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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2024, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Paola Montanari Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 257/2024 R. G., promosso da
(avv.to Michele Marra) Parte_1
appellante contro
(avv.to Davide Martinelli) Controparte_1 appellato
Avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 124/2024 del Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
Appellante: come da ricorso in appello
Appellata: come da memoria di costituzione
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Presidente rel. dott. P. Montanari;
udita la lettura delle conclusioni prese dal procuratore dell'appellante; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20-12-2022 adiva il Tribunale di Reggio Emilia chiedendo Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 16-10-1993 tra e Parte_1
unione dalla quale il 26-6-1994 era nata la figlia , maggiorenne ma non Controparte_1 Per_1 autosufficiente. si costituiva in giudizio non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, ma chiedendo il collocamento presso di sè della figlia, di cui era già amministratrice di sostegno, un contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 400,00 mensili, nonché un assegno divorzile pari ad euro 200,00 mensili.
Con sentenza n. 124/2024, depositata il 26-1-2024, il Tribunale di Reggio Emilia, dato atto della emanazione della sentenza parziale sul vincolo n. 638/2023: 1) disponeva che la figlia, maggiorenne ma portatrice di handicap grave, fosse collocata prevalentemente presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarla una volta al mese, 2) poneva a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie, 3) poneva a carico di un assegno divorzile pari ad euro 250,00 Parte_1 mensili;
4) condannava a rifondere delle spese di lite. Parte_1 Controparte_1
Con ricorso depositato in data 18-2-2024, ha proposto appello avverso la citata sentenza Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accogliere l'appello come proposto ed in relazione al fatto che la figlia Per_1 complessivamente percepisce pensione ed accompagnamento per una somma di euro 1.400 mensili , ai quali si aggiunge l'intero assegno unico di famiglia pari ad euro 192,00 per un complessivo importo di euro 1.600 mensili, rilevato che dalle fatture depositate la spese effettiva mensile risulta pari ad euro 600,00 dichiarare la indipendenza economica della figlia maggiorenne ,anche se disabile, con obbligo del padre al versamento della sola spesa necessaria per costi e spese straordinarie al 50 % obbligo che il padre si è sempre assunto;
Accogliere l'appello in relazione anche alla posizione della la quale lavora CP_1 regolarmente, è anche parrucchiera con tagli nelle abitazioni private e quindi in relazione ai presupposti dell'assegno divorzile, che ha finalità diversa dall'assegno durante la separazione, dichiarare la sua indipendenza economica e che nulla deve versare il sig. per tali motivi . Pt_1
In relazione al capo relativo alle spese di lite, in relazione all'accoglimento del presente appello modificare e revocarlo statuendo la compensazione di tutte le spese e diritti dei due gradi di giustizia in relazione alle domanda poste ed alla fondatezza delle richieste;
In via del tutto gradata modificare e revocare la condanna alle spese, in quanto il Giudice ha errato nell'indicare lo scaglione di causa come indicato nella premessa del presente atto . Con ogni ulteriore riserva e salvezza .”
si è costituita nel giudizio d'appello chiedendo che l'appello sia dichiarato Controparte_1 inammissibile per vizi di notifica e di forma o sia rigettato, perché destituito di fondamento, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni.
All'udienza del 14-5-2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ossequio all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 27199/2017 l'appello va ritenuto parzialmente ammissibile.
Nonostante la particolare formulazione dell'atto di impugnazione e la mancata analitica indicazione dei motivi di censura, questa Corte ritiene che sia, comunque, possibile enucleare talune specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata.
L'appellante ha dedotto:
- che “il giudice doveva esaminare i costi mensili dei ricoveri, pari a circa 600 euro al mese e valutare se con una rendita fissa di euro 1.400 era giusto richiedere ulteriori importi al padre stante la sussistenza di somme utili alla totale indipendenza di ”; Persona_2
- che la nuova compagna del non ha un'occupazione e deve crescere il piccolo Pt_1
Per_3
- che, pur producendo lo stesso reddito di circa euro 1.400 mensili, il deve mantenere Pt_1 un figlio di tre anni ed anche la nuova compagna;
- che, versando l'assegno di mantenimento in favore della figlia, ha diritto a Parte_1 percepire il 50% dell'assegno unico universale e/o a ridurre del relativo importo quanto deve versare a titolo di mantenimento;
- che la signora è andata via da Maddaloni già da molti anni, ha svolto lavori vari, CP_1 esercita di fatto l'attività anche di parrucchiera e quindi non ha diritto ad ottenere alcun assegno divorzile;
- che, agli effetti delle spese di lite, il giudice non ha applicato l'art. 13 cpc ed ha, quindi, errato nella determinazione del valore della causa.
L'appello è infondato.
L'appellante non ha indicato alcun documento dal quale desumere che la somma della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento percepite da sia superiore Persona_2 all'importo di euro 1.200,00 indicato dal primo giudice, né si è confrontato con l'argomento dallo stesso esposto in ordine alla natura di tali provvidenze (misure assistenziali dirette a diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e, quindi, non valutabili per la determinazione dell'assegno di mantenimento dirette a far fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia).
L'accudimento di richiede assistenza sia diurna che notturna e le fatture di spesa prodotte Per_1 in causa attestano un esborso sopportato a tal fine di circa 800,00 euro mensili.
trascorre, poi, con la madre cinque pomeriggi/sere alla settimana. Per_1
risiede ad oltre 700 chilometri di distanza dalla figlia disabile. Parte_1
La ricostruzione effettuata dal primo giudice della situazione economica di (alla pagina 6 Parte_1 della sentenza impugnata) non è contestata onde il reddito netto prodotto dall'appellante è mediamente pari ad euro 2.170 al mese. Egli è proprietario di quattro veicoli, esclusivo proprietario di un terreno a Maddaloni e comproprietario insieme ai fratelli ed alla madre di due immobili siti nello stesso comune e di un terreno sito a Caserta;
vive in una casa di sua esclusiva proprietà e, quindi, non ha costi di locazione.
L'appellante neppure affronta l'argomento, pure, esposto dal primo giudice, del non avere egli provato nulla in merito nè alla situazione economica della nuova compagna ed alla misura in cui ella può contribuire alla nuova compagine familiare, né all'importo della propria retribuzione all'epoca della separazione. I motivi d'appello sono, quindi, inidonei a scalfire il fondamento logico giuridico della decisione.
Parimenti dicasi in ordine al diritto all'assegno divorzile riconosciuto a sul Controparte_1 presupposto che quest'ultima è cinquantenne, è invalida al 75%, vive in un immobile di proprietà di terzi ed ha un reddito da ultimo ammontante ad euro 800,00 mensili in forza di un contratto che, però, non è stato rinnovato, onde è attualmente disoccupata.
Alcuna prova ha offerto l'appellante che il reddito percepito da sia diverso da Controparte_1 quello accertato dal primo giudice onde va escluso che i motivi d'appello siano idonei a scalfire il fondamento logico giuridico della decisione.
Infondato è, altresì, il motivo d'appello con cui denuncia violazione dell'art. 13 cpc nella Parte_1 liquidazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice.
La causa di divorzio deve, infatti, considerarsi di valore indeterminabile, cui va aggiunto il valore della domanda tesa ad ottenere l'assegno divorzile (cfr. Cass. Civ. Sent. 3826/77). La liquidazione effettuata dal primo giudice è, quindi, del tutto aderente alle tariffe di legge.
Poichè il presente giudizio d'appello ha, invece, riguardato unicamente il contributo al mantenimento e l'assegno divorzile riconosciuti dal primo giudice, la condanna alle spese relativa al presente giudizio avverrà tenuto conto di un valore della controversia determinato ex art. 13, 1° comma cpc, ed in base al DM 147/2022 atteso che l'attività difensiva è stata ultimata dopo la sua entrata in vigore (23 ottobre 2022), esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
LA CORTE
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere le spese relative al presente giudizio, liquidate in complessivi Parte_1 euro 3.966,00, oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore di Controparte_1 avv.to Davide Martinelli.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 (T.U.
Spese di Giustizia).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14-5-2024
Il Presidente rel.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Paola Montanari Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 257/2024 R. G., promosso da
(avv.to Michele Marra) Parte_1
appellante contro
(avv.to Davide Martinelli) Controparte_1 appellato
Avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 124/2024 del Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
Appellante: come da ricorso in appello
Appellata: come da memoria di costituzione
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Presidente rel. dott. P. Montanari;
udita la lettura delle conclusioni prese dal procuratore dell'appellante; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20-12-2022 adiva il Tribunale di Reggio Emilia chiedendo Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 16-10-1993 tra e Parte_1
unione dalla quale il 26-6-1994 era nata la figlia , maggiorenne ma non Controparte_1 Per_1 autosufficiente. si costituiva in giudizio non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, ma chiedendo il collocamento presso di sè della figlia, di cui era già amministratrice di sostegno, un contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 400,00 mensili, nonché un assegno divorzile pari ad euro 200,00 mensili.
Con sentenza n. 124/2024, depositata il 26-1-2024, il Tribunale di Reggio Emilia, dato atto della emanazione della sentenza parziale sul vincolo n. 638/2023: 1) disponeva che la figlia, maggiorenne ma portatrice di handicap grave, fosse collocata prevalentemente presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarla una volta al mese, 2) poneva a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie, 3) poneva a carico di un assegno divorzile pari ad euro 250,00 Parte_1 mensili;
4) condannava a rifondere delle spese di lite. Parte_1 Controparte_1
Con ricorso depositato in data 18-2-2024, ha proposto appello avverso la citata sentenza Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accogliere l'appello come proposto ed in relazione al fatto che la figlia Per_1 complessivamente percepisce pensione ed accompagnamento per una somma di euro 1.400 mensili , ai quali si aggiunge l'intero assegno unico di famiglia pari ad euro 192,00 per un complessivo importo di euro 1.600 mensili, rilevato che dalle fatture depositate la spese effettiva mensile risulta pari ad euro 600,00 dichiarare la indipendenza economica della figlia maggiorenne ,anche se disabile, con obbligo del padre al versamento della sola spesa necessaria per costi e spese straordinarie al 50 % obbligo che il padre si è sempre assunto;
Accogliere l'appello in relazione anche alla posizione della la quale lavora CP_1 regolarmente, è anche parrucchiera con tagli nelle abitazioni private e quindi in relazione ai presupposti dell'assegno divorzile, che ha finalità diversa dall'assegno durante la separazione, dichiarare la sua indipendenza economica e che nulla deve versare il sig. per tali motivi . Pt_1
In relazione al capo relativo alle spese di lite, in relazione all'accoglimento del presente appello modificare e revocarlo statuendo la compensazione di tutte le spese e diritti dei due gradi di giustizia in relazione alle domanda poste ed alla fondatezza delle richieste;
In via del tutto gradata modificare e revocare la condanna alle spese, in quanto il Giudice ha errato nell'indicare lo scaglione di causa come indicato nella premessa del presente atto . Con ogni ulteriore riserva e salvezza .”
si è costituita nel giudizio d'appello chiedendo che l'appello sia dichiarato Controparte_1 inammissibile per vizi di notifica e di forma o sia rigettato, perché destituito di fondamento, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni.
All'udienza del 14-5-2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ossequio all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 27199/2017 l'appello va ritenuto parzialmente ammissibile.
Nonostante la particolare formulazione dell'atto di impugnazione e la mancata analitica indicazione dei motivi di censura, questa Corte ritiene che sia, comunque, possibile enucleare talune specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata.
L'appellante ha dedotto:
- che “il giudice doveva esaminare i costi mensili dei ricoveri, pari a circa 600 euro al mese e valutare se con una rendita fissa di euro 1.400 era giusto richiedere ulteriori importi al padre stante la sussistenza di somme utili alla totale indipendenza di ”; Persona_2
- che la nuova compagna del non ha un'occupazione e deve crescere il piccolo Pt_1
Per_3
- che, pur producendo lo stesso reddito di circa euro 1.400 mensili, il deve mantenere Pt_1 un figlio di tre anni ed anche la nuova compagna;
- che, versando l'assegno di mantenimento in favore della figlia, ha diritto a Parte_1 percepire il 50% dell'assegno unico universale e/o a ridurre del relativo importo quanto deve versare a titolo di mantenimento;
- che la signora è andata via da Maddaloni già da molti anni, ha svolto lavori vari, CP_1 esercita di fatto l'attività anche di parrucchiera e quindi non ha diritto ad ottenere alcun assegno divorzile;
- che, agli effetti delle spese di lite, il giudice non ha applicato l'art. 13 cpc ed ha, quindi, errato nella determinazione del valore della causa.
L'appello è infondato.
L'appellante non ha indicato alcun documento dal quale desumere che la somma della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento percepite da sia superiore Persona_2 all'importo di euro 1.200,00 indicato dal primo giudice, né si è confrontato con l'argomento dallo stesso esposto in ordine alla natura di tali provvidenze (misure assistenziali dirette a diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e, quindi, non valutabili per la determinazione dell'assegno di mantenimento dirette a far fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia).
L'accudimento di richiede assistenza sia diurna che notturna e le fatture di spesa prodotte Per_1 in causa attestano un esborso sopportato a tal fine di circa 800,00 euro mensili.
trascorre, poi, con la madre cinque pomeriggi/sere alla settimana. Per_1
risiede ad oltre 700 chilometri di distanza dalla figlia disabile. Parte_1
La ricostruzione effettuata dal primo giudice della situazione economica di (alla pagina 6 Parte_1 della sentenza impugnata) non è contestata onde il reddito netto prodotto dall'appellante è mediamente pari ad euro 2.170 al mese. Egli è proprietario di quattro veicoli, esclusivo proprietario di un terreno a Maddaloni e comproprietario insieme ai fratelli ed alla madre di due immobili siti nello stesso comune e di un terreno sito a Caserta;
vive in una casa di sua esclusiva proprietà e, quindi, non ha costi di locazione.
L'appellante neppure affronta l'argomento, pure, esposto dal primo giudice, del non avere egli provato nulla in merito nè alla situazione economica della nuova compagna ed alla misura in cui ella può contribuire alla nuova compagine familiare, né all'importo della propria retribuzione all'epoca della separazione. I motivi d'appello sono, quindi, inidonei a scalfire il fondamento logico giuridico della decisione.
Parimenti dicasi in ordine al diritto all'assegno divorzile riconosciuto a sul Controparte_1 presupposto che quest'ultima è cinquantenne, è invalida al 75%, vive in un immobile di proprietà di terzi ed ha un reddito da ultimo ammontante ad euro 800,00 mensili in forza di un contratto che, però, non è stato rinnovato, onde è attualmente disoccupata.
Alcuna prova ha offerto l'appellante che il reddito percepito da sia diverso da Controparte_1 quello accertato dal primo giudice onde va escluso che i motivi d'appello siano idonei a scalfire il fondamento logico giuridico della decisione.
Infondato è, altresì, il motivo d'appello con cui denuncia violazione dell'art. 13 cpc nella Parte_1 liquidazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice.
La causa di divorzio deve, infatti, considerarsi di valore indeterminabile, cui va aggiunto il valore della domanda tesa ad ottenere l'assegno divorzile (cfr. Cass. Civ. Sent. 3826/77). La liquidazione effettuata dal primo giudice è, quindi, del tutto aderente alle tariffe di legge.
Poichè il presente giudizio d'appello ha, invece, riguardato unicamente il contributo al mantenimento e l'assegno divorzile riconosciuti dal primo giudice, la condanna alle spese relativa al presente giudizio avverrà tenuto conto di un valore della controversia determinato ex art. 13, 1° comma cpc, ed in base al DM 147/2022 atteso che l'attività difensiva è stata ultimata dopo la sua entrata in vigore (23 ottobre 2022), esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
LA CORTE
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere le spese relative al presente giudizio, liquidate in complessivi Parte_1 euro 3.966,00, oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore di Controparte_1 avv.to Davide Martinelli.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 (T.U.
Spese di Giustizia).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14-5-2024
Il Presidente rel.