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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/12/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. PE Di LE , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 265/2020
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/03/1954 , rappresentato e difeso dall' Avv. Annamaria Spinello
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. ZAPPA PAOLA
CONVENUTO OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.489\2019
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo n. 489/2019 del 14.12.2019, veniva ingiunto al medesimo di pagare in favore di Controparte_1
(già ) la somma di €. 33.223,47 per sorte capitale, oltre Controparte_2
gli interessi legali e le spese del procedimento;
che l'ingiunzione di pagamento derivava dal recupero di somme per consumi di energia elettrica non pagati con riferimento alla fattura n. 08513037507104A del 18.12.2014, riferita all'utenza sita in c.da Feudo Nobile, agro di LA. Contestava la richiesta di pagamento sia nell'an che nel quantum, rilevando l'inidoneità della fattura a dimostrare l'esistenza del credito, a fronte della mancata allegazione dell'estratto delle scritture contabili;
contestava l'importo richiesto in quanto errato per evidenti irregolarità nell'espletamento dell'accertamento in questione. Rilevava che la 1 ricostruzione dell'ente era palesemente errata in quanto facente riferimento alla massima potenza assorbibile dai cavi elettrici posti a valle del contatore che sono stati dimensionati per un prelievo di potenza adeguata a quella imposta dal limitatore/misuratore posto a monte dell'impianto; che nulla era dovuto dall'opponente oltre ai consumi regolarmente pagati.
Si costituiva l'opposto quale esercente Controparte_1
dell'attività di vendita dell'energia elettrica, la quale contestava l'avversa opposizione e confermava la legittimità della propria pretesa.
Nel corso del giudizio venivano ammessi i mezzi di prova, escussi i testi e, all'esito, veniva disposta CTU tecnica. Depositata la relazione le parti precisavano le conclusioni. Trattenuta in decisione venivano assegnati i termini
190 c.p.c. Entrambe le parti provvedevano al deposito delle memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702;
Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L.
15702/2004 cit.).
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la
2 fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib.
Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto.
Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
Nel merito della pretesa creditoria è emerso che essa riguarda la fornitura di energia elettrica intestata all'opponente sita in Contrada Feudo Parte_1
Nobile Sn 93012 LA (CL) (Numero Cliente 902 343 091 – codice Pod
IT001E902343091, Numero Presa 8513037507104 - Fornitura utilizzati per usi
3 previsti - Potenza impegnata kW 6,6). Il contratto è stato stipulato in data
24/08/2010 ed associato al numero cliente 902 343 091. In data 15/09/2014 i tecnici di Enel-Distribuzione S.p.A., ora effettuavano una Controparte_3 verifica presso l'utenza, nel corso della quale veniva accertata una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi;
nello specifico, accertavano la presenza di un magnete idoneo ad alterare la regolare registrazione dei consumi.
In particolare veniva riscontrato il non corretto funzionamento del contatore, il quale a causa del magnete registrava il 91,57% in meno dell'energia effettivamente prelevata e consumata. In tale occasione i verificatori accertavano che: “ in sede di verifica effettuata al contatore con matricola 00485545 con codice cliente
n. 902343091 si è riscontrato un magnete posto sul lato superiore sinistro del C.E.
Effettuata la prova strumentale con contatore campione (zera mt 310-050019100) lo stesso misura un errore di percentuale negativo del -91,57 sulla registrazione dell'energia elettrica prelevata. In assenza del magnete il CE registra regolarmente. Le operazioni di verifica sono state eseguite oltre che con la presenza del cliente alla presenza della sez.
Radiomobile CC di LA. Si stacca la fornitura dal palo, si reperta il magnete in busta sigillata N.pa 048941 (doc. 4 verbale di verifica n. DR8N 113652 del 15/09/2014)”. CP_2
La verifica veniva eseguita dai tecnici dipendenti di sig. Controparte_3 addetto alla zona di Caltanisetta coaudivato da altro Persona_1
dipendente di con funzione di supporto e di assistenza;
le Controparte_3
operazioni di verifica si sono svolte alla presenza dei Carabinieri della Sezione
Radiomobile di LA e del sig. , che ha sottoscritto il verbale. Parte_1
Dall'analisi retroattiva dei prelievi effettuati ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare aveva avuto inizio in data antecedente al 16/09/2009 ed è cessato il 15/09/2014 quando il contatore è stato rimosso all'esito della verifica. In tale periodo la fornitura è stata associata a
[...] dal 09/2009 al 04/2010 dal 07/2010 al 09/2014; mentre Controparte_1
nel periodo dal 05/2010 al 06/2010 la fornitura è stata associata ad un'altra
[... società venditrice del mercato libero. La ricostruzione è stata eseguita da
, sulla base del criterio della “potenza tecnicamente Controparte_4
prelevabile” in considerazione della sezione del cavo utilizzato per l'allaccio
4 abusivo (di sezione 4x6 mmq) e delle 1.800 ore medie annue di utilizzo degli apparecchi fruitori di energia, stabilite dall' TI (ora . Controparte_5
Risulta pertanto provata la legittimità della pretesa creditoria azionata dalla società opposta, all'esito della verifica del 15/09/2014 e quindi la sussistenza della manomissione del contatore matricola 00485545 con codice cliente n.
902343091, realizzata attraverso l'utilizzo di un magnete, che posto sulla parte superiore del misuratore, ha impedito la corretta registrazione dei consumi.
Peraltro il teste intervenuto nelle operazioni di verifica, ha Per_1 confermato l'accertamento del magnete quale strumento di alterazione della rilevazione dei consumi di energia elettrica. Parte opponente ha eccepito che i consumi ricostruiti da sono risultati smisuratamente superiori Controparte_4 rispetto ai consumi effettivamente assorbibili dagli impianti e dagli utilizzatori dell'attività agricola di che trattasi, con le condizioni d'uso della stessa attività, risultando il metodo di ricostruzione dei consumi adottato dalla società distributrice illegittimo oltre che inadeguato al caso di specie. Le risultanze della ctu hanno evidenziato la non praticabilità del metodo di ricostruzione per coefficiente di correzione. Lo stesso ha premesso che, in ordine alla ricostruzione dei consumi a seguito di verifica in caso di problematiche di malfunzionamento, guasto delle apparecchiature di misura, errori introdotti da singoli componenti dei gruppi di misura (circuiti di misura, trasformatori, ecc…) e/o prelievi irregolari (per esempio allacci diretti abusivi alla rete elettrica), i metodi che possono essere utilizzati sono differenti. Ha rilevato dall'esame del verbale di verifica la mancanza di informazioni fondamentali, ovvero: non è specificato il carico utilizzato, cioè se le prove sono state eseguite con un carico reale o con un carico fittizio;
non sono riportati i valori misurati dal contatore del cliente e dal contatore campione, nelle due condizioni: con il magnete e senza il magnete;
non
è indicato e considerato l'errore di misura tollerato dal contatore installato, solitamente il 2%. Ha rilevato che l'errore del 91,57% indicato in verbale si riferisce all'esecuzione di una singola misura mentre sarebbe stato utile effettuare più prove con differenti condizioni di carico e successivamente determinare
5 l'errore medio. Ha rilevato dall'esame del verbale che non è stato possibile rilevare gli apparecchi utilizzatori perché compare la dicitura: “dati non visibili”; sebbene in realtà il fondo adibito a serre ha pochi utilizzatori elettrici;
durante il sopralluogo ne ha rinvenuti solo due: una elettropompa per il sollevamento dell'acqua che viene prelevata dal pozzo e un motore per l'irrigazione dei campi.
Quindi ha rilevato che per effettuare la ricostruzione dei consumi della fornitura dell'opponente ha utilizzato il criterio della Pt_1 Controparte_4
potenza tecnicamente prelevabile. Sebbene l'Autorità di Settore non obbliga ad utilizzare un metodo specifico per la ricostruzione dei consumi, ma piuttosto, in base ai dati disponibili, consiglia di seguire il criterio che porta a risultati quando più attinenti alla realtà. Ha ritenuto il CTU che specificare solo la sezione del cavo della linea, invece di elencare gli utilizzatori presenti, non ha permesso alla società elettrica di avere elementi utili per una ricostruzione più adeguata dei consumi o quanto meno di avere un metodo alternativo da poter applicare.
Ha ritenuto che in presenza di un verbale di verifica carente di informazioni sarebbe stato più opportuno utilizzare il metodo della ricostruzione per ore di utilizzo mensile degli utilizzatori posto che l'energia elettrica serve per l'irrigazione dei campi;
pertanto ha ritenuto, con percorso logico esente da vizi che va interamente condiviso, che il criterio più adeguato da utilizzare consistesse nella ricostruzione dei consumi per le ore di utilizzo mensile (in base al consumo degli utilizzatori installati) poiché il criterio della potenza tecnicamente prelevabile, per una fornitura che può considerarsi stagionale, porta a sovrastimare i consumi e all'emissione di una fattura con un importo decisamente più elevato. Ha quindi proceduto al ricalcolo considerando esclusivamente le apparecchiature installate nell'azienda agricola, indipendentemente dalla porzione di suolo realmente coltivata;
ha tenuto conto che i mesi con un consumo maggiore di energia elettrica sono quelli che vanno da aprile a ottobre, per i quali ha stimato un utilizzo medio di 210 h/mese mentre per gli altri mesi ha stimato un utilizzo medio di 90 h/mese, determinando in 9.950 KWh il consumo di energia elettrica in un anno solare. Ha
6 quindi correttamente considerato nel calcolo il periodo 16/09/2009 al
15/09/2014, escludendo i mesi di maggio e giugno 2010 perché fatturati da un altro gestore, per complessivi 47.550 KWh che, escludendo quelli fatturati e pagati dall'opponente, determinano un importo di € 3.521,27 per i prelievi irregolari contestati.
Ne deriva che l'opposizione va accolta essendo emersa l'eccessività della somma ingiunta. Per questo motivi il d.i. 489\2019 va revocato.
L'opponente va però condannato a corrispondere l'importo di € 3521,27 oltre interessi al soddisfo per i prelievi irregolari dallo stesso posti in essere dal
16/09/2009 al 15/09/2014.
In relazione all'esito della lite sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio. Rimangono a carico dell'opposta le spese della ctu.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione a d.i. proposta da
[...]
. Revoca il d.i. n. 489/2019 del 14.12.2019. Condanna Parte_1 Parte_1
a pagare all'opposta l'importo di € 3521,27 oltre interessi dalla scadenza al soddisfo ca.
Compensa interamente le spese del giudizio.
LA, 01/12/2025
Il Gop
PE Di LE
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. PE Di LE , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 265/2020
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/03/1954 , rappresentato e difeso dall' Avv. Annamaria Spinello
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. ZAPPA PAOLA
CONVENUTO OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.489\2019
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo n. 489/2019 del 14.12.2019, veniva ingiunto al medesimo di pagare in favore di Controparte_1
(già ) la somma di €. 33.223,47 per sorte capitale, oltre Controparte_2
gli interessi legali e le spese del procedimento;
che l'ingiunzione di pagamento derivava dal recupero di somme per consumi di energia elettrica non pagati con riferimento alla fattura n. 08513037507104A del 18.12.2014, riferita all'utenza sita in c.da Feudo Nobile, agro di LA. Contestava la richiesta di pagamento sia nell'an che nel quantum, rilevando l'inidoneità della fattura a dimostrare l'esistenza del credito, a fronte della mancata allegazione dell'estratto delle scritture contabili;
contestava l'importo richiesto in quanto errato per evidenti irregolarità nell'espletamento dell'accertamento in questione. Rilevava che la 1 ricostruzione dell'ente era palesemente errata in quanto facente riferimento alla massima potenza assorbibile dai cavi elettrici posti a valle del contatore che sono stati dimensionati per un prelievo di potenza adeguata a quella imposta dal limitatore/misuratore posto a monte dell'impianto; che nulla era dovuto dall'opponente oltre ai consumi regolarmente pagati.
Si costituiva l'opposto quale esercente Controparte_1
dell'attività di vendita dell'energia elettrica, la quale contestava l'avversa opposizione e confermava la legittimità della propria pretesa.
Nel corso del giudizio venivano ammessi i mezzi di prova, escussi i testi e, all'esito, veniva disposta CTU tecnica. Depositata la relazione le parti precisavano le conclusioni. Trattenuta in decisione venivano assegnati i termini
190 c.p.c. Entrambe le parti provvedevano al deposito delle memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702;
Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L.
15702/2004 cit.).
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la
2 fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib.
Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto.
Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
Nel merito della pretesa creditoria è emerso che essa riguarda la fornitura di energia elettrica intestata all'opponente sita in Contrada Feudo Parte_1
Nobile Sn 93012 LA (CL) (Numero Cliente 902 343 091 – codice Pod
IT001E902343091, Numero Presa 8513037507104 - Fornitura utilizzati per usi
3 previsti - Potenza impegnata kW 6,6). Il contratto è stato stipulato in data
24/08/2010 ed associato al numero cliente 902 343 091. In data 15/09/2014 i tecnici di Enel-Distribuzione S.p.A., ora effettuavano una Controparte_3 verifica presso l'utenza, nel corso della quale veniva accertata una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi;
nello specifico, accertavano la presenza di un magnete idoneo ad alterare la regolare registrazione dei consumi.
In particolare veniva riscontrato il non corretto funzionamento del contatore, il quale a causa del magnete registrava il 91,57% in meno dell'energia effettivamente prelevata e consumata. In tale occasione i verificatori accertavano che: “ in sede di verifica effettuata al contatore con matricola 00485545 con codice cliente
n. 902343091 si è riscontrato un magnete posto sul lato superiore sinistro del C.E.
Effettuata la prova strumentale con contatore campione (zera mt 310-050019100) lo stesso misura un errore di percentuale negativo del -91,57 sulla registrazione dell'energia elettrica prelevata. In assenza del magnete il CE registra regolarmente. Le operazioni di verifica sono state eseguite oltre che con la presenza del cliente alla presenza della sez.
Radiomobile CC di LA. Si stacca la fornitura dal palo, si reperta il magnete in busta sigillata N.pa 048941 (doc. 4 verbale di verifica n. DR8N 113652 del 15/09/2014)”. CP_2
La verifica veniva eseguita dai tecnici dipendenti di sig. Controparte_3 addetto alla zona di Caltanisetta coaudivato da altro Persona_1
dipendente di con funzione di supporto e di assistenza;
le Controparte_3
operazioni di verifica si sono svolte alla presenza dei Carabinieri della Sezione
Radiomobile di LA e del sig. , che ha sottoscritto il verbale. Parte_1
Dall'analisi retroattiva dei prelievi effettuati ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare aveva avuto inizio in data antecedente al 16/09/2009 ed è cessato il 15/09/2014 quando il contatore è stato rimosso all'esito della verifica. In tale periodo la fornitura è stata associata a
[...] dal 09/2009 al 04/2010 dal 07/2010 al 09/2014; mentre Controparte_1
nel periodo dal 05/2010 al 06/2010 la fornitura è stata associata ad un'altra
[... società venditrice del mercato libero. La ricostruzione è stata eseguita da
, sulla base del criterio della “potenza tecnicamente Controparte_4
prelevabile” in considerazione della sezione del cavo utilizzato per l'allaccio
4 abusivo (di sezione 4x6 mmq) e delle 1.800 ore medie annue di utilizzo degli apparecchi fruitori di energia, stabilite dall' TI (ora . Controparte_5
Risulta pertanto provata la legittimità della pretesa creditoria azionata dalla società opposta, all'esito della verifica del 15/09/2014 e quindi la sussistenza della manomissione del contatore matricola 00485545 con codice cliente n.
902343091, realizzata attraverso l'utilizzo di un magnete, che posto sulla parte superiore del misuratore, ha impedito la corretta registrazione dei consumi.
Peraltro il teste intervenuto nelle operazioni di verifica, ha Per_1 confermato l'accertamento del magnete quale strumento di alterazione della rilevazione dei consumi di energia elettrica. Parte opponente ha eccepito che i consumi ricostruiti da sono risultati smisuratamente superiori Controparte_4 rispetto ai consumi effettivamente assorbibili dagli impianti e dagli utilizzatori dell'attività agricola di che trattasi, con le condizioni d'uso della stessa attività, risultando il metodo di ricostruzione dei consumi adottato dalla società distributrice illegittimo oltre che inadeguato al caso di specie. Le risultanze della ctu hanno evidenziato la non praticabilità del metodo di ricostruzione per coefficiente di correzione. Lo stesso ha premesso che, in ordine alla ricostruzione dei consumi a seguito di verifica in caso di problematiche di malfunzionamento, guasto delle apparecchiature di misura, errori introdotti da singoli componenti dei gruppi di misura (circuiti di misura, trasformatori, ecc…) e/o prelievi irregolari (per esempio allacci diretti abusivi alla rete elettrica), i metodi che possono essere utilizzati sono differenti. Ha rilevato dall'esame del verbale di verifica la mancanza di informazioni fondamentali, ovvero: non è specificato il carico utilizzato, cioè se le prove sono state eseguite con un carico reale o con un carico fittizio;
non sono riportati i valori misurati dal contatore del cliente e dal contatore campione, nelle due condizioni: con il magnete e senza il magnete;
non
è indicato e considerato l'errore di misura tollerato dal contatore installato, solitamente il 2%. Ha rilevato che l'errore del 91,57% indicato in verbale si riferisce all'esecuzione di una singola misura mentre sarebbe stato utile effettuare più prove con differenti condizioni di carico e successivamente determinare
5 l'errore medio. Ha rilevato dall'esame del verbale che non è stato possibile rilevare gli apparecchi utilizzatori perché compare la dicitura: “dati non visibili”; sebbene in realtà il fondo adibito a serre ha pochi utilizzatori elettrici;
durante il sopralluogo ne ha rinvenuti solo due: una elettropompa per il sollevamento dell'acqua che viene prelevata dal pozzo e un motore per l'irrigazione dei campi.
Quindi ha rilevato che per effettuare la ricostruzione dei consumi della fornitura dell'opponente ha utilizzato il criterio della Pt_1 Controparte_4
potenza tecnicamente prelevabile. Sebbene l'Autorità di Settore non obbliga ad utilizzare un metodo specifico per la ricostruzione dei consumi, ma piuttosto, in base ai dati disponibili, consiglia di seguire il criterio che porta a risultati quando più attinenti alla realtà. Ha ritenuto il CTU che specificare solo la sezione del cavo della linea, invece di elencare gli utilizzatori presenti, non ha permesso alla società elettrica di avere elementi utili per una ricostruzione più adeguata dei consumi o quanto meno di avere un metodo alternativo da poter applicare.
Ha ritenuto che in presenza di un verbale di verifica carente di informazioni sarebbe stato più opportuno utilizzare il metodo della ricostruzione per ore di utilizzo mensile degli utilizzatori posto che l'energia elettrica serve per l'irrigazione dei campi;
pertanto ha ritenuto, con percorso logico esente da vizi che va interamente condiviso, che il criterio più adeguato da utilizzare consistesse nella ricostruzione dei consumi per le ore di utilizzo mensile (in base al consumo degli utilizzatori installati) poiché il criterio della potenza tecnicamente prelevabile, per una fornitura che può considerarsi stagionale, porta a sovrastimare i consumi e all'emissione di una fattura con un importo decisamente più elevato. Ha quindi proceduto al ricalcolo considerando esclusivamente le apparecchiature installate nell'azienda agricola, indipendentemente dalla porzione di suolo realmente coltivata;
ha tenuto conto che i mesi con un consumo maggiore di energia elettrica sono quelli che vanno da aprile a ottobre, per i quali ha stimato un utilizzo medio di 210 h/mese mentre per gli altri mesi ha stimato un utilizzo medio di 90 h/mese, determinando in 9.950 KWh il consumo di energia elettrica in un anno solare. Ha
6 quindi correttamente considerato nel calcolo il periodo 16/09/2009 al
15/09/2014, escludendo i mesi di maggio e giugno 2010 perché fatturati da un altro gestore, per complessivi 47.550 KWh che, escludendo quelli fatturati e pagati dall'opponente, determinano un importo di € 3.521,27 per i prelievi irregolari contestati.
Ne deriva che l'opposizione va accolta essendo emersa l'eccessività della somma ingiunta. Per questo motivi il d.i. 489\2019 va revocato.
L'opponente va però condannato a corrispondere l'importo di € 3521,27 oltre interessi al soddisfo per i prelievi irregolari dallo stesso posti in essere dal
16/09/2009 al 15/09/2014.
In relazione all'esito della lite sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio. Rimangono a carico dell'opposta le spese della ctu.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione a d.i. proposta da
[...]
. Revoca il d.i. n. 489/2019 del 14.12.2019. Condanna Parte_1 Parte_1
a pagare all'opposta l'importo di € 3521,27 oltre interessi dalla scadenza al soddisfo ca.
Compensa interamente le spese del giudizio.
LA, 01/12/2025
Il Gop
PE Di LE
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