Sentenza 5 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2004, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Prefettura di Agrigento, in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro
AG UD;
- intimato -
avverso la sentenza n. 36/2001 del Giudice di pace di Sciacca, depositata il 5.5.2001. Udita la relazione in Camera di Consiglio del Cons. Dott. Magno Giuseppe Vito Antonio;
Viste le conclusioni scritte del P.M., in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 5.5.2001 il giudice di pace di Sciacca (AG), accogliendo il ricorso proposto da AG UD avverso l'ordinanza-ingiunzione notificatagli il 24.11.2000 per violazione dell'articolo 142, co. 9, C.d.S. (eccesso di velocità), commessa alla guida di autoveicolo in territorio di Sciacca, dichiarò illegittimo e revocò tale provvedimento, avendo ritenuto non sufficientemente motivata la mancata contestazione immediata della violazione stessa. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la prefettura di Agrigento, formulando un solo motivo, con cui deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 14, 22 e 23, legge 24 novembre 1981, n. 689; 142, co. 2 e 6, 200, 201, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
384, lett. e),
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; nonché erronea, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in merito alla ritenuta illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata contestazione immediata della violazione. L'intimato AG UD non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente fondato.
Risulta dalla sentenza impugnata che il verbale relativo alla violazione conteneva la motivazione della mancata contestazione immediata, con la seguente formula: "L'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la rilevazione dell'illecito dopo che il veicolo... era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari...".
Il giudice di pace, tuttavia, non ritenne esauriente tale motivazione - e quindi ritenne illegittima la mancata contestazione immediata - perché il tipo di "autovelox" utilizzato consentiva la lettura immediata della velocità del veicolo, che perciò poteva essere fermato a valle del luogo di accertamento, mediante il ricorso ad una più opportuna organizzazione del servizio.
Devesi rilevare in contrario, conforme a consolidata giurisprudenza di questa suprema corte (Cass. nn. 4048/ 2002, 8528/2001, 7103/2001, 3836/2001, 2494/2001), che, nel caso di violazione dei limiti di velocità rilevata attraverso apparecchiature del tipo "autovelox", anche se "a lettura istantanea" della velocità del veicolo controllato, qualora l'organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno comunque reso impossibile procedere a contestazione immediata, e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall'articolo 384, lett. e), del regolamento di esecuzione del C.d.S. (con particolare riguardo a quella dell'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari), al giudice non è consentito di sindacare la tipologia degli strumenti utilizzati o la possibile diversa organizzazione del servizio, giacché tale valutazione si risolverebbe in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione. Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto. Per conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo la causa nel merito, ai sensi dell'articolo 384, 1^ co., c.p.c., si deve rigettare l'opposizione proposta da AG UD avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa a suo carico il 24.10.2000 dal prefetto di Agrigento, notificata il 24.11.2000. Le spese di questo giudizio (essendo rimasto contumace il prefetto in primo grado), liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'opposizione proposta da AG UD avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa a suo carico il 24.10.2000 dal prefetto di Agrigento, notificata il 24.11.2000. Condanna l'intimato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 400, 00, per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004