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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5565 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dottor CECILIA DE SANTIS Presidente
Dottor ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere
Dottor BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere relatore riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1472 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 7. 1.
2025, svoltasi secondo le modalità ex art. 127 ter c. p. c.
TRA
, in proprio e quale liquidatore Parte_1
p.t. della , Controparte_1 Parte_2
, , tutti rapp.ti e Parte_3 Parte_4 difesi, giusta procura alle liti apposta su supporto allegato all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Francesca Maria D'Avino, cod. fisc.
, con cui elett.te domiciliano in Nola, alla Via C.F._1
San Paolo Belsito n. 79; si dichiara, ai fini dell'elezione di domicilio, di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTI
E con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3, Controparte_2
Tower A, , C.F. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Francesco Carbonetti (C.F. C.F._2
, dall'avv. Fabrizio Email_2
Carbonetti (C.F. - C.F._3
r.g. n. 1 giusta procura generale Email_3 del 29 ottobre 2010 (Notaio di Bologna, rep. n. 115840, Per_1 racc. n. 33105 - doc. 1) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via di San Valentino, 21 APPELLATA
E
“ , con sede TE
in Piazza Salimbeni n. 3, Cap. soc. € 15.692.799.350,97 CP_3
interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. CP_3
, stesso numero di codice fiscale - banca iscritta all'Albo P.IVA_2
delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario TE
, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, codice banca 1030.6,
[...]
codice Gruppo 1030.6, in persona dell'Avv. Filippo Lo Giudice, esclusivamente nella sua qualità di Responsabile del Settore
Dipartimentale di Palermo – Area Recupero Crediti - della suddetta giusta procura del 24.06.2013 TE
ai rogiti Dott. Notaio in (Rep. n. 32491/Racc. Persona_2 CP_3
n.15267), rappresentata e difesa, in virtù di mandato che si allega al presente atto, dall'Avv. Caterina Alfano (CF. C.F._4
) con la quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via della
[...]
Balduina n.187 presso l'Avv.Sabina Maroncelli - fax n. 081.510.04.32
– pec: Email_4
APPELLATA
OGGETTO: Mutuo - Appello avverso la sentenza n. 15882/2018 pubblicata in data 26/07/2018 del Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale delle banche odierne appellate, così aveva statuito:
Rigetta integralmente le domande avanzate da Pt_1
r.g. n. 2 , in proprio, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti delle convenute;
[...]
Dichiara inammissibile la domanda spiegata da , nella CP_1
persona del l. r. p. t. s. r. l per carenza di legittimazione attiva;
Condanna , , Controparte_4 Parte_1
e , in solido tra loro, Parte_2 Parte_3 Parte_4
alla rifusione in favore di e di Controparte_5 TE
delle spese processuali che si liquidano in complessivi
[...]
€ 20.000 ciascuna, oltre rimborso spese generali come per legge, oneri fiscali e contributivi.
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato gli odierni appellanti hanno proposto appello per rassegnare le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
1. in via principale e nel merito, accogliere - per i motivi tutti dedotti in narrativa - il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.15882/2018 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione
XVII Civile (ex sez. IX), Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, nell'ambito del giudizio R.G. n. 58015/2017, depositata in cancelleria in data 26.07.2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“1) Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale in concorso tra loro e/o per quanto di competenza e ragione della
e del (già Controparte_2 TE [...]
per non aver proceduto alla erogazione del Controparte_6
finanziamento di € 12.500.000,00 ovvero nella misura inferiore indicata, come inizialmente deliberato dai rispettivi C.D.A., nonché
r.g. n. 3 del tutto ingiustificata la mancata realizzazione dell'operazione prospettata;
2) accertare e dichiarare che il sottoscritto Parte_5
con l' nel giugno del 2007 e contenente la sintesi delle Controparte_2
condizioni operative e regolamentati dell'operazione di finanziamento costituisce un contrato condizionato di mutuo, produttivo degli stessi effetti di tale contratto;
3) per lo effetto, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della per non aver Controparte_2
proceduto alla erogazione del finanziamento di € 12.500.000,00 ovvero nella misura inferiore di € 6.250.000,00, essendosi realizzate le condizioni sospensive previste nel contratto;
4) Accertare e dichiarare che l' e il Controparte_2 TE
(già , per quanto di loro ragione e Controparte_6
competenza, hanno violato i doveri e obblighi di correttezza, buona fede, trasparenza e solidarietà, per tutti i motivi di cui in parte motiva;
5) Accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni in
Centrale Rischi di Banca d'Italia, effettuate sia dal TE
(già a far data dall'agosto
[...] Controparte_6
2007 e protratta immotivatamente sino all'aprile 2008, benchè avesse negato l'operazione già dalla fine di agosto del 2007 e quella eseguita dall' dal marzo a settembre 2008, nonostante avesse Controparte_2
ritenuto già decaduta l'operazione, per le causali di cui in narrativa;
6) Accertare e dichiarare il diritto degli attori per quanto di ragione al risarcimento del danno subito e subendo, patrimoniale e non, con conseguente condanna dell e del , CP_2 TE
in concorso tra loro o singolarmente, per l'intero o per quanto di ragione, al relativo pagamento negli importi sotto indicati, il tutto da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al soddisfo o nella somma maggiore o minore che l'adito giudicante riterrà di giustizia, ovvero:
r.g. n. 4 - Per il sig. e il Sig. Parte_1 Parte_3
cadauno, accertarsi il diritto al pagamento a titolo di risarcimento di
€1.287.500,00 di cui € 600.000,00 cadauno a titolo di mancato guadagno del reddito di lavoro dipendente, oltre quanto non corrisposto ai fini previdenziali e contributivi, nonché di €
687.500,00(ovvero € 50.000,00 per utili ed €637.500,00 per versamenti in conto futuro aumento di capitale) per l'operazione di aumento del capitale del 22.03.2007;
- Per le sigg.re e , Parte_2 Parte_6
accertarsi il diritto al pagamento a titolo di risarcimento di €
937.500,00 di cui € 250.000,00 cadauno a titolo di mancato guadagno da reddito di lavoro dipendente, oltre a quanto non corrisposto ai fini previdenziali e contributivi, nonché € 687.500,00(ovvero € 50.000,00 per utili ed € 637.500,00 per versamenti in conto futuro aumento di capitale) per l'operazione di aumento del capitale del 22.03.2007;
- per tutti gli istanti personalmente, accertarsi il diritto al risarcimento del danno da discredito nel mondo bancario, finanziario
e creditizio, che dovrà valutarsi in via equitativa;
- per tutti gli istanti personalmente, accertarsi il diritto al risarcimento del danno da mancata distribuzione degli utili che sarebbero derivati dall'azienda potenziata in ragione del finanziamento di €12.500.000,00, che saranno quantificati analiticamente in corso di causa, anche a mezzo CTU contabile che si chiede sin d'ora in vi istruttoria,
- per tutti gli istanti personalmente, in solido tra loro e per quanto di ragione, nella qualità di fideiussori, dichiararsi il diritto al risarcimento del danno derivante dall'attivazione della garanzia, pari
a € 6.819.446,69 per l e a € 1.542.020,54 per il Controparte_2
oltre interessi legali e moratori e spese TE
r.g. n. 5 successive occorrende, per i motivi di cui in narrativa;
- per la accertarsi e dichiararsi il Controparte_1
diritto al risarcimento del danno subito per l'intero importo conferito di € 4.500.000,00 e di tutti i beni rientranti in detta azienda, oltre gli utili eventualmente ricavabili per la causali di cui in narrativa;
7) condannare le convenute per quanto di ragione al pagamento delle spese e compensi di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale di
Roma per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3. condannare la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario;
4. emettere ogni altro provvedimento del caso.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Si costituiva per rassegnare le seguenti Controparte_5
conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per le causali in narrativa, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e infondato per le ragioni esposte in narrativa;
- condannare parte Appellante alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente grado di giudizio.
Salvis iuribus”.
Si costituiva anche la per TE
rassegnare le seguenti conclusioni:
1.- Rigettare l'appello proposto dai signori , Parte_1
r.g. n. 6 ed on l'atto Parte_2 Parte_3 Parte_4
notificato in data 25.2.2019 in quanto inammissibile ed infondato.
2.- Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.
Con provvedimento in data 2. 1. 2024 la presente causa veniva assegnata all'odierno relatore.
All'udienza del 7. 1. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c.
L'appello proposto è infondato e deve essere respinto.
Gli appellanti hanno dedotto cinque motivi di gravame.
Con il primo hanno lamentato la violazione degli artt. 112 c.
p. c. e 111 e 24 della Cost. sostenendo la fondatezza della domanda attorea.
Secondo gli appellanti sussisterebbe la violazione dell'art. 112 c.
p. c. nonché del principio del contraddittorio perché il giudice di prime cure non ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c. benchè ritualmente richiesti da parte attrice all'udienza di prima comparizione, in dispregio dell'intera normativa in materia ed il diniego del giudice non avrebbe trovato conforto nè nell'ordinanza del
04.07.2018 né nella sentenza impugnata, dal cui tenore letterale emergerebbe una volontà contrastante del giudice rispetto a quanto stabilito nell'ordinanza del 04.07.2018.
Infatti, il giudice per negare la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. avrebbe dovuto ritenere la causa, nel merito, matura per la decisione ai sensi dell'art. 187, comma 1 c.p.c. ed in conseguenza di ciò, esplicitare, in un proprio provvedimento, le circostanze in fatto ed in diritto tese ad integrare la fattispecie di cui al predetto articolo.
Nel caso di specie, invece, non ha ritenuto che la causa fosse, nel r.g. n. 7 merito, matura per la decisione, affermando che: “l'esistenza di questioni di puro diritto sollevate dalle parti e sulle quali nell'udienza di prima comparizione queste hanno avuto modo di disquisire”.
Il G.I. nel riferirsi genericamente a “questioni di puro diritto” si sarebbe riferito all'eccezione sollevata dalla TE
relativa alla necessità di dichiarare la connessione del
[...]
giudizio con quello pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.I. Dott. Danise e recante R.G. n. 2727/2017, nonché alle questioni preliminari sollevate dalla banca in Controparte_2
merito alla violazione del frazionamento della domanda e conseguente carenza di legittimazione attiva in capo agli attori.
Anche se in udienza si era effettivamente discusso di dette questioni di diritto, parte attrice aveva richiesto i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c. p. c. per precisare e replicare rispetto a quanto dedotto dalle altre parti e per indicare mezzi di prova ed ulteriori produzioni documentali necessarie al fine di consentire una più agevole ricerca della verità alla luce dei fatti di causa.
In sede di prima udienza alcuno spazio era stato dato alla discussione di dette questioni, avendo ritenuto il giudice di non dover entrare nel merito della causa in considerazione delle eccezioni preliminari di diritto.
Sulla scia di quanto dichiarato in udienza dal G.I., e così confermato nel provvedimento del 04.07.2018, parte attrice aveva depositato memorie, benchè non autorizzate, per mezzo delle quali aveva analiticamente contestato le eccezioni di controparte chiedendo, in subordine all'accoglimento della richiesta di dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di parte avversa, di rimettere la causa sul ruolo concedendo i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., ovverosia qualora il Giudice avesse condiviso le argomentazioni di r.g. n. 8 questa difesa, esposte nel documento denominato “note conclusive” avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo affinchè si potesse proseguire alla valutazione del merito, concedendo i suddetti termini.
Gli appellanti hanno evidenziato la contraddittoria posizione del giudice rispetto all'intera vicenda, poiché se fino all'ultima udienza del 26.07.2018 aveva sempre sostenuto che la causa dovesse essere decisa sulla base di questioni di puro diritto, nel provvedimento decisivo, al contrario, non si era pronunciato sulla connessione ex art. 40 c.p.c. e sul divieto di frazionamento della domanda, ma aveva deciso nel merito la causa.
In tal modo vi sarebbe stata una chiara lesione del diritto di difesa, ex art. 24 c.p.c., laddove il giudice ha ritenuto di non concedere il triplice termine, che sarebbe dovuta ove anche una sola delle parti ne abbia fatto richiesta, avendo la giurisprudenza e la dottrina sostenuto che ove almeno una delle parti avanzi formale richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il giudice sarebbe obbligato all'assegnazione del triplice termine, a condizione che nel corso della stessa udienza di trattazione siano emerse delle difficoltà relativamente alla necessità di precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, direttamente davanti al giudice ed in immediato contradditorio con la controparte.
Facendo riferimento a parte della giurisprudenza di legittimità gli appellanti hanno sostenuto che qualora il giudice di prime cure avesse voluto aderire a questo orientamento, avrebbe dovuto valutare la necessità o la strumentalità dei termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c., motivando il rigetto della richiesta di parte attrice, ex art. 134
c.p.c., alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 187 c.p.c. e 80 - bis delle disposizioni attuative. La violazione del disposto di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. si sarebbe tradotta in una concreta violazione del r.g. n. 9 diritto di difesa, ex art. 24 c.p.c., nonché del principio del contraddittorio, ex art. 111 Cost. e la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. concretizzerebbe anche una violazione del disposto normativo di cui agli art. 115 e 116 c.p.c. perchè il giudice non consentendo alle parti di avvalersi del triplice termine di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. non avrebbe messo le parti nella condizione di poter introdurre nel giudizio tutte le prove necessarie ai fini della decisione, alla luce delle avverse deduzioni, essendo proprio questo il termine ultimo per assolvere all'onere di contestazione, così come espresso dall'art. 115 c.p.c., nonché di articolare i mezzi istruttori necessari ai fini della decisione, combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che non può essere condivisa la prospettazione degli appellanti secondo cui la concessione del triplice termine sarebbe obbligatoria e dovuta anche qualora una sola delle parti ne abbia fatto richiesta.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice istruttore, nonostante la richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, può invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione anche alla prima udienza di comparizione, “laddove la ritenga matura per la decisione per la sussistenza di questioni pregiudiziali di rito ovvero di questioni preliminari di merito, ovvero ancora laddove i termini della controversia, sulla base delle allegazioni delle parti e dei documenti già prodotti, ne consentano la immediata decisione senza ulteriori appendici assertive e istruttorie. Una diversa conclusione comporterebbe il rischio di un evidente e inammissibile allungamento dei tempi del giudizio senza alcun beneficio effettivo per la difesa
r.g. n. 10 delle parti e ai fini della decisione finale, ed anzi favorirebbe richieste meramente strumentali della parte interessata a procrastinare i tempi di durata del processo, in palese contrasto con il principio di economia processuale e con l'art. 111 Cost. (v. Cass., sentenza n.
4767 dell'11.03.2016); ed ancora: “In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.” (v. Cass. ordinanza n. 17685 del 31 maggio 2022; sentenza n. 7474 del 2017; Cass. 8287/2017).
Anche volendo seguire la tesi sostenuta dagli appellanti, della mancanza di discrezionalità in ordine alla richiesta dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., deve comunque ritenersi che i vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo;
quindi quando venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il Tribunale deciso la causa con riferimento ad una questione preliminare di merito senza aver prima assegnato i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il ricorrente non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma a pena di inammissibilità
r.g. n. 11 deve specificare quale sarebbe stato il fatto rilevante sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare e quali prove sarebbero state dedotte ove fosse stata consentita la chiesta appendice scritta.
Infatti, “Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 comma 5 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice
d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per
l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado”(v. Cass. sentenze nn. 23162/2014, 13408/08 e 9169/08).
Gli appellanti al riguardo non hanno fornito e dedotto alcuna prova e si sono limitati a richiedere la concessione del suddetto termine senza dedurre quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fossero stati concessi i termini richiesti (quale sarebbe stata la modifica o l'integrazione di domande, eccezioni o conclusioni già svolte, quali le istanze di prova ecc.), e quale pregiudizio avrebbe subito per effetto del mancato esame/accoglimento della sua istanza.
Peraltro, deve rilevarsi che non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., posto che la sentenza impugnata ha esaminato anche le argomentazioni difensive spiegate dagli odierni appellanti nelle “note conclusive” non autorizzate ed irritualmente r.g. n. 12 depositate.
Né può ritenersi sussistente la violazione degli artt. 115 e 116 c.
p. c. perché gli appellanti nelle proprie memorie conclusive, richiamate in sentenza, hanno preso posizione sui fatti allegati dagli istituti convenuti (v. pag. 7 dell'atto di appello dove gli appellanti hanno affermato: “per mezzo delle quali procedeva a una analitica contestazione delle eccezioni di controparte”), in tal modo potendo assolvere all'onere di contestazione dei fatti allegati dalle parti convenute.
Infine, non può ravvisarsi nella sentenza una “contraddittoria posizione del Giudice”, che prima avrebbe dichiarato che la causa avrebbe dovuto essere decisa sulla base di questioni preliminari e di diritto sollevate dalle parti, salvo poi pronunciarsi nel merito;
il
Tribunale, in maniera del tutto coerente non ha respinto le domande degli appellanti entrando nel merito della vicenda, ma prendendo atto della loro stessa prospettazione dei danni (danni indiretti e riflessi rispetto al danno che eventualmente avrebbe sofferto la e, CP_1
quindi, non rivendicabili come propri od in proprio dagli appellanti, e conseguentemente ha ravvisato in capo ad essi un difetto di titolarità del diritto ad un preteso loro risarcimento, in tal modo non compiendo un accertamento nel merito circa la sussistenza dei pretesi danni.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno dedotto in ordine alla qualità rivestita dagli attori.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'azione promossa dagli attori fosse tesa al ristoro dei danni subiti dagli stessi per ciascuna delle qualità rivestite nei rapporti intercorsi tra la fallita e le CP_1
banche convenute e Controparte_2 TE
r.g. n. 13 s.p.a); il Tribunale (v. punto 5.0, pagina 4 della sentenza) ha affermato che: “Nel corpo dell'atto di citazione delle domande avanzate dai predetti istanti sono state innanzitutto proposte nella qualità di “soci, fideiussori, garanti e dipendenti” (pag. 17 atto citazione) della fallita
Vepral S.p.A. (…)”; ed ancora: “(…) nel punto da 6.1 a 6.4 delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo sembrerebbero in virtù riferirsi agli istanti in qualità di soci della Vepral s.p.a.; mentre il punto 6.5 sembrerebbe riferirsi agli attori nella qualità di fideiussori”.
In realtà, l'azione esperita dagli attori si sarebbe concretizzata in un'azione di risarcimento del danno solo nella qualità di soci della fallita Vepral s.p.a.
Da un'attenta lettura dell'atto di citazione emergerebbe il motivo del continuo richiamo all'ulteriore qualità rivestita dagli attori
(fideiussori, perché dalla sottoscrizione delle fideiussioni da parte dei soci sarebbe comprensibile il danno diretto dagli stessi subito).
Nel caso di specie i soci della fallita quale società per CP_1
azioni, sarebbero stati costretti dalle banche a prestare garanzie personali affinchè la società potesse avvantaggiarsi del credito richiesto, e ciò sin dalla sua costituzione come s.n.c.; gli istituti di credito per garantirsi la recuperabilità massima del credito prestato, benchè la società debitrice detenesse un patrimonio mobiliare ed immobiliare considerevole, chiederebbero spesso ai soci e/o agli amministratori di prestare specifiche garanzie personali, per consentire loro l'accesso al credito. La società Vepral s.p.a. era nata come società in nome collettivo, e già al tempo della sua costituzione le banche avevano richiesto la sottoscrizione di contratti fideiussori in ragione del cospicuo patrimonio immobiliare dei soci;
tale prassi era continuata nel tempo, anche quando ormai nell'anno 2007 la CP_7
[... n. 14 era divenuta una società per azioni. e Controparte_2 [...]
erano state da sempre partner finanziari della TE
e sin dagli albori imprenditoriali della fallita CP_1 CP_1
avrebbero, in mala fede, preteso dai soci, odierni appellanti, la sottoscrizione di contratti fideiussori solo per eludere i limiti codicistici qualora la società debitrice principale non fosse stata più in grado di onorare i propri debiti.
Quanto detto troverebbe riscontro nel disposto normativo di cui all'art. 2304 c.c. che consacrerebbe, per le s.n.c. il principio del beneficium excussionis, ma secondo la giurisprudenza maggioritaria nel caso in cui la s.n.c. venga trasformata in una s.p.a., il successivo fallimento della s.p.a. lascerebbe intatta la responsabilità sussidiaria dei soci per le obbligazioni assunte anteriormente alla trasformazione.
Le fideiussioni avrebbero consentito alle banche di oltrepassare il limite di cui all'art. 2325 c. c. quando ormai la fallita era CP_1
divenuta una s.p.a. senza considerare che le fideiussioni, per loro natura, avrebbero consentito alle banche beneficiarie di salvaguardare il proprio credito laddove uno qualsiasi dei soci- fideiussori avesse perso la qualifica di socio;
ciò senza dimenticare che le garanzie personali prestate dagli attori sono tutte “a prima richiesta”.
Le banche, alla luce delle fideiussioni richieste, avrebbero arrecato danni diretti nella sfera giuridico - patrimoniale dei soci, e tale pregiudizio sarebbe ravvisabile, in concreto, nell'attivazione delle fideiussioni da parte dei creditori, in seguito al dissesto societario causato proprio dalle illecite condotte delle banche.
Il socio potrebbe agire per ottenere il risarcimento dei danni diretti che, per giurisprudenza maggioritaria, sarebbero così classificabili: danni morali, danni psichici ed alla vita di relazione patita dai conviventi, nonché danni patrimoniali ovverosia, perdita r.g. n. 15 della capacità lavorativa della carica di amministratore, impossibilità di intrattenere ulteriori rapporti con istituti di credito, quindi tutti i danni per cui era stato azionato il giudizio di primo grado.
Anche laddove il giudice di prime cure ha ravvisato una richiesta in favore degli attori nella qualità di fideiussori, in realtà la stessa sarebbe stata un'ulteriore richiesta tesa a rappresentare uno dei danni diretti subiti dagli attori nella qualità di soci;
conseguentemente, i punti 5.0 e 5.2 della sentenza dovrebbero essere riformati, in considerazione del fatto che lo stesso giudice al punto 5.1 della sentenza, riproducendo un inciso delle note conclusionali di parte attrice ha affermato che l'azione era stata intrapresa dai e Parte_1
, nonché dalle rispettive consorti e Parte_3 Parte_2
), nella qualità di soci della fallita Vepral s.p.a. Parte_4
Con il terzo motivo gli appellanti hanno dedotto in ordine al danno diretto.
Rispetto ai danni diretti subiti dagli attori nella qualità di soci della fallita Vepral s.p.a., gli appellanti hanno prospettato l'inconferenza delle argomentazioni del giudice di prime cure ai punti
6.4, 6.5 e 6.6, tenendo conto anche di quanto asseritamente dichiarato dallo stesso G.I. ai punti 6.1 e 6.2 in sentenza.
Il giudice di prime cure riportando un estratto della sentenza n.
27733/2013 della Suprema Corte, che ha definito la linea di demarcazione tra danni societari e danni patiti direttamente dal socio, si è soffermato solo su quella parte della sentenza che avrebbe potuto rafforzare le sue argomentazioni e la sua linea di pensiero rispetto alla fattispecie in esame, trascurando di considerare il vero nucleo essenziale di detta pronuncia, che avrebbe certamente condotto ad una conclusione diversa.
Invero, i danni da mancato guadagno da reddito dipendente e da r.g. n. 16 discredito nel mondo bancario, finanziario e creditizio, catalogati dal giudice di merito come danni riflessi dovrebbero essere diversamente riqualificati come danni diretti subiti dal socio;
ciò sarebbe desumibile dall'intervento chiarificatore della Suprema Corte (sentenza n.
27733/2013), che in un inciso ha statuito che: “(…) Un danno non è dipendente o "giuridicamente" riflesso per il solo fatto che uno analogo possa essere subito anche dalla società o, al limite, da tutti i soci, occorrendo invece che costituisca esattamente una porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile alla) società, la cui reintegrazione a favore del socio sarà (e potrà essere) indiretta.
Quando questa possibilità non sussiste, in presenza di danni arrecati alla sfera personale (all'immagine, all'onorabilità, ecc.) e patrimoniale del socio (si pensi alla perdita di opportunità economiche e lavorative o alla riduzione del c.d. merito creditizio), il danno rimane pur sempre diretto e, quindi, risarcibile al socio dal terzo responsabile”.
Il giudice di prime cure ritenendo che i danni subiti dai soci non potessero essere qualificati come danni diretti, ha sostenuto anche che parte attrice non aveva provato il nesso causale tra il contegno tenuto dalle banche ed il danno sofferto dai soci, qualificando il danno sofferto dai soci come indiretto.
Il giudice non concedendo i termini 183, coma 6 c.p.c. non avrebbe consentito agli appellanti di espletare in maniera completa l'attività giuridica proprio per il tramite delle memorie di cui al suddetto articolo nonché dei mezzi di prova per chiarire il nesso causale non colto dal giudice dal tenore del libello introduttivo;
il nesso causale sarebbe ravvisabile nella responsabilità che ricadeva sui soci per le obbligazioni assunte dalla quando ancora era una CP_1
società in nome collettivo, in ossequio al principio di cui all'art. 2304
r.g. n. 17 c.c.
Al punto 6.6 della sentenza il documento richiamato dal giudice di prime cure, denominato “finanziamento term sheet”, sarebbe stato predisposto unilateralmente dalle banche e sottoposto alla sottoscrizione dei soci, affinchè gli stessi garantissero l'impegno assunto con un apporto di capitali, qualora lo stesso non fosse stato rispettato.
Sarebbe evidente che, a seguito della negligente condotta delle banche convenute, i soci hanno dovuto, in forza del predetto contratto, predisporre l'aumento di capitale, con conseguente danno alle proprie finanze private, e quindi sarebbe innegabile il nesso causale esistente tra la condotta delle convenute, e Controparte_2 [...]
ed il depauperamento patrimoniale subito TE
direttamente dai soci.
Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti.
La Corte osserva che il Tribunale dopo aver correttamente ricostruito – muovendo dalle stesse prospettazioni degli odierni appellanti contenute nella memoria conclusiva degli allora attori -, che questi avevano agito quali “soci della e/o soggetti coinvolti in CP_1
rapporti di lavoro con la società medesima” (e non quali fideiussori), aveva puntualmente preso in esame le voci di danno dedotte, riconducendole alla categoria dei danni riflessi non suscettibili di risarcimento alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale, escludendo la sussistenza di un diritto degli attori ad essere risarciti (v. pagg 6 - 8 della sentenza impugnata).
Rispetto al preteso danno da discredito nel mondo bancario,
r.g. n. 18 finanziario e creditizio, il Tribunale ha condivisibilmente rilevato l'assoluta carenza di allegazione da parte degli allora attori, mentre il danno da mancata distribuzione è stato rilevato come pacificamente rientrante nella categoria dei danni sociali.
Quanto al danno da mancato guadagno da reddito da lavoro dipendente ed al preteso danno per l'operazione di aumento del capitale sociale, riprendendo il ragionamento della giurisprudenza di legittimità in precedenza citata il Tribunale ha rilevato l'insussistenza di un collegamento diretto tra la condotta ascritta al terzo (istituti convenuti) ed il preteso danno subito dai soci (eventualmente interrotto dal fallimento della quale evento influente rispetto CP_1
alla perdita di lavoro lamentata).
Le argomentazioni svolte dagli appellanti non sono idonee ad inficiare il percorso logico ed il ragionamento del Tribunale;
infatti, gli appellanti hanno prospettato una ricostruzione del danno patrimoniale ricadente sui soci come derivante dall'attivazione delle garanzie fideiussorie (anche se gli stessi hanno agito nella qualità di soci) oppure, per la prima volta nell'odierna sede, hanno ricollegato il presunto danno ad obbligazioni assunte dagli stessi quali soci dalla quando essa era ancora una società di persone (società in nome CP_1
collettivo).
Rispetto a tale ultimo profilo si deve rilevare che le condotte ascritte agli istituti appellati riguardano fatti accaduti nel 2007, quando la era divenuta già una società di capitali, e non è stato in CP_1
concreto rappresentato nel corso del primo grado di giudizio, ed anche in questa sede, alcun danno per i soci per fatti verificatesi quando la era invece una società di persone (negli anni 1995- 1998). CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono il secondo ed il terzo motivo devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
r.g. n. 19 Con il quarto motivo gli appellanti hanno dedotto in ordine alla Controparte_1
Rispetto alle osservazioni mosse dal giudice di prime cure in merito al conferimento della , gli Controparte_1
appellanti hanno osservato che il conferimento operato dalla società in oggetto era stato un conferimento di beni e non d'azienda, e quindi la avrebbe conservato la propria personalità giuridica. CP_1
Il Tribunale non avrebbe chiarito il ragionamento logico - giuridico secondo cui il conferimento doveva ritenersi come “una successione a titolo particolare riconducibile al genus della cessione
d'azienda”, né avrebbe indicato in maniera chiara ed incontrovertibile l'eventuale orientamento giurisprudenziale di riferimento, laddove recenti interventi della Suprema Corte hanno inteso il conferimento di beni, predisposto da una società in favore di un'altra, come una cessione d'azienda ma ai soli fini fiscali, e quindi l'affermata carenza di legittimazione in capo alla troverebbe riscontro effettivo CP_1
solo in caso di conferimento d'azienda e non di beni, come di fatto sarebbe accaduto, e solo ai fini della richiesta di rimborso dell'Iva pagata in eccedenza all'erario.
Il quarto motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che il Tribunale ha richiamato i fatti esposti dagli stessi appellanti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio ove si legge, testualmente, che la aveva effettuato un Controparte_1
“atto di conferimento di azienda” in Vepral s.p.a. con atto in data 22 marzo 2007, e non un conferimento di beni (v. anche il relativo atto prodotto dagli odierni appellanti); né il Tribunale ha posto in discussione la personalità giuridica della argomentando, CP_1
invece, in termini di legittimazione processuale della stessa a chiedere i danni in seguito al conferimento.
r.g. n. 20 Peraltro, il tema della sussistenza o meno della legittimazione della rispetto alla pretesa risarcitoria dalla stessa avanzata CP_1
non è di per sé rilevante ove si consideri che la sentenza ha ravvisato anche l'insussistenza del preteso diritto della , affermando CP_1
che quest'ultima aveva disposto il conferimento, per stessa prospettazione degli appellanti, in maniera autonoma per fornire alla società “ulteriore capacità produttiva e l'organizzazione CP_1
necessaria all'acquisizione di una consistente capacità di penetrazione sui mercati e non in ragione di qualche richiesta di garanzie da parte di che potrebbe giustificare, in astratto, CP_2
un eventuale collegamento intersoggettivo ai fini dell'asserito risarcimento del danno”.
Tale argomentazione non è stata in concreto censurata dagli appellanti ed ha quindi carattere assorbente e prevalente rispetto al tema della sussistenza o meno della legittimazione processuale, peraltro infondato, avendo correttamente riconosciuto il Tribunale che il conferimento d'azienda, come la cessione d'azienda, configura una successione a titolo particolare.
Alla stregua di quanto sinora esposto il quarto motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Nell'ambito del quinto motivo gli appellanti richiamandosi all'effetto devolutivo dell'appello hanno riproposto tutti i motivi e le argomentazioni già riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento.
Il quinto motivo deve ritenersi assorbito in ragione del fatto che l'esame delle ulteriori censure avrebbe potuto essere effettuato solo ove fosse stato superato il vaglio preliminare delle questioni in precedenza esaminate.
Alla stregua delle considerazioni sinora esposte l'appello
r.g. n. 21 proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Il rigetto dell'appello comporta il rigetto delle istanze istruttorie proposte dagli appellanti.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 15882/2018 pubblicata in data 26/07/2018 del Tribunale di
Roma, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna gli appellanti, in solido, a pagare in favore di ciascuna parte costituita le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 13.100,00, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'1 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 22