Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 899 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Roberto Cinquina, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Vasto (CH) al corso Plebiscito n. 46; ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giovanni Di Santo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) al corso Mazzini n. 252; resistente
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26/3/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse
1
CONCLUSIONI DEL PM: esprime parere favorevole alla separazione delle parti alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/11/2024 ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale chiedendo di “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
e disporre che gli stessi vivranno separati, con obbligo
[...] di reciproco rispetto e che dovrà stabilire la propria CP_1 dimora altrove dandone comunicazione alla moglie e provvedere a liberare la casa familiare dai propri effetti personali entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla notifica del ricorso per separazione;
2) disporre che la figlia , in quanto maggiorenne e capace Per_1 di autodeterminarsi, potrà vedere e stare con il padre tutte le volte che vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze di studio e di tempo libero nonché con le esigenze di lavoro del padre;
le volte in cui tornerà a Vasto stabilire che starà presso la madre nell'abitazione sita in Vasto alla Via Incoronata n. 154/A, essendo questa il suo habitat domestico;
3) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore e la collocazione stabile della stessa presso Per_2 la madre , nell'abitazione di sua proprietà Parte_1 sita in Vasto alla via Incoronata 154/A; con riferimento alle esigenze di cura, di istruzione, di mantenimento e di assistenza della prole, disporre l'adozione del seguente piano genitoriale:
- la figlia , maggiorenne e capace di autodeterminarsi nei Per_1 rapporti con il padre, è studentessa universitaria, vive ad Ancona
e il padre ha sempre provveduto e provvederà a mantenerla agli studi, versandole periodicamente il canone di locazione dell'immobile che condivide con altre studentesse nonché il necessario per il suo sostentamento, oltre alle tasse universitarie;
2 - la figlia minore , sedicenne, frequenta il terzo anno Per_2 dell'Istituto Scolastico E. Mattei (Liceo delle Scienze Applicate) dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 13:00. Viene solitamente accompagnata a scuola e ripresa all'uscita dalla madre,
e ciò almeno fino a quando la ricorrente non troverà un'occupazione lavorativa. La minore non frequenta doposcuola, non pratica attività extra-scolastiche né sportive. Il medico di base è la dott.ssa con studio in Vasto. La scelta è condivisa Persona_3
e non sono mai sorti motivi di dissenso tra i genitori rispetto all'operato professionale del medico.
- il padre, pertanto, potrà vedere la figlia minore tutte Per_2 le volte che vorrà, compatibilmente con le sue esigenze di lavoro e con quelle di studio, di riposo ed eventualmente ludico-sportive- ricreative di;
in ogni caso ha facoltà di vedere il Per_2 Per_2 sabato e la domenica, a settimane alterne, dalle ore 15:00 alle ore
20:30, anche con pernotto ove la minore lo desideri, e dovrà prendersi cura della figlia tutte le volte che la stessa lo richieda oltre che nei giorni di visita stabiliti, assolvendo ai propri doveri educativi;
la madre provvederà alla preparazione dei pasti, alla cura e alla pulizia degli ambienti domestici e degli indumenti di
Arianna;
- Vacanze natalizie e pasquali: la minore trascorrerà le Festività di Natale e di Pasqua alternativamente con ciascun genitore, nel senso che trascorso il Natale con uno, il giorno di Santo Stefano lo trascorrerà con l'altro e la medesima alternanza sarà osservata in occasione delle festività pasquali, salvo diverso accordo dei genitori e sempre nel rispetto della volontà della figlia minore
; Per_2
- Vacanze estive nel mese di luglio e di agosto: salvo diverso accordo tra i genitori e sentita la figlia minore, il padre potrà trascorrere due settimane (una settimana al mese), anche non consecutive, con la figlia, comunicando anticipatamente all'altro genitore, almeno sette giorni prima, la settimana o i giorni prescelti, compatibilmente con la disponibilità e gli impegni della
3 minore e dell'altro genitore, e ciò anche al fine di poter meglio organizzare eventuali viaggi e o permanenze anche all'estero;
- Compleanno della minore : potrà essere trascorso da ciascun Per_2 genitore insieme alla figlia, ad anni alterni, senza alcuna preclusione rispetto ad una festa di compleanno congiunta e nel rispetto della volontà di e del suo desiderio di poter Per_2 festeggiare anche con amici e parenti;
- Le decisioni di natura ordinaria riguardanti la minore Per_2 comprese quelle riguardanti l'iscrizione alle scuole pubbliche e/o private, alle gite ed ai progetti scolastici, ai corsi di formazione, ai viaggi di istruzione, alle autorizzazioni richieste ai fini della tutela della privacy di , saranno assunte esclusivamente ed Per_2 autonomamente da mentre le decisioni di Parte_1 natura straordinaria verranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori.
4) disporre che la casa coniugale sita in Vasto alla via Incoronata
n. 154/A, già di proprietà esclusiva di Parte_1 con tutti i mobili, gli arredi e gli elettrodomestici ivi presenti, resti definitivamente assegnata alla ricorrente che vi continuerà ad abitare unitamente alle figlie e essendo detta Per_2 Per_1 abitazione il loro habitat domestico;
5) Disporre che versi entro il giorno 15 di ogni Controparte_1 mese, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma mensile di €
700,00 ( euro 350,00 per ogni figlia) nonché la somma mensile di €
300,00 in favore della moglie e così per Parte_1 un totale di € 1000,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat come per legge, da corrispondere esclusivamente a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN : IT84 B030 6977 9131 0000 0008 718.
Disporre che oltre al mantenimento di cui sopra la sig.ra Parte_1 percepirà in via esclusiva l'assegno unico;
6) Ordinare a di rimettere in favore della figlia Controparte_1 minore e, per essa, in favore della madre, tutte le somme Per_2
(superiori ad € 6.000,00) che egli trattiene sul suo C/C postale personale e che appartengono invece ad Per_2
4 7) Disporre che entrambi i genitori comparteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alle figlie secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Vasto;
le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
8) Autorizzare entrambi i coniugi all'espatrio e/o al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti per l'estero autorizzando l'iscrizione del nominativo della figlia minore sui rispettivi passaporti;
Per_2
9) Ordinare sin da ora la voltura delle utenze e la chiusura di eventuali rapporti obbligatori cointestati ad entrambi i coniugi, disponendo la reciproca collaborazione di entrambi nel disbrigo delle relative pratiche amministrative;
10) Ordinare a ove non vi abbia provveduto nel Controparte_1 termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso, di prelevare i propri effetti personali dall'abitazione familiare della sig.ra
Pa e dare atto che non vi sono beni da Parte_1 dividere;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge”.
si è costituito in giudizio con memoria del Controparte_1
25/2/2025, chiedendo di “- pronunciare la separazione personale di essi coniugi, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ER
, con collocazione prevalente presso la madre e con
[...] possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé liberamente in base agli accordi che prenderanno direttamente padre e figlia, in considerazione dell'età della stessa;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che continuerà ad abitarla con entrambe le figlie;
- disporre, a carico del , un contributo CP_1 mensile per il mantenimento delle figlie pari ad € 250,00 per ciascuna figlia, oltre al rimborso della metà delle spese straordinarie, da considerare in base al noto protocollo del
Tribunale di Vasto, nonché alla corresponsione della totalità delle spese per la permanenza all'Università (iscrizione, libri di testo,
Co costo dell'alloggio e costo del vitto) per la figlia maggiorenne
5 fin tanto che la madre non reperirà un lavoro: da Persona_5 quel momento, anche queste spese dovranno essere divise a metà tra i genitori;
- disporre che il denaro per il mantenimento della figlia maggiorenne venga versato direttamente alla Persona_6 stessa, mentre il mantenimento per la figlia minore Persona_4 venga versato, per essa, alla madre, mediante bonifico bancario;
- nessun contributo a titolo di assegno di mantenimento per la ricorrente per tutte le ragioni Parte_1 rappresentate in narrativa;
- in via di mero subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di cui sopra relative al mantenimento delle figlie e/o, ove ritenuto, della ricorrente, disporre a carico del l'obbligo di esborso di CP_1 somme mensili commisurate al suo reddito;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese e spettanze di lite.”.
Alla prima udienza di comparizione, le parti hanno chiesto un differimento dell'udienza rappresentando la pendenza di trattative di bonario componimento. Alla successiva udienza, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno, quindi, precisato congiuntamente le conclusioni domandando al Tribunale di recepire l'intervenuto accordo: “1) I coniugi e Parte_1 vivranno separati, con obbligo di reciproco Controparte_1 rispetto ed impegnandosi reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di residenza. Controparte_1 ove non vi abbia già provveduto, libererà la casa familiare dai propri effetti personali entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione del presente accordo;
2) la figlia maggiore , nata a [...] il [...] Persona_6
(C.F.: ), studentessa universitaria non C.F._3 economicamente autosufficiente frequentante il secondo anno del corso di studi presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona, in quanto maggiorenne e capace di autodeterminarsi, potrà vedere e stare con il padre tutte le volte che vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze di studio e di tempo libero nonché con le esigenze di lavoro del padre;
le volte in cui tornerà a Vasto, starà presso la Per_1
6 madre nell'abitazione familiare sita in Vasto alla Via Incoronata
n. 154/A , essendo questa il suo habitat domestico;
3) la figlia minore nata a [...] il [...] Persona_4
(C.F.: ), studentessa non economicamente C.F._4 autosufficiente frequentante il terzo anno della scuola superiore E.
Mattei in Vasto, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocata stabilmente presso la madre Parte_1 nell'abitazione di sua proprietà sita in Vasto alla via Incoronata
154/A;
4) entrambi i coniugi, con riferimento alle esigenze di cura, di istruzione, di mantenimento e di assistenza della prole, concordano di adottare il seguente piano genitoriale:
- al mantenimento della figlia maggiore agli studi Per_1 universitari continuerà a provvedere in via esclusiva il padre
[...] che corrisponderà alla figlia l'importo delle tasse CP_1 di iscrizione universitaria, i libri di testo, il canone di locazione dell'immobile ove dimora presso la sede universitaria e le utenze a servizio dello stesso, a titolo meramente esemplificativo, e ciò fino a quando la madre non reperirà una Parte_1 stabile occupazione, essendone alla ricerca: da quel momento tutte le spese di mantenimento agli studi universitari saranno condivise da entrambi i genitori al 50% ciascuno (la Sig.ra si Parte_1 impegna, ove le venga richiesto, di dare formale dimostrazione in ordine alla ricerca di un lavoro stabile).
- la figlia minore , sedicenne, frequenta il terzo anno Per_2 dell'Istituto Scolastico E. Mattei (Liceo delle Scienze Applicate) dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 13:00. Viene solitamente accompagnata a scuola e ripresa all'uscita dalla madre,
e ciò almeno fino a quando la ricorrente non troverà un'occupazione lavorativa: da quel momento, ove fosse necessario, anche CP_1
si adopererà per accompagnare e riprendere la figlia a
[...] scuola. La minore non frequenta doposcuola, non pratica attualmente attività extra-scolastiche né sportive. Il medico di base è la dott.ssa con studio in Vasto. La scelta è Persona_3
7 condivisa e non sono mai sorti motivi di dissenso tra i genitori rispetto all'operato professionale del medico.
- Il padre, potrà vedere e sentire la figlia minore tutte Per_2 le volte che vorrà, compatibilmente con le sue esigenze di lavoro e con quelle di studio, di riposo ed eventualmente ludico-sportive- ricreative di;
in ogni caso ha facoltà di vedere e di stare Per_2 con il sabato e la domenica, a settimane alterne, dalle ore Per_2
15:00 alle ore 20:30, anche con pernotto presso la di lui abitazione ove la minore lo desideri, e dovrà prendersi cura della figlia tutte le volte che la stessa lo richieda oltre che nei giorni di visita stabiliti, assolvendo ai propri doveri educativi;
la madre provvederà alla preparazione dei pasti, alla cura e alla pulizia degli ambienti domestici e degli indumenti di Arianna;
- Vacanze natalizie e pasquali: la minore trascorrerà le Festività di Natale e di Pasqua alternativamente con ciascun genitore, nel senso che trascorso il Natale con uno, il giorno di Santo Stefano lo trascorrerà con l'altro e la medesima alternanza sarà osservata in occasione delle festività pasquali, salvo diverso accordo dei genitori e sempre nel rispetto della volontà della figlia minore
; Per_2
- Vacanze estive nel mese di luglio e di agosto: salvo diverso accordo tra i genitori e sentita la figlia minore, il padre potrà trascorrere due settimane (una settimana al mese), anche non consecutive, con la figlia, comunicando anticipatamente all'altro genitore, almeno sette giorni prima, la settimana o i giorni prescelti, compatibilmente con la disponibilità e gli impegni della minore e dell'altro genitore, e ciò al fine di poter meglio organizzare eventuali viaggi e o permanenze anche all'estero;
- Compleanno della minore : potrà essere trascorso da ciascun Per_2 genitore insieme alla figlia, ad anni alterni, senza alcuna preclusione rispetto ad una festa di compleanno congiunta e nel rispetto della volontà di e del suo desiderio di poter Per_2 festeggiare anche con amici e parenti;
- Le decisioni di natura ordinaria riguardanti la minore Per_2 comprese quelle riguardanti l'iscrizione alle scuole pubbliche, alle
8 gite ed ai progetti scolastici, ai corsi di formazione, ai viaggi di istruzione, alle autorizzazioni richieste ai fini della tutela della privacy di , saranno assunte esclusivamente ed Per_2 autonomamente da mentre le decisioni di Parte_1 natura straordinaria verranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori, in ogni caso nel rispetto del noto protocollo del
Tribunale di Vasto. Le spese straordinarie che dovessero occorrere sia per che per , ad eccezione, per quest'ultima delle Per_2 Per_1 spese universitarie sopra regolate, verranno corrisposte dai genitori al 50% ciascuno e verranno regolate secondo il noto protocollo di questo Tribunale.
5) la casa coniugale sita in Vasto alla Via Incoronata n. 154/A, già di proprietà esclusiva di , con tutti i Parte_1 mobili, gli arredi e gli elettrodomestici ivi presenti, resta a quest'ultima definitivamente assegnata e vi continuerà a vivere unitamente alle figlie e , essendo detta abitazione Per_2 Per_1 il loro habitat domestico;
6) verserà entro il giorno 15 di ogni mese, a Controparte_1 titolo di mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 600,00
(euro 300,00 per ogni figlia), oltre rivalutazione annuale Istat come per legge, da corrispondere a Parte_1 esclusivamente a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: IT84 B030
6977 9131 0000 0008 718.
7) rinuncia all'assegno di mantenimento Parte_1
a carico di il quale rinuncia all'assegno unico Controparte_1 in favore di impegnandosi a collaborare Parte_1 nel disbrigo della pratica di erogazione dell'assegno a vantaggio esclusivo della moglie;
8) provvederà a rimettere in favore della figlia Controparte_1 minore le somme investite in buoni postali fruttiferi Per_2 cointestati alla minore e a richiederne la liquidazione, all'esito della quale le somme saranno vincolate sempre a nome della figlia su un conto corrente appositamente acceso al quale avranno Per_2 accesso, al fine di verificarne le movimentazioni, entrambi i genitori;
9 9) entrambi i coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio e/o al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti per l'estero autorizzando l'iscrizione del nominativo della figlia minore sui Per_2 rispettivi passaporti;
10) entrambi i coniugi coopereranno nel disbrigo delle pratiche relative alla voltura delle utenze a servizio della casa coniugale e alla chiusura di eventuali rapporti obbligatori cointestati ad entrambi;
la vettura Renault Clio tg. FD 930AC cointestata ad entrambi i coniugi, rimarrà nella disponibilità esclusiva di avendo la disponibilità Parte_1 Controparte_1 di altra autovettura;
11) le spese del procedimento sono interamente compensate tra le parti e il presente accordo viene sottoscritto altresì dai rispettivi procuratori dei coniugi, Avv. Roberto Cinquina e Avv. Giovanni Di
Santo per autentica delle firme degli Assistiti e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale;
”.
La causa è stata, pertanto, rimessa al collegio per la decisione.
* * *
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la congiunta domanda delle parti sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie e Per_1 Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'audizione della minore , posto che le condizioni Per_2 concordate risultano rispondenti ai suoi interessi morali e
10 materiali e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della predetta minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a San Salvo Controparte_1
(CH) l'11/10/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di San Salvo (CH) al n. 45, parte II, serie A dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Salvo (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 31/3/2025.
Il Presidente Il Giudice Estensore dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Maria Elena Faleschini
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