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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 1228 del 28.4.2022
Oggetto: ricalcolo pensione mediante rivalutazione della contribuzione figurativa per periodi di disoccupazione involontaria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
dott. Amato Carbone Consigliere
avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, in materia di previdenza, iscritta al n. 619/2022
R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Pietro Parte_1
LI LA e OR LM NI, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Surano (LE), via G. Marconi n. 15
APPELLANTE
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Raho, giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Lecce, viale Marche n. 14, presso l'Avvocatura INPS
APPELLATO
All'udienza del 17 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.6.2018, adiva il Tribunale di Lecce in Parte_1
funzione di Giudice del lavoro, deducendo di essere titolare, dal settembre 2005, di pensione di vecchiaia ordinaria cat. VO, calcolata anche su periodi coperti da contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria rientranti nell'ultimo decennio di contribuzione
(in particolare nell'anno 1993, nonché negli anni 1993/1994 e 2003/2004).
A sostegno della domanda esponeva che, in applicazione dell'art. 8 L. n. 155/1981 e della giurisprudenza di legittimità, nella retribuzione pensionabile relativa ai periodi coperti da contribuzione figurativa avrebbero dovuto essere inclusi anche gli emolumenti c.d. extramensili (tredicesima mensilità, eventuale quattordicesima ed altri compensi ultramensili), chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione con inclusione, nella base di calcolo, degli emolumenti extramensili relativi ai citati periodi, con conseguente condanna dell' al pagamento delle differenze CP_1
pensionistiche dovute.
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione ex art. 47 D.P.R. CP_1
n. 639/1970, nonché la prescrizione dei ratei, deducendo altresì la nullità del ricorso per genericità della domanda e, nel merito, l'infondatezza delle pretese attoree, assumendo che gli emolumenti extramensili risultavano già compresi nella retribuzione pensionabile utilizzata per i periodi di contribuzione figurativa e richiamando la documentazione amministrativa prodotta (modelli 01/M, Unicarpe, retr. pens.).
Con sentenza n. 1228/2022, pubblicata il 28.4.2022, il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso, compensando le spese di lite. Il primo giudice, dopo aver premesso che, in linea di diritto, ai sensi dell'art. 8 L. n.
155/1981, della L. n. 153/1969, art. 12, e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella retribuzione pensionabile dei periodi riconosciuti figurativamente devono essere inclusi anche gli emolumenti extramensili, riteneva tuttavia che, nel caso concreto, il ricorrente non avesse assolto all'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, sia quanto al titolo, sia quanto all'asserito inesatto adempimento dell' . CP_1
Il Tribunale osservava, in particolare, che si era limitato a richiamare l'estratto Pt_1
conto contributivo, senza fornire conteggi analitici delle differenze dovute, né indicare quale retribuzione pensionabile fosse stata effettivamente utilizzata dall' , né su quali CP_1
basi egli ritenesse che gli emolumenti extramensili non fossero stati inclusi. Sottolineava, inoltre, che dall'estratto contributivo non risultavano, per i periodi di disoccupazione, importi retributivi specifici dai quali desumere l'asserito mancato computo della tredicesima mensilità.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello, con ricorso depositato Parte_1
il 27.10.2022, chiedendone l'integrale riforma.
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado, deducendo che il primo Giudice sarebbe incorso in errata applicazione dei principi in tema di onere della prova e di allegazione,
Secondo l'appellante, il Tribunale di Lecce non avrebbe tenuto conto di diverse circostanze e in primo luogo di quanto previsto dall' con la Circolare n. 11 del 24.01.2013, CP_1 laddove al punto 8.1) si afferma espressamente che “in applicazione della delibera n. 200 del 5 dicembre 1986, in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, siano essi interni o esterni al rapporto, gli emolumenti ultramensili devono essere esclusi dall'imponibile annuo”.
Da ciò, secondo l'appellante, deriva la conseguenza che in relazione a qualsivoglia evento accreditato figurativamente, gli emolumenti extramensili non vengono conteggiati
Ha aggiunto l'appellante che secondo la giurisprudenza di questa Corte, “..l' avrebbe CP_1
potuto e dovuto produrre in giudizio le determinazioni assunte dai propri organi amministrativi che sovraintendono anche all'attività delle sedi periferiche, per dar conto dei criteri generali adottati in ordine agli accrediti contributivi figurativi, ciò non ha fatto…Dalla lettura delle circolari dirette ai suoi dirigenti centrali e periferici, si CP_1 evince quindi che l' appellato non ha incluso gli emolumenti extramensili nella CP_1
retribuzione pensionabile relativa a periodi di accredito contributivo figurativo per disoccupazione. Pertanto, non solo l' non ha fornito la prova di avere provveduto CP_1
alla inclusione in questione, prova cui pure sarebbe stato tenuto, ex art. 2597 secondo comma c.c., quale fatto estintivo della relativa obbligazione;
ma, in più, sussistono elementi presuntivi (rappresentati dal più che verosimile adeguamento delle sedi provinciali e zonali, nel momento di liquidazione concreta delle prestazioni pensionistiche, alle indicazioni e direttive impartite da circolari e messaggi a diffusione nazionale elaborate dai vertici dell' , per ritenere con ragionevole probabilità che tale CP_1 inclusione sia effettivamente mancata (sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 2383/2016 del
09.11.2016 – Presidente estensore Dott.ssa Cavuoto)”.
L'appellante rileva inoltre che “…proprio in ragione dei principi espressi dalla Suprema
Corte, richiamati nella sentenza oggetto di impugnazione – secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa – a fronte della lamentata erroneità della liquidazione della pensione, avanzata dal sig. l' avrebbe dovuto dimostrare di aver già Pt_1 CP_1
incluso gli emolumenti extramensili comunicatigli dal datore di lavoro nella liquidazione della pensione erogata alla controparte”.
L'appellante ha, quindi, insistito nell'accoglimento della domanda formulate nel ricorso introduttivo, e, in via istruttoria, ha chiesto disporsi CTU al fine di procedure al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione in godimento, nonché dei ratei maturati.
L' , ritualmente costituitosi in appello, ha chiesto il rigetto del gravame, insistendo CP_1
nelle eccezioni di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 e di prescrizione dei ratei, nonché sulla genericità della domanda e dell'appello. Ha altresì dedotto la correttezza del calcolo pensionistico eseguito e sulla già avvenuta inclusione degli emolumenti extramensili nella retribuzione pensionabile per i periodi figurativi.
La Corte, in considerazione delle questioni tecniche connesse al calcolo della retribuzione annua pensionabile e alla verifica dell'effettiva inclusione degli emolumenti extramensili,
con ordinanza del 19.3.2025, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal fine il Dott. . Persona_1
Acquisito l'elaborato peritale, all'udienza del 17.9.2025, all'esito della discussione orale,
la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Va innanzitutto esaminata l'eccezione dell' di decadenza dall'azione, che secondo le CP_1 difese di primo grado dell'istituto, qui reiterate, sarebbe tale da precludere in maniera assoluta e totale l'azione diretta ad ottenere la condanna ad importi pensionistici differenziali.
L'eccezione non appare fondata.
Ed invero, l'art. 47 del D.P.R. n.639\1970 stabilisce che “1. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine CP_1
stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. 3.Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della L. 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Come è stato precisato con l'art. 6 del D.L. n.106/1991, convertito con modificazioni nella l. n. 166/1991 “I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per
l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo,
i termini decorrono dall'insorgenza ai singoli ratei”.
L'art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del D.L. n. 98/2011 convertito in l. n. 111/2011, ha aggiunto, alla fine dell'art. 47 cit., un altro comma che così recita: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte" (che deve intendersi quale “sorte capitale”).
Ciò posto, si osserva che, in materia di trattamenti pensionistici, il principio, affermato pacificamente dalla giurisprudenza per la prescrizione, secondo cui si possono prescrivere i singoli ratei, ma non anche il diritto alla pensione in assoluto, che è indisponibile, deve ritenersi applicabile anche in tema di decadenza, con la conseguenza che il decorso del relativo termine non preclude in maniera totale l'azione per i ratei differenziali di pensione, restando mobile l'operatività del predetto termine rispetto alla maturazione dei singoli ratei.
Del resto, sulla base delle predette disposizioni di legge, ed essendo espressamente indicato il termine iniziale di decorrenza della decadenza nella data del riconoscimento parziale, non possono condividersi le conclusioni sulla c.d. decadenza “tombale”.
Questa Corte ritiene allora che si sia verificata la decadenza ex art. 38 l. n. 111/2011 da applicare in senso cd. “mobile”, in linea con quanto di recente affermato da Cass. n.
17430/2021 la cui motivazione da punto 15 in avanti viene qui richiamata ex art. 118 disp. att. al c.p.c. Nel caso di specie, quindi, tenuto conto che il diritto a pensione è maturato nel settembre
2005, che il ricorso in via giudiziaria è stato depositato in data 27.6.2018, la decadenza può essere pronunciata in relazione ai ratei maturati prima del 27 Giugno 2015.
Nel merito, la Corte osserva che, in linea generale, con riferimento ai periodi di contribuzione figurativa, nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili, quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutiva di ferie non godute, poiché rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art. 12 della L. n. 153/1969, poi modificata dal D. Lgs. n.
314/1997, e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente, cui fa riferimento l'art. 8 della L. n. 155/1981 ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile (Cass., n. 17990/2010; Cass. n. 19234/2007).
L'art. 8 della L. n. 155/1981 stabilisce che “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.
Nella nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art.12
l.n.153/1969 (come modificato dall'art 6 D.Lgv. n.314/1997), rientra tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, fatta eccezione per i soli elementi esclusi dalla legge, che qui non rilevano.
La base di calcolo della retribuzione pensionabile è quindi costituita, sia per le settimane coperte da retribuzione effettiva, sia per quelle che invece non lo sono, dalla retribuzione imponibile a fini contributivi.
Nella fattispecie in esame, a fronte della domanda formulata dalla parte appellante (tesa alla riliquidazione della pensione per effetto della inclusione della contribuzione figurativa degli emolumenti extramensili nei periodi di disoccupazione involontaria), è emerso che l' , ai fini del calcolo della pensione dell'interessato non ha considerato gli CP_1
emolumenti extramensili nella retribuzione imponibile, come evidenziato nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, Dott. . Persona_2
La sussistenza di un credito dell'appellante, come indicato dall'Ausiliare, esclude innanzitutto la fondatezza dell'eccezione dell' circa la carenza dell'interesse ad agire CP_1
del medesimo.
Orbene, va osservato che, a differenza di quanto ritenuto dal primo Giudice, l'appellante nel ricorso introduttivo ha allegato quanto necessario ai fini della proposizione della domanda, indicando la pensione IO in godimento, essendo sicuramente l' - che è CP_1
l'ente che eroga la pensione medesima - in grado di verificare se nel calcolo e nel pagamento della medesima si sia proceduto al ricalcolo sulla base delle contribuzioni figurative accreditate in suo favore in costanza di lavoro.
Il tenore della circolare citata nell'atto di appello lascia ritenere che l'istituto non CP_1
abbia mai considerato ai fini della riliquidazione della pensione le contribuzioni figurative di cui si è detto.
Il CTU ha concluso evidenziando che le differenze pensionistiche riconoscibili in favore del pensionato a far data dal luglio 2005 (dovendosi ribadire la decadenza dello stesso per i ratei precedentemente maturati) al maggio 2025, ammontano ad € 7,56 per l'anno 2015, ad € 7,61 per gli anni 2016 e 2017, ad € 6,61 per l'anno 2018, ad € 6,68 per l'anno 2019, ad 6,71 per gli anni 2020 e 2021; ad € 6,84 per il 2022, ad € 7,39 per l'anno 2023, ad €
7,79 per l'anno 2024 e ad € 7,85 per l'anno in corso, il tutto per complessivi € 672,77.
Il calcolo del CTU si è fermato alla data di deposito della consulenza.
L'elaborato peritale, essendo stato svolto sulla base dei dati disponibili e secondo un procedimento che appare privo di vizi logico-tecnici, risulta affidabile e condivisibile.
Tale risultato assorbe ogni altra questione fattuale e giuridica.
Ne consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accolta la domanda di riliquidazione della pensione con inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione involontaria, nonché la domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei differenziali pari ad € 672,77, oltre accessori CP_1
come per legge.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri ex DM n. 55/2014 e succ. modd., tenendo conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell' ed attribuite ai difensori costituiti dell'appellante per fattane CP_1
anticipazione.
Le spese di CTU, già quantificate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso del Parte_1
27.10.2022, nei confronti dell' , in persona del legale rappresentate pro tempore, CP_1
avverso la sentenza n. 1228 del 28.4.2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
-a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto della inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione involontaria non agricola;
-b) in conseguenza della statuizione sub a), condanna l' al pagamento delle relative CP_1 differenze pensionistiche maturate dall'1/7/2015 al 31.12.2025, liquidate, come da CTU, in € 672,77, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria;
-c) condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida ex CP_1
D.M. n. 55/2014 in € 341,00, per il primo grado, ed in € 337,00, per il secondo grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti OR LM NI e Pietro LI LA;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1
dispositivo;
-riserva il deposito della sentenza entro gg. 60.
Così deciso in Lecce il 17.9. 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi
n. 1228 del 28.4.2022
Oggetto: ricalcolo pensione mediante rivalutazione della contribuzione figurativa per periodi di disoccupazione involontaria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
dott. Amato Carbone Consigliere
avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, in materia di previdenza, iscritta al n. 619/2022
R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Pietro Parte_1
LI LA e OR LM NI, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Surano (LE), via G. Marconi n. 15
APPELLANTE
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Raho, giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Lecce, viale Marche n. 14, presso l'Avvocatura INPS
APPELLATO
All'udienza del 17 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.6.2018, adiva il Tribunale di Lecce in Parte_1
funzione di Giudice del lavoro, deducendo di essere titolare, dal settembre 2005, di pensione di vecchiaia ordinaria cat. VO, calcolata anche su periodi coperti da contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria rientranti nell'ultimo decennio di contribuzione
(in particolare nell'anno 1993, nonché negli anni 1993/1994 e 2003/2004).
A sostegno della domanda esponeva che, in applicazione dell'art. 8 L. n. 155/1981 e della giurisprudenza di legittimità, nella retribuzione pensionabile relativa ai periodi coperti da contribuzione figurativa avrebbero dovuto essere inclusi anche gli emolumenti c.d. extramensili (tredicesima mensilità, eventuale quattordicesima ed altri compensi ultramensili), chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione con inclusione, nella base di calcolo, degli emolumenti extramensili relativi ai citati periodi, con conseguente condanna dell' al pagamento delle differenze CP_1
pensionistiche dovute.
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione ex art. 47 D.P.R. CP_1
n. 639/1970, nonché la prescrizione dei ratei, deducendo altresì la nullità del ricorso per genericità della domanda e, nel merito, l'infondatezza delle pretese attoree, assumendo che gli emolumenti extramensili risultavano già compresi nella retribuzione pensionabile utilizzata per i periodi di contribuzione figurativa e richiamando la documentazione amministrativa prodotta (modelli 01/M, Unicarpe, retr. pens.).
Con sentenza n. 1228/2022, pubblicata il 28.4.2022, il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso, compensando le spese di lite. Il primo giudice, dopo aver premesso che, in linea di diritto, ai sensi dell'art. 8 L. n.
155/1981, della L. n. 153/1969, art. 12, e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella retribuzione pensionabile dei periodi riconosciuti figurativamente devono essere inclusi anche gli emolumenti extramensili, riteneva tuttavia che, nel caso concreto, il ricorrente non avesse assolto all'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, sia quanto al titolo, sia quanto all'asserito inesatto adempimento dell' . CP_1
Il Tribunale osservava, in particolare, che si era limitato a richiamare l'estratto Pt_1
conto contributivo, senza fornire conteggi analitici delle differenze dovute, né indicare quale retribuzione pensionabile fosse stata effettivamente utilizzata dall' , né su quali CP_1
basi egli ritenesse che gli emolumenti extramensili non fossero stati inclusi. Sottolineava, inoltre, che dall'estratto contributivo non risultavano, per i periodi di disoccupazione, importi retributivi specifici dai quali desumere l'asserito mancato computo della tredicesima mensilità.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello, con ricorso depositato Parte_1
il 27.10.2022, chiedendone l'integrale riforma.
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado, deducendo che il primo Giudice sarebbe incorso in errata applicazione dei principi in tema di onere della prova e di allegazione,
Secondo l'appellante, il Tribunale di Lecce non avrebbe tenuto conto di diverse circostanze e in primo luogo di quanto previsto dall' con la Circolare n. 11 del 24.01.2013, CP_1 laddove al punto 8.1) si afferma espressamente che “in applicazione della delibera n. 200 del 5 dicembre 1986, in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, siano essi interni o esterni al rapporto, gli emolumenti ultramensili devono essere esclusi dall'imponibile annuo”.
Da ciò, secondo l'appellante, deriva la conseguenza che in relazione a qualsivoglia evento accreditato figurativamente, gli emolumenti extramensili non vengono conteggiati
Ha aggiunto l'appellante che secondo la giurisprudenza di questa Corte, “..l' avrebbe CP_1
potuto e dovuto produrre in giudizio le determinazioni assunte dai propri organi amministrativi che sovraintendono anche all'attività delle sedi periferiche, per dar conto dei criteri generali adottati in ordine agli accrediti contributivi figurativi, ciò non ha fatto…Dalla lettura delle circolari dirette ai suoi dirigenti centrali e periferici, si CP_1 evince quindi che l' appellato non ha incluso gli emolumenti extramensili nella CP_1
retribuzione pensionabile relativa a periodi di accredito contributivo figurativo per disoccupazione. Pertanto, non solo l' non ha fornito la prova di avere provveduto CP_1
alla inclusione in questione, prova cui pure sarebbe stato tenuto, ex art. 2597 secondo comma c.c., quale fatto estintivo della relativa obbligazione;
ma, in più, sussistono elementi presuntivi (rappresentati dal più che verosimile adeguamento delle sedi provinciali e zonali, nel momento di liquidazione concreta delle prestazioni pensionistiche, alle indicazioni e direttive impartite da circolari e messaggi a diffusione nazionale elaborate dai vertici dell' , per ritenere con ragionevole probabilità che tale CP_1 inclusione sia effettivamente mancata (sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 2383/2016 del
09.11.2016 – Presidente estensore Dott.ssa Cavuoto)”.
L'appellante rileva inoltre che “…proprio in ragione dei principi espressi dalla Suprema
Corte, richiamati nella sentenza oggetto di impugnazione – secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa – a fronte della lamentata erroneità della liquidazione della pensione, avanzata dal sig. l' avrebbe dovuto dimostrare di aver già Pt_1 CP_1
incluso gli emolumenti extramensili comunicatigli dal datore di lavoro nella liquidazione della pensione erogata alla controparte”.
L'appellante ha, quindi, insistito nell'accoglimento della domanda formulate nel ricorso introduttivo, e, in via istruttoria, ha chiesto disporsi CTU al fine di procedure al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione in godimento, nonché dei ratei maturati.
L' , ritualmente costituitosi in appello, ha chiesto il rigetto del gravame, insistendo CP_1
nelle eccezioni di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 e di prescrizione dei ratei, nonché sulla genericità della domanda e dell'appello. Ha altresì dedotto la correttezza del calcolo pensionistico eseguito e sulla già avvenuta inclusione degli emolumenti extramensili nella retribuzione pensionabile per i periodi figurativi.
La Corte, in considerazione delle questioni tecniche connesse al calcolo della retribuzione annua pensionabile e alla verifica dell'effettiva inclusione degli emolumenti extramensili,
con ordinanza del 19.3.2025, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal fine il Dott. . Persona_1
Acquisito l'elaborato peritale, all'udienza del 17.9.2025, all'esito della discussione orale,
la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Va innanzitutto esaminata l'eccezione dell' di decadenza dall'azione, che secondo le CP_1 difese di primo grado dell'istituto, qui reiterate, sarebbe tale da precludere in maniera assoluta e totale l'azione diretta ad ottenere la condanna ad importi pensionistici differenziali.
L'eccezione non appare fondata.
Ed invero, l'art. 47 del D.P.R. n.639\1970 stabilisce che “1. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine CP_1
stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. 3.Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della L. 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Come è stato precisato con l'art. 6 del D.L. n.106/1991, convertito con modificazioni nella l. n. 166/1991 “I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per
l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo,
i termini decorrono dall'insorgenza ai singoli ratei”.
L'art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del D.L. n. 98/2011 convertito in l. n. 111/2011, ha aggiunto, alla fine dell'art. 47 cit., un altro comma che così recita: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte" (che deve intendersi quale “sorte capitale”).
Ciò posto, si osserva che, in materia di trattamenti pensionistici, il principio, affermato pacificamente dalla giurisprudenza per la prescrizione, secondo cui si possono prescrivere i singoli ratei, ma non anche il diritto alla pensione in assoluto, che è indisponibile, deve ritenersi applicabile anche in tema di decadenza, con la conseguenza che il decorso del relativo termine non preclude in maniera totale l'azione per i ratei differenziali di pensione, restando mobile l'operatività del predetto termine rispetto alla maturazione dei singoli ratei.
Del resto, sulla base delle predette disposizioni di legge, ed essendo espressamente indicato il termine iniziale di decorrenza della decadenza nella data del riconoscimento parziale, non possono condividersi le conclusioni sulla c.d. decadenza “tombale”.
Questa Corte ritiene allora che si sia verificata la decadenza ex art. 38 l. n. 111/2011 da applicare in senso cd. “mobile”, in linea con quanto di recente affermato da Cass. n.
17430/2021 la cui motivazione da punto 15 in avanti viene qui richiamata ex art. 118 disp. att. al c.p.c. Nel caso di specie, quindi, tenuto conto che il diritto a pensione è maturato nel settembre
2005, che il ricorso in via giudiziaria è stato depositato in data 27.6.2018, la decadenza può essere pronunciata in relazione ai ratei maturati prima del 27 Giugno 2015.
Nel merito, la Corte osserva che, in linea generale, con riferimento ai periodi di contribuzione figurativa, nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili, quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutiva di ferie non godute, poiché rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art. 12 della L. n. 153/1969, poi modificata dal D. Lgs. n.
314/1997, e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente, cui fa riferimento l'art. 8 della L. n. 155/1981 ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile (Cass., n. 17990/2010; Cass. n. 19234/2007).
L'art. 8 della L. n. 155/1981 stabilisce che “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.
Nella nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art.12
l.n.153/1969 (come modificato dall'art 6 D.Lgv. n.314/1997), rientra tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, fatta eccezione per i soli elementi esclusi dalla legge, che qui non rilevano.
La base di calcolo della retribuzione pensionabile è quindi costituita, sia per le settimane coperte da retribuzione effettiva, sia per quelle che invece non lo sono, dalla retribuzione imponibile a fini contributivi.
Nella fattispecie in esame, a fronte della domanda formulata dalla parte appellante (tesa alla riliquidazione della pensione per effetto della inclusione della contribuzione figurativa degli emolumenti extramensili nei periodi di disoccupazione involontaria), è emerso che l' , ai fini del calcolo della pensione dell'interessato non ha considerato gli CP_1
emolumenti extramensili nella retribuzione imponibile, come evidenziato nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, Dott. . Persona_2
La sussistenza di un credito dell'appellante, come indicato dall'Ausiliare, esclude innanzitutto la fondatezza dell'eccezione dell' circa la carenza dell'interesse ad agire CP_1
del medesimo.
Orbene, va osservato che, a differenza di quanto ritenuto dal primo Giudice, l'appellante nel ricorso introduttivo ha allegato quanto necessario ai fini della proposizione della domanda, indicando la pensione IO in godimento, essendo sicuramente l' - che è CP_1
l'ente che eroga la pensione medesima - in grado di verificare se nel calcolo e nel pagamento della medesima si sia proceduto al ricalcolo sulla base delle contribuzioni figurative accreditate in suo favore in costanza di lavoro.
Il tenore della circolare citata nell'atto di appello lascia ritenere che l'istituto non CP_1
abbia mai considerato ai fini della riliquidazione della pensione le contribuzioni figurative di cui si è detto.
Il CTU ha concluso evidenziando che le differenze pensionistiche riconoscibili in favore del pensionato a far data dal luglio 2005 (dovendosi ribadire la decadenza dello stesso per i ratei precedentemente maturati) al maggio 2025, ammontano ad € 7,56 per l'anno 2015, ad € 7,61 per gli anni 2016 e 2017, ad € 6,61 per l'anno 2018, ad € 6,68 per l'anno 2019, ad 6,71 per gli anni 2020 e 2021; ad € 6,84 per il 2022, ad € 7,39 per l'anno 2023, ad €
7,79 per l'anno 2024 e ad € 7,85 per l'anno in corso, il tutto per complessivi € 672,77.
Il calcolo del CTU si è fermato alla data di deposito della consulenza.
L'elaborato peritale, essendo stato svolto sulla base dei dati disponibili e secondo un procedimento che appare privo di vizi logico-tecnici, risulta affidabile e condivisibile.
Tale risultato assorbe ogni altra questione fattuale e giuridica.
Ne consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accolta la domanda di riliquidazione della pensione con inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione involontaria, nonché la domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei differenziali pari ad € 672,77, oltre accessori CP_1
come per legge.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri ex DM n. 55/2014 e succ. modd., tenendo conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell' ed attribuite ai difensori costituiti dell'appellante per fattane CP_1
anticipazione.
Le spese di CTU, già quantificate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso del Parte_1
27.10.2022, nei confronti dell' , in persona del legale rappresentate pro tempore, CP_1
avverso la sentenza n. 1228 del 28.4.2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
-a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto della inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione involontaria non agricola;
-b) in conseguenza della statuizione sub a), condanna l' al pagamento delle relative CP_1 differenze pensionistiche maturate dall'1/7/2015 al 31.12.2025, liquidate, come da CTU, in € 672,77, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria;
-c) condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida ex CP_1
D.M. n. 55/2014 in € 341,00, per il primo grado, ed in € 337,00, per il secondo grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti OR LM NI e Pietro LI LA;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1
dispositivo;
-riserva il deposito della sentenza entro gg. 60.
Così deciso in Lecce il 17.9. 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi