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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 128/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. RIPA GIOVANNI Parte_1
Contro
con l'avv. VICARI ANDREA CP_1
Oggi 10/04/2025 sono comparsi l'avv. Ripa e l'avv. Vicari i quali discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 128/24 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Ripa , dall'avv. Stefano Parte_1
Ferrari e dall'avv. Ginevra Ripa
RICORRENTE
CONTRO rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Vicari , dall'avv. Fabrizio Salmini e dall'avv. CP_1
Lucio Coffaro
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
- In via principale, accertato che l'accordo sottoscritto avanti l' in Controparte_2
data 7 dicembre 2022 ha risolto ogni vincolo contrattuale tra il ricorrente e la società CP_1 compreso l'accessorio patto di non concorrenza, dichiarare che il SI (codice Parte_1
fiscale ), residente in [...] , anche C.F._1
quale titolare della ditta individuale IO di RO ND, è libero di operare in concorrenza con la società CP_1
- In via subordinata, accertato che il patto di non concorrenza è nullo per violazione dell'art. 2125
c.c., dichiarare che il SI (codice fiscale ), residente in Parte_1 C.F._1
Castelverde (CR), via Vittorio Veneto n. 105 , anche quale titolare della ditta individuale IO di RO ND, è libero di operare in concorrenza con la società CP_1
- In estremo subordine, accertare che il comportamento del Signor non ha costituto Parte_1
violazione del patto di non concorrenza.
Con rifusione di spese ed onorari.
2 Per la parte convenuta
- rigettare il ricorso del sig. perché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti;
_1
in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare la validità del PA di Non RR concluso inter partes e la violazione del medesimo PA ad opera del sig. _1
- condannare, per l'effetto, in applicazione del punto (F) del PA di Non RR, il sig. _1 alla restituzione dell'importo di euro 273.518,98, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- condannare, altresì, per l'effetto, in applicazione del punto F del PA di Non RR, il sig.
a corrispondere, a titolo di penale, l'importo ulteriore di euro 547.037,96, ovvero la maggiore _1
o minore somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande proposte in via riconvenzionale principale, sul presupposto della nullità del PA di Non RR stipulato inter partes, accertare l'insussistenza delle ragioni giustificative/delle cause dei pagamenti eseguiti da in favore del CP_1
sig. in esecuzione dello stesso PA per un importo complessivo di euro 273.518,98; _1
- condannare, per l'effetto, il sig. alla restituzione di quanto indebitamente percepito, per un _1
importo complessivo di euro 273.518,98, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2024 adiva il Tribunale di MA per Parte_1
sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe
Il procuratore del ricorrente rilevava che in data 27 novembre 2023 la società ha CP_1
promosso avanti al Tribunale di MA un ricorso ex art. 700 per sentire ordinare al sig. _1
(anche quale titolare dell'impresa individuale di “IO di ND RO”) di rispettare il
Contratto e, in particolare il patto di non concorrenza sino al termine, o quantomeno, sino all'esito del giudizio di merito;
che il Tribunale di MA, con ordinanza n. 2134/2023 del 18 dicembre
2023, rigettava la domanda cautelare di accertando la nullità del patto di non concorrenza CP_1 per violazione dell'art. 2125 c.c., “con assorbimento degli ulteriori profili di infondatezza della domanda prospettati nella memoria di costituzione, che saranno valutati nell'eventuale procedimento di merito a cognizione piena” ; che il è stato assunto in data 3 giugno 2008 _1
da azienda specializzata nella produzione di componenti a basse portate per il travaso di CP_1
combustibili e di liquidi quali olii e additivi Adblue, con qualifica di quadro e mansioni di Export
3 Manager e che il percorso professionale del Signor con è stato caratterizzato da _1 CP_1
un costante impegno e da una crescente responsabilità in quanto inizialmente egli ha gestito le operazioni commerciali per il Medio Oriente, il Nord Africa e taluni Paesi europei, ampliando successivamente il proprio raggio d'azione verso settantadue Paesi distribuiti in quattro continenti e che il suo coinvolgimento non si è limitato all'attività ordinaria legata alle proprie mansioni, ma si
è esteso man mano alla gestione strategica dell'azienda.
Descriveva di seguito alcune fasi del percorso professionale del ricorrente , nonché le mansioni concretamente espletate e le responsabilità via via assunte nel corso del rapporto di lavoro .
Precisava che il contratto di lavoro prevedeva anche un patto di non concorrenza e che in particolare la condizione di cui alla lettera C del patto prevedeva quanto all'“Efficacia Territoriale” che “Resta convenuto che gli effetti delle limitazioni di cui al punto precedente riguardano esplicitamente la linea di prodotti identificati in pompe, contalitri, attrezzature ed accessori per il travaso di liquidi quali carburanti, lubrificanti, miscele di urea, liquidi lavavetri ed additivi diversi per autotrazione riferiti alla medesima clientela e/o fornitori della società astenendosi dal prestare opera CP_1
quale agente, dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma anche di natura societaria, sia direttamente che indirettamente, occasionalmente o saltuariamente, con o senza vincolo di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto, presso o a favore di persone, imprese o enti che svolgono attività identiche o similari a quelle della società , astenendosi dall'intraprendere CP_1
o svolgere comunque attività similari a quelle della società ”. CP_1
Esponeva di seguito che in data 7 dicembre 2022, avanti all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di il SI nel frattempo inquadrato quale impiegato A1 Quadro full time, e la società CP_2 _1
si accordavano per la risoluzione consensuale del contratto a far data dal 20 gennaio CP_1
2023, nell'ambito di un processo di riorganizzazione aziendale e che la transazione raggiunta, ai punti
4 e 5 prevede espressamente che “Il Dipendente concorda con le modalità e tempistiche di risoluzione del rapporto di lavoro di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente verbale riconoscendo pertanto che il Rapporto, ad ogni effetto di legge e di contratto, alla data convenuta del 20 gennaio 2023 (la
"Data di Cessazione') e ciò con cessazione a tale data di ogni reciproca obbligazione di legge e di contratto” e che “nell'ambito del presente Accordo e nel contesto della presente transazione e fatto salvo l'esatto adempimento di quanto nella stessa previsto ed il controllo contabile delle buste paga di prossima emissione, il Dipendente rinuncia nei confronti della Società e dei relativi amministratori
e soci, ad ogni e qualsiasi domanda e pretesa, anche risarcitoria, comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione del Rapporto;
e così, in via puramente esemplificativa e non esaustiva, il Dipendente rinunzia a qualsivoglia pretesa relativa ad una diversa qualifica o anzianità, la retribuzione arretrate, premi, rimborsi spese, a compensi di qualsiasi specie
4 e natura, a benefici in natura, le garanzie previste dal contratto collettivo nazionale applicato e da qualsiasi fonte collettiva aziendale, nonché a qualsivoglia somma un diritto eventualmente derivante da prassi accordi aziendali o individuali, premio incentivi, nonché a qualsivoglia incidenza di qualsivoglia trattamento beneficio in natura, qualsivoglia ulteriori indennità, anche di cessazione del rapporto nonché a qualsivoglia domanda di risarcimento di danni, contrattuale ed extra contrattuali, morali e/o biologici anche ex art. 2043, 2049, 2055, 2056, 2087 e 2103 c.c e che “la
Società accetta tali rinunce ed a sua volta rinuncia (con corrispettiva accettazione di tale rinuncia da parte del dipendente) ad ogni e qualsiasi domanda o pretesa comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione del Rapporto.
Tanto premesso deduceva che è evidente che l'efficacia del patto di non concorrenza, la cui esistenza era contenuta nel contratto di lavoro, è venuta meno con la sottoscrizione della transazione che ha fatto cessare ogni obbligazione contenuta nel contratto di lavoro;
che il carattere novativo della transazione, che ha estinto ogni rapporto precedente o collegato tra il SI e la , _1 CP_1
è ancora più evidente se si considera che le parti hanno ritenuto necessario far sopravvivere la clausola di riservatezza ripresa dal contratto risolto e non hanno invece richiamato espressamente il patto di non concorrenza in quanto , appunto, le parti hanno rinunciato ad ogni e qualsiasi domanda o pretesa comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione del Rapporto, estinguendo così qualsiasi obbligazione relativa a questo contratto, fatto salvo il solo patto di riservatezza e che in forza della transazione novativa, ha corrisposto al SI CP_1 _1
la somma di € 104.000,00 a titolo di incentivo all'esodo, ed ulteriori € 11.000,00 circa netti per rinuncia a qualsivoglia contestazione in relazione all'intercorso rapporto di lavoro e alla sua risoluzione, mentre nessuna somma, quindi, è stata corrisposta al fine di remunerare un patto di non concorrenza, poiché il patto non esisteva più.
Evidenziava che , nonostante la pronuncia emessa in via cautelare dal giudice di MA , il ricorrente ha interesse a far accertare che il patto invocato è stato risolto con l'accordo di cui al documento n. 04 in data 7 dicembre 2022.
In via subordinata eccepiva la nullità del patto di non concorrenza in quanto esse non prevede alcun limite territoriale. , nonché la non sovrapponibilità dei prodotti e , quini, la mancata violazione del patto di non concorrenza.
In estrema sintesi rilevava che le due e-mail, la prima asseritamente inviata da IO al SI
e la seconda che si riferisce ad una presunta mail che IO avrebbe inviato al Persona_1
SI , invocate da nel procedimento cautelare, non provano nulla in quanto in Persona_2 CP_1 esse IO non fa alcun cenno alla “progettazione, produzione e la commercializzazione di
5 prodotti identificati in pompe, contalitri, attrezzature ed accessori per il travaso di liquidi quali carburanti, lubrificanti, miscele di urea, liquidi lavavetri ed additivi diversi per autotrazione”
Rilevava in particolare che per quanto riguarda i prodotti di sua produzione, si sovrappone CP_3
solo per una minima parte di soluzioni alla gamma dei prodotti e i prezzi di questo ristretto CP_1
gruppo di prodotti non permettono nemmeno a di competere con la produzione su larga scala CP_3
di ; che in particolare produce componenti e piccoli dispensers a bassa CP_1 CP_1
portata, mentre realizza soluzioni complesse chiavi in mano che lavorano a portate elevate CP_3
e che impiegano materiali e tecnologie ben distinte;
che compara tre prodotti della propria CP_1
gamma, che sono gli unici tre prodotti teoricamente sovrapponibili tra le migliaia di codici in catalogo che è un produttore di avvolgicavi elettrici, avvolgitubo per aria compressa, acqua, CP_1 CP_4
avvolgitubo per liquidi in generale, lampade per autofficine ed industria, bilanciatori, ed accessori e tools per autofficine ed industria mentre produce pompe, contalitri, pistole e dispensers, per il CP_1
travaso di combustibili, olio ed Adblue e non produce arrotolatori per tubi, (quel poco presente a catalogo viene acquistato da terzista italiano che vende alle imprese principali in Europa) ; che le immagini indicate nel ricorso cautelare risultano fuorvianti in quanto su 1500 prodotti fabbricati da solo quattro si sovrappongono a quelli di e per di più non sono da quest'ultima prodotti e, CP_4 CP_1
in ogni caso, da anni lavora con professionisti che hanno lavorato in o stanno CP_1 CP_5
ancora lavorando in qualità di agenti per CP_5
Ribadiva quindi che non esiste un rapporto di concorrenza tra le suddette imprese e che , quindi, quand'anche il patto di non concorrenza fosse valido ed efficace, come sostenuto da il CP_1
Signor non avrebbe commesso alcuna violazione del medesimo. _1
Concludeva come sopra indicato
Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza del ricorso . CP_1
In punto di fatto contestava la “fuorviante” ricostruzione avversaria e ed esponeva che gli articoli che costituiscono la base dei prodotti di sono pompe, misuratori, tubazioni, pistole erogatrici e CP_1
avvolgicavo (venduti quali componenti singoli o in strutture complesse) , ossia articoli per carburanti
– e non per altri liquidi – e articoli destinati ad uso privato e non destinati al servizio al pubblico (con esclusione quindi di tutto il settore delle stazioni di servizio) e che la Società convenuta impiega oltre 280 dipendenti, esporta in tutto il mondo e realizza un volume di affari di circa 90 milioni di euro,
Trascriveva le clausole del PNC per cui è causa e illustrava gli impegni contrattualmente assunti dal
; precisava che quale indennità per la stipula del PA è stato riconosciuto al sig. un _1 _1
importo pari ad euro 1.500,00 mensili al lordo delle ritenute di legge , che ha portato la paga mensile del sig. nel 2008, ad euro 4.997,29 e che la remunerazione del PA di Non RR è _1
6 aumentata negli anni tanto che alla cessazione del rapporto la retribuzione mensile corrisposta da al sig. era pari ad euro 5.576,16 a titolo di retribuzione ed euro 2.900,00 a titolo di CP_1 _1
indennità per il PA di Non RR .
Indicava le sanzioni pattuite dalle parti in caso di violazione del predetto patto ed esponeva che le parti , in ragione della soppressione della funzione di export manager nell'ambito di un più ampio processo di riorganizzazione e redistribuzione delle aree geografiche da parte della Società , si sono accordate per la risoluzione consensuale del rapporto al 20 gennaio 2023; che , in esecuzione CP_1 del verbale di conciliazione siglato dalle parti avanti all'ITL di ha corrisposto al sig. CP_2 _1
l'importo complessivo di euro 116.000, di cui euro 104.000 a titolo di incentivo all'esodo, euro 1.000 come transazione generale ed euro 11.000 a titolo di ulteriore incremento ed ha trasferito la proprietà della vettura Volkswagen Passat Variant SW 2.0 del valore di circa 20.000 euro;
che poco dopo la sigla della transazione ha accertato che il sig. ha avviato ad aprile 2023 un'attività in CP_1 _1 forma di impresa individuale sotto la denominazione di “IO di ND RO”, per la prestazione di “servizi di supporto alle imprese in particolare consulenza commerciale” e nessuna comunicazione è stata effettuata dal sig. in merito all'avvio della suddetta impresa e che _1
successivamente, nel mese di ottobre 2023, ha ricevuto – con sorpresa e sconcerto – una serie CP_1
di prove che dimostrano che il sig. ha gravemente violato e sta ulteriormente violando il PA _1 di Non RR operando a favore e nell'interesse, quale “rappresentante”, di due società dirette concorrenti di la società spagnola Gespasa s.a. e la società italiana CP_1 CP_5
Descriveva di seguito e dettagliatamene gli atti di concorrenza posti in essere dal convenuto allegando mail a supporto di essi .
Deduceva , con ampie e articolate argomentazioni , che è documentata e , quindi, palese la violazione del patto di non concorrenza siglato dalle parti e illustrava i motivi per i quali vi è un sicuro rapporto di concorrenza tra e e tra e come emerge anche solo dalla visione dei CP_3 CP_1 CP_4 CP_1 rispettivi cataloghi “postati “ nei rispettivi siti Internet dai quali estrapolava le foto di alcuni prodotti aventi , peraltro, prezzi sostanzialmente allineati dai quali di deduce la sostanziale sovrapponibilità della gamma dei prodotti offerti alla clientela dalle tre concorrenti società.
Osservava che il rapporto di concorrenza e di esatta sovrapposizione di prodotti non è nemmeno necessario nel caso di specie, alla luce del fatto che il PA di Non RR vieta al sig. _1
anche solo di contattare clienti di per conto di imprese che producano e commercializzino CP_1
pompe, contalitri, etc. a prescindere dal fatto che esse possano essere qualificate come concorrenti e a prescindere dall'identità di catalogo di prodotti
Deduceva che il sig. ha, quindi, violato il PA di Non RR e, più in generale, ha _1
posto in essere una condotta gravemente illegittima in quanto ha :
7 (i) omesso di dichiarare a di aver avviato (x) l'attività di “rappresentanza” per e CP_1 CP_3 CP_4
e (y) l'attività di impresa in proprio e sotto la denominazione di “IO Consultant &
Representative”, in violazione dell'ultimo capoverso del punto B del PA che lo impegnava a
“comunicare per iscritto” i nominativi delle società per cui avrebbe svolto l'attività lavorativa nonché
l'avvio dell'attività imprenditoriale in proprio;
(ii) scritto a clienti storici di ( ) con i quali ha lavorato per anni quando era alle CP_1 Per_1 Per_2 dipendenze di in violazione del vigente PA di Non RR che lo impegna a “non CP_1 contattare, successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro, […] né personalmente né per interposta persona o ente i clienti […] della ); CP_1
(iii) scritto a tali clienti storici di “rappresentare” due società concorrenti di indicate CP_1
nominativamente in e in violazione del vigente PA di Non RR che lo CP_3 CP_4 impegna a “non prestare attività” a favore di imprese concorrenti e comunque anche solo a “non agevolare” tali imprese);
(iv) proposto più volte a clienti storici di di “lavorare di nuovo insieme”, in violazione del PA CP_1
di Non RR che contiene plurimi e articolati divieti a suo carico in proposito.
Tanto premesso deduceva , con ampie e articolate argomentazioni giuridiche, che non vi è alcuna ragione – né derivante dalla lettera della transazione, né di altro genere – per ritenere che l'accordo transattivo siglato dalle parti abbia liberato il sig. dagli obblighi derivanti dal PA di Non _1
RR.
In seguito , argomentava lungamente in ordine alla piena validità del patto oggetto di causa contestando quanto enunciato da questo giudice in sede cautelare .
Rilevava in particolare, e in estrema sintesi , che esso è sufficientemente circoscritto e realizza un soddisfacente bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco;
che il sig. , nonostante detto _1
patto , ben può operare quale export manager (o consulente) in settori limitrofi, ma non coincidenti, con quelli di che restano, comunque, molto specifici e affatto peculiari;
che il settore della CP_1
produzione di pompe per il trasferimento dei fluidi (oltrechè dei contalitri e dei sistemi di misurazione) è, infatti, molto frastagliato e specializzato;
che la varietà dei fluidi è ampia e, di conseguenza, altrettanto grande è la varietà delle pompe;
che esse si presentano in molteplici varianti per soddisfare le esigenze, anche molto diverse, legate alle caratteristiche dei fluidi, sia fisiche che chimiche;
che è specializzata nel travaso e nell'erogazione di carburanti e lubrificanti per il CP_1
settore privato;
che gli articoli che costituiscono la base dei prodotti di sono, quindi, pompe, CP_1
misuratori, tubazioni e pistole erogatrici per carburanti e lubrificanti, venduti quali componenti singoli o come piccoli distributori e che la nicchia di mercato in cui la Società opera risulta di dimensioni assai contenute se paragonata al mercato mondiale delle pompe;
che in concreto, restano
8 estranei all'area di attività della Società gli articoli per liquidi diversi dai carburanti e dai lubrificanti, nonché gli articoli destinati al servizio pubblico;
che consapevoli delle caratteristiche del mercato di cui si discute, il sig. e la Società hanno stipulato un PA di Non RR circoscritto _1 entro limiti di oggetto ben delineati, riferendosi specificamente al settore delle “pompe, contalitri, attrezzature ed accessori per il travaso di liquidi quali carburanti, lubrificanti, miscele di urea, liquidi lavavetri ed additivi diversi per autotrazione” con il riconoscimento di una importante indennità all'ex dipendente.
Invocava allo scopo diversi giurisprudenziali di merito e di legittimità .
Ribadiva che pacifica e documentata è la violazione del PA rappresentata dalla mancata comunicazione dell'avvio ad aprile 2023 di un'attività nella forma di impresa individuale e dell'avvio dell'attività di rappresentanza di e;
che altrettanto certa e documentata è la violazione CP_3 CP_4
del PA configurata dalla presa di contatto con i clienti di e , infine, che è provata e CP_1
documentata la violazione del PA rappresentata dalla scomposta attività di avvio della commercializzazione per le nuove società da lui rappresentate in quanto – in spregio delle previsioni del PA egli è giunto ad “agevolare” le imprese concorrenti di CP_1
In via subordinata chiedeva al Tribunale di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a e a o CP_3 CP_4
in alternativa allo stesso sig. di esibire: (a) i contratti (o comunque i documenti configuranti _1 un accordo) in forza dei quali lo stesso sig. si qualifica quale “rappresentante” delle due _1
società concorrenti di come risulta dalle mail prodotti in atti e la (b) la corrispondenza CP_1 scambiata in esecuzione dell'accordo tra il sig. e ricordando che per la _1 CP_3 CP_4
giurisprudenza, per attività in concorrenza tra un'impresa e un'altra deve intendersi non solo l'attività di concorrenza “effettiva”, ma anche quella c.d. “potenziale”
In via riconvenzionale chiedeva la condanna del ricorrente, in conformità alle previsioni di cui alla lett. (F) del PA di Non RR, alla restituzione delle somme nette ( posto che il datore di lavoro deve essere considerato alla stregua di sostituto d'imposta) percepite in esecuzione del PA
, pari a complessivi euro 273.518,98 (comprensivi dell'incidenza sul T.F.R. accantonato annualmente e quantificato in un netto di euro 28.630,03) e alla corresponsione dell'importo di euro
547.037,96 a titolo di penale .
In via riconvenzionale subordinata rivendicava il diritto di a ripetere le somme nette corrisposte CP_1
al lavoratore posto che dalla nullità del PA di Non RR, deriva l'obbligo dell'ex dipendente di restituire le indennità di non concorrenza percepite in virtù dell'accordo, oltre interessi divenute prive di causa giustificativa, con applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
9 Da ultimo , e a riprova della sua buona fede, la Società si dichiarava disponibile, – sin da subito, anche in via conciliativa – ad accettare un'eventuale riduzione della penale di cui alla lett. (F) del
PA di Non RR, in applicazione dell'art. 1384 c.c. e , senza riconoscimento alcuno delle pretese avversarie , si rimetteva alle eventuali valutazioni del Tribunale, in ordine ad una rideterminazione delle somme dovute dal sig. per la violazione del PA di Non RR _1
o per effetto della sua nullità.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , con prova documentale e prova testimoniale , all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Ritiene questo giudice di confermare il giudizio espresso in sede cautelare in quanto il patto di non concorrenza siglato dalle parti appare nullo anche in base ad una cognizione piena dei fatti di causa.
E' evidente che il vizio genetico preclude ogni valutazione in ordine alla violazione del patto , nonché in merito alla risoluzione dello stesso per effetto della transazione siglata dalle parti in data 7.12.2022
, sulla quale ha tanto insistito la parte ricorrente all'evidente fine di essere esentato dalla restituzione dei corrispettivi introitati in costanza di rapporto .
Le parti , all'atto dell'assunzione del ricorrente , hanno sottoscritto un separato PNC ai sensi del quale, il sig. si è impegnato ad “astenersi” per il periodo di 3 anni dal “prestare attività in _1
aziende industriali e/o di natura commerciale che hanno per oggetto la progettazione, la produzione
e la commercializzazione di prodotti identificati in pompe, contalitri, attrezzature ed accessori per il travaso di liquidi quali carburanti, lubrificanti, miscele di urea, liquidi lavavetri ed additivi diversi per autotrazione a favore di terzi o comunque agevolare persone, imprese o gruppi di imprese, ditte ed enti italiano ed esteri che svolgono attività in concorrenza con quelle ns. o di nostre consociate, collegate, controllate e controllanti, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, quindi anche se solo occasionalmente o saltuariamente, con o senza vincoli di subordinazione, con o senza corrispettivo
o profitto” (punto B).
La clausola stabiliva anche che “la stessa limitazione vale nel caso in cui Lei intraprenda direttamente
o indirettamente iniziative industriali e/o commerciali che hanno per oggetto la progettazione, la produzione e la commercializzazione di prodotti identificati in pompe, contalitri, attrezzature ed accessori per il travaso di liquidi quali carburanti, lubrificanti, miscele di urea, liquidi lavavetri ed additivi diversi per autotrazione, comunque in concorrenza con quelli prodotti e/o commercializzati da codesta società”.
Il PA aggiungeva quanto segue: “Ella si impegna a non contattare, successivamente alla cessazione del rapporto” per il periodo di tre anni “i clienti e/o agenti rappresentanti della ”, e ciò CP_1
“né personalmente, né per interposta persona” avendosi riferimento a “qualsiasi forma di impresa e
10 persona che progettino, producano e/o commercializzino prodotti identificati in pompe, contalitri, attrezzature ed accessori per il travaso di liquidi quali carburanti, lubrificanti, miscele di urea, liquidi lavavetri ed additivi diversi per autotrazione, comunque in concorrenza con quelli prodotti
e/o commercializzati da questa società né, tantomeno, potrà, sotto qualsiasi forma d'impresa e persona, né personalmente né per interposta persona o ente, allacciare rapporti con le aziende italiane e straniere in concorrenza con . La S.V., in caso di cessazione del rapporto per CP_1
qualsiasi causa o motivo, dovrà comunicare per iscritto alla società la società di capitali CP_1
o di persone presso cui svolgerà la propria attività lavorativa, anche a titolo di lavoratore autonomo
e/o di agente o l'inizio dell'eventuale attività imprenditoriale in proprio, nonché l'oggetto della stessa” (punto B del PA di Non RR).
Quale indennità per la stipula del PA è stato riconosciuto al sig. un importo pari ad euro _1
1.500 mensili al lordo delle ritenute di legge e la remunerazione del PA di Non RR è aumentata negli anni e precisamente nella seguente misura:
- da gennaio 2012: aumento da euro 1500 a euro 2100 mensili;
- da gennaio 2013: aumento da euro 2100 a euro 2600 mensili;
- da gennaio 2014: aumento da euro 2600 a euro 2.900 mensili.
Alla cessazione del rapporto, quindi, la retribuzione mensile corrisposta da al sig. era CP_1 _1
pari ad euro 5.576,16 a titolo di retribuzione ed euro 2.900,00 a titolo di indennità per il PA di Non
RR.
Per il caso di violazione del PA di Non RR era prevista la “restituzione di tutte le somme
[…] corrisposte al sig. dalla Società “quale corrispettivo di cui al punto E” – cioè appunto _1
la remunerazione prevista per lo stesso PA – “oltre ad una penale pari al doppio di quanto percepito
a tale titolo” – cioè sempre a titolo di remunerazione del PA – “fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori, maggiori danni, qualora ne ricorrano gli estremi” (punto F del PA di Non
RR).
La condizione di cui alla lettera C del patto di non concorrenza di cui al documento n. 2, denominata
“Efficacia Territoriale”, non contempla in realtà alcun limite territoriale in quanto prevede:
“Resta convenuto che gli effetti delle limitazioni di cui al punto precedente riguardano esplicitamente la linea di prodotti identificati in pompe, contalitri, attrezzature ed accessori per il travaso di liquidi quali carburanti, lubrificanti, miscele di urea, liquidi lavavetri ed additivi diversi per autotrazione riferiti alla medesima clientela e/o fornitori della società astenendosi dal prestare opera CP_1
quale agente, dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma anche di natura societaria, sia direttamente che indirettamente, occasionalmente o saltuariamente, con o senza vincolo di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto, presso o a favore di persone, imprese o enti che
11 svolgono attività identiche o similari a quelle della società , astenendosi dall'intraprendere CP_1
o svolgere comunque attività similari a quelle della società ”. CP_1
E' noto che l'art. 2125 c.c. pone quali requisiti previsti a pena di nullità del patto quello territoriale, di tempo, di luogo e di oggetto.
Trattandosi di requisiti previsti a pena di nullità, questi limiti devono sussistere ed essere determinati o determinabili già al momento della sottoscrizione del patto, dal momento che essi afferiscono al momento genetico del rapporto e non possono essere integrati o precisati ex post.
In sostanza, la limitazione di un diritto di rilevanza costituzionale, quale quello al lavoro e alla libera esplicazione della propria professionalità, deve individuare fin dalla sua costituzione il perimetro entro il quale il divieto si colloca, con riferimento al suo oggetto, alla sua durata, al corrispettivo e alla sua esatta collocazione territoriale.
Il lavoratore deve conoscere cioè, fin dalla stipulazione del patto, quali sono le attività precluse, entro quale tempo, a fronte di quale corrispettivo e in quale ambito territoriale sarà vigente il divieto di svolgimento di quella determinata attività lavorativa.
Nel patto siglato dalle parti deve essere individuata quindi anche un'area geografica, avente un'estensione delimitata e congrua.
Pertanto, il patto di non concorrenza è nullo se la limitazione territoriale non è espressamente determinata o se è troppo estesa o generica perché si impedirebbe totalmente al lavoratore la possibilità di reimpiegarsi.
L'art. l'art. 2125 c.c. non specifica se i limiti debbano riguardare il territorio nazionale, ovvero anche quello comunitario ed extracomunitario e al riguardo , in giurisprudenza, sussistono due orientamenti contrapposti.
Secondo un primo indirizzo, l'estensione del divieto a tutto il territorio nazionale di svolgere attività concorrenziale sacrifica e limita eccessivamente l'ordinaria capacità produttiva del reddito, poiché comporta una limitazione inaccettabile della libertà e della capacità lavorativa e professionale, che sarebbe esercitabile soltanto all'estero .
Un diverso indirizzo invece ammette che l'attività lavorativa del prestatore di lavoro che ha stipulato il patto di non concorrenza possa esser limitata all'intero territorio nazionale ed avere pure
“estensione europea” purché non venga compromessa totalmente la possibilità del lavoratore di conseguire un guadagno idoneo alla soddisfazione delle esigenze di vita .
Il patto in questione appare a questo giudice non compatibile con l'esigenza di salvaguardare un margine di attività del lavoratore coerente con la professionalità acquisita, né è sufficiente per soddisfare le esigenze di vita dello stesso .
12 Estendendosi all'intero mondo, esso pare pregiudicare inammissibilmente l'attività futura del lavoratore , limitare inaccettabilmente l'esplicazione e lo sviluppo della professionalità e compromettere le possibilità occupazionali dello stesso alla luce del suo background professionale in quanto inibisce al lavoratore , per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto , di operare in tutto il mondo , quale agente , dipendente , consulente o in qualsiasi forma anche di natura societaria
, direttamente o indirettamente , in attività identiche o similari a quelle della società . CP_1
Ritenere valido il patto in parola si tradurrebbe di fatto per il ricorrente nella (illegittima) preclusione di ogni possibilità di lavorare per tre anni fruendo della professionalità acquisita nei 14 anni di durata del rapporto di lavoro con . CP_6
E' sicuramente vero che le parti , a fronte di un estensione territoriale così vasta, hanno previsto un corrispettivo indiscutibilmente molto elevato ed è parimenti vero che l'attività vietata, per conto proprio o per conto di altri in qualsiasi forma , appare circoscritta alla progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti identificati in pompe, contalitri, attrezzature ed accessori per il travaso di liquidi quali carburanti, lubrificanti, miscele di urea, liquidi lavavetri ed additivi diversi per autotrazione riferiti alla medesima clientela e/o fornitori della società , CP_1
Tuttavia, la clausola in esame non appare comunque rispettosa delle previsioni dell'art. 2125 c.c. in quanto, lo si ripete, rende impossibile al lavoratore per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto utilizzare tutte le esperienze e la professionalità maturate e compromette in maniera eccessivamente gravosa la futura possibilità occupazionale del in quanto , appunto, _1
l'inibizione riguarda l'intero pianeta .
Inoltre , l'oggetto del patto è solo apparentemente circoscritto alla produzione e commercializzazione dei prodotti come sopra identificati perché inibisce al lavoratore per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di allacciare rapporti con (qualsiasi e , quindi, tutte ) le aziende italiane e straniere in concorrenza con . CP_1
E se si legge l'oggetto sociale di (cfr. visura in atti) ci si avvede che le potenzialità di CP_1
estensione e di sviluppo delle attività sono infinite e sicuramente coperte da patto di non concorrenza.
ha infatti come oggetto sociale la produzione, costruzione in conto proprio e per conto CP_1
terzi, nonche' la commercializzazione (in qualunque forma all'ingrosso ed al dettaglio, in
e-commerce e via web o altre forme elettroniche e virtuali), nonche' la riparazione e manutenzione di motori, pompe, compressori, macchine ed altri articoli per usi industriali, agricoli, domestici, sportivi e ricreativi e loro particolari ed accessori anche elettronici e/o digitali, nonche' sviluppo di programmi nel ramo industriale e dell'informatica, elaborazione e gestione di dati e consulenza per conto terzi nel ramo dell'informatica
13 In definitiva , il patto in questione deve essere dichiarato nullo per l'inesistenza di un ragionevole limite territoriale, in aperta violazione della norma codicistica citata .
La nullità del patto comporta il diritto di di fare concorrenza alla e non inibisce _1 CP_1
allo stesso di svolgere attività nel medesimo settore merceologico ove opera la società convenuta nei tra anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro , ossia fino al 20.1.26
Il ricorrente, inoltre, nell'estremo tentativo di evitare di dover restituire quanto percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza , ha sostenuto ( e chiesto al giudice di accertare) la natura retributiva del corrispettivo del PNA sottoscritto dalle parti .
L'assunto non puo' essere condiviso .
Le modalità con cui le parti hanno pattuito di corrispondere l 'indennità di non concorrenza non assume alcuna rilevanza in ordine alla giustificazione causale della relativa attribuzione patrimoniale quando le somme in questione risultano essere pur sempre causalmente riconducibili all'esecuzione del PA di Non RR.
Al fine di considerare l'indennità quale retribuzione devono emergere dei riscontri oggettivi, idonei a superare il fatto che le somme siano state espressamente imputate a corrispettivo del PA di Non
RR e siano state, altresì, sempre accettate come tali.
Il ricorrente , come era suo onere, non ha fornito riscontri oggettivi idonei e le argomentazioni a sostegno della sua tesi ( abnormità dell'aumento dell'indennità a fronte dell'aumento di incarichi, funzioni e responsabilità , nonché riferimento formale nel contratto di assunzione al patto di non concorrenza , come voce “strutturale “ della retribuzione) sono estremamente deboli .
Peraltro, il ricorrente non spiega per quale motivo la avrebbe dovuto qualificare e far CP_1
“passare” per indennità del PNC importi in realtà riconosciuti al lavoratore come aumenti retributivi posto che il corrispettivo del patto di concorrenza post contrattuale è considerato reddito di lavoro dipendente , viene tassato come la retribuzione ordinaria ed è sottoposto al medesimo regime contributivo.
Per tutto quanto sopra esposto , rimane privo di causa il corrispettivo del PNC erogato al ricorrente fino alla cessazione del rapporto , con la conseguenza che il dovrebbe essere condannato a _1
restituire a la somma dallo stesso complessivamente incassata al suddetto titolo pari ad CP_1 euro 244.88,95 netti , oltre la somma di euro 28.630,00 corrispondente all'incidenza sul TRF ( e gli interessi legali .
Tuttavia, il credito di cui sopra è in parte prescritto in quanto la società convenuta ha domandato la restituzione dei corrispettivi versati al ricorrente per la prima volta formulando la domanda riconvenzionale contenuta nella memoria di costituzione depositata in data 7.6.2024 , con la
14 conseguenza che deve ritenersi prescritto il diritto alla restituzione dei corrispettivi netti versati al antecedentemente al 7.6.2014 _1
Il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito a seguito di nullità del negozio è per pacifica giurisprudenza decennale .
L'importi devono essere restituiti al netto delle ritenute fiscali e contributive in quanto nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione non dovuta o maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso.
Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Alla somma così “temporalmente” delimitata dovrà aggiungersi l'incidenza della stessa sul TFR accantonato e corrisposto al ricorrente .
Si ritiene superfluo rimettere la causa in istruttoria per la esatta quantificazione del dovuto in quanto si tratta di un calcolo meramente aritmetico da effettuarsi sulla base dei cedolini paga sub doc. 19 di parte convenuta
L'esito della lite ( accoglimento della domanda subordinata dell'attore e della domanda riconvenzionale subordinata della convenuta ) impone di compensare integralmente fra le parti le spese di lite
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara nullo il patto di non concorrenza siglato dalle parti in data 3.6.2008 e , in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata svolta da , condanna alla CP_1 Parte_1
restituzione in favore della società convenuta di una somma corrispondente ai corrispettivi allo stesso liquidati dalla datrice di lavoro a titolo di patto di non concorrenza nel periodo dal 14.6.2014 alla cessazione del rapporto , oltre incidenza degli stessi sul TFR liquidato e interessi legali;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in MA, il 10.4.2025
Il Giudice
Simona Gerola
15 16
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. RIPA GIOVANNI Parte_1
Contro
con l'avv. VICARI ANDREA CP_1
Oggi 10/04/2025 sono comparsi l'avv. Ripa e l'avv. Vicari i quali discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 128/24 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Ripa , dall'avv. Stefano Parte_1
Ferrari e dall'avv. Ginevra Ripa
RICORRENTE
CONTRO rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Vicari , dall'avv. Fabrizio Salmini e dall'avv. CP_1
Lucio Coffaro
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
- In via principale, accertato che l'accordo sottoscritto avanti l' in Controparte_2
data 7 dicembre 2022 ha risolto ogni vincolo contrattuale tra il ricorrente e la società CP_1 compreso l'accessorio patto di non concorrenza, dichiarare che il SI (codice Parte_1
fiscale ), residente in [...] , anche C.F._1
quale titolare della ditta individuale IO di RO ND, è libero di operare in concorrenza con la società CP_1
- In via subordinata, accertato che il patto di non concorrenza è nullo per violazione dell'art. 2125
c.c., dichiarare che il SI (codice fiscale ), residente in Parte_1 C.F._1
Castelverde (CR), via Vittorio Veneto n. 105 , anche quale titolare della ditta individuale IO di RO ND, è libero di operare in concorrenza con la società CP_1
- In estremo subordine, accertare che il comportamento del Signor non ha costituto Parte_1
violazione del patto di non concorrenza.
Con rifusione di spese ed onorari.
2 Per la parte convenuta
- rigettare il ricorso del sig. perché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti;
_1
in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare la validità del PA di Non RR concluso inter partes e la violazione del medesimo PA ad opera del sig. _1
- condannare, per l'effetto, in applicazione del punto (F) del PA di Non RR, il sig. _1 alla restituzione dell'importo di euro 273.518,98, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- condannare, altresì, per l'effetto, in applicazione del punto F del PA di Non RR, il sig.
a corrispondere, a titolo di penale, l'importo ulteriore di euro 547.037,96, ovvero la maggiore _1
o minore somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande proposte in via riconvenzionale principale, sul presupposto della nullità del PA di Non RR stipulato inter partes, accertare l'insussistenza delle ragioni giustificative/delle cause dei pagamenti eseguiti da in favore del CP_1
sig. in esecuzione dello stesso PA per un importo complessivo di euro 273.518,98; _1
- condannare, per l'effetto, il sig. alla restituzione di quanto indebitamente percepito, per un _1
importo complessivo di euro 273.518,98, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2024 adiva il Tribunale di MA per Parte_1
sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe
Il procuratore del ricorrente rilevava che in data 27 novembre 2023 la società ha CP_1
promosso avanti al Tribunale di MA un ricorso ex art. 700 per sentire ordinare al sig. _1
(anche quale titolare dell'impresa individuale di “IO di ND RO”) di rispettare il
Contratto e, in particolare il patto di non concorrenza sino al termine, o quantomeno, sino all'esito del giudizio di merito;
che il Tribunale di MA, con ordinanza n. 2134/2023 del 18 dicembre
2023, rigettava la domanda cautelare di accertando la nullità del patto di non concorrenza CP_1 per violazione dell'art. 2125 c.c., “con assorbimento degli ulteriori profili di infondatezza della domanda prospettati nella memoria di costituzione, che saranno valutati nell'eventuale procedimento di merito a cognizione piena” ; che il è stato assunto in data 3 giugno 2008 _1
da azienda specializzata nella produzione di componenti a basse portate per il travaso di CP_1
combustibili e di liquidi quali olii e additivi Adblue, con qualifica di quadro e mansioni di Export
3 Manager e che il percorso professionale del Signor con è stato caratterizzato da _1 CP_1
un costante impegno e da una crescente responsabilità in quanto inizialmente egli ha gestito le operazioni commerciali per il Medio Oriente, il Nord Africa e taluni Paesi europei, ampliando successivamente il proprio raggio d'azione verso settantadue Paesi distribuiti in quattro continenti e che il suo coinvolgimento non si è limitato all'attività ordinaria legata alle proprie mansioni, ma si
è esteso man mano alla gestione strategica dell'azienda.
Descriveva di seguito alcune fasi del percorso professionale del ricorrente , nonché le mansioni concretamente espletate e le responsabilità via via assunte nel corso del rapporto di lavoro .
Precisava che il contratto di lavoro prevedeva anche un patto di non concorrenza e che in particolare la condizione di cui alla lettera C del patto prevedeva quanto all'“Efficacia Territoriale” che “Resta convenuto che gli effetti delle limitazioni di cui al punto precedente riguardano esplicitamente la linea di prodotti identificati in pompe, contalitri, attrezzature ed accessori per il travaso di liquidi quali carburanti, lubrificanti, miscele di urea, liquidi lavavetri ed additivi diversi per autotrazione riferiti alla medesima clientela e/o fornitori della società astenendosi dal prestare opera CP_1
quale agente, dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma anche di natura societaria, sia direttamente che indirettamente, occasionalmente o saltuariamente, con o senza vincolo di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto, presso o a favore di persone, imprese o enti che svolgono attività identiche o similari a quelle della società , astenendosi dall'intraprendere CP_1
o svolgere comunque attività similari a quelle della società ”. CP_1
Esponeva di seguito che in data 7 dicembre 2022, avanti all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di il SI nel frattempo inquadrato quale impiegato A1 Quadro full time, e la società CP_2 _1
si accordavano per la risoluzione consensuale del contratto a far data dal 20 gennaio CP_1
2023, nell'ambito di un processo di riorganizzazione aziendale e che la transazione raggiunta, ai punti
4 e 5 prevede espressamente che “Il Dipendente concorda con le modalità e tempistiche di risoluzione del rapporto di lavoro di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente verbale riconoscendo pertanto che il Rapporto, ad ogni effetto di legge e di contratto, alla data convenuta del 20 gennaio 2023 (la
"Data di Cessazione') e ciò con cessazione a tale data di ogni reciproca obbligazione di legge e di contratto” e che “nell'ambito del presente Accordo e nel contesto della presente transazione e fatto salvo l'esatto adempimento di quanto nella stessa previsto ed il controllo contabile delle buste paga di prossima emissione, il Dipendente rinuncia nei confronti della Società e dei relativi amministratori
e soci, ad ogni e qualsiasi domanda e pretesa, anche risarcitoria, comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione del Rapporto;
e così, in via puramente esemplificativa e non esaustiva, il Dipendente rinunzia a qualsivoglia pretesa relativa ad una diversa qualifica o anzianità, la retribuzione arretrate, premi, rimborsi spese, a compensi di qualsiasi specie
4 e natura, a benefici in natura, le garanzie previste dal contratto collettivo nazionale applicato e da qualsiasi fonte collettiva aziendale, nonché a qualsivoglia somma un diritto eventualmente derivante da prassi accordi aziendali o individuali, premio incentivi, nonché a qualsivoglia incidenza di qualsivoglia trattamento beneficio in natura, qualsivoglia ulteriori indennità, anche di cessazione del rapporto nonché a qualsivoglia domanda di risarcimento di danni, contrattuale ed extra contrattuali, morali e/o biologici anche ex art. 2043, 2049, 2055, 2056, 2087 e 2103 c.c e che “la
Società accetta tali rinunce ed a sua volta rinuncia (con corrispettiva accettazione di tale rinuncia da parte del dipendente) ad ogni e qualsiasi domanda o pretesa comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione del Rapporto.
Tanto premesso deduceva che è evidente che l'efficacia del patto di non concorrenza, la cui esistenza era contenuta nel contratto di lavoro, è venuta meno con la sottoscrizione della transazione che ha fatto cessare ogni obbligazione contenuta nel contratto di lavoro;
che il carattere novativo della transazione, che ha estinto ogni rapporto precedente o collegato tra il SI e la , _1 CP_1
è ancora più evidente se si considera che le parti hanno ritenuto necessario far sopravvivere la clausola di riservatezza ripresa dal contratto risolto e non hanno invece richiamato espressamente il patto di non concorrenza in quanto , appunto, le parti hanno rinunciato ad ogni e qualsiasi domanda o pretesa comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione del Rapporto, estinguendo così qualsiasi obbligazione relativa a questo contratto, fatto salvo il solo patto di riservatezza e che in forza della transazione novativa, ha corrisposto al SI CP_1 _1
la somma di € 104.000,00 a titolo di incentivo all'esodo, ed ulteriori € 11.000,00 circa netti per rinuncia a qualsivoglia contestazione in relazione all'intercorso rapporto di lavoro e alla sua risoluzione, mentre nessuna somma, quindi, è stata corrisposta al fine di remunerare un patto di non concorrenza, poiché il patto non esisteva più.
Evidenziava che , nonostante la pronuncia emessa in via cautelare dal giudice di MA , il ricorrente ha interesse a far accertare che il patto invocato è stato risolto con l'accordo di cui al documento n. 04 in data 7 dicembre 2022.
In via subordinata eccepiva la nullità del patto di non concorrenza in quanto esse non prevede alcun limite territoriale. , nonché la non sovrapponibilità dei prodotti e , quini, la mancata violazione del patto di non concorrenza.
In estrema sintesi rilevava che le due e-mail, la prima asseritamente inviata da IO al SI
e la seconda che si riferisce ad una presunta mail che IO avrebbe inviato al Persona_1
SI , invocate da nel procedimento cautelare, non provano nulla in quanto in Persona_2 CP_1 esse IO non fa alcun cenno alla “progettazione, produzione e la commercializzazione di
5 prodotti identificati in pompe, contalitri, attrezzature ed accessori per il travaso di liquidi quali carburanti, lubrificanti, miscele di urea, liquidi lavavetri ed additivi diversi per autotrazione”
Rilevava in particolare che per quanto riguarda i prodotti di sua produzione, si sovrappone CP_3
solo per una minima parte di soluzioni alla gamma dei prodotti e i prezzi di questo ristretto CP_1
gruppo di prodotti non permettono nemmeno a di competere con la produzione su larga scala CP_3
di ; che in particolare produce componenti e piccoli dispensers a bassa CP_1 CP_1
portata, mentre realizza soluzioni complesse chiavi in mano che lavorano a portate elevate CP_3
e che impiegano materiali e tecnologie ben distinte;
che compara tre prodotti della propria CP_1
gamma, che sono gli unici tre prodotti teoricamente sovrapponibili tra le migliaia di codici in catalogo che è un produttore di avvolgicavi elettrici, avvolgitubo per aria compressa, acqua, CP_1 CP_4
avvolgitubo per liquidi in generale, lampade per autofficine ed industria, bilanciatori, ed accessori e tools per autofficine ed industria mentre produce pompe, contalitri, pistole e dispensers, per il CP_1
travaso di combustibili, olio ed Adblue e non produce arrotolatori per tubi, (quel poco presente a catalogo viene acquistato da terzista italiano che vende alle imprese principali in Europa) ; che le immagini indicate nel ricorso cautelare risultano fuorvianti in quanto su 1500 prodotti fabbricati da solo quattro si sovrappongono a quelli di e per di più non sono da quest'ultima prodotti e, CP_4 CP_1
in ogni caso, da anni lavora con professionisti che hanno lavorato in o stanno CP_1 CP_5
ancora lavorando in qualità di agenti per CP_5
Ribadiva quindi che non esiste un rapporto di concorrenza tra le suddette imprese e che , quindi, quand'anche il patto di non concorrenza fosse valido ed efficace, come sostenuto da il CP_1
Signor non avrebbe commesso alcuna violazione del medesimo. _1
Concludeva come sopra indicato
Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza del ricorso . CP_1
In punto di fatto contestava la “fuorviante” ricostruzione avversaria e ed esponeva che gli articoli che costituiscono la base dei prodotti di sono pompe, misuratori, tubazioni, pistole erogatrici e CP_1
avvolgicavo (venduti quali componenti singoli o in strutture complesse) , ossia articoli per carburanti
– e non per altri liquidi – e articoli destinati ad uso privato e non destinati al servizio al pubblico (con esclusione quindi di tutto il settore delle stazioni di servizio) e che la Società convenuta impiega oltre 280 dipendenti, esporta in tutto il mondo e realizza un volume di affari di circa 90 milioni di euro,
Trascriveva le clausole del PNC per cui è causa e illustrava gli impegni contrattualmente assunti dal
; precisava che quale indennità per la stipula del PA è stato riconosciuto al sig. un _1 _1
importo pari ad euro 1.500,00 mensili al lordo delle ritenute di legge , che ha portato la paga mensile del sig. nel 2008, ad euro 4.997,29 e che la remunerazione del PA di Non RR è _1
6 aumentata negli anni tanto che alla cessazione del rapporto la retribuzione mensile corrisposta da al sig. era pari ad euro 5.576,16 a titolo di retribuzione ed euro 2.900,00 a titolo di CP_1 _1
indennità per il PA di Non RR .
Indicava le sanzioni pattuite dalle parti in caso di violazione del predetto patto ed esponeva che le parti , in ragione della soppressione della funzione di export manager nell'ambito di un più ampio processo di riorganizzazione e redistribuzione delle aree geografiche da parte della Società , si sono accordate per la risoluzione consensuale del rapporto al 20 gennaio 2023; che , in esecuzione CP_1 del verbale di conciliazione siglato dalle parti avanti all'ITL di ha corrisposto al sig. CP_2 _1
l'importo complessivo di euro 116.000, di cui euro 104.000 a titolo di incentivo all'esodo, euro 1.000 come transazione generale ed euro 11.000 a titolo di ulteriore incremento ed ha trasferito la proprietà della vettura Volkswagen Passat Variant SW 2.0 del valore di circa 20.000 euro;
che poco dopo la sigla della transazione ha accertato che il sig. ha avviato ad aprile 2023 un'attività in CP_1 _1 forma di impresa individuale sotto la denominazione di “IO di ND RO”, per la prestazione di “servizi di supporto alle imprese in particolare consulenza commerciale” e nessuna comunicazione è stata effettuata dal sig. in merito all'avvio della suddetta impresa e che _1
successivamente, nel mese di ottobre 2023, ha ricevuto – con sorpresa e sconcerto – una serie CP_1
di prove che dimostrano che il sig. ha gravemente violato e sta ulteriormente violando il PA _1 di Non RR operando a favore e nell'interesse, quale “rappresentante”, di due società dirette concorrenti di la società spagnola Gespasa s.a. e la società italiana CP_1 CP_5
Descriveva di seguito e dettagliatamene gli atti di concorrenza posti in essere dal convenuto allegando mail a supporto di essi .
Deduceva , con ampie e articolate argomentazioni , che è documentata e , quindi, palese la violazione del patto di non concorrenza siglato dalle parti e illustrava i motivi per i quali vi è un sicuro rapporto di concorrenza tra e e tra e come emerge anche solo dalla visione dei CP_3 CP_1 CP_4 CP_1 rispettivi cataloghi “postati “ nei rispettivi siti Internet dai quali estrapolava le foto di alcuni prodotti aventi , peraltro, prezzi sostanzialmente allineati dai quali di deduce la sostanziale sovrapponibilità della gamma dei prodotti offerti alla clientela dalle tre concorrenti società.
Osservava che il rapporto di concorrenza e di esatta sovrapposizione di prodotti non è nemmeno necessario nel caso di specie, alla luce del fatto che il PA di Non RR vieta al sig. _1
anche solo di contattare clienti di per conto di imprese che producano e commercializzino CP_1
pompe, contalitri, etc. a prescindere dal fatto che esse possano essere qualificate come concorrenti e a prescindere dall'identità di catalogo di prodotti
Deduceva che il sig. ha, quindi, violato il PA di Non RR e, più in generale, ha _1
posto in essere una condotta gravemente illegittima in quanto ha :
7 (i) omesso di dichiarare a di aver avviato (x) l'attività di “rappresentanza” per e CP_1 CP_3 CP_4
e (y) l'attività di impresa in proprio e sotto la denominazione di “IO Consultant &
Representative”, in violazione dell'ultimo capoverso del punto B del PA che lo impegnava a
“comunicare per iscritto” i nominativi delle società per cui avrebbe svolto l'attività lavorativa nonché
l'avvio dell'attività imprenditoriale in proprio;
(ii) scritto a clienti storici di ( ) con i quali ha lavorato per anni quando era alle CP_1 Per_1 Per_2 dipendenze di in violazione del vigente PA di Non RR che lo impegna a “non CP_1 contattare, successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro, […] né personalmente né per interposta persona o ente i clienti […] della ); CP_1
(iii) scritto a tali clienti storici di “rappresentare” due società concorrenti di indicate CP_1
nominativamente in e in violazione del vigente PA di Non RR che lo CP_3 CP_4 impegna a “non prestare attività” a favore di imprese concorrenti e comunque anche solo a “non agevolare” tali imprese);
(iv) proposto più volte a clienti storici di di “lavorare di nuovo insieme”, in violazione del PA CP_1
di Non RR che contiene plurimi e articolati divieti a suo carico in proposito.
Tanto premesso deduceva , con ampie e articolate argomentazioni giuridiche, che non vi è alcuna ragione – né derivante dalla lettera della transazione, né di altro genere – per ritenere che l'accordo transattivo siglato dalle parti abbia liberato il sig. dagli obblighi derivanti dal PA di Non _1
RR.
In seguito , argomentava lungamente in ordine alla piena validità del patto oggetto di causa contestando quanto enunciato da questo giudice in sede cautelare .
Rilevava in particolare, e in estrema sintesi , che esso è sufficientemente circoscritto e realizza un soddisfacente bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco;
che il sig. , nonostante detto _1
patto , ben può operare quale export manager (o consulente) in settori limitrofi, ma non coincidenti, con quelli di che restano, comunque, molto specifici e affatto peculiari;
che il settore della CP_1
produzione di pompe per il trasferimento dei fluidi (oltrechè dei contalitri e dei sistemi di misurazione) è, infatti, molto frastagliato e specializzato;
che la varietà dei fluidi è ampia e, di conseguenza, altrettanto grande è la varietà delle pompe;
che esse si presentano in molteplici varianti per soddisfare le esigenze, anche molto diverse, legate alle caratteristiche dei fluidi, sia fisiche che chimiche;
che è specializzata nel travaso e nell'erogazione di carburanti e lubrificanti per il CP_1
settore privato;
che gli articoli che costituiscono la base dei prodotti di sono, quindi, pompe, CP_1
misuratori, tubazioni e pistole erogatrici per carburanti e lubrificanti, venduti quali componenti singoli o come piccoli distributori e che la nicchia di mercato in cui la Società opera risulta di dimensioni assai contenute se paragonata al mercato mondiale delle pompe;
che in concreto, restano
8 estranei all'area di attività della Società gli articoli per liquidi diversi dai carburanti e dai lubrificanti, nonché gli articoli destinati al servizio pubblico;
che consapevoli delle caratteristiche del mercato di cui si discute, il sig. e la Società hanno stipulato un PA di Non RR circoscritto _1 entro limiti di oggetto ben delineati, riferendosi specificamente al settore delle “pompe, contalitri, attrezzature ed accessori per il travaso di liquidi quali carburanti, lubrificanti, miscele di urea, liquidi lavavetri ed additivi diversi per autotrazione” con il riconoscimento di una importante indennità all'ex dipendente.
Invocava allo scopo diversi giurisprudenziali di merito e di legittimità .
Ribadiva che pacifica e documentata è la violazione del PA rappresentata dalla mancata comunicazione dell'avvio ad aprile 2023 di un'attività nella forma di impresa individuale e dell'avvio dell'attività di rappresentanza di e;
che altrettanto certa e documentata è la violazione CP_3 CP_4
del PA configurata dalla presa di contatto con i clienti di e , infine, che è provata e CP_1
documentata la violazione del PA rappresentata dalla scomposta attività di avvio della commercializzazione per le nuove società da lui rappresentate in quanto – in spregio delle previsioni del PA egli è giunto ad “agevolare” le imprese concorrenti di CP_1
In via subordinata chiedeva al Tribunale di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a e a o CP_3 CP_4
in alternativa allo stesso sig. di esibire: (a) i contratti (o comunque i documenti configuranti _1 un accordo) in forza dei quali lo stesso sig. si qualifica quale “rappresentante” delle due _1
società concorrenti di come risulta dalle mail prodotti in atti e la (b) la corrispondenza CP_1 scambiata in esecuzione dell'accordo tra il sig. e ricordando che per la _1 CP_3 CP_4
giurisprudenza, per attività in concorrenza tra un'impresa e un'altra deve intendersi non solo l'attività di concorrenza “effettiva”, ma anche quella c.d. “potenziale”
In via riconvenzionale chiedeva la condanna del ricorrente, in conformità alle previsioni di cui alla lett. (F) del PA di Non RR, alla restituzione delle somme nette ( posto che il datore di lavoro deve essere considerato alla stregua di sostituto d'imposta) percepite in esecuzione del PA
, pari a complessivi euro 273.518,98 (comprensivi dell'incidenza sul T.F.R. accantonato annualmente e quantificato in un netto di euro 28.630,03) e alla corresponsione dell'importo di euro
547.037,96 a titolo di penale .
In via riconvenzionale subordinata rivendicava il diritto di a ripetere le somme nette corrisposte CP_1
al lavoratore posto che dalla nullità del PA di Non RR, deriva l'obbligo dell'ex dipendente di restituire le indennità di non concorrenza percepite in virtù dell'accordo, oltre interessi divenute prive di causa giustificativa, con applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
9 Da ultimo , e a riprova della sua buona fede, la Società si dichiarava disponibile, – sin da subito, anche in via conciliativa – ad accettare un'eventuale riduzione della penale di cui alla lett. (F) del
PA di Non RR, in applicazione dell'art. 1384 c.c. e , senza riconoscimento alcuno delle pretese avversarie , si rimetteva alle eventuali valutazioni del Tribunale, in ordine ad una rideterminazione delle somme dovute dal sig. per la violazione del PA di Non RR _1
o per effetto della sua nullità.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , con prova documentale e prova testimoniale , all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Ritiene questo giudice di confermare il giudizio espresso in sede cautelare in quanto il patto di non concorrenza siglato dalle parti appare nullo anche in base ad una cognizione piena dei fatti di causa.
E' evidente che il vizio genetico preclude ogni valutazione in ordine alla violazione del patto , nonché in merito alla risoluzione dello stesso per effetto della transazione siglata dalle parti in data 7.12.2022
, sulla quale ha tanto insistito la parte ricorrente all'evidente fine di essere esentato dalla restituzione dei corrispettivi introitati in costanza di rapporto .
Le parti , all'atto dell'assunzione del ricorrente , hanno sottoscritto un separato PNC ai sensi del quale, il sig. si è impegnato ad “astenersi” per il periodo di 3 anni dal “prestare attività in _1
aziende industriali e/o di natura commerciale che hanno per oggetto la progettazione, la produzione
e la commercializzazione di prodotti identificati in pompe, contalitri, attrezzature ed accessori per il travaso di liquidi quali carburanti, lubrificanti, miscele di urea, liquidi lavavetri ed additivi diversi per autotrazione a favore di terzi o comunque agevolare persone, imprese o gruppi di imprese, ditte ed enti italiano ed esteri che svolgono attività in concorrenza con quelle ns. o di nostre consociate, collegate, controllate e controllanti, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, quindi anche se solo occasionalmente o saltuariamente, con o senza vincoli di subordinazione, con o senza corrispettivo
o profitto” (punto B).
La clausola stabiliva anche che “la stessa limitazione vale nel caso in cui Lei intraprenda direttamente
o indirettamente iniziative industriali e/o commerciali che hanno per oggetto la progettazione, la produzione e la commercializzazione di prodotti identificati in pompe, contalitri, attrezzature ed accessori per il travaso di liquidi quali carburanti, lubrificanti, miscele di urea, liquidi lavavetri ed additivi diversi per autotrazione, comunque in concorrenza con quelli prodotti e/o commercializzati da codesta società”.
Il PA aggiungeva quanto segue: “Ella si impegna a non contattare, successivamente alla cessazione del rapporto” per il periodo di tre anni “i clienti e/o agenti rappresentanti della ”, e ciò CP_1
“né personalmente, né per interposta persona” avendosi riferimento a “qualsiasi forma di impresa e
10 persona che progettino, producano e/o commercializzino prodotti identificati in pompe, contalitri, attrezzature ed accessori per il travaso di liquidi quali carburanti, lubrificanti, miscele di urea, liquidi lavavetri ed additivi diversi per autotrazione, comunque in concorrenza con quelli prodotti
e/o commercializzati da questa società né, tantomeno, potrà, sotto qualsiasi forma d'impresa e persona, né personalmente né per interposta persona o ente, allacciare rapporti con le aziende italiane e straniere in concorrenza con . La S.V., in caso di cessazione del rapporto per CP_1
qualsiasi causa o motivo, dovrà comunicare per iscritto alla società la società di capitali CP_1
o di persone presso cui svolgerà la propria attività lavorativa, anche a titolo di lavoratore autonomo
e/o di agente o l'inizio dell'eventuale attività imprenditoriale in proprio, nonché l'oggetto della stessa” (punto B del PA di Non RR).
Quale indennità per la stipula del PA è stato riconosciuto al sig. un importo pari ad euro _1
1.500 mensili al lordo delle ritenute di legge e la remunerazione del PA di Non RR è aumentata negli anni e precisamente nella seguente misura:
- da gennaio 2012: aumento da euro 1500 a euro 2100 mensili;
- da gennaio 2013: aumento da euro 2100 a euro 2600 mensili;
- da gennaio 2014: aumento da euro 2600 a euro 2.900 mensili.
Alla cessazione del rapporto, quindi, la retribuzione mensile corrisposta da al sig. era CP_1 _1
pari ad euro 5.576,16 a titolo di retribuzione ed euro 2.900,00 a titolo di indennità per il PA di Non
RR.
Per il caso di violazione del PA di Non RR era prevista la “restituzione di tutte le somme
[…] corrisposte al sig. dalla Società “quale corrispettivo di cui al punto E” – cioè appunto _1
la remunerazione prevista per lo stesso PA – “oltre ad una penale pari al doppio di quanto percepito
a tale titolo” – cioè sempre a titolo di remunerazione del PA – “fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori, maggiori danni, qualora ne ricorrano gli estremi” (punto F del PA di Non
RR).
La condizione di cui alla lettera C del patto di non concorrenza di cui al documento n. 2, denominata
“Efficacia Territoriale”, non contempla in realtà alcun limite territoriale in quanto prevede:
“Resta convenuto che gli effetti delle limitazioni di cui al punto precedente riguardano esplicitamente la linea di prodotti identificati in pompe, contalitri, attrezzature ed accessori per il travaso di liquidi quali carburanti, lubrificanti, miscele di urea, liquidi lavavetri ed additivi diversi per autotrazione riferiti alla medesima clientela e/o fornitori della società astenendosi dal prestare opera CP_1
quale agente, dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma anche di natura societaria, sia direttamente che indirettamente, occasionalmente o saltuariamente, con o senza vincolo di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto, presso o a favore di persone, imprese o enti che
11 svolgono attività identiche o similari a quelle della società , astenendosi dall'intraprendere CP_1
o svolgere comunque attività similari a quelle della società ”. CP_1
E' noto che l'art. 2125 c.c. pone quali requisiti previsti a pena di nullità del patto quello territoriale, di tempo, di luogo e di oggetto.
Trattandosi di requisiti previsti a pena di nullità, questi limiti devono sussistere ed essere determinati o determinabili già al momento della sottoscrizione del patto, dal momento che essi afferiscono al momento genetico del rapporto e non possono essere integrati o precisati ex post.
In sostanza, la limitazione di un diritto di rilevanza costituzionale, quale quello al lavoro e alla libera esplicazione della propria professionalità, deve individuare fin dalla sua costituzione il perimetro entro il quale il divieto si colloca, con riferimento al suo oggetto, alla sua durata, al corrispettivo e alla sua esatta collocazione territoriale.
Il lavoratore deve conoscere cioè, fin dalla stipulazione del patto, quali sono le attività precluse, entro quale tempo, a fronte di quale corrispettivo e in quale ambito territoriale sarà vigente il divieto di svolgimento di quella determinata attività lavorativa.
Nel patto siglato dalle parti deve essere individuata quindi anche un'area geografica, avente un'estensione delimitata e congrua.
Pertanto, il patto di non concorrenza è nullo se la limitazione territoriale non è espressamente determinata o se è troppo estesa o generica perché si impedirebbe totalmente al lavoratore la possibilità di reimpiegarsi.
L'art. l'art. 2125 c.c. non specifica se i limiti debbano riguardare il territorio nazionale, ovvero anche quello comunitario ed extracomunitario e al riguardo , in giurisprudenza, sussistono due orientamenti contrapposti.
Secondo un primo indirizzo, l'estensione del divieto a tutto il territorio nazionale di svolgere attività concorrenziale sacrifica e limita eccessivamente l'ordinaria capacità produttiva del reddito, poiché comporta una limitazione inaccettabile della libertà e della capacità lavorativa e professionale, che sarebbe esercitabile soltanto all'estero .
Un diverso indirizzo invece ammette che l'attività lavorativa del prestatore di lavoro che ha stipulato il patto di non concorrenza possa esser limitata all'intero territorio nazionale ed avere pure
“estensione europea” purché non venga compromessa totalmente la possibilità del lavoratore di conseguire un guadagno idoneo alla soddisfazione delle esigenze di vita .
Il patto in questione appare a questo giudice non compatibile con l'esigenza di salvaguardare un margine di attività del lavoratore coerente con la professionalità acquisita, né è sufficiente per soddisfare le esigenze di vita dello stesso .
12 Estendendosi all'intero mondo, esso pare pregiudicare inammissibilmente l'attività futura del lavoratore , limitare inaccettabilmente l'esplicazione e lo sviluppo della professionalità e compromettere le possibilità occupazionali dello stesso alla luce del suo background professionale in quanto inibisce al lavoratore , per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto , di operare in tutto il mondo , quale agente , dipendente , consulente o in qualsiasi forma anche di natura societaria
, direttamente o indirettamente , in attività identiche o similari a quelle della società . CP_1
Ritenere valido il patto in parola si tradurrebbe di fatto per il ricorrente nella (illegittima) preclusione di ogni possibilità di lavorare per tre anni fruendo della professionalità acquisita nei 14 anni di durata del rapporto di lavoro con . CP_6
E' sicuramente vero che le parti , a fronte di un estensione territoriale così vasta, hanno previsto un corrispettivo indiscutibilmente molto elevato ed è parimenti vero che l'attività vietata, per conto proprio o per conto di altri in qualsiasi forma , appare circoscritta alla progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti identificati in pompe, contalitri, attrezzature ed accessori per il travaso di liquidi quali carburanti, lubrificanti, miscele di urea, liquidi lavavetri ed additivi diversi per autotrazione riferiti alla medesima clientela e/o fornitori della società , CP_1
Tuttavia, la clausola in esame non appare comunque rispettosa delle previsioni dell'art. 2125 c.c. in quanto, lo si ripete, rende impossibile al lavoratore per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto utilizzare tutte le esperienze e la professionalità maturate e compromette in maniera eccessivamente gravosa la futura possibilità occupazionale del in quanto , appunto, _1
l'inibizione riguarda l'intero pianeta .
Inoltre , l'oggetto del patto è solo apparentemente circoscritto alla produzione e commercializzazione dei prodotti come sopra identificati perché inibisce al lavoratore per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di allacciare rapporti con (qualsiasi e , quindi, tutte ) le aziende italiane e straniere in concorrenza con . CP_1
E se si legge l'oggetto sociale di (cfr. visura in atti) ci si avvede che le potenzialità di CP_1
estensione e di sviluppo delle attività sono infinite e sicuramente coperte da patto di non concorrenza.
ha infatti come oggetto sociale la produzione, costruzione in conto proprio e per conto CP_1
terzi, nonche' la commercializzazione (in qualunque forma all'ingrosso ed al dettaglio, in
e-commerce e via web o altre forme elettroniche e virtuali), nonche' la riparazione e manutenzione di motori, pompe, compressori, macchine ed altri articoli per usi industriali, agricoli, domestici, sportivi e ricreativi e loro particolari ed accessori anche elettronici e/o digitali, nonche' sviluppo di programmi nel ramo industriale e dell'informatica, elaborazione e gestione di dati e consulenza per conto terzi nel ramo dell'informatica
13 In definitiva , il patto in questione deve essere dichiarato nullo per l'inesistenza di un ragionevole limite territoriale, in aperta violazione della norma codicistica citata .
La nullità del patto comporta il diritto di di fare concorrenza alla e non inibisce _1 CP_1
allo stesso di svolgere attività nel medesimo settore merceologico ove opera la società convenuta nei tra anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro , ossia fino al 20.1.26
Il ricorrente, inoltre, nell'estremo tentativo di evitare di dover restituire quanto percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza , ha sostenuto ( e chiesto al giudice di accertare) la natura retributiva del corrispettivo del PNA sottoscritto dalle parti .
L'assunto non puo' essere condiviso .
Le modalità con cui le parti hanno pattuito di corrispondere l 'indennità di non concorrenza non assume alcuna rilevanza in ordine alla giustificazione causale della relativa attribuzione patrimoniale quando le somme in questione risultano essere pur sempre causalmente riconducibili all'esecuzione del PA di Non RR.
Al fine di considerare l'indennità quale retribuzione devono emergere dei riscontri oggettivi, idonei a superare il fatto che le somme siano state espressamente imputate a corrispettivo del PA di Non
RR e siano state, altresì, sempre accettate come tali.
Il ricorrente , come era suo onere, non ha fornito riscontri oggettivi idonei e le argomentazioni a sostegno della sua tesi ( abnormità dell'aumento dell'indennità a fronte dell'aumento di incarichi, funzioni e responsabilità , nonché riferimento formale nel contratto di assunzione al patto di non concorrenza , come voce “strutturale “ della retribuzione) sono estremamente deboli .
Peraltro, il ricorrente non spiega per quale motivo la avrebbe dovuto qualificare e far CP_1
“passare” per indennità del PNC importi in realtà riconosciuti al lavoratore come aumenti retributivi posto che il corrispettivo del patto di concorrenza post contrattuale è considerato reddito di lavoro dipendente , viene tassato come la retribuzione ordinaria ed è sottoposto al medesimo regime contributivo.
Per tutto quanto sopra esposto , rimane privo di causa il corrispettivo del PNC erogato al ricorrente fino alla cessazione del rapporto , con la conseguenza che il dovrebbe essere condannato a _1
restituire a la somma dallo stesso complessivamente incassata al suddetto titolo pari ad CP_1 euro 244.88,95 netti , oltre la somma di euro 28.630,00 corrispondente all'incidenza sul TRF ( e gli interessi legali .
Tuttavia, il credito di cui sopra è in parte prescritto in quanto la società convenuta ha domandato la restituzione dei corrispettivi versati al ricorrente per la prima volta formulando la domanda riconvenzionale contenuta nella memoria di costituzione depositata in data 7.6.2024 , con la
14 conseguenza che deve ritenersi prescritto il diritto alla restituzione dei corrispettivi netti versati al antecedentemente al 7.6.2014 _1
Il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito a seguito di nullità del negozio è per pacifica giurisprudenza decennale .
L'importi devono essere restituiti al netto delle ritenute fiscali e contributive in quanto nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione non dovuta o maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso.
Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Alla somma così “temporalmente” delimitata dovrà aggiungersi l'incidenza della stessa sul TFR accantonato e corrisposto al ricorrente .
Si ritiene superfluo rimettere la causa in istruttoria per la esatta quantificazione del dovuto in quanto si tratta di un calcolo meramente aritmetico da effettuarsi sulla base dei cedolini paga sub doc. 19 di parte convenuta
L'esito della lite ( accoglimento della domanda subordinata dell'attore e della domanda riconvenzionale subordinata della convenuta ) impone di compensare integralmente fra le parti le spese di lite
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara nullo il patto di non concorrenza siglato dalle parti in data 3.6.2008 e , in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata svolta da , condanna alla CP_1 Parte_1
restituzione in favore della società convenuta di una somma corrispondente ai corrispettivi allo stesso liquidati dalla datrice di lavoro a titolo di patto di non concorrenza nel periodo dal 14.6.2014 alla cessazione del rapporto , oltre incidenza degli stessi sul TFR liquidato e interessi legali;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in MA, il 10.4.2025
Il Giudice
Simona Gerola
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