Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
LO SINNO Giuseppe Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
SANTESE Carla Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3535 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. PANCRAZZI ALBERTO
e
CP_1
Avv. NAPOLITANO ALESSANDRO
Avv. FERRANTE FABIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna l'ordinanza che ha definito il giudizio R.G. n.58988 del 2019 con cui il Tribunale di Roma ha così deciso “Con ricorso depositato in data 20 settembre 2019, la adiva il Tribunale, al fine di sentir “Nel merito: accertare CP_1
e dichiarare che ha maturato un credito complessivo nei confronti delle CP_1 parti resistenti dell'importo capitale di € 171.875,00, oltre interessi ex art. 9, comma 4, D.Lgs. 123/98 (TUS + 5 punti) dalla data di erogazione dell'indennizzo (12/03/2018) o, al più tardi, dal 19/09/2018 al saldo, e che tale credito è di natura privilegiata generale ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/98; per l'effetto, condannare le parti resistenti al pagamento in favore di della somma sopra precisata e qualificata, da CP_1 riconoscere allo stato nella procedura di concordato preventivo o comunque nei confronti della debitrice in bonis. … Con vittoria di spese …”. Premetteva la ricorrente di svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito con Legge n. 326 del 24/11/2003 e dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 31/03/1998 n. 143, attività di assicurazione e garanzia dei rischi ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività di internazionalizzazione dell'economia italiana e di essere stata autorizzata, ai sensi dell'art. 11 quinquies del D.L. 14/03/2005 n. 35, convertito con Legge 14/05/2005 n. 80 (c.d. “Decreto di competitività”), a rilasciare garanzie, per il rischio di mancato rimborso di finanziamenti a supporto del processo di internazionalizzazione di imprese italiane in possesso dei requisiti di legge, che beneficiano a loro volta della garanzia dello Stato.
, in data 23/03/2016, un contratto di mutuo di importo in linea Controparte_3 capitale pari a € 500.000,00, destinato a sostenere costi e investimenti rivolti allo sviluppo di attività connesse, propedeutiche o strumentali al processo di internazionalizzazione della società.
, sulla base del piano di investimenti, nonché delle dichiarazioni e degli ulteriori CP_1 impegni assunti dall'impresa beneficiaria, aveva ritenuto quest'ultima in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 quinquies, comma 3, del Decreto di Competitività e aveva emesso la garanzia richiesta in relazione al contratto di mutuo in favore dell'Istituto di Credito nella misura del 50% dell'importo finanziato. Anche nel contesto della garanzia era stato fatto espresso richiamo alla natura dell'intervento di e alla riconducibilità di esso nel novero di quelli disciplinati CP_1 dal D.Lgs. n. 123/1998.
Con lettera di manleva del 02/03/2016 la , stante il rilascio della Parte_1 garanzia, ferme le obbligazioni assunte con il contratto di mutuo, si era impegnata nei confronti di al rimborso nei suoi confronti degli importi corrisposti dalla CP_1 medesima alla banca in forza della garanzia concessa.
Successivamente, la con missiva del 22/11/2017, in ragione dell'omesso CP_4 pagamento da parte della resistente delle rate scadute relative al contratto di mutuo, aveva richiesto l'incameramento della garanzia . CP_1
aveva, quindi, espletato i controlli, ex art. 8 D.Lgs. 123/98, volti ad accertare CP_1 l'effettiva destinazione del mutuo all'esecuzione del progetto di investimento per la cui realizzazione era stato accordato da il contributo in forma di garanzia e, CP_1 successivamente, rilevato l'inadempimento dell'impresa beneficiaria alle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo con la lettera di manleva, aveva comunicato alla medesima la formale revoca del proprio intervento di sostegno.
A fronte della richiesta di incameramento della garanzia, aveva poi deliberato il CP_1 pagamento dell'importo richiesto nei confronti della banca ed aveva provveduto, in data 13 marzo 2018, a corrisponderle l'importo di € 168.447,26, divenendo di conseguenza creditrice di del complessivo importo di € 171.875,00. Parte_1
In data 27/12/2017, aveva presentato avanti al Tribunale di Pisa Parte_1 domanda di ammissione al concordato preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161 L.F..
Con comunicazione del 19/06/2018, aveva formalizzato la propria posizione CP_1 creditoria a in concordato preventivo, evidenziando la natura Parte_1 privilegiata generale del proprio credito.
pag. 2/13 In un primo momento, gli organi della procedura, nella Relazione ex art. 172 L.F., si erano astenuti da ogni valutazione in merito al rango privilegiato del credito, lasciando ogni valutazione al Tribunale di Pisa. Successivamente, la posizione di era stata annotata nell'elenco dei creditori CP_1 nella categoria chirografari;
a nulla era poi valsa la successiva comunicazione di dell'1/04/2019 di contestazione del rango chirografario attribuito al credito. CP_1
Nella procedura di concordato preventivo di , ancora pendente, non Parte_1 era stato riconosciuto il grado privilegiato del credito ex D.Lgs 123/98 reclamato da e non era stato appostato il relativo fondo rischi. CP_1 La ricorrente affermava, quindi, in questa sede, il diritto all'accertamento della natura privilegiata del proprio credito ai sensi e agli effetti di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/98, per essere la garanzia rilasciata da in favore di CP_1 Pt_1
intervento rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del D.Lgs. cit. ed
[...] affermava che il privilegio dovesse ritenersi generale e posposto solo a quello per le spese di giustizia e ai privilegi indicati nell'art. 2751 bis c.c.; che al riconoscimento del rango privilegiato ex art. 9 D.Lgs. 123/98 dovesse conseguire anche l'applicazione degli interessi legali speciali, previsti dalla stessa norma istitutiva del privilegio.
Si costituiva la parte resistente, sollevando questione di legittimità costituzionale in ordine al disposto dell'art. 9 D. Lgs. 123/98, in relazione ai profili dell'eccesso di delega e del mancato rispetto del termine previsto dalla legge per l'emanazione del decreto delegato. Deduceva che la ricorrente invocasse l'applicazione di una norma non applicabile alla fattispecie per cui è causa, essendo stato espressamente previsto nel contratto di mutuo che la garanzia fosse prestata da “ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo CP_1 1998 n.143 così come interpretato dall'Articolo 11-quinquies del Decreto Legge 14 marzo 2005 n° 35…”; eccepiva l'illegittimità della revoca del beneficio operata da e sosteneva comunque che la determinazione assunta dalla società non recasse i CP_1 caratteri del provvedimento amministrativo, data la natura dell'Ente che l'aveva assunta. Negava la natura privilegiata del credito derivante dall'escussione della garanzia, per essere il rapporto giuridico garantito un mutuo chirografario ed agendo in CP_1 surrogazione del creditore, cosicché dovesse riconoscersi ad essa la stessa posizione rivestita da quest'ultimo. Sosteneva che la sussistenza o meno della natura privilegiata del credito dovesse essere valutata tenendo conto del principio di tassatività dei privilegi e che, pertanto, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5 del Decreto Legislativo 123/98, dovesse trovare applicazione esclusivamente in relazione ai crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati” non anche alla fattispecie per cui è causa. Sottolineava come la pretesa di controparte si ponesse, inoltre, in contrasto con i principi in materia di procedure concorsuali, avendo assunto di aver eseguito il CP_1 pagamento in favore di in data 13.03.2018, ovvero quando la domanda di CP_2 concordato era stata da tempo proposta e pubblicata presso il Registro delle Imprese e dunque, in un momento in cui già si erano verificati gli effetti preclusivi previsti dagli artt. 168 e 169 L.F..
pag. 3/13 Affermava che la ricorrente non avesse neppure fornito riscontro della fondatezza della sua pretesa, omettendo di documentare l'effettiva esecuzione del pagamento della somma richiesta. Infine, eccepiva l'infondatezza della richiesta di riconoscimento degli interessi al tasso ultralegale.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di “respingere integralmente la domanda formulata da con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. CP_1
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
La ricorrente ha fornito prova documentale del rilascio in favore di di Controparte_2 garanzia (nella misura del 50% dell'importo finanziato) in relazione all'erogazione, in data 23/03/2016, da parte della nei confronti della resistente, di mutuo di CP_4 importo in linea capitale pari a € 500.000,00, destinato a sostenere costi e investimenti rivolti allo sviluppo di attività connesse, propedeutiche o strumentali al processo di internazionalizzazione della società.
Non può esservi dubbio in ordine all'applicabilità alla garanzia prestata delle disposizioni del D.Lgs. n. 123/1998, essendo rinvenibile il richiamo alle disposizioni del testo normativo citato sia nella Convenzione stipulata tra e la Banca erogatrice CP_1 del finanziamento, che nella garanzia prestata, quest'ultima richiamata espressamente nel contratto di mutuo quale presupposto essenziale per la erogazione del finanziamento e nella lettera di manleva sottoscritta dall'impresa beneficiaria di esso in data 2 marzo 2016. In ogni caso, l'intervento della ricorrente rientra per sua natura tra quelli contemplati dal D.Lgs. n. 123/98, il quale si presenta quale normativa “quadro”, avente portata generale, applicabile a tutti gli “interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive… concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi”. La ricorrente ha fornito, altresì, prova documentale dell'intervenuta escussione da parte della della garanzia prestata (doc. 6 fascicolo di parte ricorrente), CP_4 dell'intervenuta revoca del beneficio concesso all'Impresa (doc. 8 fascicolo di parte ricorrente), motivata anche in relazione all'inadempimento di essa alle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo e con la lettera di manleva.
La resistente ha contestato, in primo luogo, la legittimità della determinazione assunta dalla ricorrente circa la revoca del beneficio, assumendo che essa fosse stata fondata essenzialmente sull'inadempimento dell'impresa alle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo, circostanza quest'ultima che non avrebbe giustificato l'adozione della misura prevista dall'art. 9 D. Lgs. 123/98; sotto altro profilo, ha contestato la stessa legittimazione di all'adozione del provvedimento, in ragione della natura CP_1 dell'Ente, che non le avrebbe consentito in ogni caso l'emissione di un atto autoritativo. In ordine a tale ultimo aspetto non sembra dato neppure dubitare della legittimazione della Sace all'adozione del provvedimento di revoca, dato che l'Ente è normativamente individuato quale “soggetto competente” all'erogazione dei benefici previsti dal decreto legislativo 123/98, tra i quali specificamente si annovera la concessione di garanzie, rientrando tale attività tra suoi stessi scopi istituzionali e, quindi, anche all'adozione dei provvedimenti di revoca previsti dall'art. 9.
pag. 4/13 In merito all'ulteriore profilo della contestazione dei presupposti in forza dei quali CP_1 avrebbe assunto la determinazione di revocare il beneficio nel caso di specie, va richiamato, in quanto condivisibile, l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, secondo il quale “la normativa di cui all'art. 9 D.Lgs. cit. si riferisce non solo alle patologie relative alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma anche a quella, successiva, della gestione del rapporto di credito insorto in seguito alla concessione e per la quale viene in rilievo l'inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo”: si richiamano sul punto, in particolare, le motivazioni della sentenza Cass. sez. I, sent. del 26 giugno 2019, n. 17101, nonché della pronuncia della
Cassazione, sez. 1, sent. del 20 aprile 2018, n. 9926.
La parte resistente ha poi dedotto che la ricorrente non avesse, neppure, fornito prova del proprio credito, omettendo di depositare documenti dai quali desumere riscontro dell'intervenuto pagamento delle somme oggetto della domanda in favore della a CP_4 seguito dell'escussione della garanzia. Invero, il credito si ritiene adeguatamente provato alla luce della produzione in atti da parte della ricorrente di copia della quietanza resa da e sottoscritta da parte CP_2 di persona investita di procura notarile rilasciatale per atto pubblico i cui estremi sono indicati nel corpo stesso dell'atto; nell'atto di quietanza menzionato è fatto riferimento all'intervenuto pagamento della somma da parte della il 13 marzo 2018, data CP_1 quest'ultima indicata anche nella copia della contabile di versamento prodotta in atti. Anche in punto di qualificazione della natura del credito della nei confronti della CP_1 resistente, ritiene il giudicante di conformarsi all'orientamento assunto dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr., tra le altre, le pronunce già citate e da ultimo anche Cass. sez. IV, ord. n. 2536/2020) secondo il quale “il privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, resta finalizzato a sostenere tutti gli interventi di cui al precedente art. 7 del medesimo decreto e quindi non solo quelli alle imprese che si traducano in una diretta erogazione del credito, sia esso in conto capitale o interessi, ma anche gli interventi in garanzia, in quanto comunque integrativi di una forma di sostegno pubblico alle attività produttive e destinati ad affermarsi nei termini di cui all'art. 2745 c.c., con prevalenza sui crediti chirografari in procedure fallimentari o comunque segnate dalla regola della par condicio creditorum”. Si ritiene, infatti, conformemente alla motivazione delle pronunce citate fatta propria anche dalla giurisprudenza di merito anche di questa sezione (cfr., da ultimo, Trib. Roma, sez. XVII, ordinanze ex art. 702 ter c.p.c., del 7 maggio 2019 e del 2 novembre
2019 e sent. del 6 novembre 2019 n. 31304) che la natura del credito derivante dalla prestazione di una garanzia nei confronti del beneficiario determini una situazione non diversa da quella propriamente portata dalla concessione dei mutui o comunque dalle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria, cosicché non ricorra alcuna differenza in termini di presupposti che giustifichino la previsione del privilegio nell'un caso e non anche nell'altro. Né osta all'interpretazione delle norme vigenti nel senso indicato la lettera delle disposizioni invocate: l'art. 7 del D.Lgs. 123/1998 individua tra le tipologie di
“interventi” di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive delle imprese anche specificamente la concessione di garanzie, includendo quest'ultima nel novero dei benefici che trovano disciplina nel testo normativo. Il successivo art. 9 disciplina poi la revoca dei “benefici” e prevede al quinto comma la natura privilegiata dei pag. 5/13 crediti nascenti dai “finanziamenti erogati” ai sensi del presente decreto legislativo, i quali sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”. Il garante che non mutua la propria posizione privilegiata dal creditore garantito diviene destinatario del privilegio in quanto in seguito alla sua escussione da parte dell'istituto erogante in ragione del credito da questo vantato verso il debitore principale, integra la posizione di "destinatario finale del depauperamento patrimoniale connesso all'estinzione della relativa obbligazione", realizzando, a seguito dell'escussione e surrogandosi al creditore banca, la funzione perseguita dall'indicata normativa (Cass., sez. I, sent. del 30 gennaio 2019, n. 2664). La parte resistente ha eccepito che la disposizione contenuta nell'art. 9 comma 5 del D. Lgs. cit. fosse affetta da illegittimità costituzionale, sia per essere stato emanato il provvedimento legislativo delegato quando il termine di un anno per l'esercizio della delega era ormai scaduto, che per eccesso di delega non essendo stata predeterminata dal legislatore delegante la previsione della natura privilegiata dei crediti restitutori, posta dalla disciplina vigente.
In ordine al primo profilo, si rileva che la data di entrata in vigore della legge delega è stata fissata al 1 aprile 1997, cosicché alla data del 31 marzo 1998, di emanazione del D. Lgs n. 123, non era ancora decorso l'anno previsto per l'esercizio del potere delegato.
Quanto al dedotto eccesso di delega, si rileva che il decreto legislativo citato, recante
“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese” è stato emanato a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale il Governo era stato delegato a “ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività' economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione”. Con specifico riguardo alle deleghe legislative conferite con finalità di riordino e coordinamento, la Corte costituzionale è intervenuta con plurime pronunce sul tema dei limiti del potere governativo nell'esercizio della delega, ribadendo costantemente l'orientamento secondo il quale la determinazione dei principi e criteri direttivi, a mente dell'art. 76 Cost., se vale a circoscrivere l'ambito della delega sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, non osta, invece, all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore (Corte cost., sentenze nn. 308 del 2002, n. 220 del 2003, n. 198 del 1998 e 117 del 1997). In tale prospettiva, non può esservi dubbio in ordine alla coerenza dell'intervento operato dal legislatore delegato con le finalità delineate dal legislatore delegante, atteso che la previsione in via generale del privilegio (ex art. 9 D.Lgs. cit.) in relazione ai crediti connessi alle diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive costituisce espressione di un disegno unitario che consente di realizzare il recupero del sacrificio patrimoniale sopportato dal sostegno pubblico al fine ultimo di pag. 6/13 procurare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione;
in tal senso va letto il disposto dell'art. 9, comma 6, che prevede che “Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma 2” (cfr. in questo senso Cass. sez. I, 30/01/2019 n. 2664, e Cass., sez. I, del 26 giugno 2019, n. 17101, cit.).
Per tali ragioni, si ritiene che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte resistente sia manifestamente infondata.
Si ritiene, inoltre, che il privilegio si estenda anche agli interessi, ai sensi dell'art. 54, ultimo comma, R.D. n. 267/1942, richiamato dal successivo art. 55, applicabile anche nella procedura di concordato preventivo in forza del rinvio contenuto nell'art. 169, secondo cui l'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi II e III, c.c.; pertanto, in applicazione dell'art. 2749 c.c., va riconosciuto il privilegio richiesto, oltre che all'intero credito in linea capitale, anche agli interessi maturati nel biennio antecedente la domanda di ammissione alla procedura concorsuale e a quelli maturati successivamente sino alla data di omologazione del concordato.
Quanto alla misura degli interessi dovuti, essa è determinata, ex lege, dal comma 4 dell'art. 9 del D. Lgs 123/98, il quale prevede che “Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato,
l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto”. Ancora in conformità con la giurisprudenza della Corte di legittimità, si ritiene che la prelazione del creditore sia opponibile alla massa dei creditori, anche se la revoca del beneficio e il pagamento della somma nei confronti della banca sono intervenuti dopo che il beneficiario aveva già proposto la domanda di concordato;
si richiama sul punto la motivazione Cass. civ. n. 2664 del 30/01/2019, nella quale si legge “posto che la figura del privilegio riceve giustificazione nella «causa del credito» che va ad assistere
(art. 2745 cod. civ.), nella materia in discorso la stessa non può che trovare la propria radice prima nella concessione dell'intervento pubblico (erogazione di credito o altra forma di intervento), quale misura appunto di «sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive» (art. l d.lgs. n. 123/1998). E così assistere il rapporto via via che questo viene a svolgersi e a essere eseguito, fin tanto che vi si innestino delle vicende che comportino il venire meno del relativo beneficio … .La peculiare natura del credito, proveniente da fondi pubblici, impone, insomma, di considerare il procedimento di irrogazione del contributo come il vero presupposto abilitante al sorgere del privilegio.
Né questa conformazione è destinata a subire deviazioni, o modifiche di sorta, nell'ipotesi in cui l'intervento pubblico disciplinato dal d.lgs. n. 123/1998 si strutturi, com'è nel caso, nella forma delle concessioni di garanzia. Secondo i principi del sistema vigente, infatti, gli strumenti di garanzia reale, come il privilegio, ben possono assistere pure i «crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto giuridico già esistente» (cfr. la norma dell'art. 2852 cod. civ., con diretto pag. 7/13 riferimento all'ipoteca). Né può essere dubbio che il rilascio dell'impegno di garanzia nei diretti confronti del creditore, con connessa dichiarazione di manleva da parte del debitore principale, integri gli estremi costitutivi di un rapporto giuridico del tutto esistente”. Ne discende l'accoglimento integrale delle domande della parte ricorrente e per l'effetto, la condanna della parte resistente al pagamento dell'importo capitale di € 171.875,00, oltre interessi ex art. 9, comma 4, D.Lgs. 123/98 (TUS + 5 punti) con decorrenza dal 13 marzo 2018 al saldo e l'accertamento della sussistenza in relazione al credito del privilegio generale ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/98. La parte resistente in ragione della soccombenza è altresì condannata al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore della parte ricorrente nella misura di euro 406,50, per esborsi e di euro 7.500, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Visto l'art. 702 ter c.p.c.
- in accoglimento della domanda della parte ricorrente, condanna la parte resistente al pagamento nei confronti della dell'importo di € 171.875,00, oltre interessi CP_1 ex art. 9, comma 4, D.Lgs. 123/98 (TUS + 5 punti) con decorrenza dal 13 marzo 2018 al saldo e accerta la sussistenza, in relazione al credito, del privilegio generale ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/98.
- condanna la parte resistente al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese del procedimento, che liquida in euro 406,50, per esborsi e di euro 7.500, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.” Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non appare fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Si duole l'appellante che l'ordinanza gravata rechi in calce la data del 1 Giugno 2020. La pubblicazione della decisione riporta, invece, la data del 28 Maggio 2020, ovvero quattro giorni prima del deposito.
Deduce che, essendo naturale che la pubblicazione del provvedimento debba necessariamente seguire al deposito, sussiste un elemento di vizio della fattispecie legale. Osserva la Corte che, all'evidenza, trattasi di un mero errore materiale che ha riguardato l'apposizione di una delle due date ma che non vizia in alcun modo il provvedimento della cui esistenza non è possibile dubitare essendo stato pubblicato.
La difesa di , nel costituirsi in giudizio, ha sollevato questione di Parte_1 legittimità costituzionale della norma in questione per violazione degli artt. 3 e 76 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega, avendo il legislatore delegato introdotto una nuova figura di privilegio in forza di un mandato ricevuto soltanto per riordinare e razionalizzare la materia del sostegno alle imprese da parte della Pubblica
Amministrazione.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la questione in oggetto, ritenendo coerente con le finalità perseguite dalla legge delega l'introduzione della norma incriminata, quale sviluppo e completamento delle scelte operate dal legislatore.
pag. 8/13 La sentenza è censurata sul punto poiché l'appellante sostiene che la valutazione fatta dal Tribunale non corrisponde ai principi affermati dalla Corte Costituzionale.
La questione, tuttavia, non rileva poiché in questa sede non è stata formulata la richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. Tant'è che nelle conclusioni dell'atto d'appello è stato chiesto solo il rigetto della domanda di controparte. In ogni caso è utile richiamare la sentenza con cui la Suprema Corte si è espressa in termini di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in questione: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 in quanto, avendo la legge delega previsto interventi a sostegno della "internazionalizzazione" delle imprese,
è legittima la previsione di agevolazioni alle stesse sotto forma di finanziamenti diretti e indiretti, nonché del riconoscimento allo Stato del privilegio per i relativi crediti in caso di revoca di dette agevolazioni.” (Cass. 11122 del 2020). Non può dubitarsi, pertanto, dell'applicabilità del d.lgs. 123 del 1998 alla giusta CP_1 quanto affermato dalla sentenza di cui sopra resa nei suoi confronti, né pertanto può revocarsi in dubbio la natura privilegiata del credito (cfr. anche Cass. 8882 del 2020).
L'appellante sostiene, poi, che la non sarebbe legittimata a disporre la revoca del CP_1 beneficio e che il mancato pagamento dei canoni non costituisce inadempimento sufficiente a giustificare detta revoca che ha come presupposto solo fatti che appartengono al momento genetico del rapporto e sono legati ad un giudizio di non meritevolezza ab origine del beneficiario, il quale, al fine di ottenere il finanziamento, mantiene una condotta connotata da dolo o colpa grave.
La prima censura è infondata come emerge chiaramente dalla copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità ove non si dubita affatto della legittimazione di rispetto CP_1 alla revoca in discorso. Va aggiunto, peraltro, che l'odierna appellante ha dedotto e documentato sin dal primo grado (doc. 5), che l'appellata ha sottoscritto una “Lettera di manleva” ove, all'art. 3, si è obbligata “a rimborsare la , fino a concorrenza dell'Importo Massimo CP_1
Garantito, gli importi da corrisposti alla in virtù della Garanzia su Mutuo
CP_1 CP_4 e a manlevare e tenere indenne da ogni danno, spesa e onere che quest'ultima
CP_1 dovesse subire a causa dell'inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa a o della violazione degli obblighi dalla stessa assunti nei
CP_1 confronti di ai sensi del Contratto di Mutuo ed ai sensi della presente lettera.”
CP_1
Gli obblighi assunti con la sottoscrizione del documento in esame, oltre a consentire di superare ogni perplessità sulla legittimazione, rendono ragione anche della tipologia di inadempimento dedotto dalla ed accertato dal Tribunale di cui alla censura che CP_1 segue.
La seconda critica è infondata poiché la Suprema Corte di Cassazione ha confermato
(tra le altre, con le sentenze n. 21841 del 2017, n.8882 del 2020 e n. 1453 del 2022) quanto accertato dal Tribunale in ordine a ciò che la revoca non è limitata alle ipotesi collegate al momento genetico ma si estende all'inadempimento. Il comma 4 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 123/98 prevede che: “Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per pag. 9/13 azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, …”. In forza della richiamata disposizione, contrariamente a quanto osservato da controparte, la revoca dell'intervento in garanzia può essere comminata non solo nelle ipotesi previste ai commi 1 e 3 della citata disposizione, ma comunque “per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria” (ivi compreso, dunque, l'inadempimento nei confronti del creditore garantito) e comunque in “tutti” i casi di restituzione (…“In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto”). La Suprema Corte ha stabilito che “Resta fermo l'ulteriore rilievo operato dalla giurisprudenza di questa Corte per il quale la normativa di cui all'art. 9 d.lgs. cit. si riferisce non solo alle patologie relative alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma anche a quella, successiva, della gestione del rapporto di credito insorto in seguito alla concessione e per la quale viene in rilievo l'inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo (Cass. n. 2664 cit. e Cass. n. 9926 del 2018), nella infondatezza della tesi che riconduce la revoca ad una pretesa a matrice sanzionatoria delle condotte dell'impresa beneficiata (Cass. nn. 9926 e 2664 citt.)”.” (Cass. 17101 del 2019). Ed inoltre che: “l'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 disciplina la revoca dei benefici (previsti dal precedente art. 7), la misura delle restituzioni in conseguenza della revoca e prevede le ipotesi in cui opera il privilegio. In particolare, la revoca dei benefici è prevista: a) in caso di «assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili»
(comma 1); b) nel caso in cui «i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento» (comma 3); c) nel caso di «azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» e - più in generale - «in tutti gli altri casi»
(comma 4). Gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano, dunque, attraverso un procedimento complesso, in cui la fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici è seguita da un negozio privatistico di finanziamento o di garanzia, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo. La deviazione dallo scopo, nei casi suindicati, così come l'inadempienza a tale rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto alla revoca del beneficio erogato (cfr. Cass.,
20/09/2017, n. 21841). In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, anche la patologia inerente alla successiva fase - sebbene di carattere negoziale - concernente la gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, può incidere su quest'ultima e comportare la revoca del beneficio e la conseguente insorgenza del diritto dell'amministrazione alla restituzione.
E' in tale contesto che si colloca, quindi, - come dianzi detto - il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, secondo il quale «per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi». La norma rinvia, pertanto, ai fini dell'applicazione del privilegio generale - con una locuzione volutamente generica ed onnicomprensiva - ai «crediti pag. 10/13 nascenti dai finanziamenti» di cui al comma 4 (che disciplina, come si è detto, la revoca di tutte le somme erogate), facendo, pertanto, inevitabilmente riferimento a tutti i crediti relativi ai finanziamenti erogati, e poi revocati, alla impresa;
ossia - non soltanto, come ha inteso il tribunale ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio - ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da «ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione («in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo. Tale opzione interpretativa è, invero, perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti e con le necessarie garanzie che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, al fine di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti.” (Cass. n. 9926 del 2018). Da ultimo, “La decisione impugnata risulta pienamente conforme all'indirizzo consolidato di questa Corte (espresso, in particolare, con riguardo al tema della ripartizione dell'attivo fallimentare, ma certamente applicabile anche all'ipotesi del concordato preventivo) secondo il quale «l'art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123 del 1998, recante disposizioni di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rapporto;
a tal fine spetta comunque al giudice verificare che si tratti di uno degli interventi regolati dal d.lgs. n. 123 del 1998, anche se nel contratto di finanziamento non vi è alcun riferimento a tale normativa» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
27303 del 16/09/2022, Rv. 665945 – 01; in senso conforme: Sez. 1, Ordinanza n. 23137 del 22/10/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020, Rv. 657486 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 9926 del 20/04/2018, Rv. 648259
– 01). Nella specie, non vi è dubbio (è, anzi, pacifico) che il finanziamento concesso alla società ricorrente integrasse uno degli interventi regolati dal decreto legislativo n.
123 del 1998, anche se nel contratto di finanziamento non vi era un espresso riferimento a tale normativa. Il ricorso, anche come integrato dalla memoria depositata dalla società ricorrente ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., non offre, a giudizio della Corte, ragioni idonee ad indurre a rimeditare il richiamato consolidato indirizzo, che tiene conto, del tutto correttamente e ragionevolmente, della sostanziale ratio legis alla base delle disposizioni richiamate, nell'individuare il loro ambito applicativo, al di là della mera formulazione letterale delle stesse.” (Cass. 20362 del 2024). Va aggiunto che, in ogni caso, l'inadempimento in questione, come stabilito dal dettato dell'art. 1218 c.c., si presume colpevole e, comunque, nel caso di specie non è stato sanato. Sicchè la censura va respinta.
La critica che attiene al difetto di prova del pagamento da parte di non appare CP_1 fondata per la ragione assorbente che, a fronte degli obblighi assunti direttamente nei confronti di con la “Lettera di manleva” posta anch'essa (come riportato pure in CP_1 sentenza) a fondamento del ricorso introduttivo, gravava sulla società appellata l'onere pag. 11/13 di dedurre e dimostrare di essere adempiente, in difetto di contestazione in ordine al mancato pagamento delle rate di mutuo. Onere che è rimasto non assolto.
Per quanto riguarda la natura privilegiata del credito e l'opponibilità alla massa dei creditori pure il motivo va respinto alla luce del principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale: “La revoca del sostegno pubblico accordato, anche sotto forma di "concessione di garanzia", per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, è opponibile alla massa dei creditori, pur se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato preventivo e lo stesso sia stato omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che possegga alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato "ex lege" dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito.” (Cass. 8882 del 2020).
Del pari infondata è la censura relativa agli interessi che muove dall'assunto della non sanzionabilità del mero inadempimento civilistico. L'art. 9 del D.Lgsl. 123 del 1998, al punto 4 dispone “Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purchè proporzionale all'inadempimento riscontrato,
l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.”. Poiché la fattispecie esaminata, per tutto quanto sopra detto, rientra in quella astratta prevista dalla norma succitata, l'appello deve ritenersi infondato anche sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna la alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di nella misura che liquida in euro CP_1
12.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.
Il Presidente
Il Consigliere estensore pag. 12/13 pag. 13/13