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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1771/2024 vg promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BORSARINI LAURA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GALEOTTI DIEGO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 5 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 23/04/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 12/8/2024 sentenza di separazione consensuale n. 398/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ A. Pronunciare sentenza di divorzio mandando alla Cancelleria per le annotazioni di
rito nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Camposanto (MO) al n.6, parte
2, serie A, Anno 1989.
pagina 2 di 5 B. Confermare che la casa coniugale, sita in Camposanto (Mo), via Giannone n. 68, di
proprietà dell'immobiliare AS di è già stata posta in Controparte_2
vendita e la signora si trasferirà in altra abitazione che le verrà Parte_1
reperita dal marito o dai figli;
il sig. si impegna a manlevarla dal pagamento del CP_1
canone in caso di locazione oppure, qualora ella lo preferisca, il sig. acquisterà CP_1
una nuova abitazione, intestandola ai figli (o a uno di essi), riservando alla sig.ra
vita natural durante, il diritto di abitazione sulla medesima. Parte_1
La signora potrà asportare dall'abitazione coniugale nella nuova Parte_1
abitazione gli arredi che vorrà, salvo l'acquisto di quelli che si renderanno
utili/necessari; le spese del trasloco e dell'acquisto di eventuali nuovi arredi ed
elettrodomestici saranno a carico del signor Nella nuova abitazione nella quale CP_1
le verrà riconosciuta la possibilità di ivi risiederVi sino a sua diversa volontà, nulla
dovrà riconoscere a titolo spese, salvo le spese per le utenze concordate direttamente
con il figlio, sulla base di accordi che intercorreranno tra loro. Il signor nulla CP_1
asporterà dalla ex casa coniugale e nulla rivendicherà per tali arredi dalla signora
fatti salvi i propri effetti personali già asportati al momento dalla sua dipartita Pt_1
dalla casa coniugale.
C. Confermare che il Sig. ha trasferito altrove la propria residenza in Controparte_1
altro immobile.
D. Confermare che il sig. ha provveduto a corrispondere alla signora Controparte_1
titolo di assegno una tantum la somma di €. 10.000,00 in un'unica Parte_1
soluzione a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla firma del predetto ricorso,
come previsto al punto 4) di cui sopra, sempre a titolo di liquidazione una tantum, a
tacitazione di ogni pretesa economica delle parti.
pagina 3 di 5 E. Confermare che i coniugi, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto pattuito nel
presente ricorso, si dichiarano economicamente indipendenti, rinunciano
reciprocamente a richiedersi l'uno in favore dell'altro, un assegno da attribuirsi a
concorso al loro personale mantenimento.
F. Confermare che i coniugi hanno già regolato prima d'ora ogni ulteriore e diversa
questione, in essere tra di loro, anche di natura economica e patrimoniale e di non aver
pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa,
ad eccezione delle obbligazioni assunte con il presente atto.
G. Le spese legali relative alla presente procedura saranno sopportate integralmente
dal marito, signor nel senso che corrisponderà i compensi dei legali Controparte_1
incaricati.”
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
CAMPOSANTO (MO) il 03/06/1989 fra , nata a Parte_1
MIRANDOLA (MO) il 17/05/1970 e nato a Controparte_1
CAMPOSANTO (MO) il 19/03/1969 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto
è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 4 di 5 2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CAMPOSANTO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1989 Atto n. 6 Parte II Serie A
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/06/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1771/2024 vg promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BORSARINI LAURA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GALEOTTI DIEGO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 5 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 23/04/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 12/8/2024 sentenza di separazione consensuale n. 398/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ A. Pronunciare sentenza di divorzio mandando alla Cancelleria per le annotazioni di
rito nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Camposanto (MO) al n.6, parte
2, serie A, Anno 1989.
pagina 2 di 5 B. Confermare che la casa coniugale, sita in Camposanto (Mo), via Giannone n. 68, di
proprietà dell'immobiliare AS di è già stata posta in Controparte_2
vendita e la signora si trasferirà in altra abitazione che le verrà Parte_1
reperita dal marito o dai figli;
il sig. si impegna a manlevarla dal pagamento del CP_1
canone in caso di locazione oppure, qualora ella lo preferisca, il sig. acquisterà CP_1
una nuova abitazione, intestandola ai figli (o a uno di essi), riservando alla sig.ra
vita natural durante, il diritto di abitazione sulla medesima. Parte_1
La signora potrà asportare dall'abitazione coniugale nella nuova Parte_1
abitazione gli arredi che vorrà, salvo l'acquisto di quelli che si renderanno
utili/necessari; le spese del trasloco e dell'acquisto di eventuali nuovi arredi ed
elettrodomestici saranno a carico del signor Nella nuova abitazione nella quale CP_1
le verrà riconosciuta la possibilità di ivi risiederVi sino a sua diversa volontà, nulla
dovrà riconoscere a titolo spese, salvo le spese per le utenze concordate direttamente
con il figlio, sulla base di accordi che intercorreranno tra loro. Il signor nulla CP_1
asporterà dalla ex casa coniugale e nulla rivendicherà per tali arredi dalla signora
fatti salvi i propri effetti personali già asportati al momento dalla sua dipartita Pt_1
dalla casa coniugale.
C. Confermare che il Sig. ha trasferito altrove la propria residenza in Controparte_1
altro immobile.
D. Confermare che il sig. ha provveduto a corrispondere alla signora Controparte_1
titolo di assegno una tantum la somma di €. 10.000,00 in un'unica Parte_1
soluzione a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla firma del predetto ricorso,
come previsto al punto 4) di cui sopra, sempre a titolo di liquidazione una tantum, a
tacitazione di ogni pretesa economica delle parti.
pagina 3 di 5 E. Confermare che i coniugi, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto pattuito nel
presente ricorso, si dichiarano economicamente indipendenti, rinunciano
reciprocamente a richiedersi l'uno in favore dell'altro, un assegno da attribuirsi a
concorso al loro personale mantenimento.
F. Confermare che i coniugi hanno già regolato prima d'ora ogni ulteriore e diversa
questione, in essere tra di loro, anche di natura economica e patrimoniale e di non aver
pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa,
ad eccezione delle obbligazioni assunte con il presente atto.
G. Le spese legali relative alla presente procedura saranno sopportate integralmente
dal marito, signor nel senso che corrisponderà i compensi dei legali Controparte_1
incaricati.”
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
CAMPOSANTO (MO) il 03/06/1989 fra , nata a Parte_1
MIRANDOLA (MO) il 17/05/1970 e nato a Controparte_1
CAMPOSANTO (MO) il 19/03/1969 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto
è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 4 di 5 2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CAMPOSANTO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1989 Atto n. 6 Parte II Serie A
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/06/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5