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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/07/2024, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
RG n. 412/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Lepidi Presidente dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore dott.ssa Alessandra Contestabile Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 412/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
15/05/1971 e (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06/05/1974, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eva Ciocci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Luco dei Marsi in Via Duca degli Abruzzi n. 165, giusta procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto sottoscritto dalle parti, integrando e precisando le conclusioni in sede di udienza, come risulta dal verbale di udienza del
10.07.2024:
1 1 I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto. L'abitazione coniugale sita in Carsoli (AQ) Via La Mola n. 14 in comproprietà dei coniugi al 50% risultando;
inagibile resta nella disponibilità di entrambi i coniugi i quali però provvederanno ciascuno autonomamente alla loro sistemazione presso altra abitazione;
2 I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente tra loro in modo costruttivo nell'interesse dei figli, tracciando in armonia, una comune linea educativa dei ragazzi.
3 I figli avranno stabile permanenza e residenza con la madre presso l'abitazione che la stessa prenderà in locazione;
4 Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli maggiorenni ogni volta che loro vorranno. Inoltre
i genitori concordano che i figli in quanto maggiorenni possano decidere di volta in volta se trascorrere il week end e/o altri giorni continuativi con il padre oppure rimanere con la madre.
Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie e dei due figli versando Parte_1 alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese ed alle coordinate bancarie che la stessa indicherà, la somma mensile complessiva di € 400,00 (euro quattrocento/00), ripartita in € 250,00
(duecentocinquanta/00) per entrambi i figli ed € 150,00 per la moglie, a far data dal mese di giugno 2024.
Tale importo da rivalutarsi annualmente secondo aumento ISTAT, sarà versato dal marito nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. Lo stesso dicasi per il mantenimento della moglie.
5 Le bollette e le utenze relative ai periodi in cui la casa coniugale era abitata dalla famiglia, pertanto sino al febbraio 2024 saranno tutte saldate dal marito. Restano a suo carico anche le utenze, sino al mese di maggio 2024, dell'abitazione di Via Roma ove la famiglia si è trasferita temporaneamente;
6 il veicolo Fiat Panda tg CJ987MM di proprietà di rimarrà nella disponibilità Parte_2 esclusiva della moglie.
7 - Il marito provvederà inoltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie (quali ad esempio le spese di istruzione, ludiche, mediche non mutuabili, sportive ed altre) riguardanti i figli, previamente concordate tra i due genitori. Le spese straordinarie effettuate in difetto di previo accordo dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente abbia assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo le spese per le tasse scolastiche ed universitarie, per libri di
2 testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
8 I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e si impegnano a comunicarsi eventuali mutamenti di residenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 05.6.2024, Parte_1
e hanno adito congiuntamente il Tribunale per ivi sentir
[...] Parte_2
dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio civile celebrato nel Comune di Carsoli in data 30.10.1999 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 3, parte I, uff. 1, anno 1999, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Dalla loro unione sono nati due figli: il 30.03.2000 e Persona_1 Persona_2
il 24.09.2003, entrambi maggiorenni non economicamente autosufficienti.
[...]
All'udienza del 10/07/2024, le parti hanno sottoscritto personalmente il ricorso dinanzi al giudice delegato, riportandosi alle condizioni ivi stabilite e confermando che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Hanno, altresì, precisato che i figli maggiorenni sono collocati a casa della madre in Carsoli, via Roma snc e che la somma di euro 250,00 per i figli è da intendersi euro 125,00 a figlio.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse dei figli della coppia maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3 3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
OMOLOGA e DICHIARA la separazione personale dei coniugi, Parte_1
e alle condizioni di cui al ricorso, sopra riportate, come
[...] Parte_2
precisate all'udienza del 10.7.2024.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Carsoli (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero
3, parte I, uff. 1, dell'anno 1999;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Paolo Lepidi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Lepidi Presidente dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore dott.ssa Alessandra Contestabile Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 412/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
15/05/1971 e (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06/05/1974, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eva Ciocci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Luco dei Marsi in Via Duca degli Abruzzi n. 165, giusta procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto sottoscritto dalle parti, integrando e precisando le conclusioni in sede di udienza, come risulta dal verbale di udienza del
10.07.2024:
1 1 I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto. L'abitazione coniugale sita in Carsoli (AQ) Via La Mola n. 14 in comproprietà dei coniugi al 50% risultando;
inagibile resta nella disponibilità di entrambi i coniugi i quali però provvederanno ciascuno autonomamente alla loro sistemazione presso altra abitazione;
2 I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente tra loro in modo costruttivo nell'interesse dei figli, tracciando in armonia, una comune linea educativa dei ragazzi.
3 I figli avranno stabile permanenza e residenza con la madre presso l'abitazione che la stessa prenderà in locazione;
4 Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli maggiorenni ogni volta che loro vorranno. Inoltre
i genitori concordano che i figli in quanto maggiorenni possano decidere di volta in volta se trascorrere il week end e/o altri giorni continuativi con il padre oppure rimanere con la madre.
Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie e dei due figli versando Parte_1 alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese ed alle coordinate bancarie che la stessa indicherà, la somma mensile complessiva di € 400,00 (euro quattrocento/00), ripartita in € 250,00
(duecentocinquanta/00) per entrambi i figli ed € 150,00 per la moglie, a far data dal mese di giugno 2024.
Tale importo da rivalutarsi annualmente secondo aumento ISTAT, sarà versato dal marito nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. Lo stesso dicasi per il mantenimento della moglie.
5 Le bollette e le utenze relative ai periodi in cui la casa coniugale era abitata dalla famiglia, pertanto sino al febbraio 2024 saranno tutte saldate dal marito. Restano a suo carico anche le utenze, sino al mese di maggio 2024, dell'abitazione di Via Roma ove la famiglia si è trasferita temporaneamente;
6 il veicolo Fiat Panda tg CJ987MM di proprietà di rimarrà nella disponibilità Parte_2 esclusiva della moglie.
7 - Il marito provvederà inoltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie (quali ad esempio le spese di istruzione, ludiche, mediche non mutuabili, sportive ed altre) riguardanti i figli, previamente concordate tra i due genitori. Le spese straordinarie effettuate in difetto di previo accordo dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente abbia assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo le spese per le tasse scolastiche ed universitarie, per libri di
2 testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
8 I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e si impegnano a comunicarsi eventuali mutamenti di residenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 05.6.2024, Parte_1
e hanno adito congiuntamente il Tribunale per ivi sentir
[...] Parte_2
dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio civile celebrato nel Comune di Carsoli in data 30.10.1999 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 3, parte I, uff. 1, anno 1999, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Dalla loro unione sono nati due figli: il 30.03.2000 e Persona_1 Persona_2
il 24.09.2003, entrambi maggiorenni non economicamente autosufficienti.
[...]
All'udienza del 10/07/2024, le parti hanno sottoscritto personalmente il ricorso dinanzi al giudice delegato, riportandosi alle condizioni ivi stabilite e confermando che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Hanno, altresì, precisato che i figli maggiorenni sono collocati a casa della madre in Carsoli, via Roma snc e che la somma di euro 250,00 per i figli è da intendersi euro 125,00 a figlio.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse dei figli della coppia maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3 3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
OMOLOGA e DICHIARA la separazione personale dei coniugi, Parte_1
e alle condizioni di cui al ricorso, sopra riportate, come
[...] Parte_2
precisate all'udienza del 10.7.2024.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Carsoli (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero
3, parte I, uff. 1, dell'anno 1999;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Paolo Lepidi
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