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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/06/2024, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 586/2022
N. SENT. 955/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
- nato a [...] il [...], c. f. Parte_1
con domicilio in via Melo da Bari n° 120, 70121 Bari – C.F._1 assistito e difeso dall'avv. NICOLA MARIA CAROPPO – c. f.
–; C.F._2
-appellante-
E
– c. f. , con domicilio in corso Trieste n. 29, 70126 Bari - CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. CHIARA GUARNIERI – c. f. CodiceFiscale_3
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto dell'11 giugno 2018 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere: a) l'accertamento della natura professionale delle patologie CP_1 lamentate e la condanna dell'Istituto assicurativo al pagamento in suo favore dell'indennizzo in forma capitale e/o rendita per il danno biologico subito, da quantificare nella misura almeno del 10% o in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
b) la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Il ricorrente esponeva:
- che aveva svolto le mansioni di operaio addetto alla manutenzione delle macchine rotative per la stampa (inquadrato come “capo settore gen. le 8° livello manutenzione”) per il periodo dal 10 ottobre 2000 al 30 novembre 2015, occupandosi del controllo dei livelli di inchiostro e della pulizia degli impianti e dei rulli inchiostrati;
- che aveva lavorato su turni della durata di sei ore per sei giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, con una sola giornata di riposo settimanale;
- che nel settembre 2013 la società datrice (Edisud S.p.a.) aveva cambiato il fluido per inchiostro utilizzato per la composizione della miscela di stampa, passando ad un prodotto – denominato “16-2305Q” – costituito da due sostanze chimiche (butanone e
1 metanolo) le quali, se inalate, avrebbero potuto causare gravi effetti tossici all'apparato respiratorio;
- che nel mese di ottobre 2013, a breve distanza dall'introduzione del predetto solvente, aveva cominciato ad accusare dispnea da sforzo e ad essere afflitto da una forma insistente di tosse non produttiva;
- che a causa del peggioramento dei citati sintomi era stato ricoverato presso l'Ospedale di Triggiano (BA), dove gli avevano diagnosticato uno “scompenso cardiaco ed insufficienza respiratoria in cardiopatia ipertensiva-dilatativa e broncopneumopatia cronica ostruttiva (B.P.C.O.)”;
- che per tali ragioni in data 14 maggio 2016 aveva presentato all' la denuncia CP_1 di malattia professionale, rigettata dall' per l'insussistenza “di nesso causale tra CP_2 il rischio lavorativo cui è stato esposto/è esposto e la malattia denunciata”;
- che anche i successivi ricorsi erano stati respinti dall' . CP_2
Si costituiva in giudizio l' , che contestava la fondatezza dell'assunto difensivo CP_1 attoreo ed invocava il rigetto della domanda. 2. Istruita oralmente la causa, veniva ammessa ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale il CTU rilevava l'insussistenza di una correlazione, anche meramente concausale, tra l'attività svolta dal ricorrente e la patologia lamentata. In particolare, il CTU – dopo aver attestato che il era affetto da Parte_1
“broncopneumopatia cronica ostruttiva enfisematosa” – specificava che l'inalazione della miscela di butanone e metanolo (“16-2305Q”) in esame poteva provocare, quali effetti cronici registrati, danni al sistema nervoso centrale (SNC) e al nervo ottico, ovvero sonnolenza e vertigini (Narcosi), escludendo specificamente conseguenze a livello bronchiale. Conseguentemente – atteso che non risultavano soddisfatti i comuni criteri medico- legali per l'accertamento del nesso eziologico, con particolare riferimento ai criteri di
“adeguatezza lesiva e di esclusione di altre cause” – il consulente attestava che la patologia di cui era affetto il ricorrente era dipesa da “fattori causali extraprofessionali, nella fattispecie costituiti da fumo di sigaretta”, concludendo per l'insussistenza del nesso eziologico, anche solo concausale, tra la patologia denunciata e l'esposizione professionale. 3. Con sentenza n. 3275 in data 16 novembre 2021 il Tribunale del lavoro di Bari – recependo in toto le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio - rigettava la domanda attorea e dichiarava irripetibili le spese di lite, ponendo quelle di ctu definitivamente a carico dell' convenuto. CP_2
4. Con ricorso dell'11 maggio 2022 ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza di primo grado. L' ha resistito al gravame con apposita memoria, concludendo per il rigetto CP_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, in corso di causa è stata ammessa ed espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio; quindi, all'udienza del 10 giugno 2024 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2 5. L'appello va rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
6. Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza di primo grado per l'omessa valutazione delle proprie contestazioni alla ctu.
6. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza gravata per avere recepito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'insussistenza di un'eziologia professionale della patologia denunciata. In particolare, richiamando le conclusioni della propria consulenza tecnica di parte, oppone: a) che la propria patologia, “in assenza di un danno alle vie respiratorie, cioè dei bronchioli”, non avrebbe potuto imputarsi al fumo di sigaretta e che, nella specie, l'esame spirometrico eseguito il 22 febbraio 2018 aveva per l'appunto confermato l'insussistenza di qualsivoglia danno alle vie bronchiali o bronchiolari;
b) che la miscela di butanone e metanolo utilizzata dalla società datrice era evidentemente nociva per l'apparato cardio-respiratorio, come desumibile dal prospetto di sicurezza versato in atti (e richiamato dal CTU nella relazione peritale), che aveva espressamente previsto l'utilizzo del citato solvente in un ambiente dotato di ventilazione adeguata e di sistemi di aspirazione dell'aria ed in presenza di operatori che indossassero “un respiratore su misura ad aria purificata o con presa d'aria esterna”.
7. I motivi sono infondati. 7.1. Questa Corte, al fine di corrispondere compiutamente alle doglianze dell'appellante, ha ritenuto necessario rinnovare la consulenza tecnica in questo grado di giudizio ponendo al CTU i seguenti quesiti: “a) accerti il CTU – tenendo conto delle osservazioni alla ctu di prime cure formulate nell'atto di appello (alle pagg. 5 e ss.gg.)
– se il ricorrente, in conseguenza dell'attività lavorativa espletata dal 19 ottobre 2000 al 30 novembre 2015 alle dipendenze della società editrice Edisud s.p.a. con mansioni di operaio addetto alla manutenzione delle macchine rotative per la stampa ed orario di lavoro di 6 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, è stato esposto all'inalazione di esalazioni tossiche (scaturenti dall'utilizzo di un prodotto a base di butanone e metanolo) in misura tale da cagionargli la broncopneumopatia cronica ostruttiva (B.P.C.O.) da cui è affetto;
b) in caso di risposta affermativa al precedente quesito quantifichi il CTU in misura percentuale il danno biologico subito dal ricorrente in conseguenza della malattia professionale contratta”. Il consulente – dopo aver esaminato la documentazione sanitaria e il quadro obiettivo e diffusamente illustrato le informazioni sugli effetti tossicologici del butanone e del metanolo – ha preliminarmente evidenziato che dalle schede informative delle due sostanze contenute nella miscela utilizzata per la pulizia delle rotative “non emergono danni diretti lesivi del parenchima polmonare determinati dall'inalazione di una delle due sostanze e neppure danni sul miocardio” e tanto poiché “La Letteratura scientifica non fornisce altri dati in merito (si è fatta ricerca ampia sul sulle due CP_3 sostanze chimiche in causa in relazione all'insorgenza di enfisema o danno al parenchima polmonare e anche di cardiomiopatia dilatativa o danno al miocardio)”.
3 Tanto premesso, il CTU ha rilevato che nella specie “l'esposizione al nuovo prodotto contenente la miscela di butanone e metanolo sarebbe avvenuta dal 19 ottobre al 30 novembre 2013, non in ambienti confinati e senza sintomatologia acuta, in occasione di lavoro” e che “in ordine a quanto accusato durante tale periodo dal ricorrente non v'è documentazione sanitaria riversata in atti valutabile”. Il consulente ha aggiunto che, alla stregua degli accertamenti diagnostici cui il si è sottoposto in prossimità del periodo di asserita esposizione patogena Parte_1 alle suddette sostanze, “il quadro clinico appare…ben definito: si tratta di una “grave miopatia dilatativa associata Broncopneumopatia cronica con Enfisema polmonare severo di tipo misto localizzato ubiquitariamente e bilateralmente di tipo centrolobulare con prevalenza della quota parasettale ed obesità II grado”. Il consulente ha inoltre specificato – rispetto alla patologia pneumologica oggetto di causa - che “la prima TAC disponibile, più prossima all'esposizione alla miscela da Butanone e metanolo, è del 7 aprile 2014 ed evidenzia un enfisema centrolobulare con prevalenza della quota parasettale. Il quadro radiologico e sintomatico è quello tipico di un fumatore di 40 sigarette al dì dai 18 ai 57 anni d'età (abitudine sospesa dal settembre 2013), come puntualmente riportato dalla consulente pneumologa nella visita del 18 dicembre 2013)”. Per tali ragioni il CTU ha conclusivamente ritenuto che “Alla luce di dette evidenze scientifiche in ordine sia agli effetti di inalazione dei vapori della miscela di butanone e metanolo che sulle cause eziologiche sia della broncopneumopatia cronica con enfisema che della cardiomiopatia dilatativa, deve concludersi che non sussiste nesso causale tra inalazione dei vapori della miscela di butanone-metanolo e l'insorgenza o aggravamento della broncopneumopatia cronica tabagica da cui é affetto il ricorrente. Si conferma, pertanto, il diniego al riconoscimento di malattia professionale da parte dell' ”, evidenziando come “L'esposizione ai vapori del prodotto a base di CP_1 butanone e metanolo in occasione di lavoro non ha cagionato – stando a quanto in letteratura scientifica e schede tecniche documentato – per assenza di azione lesiva specifica sul parenchima polmonare la broncopneumopatia cronica ostruttiva con enfisema centrolobulare con prevalenza parasettale. La causa di detta patologia polmonare è da ascriversi all'abitudine tabagica marcata del ricorrente (40 sigarette al di dai 18 ai 57 anni d'età)”. Il CTU ha poi puntualmente corrisposto alle osservazioni formulate dal consulente dell'appellante, osservando: a. che non vi è documentazione sanitaria di sorta che documenti la sussistenza di una polmonite chimica acuta o subacuta da inalazione di sostanze volatili tossiche, soggiungendo che a fronte della prospettata esposizione alla miscela tossica dal 19 ottobre al 30 novembre l'accesso al Pronto Soccorso per la sintomatologia dispnoica si era verificato solo il 18 dicembre;
b. che la cardiomiopatia dilatativa, in base alla sintomatologia accusata dal ricorrente, era quella tipica di un paziente diabetico, ipercolesterolemico, obeso ed iperteso, oltre che con una severa broncopneumopatia tabagica, in mancanza di documentazione sanitaria idonea a consentire ulteriori e differenti valutazioni (ferma
4 restando la mancanza di riscontri in letteratura scientifica sulla ipotizzabilità di un nesso causale con l'inalazione delle sostanze tossiche su indicate); c. che la distinzione proposta dal consulente di parte non supera il dato oggettivo di un quadro patologico broncopolmonare cronico ascrivibile, sia nell'aspetto di danno alveolare che bronchiolare, alla causa maggiormente provata scientificamente (90%) e anche nel caso specifico, ovvero l'abitudine tabagica marcata (40 sigarette al giorno dai 18 ai 57 anni d'età). Orbene, le conclusioni della relazione peritale – che il Collegio reputa senz'altro condivisibili in quanto fondate sull'accurata disamina della documentazione in atti, sorrette dai principali studi della letteratura medico-scientifica e motivate in maniera coerente ed esaustiva – sconfessano la fondatezza delle doglianze dell'appellante, confermando l'insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto il e la malattia denunciata, così come già attestato anche dal CTU Parte_1 di prime cure.
8. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va rigettato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata. Resta assorbita ogni altra questione.
9. Nulla è dovuto dall'appellante a titolo di rimborso delle spese processuali del giudizio di appello nei confronti dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., CP_1 mentre le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – devono porsi definitivamente a carico dell' appellato. CP_2
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato l'11 maggio 2022 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 16 novembre 2021, nei confronti dell' così provvede: CP_1
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- dichiara non dovuto dall'appellante il rimborso delle spese processuali del giudizio di appello nei confronti dell' ; CP_1
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – definitivamente a carico dell' ; CP_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 10 giugno 2024
Il Presidente
5 dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
6
N. SENT. 955/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
- nato a [...] il [...], c. f. Parte_1
con domicilio in via Melo da Bari n° 120, 70121 Bari – C.F._1 assistito e difeso dall'avv. NICOLA MARIA CAROPPO – c. f.
–; C.F._2
-appellante-
E
– c. f. , con domicilio in corso Trieste n. 29, 70126 Bari - CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. CHIARA GUARNIERI – c. f. CodiceFiscale_3
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto dell'11 giugno 2018 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere: a) l'accertamento della natura professionale delle patologie CP_1 lamentate e la condanna dell'Istituto assicurativo al pagamento in suo favore dell'indennizzo in forma capitale e/o rendita per il danno biologico subito, da quantificare nella misura almeno del 10% o in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
b) la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Il ricorrente esponeva:
- che aveva svolto le mansioni di operaio addetto alla manutenzione delle macchine rotative per la stampa (inquadrato come “capo settore gen. le 8° livello manutenzione”) per il periodo dal 10 ottobre 2000 al 30 novembre 2015, occupandosi del controllo dei livelli di inchiostro e della pulizia degli impianti e dei rulli inchiostrati;
- che aveva lavorato su turni della durata di sei ore per sei giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, con una sola giornata di riposo settimanale;
- che nel settembre 2013 la società datrice (Edisud S.p.a.) aveva cambiato il fluido per inchiostro utilizzato per la composizione della miscela di stampa, passando ad un prodotto – denominato “16-2305Q” – costituito da due sostanze chimiche (butanone e
1 metanolo) le quali, se inalate, avrebbero potuto causare gravi effetti tossici all'apparato respiratorio;
- che nel mese di ottobre 2013, a breve distanza dall'introduzione del predetto solvente, aveva cominciato ad accusare dispnea da sforzo e ad essere afflitto da una forma insistente di tosse non produttiva;
- che a causa del peggioramento dei citati sintomi era stato ricoverato presso l'Ospedale di Triggiano (BA), dove gli avevano diagnosticato uno “scompenso cardiaco ed insufficienza respiratoria in cardiopatia ipertensiva-dilatativa e broncopneumopatia cronica ostruttiva (B.P.C.O.)”;
- che per tali ragioni in data 14 maggio 2016 aveva presentato all' la denuncia CP_1 di malattia professionale, rigettata dall' per l'insussistenza “di nesso causale tra CP_2 il rischio lavorativo cui è stato esposto/è esposto e la malattia denunciata”;
- che anche i successivi ricorsi erano stati respinti dall' . CP_2
Si costituiva in giudizio l' , che contestava la fondatezza dell'assunto difensivo CP_1 attoreo ed invocava il rigetto della domanda. 2. Istruita oralmente la causa, veniva ammessa ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale il CTU rilevava l'insussistenza di una correlazione, anche meramente concausale, tra l'attività svolta dal ricorrente e la patologia lamentata. In particolare, il CTU – dopo aver attestato che il era affetto da Parte_1
“broncopneumopatia cronica ostruttiva enfisematosa” – specificava che l'inalazione della miscela di butanone e metanolo (“16-2305Q”) in esame poteva provocare, quali effetti cronici registrati, danni al sistema nervoso centrale (SNC) e al nervo ottico, ovvero sonnolenza e vertigini (Narcosi), escludendo specificamente conseguenze a livello bronchiale. Conseguentemente – atteso che non risultavano soddisfatti i comuni criteri medico- legali per l'accertamento del nesso eziologico, con particolare riferimento ai criteri di
“adeguatezza lesiva e di esclusione di altre cause” – il consulente attestava che la patologia di cui era affetto il ricorrente era dipesa da “fattori causali extraprofessionali, nella fattispecie costituiti da fumo di sigaretta”, concludendo per l'insussistenza del nesso eziologico, anche solo concausale, tra la patologia denunciata e l'esposizione professionale. 3. Con sentenza n. 3275 in data 16 novembre 2021 il Tribunale del lavoro di Bari – recependo in toto le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio - rigettava la domanda attorea e dichiarava irripetibili le spese di lite, ponendo quelle di ctu definitivamente a carico dell' convenuto. CP_2
4. Con ricorso dell'11 maggio 2022 ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza di primo grado. L' ha resistito al gravame con apposita memoria, concludendo per il rigetto CP_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, in corso di causa è stata ammessa ed espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio; quindi, all'udienza del 10 giugno 2024 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2 5. L'appello va rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
6. Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza di primo grado per l'omessa valutazione delle proprie contestazioni alla ctu.
6. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza gravata per avere recepito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'insussistenza di un'eziologia professionale della patologia denunciata. In particolare, richiamando le conclusioni della propria consulenza tecnica di parte, oppone: a) che la propria patologia, “in assenza di un danno alle vie respiratorie, cioè dei bronchioli”, non avrebbe potuto imputarsi al fumo di sigaretta e che, nella specie, l'esame spirometrico eseguito il 22 febbraio 2018 aveva per l'appunto confermato l'insussistenza di qualsivoglia danno alle vie bronchiali o bronchiolari;
b) che la miscela di butanone e metanolo utilizzata dalla società datrice era evidentemente nociva per l'apparato cardio-respiratorio, come desumibile dal prospetto di sicurezza versato in atti (e richiamato dal CTU nella relazione peritale), che aveva espressamente previsto l'utilizzo del citato solvente in un ambiente dotato di ventilazione adeguata e di sistemi di aspirazione dell'aria ed in presenza di operatori che indossassero “un respiratore su misura ad aria purificata o con presa d'aria esterna”.
7. I motivi sono infondati. 7.1. Questa Corte, al fine di corrispondere compiutamente alle doglianze dell'appellante, ha ritenuto necessario rinnovare la consulenza tecnica in questo grado di giudizio ponendo al CTU i seguenti quesiti: “a) accerti il CTU – tenendo conto delle osservazioni alla ctu di prime cure formulate nell'atto di appello (alle pagg. 5 e ss.gg.)
– se il ricorrente, in conseguenza dell'attività lavorativa espletata dal 19 ottobre 2000 al 30 novembre 2015 alle dipendenze della società editrice Edisud s.p.a. con mansioni di operaio addetto alla manutenzione delle macchine rotative per la stampa ed orario di lavoro di 6 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, è stato esposto all'inalazione di esalazioni tossiche (scaturenti dall'utilizzo di un prodotto a base di butanone e metanolo) in misura tale da cagionargli la broncopneumopatia cronica ostruttiva (B.P.C.O.) da cui è affetto;
b) in caso di risposta affermativa al precedente quesito quantifichi il CTU in misura percentuale il danno biologico subito dal ricorrente in conseguenza della malattia professionale contratta”. Il consulente – dopo aver esaminato la documentazione sanitaria e il quadro obiettivo e diffusamente illustrato le informazioni sugli effetti tossicologici del butanone e del metanolo – ha preliminarmente evidenziato che dalle schede informative delle due sostanze contenute nella miscela utilizzata per la pulizia delle rotative “non emergono danni diretti lesivi del parenchima polmonare determinati dall'inalazione di una delle due sostanze e neppure danni sul miocardio” e tanto poiché “La Letteratura scientifica non fornisce altri dati in merito (si è fatta ricerca ampia sul sulle due CP_3 sostanze chimiche in causa in relazione all'insorgenza di enfisema o danno al parenchima polmonare e anche di cardiomiopatia dilatativa o danno al miocardio)”.
3 Tanto premesso, il CTU ha rilevato che nella specie “l'esposizione al nuovo prodotto contenente la miscela di butanone e metanolo sarebbe avvenuta dal 19 ottobre al 30 novembre 2013, non in ambienti confinati e senza sintomatologia acuta, in occasione di lavoro” e che “in ordine a quanto accusato durante tale periodo dal ricorrente non v'è documentazione sanitaria riversata in atti valutabile”. Il consulente ha aggiunto che, alla stregua degli accertamenti diagnostici cui il si è sottoposto in prossimità del periodo di asserita esposizione patogena Parte_1 alle suddette sostanze, “il quadro clinico appare…ben definito: si tratta di una “grave miopatia dilatativa associata Broncopneumopatia cronica con Enfisema polmonare severo di tipo misto localizzato ubiquitariamente e bilateralmente di tipo centrolobulare con prevalenza della quota parasettale ed obesità II grado”. Il consulente ha inoltre specificato – rispetto alla patologia pneumologica oggetto di causa - che “la prima TAC disponibile, più prossima all'esposizione alla miscela da Butanone e metanolo, è del 7 aprile 2014 ed evidenzia un enfisema centrolobulare con prevalenza della quota parasettale. Il quadro radiologico e sintomatico è quello tipico di un fumatore di 40 sigarette al dì dai 18 ai 57 anni d'età (abitudine sospesa dal settembre 2013), come puntualmente riportato dalla consulente pneumologa nella visita del 18 dicembre 2013)”. Per tali ragioni il CTU ha conclusivamente ritenuto che “Alla luce di dette evidenze scientifiche in ordine sia agli effetti di inalazione dei vapori della miscela di butanone e metanolo che sulle cause eziologiche sia della broncopneumopatia cronica con enfisema che della cardiomiopatia dilatativa, deve concludersi che non sussiste nesso causale tra inalazione dei vapori della miscela di butanone-metanolo e l'insorgenza o aggravamento della broncopneumopatia cronica tabagica da cui é affetto il ricorrente. Si conferma, pertanto, il diniego al riconoscimento di malattia professionale da parte dell' ”, evidenziando come “L'esposizione ai vapori del prodotto a base di CP_1 butanone e metanolo in occasione di lavoro non ha cagionato – stando a quanto in letteratura scientifica e schede tecniche documentato – per assenza di azione lesiva specifica sul parenchima polmonare la broncopneumopatia cronica ostruttiva con enfisema centrolobulare con prevalenza parasettale. La causa di detta patologia polmonare è da ascriversi all'abitudine tabagica marcata del ricorrente (40 sigarette al di dai 18 ai 57 anni d'età)”. Il CTU ha poi puntualmente corrisposto alle osservazioni formulate dal consulente dell'appellante, osservando: a. che non vi è documentazione sanitaria di sorta che documenti la sussistenza di una polmonite chimica acuta o subacuta da inalazione di sostanze volatili tossiche, soggiungendo che a fronte della prospettata esposizione alla miscela tossica dal 19 ottobre al 30 novembre l'accesso al Pronto Soccorso per la sintomatologia dispnoica si era verificato solo il 18 dicembre;
b. che la cardiomiopatia dilatativa, in base alla sintomatologia accusata dal ricorrente, era quella tipica di un paziente diabetico, ipercolesterolemico, obeso ed iperteso, oltre che con una severa broncopneumopatia tabagica, in mancanza di documentazione sanitaria idonea a consentire ulteriori e differenti valutazioni (ferma
4 restando la mancanza di riscontri in letteratura scientifica sulla ipotizzabilità di un nesso causale con l'inalazione delle sostanze tossiche su indicate); c. che la distinzione proposta dal consulente di parte non supera il dato oggettivo di un quadro patologico broncopolmonare cronico ascrivibile, sia nell'aspetto di danno alveolare che bronchiolare, alla causa maggiormente provata scientificamente (90%) e anche nel caso specifico, ovvero l'abitudine tabagica marcata (40 sigarette al giorno dai 18 ai 57 anni d'età). Orbene, le conclusioni della relazione peritale – che il Collegio reputa senz'altro condivisibili in quanto fondate sull'accurata disamina della documentazione in atti, sorrette dai principali studi della letteratura medico-scientifica e motivate in maniera coerente ed esaustiva – sconfessano la fondatezza delle doglianze dell'appellante, confermando l'insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto il e la malattia denunciata, così come già attestato anche dal CTU Parte_1 di prime cure.
8. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va rigettato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata. Resta assorbita ogni altra questione.
9. Nulla è dovuto dall'appellante a titolo di rimborso delle spese processuali del giudizio di appello nei confronti dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., CP_1 mentre le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – devono porsi definitivamente a carico dell' appellato. CP_2
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato l'11 maggio 2022 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 16 novembre 2021, nei confronti dell' così provvede: CP_1
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- dichiara non dovuto dall'appellante il rimborso delle spese processuali del giudizio di appello nei confronti dell' ; CP_1
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – definitivamente a carico dell' ; CP_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 10 giugno 2024
Il Presidente
5 dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
6