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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8146/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamata l'ordinanza del 25 settembre 2024 con cui, ai sensi degli artt. 187 c.p.c., 127 ter c.p.c., ha assegnato termine per note per l'udienza del 17 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8146/2022 promossa da:
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Leopoldo Santaniello, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, , rappresentato e difeso dall'Avv. ZURLO RAFFAELE, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato VIA PAOLO EMILIO TAVIANI 170 19125 LA SPEZIA
Parte opposta
Conclusioni
Come da note difensive depositate il 9 dicembre 2024 (parte opponente) e il 5 dicembre 2024 (parte opposta) Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza.
In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n.
9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte della ragione su cui si fonda il rigetto, a fronte dunque dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della presente decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.
1. Accoglimento dell'opposizione. L'opposizione proposta da è fondata e pertanto Parte_1
deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2426/2022 pronunciato dal
Tribunale di Bergamo il 29 agosto 2022.
1.1. Con ricorso proposto ex art. 638 c.p.c. la società ha chiesto e ottenuto che il Controparte_1
Tribunale di Bergamo ingiungesse a di pagare l'importo di € 8.729,27 oltre interessi, Parte_1
preteso a titolo di restituzione della somma finanziata dalla cedente ST AN s.p.a. (il contratto di finanziamento è prodotto sub doc. 3 fasc.mon.).
Nel presente giudizio la società quale attrice in senso sostanziale, ha chiesto di confermare CP_1 il decreto ingiuntivo n. 2426/2022 in quanto l'opponente convenuto in senso Parte_1
sostanziale, ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.
1.2. Contrariamente a quanto ritenuto da parte opposta, l'opponente ha formulato eccezioni difensive idonee a paralizzare la pretesa avversaria: nell'atto di citazione con cui è stato introdotto il presente giudizio di cognizione ha eccepito che la società ha mancato di Parte_1 Controparte_1 contabilizzare plurimi pagamenti, in conseguenza dei quali il debito maturato deve ritenersi “quasi del tutto azzerato”.
Più in particolare, il signor ha eccepito che nel 2012 aveva concordato con ST il Pt_1
ripianamento del proprio debito con la pattuizione di un piano di rientro che prevedeva il pagamento di rate mensili, garantito dall'emissione di cambiali dall'importo di circa € 204,59. Le cambiali, precisa l'opponente, sono state “quasi tutte regolarmente pagate”, ad eccezione di due (protestate per mancanza di fondi), come risulta dal dettaglio dei singoli pagamenti, dei relativi importi e delle relative date, da parte opponente indicati in modo puntuale nel prospetto prodotto sub doc.
2. Dagli estratti conto prodotti sub docc. 3 e 4 emerge la prova degli addebiti delle cambiali relativi i titolo bancari restituiti al signor . Pt_1
1.3. Nelle 22 pagine di cui si compone la comparsa di costituzione e risposta non si rintraccia alcun argomento volto a contrastare in modo puntuale quanto eccepito dall'opponente in ordine alla pattuizione del piano di rientro ed in ordine ai pagamenti effettuati tramite cambiali.
Parte opposta, nel legittimo esercizio del diritto di difesa, ha deciso di non depositare la memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., termine, questo, entro il quale le parti devono e possono svolgere l'attività assertiva.
Come correttamente eccepito da parte opponente nella memoria autorizzata del 9 dicembre 2024, parte opposta - che in sede monitoria aveva prodotto una certificazione ex art. 50 TUB da ritenersi inattendibile, visto che non teneva conto dei pagamenti già effettuati - nel corso del processo non ha prodotto un estratto conto aggiornato che tenesse conto dei pagamenti eseguiti dal signor . Pt_1
Vale aggiungere che nel presente giudizio di cognizione ordinaria parte opposta non solo non ha tempestivamente svolto contro argomentazioni difensive rispetto a quanto eccepito da parte opponente, non solo, dunque, non ha contraddetto in ordine alla documentazione prodotta dal signor e da cui emerge la prova di plurimi pagamenti;
parte opposta non ha neppure provveduto a Pt_1
specificare la domanda formulata in modo generico in via subordinata nella comparsa di costituzione
(“nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda Controparte_1 attività istruttoria”).
Parte opposta è rimasta silente in ordine all'eccezione di pagamento avversaria, così come è rimasta inerte nella conseguente specificazione del quantum dovuto dall'opponente, dunque è rimasta inerte rispetto all'adempimento dell'onere di allegazione, non potendo evidentemente essere ritenuta sufficiente, ai fini di una compiuta illustrazione della causa petendi, lo svolgimento di una mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione e specificazione, nel corso e all'esito del processo, in merito ai fatti precisi e specifici che costituiscono le ragione della domanda.
Pertanto, l'istituto di credito opposto non ha ottemperato all'onere di allegazione e all'onere della prova sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2697 coc.civ., né ha eccepito alcunché in relazione all'eccezione di pagamento svolta dal sig. (fatto dunque pacifico e non contestato, oltre che Pt_1
provato per via documentale), con la conseguenza che, anche per tale motivo, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
2. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022. Tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa¸ applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 3.387,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la somma liquidata a titolo di spese del giudizio deve essere distratta in favore dei difensori di parte opponente, Avv. Leopoldo Santaniello e Avv. Lorenzo Santaniello, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo Tribunale di Bergamo n. 2426/2022 pronunciato dal Tribunale di Bergamo il 29 agosto 2022.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Leopoldo Santaniello e dell'Avv. Lorenzo Santaniello che si sono dichiarati antistatari.
Bergamo, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamata l'ordinanza del 25 settembre 2024 con cui, ai sensi degli artt. 187 c.p.c., 127 ter c.p.c., ha assegnato termine per note per l'udienza del 17 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8146/2022 promossa da:
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Leopoldo Santaniello, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, , rappresentato e difeso dall'Avv. ZURLO RAFFAELE, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato VIA PAOLO EMILIO TAVIANI 170 19125 LA SPEZIA
Parte opposta
Conclusioni
Come da note difensive depositate il 9 dicembre 2024 (parte opponente) e il 5 dicembre 2024 (parte opposta) Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza.
In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n.
9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte della ragione su cui si fonda il rigetto, a fronte dunque dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della presente decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.
1. Accoglimento dell'opposizione. L'opposizione proposta da è fondata e pertanto Parte_1
deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2426/2022 pronunciato dal
Tribunale di Bergamo il 29 agosto 2022.
1.1. Con ricorso proposto ex art. 638 c.p.c. la società ha chiesto e ottenuto che il Controparte_1
Tribunale di Bergamo ingiungesse a di pagare l'importo di € 8.729,27 oltre interessi, Parte_1
preteso a titolo di restituzione della somma finanziata dalla cedente ST AN s.p.a. (il contratto di finanziamento è prodotto sub doc. 3 fasc.mon.).
Nel presente giudizio la società quale attrice in senso sostanziale, ha chiesto di confermare CP_1 il decreto ingiuntivo n. 2426/2022 in quanto l'opponente convenuto in senso Parte_1
sostanziale, ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.
1.2. Contrariamente a quanto ritenuto da parte opposta, l'opponente ha formulato eccezioni difensive idonee a paralizzare la pretesa avversaria: nell'atto di citazione con cui è stato introdotto il presente giudizio di cognizione ha eccepito che la società ha mancato di Parte_1 Controparte_1 contabilizzare plurimi pagamenti, in conseguenza dei quali il debito maturato deve ritenersi “quasi del tutto azzerato”.
Più in particolare, il signor ha eccepito che nel 2012 aveva concordato con ST il Pt_1
ripianamento del proprio debito con la pattuizione di un piano di rientro che prevedeva il pagamento di rate mensili, garantito dall'emissione di cambiali dall'importo di circa € 204,59. Le cambiali, precisa l'opponente, sono state “quasi tutte regolarmente pagate”, ad eccezione di due (protestate per mancanza di fondi), come risulta dal dettaglio dei singoli pagamenti, dei relativi importi e delle relative date, da parte opponente indicati in modo puntuale nel prospetto prodotto sub doc.
2. Dagli estratti conto prodotti sub docc. 3 e 4 emerge la prova degli addebiti delle cambiali relativi i titolo bancari restituiti al signor . Pt_1
1.3. Nelle 22 pagine di cui si compone la comparsa di costituzione e risposta non si rintraccia alcun argomento volto a contrastare in modo puntuale quanto eccepito dall'opponente in ordine alla pattuizione del piano di rientro ed in ordine ai pagamenti effettuati tramite cambiali.
Parte opposta, nel legittimo esercizio del diritto di difesa, ha deciso di non depositare la memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., termine, questo, entro il quale le parti devono e possono svolgere l'attività assertiva.
Come correttamente eccepito da parte opponente nella memoria autorizzata del 9 dicembre 2024, parte opposta - che in sede monitoria aveva prodotto una certificazione ex art. 50 TUB da ritenersi inattendibile, visto che non teneva conto dei pagamenti già effettuati - nel corso del processo non ha prodotto un estratto conto aggiornato che tenesse conto dei pagamenti eseguiti dal signor . Pt_1
Vale aggiungere che nel presente giudizio di cognizione ordinaria parte opposta non solo non ha tempestivamente svolto contro argomentazioni difensive rispetto a quanto eccepito da parte opponente, non solo, dunque, non ha contraddetto in ordine alla documentazione prodotta dal signor e da cui emerge la prova di plurimi pagamenti;
parte opposta non ha neppure provveduto a Pt_1
specificare la domanda formulata in modo generico in via subordinata nella comparsa di costituzione
(“nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda Controparte_1 attività istruttoria”).
Parte opposta è rimasta silente in ordine all'eccezione di pagamento avversaria, così come è rimasta inerte nella conseguente specificazione del quantum dovuto dall'opponente, dunque è rimasta inerte rispetto all'adempimento dell'onere di allegazione, non potendo evidentemente essere ritenuta sufficiente, ai fini di una compiuta illustrazione della causa petendi, lo svolgimento di una mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione e specificazione, nel corso e all'esito del processo, in merito ai fatti precisi e specifici che costituiscono le ragione della domanda.
Pertanto, l'istituto di credito opposto non ha ottemperato all'onere di allegazione e all'onere della prova sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2697 coc.civ., né ha eccepito alcunché in relazione all'eccezione di pagamento svolta dal sig. (fatto dunque pacifico e non contestato, oltre che Pt_1
provato per via documentale), con la conseguenza che, anche per tale motivo, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
2. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022. Tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa¸ applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 3.387,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la somma liquidata a titolo di spese del giudizio deve essere distratta in favore dei difensori di parte opponente, Avv. Leopoldo Santaniello e Avv. Lorenzo Santaniello, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo Tribunale di Bergamo n. 2426/2022 pronunciato dal Tribunale di Bergamo il 29 agosto 2022.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Leopoldo Santaniello e dell'Avv. Lorenzo Santaniello che si sono dichiarati antistatari.
Bergamo, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo