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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 29/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 6483/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.15 sono presenti l'avv. Tripodi in sostituzione dell'avv. BRANCALEONE
ALESSIO per parte ricorrente, l'avv. Colaianni in sostituzione dell'avv. Rizzo nonché l'avv. Davina Riccobene in sostituzione dell'avv. ALCAMO LOREDANA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa Antonella Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6483 / 2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. BRANCALEONE ALESSIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo
-resistente -
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana
Alcamo
-resistente- oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso dichiara la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 59620140006384592000, 59620160000323685000,
59620160000843677000, 59620160004373031000, 59620160006176726000.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/06/2022 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229009041120000 notificata a mezzo p.e.c. in data
08/06/2022, limitatamente agli avvisi di addebito nn.
59620140006384592000, 59620160000323685000, 59620160000843677000,
59620160004373031000, 59620160006176726000, 59620160008889801000,
59620170000720235000, 59620170003036137000, 59620180001463814000
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_3 CP_4
Il ricorso è fondato nei limiti di cui al dispositivo.
Priva di pregio l'eccezione dell'opponente d'inesistenza delle notifiche perché effettuate al contribuente da un indirizzo di posta elettronica non censito in alcun pubblico registro.
Invero, i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal
D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Sul punto si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile motivazione resa dai Tribunali di Roma (Sent. n. 3342 del 16.6.2020) e Forlì
(Sent n. 249 del 03/11/2021) che hanno puntualizzato che «L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-
78/2010, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente.
[..]. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2,
D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte –
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC,
l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994,
è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4,
D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione dell'avviso di addebito [..]».
E sul punto è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - 5, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte ( cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982;
Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del 18/05/2022, n. 15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' Controparte_1
), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa
[...]
abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L. 21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.».
Fondata, invece l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti presupposti.
Nulla è dovuto in merito all'avviso di addebito n.
59620140006384592000, perché oggetto di annullamento come documentato dal ricorrente.
L' , inoltre, non ha documentato la notifica degli avvisi di addebito CP_4
59620140006384592000, 59620160000323685000, 59620160000843677000,
59620160004373031000, nonostante l'espressa richiesta formulata con ordinanza del 16/12/2023, comportando ciò la prescrizione dei crediti cui agli avvisi di addebito de quo. Ciò non può trovare applicazione per gli avvisi di addebito n.
59620160008889801000, notificato a mezzo pec in data 22.12.2016, n.
59620170000720235000, notificato a mezzo pec il 21.06.2017, n.
59620170003036137000, notificato a mezzo pec il 11.10.2017 e n.
59620180001463814000 i cui crediti, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento non erano prescritti.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 29/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 29/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 6483/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.15 sono presenti l'avv. Tripodi in sostituzione dell'avv. BRANCALEONE
ALESSIO per parte ricorrente, l'avv. Colaianni in sostituzione dell'avv. Rizzo nonché l'avv. Davina Riccobene in sostituzione dell'avv. ALCAMO LOREDANA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa Antonella Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6483 / 2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. BRANCALEONE ALESSIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo
-resistente -
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana
Alcamo
-resistente- oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso dichiara la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 59620140006384592000, 59620160000323685000,
59620160000843677000, 59620160004373031000, 59620160006176726000.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/06/2022 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229009041120000 notificata a mezzo p.e.c. in data
08/06/2022, limitatamente agli avvisi di addebito nn.
59620140006384592000, 59620160000323685000, 59620160000843677000,
59620160004373031000, 59620160006176726000, 59620160008889801000,
59620170000720235000, 59620170003036137000, 59620180001463814000
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_3 CP_4
Il ricorso è fondato nei limiti di cui al dispositivo.
Priva di pregio l'eccezione dell'opponente d'inesistenza delle notifiche perché effettuate al contribuente da un indirizzo di posta elettronica non censito in alcun pubblico registro.
Invero, i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal
D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Sul punto si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile motivazione resa dai Tribunali di Roma (Sent. n. 3342 del 16.6.2020) e Forlì
(Sent n. 249 del 03/11/2021) che hanno puntualizzato che «L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-
78/2010, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente.
[..]. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2,
D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte –
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC,
l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994,
è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4,
D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione dell'avviso di addebito [..]».
E sul punto è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - 5, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte ( cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982;
Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del 18/05/2022, n. 15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' Controparte_1
), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa
[...]
abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L. 21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.».
Fondata, invece l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti presupposti.
Nulla è dovuto in merito all'avviso di addebito n.
59620140006384592000, perché oggetto di annullamento come documentato dal ricorrente.
L' , inoltre, non ha documentato la notifica degli avvisi di addebito CP_4
59620140006384592000, 59620160000323685000, 59620160000843677000,
59620160004373031000, nonostante l'espressa richiesta formulata con ordinanza del 16/12/2023, comportando ciò la prescrizione dei crediti cui agli avvisi di addebito de quo. Ciò non può trovare applicazione per gli avvisi di addebito n.
59620160008889801000, notificato a mezzo pec in data 22.12.2016, n.
59620170000720235000, notificato a mezzo pec il 21.06.2017, n.
59620170003036137000, notificato a mezzo pec il 11.10.2017 e n.
59620180001463814000 i cui crediti, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento non erano prescritti.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 29/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio