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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 200/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 200/2025 avente ad oggetto rettificazione sesso ex art. 1, Legge del 14.04.1982 n. 164 e art. 31 D.Lgs. n. 150/2011 e pendente
TRA
( ) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Silvia TIBURZI del foro di Avezzano come da procura in atti RICORRENTE E
PROCURA DELLE REPUBBLICA TRIBUNALE DI VITERBO ) P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.05.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è rivolta a questo Tribunale chiedendo di procedere alla rettifica degli Parte_1 atti dello stato civile, con attribuzione, nei suoi riguardi, del nuovo sesso (da femminile a maschile) e del nome (da “ ” con quello di ). Inoltre, vista la sentenza Pt_1 Persona_1 della Corte Costituzionale n. 143/2024, dichiarare come non necessaria una ulteriore autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili alla luce della sentenza.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto: a) di avere, sin dall'infanzia, manifestato una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una sua naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili, manifestando, inoltre, la volontà di volersi riconoscere nel nome di “ ; b) che in ragione di tanto, nell'anno 2020, come Persona_1 evidenziato nella relazione psicologica del 16/10/2024 del dott. , aveva Persona_2 intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante iniziando a vivere da uomo ogni momento della sua giornata;
c) che da un punto di vista endocrinologico, era seguito presso il CP_1 che, il 22/03/2024, aveva certificato la “Disforia di Genere” (allegato 4 certificato
[...]
Policlinico) e in data 26/09/2023 (allegato 5) e in data 08/01/2024 (allegato 6) prescritto i piani terapeutici farmacologici mascolinizzanti;
d) che i propri caratteri sessuali secondari potevano dirsi maschili. Inoltre, dalla documentazione medica depositata emergeva chiaramente la serietà, l'univocità
e la definitività della scelta del ricorrente di formalizzare il suo sentire di uomo, oltre all'irreversibilità de facto del processo di mascolinizzazione intrapreso da qualche anno. Alla luce di quanto sinora esposto, ha chiesto di procedere con la rettificazione del nome da
“ a quello di e del genere anagrafico da femminile a maschile, in modo Pt_1 Persona_1 da permettergli di esprimere pienamente la propria identità di genere e di superare l'imbarazzo e le difficoltà che si presentavano in ogni occasione doveva dichiarare le proprie generalità.
Nel corso del processo, al termine della prima udienza nel corso della quale compariva parte ricorrente che confermava il contenuto del ricorso, all'esito della discussione e sulla base della documentazione già depositata, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata. Dalla documentazione medica in atti si evince che parte ricorrente aveva intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante dal 2020 iniziando a vivere stabilmente come un uomo. E' inoltre emerso che da un punto di vista endocrinologico, era seguito presso il CP_1 che, il 22/03/2024, aveva certificato la presenza di una “Disforia di Genere” e
[...] prescritto in data 26/09/2023 e in data 08/01/2024 i piani terapeutici farmacologici mascolinizzanti.
E' stata, poi depositata relazione psicologica del 16.10.2024 dr. la quale ha dato atto Pt_1 del fatto che “sulla base della valutazione psicologica effettuata nel corso dei colloqui effettuati, alla luce delle terapie ormonali in corso e del suo Real Life Test, il cambiamento dell'identità anagrafica e gli interventi chirurgici che la persona vorrà effettuare, Pt_1 sono da considerarsi, allo stato attuale, urgenti e indispensabili alla risoluzione della componente disforica di genere e, dunque, in grado di produrre un sostanziale e decisivo miglioramento del grado di equilibrio e benessere psicologico. Considerando la sua attuale condizione psicologica, appare decisamente rilevante la necessità di poter procedere alle azioni di rettifica anagrafica e di autorizzazione ad eventuali interventi chirurgici, per avere un'identità maschile adeguando così la sua identità sociale e legale all'identità fisica mascolinizzata in cui si riconosce pienamente. Possiamo pertanto esprimere parere favorevole all'immediato adeguamento dei dati anagrafici e autorizzazione agli interventi chirurgici come da lui richiesto” (CT medica dott. del 16.10.2024). Per_2
Alla luce di tali risultanze, appare legittima la domanda di rettifica degli atti dello stato civile. Ciò senza procedere ad intervento chirurgico, non risultando comunque necessario, ai fini della rettifica, disporre un previo intervento chirurgico demolitorio o ricostruttivo allorquando il soggetto, come nella specie, abbia raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine grazie al ricorso a procedure meno invasive ma, comunque, idonee. Tale rilievo si impone in primo luogo per garantire compiutamente la libertà di autodeterminazione dell'individuo: assumendo, infatti, l'intervento chirurgico quale prerequisito indefettibile ai fini della rettifica del sesso, si finirebbe per tradurre in una illegittima imposizione ciò che, invece, in considerazione dell'incidenza che tale intervento può avere sui diritti fondamentali della persona, è rimesso all'esclusiva determinazione dell'individuo. Il carattere dell'indefettibilità va, inoltre, escluso anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato e del tutto condivisibile, secondo cui il concetto di identità sessuale è idoneo a ricomprendere non solo fattori esterni, costituendo questi ultimi solo alcuni degli elementi rilevanti per l'identificazione di genere, ma anche tutti gli altri ulteriori fattori di natura strettamente piscologica e sociale che risultino comunque idonei a tale identificazione (Corte Cost. 221/2015; Corte Cost. n. 161/1985; Cass. 15138/2015). Si aggiunge, inoltre, l'art. 1 della Legge n. 164/1982 non prevede, fra i presupposti indispensabili per procedere alla rettifica, il trattamento chirurgico, disponendo solo che tale trattamento debba essere autorizzato solo se necessario. Tale trattamento, infatti, secondo la indicata normativa è da ritenere, per contro, “necessario solo in caso in cui occorra assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico ed in cui la discrepanza tra sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuale”. In merito a tale aspetto appare, infine, opportuno segnalare che anche di recente la Corte Costituzionale con sentenza n.143/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n.ro 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso. Con tale intervento, si ritiene che la Corte abbia confermato la legittimità della disposizione normativa che prevede l'autorizzazione alla esecuzione di interventi chirurgici (“questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici) autorizzazione che quindi, in tali ipotesi, dovrà quindi essere richiesta. Nel contempo ha, invece, giudicato irrazionale il sistema limitatamente ai casi riguardanti la richiesta di rettificazione anagrafica;
in particolare nelle ipotesi in cui la relativa istanza di rettificazione anagrafica possa essere accolta nel caso in cui una persona avesse completato il proprio percorso “ mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico” . Pertanto, nei differenti casi in cui sia richiesto un intervento chirurgico, deve ritenersi che tale autorizzazione sia necessaria. Così come nel caso in esame, in cui proprio al fine di garantire alla parte la piena possibilità di inserirsi nella nuova condizione, tale intervento sia stato ritenuto necessario Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda merita, pertanto, accoglimento. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando accoglie la domanda e, per l'effetto:
1.ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montefiascone di rettificare l'atto di nascita di trascritto al n. 9 parte I serie A anno 1998 del Registro delle Nascite Parte_1 sostituendo, il nome di con quello di “ quanto al sesso Parte_1 Pt_1 Persona_1 dell'intestatario, sostituire la dicitura “femminile”, con quella “maschile”;
2. autorizza a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici ritenuti Parte_2 necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile;
3. Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 18.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 200/2025 avente ad oggetto rettificazione sesso ex art. 1, Legge del 14.04.1982 n. 164 e art. 31 D.Lgs. n. 150/2011 e pendente
TRA
( ) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Silvia TIBURZI del foro di Avezzano come da procura in atti RICORRENTE E
PROCURA DELLE REPUBBLICA TRIBUNALE DI VITERBO ) P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.05.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è rivolta a questo Tribunale chiedendo di procedere alla rettifica degli Parte_1 atti dello stato civile, con attribuzione, nei suoi riguardi, del nuovo sesso (da femminile a maschile) e del nome (da “ ” con quello di ). Inoltre, vista la sentenza Pt_1 Persona_1 della Corte Costituzionale n. 143/2024, dichiarare come non necessaria una ulteriore autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili alla luce della sentenza.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto: a) di avere, sin dall'infanzia, manifestato una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una sua naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili, manifestando, inoltre, la volontà di volersi riconoscere nel nome di “ ; b) che in ragione di tanto, nell'anno 2020, come Persona_1 evidenziato nella relazione psicologica del 16/10/2024 del dott. , aveva Persona_2 intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante iniziando a vivere da uomo ogni momento della sua giornata;
c) che da un punto di vista endocrinologico, era seguito presso il CP_1 che, il 22/03/2024, aveva certificato la “Disforia di Genere” (allegato 4 certificato
[...]
Policlinico) e in data 26/09/2023 (allegato 5) e in data 08/01/2024 (allegato 6) prescritto i piani terapeutici farmacologici mascolinizzanti;
d) che i propri caratteri sessuali secondari potevano dirsi maschili. Inoltre, dalla documentazione medica depositata emergeva chiaramente la serietà, l'univocità
e la definitività della scelta del ricorrente di formalizzare il suo sentire di uomo, oltre all'irreversibilità de facto del processo di mascolinizzazione intrapreso da qualche anno. Alla luce di quanto sinora esposto, ha chiesto di procedere con la rettificazione del nome da
“ a quello di e del genere anagrafico da femminile a maschile, in modo Pt_1 Persona_1 da permettergli di esprimere pienamente la propria identità di genere e di superare l'imbarazzo e le difficoltà che si presentavano in ogni occasione doveva dichiarare le proprie generalità.
Nel corso del processo, al termine della prima udienza nel corso della quale compariva parte ricorrente che confermava il contenuto del ricorso, all'esito della discussione e sulla base della documentazione già depositata, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata. Dalla documentazione medica in atti si evince che parte ricorrente aveva intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante dal 2020 iniziando a vivere stabilmente come un uomo. E' inoltre emerso che da un punto di vista endocrinologico, era seguito presso il CP_1 che, il 22/03/2024, aveva certificato la presenza di una “Disforia di Genere” e
[...] prescritto in data 26/09/2023 e in data 08/01/2024 i piani terapeutici farmacologici mascolinizzanti.
E' stata, poi depositata relazione psicologica del 16.10.2024 dr. la quale ha dato atto Pt_1 del fatto che “sulla base della valutazione psicologica effettuata nel corso dei colloqui effettuati, alla luce delle terapie ormonali in corso e del suo Real Life Test, il cambiamento dell'identità anagrafica e gli interventi chirurgici che la persona vorrà effettuare, Pt_1 sono da considerarsi, allo stato attuale, urgenti e indispensabili alla risoluzione della componente disforica di genere e, dunque, in grado di produrre un sostanziale e decisivo miglioramento del grado di equilibrio e benessere psicologico. Considerando la sua attuale condizione psicologica, appare decisamente rilevante la necessità di poter procedere alle azioni di rettifica anagrafica e di autorizzazione ad eventuali interventi chirurgici, per avere un'identità maschile adeguando così la sua identità sociale e legale all'identità fisica mascolinizzata in cui si riconosce pienamente. Possiamo pertanto esprimere parere favorevole all'immediato adeguamento dei dati anagrafici e autorizzazione agli interventi chirurgici come da lui richiesto” (CT medica dott. del 16.10.2024). Per_2
Alla luce di tali risultanze, appare legittima la domanda di rettifica degli atti dello stato civile. Ciò senza procedere ad intervento chirurgico, non risultando comunque necessario, ai fini della rettifica, disporre un previo intervento chirurgico demolitorio o ricostruttivo allorquando il soggetto, come nella specie, abbia raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine grazie al ricorso a procedure meno invasive ma, comunque, idonee. Tale rilievo si impone in primo luogo per garantire compiutamente la libertà di autodeterminazione dell'individuo: assumendo, infatti, l'intervento chirurgico quale prerequisito indefettibile ai fini della rettifica del sesso, si finirebbe per tradurre in una illegittima imposizione ciò che, invece, in considerazione dell'incidenza che tale intervento può avere sui diritti fondamentali della persona, è rimesso all'esclusiva determinazione dell'individuo. Il carattere dell'indefettibilità va, inoltre, escluso anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato e del tutto condivisibile, secondo cui il concetto di identità sessuale è idoneo a ricomprendere non solo fattori esterni, costituendo questi ultimi solo alcuni degli elementi rilevanti per l'identificazione di genere, ma anche tutti gli altri ulteriori fattori di natura strettamente piscologica e sociale che risultino comunque idonei a tale identificazione (Corte Cost. 221/2015; Corte Cost. n. 161/1985; Cass. 15138/2015). Si aggiunge, inoltre, l'art. 1 della Legge n. 164/1982 non prevede, fra i presupposti indispensabili per procedere alla rettifica, il trattamento chirurgico, disponendo solo che tale trattamento debba essere autorizzato solo se necessario. Tale trattamento, infatti, secondo la indicata normativa è da ritenere, per contro, “necessario solo in caso in cui occorra assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico ed in cui la discrepanza tra sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuale”. In merito a tale aspetto appare, infine, opportuno segnalare che anche di recente la Corte Costituzionale con sentenza n.143/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n.ro 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso. Con tale intervento, si ritiene che la Corte abbia confermato la legittimità della disposizione normativa che prevede l'autorizzazione alla esecuzione di interventi chirurgici (“questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici) autorizzazione che quindi, in tali ipotesi, dovrà quindi essere richiesta. Nel contempo ha, invece, giudicato irrazionale il sistema limitatamente ai casi riguardanti la richiesta di rettificazione anagrafica;
in particolare nelle ipotesi in cui la relativa istanza di rettificazione anagrafica possa essere accolta nel caso in cui una persona avesse completato il proprio percorso “ mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico” . Pertanto, nei differenti casi in cui sia richiesto un intervento chirurgico, deve ritenersi che tale autorizzazione sia necessaria. Così come nel caso in esame, in cui proprio al fine di garantire alla parte la piena possibilità di inserirsi nella nuova condizione, tale intervento sia stato ritenuto necessario Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda merita, pertanto, accoglimento. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando accoglie la domanda e, per l'effetto:
1.ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montefiascone di rettificare l'atto di nascita di trascritto al n. 9 parte I serie A anno 1998 del Registro delle Nascite Parte_1 sostituendo, il nome di con quello di “ quanto al sesso Parte_1 Pt_1 Persona_1 dell'intestatario, sostituire la dicitura “femminile”, con quella “maschile”;
2. autorizza a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici ritenuti Parte_2 necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile;
3. Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 18.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco