TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 508/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 508/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MUZIO Parte_1 C.F._1
MORENO elettivamente domiciliato in VIA G. FONZI N. 87 65010 SPOLTORE presso il difensore avv. DI MUZIO MORENO
ATTORE contro
l' (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI DONATO GIULIA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Via Firenze 117, 65121 presso il difensore avv. DI DONATO CP_1
GIULIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
l'Attore ha chiesto al Tribunale, previo rinnovo della CTU di:
a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell' nella Controparte_2 determinazione dell'evento letale subito dal IG. in data 25/03/2016 per Persona_1 imprudenza, negligenza ed imperizia dei sanitari della struttura ospedaliera;
b) conseguentemente, condannare l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante, a risarcire l'attore del danno non patrimoniale subito in conseguenza della perdita del rapporto parentale con il genitore , mediante il pagamento della somma di € Persona_1
250.000,00, ovvero di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'evento
(25/03/2016) al saldo effettivo;
c) condannare l' , in persona del legale rappresentante, a risarcire Controparte_2
l'attore del danno non patrimoniale conseguente al mancato consenso informato da parte del de cuius
, mediante il pagamento della somma di € 10.000,00 ovvero di altra maggiore o Persona_1 minore ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 7 d) condannare l' in persona del legale rappresentante, al Controparte_2 pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
L' ha chiesto il rigetto della domanda di rinnovo della CTU e, nel merito, il rigetto CP_1 delle domande formulate dall'attore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 7.2.2022 , Parte_1 figlio di , nato il [...] e deceduto il 25/03/2016 (doc. 1, 2 e 3) ha convenuto Persona_1 in giudizio la , chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non CP_1 allo stesso occorso, a seguito del decesso del padre, , avvenuto per imprudenza, Persona_1 negligenza ed imperizia dei sanitari della struttura ospedaliera, quantificando il danno nella somma di €
250.000,00, ovvero in quella diversa, maggiore o minore che ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda formulata ha dedotto che il giorno 09/02/2016 il IG. era stato Per_1 ricoverato il 29/01/2016 presso l'U.O. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Santo Spirito di
Pescara ed era stato sottoposto, in data 02/02/2016, a TC torace-addome, dal quale era emersa “al passaggio tra sigma-discendente si osserva lesione fortemente sospetta per eteroformazione che interessa un tratto di circa 50 mm. A tale livello, inoltre, il tessuto adiposo periviscerale appare offuscato. Come dato collaterale si segnala la presenza di circoscritte dissezioni del lume di entrambe le arterie iliache comuni”.
Nuovamente ricoverato presso la medesima struttura il 9/9/2016 - previa acquisizione in data
10/02/2016, del “consenso informato”, dal quale non era chiaramente evincibile il tipo di malattia riscontrata, atteso che sul relativo modulo venivano contemporaneamente barrate le caselle relative al
“tumore del colon ascendente”, “tumore del colon traverso”, “tumore del sigma” e nemmeno la terapia proposta e le varie opzioni terapeutiche - era stato sottoposto in data 11/02/2016 ad l'intervento chirurgico di emicolectomia sinistra e quindi trasferito in Terapia Intensiva Post Operatoria.
In data 12/02/2016 era stato trasferito nel reparto di Chirurgia e nei giorni immediatamente successivi del 12 e del 13/2/2016 non aveva accusato particolari problemi.
In data 14/02/2016 al paziente, apiretico e con addome trattabile, era stata riscontrata la presenza di sieroematica lungo il tubo di drenaggio ed il successivo 15/02/2016 una modica quantità di materiale intero-biliare sempre nel drenaggio.
Era stato sottoposto a resezione su ansa digiunale (a circa 70 cm dal ) andata incontro a Pt_2 perforazione.
Il successivo decorso ospedaliero era stato caratterizzato da un progressivo peggioramento delle condizioni generali del paziente, in grave quadro settico sostenuto da vari patogeni, fra cui
Acinetobacter Baumani multi-resistente.
Il decesso, avvenuto il 25/03/2016 era ascrivibile, come indicato nella diagnosi definitiva, ad insufficienza multiorgano (MOF) per stato settico.
Contestando la validità del consenso rilasciato dal sig. , prima dell'intervento ed Persona_1 assumendo che le modalità di assistenza, tali da determinare l'insorgere di infezioni nosocomiali, pagina 2 di 7 avessero determinato una perdita delle chances di sopravvivenza del paziente nella misura del 70%, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a seguito della perdita del padre.
2. Con comparsa depositata il 21.4.2022 si è costituita la contestando la fondatezza CP_1 della domanda ed assumendo che i sanitari, che avevano avuto in cura il IG. , dopo aver Per_1 acquisito un valido consenso all'intervento, avevano rispettato scrupolosamente le linee guida di riferimento, sia nella scelta della metodologia dell'intervento, che nell'esecuzione tecnica, dimostrando diligenza professionale, perizia, esperienza e abilità tecnica.
L'intervento, preceduto da una corretta terapia antibiotica, era stato eseguito con le necessarie garanzie di asetticità e l'insorgenza di uno stato settico, con positività ad escherichia coli, citrobacter koseri e era stato correttamente trattato dai sanitari, con mirata terapia antibiotica e Persona_2 supporto emodinamico.
Essendo l' dotata di rigorosi protocolli per la prevenzione delle infezioni associate CP_1 all'assistenza sanitaria, assumeva che il decesso del IG. era da ricondurre a complicanze Per_1 intervenute, prevedibili ma inevitabili, che rendevano la domanda spiegata dall'attore non meritevole di accoglimento.
3. Assegnati alle parti i termini indicati dall'art. 183 comma VI cpc, considerata la natura tecnica della controversia, era stata disposta CTU medico legale, finalizzata ad accertare la correttezza delle cure prestate dai sanitari che avevano avuto in cura il IG. . Per_1
L'incarico era stato conferito ad un collegio peritale, composto dalla dott.ssa Persona_3 [...]
in Medicina Legale ed al dott. Medico Chirurgo Controparte_3 Persona_4 [...]
, che avevano depositato la relazione il 16.9.2023. Controparte_4
4. La causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2024, all'esito della quale era stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini indicati nell'art. 190 cpc.
*****
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
Prima di procedere all'esame del merito della vicenda, appare opportuno delineare la disciplina giuridica della fattispecie, al fine di un corretto riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti processuali.
Mentre la dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di avere posto il paziente nelle condizioni di prestare il consenso informato, che si qualifica quale obbligo contrattuale ex articolo 1218 del Codice civile, grava sulla struttura ospedaliera (Cassazione civile sez. III, 21/06/2018, n.16324), la disciplina applicabile alla domanda di risarcimento dei danni, formulata iure proprio, dall'attore, è quella dell'art. 2043 c.c. con i relativi corollari probatori.
L'attore, che rivendica la lesione dell'autonomo bene giuridico rappresentato dal rapporto parentale che lo legava al padre, sulle cui chances di sopravvivenza riteneva avessero inciso, nella misura del 70%,
l'insorgenza delle infezioni nosocomiali contratte durante la degenza, è infatti terzo rispetto al rapporto pagina 3 di 7 contrattuale intrattenuto dal congiunto con le strutture sanitarie, erogatrici del trattamento oggetto di esame nel presente procedimento.
B. Sugli accertamenti svolti dal Collegio peritale e sulla fondatezza della domanda formulata dall'attore
b.1 Al collegio peritale composto, come sopra indicato dalla dott.ssa e dal dott. Persona_3
sono stati formulati con ordinanza del 13.1.2023 i seguenti quesiti: Persona_4
“1. dicano i periti se sussiste correlazione, ed in quale misura percentuale, tra le infezioni nosocomiali contratte dalla vittima ed il suo decesso;
2. se nella vicenda per cui è causa risulta soddisfatto il criterio cronologico tenuto conto che il paziente in data 29/01/2016 ha effettuato ingresso in struttura ospedaliera ed è stato sottoposto ad intervento elettivo di colectomia sinistra in data 11/02/2016;
3. se risulta soddisfatto il criterio di esclusione di altre cause;
4.. se risulta soddisfatto il c.d. criterio dell'adeguatezza lesiva fra le manovre sanitarie eseguite durante la degenza e la genesi dell'infezione da patogeno multi-resistente riscontrata;
5. se può ritenersi dimostrata la sussistenza di un legame patogenetico fra la degenza ospedaliera del
IG. e la genesi dell'infezione da patogeno multi-resistente riscontrata;
Per_1
6. se a tale evento infettivo sono conseguiti uno stato settico evoluto in shock determinante un'insufficienza multiorgano che ha portato il paziente al decesso”.
b.2 Esaminate le cartelle cliniche ed infermieristiche e la documentazione sanitaria allegata, i periti avevano accertato che il decesso del IG. non era correlabile all'operato dei sanitari, come Per_1 conseguenza delle loro dimostrate commissioni od omissioni, in quanto ascrivibile causalmente ad una noxa infettiva extraospedaliera endogena terminale e ad un agente nosocomiale non più debellabile in quanto sopravvenuto quando ormai le condizioni cliniche del paziente erano ormai gravemente ed irreversibilmente compromesse.
Analizzato attentamente ed in modo critico l'intero iter di cura del paziente, non avevano ravvisato nella condotta dei medici comportamenti riprovevoli, non consoni alle buone pratiche cliniche, al rispetto delle linee guida, del codice deontologico, di leggi e/o regolamenti.
La diagnosi di neoplasia del colon sinistro, accertata durante il primo ricovero ospedaliero dal 29/01 al
03/02/2016, era stata fatta in modo corretto ed esaustivo con idonee metodiche strumentali (TAC addome – colonscopia con biopsia) e con conseguente adeguata preparazione all'intervento, eseguito dopo breve intervallo, nel rispetto dei tempi congrui di attesa.
L'indicazione all'atto chirurgico e la scelta della metodica laparoscopica, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso concreto, erano pienamente conformi alle linee guida all'epoca più accreditate scientificamente in materia.
L'esecuzione tecnica, per quanto ricavabile dalla descrittiva dell'atto operatorio, era stata condotta in modo corretto, priva di complicanze manifestatesi al tavolo operatorio e verificabili in tale sede.
La profilassi antibiotica era corretta e conforme alla Linee Guida come scelta di molecole
(TR e TA), posologia e timing di posizionamento. pagina 4 di 7 Corretta anche la sorveglianza clinica post-operatoria, per quanto emerge dall'esame della cartella clinica, condotta con diligenza e scrupolosa attenzione, tanto da individuare precocemente i sopravvenuti segni/sintomi da perforazione dell'intestino tenue, come poi manifestatisi in quarta giornata dall'intervento.
La lesione dell'ansa digiunale (pari a 2 mm, localizzata a 70 cm. dal legamento del Treiz) è configurabile come complicanza prevedibile (anche in relazione alla documentata sindrome aderenziale che ha comportato la necessità di viscerolisi all'inizio dell'atto operatorio) ma non prevenibile che, pertanto, non implica profili diretti di responsabilità per malpractice.
Posizione questa condivisa anche dai consulenti attorei che, nella loro relazione di parte scrivono:
“l'estensione della lesione e la sua sede prossimale sono caratterizzate, in considerazione della scarsa colonizzazione batterica rispetto ai tratti intestinali più distali, da una prognosi migliore.
A testimonianza di questo anche il giorno stesso dell'intervento ove è stata riscontrata la perforazione, il paziente presentava addome trattabile ed era apiretico.
Il più importante fattore prognostico nei pazienti con perforazione del piccolo intestino è l'intervallo fra la perforazione e l'intervento chirurgico.
La diagnosi di perforazione intestinale è stata fatta tempestivamente, sulla scorta di un corretto ed attento monitoraggio delle secrezioni emesse dai drenaggi addominali, in assenza di segni clinici suggestivi di correlato processo infettivo della cavità addomino-peritoneale.
Altrettanto tempestivo è stato l'intervento chirurgico riparatore di laparotomia e resezione dell'ansa digiunale, corretto come metodica e tecnicamente condotto in modo conforme alle regole dell'arte, per quanto deducibile dal referto operatorio.
Il successivo decorso post-chirurgico è stato complicato dalla comparsa di uno stato infettivo settico da
Escherichia coli, enterobatteriacea endogena normalmente residente nell'intestino che evidentemente, in occasione dell'intervento chirurgico del 15.2.2016, ha raggiunto il torrente ematico e dato sepsi.
Come si evince dal dettagliato timeline infettivologico e dalle considerazioni infettivologiche soprariportate il trattamento farmacologico antibiotico risulta condotto in modo corretto, sia con riferimento alla fase iniziale di ricovero ed interventi chirurgici in cui si rendeva necessaria una copertura antibiotica di profilassi, volta a prevenire il rischio infettivo, che con riferimento al successivo concreto manifestarsi di focolai infettivi e grave stato settico, con conseguente necessità di terapia specificatamente mirata.
Le condizioni cliniche generali del paziente imponevano il trasferimento in reparto di rianimazione per essere sottoposto a monitoraggio continuo e supporto farmacologico e strumentale delle funzioni vitali.
Nonostante adeguato trattamento il quadro si complicava con la comparsa di problematiche cardiologiche aritmiche da fibrillazione atriale recidivante ed embolia cerebrale con ictus ischemico ed emiplegia dell'arto superiore sinistro.
Per la gravità e la criticità delle condizioni cliniche, i sanitari di cura si avvalevano dell'ausilio di ripetute consulenze specialistiche (cardiologiche, neurologiche, chirurgiche) e sottoponevano il paziente a ripetuti controlli di indagini strumentali (esami radiologici, ecocardiogramma, eco- pagina 5 di 7 addome…).
Il comportamento tenuto dai sanitari nel lungo e complesso percorso di cura risulta essere stato improntato alla buona pratica clinica con corretto, attento e diligente adoperarsi per fronteggiare tempestivamente e adeguatamente le avverse circostanze di volta in volta verificatesi.
I periti concludevano quindi che il trattamento medico e chirurgico era stato condotto correttamente e la morte del paziente era da ascrivere causalmente ad una noxa infettiva extraospedaliera non correlabile con l'operato dei sanitari.
b.3 Rispondendo alle osservazioni dei CTP di parte attrice, evidenziavano che l'isolamento dell'Acinetobacter baumanni da CVC (con ben sette emocolture negative di pari data) è del 19.3.2016, non prima.
È pertanto quello il momento in cui considerare eventualmente la sua comparsa nel torrente ematico.
Ora, applicando tutti i dati del 19.3.2016 necessari per calcolare il SOFA score (PaO2, FiO2, Supporto ventilatorio, Piastrina, Bilirubina totale, Pressione sanguigna, Scala del coma di Glasgow, Creatinina, e
Produzione di urina), si ottiene il punteggio 14.
È opportuno evidenziare che al punteggio 15 corrisponde una mortalità del 90% e che in pari data erano stati rilevati i seguenti parametri clinico/bioumorali: TC 39°, Leucociti 25500/mmc, procalcitonina 2.25 ng/mL.
Confermavano quindi quanto sostenuto in bozza, relativamente alle condizioni irreversibilmente compromesse del paziente sig. in data 19.3.2016. Persona_1
b.4 Ritenuti condivisibili gli accertamenti svolti dal collegio peritale e le risposte fornite dai periti alle controdeduzioni delle parti, si può quindi concludere nel senso dell'intervenuta acquisizione della prova (da una prospettiva ex ante e sulla base del criterio più probabile che non) dell'insussistenza dei presupposti per ritenere addebitabile alla struttura convenuta una riduzione della chance di sopravvivenza del sig. . Persona_1
Quanto alle modalità di acquisizione del consenso all'intervento chirurgico, va considerato che l'esame
TAC, eseguito dal paziente in data 2.2.2016 non era stato in grado di individuare, con precisione, la localizzazione della neoformazione rilevata dallo strumento, per cui appare consono alle conoscenze acquisite dall'equipe chirurgica, la tecnica di redazione del modulo, nel quale erano state contemporaneamente barrate le caselle relative al “tumore del colon ascendente”, al “tumore del colon traverso” e al “tumore del sigma”.
C. Sulla disciplina delle spese
Considerato l'esito della controversia, le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo, sulla base di parametri minimi, attesa la linearità della controversia, tenuto conto del valore della causa così come indicato nella domanda formulata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 508/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA pagina 6 di 7 della domanda formulata dall'attore
CONDANNA Cont l'attore alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta che liquida in € 7.052,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge
PONE le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell'attore, con conseguente obbligo di procedere agli eventuali conguagli.
RIGETTA
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 508/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MUZIO Parte_1 C.F._1
MORENO elettivamente domiciliato in VIA G. FONZI N. 87 65010 SPOLTORE presso il difensore avv. DI MUZIO MORENO
ATTORE contro
l' (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI DONATO GIULIA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Via Firenze 117, 65121 presso il difensore avv. DI DONATO CP_1
GIULIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
l'Attore ha chiesto al Tribunale, previo rinnovo della CTU di:
a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell' nella Controparte_2 determinazione dell'evento letale subito dal IG. in data 25/03/2016 per Persona_1 imprudenza, negligenza ed imperizia dei sanitari della struttura ospedaliera;
b) conseguentemente, condannare l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante, a risarcire l'attore del danno non patrimoniale subito in conseguenza della perdita del rapporto parentale con il genitore , mediante il pagamento della somma di € Persona_1
250.000,00, ovvero di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'evento
(25/03/2016) al saldo effettivo;
c) condannare l' , in persona del legale rappresentante, a risarcire Controparte_2
l'attore del danno non patrimoniale conseguente al mancato consenso informato da parte del de cuius
, mediante il pagamento della somma di € 10.000,00 ovvero di altra maggiore o Persona_1 minore ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 7 d) condannare l' in persona del legale rappresentante, al Controparte_2 pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
L' ha chiesto il rigetto della domanda di rinnovo della CTU e, nel merito, il rigetto CP_1 delle domande formulate dall'attore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 7.2.2022 , Parte_1 figlio di , nato il [...] e deceduto il 25/03/2016 (doc. 1, 2 e 3) ha convenuto Persona_1 in giudizio la , chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non CP_1 allo stesso occorso, a seguito del decesso del padre, , avvenuto per imprudenza, Persona_1 negligenza ed imperizia dei sanitari della struttura ospedaliera, quantificando il danno nella somma di €
250.000,00, ovvero in quella diversa, maggiore o minore che ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda formulata ha dedotto che il giorno 09/02/2016 il IG. era stato Per_1 ricoverato il 29/01/2016 presso l'U.O. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Santo Spirito di
Pescara ed era stato sottoposto, in data 02/02/2016, a TC torace-addome, dal quale era emersa “al passaggio tra sigma-discendente si osserva lesione fortemente sospetta per eteroformazione che interessa un tratto di circa 50 mm. A tale livello, inoltre, il tessuto adiposo periviscerale appare offuscato. Come dato collaterale si segnala la presenza di circoscritte dissezioni del lume di entrambe le arterie iliache comuni”.
Nuovamente ricoverato presso la medesima struttura il 9/9/2016 - previa acquisizione in data
10/02/2016, del “consenso informato”, dal quale non era chiaramente evincibile il tipo di malattia riscontrata, atteso che sul relativo modulo venivano contemporaneamente barrate le caselle relative al
“tumore del colon ascendente”, “tumore del colon traverso”, “tumore del sigma” e nemmeno la terapia proposta e le varie opzioni terapeutiche - era stato sottoposto in data 11/02/2016 ad l'intervento chirurgico di emicolectomia sinistra e quindi trasferito in Terapia Intensiva Post Operatoria.
In data 12/02/2016 era stato trasferito nel reparto di Chirurgia e nei giorni immediatamente successivi del 12 e del 13/2/2016 non aveva accusato particolari problemi.
In data 14/02/2016 al paziente, apiretico e con addome trattabile, era stata riscontrata la presenza di sieroematica lungo il tubo di drenaggio ed il successivo 15/02/2016 una modica quantità di materiale intero-biliare sempre nel drenaggio.
Era stato sottoposto a resezione su ansa digiunale (a circa 70 cm dal ) andata incontro a Pt_2 perforazione.
Il successivo decorso ospedaliero era stato caratterizzato da un progressivo peggioramento delle condizioni generali del paziente, in grave quadro settico sostenuto da vari patogeni, fra cui
Acinetobacter Baumani multi-resistente.
Il decesso, avvenuto il 25/03/2016 era ascrivibile, come indicato nella diagnosi definitiva, ad insufficienza multiorgano (MOF) per stato settico.
Contestando la validità del consenso rilasciato dal sig. , prima dell'intervento ed Persona_1 assumendo che le modalità di assistenza, tali da determinare l'insorgere di infezioni nosocomiali, pagina 2 di 7 avessero determinato una perdita delle chances di sopravvivenza del paziente nella misura del 70%, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a seguito della perdita del padre.
2. Con comparsa depositata il 21.4.2022 si è costituita la contestando la fondatezza CP_1 della domanda ed assumendo che i sanitari, che avevano avuto in cura il IG. , dopo aver Per_1 acquisito un valido consenso all'intervento, avevano rispettato scrupolosamente le linee guida di riferimento, sia nella scelta della metodologia dell'intervento, che nell'esecuzione tecnica, dimostrando diligenza professionale, perizia, esperienza e abilità tecnica.
L'intervento, preceduto da una corretta terapia antibiotica, era stato eseguito con le necessarie garanzie di asetticità e l'insorgenza di uno stato settico, con positività ad escherichia coli, citrobacter koseri e era stato correttamente trattato dai sanitari, con mirata terapia antibiotica e Persona_2 supporto emodinamico.
Essendo l' dotata di rigorosi protocolli per la prevenzione delle infezioni associate CP_1 all'assistenza sanitaria, assumeva che il decesso del IG. era da ricondurre a complicanze Per_1 intervenute, prevedibili ma inevitabili, che rendevano la domanda spiegata dall'attore non meritevole di accoglimento.
3. Assegnati alle parti i termini indicati dall'art. 183 comma VI cpc, considerata la natura tecnica della controversia, era stata disposta CTU medico legale, finalizzata ad accertare la correttezza delle cure prestate dai sanitari che avevano avuto in cura il IG. . Per_1
L'incarico era stato conferito ad un collegio peritale, composto dalla dott.ssa Persona_3 [...]
in Medicina Legale ed al dott. Medico Chirurgo Controparte_3 Persona_4 [...]
, che avevano depositato la relazione il 16.9.2023. Controparte_4
4. La causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2024, all'esito della quale era stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini indicati nell'art. 190 cpc.
*****
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
Prima di procedere all'esame del merito della vicenda, appare opportuno delineare la disciplina giuridica della fattispecie, al fine di un corretto riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti processuali.
Mentre la dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di avere posto il paziente nelle condizioni di prestare il consenso informato, che si qualifica quale obbligo contrattuale ex articolo 1218 del Codice civile, grava sulla struttura ospedaliera (Cassazione civile sez. III, 21/06/2018, n.16324), la disciplina applicabile alla domanda di risarcimento dei danni, formulata iure proprio, dall'attore, è quella dell'art. 2043 c.c. con i relativi corollari probatori.
L'attore, che rivendica la lesione dell'autonomo bene giuridico rappresentato dal rapporto parentale che lo legava al padre, sulle cui chances di sopravvivenza riteneva avessero inciso, nella misura del 70%,
l'insorgenza delle infezioni nosocomiali contratte durante la degenza, è infatti terzo rispetto al rapporto pagina 3 di 7 contrattuale intrattenuto dal congiunto con le strutture sanitarie, erogatrici del trattamento oggetto di esame nel presente procedimento.
B. Sugli accertamenti svolti dal Collegio peritale e sulla fondatezza della domanda formulata dall'attore
b.1 Al collegio peritale composto, come sopra indicato dalla dott.ssa e dal dott. Persona_3
sono stati formulati con ordinanza del 13.1.2023 i seguenti quesiti: Persona_4
“1. dicano i periti se sussiste correlazione, ed in quale misura percentuale, tra le infezioni nosocomiali contratte dalla vittima ed il suo decesso;
2. se nella vicenda per cui è causa risulta soddisfatto il criterio cronologico tenuto conto che il paziente in data 29/01/2016 ha effettuato ingresso in struttura ospedaliera ed è stato sottoposto ad intervento elettivo di colectomia sinistra in data 11/02/2016;
3. se risulta soddisfatto il criterio di esclusione di altre cause;
4.. se risulta soddisfatto il c.d. criterio dell'adeguatezza lesiva fra le manovre sanitarie eseguite durante la degenza e la genesi dell'infezione da patogeno multi-resistente riscontrata;
5. se può ritenersi dimostrata la sussistenza di un legame patogenetico fra la degenza ospedaliera del
IG. e la genesi dell'infezione da patogeno multi-resistente riscontrata;
Per_1
6. se a tale evento infettivo sono conseguiti uno stato settico evoluto in shock determinante un'insufficienza multiorgano che ha portato il paziente al decesso”.
b.2 Esaminate le cartelle cliniche ed infermieristiche e la documentazione sanitaria allegata, i periti avevano accertato che il decesso del IG. non era correlabile all'operato dei sanitari, come Per_1 conseguenza delle loro dimostrate commissioni od omissioni, in quanto ascrivibile causalmente ad una noxa infettiva extraospedaliera endogena terminale e ad un agente nosocomiale non più debellabile in quanto sopravvenuto quando ormai le condizioni cliniche del paziente erano ormai gravemente ed irreversibilmente compromesse.
Analizzato attentamente ed in modo critico l'intero iter di cura del paziente, non avevano ravvisato nella condotta dei medici comportamenti riprovevoli, non consoni alle buone pratiche cliniche, al rispetto delle linee guida, del codice deontologico, di leggi e/o regolamenti.
La diagnosi di neoplasia del colon sinistro, accertata durante il primo ricovero ospedaliero dal 29/01 al
03/02/2016, era stata fatta in modo corretto ed esaustivo con idonee metodiche strumentali (TAC addome – colonscopia con biopsia) e con conseguente adeguata preparazione all'intervento, eseguito dopo breve intervallo, nel rispetto dei tempi congrui di attesa.
L'indicazione all'atto chirurgico e la scelta della metodica laparoscopica, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso concreto, erano pienamente conformi alle linee guida all'epoca più accreditate scientificamente in materia.
L'esecuzione tecnica, per quanto ricavabile dalla descrittiva dell'atto operatorio, era stata condotta in modo corretto, priva di complicanze manifestatesi al tavolo operatorio e verificabili in tale sede.
La profilassi antibiotica era corretta e conforme alla Linee Guida come scelta di molecole
(TR e TA), posologia e timing di posizionamento. pagina 4 di 7 Corretta anche la sorveglianza clinica post-operatoria, per quanto emerge dall'esame della cartella clinica, condotta con diligenza e scrupolosa attenzione, tanto da individuare precocemente i sopravvenuti segni/sintomi da perforazione dell'intestino tenue, come poi manifestatisi in quarta giornata dall'intervento.
La lesione dell'ansa digiunale (pari a 2 mm, localizzata a 70 cm. dal legamento del Treiz) è configurabile come complicanza prevedibile (anche in relazione alla documentata sindrome aderenziale che ha comportato la necessità di viscerolisi all'inizio dell'atto operatorio) ma non prevenibile che, pertanto, non implica profili diretti di responsabilità per malpractice.
Posizione questa condivisa anche dai consulenti attorei che, nella loro relazione di parte scrivono:
“l'estensione della lesione e la sua sede prossimale sono caratterizzate, in considerazione della scarsa colonizzazione batterica rispetto ai tratti intestinali più distali, da una prognosi migliore.
A testimonianza di questo anche il giorno stesso dell'intervento ove è stata riscontrata la perforazione, il paziente presentava addome trattabile ed era apiretico.
Il più importante fattore prognostico nei pazienti con perforazione del piccolo intestino è l'intervallo fra la perforazione e l'intervento chirurgico.
La diagnosi di perforazione intestinale è stata fatta tempestivamente, sulla scorta di un corretto ed attento monitoraggio delle secrezioni emesse dai drenaggi addominali, in assenza di segni clinici suggestivi di correlato processo infettivo della cavità addomino-peritoneale.
Altrettanto tempestivo è stato l'intervento chirurgico riparatore di laparotomia e resezione dell'ansa digiunale, corretto come metodica e tecnicamente condotto in modo conforme alle regole dell'arte, per quanto deducibile dal referto operatorio.
Il successivo decorso post-chirurgico è stato complicato dalla comparsa di uno stato infettivo settico da
Escherichia coli, enterobatteriacea endogena normalmente residente nell'intestino che evidentemente, in occasione dell'intervento chirurgico del 15.2.2016, ha raggiunto il torrente ematico e dato sepsi.
Come si evince dal dettagliato timeline infettivologico e dalle considerazioni infettivologiche soprariportate il trattamento farmacologico antibiotico risulta condotto in modo corretto, sia con riferimento alla fase iniziale di ricovero ed interventi chirurgici in cui si rendeva necessaria una copertura antibiotica di profilassi, volta a prevenire il rischio infettivo, che con riferimento al successivo concreto manifestarsi di focolai infettivi e grave stato settico, con conseguente necessità di terapia specificatamente mirata.
Le condizioni cliniche generali del paziente imponevano il trasferimento in reparto di rianimazione per essere sottoposto a monitoraggio continuo e supporto farmacologico e strumentale delle funzioni vitali.
Nonostante adeguato trattamento il quadro si complicava con la comparsa di problematiche cardiologiche aritmiche da fibrillazione atriale recidivante ed embolia cerebrale con ictus ischemico ed emiplegia dell'arto superiore sinistro.
Per la gravità e la criticità delle condizioni cliniche, i sanitari di cura si avvalevano dell'ausilio di ripetute consulenze specialistiche (cardiologiche, neurologiche, chirurgiche) e sottoponevano il paziente a ripetuti controlli di indagini strumentali (esami radiologici, ecocardiogramma, eco- pagina 5 di 7 addome…).
Il comportamento tenuto dai sanitari nel lungo e complesso percorso di cura risulta essere stato improntato alla buona pratica clinica con corretto, attento e diligente adoperarsi per fronteggiare tempestivamente e adeguatamente le avverse circostanze di volta in volta verificatesi.
I periti concludevano quindi che il trattamento medico e chirurgico era stato condotto correttamente e la morte del paziente era da ascrivere causalmente ad una noxa infettiva extraospedaliera non correlabile con l'operato dei sanitari.
b.3 Rispondendo alle osservazioni dei CTP di parte attrice, evidenziavano che l'isolamento dell'Acinetobacter baumanni da CVC (con ben sette emocolture negative di pari data) è del 19.3.2016, non prima.
È pertanto quello il momento in cui considerare eventualmente la sua comparsa nel torrente ematico.
Ora, applicando tutti i dati del 19.3.2016 necessari per calcolare il SOFA score (PaO2, FiO2, Supporto ventilatorio, Piastrina, Bilirubina totale, Pressione sanguigna, Scala del coma di Glasgow, Creatinina, e
Produzione di urina), si ottiene il punteggio 14.
È opportuno evidenziare che al punteggio 15 corrisponde una mortalità del 90% e che in pari data erano stati rilevati i seguenti parametri clinico/bioumorali: TC 39°, Leucociti 25500/mmc, procalcitonina 2.25 ng/mL.
Confermavano quindi quanto sostenuto in bozza, relativamente alle condizioni irreversibilmente compromesse del paziente sig. in data 19.3.2016. Persona_1
b.4 Ritenuti condivisibili gli accertamenti svolti dal collegio peritale e le risposte fornite dai periti alle controdeduzioni delle parti, si può quindi concludere nel senso dell'intervenuta acquisizione della prova (da una prospettiva ex ante e sulla base del criterio più probabile che non) dell'insussistenza dei presupposti per ritenere addebitabile alla struttura convenuta una riduzione della chance di sopravvivenza del sig. . Persona_1
Quanto alle modalità di acquisizione del consenso all'intervento chirurgico, va considerato che l'esame
TAC, eseguito dal paziente in data 2.2.2016 non era stato in grado di individuare, con precisione, la localizzazione della neoformazione rilevata dallo strumento, per cui appare consono alle conoscenze acquisite dall'equipe chirurgica, la tecnica di redazione del modulo, nel quale erano state contemporaneamente barrate le caselle relative al “tumore del colon ascendente”, al “tumore del colon traverso” e al “tumore del sigma”.
C. Sulla disciplina delle spese
Considerato l'esito della controversia, le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo, sulla base di parametri minimi, attesa la linearità della controversia, tenuto conto del valore della causa così come indicato nella domanda formulata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 508/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA pagina 6 di 7 della domanda formulata dall'attore
CONDANNA Cont l'attore alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta che liquida in € 7.052,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge
PONE le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell'attore, con conseguente obbligo di procedere agli eventuali conguagli.
RIGETTA
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 7 di 7