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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2700/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Campagna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2700/2024 promossa da:
nata a [...], Provincia di Buenos Aires, Controparte_1
Argentina, il 23 luglio 1985, residente in [...], Villa Baster, San Martin,
Provincia di Buenos Aires, Argentina (CF argentino ); P.IVA_1 [...]
, nata a [...], Provincia di Buenos Aires, Argentina, il 9 ottobre CP_2
1982, residente in [...],Buenos Aires, Argentina (CF argentino
); nata a [...], Argentina, il 4 P.IVA_2 Controparte_3 novembre 1992, residente in [...], San Andres, Provincia di Buenos
Aires, Argentina (CF argentino ); , nata a P.IVA_3 CP_1 Parte_1
Buenos Aires, Argentina, il 9 gennaio 1997, residente in [...], San
Andres, Provincia di Buenos Aires, Argentina (CF argentino;
tutte P.IVA_4 rappresentate e difese dall'Avv.ta Francesca Pia Testini (C.F. ) C.F._1 ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Foggia al Viale degli Aviatori
n. 21; PEC: come da procure notarili Email_1 in calce al ricorso autenticate, tradotte e apostillate
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_4
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso cui è domiciliato ex lege
- resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_4 cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
1 , nato a [...], comune in provincia di Reggio Calabria Persona_1
(RC), il giorno 29 luglio 1902 (cfr. doc. in atti n. 2) il quale si era unito in matrimonio in Italia, a Camini (RC), con in data 15.03.1924 (cfr. doc. in atti n. 2b) Parte_2
e, successivamente, era emigrato con la moglie in Argentina. Dalla loro unione matrimoniale era nata la figlia in data 1 gennaio 1930 (cfr. doc. in Persona_2 atti n. 4). L'avo italiano una volta emigrato in Argentina, era morto in data 3 maggio 1990 (cfr. doc. in atti n. 3b), senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di : ella ha contratto matrimonio Persona_2 in data 16 aprile 1953 con (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro Persona_3 unione è nato in data [...] il figlio (cfr. doc. in atti n. Persona_3
6); con riferimento alla discendenza di egli ha contratto Persona_3 matrimonio in data 2 dicembre 1981 con (cfr. doc. in atti n. 7) Controparte_5 e dalla loro unione sono nate le odierne ricorrenti in data Controparte_2 9 ottobre 1982 (cfr. doc. in atti n. 9) e in data 23 luglio 1985 Controparte_1 (cfr. doc. in atti n. 10). Successivamente, dopo aver divorziato dalla precedente moglie in data 29.07.1994 (cfr. doc. in atti n. 7, annotazione della Controparte_5 sentenza di divorzio nell'atto di matrimonio), ha sposato in data 30 marzo 1995
[...] (cfr. doc. in atti n. 8) e dalla loro unione matrimoniale sono nate le Controparte_6 odierne ricorrenti in data 4 novembre 1992 (cfr. doc. in atti Controparte_3 n. 11) e in data 9 gennaio 1997 (cfr. doc. in atti n. 13). Persona_4
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per Controparte_4 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_4 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 05.02.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la CP_4 mancanza di interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 06.02.2025 la difesa insisteva per l'accoglimento del ricorso e il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha
2 introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano delle ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile argentina, nei quali l'avo capostipite in luogo di
[...]
sia stato generalizzato come , si ritiene che Persona_1 Persona_5 non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita e che la discrepanza riscontrata sia sostanzialmente addebitabile alla traduzione del nome in lingua locale corrisponde a ) tant'è che nel certificato di mancata Persona_5 Persona_1 rinuncia alla cittadinanza italiana si riportano entrambi i nomi e Persona_1 Per_5
[...]
Pertanto, deve ritenersi che le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo . Persona_1
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Controparte_4 e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di
3 espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, le ricorrenti evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato di Buenos Aires in Argentina.
Lamentavano infatti, l'impossibilità di fissare un apposito appuntamento presso il
, quale attività propedeutica alla successiva istanza, allegando al presente Parte_3 ricorso le prove dei diversi tentativi di prenotazione effettuati in epoca recente sul portale ministeriale a ciò dedicato Prenot@mi, unica modalità prevista per l'accesso alla domanda. Tuttavia, nei ripetuti accessi (cfr. doc. in atti, screenshot di accessi alla piattaforma) volti all'ottenimento di un appuntamento, il sistema ha generato automaticamente il seguente messaggio: “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”.
Ebbene, è evidente che le ricorrenti si trovino in una situazione giuridica di incertezza in quanto il , pur a fronte di molteplici accessi effettuati, non risulta aver Parte_3 nemmeno preso in carico l'istanza delle ricorrenti, né ha indicato quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza o i tempi presumibili di espletamento della pratica stessa.
Pertanto, se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata
4 ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente , sostanziandosi tali circostanze in un diniego CP_4 di riconoscimento del diritto vantato dalle richiedenti.
Quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez.
U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta delle ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa di padre in figlio, senza interruzione fino alle odierne ricorrenti, non avendo l'avo capostipite,
, mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, Persona_1 né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale che attesta che
“sul Registro Nazionale degli Elettori, dove sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi
5 e per opzione maggiori di 16 anni e gli argentini naturalizzati dai 18 anni d'età non è registrato/a fino ad oggi , o nato il Per_1 Persona_1 Persona_5 29/07/1902 a ITALIA, Reggio Calabria – Camini. Morto.” (cfr. doc. in atti n. 3).
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la Persona_1 cittadinanza ai propri figli e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti cittadine italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del Controparte_4 né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alle ricorrenti CP_1 nata in [...] il [...]; nata in
[...] Controparte_2
Argentina il 9 ottobre 1982; nata in [...] il 4 novembre Controparte_3
1992 e nata in [...] il [...], il diritto alla Persona_4 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente Controparte_7 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Calabria, 12.02.2025.
Il giudice unico dott. Francesco Campagna
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Campagna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2700/2024 promossa da:
nata a [...], Provincia di Buenos Aires, Controparte_1
Argentina, il 23 luglio 1985, residente in [...], Villa Baster, San Martin,
Provincia di Buenos Aires, Argentina (CF argentino ); P.IVA_1 [...]
, nata a [...], Provincia di Buenos Aires, Argentina, il 9 ottobre CP_2
1982, residente in [...],Buenos Aires, Argentina (CF argentino
); nata a [...], Argentina, il 4 P.IVA_2 Controparte_3 novembre 1992, residente in [...], San Andres, Provincia di Buenos
Aires, Argentina (CF argentino ); , nata a P.IVA_3 CP_1 Parte_1
Buenos Aires, Argentina, il 9 gennaio 1997, residente in [...], San
Andres, Provincia di Buenos Aires, Argentina (CF argentino;
tutte P.IVA_4 rappresentate e difese dall'Avv.ta Francesca Pia Testini (C.F. ) C.F._1 ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Foggia al Viale degli Aviatori
n. 21; PEC: come da procure notarili Email_1 in calce al ricorso autenticate, tradotte e apostillate
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_4
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso cui è domiciliato ex lege
- resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_4 cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
1 , nato a [...], comune in provincia di Reggio Calabria Persona_1
(RC), il giorno 29 luglio 1902 (cfr. doc. in atti n. 2) il quale si era unito in matrimonio in Italia, a Camini (RC), con in data 15.03.1924 (cfr. doc. in atti n. 2b) Parte_2
e, successivamente, era emigrato con la moglie in Argentina. Dalla loro unione matrimoniale era nata la figlia in data 1 gennaio 1930 (cfr. doc. in Persona_2 atti n. 4). L'avo italiano una volta emigrato in Argentina, era morto in data 3 maggio 1990 (cfr. doc. in atti n. 3b), senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di : ella ha contratto matrimonio Persona_2 in data 16 aprile 1953 con (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro Persona_3 unione è nato in data [...] il figlio (cfr. doc. in atti n. Persona_3
6); con riferimento alla discendenza di egli ha contratto Persona_3 matrimonio in data 2 dicembre 1981 con (cfr. doc. in atti n. 7) Controparte_5 e dalla loro unione sono nate le odierne ricorrenti in data Controparte_2 9 ottobre 1982 (cfr. doc. in atti n. 9) e in data 23 luglio 1985 Controparte_1 (cfr. doc. in atti n. 10). Successivamente, dopo aver divorziato dalla precedente moglie in data 29.07.1994 (cfr. doc. in atti n. 7, annotazione della Controparte_5 sentenza di divorzio nell'atto di matrimonio), ha sposato in data 30 marzo 1995
[...] (cfr. doc. in atti n. 8) e dalla loro unione matrimoniale sono nate le Controparte_6 odierne ricorrenti in data 4 novembre 1992 (cfr. doc. in atti Controparte_3 n. 11) e in data 9 gennaio 1997 (cfr. doc. in atti n. 13). Persona_4
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per Controparte_4 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_4 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 05.02.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la CP_4 mancanza di interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 06.02.2025 la difesa insisteva per l'accoglimento del ricorso e il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha
2 introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano delle ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile argentina, nei quali l'avo capostipite in luogo di
[...]
sia stato generalizzato come , si ritiene che Persona_1 Persona_5 non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita e che la discrepanza riscontrata sia sostanzialmente addebitabile alla traduzione del nome in lingua locale corrisponde a ) tant'è che nel certificato di mancata Persona_5 Persona_1 rinuncia alla cittadinanza italiana si riportano entrambi i nomi e Persona_1 Per_5
[...]
Pertanto, deve ritenersi che le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo . Persona_1
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Controparte_4 e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di
3 espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, le ricorrenti evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato di Buenos Aires in Argentina.
Lamentavano infatti, l'impossibilità di fissare un apposito appuntamento presso il
, quale attività propedeutica alla successiva istanza, allegando al presente Parte_3 ricorso le prove dei diversi tentativi di prenotazione effettuati in epoca recente sul portale ministeriale a ciò dedicato Prenot@mi, unica modalità prevista per l'accesso alla domanda. Tuttavia, nei ripetuti accessi (cfr. doc. in atti, screenshot di accessi alla piattaforma) volti all'ottenimento di un appuntamento, il sistema ha generato automaticamente il seguente messaggio: “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”.
Ebbene, è evidente che le ricorrenti si trovino in una situazione giuridica di incertezza in quanto il , pur a fronte di molteplici accessi effettuati, non risulta aver Parte_3 nemmeno preso in carico l'istanza delle ricorrenti, né ha indicato quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza o i tempi presumibili di espletamento della pratica stessa.
Pertanto, se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata
4 ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente , sostanziandosi tali circostanze in un diniego CP_4 di riconoscimento del diritto vantato dalle richiedenti.
Quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez.
U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta delle ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa di padre in figlio, senza interruzione fino alle odierne ricorrenti, non avendo l'avo capostipite,
, mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, Persona_1 né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale che attesta che
“sul Registro Nazionale degli Elettori, dove sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi
5 e per opzione maggiori di 16 anni e gli argentini naturalizzati dai 18 anni d'età non è registrato/a fino ad oggi , o nato il Per_1 Persona_1 Persona_5 29/07/1902 a ITALIA, Reggio Calabria – Camini. Morto.” (cfr. doc. in atti n. 3).
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la Persona_1 cittadinanza ai propri figli e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti cittadine italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del Controparte_4 né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alle ricorrenti CP_1 nata in [...] il [...]; nata in
[...] Controparte_2
Argentina il 9 ottobre 1982; nata in [...] il 4 novembre Controparte_3
1992 e nata in [...] il [...], il diritto alla Persona_4 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente Controparte_7 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Calabria, 12.02.2025.
Il giudice unico dott. Francesco Campagna
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