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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10865 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8503/2025 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 20/10/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(P. IVA , in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t. (c.f. , nonché per Parte_2 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rapp.ti e difesi dall'Avv. PAUCIULO GERARDO (c.f. C.F._1 [...]
, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo in Nola (NA), alla Via Polveriera n. 16, con espressa richiesta di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio ai seguenti recapiti pec Email_1
- Opponente
E
Controparte_1
(c.f. , con sede in alla Piazza
[...] P.IVA_2 CP_1
Matteotti n. 1, in persona del legale rappresentante p.t.
- Opposto
È presente per parte opponente l'avv. Gerardo Pauciulo il quale si riporta al ricorso, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate, previa analitica impugna- zione delle avverse deduzioni difensive. In particolare, rileva quanto segue:
1. in merito all'omessa notifica dell'invito all'audizione alla pec indicata nelle osservazioni, risulta falsa la circostanza che la mail indicata fosse ordinaria, trattasi invece di pec dalla quale peraltro sono pervenute proprio le osservazioni (sarebbe stato, dunque, sufficiente rispondere alla pec ricevuta) e liberamente rinvenibile dal portale INIPEC;
l'omessa rituale
1
convocazione dell'istante rende nulla l'ordinanza ingiunzione impugnata, avendo precluso al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa;
2. destituite di fondamento sono le avverse allegazioni in ordine all'emissione dell'ordinanza ingiunzione in tempi eccessivamente lunghi, sulla base della condivisibile statuizione del Consiglio di Stato (Cfr. Consiglio di Stato decisione n. 1081 del 14.02.2022, cfr. doc. 5) riportata nel paragrafo 2 del ricorso al quale si rimanda;
3. in relazione all'insussistenza di un mandato alla le avverse deduzio- CP_2
ni difensive non colgono nel segno, tenuto conto che le dichiarazioni dei verbalizzanti fanno fede fino a querela di falso unicamente in relazione ai fatti avvenuti alla loro presenza e nella specie i verbalizzanti hanno solo rilevato che la si sarebbe presentata quale CP_2
mandataria della Punti di Vista, ma alcun doveroso accertamento è stato eseguito in proposito dai verbalizzanti, neppure in questa sede, per cui tale rilevante fatto costitutivo della sanzione irrogata alla ricorrente risulta sprovvisto di qualsivoglia supporto probatorio;
del tutto falsa è la circostanza che nelle osservazioni la ricorrente avesse dichiarato di aver commercializzato la merce individuata dai verbalizzanti, per cui alcuna ammissione può scaturirne in ordine all'inesistente mandato della;
CP_2
4. diversamente da quanto rilevato dall'amministrazione resistente la ricorrente non può considerarsi produttrice sulla base di quanto rilevato ai paragrafi 3.2 e 3.3 del ricorso, al quale ci si riporta.
5. si evidenzia, infine, che alcuna contestazione è stata formulata in relazione alla qualifica di intermediaria rivestita dalla ricorrente e che i prodotti non recassero marchi riconducibili a punti di vista;
tali circostanze devono pertanto ritenersi pacificamente ammesse ex art. 115
c.p.c. ed escludono la sussistenza dei requisiti per l'irrogazione della sanzione oggetto di contestazione.
In definitiva l'avv. Pauciulo insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata per le ragioni meglio specificate al paragrafo
4 del ricorso, chiede l'ammissione delle richieste istruttorie articolate in ricorso e, in ogni caso, insiste per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata e degli atti preordinati, connessi e consequenziali, con vittoria di spese di lite.
2
E' altresì presente per la resistente l'avv. Marsico il quale, impugnate le avverse deduzioni e richieste, si riporta alla memoria di costituzione, insistendo per il rigetto del ricorso, con tutte le conseguenze di legge.
Il Giudice, acquisito il consenso dei difensori, invita le parti alla discussione orale della causa in vista della decisione.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 8503/2025. r.g.a.c.
TRA
(P. IVA , in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t. (c.f. , nonché per Parte_2 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rapp.ti e difesi dall'Avv. PAUCIULO GERARDO (c.f. C.F._1 [...]
, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo in Nola (NA), alla Via Polveriera n. 16.
- Opponente
E
Controparte_1
(c.f. , con sede in alla Piazza
[...] P.IVA_2 CP_1
Matteotti n. 1, in persona del legale rappresentante p.t.
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
3
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex L. 689/1981 e D.Lgs 150/11 ritualmente depositato in data 11.04.2025, la ed il suo legale rappresentante hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione - previa sospensione dell'efficacia esecutiva - contro la Determinazione
Dirigenziale n. 2338 del 14.03.2025 emessa dalla e comunicata Controparte_1
in data 20.03.2025, recante una ordinanza-ingiunzione per la somma di euro € 33.333,00, per violazione amministrativa in materia ambientale.
In particolare, l'ordinanza ingiunzione ha ad oggetto la violazione dell'art. 29 del D.lgs n°
49/2014, sanzionata dal successivo art. 38 comma 2 lett. g), come scaturente dall'immissione sul mercato – con dichiarazione di importazione definitiva H1 MRN n
23ITQWR04BT59521R3 del 23/02/2023 - fra l'altro, di 1008 pezzi di “asciugacapelli” e 999 pezzi di “apparecchi elettrotermici per parrucchieri” senza preventiva iscrizione presso il
Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.
La parte ricorrente contesta la legittimità e chiede l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, che trae origine dal verbale di accertamento e contestazione elevato il 7.03.2023 dalla
Sezione Antifrode e Controlli – Reparto Controlli Import – Export dell'UD di Napoli 1).
Le doglianze sollevate in ricorso dalla Società e da involgono una pluralità di Parte_2
profili, i quali verranno sviluppati dettagliatamente nel corso della motivazione de quo.
La si è costituita in giudizio. Controparte_1
La memoria difensiva ha ricostruito i fatti:
• il 7 marzo 2023 gli agenti delle avevano accertato l'immissione sul mercato di Pt_3
oltre 2000 apparecchi elettrotermici, importati con dichiarazione definitiva del 23 febbraio 2023, senza la prescritta iscrizione;
• era stata irrogata la sanzione in misura ridotta e il delegato della società doganale
“Mercurio Sud s.r.l.” aveva dichiarato acquiescenza ai rilievi;
• successivamente, il trasgressore aveva presentato scritti difensivi e richiesto audizio- ne, ma non si era presentato alla convocazione fissata per il 27 febbraio 2025, nono- stante le notifiche fossero andate a buon fine. La aveva quindi Controparte_1
confermato la legittimità del verbale e ingiunto il pagamento della sanzione.
4
Il ricorrente aveva dedotto vari motivi di illegittimità: la mancata audizione personale, la tardività dell'ordinanza, l'assenza di mandato alla società doganale e la non qualificazione come “produttore” ai sensi del D.Lgs. 49/2014.
La ha confutato ogni censura. Ha evidenziato che la convocazione era Controparte_1
stata regolarmente inviata e che la giurisprudenza esclude la nullità del provvedimento per mancata audizione, poiché le difese possono essere svolte in sede giurisdizionale.
Ha chiarito che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 151/2021, non ha introdotto termini per la conclusione del procedimento, rimettendo la questione al legislatore.
Ha ribadito che il mandato alla società doganale era provato dal verbale sottoscritto e che l'importazione era avvenuta per conto della ricorrente.
Infine, ha spiegato che la società doveva considerarsi “produttore” in quanto aveva immesso sul mercato nazionale apparecchi elettrici provenienti da Paesi terzi, e che l'obbligo di iscrizione nasce con la dichiarazione di importazione definitiva, come confermato da giurisprudenza di legittimità e di merito.
La memoria ha concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso, la conferma della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
***
Parte ricorrente ha, in primo luogo, lamentato la violazione dell'art. 18 L. 689/1981; in particolare invoca la nullità del provvedimento impugnato, non avendo l'amministrazione resistente ritualmente disposto la convocazione dei ricorrenti richiesta nelle osservazioni.
A sostegno delle proprie ragioni, la parte richiama il precedente giurisprudenziale offerto da
Cass. sent. 21 luglio 2004 n. 13505.
Ebbene, questo Tribunale ritiene non fondata la contestazione per l'assorbente rilievo che parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ha documentato la rituale convocazione del ricorrente a mezzo pec (cfr. relate di accettazione e consegna del 17 febbraio 2025 depositate nella produzione di parte resistente).
In ogni caso il ricorrente mostra di ignorare che la giurisprudenza richiamata in ricorso è stata superata dalle pronunzie successive.
successivamente alla pronuncia richiamata nel ricorso, le Sezioni Unite della Cassazione si
5
E invero, con sentenza n. 1786 del 28/01/2010, le SS.UU. hanno affermato che “Dall'applica- zione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento all'iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte appare consolidata, con oscillazioni ora di scarso rilievo, nel senso che la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta comporti la nullità dell'ordinanza ingiunzione e quindi la sopravvenuta insussistenza della pretesa patrimoniale conseguente alla trascrizione. Se in un'ottica quale quella affermatasi in relazione alla funzionalità della osservanza delle regole, anche procedimentali, relative all'atto amministrativo, relativamente all'esito dell'opposizione, tale conclusione aveva una valenza quanto meno sul piano formale, basta riflettere al fatto che l'audizione è preordinata all'esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l'interessato vuole far conoscere all'Autorità preposta all'adozione dell'ordinanza, per concludere che la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale.
Ne consegue che anche tale vizio non può comportare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, attesa la più volte rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto”.
Con un secondo motivo, l'opponente lamenta poi l'eccessiva durata del procedimento di accertamento conclusosi con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, notificata in data 20.03.2025 dopo oltre 2 anni dall'accertamento del 7.03.2023, in relazione a fatti verificatisi in data 23.02.2023.
Offerto il richiamo alla pronuncia del Consiglio di Stato, decisione n. 1081 del 14.02.2022, la parte – ritenuto che vi sia una significativa similitudine tra l'ordinanza-ingiunzione da cui è stata colpita e il provvedimento oggetto della pronuncia del CdS, argomenta sostenendo l'irragionevolezza del tempo trascorso tra l'accertamento e l'emissione dell'ordinanza, di talché quest'ultima sarebbe da ritenersi nulla.
Anche la presente doglianza non può essere condivisa da questo Tribunale.
La pronuncia richiamata, infatti, coinvolge una vicenda che solo apparentemente presenta analogie con quella in esame, dovendosi invece sottolineare profili di significativa diversità
6
che non consentono di estendere al presente giudizio la regola giuridica affermato dai giudici di Palazzo Spada.
In questo senso, un'attenta analisi della sentenza consente di mettere in evidenza che la vicenda affrontata presenta peculiarità assenti invece nel giudizio davanti questo Giudice e che, peraltro, è lo stesso CdS ad indicare, in premessa, che “sul tema si registra, oltre al precedente citato dall'appellante, un maggioritario orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicabili al procedimento sanzionatorio i princìpi generali della L. 241/1990
(tra le più recenti Cass., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31239, secondo cui il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della
L. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. 689 del 1981)”.
In ossequio, pertanto, all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, va affermata l'infondatezza del motivo di opposizione, atteso che nel caso di specie trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente (cfr. in tal senso da ultimo Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10348 del
17/04/2024).
Con un terzo motivo, i ricorrenti segnalano poi l'omesso assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della sanzione irrogata. In particolare, la parte lamenta che nel verbale di accertamento viene riportato “la società Mercurio Sud S.r.l. in regime di rappresen- tanza indiretta, presentava presso l' di , in nome e per conto della Controparte_3 CP_1
rappresentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica Parte_1
H1 MRN n. del 23.02.2023 riferita a merci provenienti dalla CodiceFiscale_3
Repubblica Popolare Cinese”.
In questo senso, nell'opposizione viene disconosciuta l'esistenza di alcun mandato a terzi da parte della e viene invocato l'onere dell'amministrazione resistente di Parte_1
produrre copia del mandato che attribuiva il diritto alla Sud S.r.l. di agire in nome e CP_2
7
per conto della Parte_1
Anche questa ragione non può essere accolta e condivisa.
Il ricorrente, infatti, non tiene in debita considerazione il valore accertativo del verbale redatto dai pubblici ufficiali. Invero, l'opponente considera la parte del verbale relativa all'intervento della Mercurio Sud S.r.l. in nome e per conto della rappresentata Parte_1
quale l'inserimento nell'atto di una “supposizione” e/o “valutazione” degli operatori
[...]
verbalizzanti.
Differentemente da quanto affermato dall'opponente, invece, tale segmento del verbale ricade nell'attività accertativa dei pubblici ufficiali, di talché la spendita del potere rappresentativo da parte della Mercurio Sud Srl deve ritenersi accertata fino a querela di falso.
In questo senso, infatti, se è vero che il particolare valore probatorio involge quanto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale, non vi è motivo alcuno per declassificare tale parte dell'attività accertativa ad una supposizione personale o a frutto di un'attività deduttiva dell'operatore, dovendosi invece correttamente ritenere quale avvenimento fattuale accaduto e verbalizzato (con fede fino alla querela di falso) dal P.U. nell'atto di accertamento.
Appare, peraltro, paradossale che la parte non abbia provveduto ad acquisire copia della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica H1 MRN n. al NumeroDiCartaId_1
fine di far emergere la propria estraneità ovvero a documentare l'espressa contestazione alla l'indebita spendita di potere rappresentativo. CP_2
Invero, pur prescindendo da quanto affermato in ordine al contenuto fidefacente dell'atto
(avuto particolare riguardo alla spendita del nome della ricorrente da parte della ed CP_2
alla produzione di documentazione che tale potere documentasse), in ossequio all'onere di specifica contestazione di cui all'art.115 c.p.c. gli opponenti non avrebbero potuto limitarsi ad un generico richiamo ai principi in tema di riparto degli oneri probatori, ma avrebbero dovuto fornire concreti elementi per contrastare quanto specificamente emergente dal verbale di accertamento.
Ulteriormente, parte ricorrente contesta la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, asserendo
l'assenza dei presupposti della qualifica di “produttore” e dell'”immissione sul mercato”.
A tal proposito, nel ricorso si afferma che “atteso che l'attuale deducente non è produttore
8
delle apparecchiature elettroniche rilevate dal verbalizzante con conseguente inapplicabilità del comma 2 della disposizione citata” e che “nella fattispecie in esame l'unica circostanza rilevata è la presenza di prodotti elettronici all'interno dei container esaminati, da cui può desumersi unicamente la produzione, mentre la commercializzazione presuppone che la merce sia allocata in appositi stand espositivi all'interno del locale commerciale”.
Nessun dubbio residua sull'infondatezza delle predette contestazioni.
La fattispecie sanzionatoria oggetto del ricorso è quella che discende dagli artt. 29 e 38 co. 2 lett. g) D. Lgs. 49/2014, la quale si applica al “produttore”, definito dall'art. 4 co. 1 lett. g) (“la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori;
il rivenditore non viene considerato 'produttore, se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici”).
Risulta pertanto evidente come non possa essere oggetto di contestazione la rivestita qualifica di “produttore” ai sensi del D. Lgs. 49/2014, ricadendo la Parte_1
nell'alveo dell'art. 4 co. 1 lett. g) n.3..
Il ricorrente incorre infatti in un evidente errore interpretativo della norma, quando ribadisce che “si evince unicamente - stando alla contestata ricostruzione dell'accertatore - che la Punti
9
di Vista si sarebbe limitata ad importare prodotti realizzati da società estere (con marchi evidentemente riconducibili alle predette società, non possedendone propri), non già dalla società ricorrente, che, pertanto, giammai può essere assimilata ad un produttore, con conseguente inesistenza della violazione dell'art. 29 commi 2 e 4 D. Lgs. 49/2014”.
Invero, come emerge chiaramente dalla lettura della norma in questione, requisito essenziale per assumere la veste di “produttore” è quello di essere “stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea”.
Per “immissione sul mercato”, la definizione è offerta dall'art. 4 co. 1 lett. r), che la collega alla “prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale” (laddove, per “messa a disposizioni sul mercato”, la lett. q) intende
“la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”).
Alla luce di ciò, l'illecito che ha originato l'ordinanza-ingiunzione deve dirsi pienamente configuratosi, sussistendo tutti i presupposti richiamati dalla normativa.
Ciò in ragione del fatto che, come correttamente riportato nell'ingiunzione, l'immissione sul mercato si è consumata con la dichiarazione di importazione definitiva H1 MRN n del 23/02/2023, momento in cui la società non risultava iscritta nel CodiceFiscale_4
Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.
Infatti, l'esatto momento in cui può dirsi avvenuta l'immissione sul mercato, presupposto di configurabilità della sanzione prevista dall'art. 38 co. 2 lett. g) D. Lgs. 49/2014, è quello della dichiarazione di importazione definitiva.
Sul punto è possibile richiamare la sentenza di questo Tribunale nr. 8454/2024.
In questo senso, la citata sentenza del Tribunale di Napoli, condividendo quanto affermato dal Tribunale Bergamo con sentenza del 09/04/2019, n.634 afferma che “La nozione di importazione non è sovrapponibile a quella di sdoganamento. In particolare, ai fini della configurabilità della responsabilità dell'importatore, per le merci a lui destinate, il momento rilevante è la presentazione della dichiarazione di importazione definitiva di cui all'art. - 4 - 56 del T.U.L.D., la quale vincola le merci alla specifica destinazione dichiarata. Lo sdoganamento e la immissione in libera pratica sono operazioni successive che portano a
10
compimento la destinazione risultante dalla bolletta doganale (i.e. l'importazione definitiva), ma che sono irrilevanti ai fini della consumazione della condotta di importazione”.
Orientamento, questo, confortato dalla pronuncia della Corte di Appello di Genova, sent. n.
865/2025, pubblicata il 29.07.2025, che mette in rilievo come ““è proprio con la presentazio- ne all'Autorità doganale della dichiarazione di importazione che deve ritenersi perfezionata
l'importazione della merce e, conseguentemente, l'immissione della stessa sul mercato.
Non è rilevante, ai fini del perfezionamento della condotta di importazione, lo sdoganamento della merce, che costituisce un'operazione successiva, con la quale si porta a compimento la destinazione risultante dalla bolletta doganale”.
Peraltro, tale interpretazione è la sola che impedisce una abrogazione sostanziale degli illeciti sanzionati in questione.
Infatti, qualora si individuasse il perfezionamento dell'immissione sul mercato in un momento successivo, si eliminerebbe ogni possibilità di configurazione dell'illecito, considerato che l'eventuale controllo dei doganieri a seguito della dichiarazione di importazione permette- rebbe al produttore di iscriversi tardivamente nei Registri, vanificando in via sostanziale il portato delle norme che qui vengono contestate.
Queste ragioni dimostrano pertanto l'infondatezza di quanto sostenuto da parte ricorrente, quando suggerisce di individuare il momento di perfezionamento dell'illecito in quello in cui
“la merce sia allocata in appositi stand espositivi all'interno del locale commerciale”.
Né pare conferente l'obiezione fondata sull'asserito ruolo di intermediario svolto dalla
Parte_1
Sul punto occorre infatti valorizzarsi quanto già funditus motivato circa la rivestita qualifica di
“produttore” ai sensi della disciplina in esame.
Orbene, tutto quanto premesso e argomentato, emerge con chiarezza che la fattispecie di illecito amministrativo risulta senza dubbio configuratasi.
Il ricorso va pertanto rigettato, emergendo la piena correttezza sostanziale dell'operato dell'Amministrazione.
Le obiettive incertezze interpretative in ordine all'individuazione del momento consumativo dell'illecito, unitamente al mancato consolidarsi di una giurisprudenza di merito sul punto, giustificano la compensazione delle spese di lite.
11
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. , e da in proprio, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2338 Parte_2 Parte_2
del 14.03.2025 emessa dalla Controparte_1
➢ Compensa le spese di lite.
È verbale
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
12
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 20/10/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(P. IVA , in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t. (c.f. , nonché per Parte_2 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rapp.ti e difesi dall'Avv. PAUCIULO GERARDO (c.f. C.F._1 [...]
, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo in Nola (NA), alla Via Polveriera n. 16, con espressa richiesta di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio ai seguenti recapiti pec Email_1
- Opponente
E
Controparte_1
(c.f. , con sede in alla Piazza
[...] P.IVA_2 CP_1
Matteotti n. 1, in persona del legale rappresentante p.t.
- Opposto
È presente per parte opponente l'avv. Gerardo Pauciulo il quale si riporta al ricorso, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate, previa analitica impugna- zione delle avverse deduzioni difensive. In particolare, rileva quanto segue:
1. in merito all'omessa notifica dell'invito all'audizione alla pec indicata nelle osservazioni, risulta falsa la circostanza che la mail indicata fosse ordinaria, trattasi invece di pec dalla quale peraltro sono pervenute proprio le osservazioni (sarebbe stato, dunque, sufficiente rispondere alla pec ricevuta) e liberamente rinvenibile dal portale INIPEC;
l'omessa rituale
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convocazione dell'istante rende nulla l'ordinanza ingiunzione impugnata, avendo precluso al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa;
2. destituite di fondamento sono le avverse allegazioni in ordine all'emissione dell'ordinanza ingiunzione in tempi eccessivamente lunghi, sulla base della condivisibile statuizione del Consiglio di Stato (Cfr. Consiglio di Stato decisione n. 1081 del 14.02.2022, cfr. doc. 5) riportata nel paragrafo 2 del ricorso al quale si rimanda;
3. in relazione all'insussistenza di un mandato alla le avverse deduzio- CP_2
ni difensive non colgono nel segno, tenuto conto che le dichiarazioni dei verbalizzanti fanno fede fino a querela di falso unicamente in relazione ai fatti avvenuti alla loro presenza e nella specie i verbalizzanti hanno solo rilevato che la si sarebbe presentata quale CP_2
mandataria della Punti di Vista, ma alcun doveroso accertamento è stato eseguito in proposito dai verbalizzanti, neppure in questa sede, per cui tale rilevante fatto costitutivo della sanzione irrogata alla ricorrente risulta sprovvisto di qualsivoglia supporto probatorio;
del tutto falsa è la circostanza che nelle osservazioni la ricorrente avesse dichiarato di aver commercializzato la merce individuata dai verbalizzanti, per cui alcuna ammissione può scaturirne in ordine all'inesistente mandato della;
CP_2
4. diversamente da quanto rilevato dall'amministrazione resistente la ricorrente non può considerarsi produttrice sulla base di quanto rilevato ai paragrafi 3.2 e 3.3 del ricorso, al quale ci si riporta.
5. si evidenzia, infine, che alcuna contestazione è stata formulata in relazione alla qualifica di intermediaria rivestita dalla ricorrente e che i prodotti non recassero marchi riconducibili a punti di vista;
tali circostanze devono pertanto ritenersi pacificamente ammesse ex art. 115
c.p.c. ed escludono la sussistenza dei requisiti per l'irrogazione della sanzione oggetto di contestazione.
In definitiva l'avv. Pauciulo insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata per le ragioni meglio specificate al paragrafo
4 del ricorso, chiede l'ammissione delle richieste istruttorie articolate in ricorso e, in ogni caso, insiste per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata e degli atti preordinati, connessi e consequenziali, con vittoria di spese di lite.
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E' altresì presente per la resistente l'avv. Marsico il quale, impugnate le avverse deduzioni e richieste, si riporta alla memoria di costituzione, insistendo per il rigetto del ricorso, con tutte le conseguenze di legge.
Il Giudice, acquisito il consenso dei difensori, invita le parti alla discussione orale della causa in vista della decisione.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 8503/2025. r.g.a.c.
TRA
(P. IVA , in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t. (c.f. , nonché per Parte_2 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rapp.ti e difesi dall'Avv. PAUCIULO GERARDO (c.f. C.F._1 [...]
, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo in Nola (NA), alla Via Polveriera n. 16.
- Opponente
E
Controparte_1
(c.f. , con sede in alla Piazza
[...] P.IVA_2 CP_1
Matteotti n. 1, in persona del legale rappresentante p.t.
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
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CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex L. 689/1981 e D.Lgs 150/11 ritualmente depositato in data 11.04.2025, la ed il suo legale rappresentante hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione - previa sospensione dell'efficacia esecutiva - contro la Determinazione
Dirigenziale n. 2338 del 14.03.2025 emessa dalla e comunicata Controparte_1
in data 20.03.2025, recante una ordinanza-ingiunzione per la somma di euro € 33.333,00, per violazione amministrativa in materia ambientale.
In particolare, l'ordinanza ingiunzione ha ad oggetto la violazione dell'art. 29 del D.lgs n°
49/2014, sanzionata dal successivo art. 38 comma 2 lett. g), come scaturente dall'immissione sul mercato – con dichiarazione di importazione definitiva H1 MRN n
23ITQWR04BT59521R3 del 23/02/2023 - fra l'altro, di 1008 pezzi di “asciugacapelli” e 999 pezzi di “apparecchi elettrotermici per parrucchieri” senza preventiva iscrizione presso il
Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.
La parte ricorrente contesta la legittimità e chiede l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, che trae origine dal verbale di accertamento e contestazione elevato il 7.03.2023 dalla
Sezione Antifrode e Controlli – Reparto Controlli Import – Export dell'UD di Napoli 1).
Le doglianze sollevate in ricorso dalla Società e da involgono una pluralità di Parte_2
profili, i quali verranno sviluppati dettagliatamente nel corso della motivazione de quo.
La si è costituita in giudizio. Controparte_1
La memoria difensiva ha ricostruito i fatti:
• il 7 marzo 2023 gli agenti delle avevano accertato l'immissione sul mercato di Pt_3
oltre 2000 apparecchi elettrotermici, importati con dichiarazione definitiva del 23 febbraio 2023, senza la prescritta iscrizione;
• era stata irrogata la sanzione in misura ridotta e il delegato della società doganale
“Mercurio Sud s.r.l.” aveva dichiarato acquiescenza ai rilievi;
• successivamente, il trasgressore aveva presentato scritti difensivi e richiesto audizio- ne, ma non si era presentato alla convocazione fissata per il 27 febbraio 2025, nono- stante le notifiche fossero andate a buon fine. La aveva quindi Controparte_1
confermato la legittimità del verbale e ingiunto il pagamento della sanzione.
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Il ricorrente aveva dedotto vari motivi di illegittimità: la mancata audizione personale, la tardività dell'ordinanza, l'assenza di mandato alla società doganale e la non qualificazione come “produttore” ai sensi del D.Lgs. 49/2014.
La ha confutato ogni censura. Ha evidenziato che la convocazione era Controparte_1
stata regolarmente inviata e che la giurisprudenza esclude la nullità del provvedimento per mancata audizione, poiché le difese possono essere svolte in sede giurisdizionale.
Ha chiarito che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 151/2021, non ha introdotto termini per la conclusione del procedimento, rimettendo la questione al legislatore.
Ha ribadito che il mandato alla società doganale era provato dal verbale sottoscritto e che l'importazione era avvenuta per conto della ricorrente.
Infine, ha spiegato che la società doveva considerarsi “produttore” in quanto aveva immesso sul mercato nazionale apparecchi elettrici provenienti da Paesi terzi, e che l'obbligo di iscrizione nasce con la dichiarazione di importazione definitiva, come confermato da giurisprudenza di legittimità e di merito.
La memoria ha concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso, la conferma della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
***
Parte ricorrente ha, in primo luogo, lamentato la violazione dell'art. 18 L. 689/1981; in particolare invoca la nullità del provvedimento impugnato, non avendo l'amministrazione resistente ritualmente disposto la convocazione dei ricorrenti richiesta nelle osservazioni.
A sostegno delle proprie ragioni, la parte richiama il precedente giurisprudenziale offerto da
Cass. sent. 21 luglio 2004 n. 13505.
Ebbene, questo Tribunale ritiene non fondata la contestazione per l'assorbente rilievo che parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ha documentato la rituale convocazione del ricorrente a mezzo pec (cfr. relate di accettazione e consegna del 17 febbraio 2025 depositate nella produzione di parte resistente).
In ogni caso il ricorrente mostra di ignorare che la giurisprudenza richiamata in ricorso è stata superata dalle pronunzie successive.
successivamente alla pronuncia richiamata nel ricorso, le Sezioni Unite della Cassazione si
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E invero, con sentenza n. 1786 del 28/01/2010, le SS.UU. hanno affermato che “Dall'applica- zione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento all'iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte appare consolidata, con oscillazioni ora di scarso rilievo, nel senso che la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta comporti la nullità dell'ordinanza ingiunzione e quindi la sopravvenuta insussistenza della pretesa patrimoniale conseguente alla trascrizione. Se in un'ottica quale quella affermatasi in relazione alla funzionalità della osservanza delle regole, anche procedimentali, relative all'atto amministrativo, relativamente all'esito dell'opposizione, tale conclusione aveva una valenza quanto meno sul piano formale, basta riflettere al fatto che l'audizione è preordinata all'esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l'interessato vuole far conoscere all'Autorità preposta all'adozione dell'ordinanza, per concludere che la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale.
Ne consegue che anche tale vizio non può comportare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, attesa la più volte rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto”.
Con un secondo motivo, l'opponente lamenta poi l'eccessiva durata del procedimento di accertamento conclusosi con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, notificata in data 20.03.2025 dopo oltre 2 anni dall'accertamento del 7.03.2023, in relazione a fatti verificatisi in data 23.02.2023.
Offerto il richiamo alla pronuncia del Consiglio di Stato, decisione n. 1081 del 14.02.2022, la parte – ritenuto che vi sia una significativa similitudine tra l'ordinanza-ingiunzione da cui è stata colpita e il provvedimento oggetto della pronuncia del CdS, argomenta sostenendo l'irragionevolezza del tempo trascorso tra l'accertamento e l'emissione dell'ordinanza, di talché quest'ultima sarebbe da ritenersi nulla.
Anche la presente doglianza non può essere condivisa da questo Tribunale.
La pronuncia richiamata, infatti, coinvolge una vicenda che solo apparentemente presenta analogie con quella in esame, dovendosi invece sottolineare profili di significativa diversità
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che non consentono di estendere al presente giudizio la regola giuridica affermato dai giudici di Palazzo Spada.
In questo senso, un'attenta analisi della sentenza consente di mettere in evidenza che la vicenda affrontata presenta peculiarità assenti invece nel giudizio davanti questo Giudice e che, peraltro, è lo stesso CdS ad indicare, in premessa, che “sul tema si registra, oltre al precedente citato dall'appellante, un maggioritario orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicabili al procedimento sanzionatorio i princìpi generali della L. 241/1990
(tra le più recenti Cass., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31239, secondo cui il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della
L. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. 689 del 1981)”.
In ossequio, pertanto, all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, va affermata l'infondatezza del motivo di opposizione, atteso che nel caso di specie trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente (cfr. in tal senso da ultimo Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10348 del
17/04/2024).
Con un terzo motivo, i ricorrenti segnalano poi l'omesso assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della sanzione irrogata. In particolare, la parte lamenta che nel verbale di accertamento viene riportato “la società Mercurio Sud S.r.l. in regime di rappresen- tanza indiretta, presentava presso l' di , in nome e per conto della Controparte_3 CP_1
rappresentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica Parte_1
H1 MRN n. del 23.02.2023 riferita a merci provenienti dalla CodiceFiscale_3
Repubblica Popolare Cinese”.
In questo senso, nell'opposizione viene disconosciuta l'esistenza di alcun mandato a terzi da parte della e viene invocato l'onere dell'amministrazione resistente di Parte_1
produrre copia del mandato che attribuiva il diritto alla Sud S.r.l. di agire in nome e CP_2
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per conto della Parte_1
Anche questa ragione non può essere accolta e condivisa.
Il ricorrente, infatti, non tiene in debita considerazione il valore accertativo del verbale redatto dai pubblici ufficiali. Invero, l'opponente considera la parte del verbale relativa all'intervento della Mercurio Sud S.r.l. in nome e per conto della rappresentata Parte_1
quale l'inserimento nell'atto di una “supposizione” e/o “valutazione” degli operatori
[...]
verbalizzanti.
Differentemente da quanto affermato dall'opponente, invece, tale segmento del verbale ricade nell'attività accertativa dei pubblici ufficiali, di talché la spendita del potere rappresentativo da parte della Mercurio Sud Srl deve ritenersi accertata fino a querela di falso.
In questo senso, infatti, se è vero che il particolare valore probatorio involge quanto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale, non vi è motivo alcuno per declassificare tale parte dell'attività accertativa ad una supposizione personale o a frutto di un'attività deduttiva dell'operatore, dovendosi invece correttamente ritenere quale avvenimento fattuale accaduto e verbalizzato (con fede fino alla querela di falso) dal P.U. nell'atto di accertamento.
Appare, peraltro, paradossale che la parte non abbia provveduto ad acquisire copia della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica H1 MRN n. al NumeroDiCartaId_1
fine di far emergere la propria estraneità ovvero a documentare l'espressa contestazione alla l'indebita spendita di potere rappresentativo. CP_2
Invero, pur prescindendo da quanto affermato in ordine al contenuto fidefacente dell'atto
(avuto particolare riguardo alla spendita del nome della ricorrente da parte della ed CP_2
alla produzione di documentazione che tale potere documentasse), in ossequio all'onere di specifica contestazione di cui all'art.115 c.p.c. gli opponenti non avrebbero potuto limitarsi ad un generico richiamo ai principi in tema di riparto degli oneri probatori, ma avrebbero dovuto fornire concreti elementi per contrastare quanto specificamente emergente dal verbale di accertamento.
Ulteriormente, parte ricorrente contesta la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, asserendo
l'assenza dei presupposti della qualifica di “produttore” e dell'”immissione sul mercato”.
A tal proposito, nel ricorso si afferma che “atteso che l'attuale deducente non è produttore
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delle apparecchiature elettroniche rilevate dal verbalizzante con conseguente inapplicabilità del comma 2 della disposizione citata” e che “nella fattispecie in esame l'unica circostanza rilevata è la presenza di prodotti elettronici all'interno dei container esaminati, da cui può desumersi unicamente la produzione, mentre la commercializzazione presuppone che la merce sia allocata in appositi stand espositivi all'interno del locale commerciale”.
Nessun dubbio residua sull'infondatezza delle predette contestazioni.
La fattispecie sanzionatoria oggetto del ricorso è quella che discende dagli artt. 29 e 38 co. 2 lett. g) D. Lgs. 49/2014, la quale si applica al “produttore”, definito dall'art. 4 co. 1 lett. g) (“la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori;
il rivenditore non viene considerato 'produttore, se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici”).
Risulta pertanto evidente come non possa essere oggetto di contestazione la rivestita qualifica di “produttore” ai sensi del D. Lgs. 49/2014, ricadendo la Parte_1
nell'alveo dell'art. 4 co. 1 lett. g) n.3..
Il ricorrente incorre infatti in un evidente errore interpretativo della norma, quando ribadisce che “si evince unicamente - stando alla contestata ricostruzione dell'accertatore - che la Punti
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di Vista si sarebbe limitata ad importare prodotti realizzati da società estere (con marchi evidentemente riconducibili alle predette società, non possedendone propri), non già dalla società ricorrente, che, pertanto, giammai può essere assimilata ad un produttore, con conseguente inesistenza della violazione dell'art. 29 commi 2 e 4 D. Lgs. 49/2014”.
Invero, come emerge chiaramente dalla lettura della norma in questione, requisito essenziale per assumere la veste di “produttore” è quello di essere “stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea”.
Per “immissione sul mercato”, la definizione è offerta dall'art. 4 co. 1 lett. r), che la collega alla “prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale” (laddove, per “messa a disposizioni sul mercato”, la lett. q) intende
“la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”).
Alla luce di ciò, l'illecito che ha originato l'ordinanza-ingiunzione deve dirsi pienamente configuratosi, sussistendo tutti i presupposti richiamati dalla normativa.
Ciò in ragione del fatto che, come correttamente riportato nell'ingiunzione, l'immissione sul mercato si è consumata con la dichiarazione di importazione definitiva H1 MRN n del 23/02/2023, momento in cui la società non risultava iscritta nel CodiceFiscale_4
Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.
Infatti, l'esatto momento in cui può dirsi avvenuta l'immissione sul mercato, presupposto di configurabilità della sanzione prevista dall'art. 38 co. 2 lett. g) D. Lgs. 49/2014, è quello della dichiarazione di importazione definitiva.
Sul punto è possibile richiamare la sentenza di questo Tribunale nr. 8454/2024.
In questo senso, la citata sentenza del Tribunale di Napoli, condividendo quanto affermato dal Tribunale Bergamo con sentenza del 09/04/2019, n.634 afferma che “La nozione di importazione non è sovrapponibile a quella di sdoganamento. In particolare, ai fini della configurabilità della responsabilità dell'importatore, per le merci a lui destinate, il momento rilevante è la presentazione della dichiarazione di importazione definitiva di cui all'art. - 4 - 56 del T.U.L.D., la quale vincola le merci alla specifica destinazione dichiarata. Lo sdoganamento e la immissione in libera pratica sono operazioni successive che portano a
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compimento la destinazione risultante dalla bolletta doganale (i.e. l'importazione definitiva), ma che sono irrilevanti ai fini della consumazione della condotta di importazione”.
Orientamento, questo, confortato dalla pronuncia della Corte di Appello di Genova, sent. n.
865/2025, pubblicata il 29.07.2025, che mette in rilievo come ““è proprio con la presentazio- ne all'Autorità doganale della dichiarazione di importazione che deve ritenersi perfezionata
l'importazione della merce e, conseguentemente, l'immissione della stessa sul mercato.
Non è rilevante, ai fini del perfezionamento della condotta di importazione, lo sdoganamento della merce, che costituisce un'operazione successiva, con la quale si porta a compimento la destinazione risultante dalla bolletta doganale”.
Peraltro, tale interpretazione è la sola che impedisce una abrogazione sostanziale degli illeciti sanzionati in questione.
Infatti, qualora si individuasse il perfezionamento dell'immissione sul mercato in un momento successivo, si eliminerebbe ogni possibilità di configurazione dell'illecito, considerato che l'eventuale controllo dei doganieri a seguito della dichiarazione di importazione permette- rebbe al produttore di iscriversi tardivamente nei Registri, vanificando in via sostanziale il portato delle norme che qui vengono contestate.
Queste ragioni dimostrano pertanto l'infondatezza di quanto sostenuto da parte ricorrente, quando suggerisce di individuare il momento di perfezionamento dell'illecito in quello in cui
“la merce sia allocata in appositi stand espositivi all'interno del locale commerciale”.
Né pare conferente l'obiezione fondata sull'asserito ruolo di intermediario svolto dalla
Parte_1
Sul punto occorre infatti valorizzarsi quanto già funditus motivato circa la rivestita qualifica di
“produttore” ai sensi della disciplina in esame.
Orbene, tutto quanto premesso e argomentato, emerge con chiarezza che la fattispecie di illecito amministrativo risulta senza dubbio configuratasi.
Il ricorso va pertanto rigettato, emergendo la piena correttezza sostanziale dell'operato dell'Amministrazione.
Le obiettive incertezze interpretative in ordine all'individuazione del momento consumativo dell'illecito, unitamente al mancato consolidarsi di una giurisprudenza di merito sul punto, giustificano la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. , e da in proprio, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2338 Parte_2 Parte_2
del 14.03.2025 emessa dalla Controparte_1
➢ Compensa le spese di lite.
È verbale
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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