Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N° 469/2025 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
- dott. Gabriele Romano Presidente
- dott.ssa Giulia Marozzi giudice relatrice
- dott. Maurizio Drigani giudice
All'esito della camera di consiglio del 13 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in epigrafe indicato tra
Parte_1
– reclamante –
e
Controparte_1
– reclamato –
e nei confronti dei litisconsorti necessari
(non costituita, assente all'udienza del 17.04.2025) CP_2
(non costituita, assente Controparte_3 all'udienza del 17.04.2025)
***
Letti gli atti del procedimento e sentite le parti costituite all'udienza del
17.04.2025; premesso che:
A) con ordinanza del 22.11.2021 (e comunicata il 23.11.2021) il GE dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva n. 77/2020 RGE intrapresa da Pt_2
1
DEI AS , rilevando l'omesso deposito del titolo esecutivo Parte_3 nei termini di cui all'art. 557 c.p.c.; in particolare, a seguito di opposizione svolta dall'esecutato, il GE ha rilevato che:
- l'espropriazione forzata nei confronti di si fondava Controparte_1 sull'atto di compravendita del 17.03.2016 a rogito Notaio dott. Persona_1 rep. 190.555 racc. 22.738 con cui il medesimo si era Controparte_1 accollato la quota n. 16 del mutuo ipotecario a rogito Notaio dott. Per_1 del 30.03.2007 rep. 183.918 racc. 18.162, concluso precedentemente tra
[...]
e ; CP_2 Controparte_4
- l'espropriazione era stata svolta ex artt. 555 ss. c.p.c. nei confronti di
[...]
come debitore (in forza dell'atto di accollo) anziché ex artt. 602 CP_1 ss. c.p.c. come terzo proprietario di bene gravato da ipoteca a garanzia del debito di altro soggetto (in forza dell'atto di mutuo contratto da ) ed CP_2 infatti non erano state osservate le forme di cui agli artt. 602 ss. c.p.c. con notifica dell'atto di precetto al debitore oltre che nei confronti del terzo proprietario;
considerato, quindi, che non risultava depositato agli atti – entro il termine di cui all'art. 557 c.p.c. – il titolo esecutivo, costituito secondo il GE dall'atto di compravendita del 17.03.2016 a rogito Notaio dott. rep. Persona_1
190.555 racc. 22.738, contenente l'accollo del mutuo già stipulato tra
[...]
e la banca, veniva dichiarata l'estinzione della procedura CP_2 esecutiva, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione spiegata dall'esecutato, con condanna del creditore procedente alla refusione delle spese di lite;
B) a seguito di reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto avverso tale provvedimento da parte di quale mandataria di Controparte_5 Controparte_6
(cessionaria del credito di con sentenza n. 199 del 16/03/2022 CP_7
(depositata il 21.03.2022), il Tribunale della Spezia, in accoglimento della domanda spiegata, revocava l'ordinanza del GE di estinzione della procedura esecutiva 77/2020, condannando l'esecutato alla refusione in favore di controparte delle spese di lite;
in particolare, il Collegio, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti
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del creditore intervenuto sosteneva: CP_8
- in via preliminare che l'opposizione svolta dall'esecutato non potesse essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi;
- nel merito, che il titolo esecutivo fondante l'esecuzione immobiliare non fosse costituito dall'atto di compravendita con contestuale accollo del precedente mutuo da parte dell'acquirente, trattandosi di accollo meramente interno, bensì Contr dal contratto di mutuo fondiario stipulato tra e la società ; CP_2
C) tale provvedimento veniva confermato dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza 158 emessa l'1.02.2023 (depositata il 20.02.2023), con la quale il Giudice di secondo grado – rigettato il motivo inerente all'asserito difetto di legittimazione di – confermava la natura meramente interna dell'accollo, con la Pt_1 conseguenza che non comportando effetti novativi lo stesso determinava solo una modificazione soggettiva dal lato passivo dell'obbligazione, da ciò conseguendo che il titolo esecutivo fosse costituito dal mutuo;
per tale ragione non poteva ritenersi che vi fosse stata alcuna violazione del disposto dell'art. 557
c.p.c.;
D) con ordinanza del 25.11.2024, la Corte di Cassazione, adita su ricorso di DEL
GIUDICE Valerio, cassava le sentenze di merito “rinviando al Tribunale della
Spezia, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio”, avendo rilevato ex officio la nullità processuale costituita dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale litisconsorte necessario;
CP_2 rilevava infatti che, come sostenuto da consolidata giurisprudenza, nell'opposizione all'espropriazione contro il terzo proprietario sono litisconsorti necessari il creditore, il debitore principale e il terzo proprietario;
E) depositava conseguentemente, avanti all'intestato Tribunale, ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. , chiedendo di: Pt_1
- “revocare l'ordinanza del 22/11/2021 notificata il 23/11/2021 del Tribunale Di La
Spezia, e in totale riforma del predetto provvedimento, rigettare l'istanza di estinzione della procedura esecutiva 77/2020, accertare la sussistenza di un valido titolo esecutivo e per l'effetto dichiarare che la reclamante ha pieno diritto di proseguire la procedura esecutiva rge 77/2020
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Cont Tribunale Di La Spezia contro iudice CP_1
- in ogni caso, condannare parte ricorrente alla refusione in favore dell'opposta delle spese, anche generali, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre che di quelle del giudizio di legittimità rg. 7013/2024; il tutto oltre IVA e CPA, come per legge ed espressamente compreso il rimborso forfetario delle spese di lite”; si costituiva DEL GIUDICE , chiedendo di: CP_1
“in via preliminare, sospendere inaudita altera parte la procedura esecutiva attualmente pendente, rilevato che sussistono entrambi i requisiti del fumus boni iuris (in questo caso integrato dall'ordinanza della Corte di Cassazione, la cui lettura non può che confortare la fondatezza della richiesta) e dal periculum in mora, derivante dalla minaccia dell'ingiusta esecuzione cui è assoggettato il Sig. CP_1
- nel merito, rilevare la mancata partecipazione a tutte le fasi processuali della Soc. “ CP_2
e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione della procedura n. 77/2020;
[...]
- in via subordinata, accogliere le richieste formulate nella comparsa di risposta del 06.01.2022
– ivi da intendersi interamente ripetute e trascritte;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
- emettere ogni altro provvedimento del caso.”
Ciò premesso,
OSSERVA
Preliminarmente, deve rilevarsi che - in ottemperanza all'ordinanza emessa dalla
Corte di Cassazione - è stato integrato il contraddittorio nei confronti della società
quale debitore principale, oltre che di (nei cui CP_2 CP_8 confronti il contraddittorio era stato esteso già in occasione della trattazione del reclamo), ma che i predetti non si sono costituiti né sono comparsi all'udienza del
17.04.2025.
Venendo al merito della vicenda, il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto.
In primo luogo, deve osservarsi come l'opposizione spiegata dall'esecutato, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, non potesse essere qualificata
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come opposizione agli atti di esecutivi, avendo ad oggetto l'inefficacia del pignoramento, con la conseguenza che l'opposizione è tempestiva.
Venendo al merito, deve essere revocata l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva 77/2020.
Si ritiene, infatti, che l'espropriazione forzata nei confronti di CP_1
si fondi non già sull'atto di compravendita del 17.03.2016 a rogito Notaio
[...] dott. rep. 190.555 racc. 22.738, contenente l'accollo della quota Persona_1
Contr n. 16 del mutuo ipotecario precedentemente concluso tra e CP_2 bensì sul predetto mutuo fondiario garantito da ipoteca volontaria e successivo frazionamento.
Infatti, l'accollo contenuto nell'atto di compravendita è qualificabile come accollo meramente interno, emergendo come le parti non abbiano inteso attribuire alcun diritto al creditore (accollatario) verso l'accollante, il quale si è impegnato soltanto nei confronti del debitore accollato.
Come rilevato dal Tribunale, oltre che dalla Corte d'Appello, non emerge che il terzo accollante e il debitore accollato abbiano inteso conferire al creditore accollatario il diritto di pretendere direttamente dall'accollante l'adempimento del proprio credito. Inoltre, deve evidenziarsi come sia rimasta estranea alla pattuizione la banca mutuataria, la quale non risulta che abbia aderito, anche successivamente, alla pattuizione.
Al riguardo vale, peraltro, il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale “In tema modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio” (Cass.
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Sez.
2 -Ordinanza n. 38225 del 03/12/2021).
Ne deriva che il creditore non ha acquistato, accanto a quello originario, un nuovo debitore;
che l'obbligazione originaria derivante dal mutuo non viene sostituita, non avendo l'accollo effetti novativi;
che, pertanto, il titolo esecutivo resta il mutuo e non già l'accollo.
Conseguentemente, deve ritenersi che non vi sia stata alcuna violazione del disposto dell'art. 557 c.p.c.
D'altra parte, il fatto che l'espropriazione si sia svolta ex art. 555 ss. c.p.c. nei confronti di come debitore anziché ex art. 602 ss. Controparte_1
c.p.c. come terzo proprietario del bene gravato da ipoteca a garanzia del debito di altro soggetto ( , in forza del mutuo contratto da quest'ultima) non CP_2
è stato posto a fondamento di alcuna specifica opposizione, essendosi limitato l'esecutato a lamentare l'inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c. sul presupposto che il titolo fosse costituito dal contratto di accollo. Il reclamato, sul punto, ha sostenuto solo genericamente la correttezza della decisione adottata dal
GE.
Per tali ragioni, il reclamo deve essere accolto.
Quanto alle spese processuali del giudizio conclusosi con la cassazione da parte della Suprema Corte delle sentenze di merito, le stesse possono essere compensate, in considerazione della natura in rito della decisione della Corte di
Cassazione e del rilievo ex officio di una nullità che avrebbe potuto essere evitata dal reclamante mediante l'integrazione del contraddittorio in sede di primo reclamo.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del reclamato, siccome soccombente. Le stesse sono quantificate nella misura pari ad € 6.000,00, applicati i parametri compresi tra il minimo e il medio previsti per i giudizi di cognizione ordinaria, di valore fino ad € 260.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
PQM
Visto l'art. 630 c.p.c.
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accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di estinzione emessa il
22.11.2021 nella procedura esecutiva n. 77/2020; compensa le spese del giudizio conclusosi con la cassazione delle sentenze di merito da parte della Suprema Corte e condanna il reclamato al pagamento delle spese processuali del presente grado, quantificate in euro 6.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
La Spezia, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Giulia Marozzi Gabriele Romano
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