Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 592/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Giovanni Trerè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 592/2025, promossa da
C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Palumbo Parte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, Via Mariani 22/E, giusta procura allegata al ricorso;
OPPONENTE
nei confronti di
ING. C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_1 C.F._1
Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec Email_1 giusta procura allegata al ricorso;
OPPOSTO
nonché
e per essa Controparte_2 Controparte_3
n proprio e quale legale rappresentante pro tempore della
[...] CP_4 [...]
ING. ARCH. Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
[...]
[...]
Controparte_8
OPPOSTI-CONTUMACI
OGGETTO: ricorso in opposizione al decreto di liquidazione ex artt. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e
281-decies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/03/2025 l'esecutato Foro Boario proponeva opposizione ex artt. Pt_1
170 d.p.r. n. 115/2002 e 281-decies ss. c.p.c., contro il decreto di liquidazione dei compensi
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione ed in riforma del decreto emesso dal G.E Dott. Massimo Vicini, depositato in cancelleria in data
04.03.2025 e non comunicato al difensore dell'odierna opponente, nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare Rg es n. 93/2023 del Tribunale di Ravenna, con il quale venivano liquidate le somme meglio indicate in narrazione al Perito estimatore Ing Controparte_1
– IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO, anche inaudita altera parte, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione opposto - ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 150/2011, per
i motivi esposti nel presente ricorso;
– IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, in riforma del decreto di liquidazione, con riduzione dei compensi liquidati all'Ing. in conformità ai criteri normativi previsti dal D.M. Controparte_1
30/05/2002 e dalla Circolare n. 119/2021, rideterminarne il compenso nella misura massima di €
9.820,74 (di cui il 50% pari ad € 4.910,37 liquidabili a titolo di acconto) per le attività di cui all'art. 13 comm 1 del DM 30.05.2002; di € 5.822,52 per le attività di cui all'art art 12 comm 1 del DM 30.05.2002 e di € 1.200,00, se ritenuti dovuti, per le attività di cui all'art. 12 comm 2 del DM 30.05.2002; oltre oneri di legge, se e in quanto dovuti, oltre al rimborso di € 100,00 per anticipazioni esenti ed € 59,00 per spese imponibili, per tutti i motivi meglio documentati ed esposti nella narrazione del presente atto;
– IN VIA SUBORDINATA, liquidare il compenso del CTU nella minor somma – ritenuta giusta, congrua e/o dovuta - tenendo conto della mancata conformità ai criteri normativi e della duplicazione indebita degli onorari.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA, come per legge”.
A sostegno delle proprie domande, l'opponente deduce quanto segue:
- che l'Ing. nominato l'08.02.2024 esperto stimatore dal GE, depositava la perizia Controparte_1 di stima il 26.09.2024 (poi integrata il 14.10.2024), nella quale divideva il compendio staggito in nn.
39 Lotti. A seguito di tale deposito, il perito formulava una prima istanza di liquidazione dei propri compensi, chiedendo l'importo: 1) di € 65.085,24, calcolato sul valore dei 39 a titolo di acconto Pt_2 del 50% ex art. 13 allegato al DM 30/5/2002 e a titolo di prestazioni accessorie ex art. 12 allegato al
DM 30/5/2002; 2) di € 10.288,29, a titolo di spese imponibili e di viaggio, oltre al contributo previdenziale e IVA come per legge;
- che il G.E., con provvedimento del 29.10.2024, rigettava detta istanza e invitava lo stimatore a rideterminare i propri compensi in conformità alla circolare del Presidente dell'intestato Tribunale, decreto n. 119/2021, calcolando gli onorari sul valore dei Lotti accorpati per omogeneità;
- che l'Ing. depositava una nuova istanza di liquidazione dei propri compensi, Controparte_1 chiedendo l'importo: 1) di € 7.472,60, a titolo di acconto del 50% sull'onorario ex art. 13 del DM, calcolato per Lotti omogenei 2) di € 40.700,00, a titolo di prestazioni accessorie ex art. 12 del DM, calcolate per 39 lotti, 3) di € 10.288,29, a titolo di spese imponibili e di viaggio.
Nel merito, il ricorrente sostiene che il decreto di liquidazione emesso dal G.E. sia censurabile per i seguenti motivi: 1) violazione del capitolo 1.1. della Circolare del Presidente del Tribunale, decreto n. 119/2021, e dell'art. 13 dell'allegato al DM del 30.05.2002, lamentando che lo stimatore:
- avrebbe erroneamente calcolato gli onorari ex art. 13 di detto DM sulla base del valore commerciale
“in condizioni di libero marcato” e non già sul prezzo base d'asta di ogni singolo Lotto e/o Lotti omogenei;
- avrebbe applicato su detto valore commerciale l'aliquota massima del 100% e non quella dell''80%, ritenuta equa secondo la circolare sopra richiamata;
- avrebbe applicato l'aliquota massima (0,0947%) prevista ex lege non sullo scaglione massimo di €
516.456,00 ma sul maggiore importo stimato di € 2.670.500,00 per i lotti aggregati A (appartamenti
+ garage) e di € 681.377,00 per i lotti aggregati N (Negozi).
In definitiva, secondo l'opponente l'importo chiesto dallo stimatore a titolo di compenso ex art. 13 del DM sarebbe non solo superiore a quello ritenuto equo pari ad € 9.820,70 ma anche superiore ai massimi richiedili pari ad € 11.784,88.
2) violazione del capitolo 1.2., 1.2.2. e 2 della Circolare del Presidente del Tribunale, decreto n.
119/2021, e dell'art. 12 dell'allegato al DM del 30.05.2002.
Nello specifico, l'opponente lamenta che lo stimatore avrebbe erroneamente calcolato il compenso per le prestazioni accessorie su ogni Lotto e non su gruppi di Lotti omogenei, chiedendo la liquidazione della somma di € 40.700,00. A detta dell'opponente, invece, i compensi ex art. 12 del
DM devono calcolarsi per gruppi di Lotti omogenei, così come accaduto per quelli di cui all'art. 13, pertanto la somma liquidabile, anche volendo applicare l'importo massimo di € 950,00 come da DM, sarebbe pari ad € 7.020,00 (5.820,00 + 1.200,00).
3) violazione dell'art. 56 del DPR 115/2002 n. 115 e del capitolo 3.1. della Circolare del Presidente del Tribunale, decreto n. 119/2021, in quanto lo stimatore avrebbe chiesto il rimborso per le spese imponibili e di viaggio senza documentarle, fatta eccezione per le somme di € 100,00, a titolo di diritti di copia, e di € 59,00, a titolo di rimborso per due pasti.
In particolare, l'opponente sostiene che lo stimatore avrebbe chiesto il rimborso delle spese per attività in gran parte eseguite da un professionista terzo, Geom. le quali non solo Persona_1 rientrerebbero già nelle competenze dirette dello stimatore (ciò comportando una duplicazione degli onorari già liquidati allo stesso ex art 12 del DM 30/05/2002), ma non sarebbero state neanche autorizzate dal G.E. Tra queste, solo l'attività di frazionamento del subalterno 118, Part. 1730, Fg
103 sarebbe stata autorizzata dal GE, la quale doveva peraltro liquidarsi direttamente al Geom.
e non all' Ing. onde evitare indebite duplicazioni per spese accessorie. Per_1 CP_1
4. rispetto al merito della perizia, l'opponente sostiene che la stessa è invalida perché affetta da lacune e che ciò deve essere valorizzato per l'individuazione degli scaglioni tra i minimi e i massimi ai fini della liquidazione dei compensi.
In data 09.05.2025 si costituiva lo stimatore, Ing. , contestando nel merito le opposte Controparte_1 deduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del decreto di liquidazione emesso dal G.E. il 04.03.2025.
Il 20.05.2025, tenutasi l'udienza in forma cartolare ex art. 127-ter c.p.c. con deposito ad opera delle parti costituite di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione. ***
1. Preliminarmente in rito va dichiarata la contumacia della società Controparte_2
e per essa dell'Arch. in proprio e quale legale rappresentante
[...] Controparte_3 CP_4 pro tempore della dell'Ing. dell'Arch. Controparte_5 Controparte_6 CP_7
di , del e del che, nonostante la
[...] CP_7 CP_8 Controparte_8 regolare notifica nei loro confronti del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata dal ricorrente in data 3/4.04.2025 (così come si evince dal deposito in atti del 20.05.2025 ), non si sono costituite nel presente giudizio.
2. Ancora, in via preliminare, si rigetta l'istanza formulata dal ulla concessione dei termini CP_1
281-duodecies, comma 4, c.p.c., poiché dalla documentazione in atti si ritiene la causa sufficientemente istruita ai fini della decisione, essendo la stessa fondata su prove documentali già precostituite.
3. Venendo al merito, il ricorso è in parte fondato e va accolto per i motivi e nei limiti che seguono.
4. Rispetto alle censure mosse dall'opponente in merito alla violazione dell'art. 13 allegato al DM
30.05.2002 e del capitolo 1.1 della Circolare del Presidente del Tribunale, decreto n. 119/2021, si osserva quanto segue.
4.1 Va disattesa l'eccezione secondo cui il perito avrebbe dovuto calcolare i propri onorari ex art. 13 di detto DM sul valore base d'asta del Lotto e/o dei Lotti omogenei e non già sul loro valore “di mercato”.
Sul punto è sufficiente rilevare che la norma de qua dispone che per la perizia in materia di estimo spetta al perito un onorario a percentuale calcolato per scaglioni “sull'importo stimato” ovverosia sul valore del bene determinato dal perito al lordo delle decurtazioni poi operate per l'individuazione del prezzo base d'asta. In conformità a tale disposizione, anche la circolare sopra richiamata, nel dettare le linee guida per il calcolo da parte degli esperti stimatori dei loro compensi, prevede al punto 1.1 che l'acconto degli onorari sia determinato sul valore di stima del bene/i staggito/i e non già, come sostenuto dall'opponente, sul valore base d'asta degli stessi.
Pertanto, si ritiene che il perito abbia correttamente individuato la base di calcolo per determinare l'onorario ex art. 13 del citato DM con il valore di stima del singolo Lotto e con la somma del valore stimato dei Lotti omogenei.
4.2. Va altresì respinta l'eccezione secondo cui lo stimatore non avrebbe potuto applicare, per calcolare il suo compenso, l'aliquota massima del 100% sul valore risultante per scaglioni, dovendo invece applicare quella dell'80%, ritenuta equa secondo la circolare sopra richiamata.
Sul punto si osserva che l'art. 13 del DM non individua nell'aliquota dell'80% quella massima da applicare sull'importo risultante per scaglioni. In tal senso milita altresì la circolare sopra richiamata, che al punto 1.1. dispone che l'aliquota “di massima” ritenuta equa è quella dell'80%, con ciò lasciando un margine di discrezionalità nell'individuazione di quella applicabile rispetto alle particolarità del caso concreto. Pertanto, ancorché tale circolare preveda che l'aliquota equa, in via generale, sia pari all'80%, ciò non osta che la stessa sia determinata in eccesso o in difetto a seconda della maggiore o minore difficoltà dell'incarico svolto dallo stimatore.
Sicché si ritiene corretta l'applicazione da parte dello stimatore dell'aliquota del 100% per il calcolo del compenso ex art. 13, considerato che, dalla disamina della perizia in atti (la cui mole è pari a 233 pagine, la predisposizione nella stessa di singole schede tecniche per ciascun Lotto, numero ingente di Lotti da periziare - nn. 39 -, l'elevato valore dei compendi staggiti) appare evidente che l'incarico svolto dal perito non sia stato di agevole e pronta soluzione (cfr. Cass n. 36396/2021).
4.3. È invece meritevole di accoglimento l'eccezione dell'opponente secondo cui il perito avrebbe erroneamente calcolato il suo compenso a percentuale (0,0947%) sul maggiore importo stimato di €
2.670.500,00 per i lotti aggregati A (appartamenti + garage) e di € 681.377,00 per i lotti aggregati N
(Negozi), con ciò travalicando lo scaglione massimo di € 516.456,00 di cui all'art. 13 del DM.
Va premesso sul punto che lo stimatore ha diviso nella propria perizia i compendi staggiti in un numero di 39 Lotti, accorpando quest'ultimi, ai fini della liquidazione del proprio compenso ex art. 13, in 6 gruppi omogenei così indicati: 1) gruppo A (appartamenti e garage) valore stimato €
2.670.500,00; 2) gruppo G (garage) valore stimato € 300.020,00; 3) gruppo N (negozi) valore stimato
€ 681.377,00; 4) gruppo R (ristorante) valore stimato € 377.111,00; 5) U7 (ufficio lotto 7) valore stimato € 291.512,00; 6) gruppo 38 (ufficio lotto 38) € 242.930,00.
Dal decreto di liquidazione (doc. n. 9 allegato all'atto di costituzione) si evince che lo stimatore nel calcolare il proprio compenso per il gruppo A e N ha applicato, circostanza peraltro non contestata dallo stesso, la percentuale di (0.0947%) sull'importo stimato di € 2.670.500,00 e di € 681.377,00, con ciò violando il disposto dell'art. 13 del DM 30.05.2025 secondo cui al perito spetta un “onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%”.
Pertanto, il compenso per i gruppi A e N va rideterminato in conformità a detta disposizione e così, per ciascun gruppo, va liquidata una somma di € 2.271,76 (tenuto conto della stima di ciascun gruppo, si rientra nello scaglione ultimo da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, con applicazione dell'aliquota massima del 100% per i motivi sopra detti).
5. Sono meritevoli di accoglimento anche le doglianze relative alla violazione dell'art. 12 dell'allegato al DM 30.05.2002 e del capitolo 1.2. della Circolare del Presidente del Tribunale, decreto n. 119/2021.
In merito si rileva che lo stimatore ha calcolato i compensi di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del DM, non per gruppi omogenei (come indicati nel punto motivo di cui sopra), bensì per tutti i 39 Pt_2
Detto calcolo si ritiene errato, in quanto, tenuto conto del disposto di cui al punto 1.2. e 1.2.1. della circolare emessa dall'intestato Tribunale, il compenso per le attività di verifica della regolarità urbanistica e edilizia dell'immobile, per gli accertamenti ipo-catastali, compresa l'acquisizione della scheda catastale, nonché per le attività di solo rilievo (ex art 12, commi 1 e 2, DM) è liquidato in riferimento a ciascun compendio immobiliare omogeneo. Tali linee guida sono state elaborate in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale, in merito ai criteri di liquidazione del compenso del consulente tecnico per gli accertamenti plurimi, secondo cui “in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, qualora il consulente sia chiamato a svolgere accertamenti plurimi, ove l'indagine effettuata sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest'ultimo sia stato oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni” (cfr Cass.
n. 214/2024). Pertanto, si devono rideterminare i compensi per le attività svolte dal perito ex art. 12, commi 1 e 2, del DM, in quanto le stesse, ancorché plurime, risultano sostanzialmente unitarie tenuto conto, altresì, che lo stimatore non ha dato prova dello svolgimento di attività che militano in senso contrario.
Alla luce di ciò, considerato che i gruppi per lotti omogenei (come sopra indicati) sono 6 e ritenuto doversi applicare l'aliquota massima del 100% (in ragione a quanto già esposto nel precedente punto motivo), i compensi ex art. 12, commi 1 e 2, allegato al DM 30.05.2002 sono così liquidati: 1) €
5.822,52 (€ 970,42 per 6 gruppi omogenei) ex art. 12, comma 1, del DM;
2) € 1.200 (€ 200 per 6 gruppi omogenei) come da circolare per le attività di solo rilievo parificate a quelle di cui al art. 12, comma 2, del DM.
6. È meritevole di accoglimento anche la censura relativa alla violazione dell'art. 56 del DPR
115/2002 n. 115 e del capitolo 3.1. della richiamata circolare.
È pacifico che lo stimatore, così come da quest'ultimo evidenziato a pagina 18 della propria comparsa, si sia avvalso dell'operato di un professionista terzo, Geom. per lo Persona_1 svolgimento delle attività di estrazione documentale dei titoli di provenienza, delle visure catastali e delle ispezioni ipotecarie per ciascun Lotto del compendio I Diamanti.
Tuttavia, non risulta dagli atti di causa che la delega di dette attività da parte dello stimatore ad un terzo prestatore d'opera, geom. sia stata autorizzata dal G.E., ciò comportando Persona_1
l'esclusione ai sensi dell'art. 56 d.p.r. 115/2002 del rimborso di dette attività in favore dello stimatore,
Ing. CP_1
Delle attività svolte dal delegato, geom. va riconosciuto allo stimatore solo il rimborso Persona_1 dell'onorario richiesto per l'attività di frazionamento del subalterno 118, Part. 1730, Fg 103, pari ad
€ 1.830,00 (doc. 2 allegato alla costituzione), essendo l'unica attività autorizzata dal G.E., come peraltro pacifico tra le parti (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione). Tale importo è direttamente liquidabile al vista distinta di bonifico in atti da quest'ultimo depositata (doc. CP_1
16 allegato alla costituzione).
Sono altresì documentate, e pure non contestate, le spese sostenute dal Ing. di € 100,00, a CP_1 titolo di diritti di copia, e di € 59,50, a titolo di rimborso per due pasti (doc. 8 allegato al ricorso dell'opponente).
Per tali ragioni, vanno altresì rideterminate le spese liquidate allo stimatore, dovendo escludere l'importo richiesto per le attività svolte dal Geom. e non autorizzate dal G.E.. Pertanto, Persona_1
l'importo dovuto allo stimatore a titolo di spese imponibili e di viaggio è pari ad € 1,989,50 (€ 1.830,00 per l'attività di frazionamento del geom. + € 100,00 per diritti di copia + € 59,50 Per_1 per vitto) oltre contributo previdenziale e IVA come da legge.
7. Rispetto alle lamentate lacune in merito alla relazione di stima, si rileva che non è dato al giudice dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU valutare l'utilità e la validità della perizia, in quanto, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, queste devono essere fatte valere nel processo esecutivo. Invece, è compito del giudice dell'opposizione verificare se l'opera svolta dall'ausiliario sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, dovendo tenere conto della difficoltà, completezza e pregio della relazione perizia. Sul punto, come già sopra evidenziato, si ritiene che l'attività svolta dal sia caratterizzata da una complessità tale da CP_1 giustificare la liquidazione dei compensi in suo favore secondo i parametri massimi (cfr Cass n.
36396/2021).
8. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 e succ. modifiche (causa di valore indeterminato, si liquida la fase di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate. Si esclude la fase istruttoria/trattazione, poiché sostanzialmente assente in questo procedimento, essendo la domanda fondata su prove documentali allegate al ricorso e di pronta soluzione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella persona del Presidente dott. Giovanni Trerè, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al r.g. n. 592/2025, in riforma del decreto di liquidazione emesso dal Giudice dell'Esecuzione il 4/03/2025 nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al
R.G.es. n. 93/2023:
- liquida al perito stimatore Ing. per l'attività svolta la somma di € 6.374,57, in via Controparte_1 provvisoria a titolo di acconto del 50% sull'onorario (pari ad € 12.749,13) ex art. 13 del DM 30.05.2002, la somma di € 7.022,52, a titolo di compensi per prestazioni accessorie ex art. 12 del DM 30.05.2002, la somma di € 1,989,50 per spese imponibili e di viaggio come documentate, oltre contributo previdenziale e IVA come per legge se dovute.
-condanna l'Ing. al pagamento in favore dell'avv. Flavio Palumbo, dichiaratosi Controparte_1 antistatario, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge e se dovute.
Si comunichi.
Ravenna, 28/05/2025
Il Presidente
dott. Giovanni Trerè