TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 21233/2024
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Antonio Boccuccia, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, largo Brindisi, n. 11
E
, con il funzionario delegato, Parte_2 Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via M. Brighenti, n. 23
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 31.5.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data 3.6.2024), Parte_1 con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“Nel merito: previo accertamento dell'intervenuto adempimento alle prescrizioni imposte, accogliere la presente opposizione ad ordinanza – ingiunzione con conseguente annullamento ovvero dichiarazione di nullità e/o di inefficacia e/o di cessazione di ogni giuridica validità della ordinanza – ingiunzione oggetto della presente opposizione;
In via subordinata, nella ipotesi in cui il Tribunale non dovesse accogliere la presente opposizione, rideterminare l'importo ingiunto modificando la sanzione dovuta con successiva riduzione ai sensi dell'art. 6, comma 12, D.L. vo n. 150/2011, con la somma ritenuta di giustizia…Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha Controparte_2 formulato le seguenti conclusioni:
“”rideterminare la sanzione nella misura indicata;
compensare le spese di lite, tenuto conto che l'illecito accertato dell'impiego di un lavoratore in nero non è stato oggetto di contestazione e che il ricorrente non poteva beneficiare del pagamento della sanzione calcolata nell'importo minimo per mancanza del presupposto di legge. In via documentale si produce in copia:
1. Ordinanza ingiunzione n. 853/2024 e cartolina di notificazione;
”. Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. impugna dunque l'ordinanza ingiunzione n. 853/2024 notificata in Parte_1 data 3.5.2024, sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. RM0000- 990-01 del 1.7.2019, avente ad oggetto la somma complessiva di ad € 7.125,16 a titolo di sanzioni e spese di notifica. Tale verbale aveva contestato le violazioni delle seguenti norme d legge:
1) art. 12 comma 3 del D.P.R. 1124/1965, per omessa denuncia all' dell'inizio dei CP_3 lavori nel cantiere di Roma, viale Leonardo Da Vinci, in data 8.10.2019;
2) art. 3 comma 3 del d. l. 112/2002, convertito nella l. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 comma 1 del d. lgs. 151/2015, per avere occupato il lavoratore , senza la Persona_1 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
3) dell'art. 1 della l. 741/1959, per avere omesso di accantonare presso l Controparte_4 alle scadenze previste il compenso spettante al personale operaio occupato da marzo
2018 a marzo 2019 (pari a n. 15 lavoratori).
Il ricorrente eccepisce: a) che ha pagato la sanzione nella misura minima di legge in data 13.8.2023; b) che ha inviato documentazione riguardante gli adempimenti prescritti entro il termine (20.12.2019) assegnato dall' resistente, cioè la regolare assunzione di Parte_2
, l'accordo con per la rateizzazione dei versamenti dovuti, nonché la Persona_1 CP_4 presentazione della denuncia all' . CP_3
3. Quanto alle violazioni di cui ai punti n. 1) e n. 3), lo stesso resistente Parte_2 riferisce di avere avuto cognizione del pagamento eseguito in data 13.8.2019,
(documentato dal ricorrente), solo con la notifica del ricorso e chiede per tale parte
“l'estinzione del procedimento sanzionatorio” (si rileva che la notifica del ricorso risulta evidentemente successiva al pagamento stesso).
4. Nel resto si riporta l'art. 22, co. 1, d. l.vo n. 151/2015 (che ha sostituito il comma 3 dell'art. 3, D. L. n. 12/2002), disponendo come segue:
“
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.”. Nello specifico risulta dal fascicolo del ricorrente (doc. n. 6) che il medesimo ha assunto regolarmente in data 18.3.2019 e che questi è deceduto in data 9.5.2019. Persona_1
L'art. 3, l. n. 689/1981 dispone: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.”. In effetti nel nostro ordinamento (ivi compresa la predetta disposizione), l'elemento psicologico costituisce requisito indefettibile per fondare la responsabilità, sicché il decesso di durante il rapporto di lavoro con l'odierno ricorrente e prima del Persona_1 relativo termine di durata (come previsto dal citato art. 22, co. 1, l. n. 151/2015) non vale ad escludere la causa di estinzione del procedimento sanzionatorio prevista dall'art. 13, d. l. vo n. 124/2004 (in quanto la prematura cessazione del rapporto non è imputabile al datore di lavoro).
5. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso deve trovare integrale accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffati vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad € 26,000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta, liquidate come da dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
annulla l'ordinanza ingiunzione n. 853/2024; condanna l al pagamento delle spese Controparte_2 processuali di pari ad € 1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, Parte_1 oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 18 marzo 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 21233/2024
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Antonio Boccuccia, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, largo Brindisi, n. 11
E
, con il funzionario delegato, Parte_2 Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via M. Brighenti, n. 23
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 31.5.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data 3.6.2024), Parte_1 con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“Nel merito: previo accertamento dell'intervenuto adempimento alle prescrizioni imposte, accogliere la presente opposizione ad ordinanza – ingiunzione con conseguente annullamento ovvero dichiarazione di nullità e/o di inefficacia e/o di cessazione di ogni giuridica validità della ordinanza – ingiunzione oggetto della presente opposizione;
In via subordinata, nella ipotesi in cui il Tribunale non dovesse accogliere la presente opposizione, rideterminare l'importo ingiunto modificando la sanzione dovuta con successiva riduzione ai sensi dell'art. 6, comma 12, D.L. vo n. 150/2011, con la somma ritenuta di giustizia…Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha Controparte_2 formulato le seguenti conclusioni:
“”rideterminare la sanzione nella misura indicata;
compensare le spese di lite, tenuto conto che l'illecito accertato dell'impiego di un lavoratore in nero non è stato oggetto di contestazione e che il ricorrente non poteva beneficiare del pagamento della sanzione calcolata nell'importo minimo per mancanza del presupposto di legge. In via documentale si produce in copia:
1. Ordinanza ingiunzione n. 853/2024 e cartolina di notificazione;
”. Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. impugna dunque l'ordinanza ingiunzione n. 853/2024 notificata in Parte_1 data 3.5.2024, sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. RM0000- 990-01 del 1.7.2019, avente ad oggetto la somma complessiva di ad € 7.125,16 a titolo di sanzioni e spese di notifica. Tale verbale aveva contestato le violazioni delle seguenti norme d legge:
1) art. 12 comma 3 del D.P.R. 1124/1965, per omessa denuncia all' dell'inizio dei CP_3 lavori nel cantiere di Roma, viale Leonardo Da Vinci, in data 8.10.2019;
2) art. 3 comma 3 del d. l. 112/2002, convertito nella l. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 comma 1 del d. lgs. 151/2015, per avere occupato il lavoratore , senza la Persona_1 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
3) dell'art. 1 della l. 741/1959, per avere omesso di accantonare presso l Controparte_4 alle scadenze previste il compenso spettante al personale operaio occupato da marzo
2018 a marzo 2019 (pari a n. 15 lavoratori).
Il ricorrente eccepisce: a) che ha pagato la sanzione nella misura minima di legge in data 13.8.2023; b) che ha inviato documentazione riguardante gli adempimenti prescritti entro il termine (20.12.2019) assegnato dall' resistente, cioè la regolare assunzione di Parte_2
, l'accordo con per la rateizzazione dei versamenti dovuti, nonché la Persona_1 CP_4 presentazione della denuncia all' . CP_3
3. Quanto alle violazioni di cui ai punti n. 1) e n. 3), lo stesso resistente Parte_2 riferisce di avere avuto cognizione del pagamento eseguito in data 13.8.2019,
(documentato dal ricorrente), solo con la notifica del ricorso e chiede per tale parte
“l'estinzione del procedimento sanzionatorio” (si rileva che la notifica del ricorso risulta evidentemente successiva al pagamento stesso).
4. Nel resto si riporta l'art. 22, co. 1, d. l.vo n. 151/2015 (che ha sostituito il comma 3 dell'art. 3, D. L. n. 12/2002), disponendo come segue:
“
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.”. Nello specifico risulta dal fascicolo del ricorrente (doc. n. 6) che il medesimo ha assunto regolarmente in data 18.3.2019 e che questi è deceduto in data 9.5.2019. Persona_1
L'art. 3, l. n. 689/1981 dispone: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.”. In effetti nel nostro ordinamento (ivi compresa la predetta disposizione), l'elemento psicologico costituisce requisito indefettibile per fondare la responsabilità, sicché il decesso di durante il rapporto di lavoro con l'odierno ricorrente e prima del Persona_1 relativo termine di durata (come previsto dal citato art. 22, co. 1, l. n. 151/2015) non vale ad escludere la causa di estinzione del procedimento sanzionatorio prevista dall'art. 13, d. l. vo n. 124/2004 (in quanto la prematura cessazione del rapporto non è imputabile al datore di lavoro).
5. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso deve trovare integrale accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffati vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad € 26,000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta, liquidate come da dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
annulla l'ordinanza ingiunzione n. 853/2024; condanna l al pagamento delle spese Controparte_2 processuali di pari ad € 1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, Parte_1 oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 18 marzo 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia