Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1313/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1313/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. BICOCCHI DAVIDE;
APPELLANTE contro
AVPUBBLICA ASSISTENZA CP_1 con il patrocinio dell'avv. BARALDI DONATELLA;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Modena n. 780/2022 emessa e pubblicata in data
16.06.2022 nel procedimento n. 8169/2020 R.G.
Assegnata a decisione con ordinanza dell'11.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 8
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
AVPUBBLICA avanti il Tribunale di Modena al fine di veder accolte le Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in via principale e nel merito, previo accertamento della inesistenza e/o della nullità del provvedimento di espulsione emesso da Pubblica
Assistenza Croce Blu di Castelfranco Emilia nei confronti di per i motivi di cui in Parte_1
narrativa- ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 24 c.c.- dichiarare nullo il richiamato provvedimento qualora ritenuto sussitente, ordinare la reintegrazione ex tunc dell'associato e volontario nella predetta associazione. Voglia altresì condannare la convenuta al Parte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal sig. in Parte_1
conseguenza del provvedimento espulsivo comunicatogli in data 26 giugno 2020; danni da quantificarsi in via equitativa nella somma di € 5.000= o in quella diversa maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa e che codesto Tribunale riterrà equa e di giustizia. Con vittoria di spese, anticipazioni e compensi”.
Si è costituita AVPUBBLICA ASSISTENZA chiedendo al Tribunale il rigetto delle CP_1
domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. con vittoria di spese del procedimento.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, ha fissato l'udienza del 16.06.2022 per la discussione virtuale ex art. 281 sexies c.p.c. previa precisazione delle conclusioni ed all'esito così ha deciso: “Il
Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in data 28 Parte_2
dicembre 2020, 1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuto e condanna l'attore a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 2500 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.”
La statuizione è stata motivata ritenendo, preliminarmente, dover rigettare l'eccezione di violazione del principio ne bis in idem poiché il primo provvedimento di espulsione di cui si discute era stato annullato con delibera del Consiglio direttivo dell'associazione in data 18 maggio 2020 pertanto era tamquam non esset.
Nel merito della domanda attorea il Primo Giudice ha rilevato, posta l'applicabilità all'associazione non riconosciuta dell'art. 24 c.c., che i fatti contestati erano da valutarsi come gravi e non di scarsa importanza, anche alla luce del Regolamento approvato dal Consiglio direttivo dell'associazione.
pagina 2 di 8 Ne è conseguito, quindi, il rigetto della domanda di annullamento dell'espulsione e le spese processuali hanno seguito la soccombenza.
ha proposto appello avverso la sentenza per più motivi. Parte_1
Con il primo motivo egli lamenta la nullità/inesistenza della sentenza per omessa motivazione in punto di rigetto dell'eccezione preliminare di nullità del provvedimento espulsivo del socio per Parte_1
evidente duplicazione del procedimento sanzionatorio .
Con il secondo motivo l'appellante censura la nullità/inesistenza della sentenza per omessa motivazione in punto di rigetto della domanda di nullità del provvedimento espulsivo del socio
Parte_1
Il terzo motivo lamenta la nullità/inesistenza della motivazione in relazione alla spiegata domanda risarcitoria.
Il quarto motivo si duole dell'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine al rigetto delle richieste probatorie per l'ammissione con rinnovazione dell'istruttoria.
La sentenza, a parere dell'appellante, sarebbe ingiusta per cui egli ha concluso: "Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, In via principale, ed in accoglimento del I motivo dichiarare nulla la sentenza impugnata per motivazione apparente/omessa/illogica/inesistente, e conseguentemente - decidere la causa nel merito, sulla base di atti e documenti di primo grado, ammettendo le istanze istruttorie che di seguito si reiterano, ponendo alla base del proprio giudizio le censure sollevate dall'appellante con i motivi di merito, richiamate integralmente le motivazioni, le domande e le eccezioni contenute nell'etto di citazione, e per l'effetto così decidere: piaccia all'
Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della gravata sentenza del Tribunale di Bologna, previa occorrendo l'ammissione delle prove tutte dedotte e richieste con le memorie ex art. 183 sesto comma n.2 e 3 c.p.c. nonché delle istanze ribadite nelle note a verbale di udienza del 3 marzo 2022, con particolare riferimento all'ammissione di tutti i testi dedotti su tutti i capitoli formulati in atto di citazione a data 28.12.2020 e nelle memorie istruttorie in primo grado di giudizio, atta a corroborare la domanda attorea e a contrastare il provvedimento di espulsione impugnato. Nel merito ed in principalità – in riforma della sentenza n. 780/2022 emessa dal Tribunale Civile di Modena, accogliere le domande tutte proposte nel giudizio di primo grado e nel presente atto di Appello, rigettando per l'effetto le eccezioni e domande spiegate nel giudizio di primo grado dall' odierno appellata per i motivi suesposti in fatto ed in diritto, dichiarando la nullità del provvedimento espulsivo e la responsabilità di parte convenuta nella causazione del danno patito dall'attore con pagina 3 di 8 riconoscimento del risarcimento alla parte attrice. - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ill.ma Corte
d'Appello non reputasse nullo il provvedimento decidendo nel merito: riformare parzialmente la sentenza n. 780/2022 del Tribunale di Modena, datata 16 giugno 2022, pubblicata in pari data 11 gennaio 2021 all'esito del procedimento civile R.G. 8169/2022, notificata il 16/6/2022, e per l'effetto accogliere le domande formulate in primo grado dal signor dianzi integralmente trascritte. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed anticipazioni del grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte.”.
Si è costituita l'appellata AVPUBBLICA ASSISTENZA chiedendo il rigetto del CP_1
gravame e la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza dell'11.03.2025, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa, la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi nella loro massima estensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva, sulla questione pregiudiziale d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., che la stessa è superata in considerazione dell'attuale fase processuale.
Nel merito l'appello è infondato.
La Corte rileva, in ordine al primo motivo di appello sull'eccezione preliminare della violazione del ne bis in idem che il Primo Giudice ha affermato con motivazione immune da vizi che “In vero, consta che il primo provvedimento di espulsione di cui si discute sia stato annullato con delibera del
Consiglio direttivo dell'associazione in data 18 maggio 2020 (doc. 12). Il (primo) provvedimento espulsivo è tamquam non esset. Da ciò consegue il rigetto dell'eccezione preliminare.”.
Dalla documentazione versata in atti da parte appellata (cfr. docc. da n. 10 a n. 13 fascicolo di primo grado) emerge con tutta evidenza che il provvedimento datato 06.04.2020 (doc. n. 10) è stato successivamente annullato con rituale comunicazione effettuata al a mezzo raccomandata in Parte_1
considerazione del difetto di forma atteso che la comunicazione del medesimo provvedimento annullato era stata effettuata a mezzo whatsapp. Di alcun pregio giuridico è pertanto la censura mossa dall'appellante che deve essere pertanto respinta.
Sul secondo motivo la Corte rileva che il Supremo Collegio afferma: “Il giudice adito per l'invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi - ai sensi dell'art.24, pagina 4 di 8 comma 3, c.c. - é tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo;
in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di espulsione di un associato cui erano stati contestati comportamenti contrari agli scopi previsti dallo statuto dell' ed al tempo stesso gravemente lesivi dell'immagine dell'Arma, Parte_3
riconducibili a contrasti circa l'uso dell'alta uniforme che avevano finito per coinvolgere le autorità consolari italiane all'estero).” (cfr. Cass. ordinanza n. 2117/2024).
La Cassazione afferma altresì: (cfr. Cass. ordinanza n. 29655/2023) ”Il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la delibera di esclusione di un associato - ai sensi dell'art. 24, comma 3, c.c. - è tenuto ad accertare il rispetto delle regole procedurali, nonché la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente per la legittimità della stessa, senza poter prendere in considerazione circostanze estranee al suo contenuto, perché l'associato è chiamato ad apprestare le proprie difese in relazione alle ragioni espresse nella delibera notificatagli. Nel giudizio di impugnazione della delibera di esclusione di un associato l'accertamento del giudice della legittimità sostanziale di tale esclusione, cioè della sussistenza delle condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato, ha ad oggetto soltanto le ragioni esplicitate nella delibera stessa, e non anche circostanze estranee al suo contenuto, perché è in base a tali ragioni che l'associato, tramite la notifica della delibera, è messo in grado di predisporre la sua difesa.”.
Inoltre, (cfr. Cass. ordinanza n. 25319/202) : “Ai fini della validità della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non riconosciuta, come per quella di esclusione da un'associazione riconosciuta, non è necessaria la preventiva contestazione dell'addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso.”.
La corte osserva che l'appellato: i) è stato informato in modo formale del comportamento che ha portato all'avvio della procedura di esclusione.; ii) ha avuto possibilità al diritto di replica e quindi il pagina 5 di 8 diritto a presentare una difesa e a partecipare all'assemblea che ha deliberato l'esclusione; iii) la delibera dell'assemblea è stata adeguatamente motivata e comunicata al socio escluso;
iv) il socio aveva diritto ad adire il Collegio dei Probiviri ma non lo ha fatto optando, invece per adire immediatamente l'Autorità Giudiziaria.
Infatti, sia la lettera di contestazione che la delibera impugnata contenevano specifici e puntuali addebiti, integrando peraltro i gravi motivi di esclusione previsti dallo statuto associativo come correttamente ed esaustivamente motivato dal Primo Giudice: “Come emerge trasparente dalla lettura del verbale del Consiglio direttivo in data 11 giugno 2020, l'espulsione dell'associato è stata conseguenziale alle molteplici segnalazioni di biasimo per il suo comportamento personale ricevute dal Consiglio direttivo da parte di altri volontari. In particolare, il volontario ha Testimone_1
riferito al consiglio che, in data 3 marzo 2020, il gli aveva augurato di infettarsi col covid Parte_1
19, oltre ad avergli “messo le mani addosso”, scuotendolo e dandogli “delle pacche molto forti e non in modo amichevole”. I volontari e hanno riferito in altra lettera che l'attore CP_3 Parte_4 aveva dichiarato che “la sede di Nonantola era una sede di merda”. Il socio in altra Persona_1 comunicazione indirizzata sempre al Consiglio ha riferito che l'attore nel marzo 2020 aveva “alzato molto il tono della voce, urlando che si augurava che tutti i soci della Croce Blu di Nonantola si fossero ammalati di Covid e che le sede dovesse venire chiusa”. Anche ha riferito che il Persona_2 aveva detto che “sperava che la sede di Nonantola sarebbe rimasta senza soci e così dovesse Pt_2 chiudere”. Il socio infine ha riferito che, sempre nel mese di marzo 2020, il CP_4 Pt_2
si era augurato che i soci si sarebbero infettati. Il Regolamento approvato dal Consiglio direttivo dell'associazione impone ai soci di mantenere “un comportamento di civile educazione”, non solo con i pazienti ed i familiari, ma anche con i soci “in attesa del servizio”, essendo “severamente vietato
“alzare la voce e parlare in modo maleducato” (art. 12). Dovendo l'associato partecipare ad un'attività che si svolge a stretto contatto con altri volontari, necessitante piena sinergia operativa, costante nella conduzione dell'ambulanza e nelle attività di cura e sostegno ai pazienti da soccorre, appare indispensabile che tra gli associati sussista un buon rapporto ed una buona intesa interpersonale, pena il non idoneo espletamento della cruciale attività di soccorso. Da quanto hanno riferito concordemente molteplici associati nelle comunicazioni allegate al verbale del Consiglio direttivo in data 11 giugno 2020, emerge che i rapporti di alcuni soci col erano molto tesi, per Pt_2
via del suo contegno iroso e maleducato, che l'aveva indotto in più occasioni ad augurare ai medesimi un male ingiusto, quale l'infezione da Covid 19; un augurio tanto più grave se si considera che all'epoca non era ancora stato scoperto vaccino contro l'infezione, oltre ad avere “messo le mani addosso” ad uno di essi e ad avere denigrato la sede dell'associazione (“una sede di merda”). Da pagina 6 di 8 quanto precede, emerge trasparente che i fatti addebitati all'attore rientravano nel paradigma dei
“fatti gravi”, e non erano di certo di “scarsa importanza” (Cass. 16 settembre 2019, n. 22986), perciò pienamente legittimanti l'espulsione del socio, ai sensi dell'art. 24 c.c. e del regolamento dell'associazione.”.
Le menzionate contestazioni effettuate dall'associazione, oltre ad avere un grado di specificità sufficiente a consentire l'esercizio del diritto di difesa del risultano peraltro corrispondenti Parte_1
alle ipotesi di esclusione statutarie.
La Corte condivide la motivazione del Tribunale dalla quale non vi è motivo di discostarsi e il motivo di impugnazione deve essere respinto.
Sul terzo motivo e quindi sulla inesistenza della motivazione della sentenza in relazione alla domanda risarcitoria lo stesso è completamente infondato e deve essere respinto giacché la domanda è stata assorbita non avendo il Tribunale ritenuto sussistere il presupposto dell'annullamento della delibera di espulsione.
Sul quarto motivo e sulle richieste istruttorie la Corte osserva che le stesse non sono state reiterate: giacché in capo alla parte che si è vista rigettare dal Primo Giudice le proprie richieste istruttorie sussiste l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte con il presente appello. Anche questo motivo deve essere respinto.
Le premesse da cui sono sorte le domande attrici di cui all'atto introduttivo del primo grado del giudizio sono risultate infondate pertanto l'impugnazione dovrà essere rigettata e la sentenza gravata confermata.
Le statuizioni del Tribunale sono pienamente legittime e la sentenza risulta condivisibile e corretta sul piano logico-giuridico in ordine a quanto statuito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e l'appellante deve essere condannato a rifonderle, in favore della parte appellata costituita e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo il parametro dello scaglione applicabile (da euro valore da
1.101,00 a 5.200,00) per l'attività effettivamente svolta dandosi altresì atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con
L.24/12/2012 n. 228 poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente.
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PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello promosso da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
II condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano in euro 2.379,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
III sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 ove previsto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 10.06.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
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