immobile in oggetto” (cfr. atto di compravendita del 15.7.2021, pag. 3), è stato eseguito da in occasione della stipula del contratto di Controparte_1
compravendita per cui è causa, mediante versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla (cfr. ordine di bonifico Controparte_6 CP_7
15.7.2021), in conformità a quanto indicato dalla creditrice nel predetto CP_5
accordo transattivo (cfr. accettazione accordo del 14.6.2021, pag. 2).
Ancora, la convenuta ha dimostrato di non essere titolare di Controparte_2
ulteriori beni aggredibili da parte della società attrice, atteso che dalla visura catastale n.
T366747 del 4.7.2022, effettuata dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza, emerge che era unicamente titolare dell'immobile oggetto dell'odierna azione revocatoria ordinaria.
Infine, l'impossibilità della convenuta di far fronte in altro modo alla situazione debitoria che ha dato origine alla compravendita per cui è causa si evince dall'attestazione rilasciata dalla Direzione Provinciale dall'Agenzia delle Entrate di
Cosenza del 21.6.2022, dalla quale risulta che relativamente ai periodi di imposta degli anni 2017 e 2018 “non ha presentato le relative dichiarazioni Controparte_2 dei redditi”, che la stessa “non ha percepito redditi certificati da sostituti d'imposta né ha prodotto alcun tipo di reddito” e che per i periodi di imposta degli anni 2019 e 2020 ha dichiarato redditi pari a zero.
Di contro, non ha formulato contestazioni specifiche al riguardo, Parte_1 essendosi limitata a ribadire che l'atto dispositivo oggetto della domanda revocatoria aveva pregiudicato le proprie ragioni creditorie.
3. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo alla luce dei valori minimi (tenuto conto della semplicità della causa) previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta da parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di ciascuna convenuta con distrazione al rispettivo procuratore antistatario
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Paola, 4 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
6