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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/05/2025, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2822/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2822 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24.02.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
per procura autenticata dal notaio del Controparte_2 Persona_1
18.04.2018, rep. n. 62776, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Maria
Giammarrusto
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corta d'Appello, sulla base delle considerazioni fin qui esposte, accogliere il presente appello e, per l'effetto, annullare la sentenza di primo grado sopra
r.g. n. 2822/2021 1 indicata con conseguente rigetto delle avverse domande e con condanna di controparte alla restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza del Tribunale, e con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“NEL MERITO
In via principale:
- rigettare le domande avversarie di riforma della appellata sentenza per i motivi di cui in narrativa e confermare l'impugnata sentenza;
In subordine:
- diminuire equamente le penali comminate da ai sensi dell'art. 1384 c.c. per le Pt_1
ragioni indicate nel paragrafo 5.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Tribunale Controparte_1
di Roma convenendo in giudizio contestando la debenza delle Parte_1
penali da quest'ultima applicatele a seguito della tardiva trasmissione dei dati di vendita e della documentazione di supporto relativi al 2013 per le aree di servizio ubicate sulle autostrade A3 Salerno – Reggio Calabria (Rogliano Est,
Rogliano Ovest e Frascineto Ovest) e A19 Palermo – Catania (Sacchitello Nord,
Sacchitello Sud, Caracoli Nord e Scillato Sud), per un ammontare complessivo pari ad € 182.000,00. In subordine, chiedeva la riduzione dell'importo ai sensi dell'art. 1384 c.c., in quanto la prestazione contrattuale era stata in parte eseguita e, in ogni caso, la penale appariva manifestamente eccessiva.
L'attrice deduceva:
- di aver svolto attività di ristoro presso le suddette aree di servizio autostradali in forza dell'accordo del 19.12.2012 e degli ulteriori convenzioni e disciplinari di servizio stipulati con i quali prevedevano che, per Parte_1
ciascuna delle aree di servizio, avrebbe dovuto trasmettere CP_1
mensilmente ad i dati di vendita, nonché, entro il 20 marzo dell'anno Pt_1
successivo, un riepilogo annuale degli introiti risultanti dai registri vendite e r.g. n. 2822/2021 2 corrispettivi con allegazione di copia del Registro vendite e corrispettivi a mezzo raccomandata a/r, secondo le modalità comunicate da (art. 13 Pt_1
dell'accordo del 19.12.2012 e art.
5.5. delle convenzioni), e, per ciascun giorno di ritardo nella trasmissione dei riepiloghi annuali dei dati di vendita e/o della documentazione di riferimento, l'applicazione di una penale giornaliera di €
500,00 (art. 16.3 dell'accordo e art.
7.3 dei disciplinari di servizio);
- di aver trasmesso fino al 2013 ad riepiloghi annuali dei dati di Parte_1
vendita estraendoli direttamente dal proprio sistema informatico di gestione
“ ”, contenente il Registro dei corrispettivi e delle vendite, assieme CP_3
a relazioni di certificazione dei dati di vendita rilasciati da società di revisione, condotte attraverso la riconciliazione dei dati di vendita trasmessi col Registro dei corrispettivi e delle vendite cartaceo, a tal fine messo a disposizione presso la propria sede;
- di aver ricevuto, con nota del 24.02.2014 da parte di per l'anno Parte_1
2013, la richiesta di invio dei dati con la specificazione che la documentazione di supporto avrebbe dovuto contenere, in particolare, la copia del Registro delle vendite e dei corrispettivi completo di firma e timbro del gestore, il riepilogo annuale compilato per ciascuna area di servizio per ogni servizio e tipologia di bene completo di firma e timbro e, per le aree ubicate lungo l'autostrada A19
Palermo-Catania, il riepilogo annuale corredato dalla certificazione di una
Società di Revisione contabile o di un Revisore dei Conti iscritto al registro dei
Revisori contabili da trasmettere entro il 15.03.2014, con la precisazione, altresì, che la relazione di certificazione rilasciata da società di revisione non sarebbe stata sostitutiva della documentazione di supporto;
- di non aver trasmesso i dati di vendita secondo le modalità richieste, con conseguente applicazione delle penali da parte di preannunciata con le Pt_1
note del 01.08.2014 ed effettuata con le fatture n. 22003481/2014 per le quattro aree di servizio della A 19 Palermo - Catania e n. 22003482/2014 per le tre aree della A 3 Salerno – Reggio Calabria per il periodo 10.06.2014 – 31.07.2014;
- di aver prontamente contestato l'applicazione delle penali, evidenziando alla controparte come il Registro dei corrispettivi e delle vendite, contenuto nel sistema informatico di gestione “ ”, non fosse producibile CP_3
facilmente nella sua integrità nel formato cartaceo e che le certificazioni dei dati r.g. n. 2822/2021 3 di vendita rilasciate dalla Società di revisione attestassero comunque la Pt_2
conformità dei dati trasmessi al contenuto del Registro dei corrispettivi e delle vendite cartaceo;
- che, nonostante le contestazioni mosse, aveva ottenuto il Parte_1
pagamento delle penali con l'escussione della polizza fideiussoria della Banca
Popolare di Milano a garanzia degli obblighi della concessionaria;
- di aver trasmesso ad in data 31.07.2014, i riepiloghi annuali Parte_1
nel formato richiesto e, in data 04.08.2014, un estratto del Registro dei corrispettivi e delle vendite estrapolato dal sistema di gestione “ ” CP_3
relativo alle aree di servizio in questione, assieme a copia cartacea del Registro annuale dei corrispettivi e delle vendite per le aree gestite in franchising;
- di aver constatato, a seguito di tali ultime trasmissioni, che on Parte_1
aveva formulato alcuna richiesta di conguaglio delle royalties, circostanza che, dunque, ad avviso dell'attrice, avrebbe confermato la correttezza dei dati di vendita mensili ed annuali certificati dalla Società di revisione KPMG in precedenza inviati.
In diritto, sosteneva che le penali applicatele non erano dovute, in quanto i dati delle vendite trasmessi a febbraio e marzo 2014 erano comunque risultati idonei a soddisfare le richieste di trasmissione dei dati di vendita e la relativa documentazione contrattualmente previsti e considerato che, ad ogni modo, le disposizioni contrattuali relative all'applicazione delle penali facevano riferimento alla mancata trasmissione dei dati di vendita e della relativa documentazione, senza ulteriori specificazioni, e non alla mancata trasmissione del Registro dei corrispettivi e delle vendite in formato cartaceo.
In subordine, chiedeva la riduzione delle penali in quanto l'obbligazione era stata parzialmente eseguita e poiché la penale giornaliera applicata di € 3.500,00
(€ 500,00 per ciascuna delle sette aree di servizio) risultava manifestamente eccessiva tenuto conto: (i) del fatto che le modalità di trasmissione dei dati di vendita e della relativa documentazione così come tenuta fino al 2013 corrispondevano ad una prassi, a detta dell'attrice, adottata negli anni precedenti e consolidata tra le parti;
(ii) della buona fede di nel Controparte_1
ritenere che le certificazioni di potessero rappresentare un'idonea Pt_2
documentazione dei dati di vendita;
(iii) del fatto che il Registro dei r.g. n. 2822/2021 4 corrispettivi e delle vendite era lo stesso per tutte le aree di servizio e, pertanto,
l'inadempimento da lamentato avrebbe dovuto considerarsi Parte_1
unitario, con la conseguente applicazione di una sola penale giornaliera di €
500,00 per tutte e sette le aree di servizio;
(iv) della mancanza di pregiudizio per derivante dalla mancata trasmissione del Registro dei corrispettivi e Pt_1
delle vendite in forma cartacea.
Si costituiva, tardivamente, negando che la documentazione Parte_1
inviatale da fosse idonea a soddisfare i requisiti Controparte_1
contrattualmente richiesti e deducendo, in particolare: (i) che il fatto che negli anni precedenti fosse stato accettato il report degli incassi come presentato da non potesse comportare un legittimo affidamento in capo alla CP_1
controparte; (ii) che nell'applicazione della penale non occorresse effettuare una valutazione della gravità dell'inadempimento; (iii) che non poteva essere invocata la riduzione ad equità della penale per la parziale esecuzione della prestazione, in quanto la penale era stata prevista anche per il solo ritardo nell'inadempimento; (iv) che l'argomento secondo cui avrebbe dovuto essere applicata un'unica penale di € 500,00 per tutte e sette le aree di servizio era infondato.
Il Tribunale, con sentenza n. 5424/2021, preliminarmente rilevava la tardività di quanto dedotto da con la memoria ex art. 183 co. 6, n. 2) c.p.c., Parte_1
ossia che avesse per anni sostenuto di non avere la disponibilità Controparte_1
del Registro dei corrispettivi e delle vendite cartaceo, così inducendo la convenuta ad accontentarsi dei dati delle vendite e dei corrispettivi estratti dal sistema gestionale “ ”, per poi invece dimostrare che il Registro dei CP_3
corrispettivi e delle vendite cartaceo fosse pienamente trasmissibile, essendo stato messo a disposizione della società di revisione , allegandolo alle Pt_2
certificazioni della società di revisione inerenti alle aree di servizio della A 19
Palermo-Catania per l'anno 2012, circostanza che, ad avviso del primo Giudice, avrebbe dovuto essere contestata specificamente da parte di nella Parte_1
comparsa di costituzione. Nel merito, statuiva che, essendosi nei Parte_1
numerosi anni di durata dei rapporti contrattuali anteriori al 2013 sempre accontentata degli estratti dal sistema “ ” accompagnati dalla CP_3
certificazione della società di revisione , incaricata dal legale Pt_2
r.g. n. 2822/2021 5 rappresentante di di riconciliare i dati delle vendite e dei servizi CP_1
prestati per singola area di servizio con quelli emergenti dal Registro dei corrispettivi e delle vendite, senza pretendere anche l'invio degli estratti cartacei, l'improvviso mutamento unilaterale della prassi applicativa creatasi negli anni era da ritenersi contrario alla comune intenzione delle parti ed ai canoni di buona fede e correttezza. Rilevava, infine, che l'applicazione formalistica delle penali da parte di costituiva abuso del diritto, in Pt_1
quanto volta a conseguire risultati economici risarcitori diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali la facoltà di applicazione delle penali le era stata contrattualmente attribuita, essendo i documenti trasmessi da Controparte_1
secondo la prassi consolidatasi tra le parti risultati idonei, stante la mancata emissione di fatture di conguaglio, a consentire ad di verificare la Parte_1
correttezza dei dati comunicati. Accoglieva, quindi, la domanda principale e, conseguentemente, condannava alla restituzione in favore di Parte_1
della somma di € 182.000,00 incassata a titolo di penali non Controparte_1
dovute, con interessi legali dal 24.06.2015 al saldo.
Avverso detta sentenza ha interposto appello articolando tre Parte_1
motivi di gravame.
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto tardiva la deduzione fatta con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2)
c.p.c., evidenziando al riguardo di aver dedotto la circostanza fattuale in questione già negli allegati prodotti con la comparsa di costituzione e risposta
(all. 14a, 14b, 14e e 14f alla comparsa di costituzione e risposta).
Con il secondo motivo ha censurato la decisione per aver ritenuto legittimo l'affidamento ingeneratosi in capo alla controparte circa l'idoneità delle comunicazioni relative ai report degli incassi così come effettuate da CP_1
Trattasi di una prassi, a detta dell'appellante, non effettivamente voluta
[...]
da essendo stata costretta quest'ultima ad accettare tali Parte_1
trasmissioni in base all'asserita impossibilità di invio della documentazione richiesta opposta da La violazione della correttezza e buona fede CP_1
contrattuale, dunque, risulterebbe essere addebitabile non ad bensì alle Pt_1
non veritiere dichiarazioni di CP_1
r.g. n. 2822/2021 6 Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della decisione per aver ritenuto abusivo l'esercizio del diritto di ll'applicazione delle penali, posto Parte_1
che la comunicazione dei dati di vendita secondo le modalità richieste sarebbe stata invece funzionale, attraverso la diretta presa visione e ricezione delle copie degli originali dei Registri vendite e corrispettivi, al calcolo del corrispettivo della concessione del servizio che è tenuta a versare alla Controparte_1
concedente, mentre la certificazione della società di revisione non sarebbe idonea a garantire la totale esattezza e l'assenza di errori o di irregolarità delle verifiche condotte dal soggetto revisore incaricato da CP_1
Si è tempestivamente costituita in giudizio che ha richiesto il Controparte_1
rigetto dell'appello in quanto infondato, riportando a sostegno della propria argomentazione di non aver mai rappresentato all'appellante una impossibilità oggettiva ed assoluta alla trasmissione del Registro cartaceo, ma piuttosto una difficoltà ed un evitabile dispendio di costi (come emergente dai contenuti della missiva prodotta con doc. 16).
L'appello è infondato e deve essere respinto.
I primi due motivi di gravame, che sono suscettibili di trattazione congiunta poiché entrambi si fondano sulla medesima circostanza dedotta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. dall'odierna appellante, ritenuta tardivamente introdotta dal primo Giudice in quanto non oggetto di specifica allegazione nella comparsa di risposta con conseguente inammissibilità della relativa difesa, sono infondati e devono essere rigettati.
Appare opportuno rilevare, anzitutto, che l'art. 167 c.p.c., il quale disciplina il contenuto della comparsa di risposta del convenuto, stabilendo che questi ha l'onere di prendere posizione sui fatti allegati dall'attore a fondamento della sua domanda, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c., che sancisce il principio di non contestazione, a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, con la conseguenza che la mancata contestazione da parte del convenuto, a fronte dell'onere esplicitamente imposto dal dettato dell'art. 167
c.p.c., costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda attorea, la cui prova diviene,
r.g. n. 2822/2021 7 perciò, inutile, fungendo l'art. 115 c.p.c. anche da regola per il riparto del rischio della mancata prova del fatto allegato e non contestato.
Come efficacemente affermato dalla Suprema Corte, “il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di 'non contestazione' a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la
'sussistenza dei presupposti di legge' per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica" (cfr. Cass. n. 19896/2015; cfr. anche
Cass. n. 27596/2008; Cass. n. 26624/2018). È indubbio, pertanto, che la generica affermazione contenuta nella comparsa di costituzione e di risposta ove si fa riferimento agli allegati 14a, b, c, d, e ed f con i quali “ha Parte_1
ulteriormente specificato le motivazioni a conferma delle penali applicate” non può ritenersi una valida contestazione ai fini dell'art 167 c.p.c.
Vero è che la legge consente al convenuto di completare o meglio articolare le proprie contestazioni anche nella fase successiva del processo, ossia nella fase istruttoria, entro l'udienza di trattazione, seguendo le scansioni previste dall'art. 183 c.p.c.; il convenuto, dunque, deve già nella comparsa di costituzione indicare puntualmente le proprie difese, ma ha ancora una finestra
– entro l'udienza di trattazione – per completare o puntualizzare le sue contestazioni ai fatti dedotti dall'attore.
Peraltro, da un lato, la giurisprudenza di legittimità precisa, comunque, che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un dovere di allegazione,
l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile (Cass. n.1540/2007; n. 5191/2008; n.13079/2008). Dall'altro, l'art. 183, co. 6,
n. 2) c.p.c. ratione temporis applicabile alla fattispecie odierna consente alle parti, entro precisi termini dopo l'udienza di trattazione, di indicare i mezzi di prova e le circostanze che intendono provare (“Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: […] 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”), non consentendo di introdurre nuovi fatti r.g. n. 2822/2021 8 costitutivi, modificativi o estintivi del diritto dedotto in giudizio se non già dedotti nella comparsa di costituzione e di risposta, o, comunque, nei termini fissati per le difese.
Ciò posto, le doglianze mosse dall'appellante circa l'idoneità del contenuto, complessivamente inteso, dei documenti allegati alla comparsa di costituzione ad escludere la tardività di quanto dedotto con la memoria ex art. 183, co. 6, n.
2) c.p.c. devono, dunque, essere disattese. Il contenuto degli allegati prodotti da nei documenti relativi alla conferma dell'applicazione delle penali Parte_1
(in particolare, all. 14a e 14b alla comparsa di costituzione e risposta) non possono considerarsi, infatti, allegazione ritualmente introdotta ai fini dell'art. 167 c.p.c., che pone invece sul convenuto uno specifico onere di contestazione dei fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda. La sola produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione non può valere a ritenere allegati fatti che, a detta della parte, dovrebbero ritenersi desunti dai documenti in assenza di specifica allegazione, fatti i quali, pertanto, in virtù del combinato disposto degli artt. 167 e 115 c.p.c., non possono entrare formalmente nel thema decidendum, ossia nel novero dei fatti che il giudice può valutare (Cass.
SU n.761/2002: “la disponibilità giuridica sostanziale si atteggia, in sede giurisdizionale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite […] si tratta, quindi, di un ambito di incidenza estraneo alla determinazione del thema probandum ed inerente soltanto alla determinazione del tema di fatto che è alla base della controversia”).
Ne deriva che la sentenza impugnata è incensurabile ove ha statuito che
“ ha dedotto tardivamente nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. che la Pt_1
avrebbe per anni sostenuto di non avere la disponibilità del registro dei CP_1
corrispettivi e delle vendite cartaceo inducendola ad accontentarsi dei dati delle vendite
e dei corrispettivi estratti dal sistema gestionale “ ” di mentre CP_3 CP_1
per il 2012 li avrebbe allegati alle certificazioni della società di revisione inerenti alle aree di servizio della A 19 Palermo – Catania, mostrando così che il registro dei corrispettivi e delle vendite cartaceo era in effetti pienamente trasmissibile essendo stato messo a disposizione della società di revisione dal momento che tale deduzione Pt_2
non costituisce una replica ad un fatto nuovo dedotto per la prima volta da CP_1
nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., posto che l'attrice aveva già dedotto
r.g. n. 2822/2021 9 nell'atto di citazione (vedi pagina 4) che fino al 2013 aveva sempre trasmesso ad i Pt_1
dati di vendita relativi alle sette aree di servizio con l'invio dei riepiloghi annuali dei dati di vendita direttamente estratti dal suo sistema gestionale “ ”, CP_3
accompagnati dalle certificazioni dei predetti dati di vendita rilasciate dalla società di revisione a seguito della riconciliazione dei dati contenuti nei riepiloghi annuali con il registro delle vendite e dei corrispettivi a tal fine messo a disposizione per la verifica, e che tale circostanza non essendo stata contestata specificamente da nella comparsa Pt_1
di costituzione e neppure nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., dalla convenuta non depositata, doveva ritenersi ormai pacifica ex art. 115 comma 1° c.p.c.”
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, aveva già Controparte_1
dedotto nell'atto di citazione di aver sempre trasmesso, fino al 2013, i dati di vendita ed i riepiloghi annuali risultanti dal Registro dei corrispettivi e delle vendite mediante estrazione diretta dal proprio sistema gestionale “
[...]
”, prassi fino ad allora invalsa tra le parti durante tutta la durata dei CP_3
lunghi rapporti contrattuali tra le medesime intercorrenti, circostanza, in assenza di tempestiva contestazione in merito da parte della convenuta, da ritenersi accettata dalla controparte e, quindi, sulla scorta delle norme processuali appena esaminate, non più suscettibile di contestazione, nemmeno nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c.
La Suprema Corte al riguardo ha rilevato, inoltre, che l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato) è principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non soltanto sul tenore degli artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo, comportante una struttura dialettica a catena, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost. (così, Cass. n. 1540/2007 e n. 23638/2007: “L'art. 167
r.g. n. 2822/2021 10 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stresso dall'ambito degli accertamenti richiesti”, cfr. Cass. n.6936/2004; n.13079/2008; n.21075/2016; n.20170/2018;
n.16782/2019; n. 29488/2019; n. 5429/2020, n. 3713/2024).
Per quanto sinora esposto i primi due motivi di gravame, entrambi basati sull'erroneo assunto che anche solo il contenuto dei documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta, genericamente e complessivamente considerato, pur in assenza di specifica allegazione, possa ritenersi idoneo ad assolvere gli oneri allegatori posti dal combinato disposto degli artt. 115 e 167
c.p.c., sono privi di pregio e meritano reiezione, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti sul punto.
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, secondo il quale il primo
Giudice avrebbe errato nel ritenere meramente formalistica l'applicazione delle penali, tale da costituire abuso del diritto da parte di in quanto Parte_1
l'impianto motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata, ove ha ritenuto l'applicazione delle penali da parte di esercizio sproporzionato Pt_1
e contrario a buona fede di una facoltà formalmente prevista dal contratto, risulta pienamente condivisibile.
Partendo dall'esame della disciplina convenzionale (art. 13 dell'accordo del
19.12.2012, per le tre aree di servizio della A 3 Salerno – Reggio Calabria: “Al fine di consentire ad i più opportuni controlli e verifiche circa le prestazioni dei Pt_1
Servizi e l'andamento delle vendite, per la determinazione dei corrispettivi e per
l'emissione delle relative fatture la Concessionaria si impegna ad inviare ad Pt_1
anche attraverso mezzi di comunicazione telematici, i dati mensili ed i riepiloghi annuali relativi: agli introiti al netto dell'IVA risultanti dai registri delle vendite e dei corrispettivi di cui all'art. 12 del presente Accordo. […] La Concessionaria é tenuta inoltre ad inviare ad a. i dati mensili di cui al presente articolo entro il Pt_1
ventesimo giorno di ogni mese successivo a quello cui i dati si riferiscono;
b. i riepiloghi
r.g. n. 2822/2021 11 annuali di cui al presente articolo per ogni servizio e tipologia di bene e la copia dei
Registri delle vendite e dei corrispettivi, a mezzo raccomandata A.R., entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello cui i dati si riferiscono, secondo le modalità che verranno comunicate da I riepiloghi annuali, di cui alla precedente lettera b), del presente Pt_1
articolo dovranno essere sottoscritti da un rappresentante della Concessionaria a ciò espressamente autorizzato. E' facoltà di proporre la modifica delle modalità di Pt_1
comunicazione dei dati. La é responsabile della correttezza e completezza CP_4
dei dati, della loro corrispondenza alla relativa documentazione fiscale nonché della trasmissione degli stessi”; art.
5.5 del Disciplinare di incarico, per le quattro aree di servizio della A 19 Palermo – Catania: “Al fine di consentire ad i più Pt_1
opportuni controlli e verifiche circa la prestazione del Servizio e l'andamento delle vendite, per la determinazione dei corrispettivi e per l'emissione delle relative fatture il
Concessionario si impegna ad inviare ad attraverso mezzi di comunicazione Pt_1
telematici, secondo le modalità che di volta in volta saranno previamente comunicate da
i dati mensili relativi agli introiti al netto dell'IVA, risultanti dai registri delle Pt_1
vendite e dei corrispettivi per il Servizio. Ferme restando le distinzioni per aliquote IVA, il registro delle vendite e dei corrispettivi per il Servizio dovrà riportare registrazioni separate per vendite soggette a corrispettivi unitari diversi e, al termine di ogni mese dovrà essere riportato, oltre alla somma delle vendite del mese in questione, anche il progressivo da inizio anno. La somma di tali registrazioni dovrà essere conciliabile con i dati comunicati mensilmente secondo le modalità e articolazioni previste da Pt_1
L'Affidatario é tenuto ad inviare ad 1. i dati mensili entro il 20° giorno di ogni Pt_1
mese successivo a quello cui i dati si riferiscono.
2. i riepiloghi annuali, per ogni servizio
e tipologia di bene, e le copie del registro delle vendite e dei corrispettivi, a mezzo raccomandata a.r., secondo le modalità che verranno comunicate da entro il 15 Pt_1
marzo dell'anno successivo a quello cui i dati si riferiscono. Il riepilogo annuale di cui al precedente punto 2), deve essere in ogni caso presentato in supporto cartaceo e sottoscritto da un rappresentante del Concessionario a ciò espressamente autorizzato. Il riepilogo annuale di cui al precedente punto 2), dovrà, inoltre, essere certificato per le
Società con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o di altro Paese UE, da una Società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del D.
Lgs. n. 58/1998 ovvero nel corrispondente albo del Paese UE di appartenenza;
per le altre Società, dal Presidente del Collegio Sindacale oppure da un revisore dei conti
r.g. n. 2822/2021 12 iscritto al Registro dei Revisori Contabili. In caso di gestione indiretta del Servizio e fermi restando tutti gli altri adempimenti ai quali é tenuto il Concessionario ai sensi del presente paragrafo, il riepilogo dovrà essere certificato nel caso di Gestione Società con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o di altro Paese UE, da una Società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n.
58/1998 ovvero nel corrispondente albo del Paese UE di appartenenza;
per le altre
Società, dal Presidente del Collegio Sindacale oppure da un revisore dei conti iscritto al
Registro dei Revisori Contabili, incaricato dal Gestore stesso. Le certificazioni suddette dovranno, in particolare, accertare la rispondenza dell'anzidetto riepilogo alle registrazioni relative ai singoli servizi e attività prestate e, segnatamente ai registri delle vendite e dei corrispettivi. Il é responsabile della correttezza e CP_4
completezza dei dati nonché della loro corrispondenza con la relativa documentazione fiscale. Il inoltre, é anche responsabile della trasmissione degli stessi. CP_4
Resta inteso che in caso di disallineamento dei dati di vendita mensili inviati telematicamente rispetto ai dati di vendita certificati, ai fini del calcolo dei corrispettivi saranno presi in considerazione i dati di vendita certificati. Il mancato rispetto di quanto previsto ai paragrafi precedenti comporta, a seconda dei casi l'applicazione nei confronti del Concessionario della penale di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo 7.3 del presente Disciplinare”; art. 16 punto 3) dell'accordo del 19.12.2012 per le tre aree di servizio della A 3 Salerno – Reggio Calabria e art.
7.3 sub. 3 del disciplinare di servizio per le quattro aree di servizio della A 19 Palermo – Catania: “Il
Concessionario riconosce ad la facoltà di applicare le penalità pecuniarie di Pt_1
seguito elencate per il mancato rispetto del presente Accordo: omissis 3) mancata o ritardata trasmissione dei riepiloghi annuali dei dati di vendita e/o della documentazione di riferimento: € 500,00 per ogni giorno di ritardo”); il primo Giudice ha correttamente ricostruito la ratio sottesa alla previsione della comunicazione dei dati di vendita e dei riepiloghi annuali da parte di Controparte_1
evidenziando come la stessa fosse volta a consentire all'odierna appellante il corretto e tempestivo esercizio del potere di verifica e controllo ai fini della determinazione dei corrispettivi dovuti dalla concessionaria e dell'emissione delle relative fatture, mediante verifica della corrispondenza tra dati provvisori e quelli risultanti dai registri delle vendite e dei corrispettivi fiscalmente validi.
r.g. n. 2822/2021 13 Dall'analisi delle disposizioni contrattuali emerge, dunque, che la trasmissione dei dati e della relativa documentazione di supporto debba essere intesa quale strumento necessario a rendere effettiva la causa economica del contratto, nel cui ambito le penali assumono, oltre alla funzione di preventiva liquidazione convenzionale del danno derivante dall'inadempimento e quale deterrente dall'inadempimento, una funzione di presidio dell'interesse sostanziale alla regolarità e attendibilità della gestione del rapporto contrattuale, con specifico riguardo alla corretta e tempestiva determinazione dei corrispettivi dovuti ad er i servizi prestati. Parte_1
Ebbene, risulta che abbia sempre puntualmente adempiuto ai CP_1
propri obblighi di comunicazione dei dati mensili e dei riepiloghi annuali delle vendite, distinti per area, tipologia di beni e aliquote IVA applicate, seppur in una “modalità semplificata” (ossia, in estrema sintesi, non mediante l'invio di copia cartacea dell'originale del Registro dei corrispettivi e delle vendite, ma mediante estrazione diretta dei dati dal sistema informatico “ ”, CP_3
contenente a sua volta il Registro dei corrispettivi delle vendite) comunque accompagnata dalla certificazione, volta ad attestare la correttezza dei dati comunicati, della Società di revisione , a tal fine incaricata di riconciliare i Pt_2
dati estrapolati dal sistema informatico con quelli del Registro dei corrispettivi e delle vendite di ovvero, in caso di gestione indiretta delle aree di CP_1
servizio concesse da dei gestori incaricati. Pt_1
Risulta altresì incontestato, come esaminato anche alla luce dei principi processuali sopra richiamati, che durante l'arco temporale di esecuzione del rapporto contrattuale sino al 2013 abbia sempre accettato detta Parte_1
“modalità semplificata” di adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati di vendita e dei riepiloghi annuali posto a carico di determinando il CP_1
sorgere, come ineccepibilmente rilevato nella sentenza impugnata, di un legittimo affidamento in capo all'appellata circa l'adeguatezza della ridetta modalità di trasmissione dei dati di vendita e degli introiti annuali a garantire l'adempimento degli obblighi di comunicazione contrattualmente previsti.
In tale contesto rileva parimenti la circostanza che, ricevuta la documentazione nel format richiesto, non abbia sollevato alcuna Parte_1
contestazione circa la correttezza dei dati in precedenza trasmessi nella r.g. n. 2822/2021 14 modalità semplificata, né che abbia emesso fatture di conguaglio o note di credito, confermando la corrispondenza tra dati provvisori e definitivi, nonché
l'idoneità della succitata modalità di trasmissione ad assicurare all'appellante l'effettivo esercizio del proprio potere di verifica e di controllo ai fini della determinazione dei corrispettivi ad essa spettanti.
La modalità di trasmissione dei dati di vendita e dei riepiloghi annuali della prassi consolidatasi tra le parti, pur se formalmente difforme rispetto alle previsioni convenzionali, pertanto, risulta aver concretamente realizzato anche la funzione perseguita dalle clausole penali, ossia quella di garantire l'esecuzione degli obblighi contrattuali di comunicazione, scoraggiando comportamenti inadempienti, con la conseguenza che l'escussione della polizza fideiussoria della Banca Popolare di Milano risulta essere avvenuta non solo in assenza di pregiudizio concreto da parte di ma anche volta ad Parte_1
ottenere un vantaggio economico non legittimato da un inadempimento sostanziale degli obblighi di comunicazione contrattualmente previsti.
La sentenza impugnata, dunque, è incensurabile, laddove ha statuito che
“l'applicazione formalistica della penale giornaliera di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione degli estratti cartacei del Registro dei corrispettivi e delle vendite e per ogni area di servizio da parte di pur avendo quest'ultima già Pt_1
ricevuto tutti i dati delle vendite effettuati e dei servizi prestati nelle singole aree di servizio concesse ad differenziati per aree di servizio, per tipologie di beni e CP_1
servizi e per aliquote applicate estratti dal servizio gestionale di “ CP_1 [...]
” con le certificazioni della società di revisione incaricata dal legale CP_3 Pt_2
rappresentante di di riconciliare i dati dei riepiloghi annuali con quelli CP_1
visionati nel Registro dei corrispettivi e delle vendite di e dei gestori dalla CP_1
stessa incaricati in caso di gestione indiretta delle aree di servizio e validi fiscalmente, documenti che le consentivano pienamente e secondo la prassi applicativa consolidata di verificare la correttezza dei dati delle vendite e dei servizi mensilmente comunicati da rispetto ai dati fiscalmente validi modificando ove necessario la fatturazione CP_1
provvisoria con l'emissione di fatture di conguaglio, o note di credito, é avvenuta in assenza di scostamenti tra dati di vendita e servizi provvisori e dati definitivi validi fiscalmente sulla base di un'interpretazione formalistica della disciplina contrattuale della comunicazione dei dati e della trasmissione della documentazione di riferimento da
r.g. n. 2822/2021 15 parte di ad contraria a buona fede, volta non a garantire la tutela della CP_1 Pt_1
finalità propria di quella disciplina convenzionale, ma ad imporre alla controparte contrattuale uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio per conseguire risultati economici risarcitori diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali la facoltà di applicazione della penale le era stata contrattualmente attribuita. In proposito va qui richiamata la sentenza n. 20106/2009 della Corte di Cassazione, secondo la quale
l'interpretazione secondo buona fede del contratto serve a garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti ed a prevenire, o reprimere l'abuso del diritto, che si ha quando il titolare di un diritto soggettivo pur in assenza di divieti formali lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti”; correttamente escludendo che l'applicazione delle penali, fondata su una lettura strettamente letterale e formalistica della disciplina contrattuale, in spregio della consolidata prassi intercorsa tra le parti, nonché della comprovata adeguatezza della modalità di trasmissione dei dati adottata negli anni da ed accettata da Controparte_1
potesse considerarsi conforme ai principi di buona fede e Parte_1
correttezza che regolano l'interpretazione e l'esecuzione del contratto.
Ciò conformemente a quanto ormai acclarato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Segnatamente, sotto il secondo profilo, questi consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario, come nel caso oggetto del presente giudizio, “per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto"
(Cfr., tra le più recenti, Cass. n. 656/2025; Cass. n. 30853/2022; Cass. n.
30555/2019: “Nel riportare solo alcuni dei precedenti nei quali questa Corte ha avuto modo di riaffermare l'operatività del principio dell'abuso del diritto, ed al fine di dimostrarne l'esteso ambito di applicazione, può dunque concordarsi sul fatto che
(cfr. Cass. n. 20106/2009), nel caso di abuso del diritto, quando il titolare, pur in
r.g. n. 2822/2021 16 assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti, al giudice è dato sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del relativo divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso”).
Per quanto sinora esposto, pertanto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna a rifondere ad le spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, che liquida in € 9.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 29.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2822/2021 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2822 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24.02.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
per procura autenticata dal notaio del Controparte_2 Persona_1
18.04.2018, rep. n. 62776, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Maria
Giammarrusto
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corta d'Appello, sulla base delle considerazioni fin qui esposte, accogliere il presente appello e, per l'effetto, annullare la sentenza di primo grado sopra
r.g. n. 2822/2021 1 indicata con conseguente rigetto delle avverse domande e con condanna di controparte alla restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza del Tribunale, e con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“NEL MERITO
In via principale:
- rigettare le domande avversarie di riforma della appellata sentenza per i motivi di cui in narrativa e confermare l'impugnata sentenza;
In subordine:
- diminuire equamente le penali comminate da ai sensi dell'art. 1384 c.c. per le Pt_1
ragioni indicate nel paragrafo 5.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Tribunale Controparte_1
di Roma convenendo in giudizio contestando la debenza delle Parte_1
penali da quest'ultima applicatele a seguito della tardiva trasmissione dei dati di vendita e della documentazione di supporto relativi al 2013 per le aree di servizio ubicate sulle autostrade A3 Salerno – Reggio Calabria (Rogliano Est,
Rogliano Ovest e Frascineto Ovest) e A19 Palermo – Catania (Sacchitello Nord,
Sacchitello Sud, Caracoli Nord e Scillato Sud), per un ammontare complessivo pari ad € 182.000,00. In subordine, chiedeva la riduzione dell'importo ai sensi dell'art. 1384 c.c., in quanto la prestazione contrattuale era stata in parte eseguita e, in ogni caso, la penale appariva manifestamente eccessiva.
L'attrice deduceva:
- di aver svolto attività di ristoro presso le suddette aree di servizio autostradali in forza dell'accordo del 19.12.2012 e degli ulteriori convenzioni e disciplinari di servizio stipulati con i quali prevedevano che, per Parte_1
ciascuna delle aree di servizio, avrebbe dovuto trasmettere CP_1
mensilmente ad i dati di vendita, nonché, entro il 20 marzo dell'anno Pt_1
successivo, un riepilogo annuale degli introiti risultanti dai registri vendite e r.g. n. 2822/2021 2 corrispettivi con allegazione di copia del Registro vendite e corrispettivi a mezzo raccomandata a/r, secondo le modalità comunicate da (art. 13 Pt_1
dell'accordo del 19.12.2012 e art.
5.5. delle convenzioni), e, per ciascun giorno di ritardo nella trasmissione dei riepiloghi annuali dei dati di vendita e/o della documentazione di riferimento, l'applicazione di una penale giornaliera di €
500,00 (art. 16.3 dell'accordo e art.
7.3 dei disciplinari di servizio);
- di aver trasmesso fino al 2013 ad riepiloghi annuali dei dati di Parte_1
vendita estraendoli direttamente dal proprio sistema informatico di gestione
“ ”, contenente il Registro dei corrispettivi e delle vendite, assieme CP_3
a relazioni di certificazione dei dati di vendita rilasciati da società di revisione, condotte attraverso la riconciliazione dei dati di vendita trasmessi col Registro dei corrispettivi e delle vendite cartaceo, a tal fine messo a disposizione presso la propria sede;
- di aver ricevuto, con nota del 24.02.2014 da parte di per l'anno Parte_1
2013, la richiesta di invio dei dati con la specificazione che la documentazione di supporto avrebbe dovuto contenere, in particolare, la copia del Registro delle vendite e dei corrispettivi completo di firma e timbro del gestore, il riepilogo annuale compilato per ciascuna area di servizio per ogni servizio e tipologia di bene completo di firma e timbro e, per le aree ubicate lungo l'autostrada A19
Palermo-Catania, il riepilogo annuale corredato dalla certificazione di una
Società di Revisione contabile o di un Revisore dei Conti iscritto al registro dei
Revisori contabili da trasmettere entro il 15.03.2014, con la precisazione, altresì, che la relazione di certificazione rilasciata da società di revisione non sarebbe stata sostitutiva della documentazione di supporto;
- di non aver trasmesso i dati di vendita secondo le modalità richieste, con conseguente applicazione delle penali da parte di preannunciata con le Pt_1
note del 01.08.2014 ed effettuata con le fatture n. 22003481/2014 per le quattro aree di servizio della A 19 Palermo - Catania e n. 22003482/2014 per le tre aree della A 3 Salerno – Reggio Calabria per il periodo 10.06.2014 – 31.07.2014;
- di aver prontamente contestato l'applicazione delle penali, evidenziando alla controparte come il Registro dei corrispettivi e delle vendite, contenuto nel sistema informatico di gestione “ ”, non fosse producibile CP_3
facilmente nella sua integrità nel formato cartaceo e che le certificazioni dei dati r.g. n. 2822/2021 3 di vendita rilasciate dalla Società di revisione attestassero comunque la Pt_2
conformità dei dati trasmessi al contenuto del Registro dei corrispettivi e delle vendite cartaceo;
- che, nonostante le contestazioni mosse, aveva ottenuto il Parte_1
pagamento delle penali con l'escussione della polizza fideiussoria della Banca
Popolare di Milano a garanzia degli obblighi della concessionaria;
- di aver trasmesso ad in data 31.07.2014, i riepiloghi annuali Parte_1
nel formato richiesto e, in data 04.08.2014, un estratto del Registro dei corrispettivi e delle vendite estrapolato dal sistema di gestione “ ” CP_3
relativo alle aree di servizio in questione, assieme a copia cartacea del Registro annuale dei corrispettivi e delle vendite per le aree gestite in franchising;
- di aver constatato, a seguito di tali ultime trasmissioni, che on Parte_1
aveva formulato alcuna richiesta di conguaglio delle royalties, circostanza che, dunque, ad avviso dell'attrice, avrebbe confermato la correttezza dei dati di vendita mensili ed annuali certificati dalla Società di revisione KPMG in precedenza inviati.
In diritto, sosteneva che le penali applicatele non erano dovute, in quanto i dati delle vendite trasmessi a febbraio e marzo 2014 erano comunque risultati idonei a soddisfare le richieste di trasmissione dei dati di vendita e la relativa documentazione contrattualmente previsti e considerato che, ad ogni modo, le disposizioni contrattuali relative all'applicazione delle penali facevano riferimento alla mancata trasmissione dei dati di vendita e della relativa documentazione, senza ulteriori specificazioni, e non alla mancata trasmissione del Registro dei corrispettivi e delle vendite in formato cartaceo.
In subordine, chiedeva la riduzione delle penali in quanto l'obbligazione era stata parzialmente eseguita e poiché la penale giornaliera applicata di € 3.500,00
(€ 500,00 per ciascuna delle sette aree di servizio) risultava manifestamente eccessiva tenuto conto: (i) del fatto che le modalità di trasmissione dei dati di vendita e della relativa documentazione così come tenuta fino al 2013 corrispondevano ad una prassi, a detta dell'attrice, adottata negli anni precedenti e consolidata tra le parti;
(ii) della buona fede di nel Controparte_1
ritenere che le certificazioni di potessero rappresentare un'idonea Pt_2
documentazione dei dati di vendita;
(iii) del fatto che il Registro dei r.g. n. 2822/2021 4 corrispettivi e delle vendite era lo stesso per tutte le aree di servizio e, pertanto,
l'inadempimento da lamentato avrebbe dovuto considerarsi Parte_1
unitario, con la conseguente applicazione di una sola penale giornaliera di €
500,00 per tutte e sette le aree di servizio;
(iv) della mancanza di pregiudizio per derivante dalla mancata trasmissione del Registro dei corrispettivi e Pt_1
delle vendite in forma cartacea.
Si costituiva, tardivamente, negando che la documentazione Parte_1
inviatale da fosse idonea a soddisfare i requisiti Controparte_1
contrattualmente richiesti e deducendo, in particolare: (i) che il fatto che negli anni precedenti fosse stato accettato il report degli incassi come presentato da non potesse comportare un legittimo affidamento in capo alla CP_1
controparte; (ii) che nell'applicazione della penale non occorresse effettuare una valutazione della gravità dell'inadempimento; (iii) che non poteva essere invocata la riduzione ad equità della penale per la parziale esecuzione della prestazione, in quanto la penale era stata prevista anche per il solo ritardo nell'inadempimento; (iv) che l'argomento secondo cui avrebbe dovuto essere applicata un'unica penale di € 500,00 per tutte e sette le aree di servizio era infondato.
Il Tribunale, con sentenza n. 5424/2021, preliminarmente rilevava la tardività di quanto dedotto da con la memoria ex art. 183 co. 6, n. 2) c.p.c., Parte_1
ossia che avesse per anni sostenuto di non avere la disponibilità Controparte_1
del Registro dei corrispettivi e delle vendite cartaceo, così inducendo la convenuta ad accontentarsi dei dati delle vendite e dei corrispettivi estratti dal sistema gestionale “ ”, per poi invece dimostrare che il Registro dei CP_3
corrispettivi e delle vendite cartaceo fosse pienamente trasmissibile, essendo stato messo a disposizione della società di revisione , allegandolo alle Pt_2
certificazioni della società di revisione inerenti alle aree di servizio della A 19
Palermo-Catania per l'anno 2012, circostanza che, ad avviso del primo Giudice, avrebbe dovuto essere contestata specificamente da parte di nella Parte_1
comparsa di costituzione. Nel merito, statuiva che, essendosi nei Parte_1
numerosi anni di durata dei rapporti contrattuali anteriori al 2013 sempre accontentata degli estratti dal sistema “ ” accompagnati dalla CP_3
certificazione della società di revisione , incaricata dal legale Pt_2
r.g. n. 2822/2021 5 rappresentante di di riconciliare i dati delle vendite e dei servizi CP_1
prestati per singola area di servizio con quelli emergenti dal Registro dei corrispettivi e delle vendite, senza pretendere anche l'invio degli estratti cartacei, l'improvviso mutamento unilaterale della prassi applicativa creatasi negli anni era da ritenersi contrario alla comune intenzione delle parti ed ai canoni di buona fede e correttezza. Rilevava, infine, che l'applicazione formalistica delle penali da parte di costituiva abuso del diritto, in Pt_1
quanto volta a conseguire risultati economici risarcitori diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali la facoltà di applicazione delle penali le era stata contrattualmente attribuita, essendo i documenti trasmessi da Controparte_1
secondo la prassi consolidatasi tra le parti risultati idonei, stante la mancata emissione di fatture di conguaglio, a consentire ad di verificare la Parte_1
correttezza dei dati comunicati. Accoglieva, quindi, la domanda principale e, conseguentemente, condannava alla restituzione in favore di Parte_1
della somma di € 182.000,00 incassata a titolo di penali non Controparte_1
dovute, con interessi legali dal 24.06.2015 al saldo.
Avverso detta sentenza ha interposto appello articolando tre Parte_1
motivi di gravame.
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto tardiva la deduzione fatta con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2)
c.p.c., evidenziando al riguardo di aver dedotto la circostanza fattuale in questione già negli allegati prodotti con la comparsa di costituzione e risposta
(all. 14a, 14b, 14e e 14f alla comparsa di costituzione e risposta).
Con il secondo motivo ha censurato la decisione per aver ritenuto legittimo l'affidamento ingeneratosi in capo alla controparte circa l'idoneità delle comunicazioni relative ai report degli incassi così come effettuate da CP_1
Trattasi di una prassi, a detta dell'appellante, non effettivamente voluta
[...]
da essendo stata costretta quest'ultima ad accettare tali Parte_1
trasmissioni in base all'asserita impossibilità di invio della documentazione richiesta opposta da La violazione della correttezza e buona fede CP_1
contrattuale, dunque, risulterebbe essere addebitabile non ad bensì alle Pt_1
non veritiere dichiarazioni di CP_1
r.g. n. 2822/2021 6 Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della decisione per aver ritenuto abusivo l'esercizio del diritto di ll'applicazione delle penali, posto Parte_1
che la comunicazione dei dati di vendita secondo le modalità richieste sarebbe stata invece funzionale, attraverso la diretta presa visione e ricezione delle copie degli originali dei Registri vendite e corrispettivi, al calcolo del corrispettivo della concessione del servizio che è tenuta a versare alla Controparte_1
concedente, mentre la certificazione della società di revisione non sarebbe idonea a garantire la totale esattezza e l'assenza di errori o di irregolarità delle verifiche condotte dal soggetto revisore incaricato da CP_1
Si è tempestivamente costituita in giudizio che ha richiesto il Controparte_1
rigetto dell'appello in quanto infondato, riportando a sostegno della propria argomentazione di non aver mai rappresentato all'appellante una impossibilità oggettiva ed assoluta alla trasmissione del Registro cartaceo, ma piuttosto una difficoltà ed un evitabile dispendio di costi (come emergente dai contenuti della missiva prodotta con doc. 16).
L'appello è infondato e deve essere respinto.
I primi due motivi di gravame, che sono suscettibili di trattazione congiunta poiché entrambi si fondano sulla medesima circostanza dedotta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. dall'odierna appellante, ritenuta tardivamente introdotta dal primo Giudice in quanto non oggetto di specifica allegazione nella comparsa di risposta con conseguente inammissibilità della relativa difesa, sono infondati e devono essere rigettati.
Appare opportuno rilevare, anzitutto, che l'art. 167 c.p.c., il quale disciplina il contenuto della comparsa di risposta del convenuto, stabilendo che questi ha l'onere di prendere posizione sui fatti allegati dall'attore a fondamento della sua domanda, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c., che sancisce il principio di non contestazione, a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, con la conseguenza che la mancata contestazione da parte del convenuto, a fronte dell'onere esplicitamente imposto dal dettato dell'art. 167
c.p.c., costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda attorea, la cui prova diviene,
r.g. n. 2822/2021 7 perciò, inutile, fungendo l'art. 115 c.p.c. anche da regola per il riparto del rischio della mancata prova del fatto allegato e non contestato.
Come efficacemente affermato dalla Suprema Corte, “il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di 'non contestazione' a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la
'sussistenza dei presupposti di legge' per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica" (cfr. Cass. n. 19896/2015; cfr. anche
Cass. n. 27596/2008; Cass. n. 26624/2018). È indubbio, pertanto, che la generica affermazione contenuta nella comparsa di costituzione e di risposta ove si fa riferimento agli allegati 14a, b, c, d, e ed f con i quali “ha Parte_1
ulteriormente specificato le motivazioni a conferma delle penali applicate” non può ritenersi una valida contestazione ai fini dell'art 167 c.p.c.
Vero è che la legge consente al convenuto di completare o meglio articolare le proprie contestazioni anche nella fase successiva del processo, ossia nella fase istruttoria, entro l'udienza di trattazione, seguendo le scansioni previste dall'art. 183 c.p.c.; il convenuto, dunque, deve già nella comparsa di costituzione indicare puntualmente le proprie difese, ma ha ancora una finestra
– entro l'udienza di trattazione – per completare o puntualizzare le sue contestazioni ai fatti dedotti dall'attore.
Peraltro, da un lato, la giurisprudenza di legittimità precisa, comunque, che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un dovere di allegazione,
l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile (Cass. n.1540/2007; n. 5191/2008; n.13079/2008). Dall'altro, l'art. 183, co. 6,
n. 2) c.p.c. ratione temporis applicabile alla fattispecie odierna consente alle parti, entro precisi termini dopo l'udienza di trattazione, di indicare i mezzi di prova e le circostanze che intendono provare (“Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: […] 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”), non consentendo di introdurre nuovi fatti r.g. n. 2822/2021 8 costitutivi, modificativi o estintivi del diritto dedotto in giudizio se non già dedotti nella comparsa di costituzione e di risposta, o, comunque, nei termini fissati per le difese.
Ciò posto, le doglianze mosse dall'appellante circa l'idoneità del contenuto, complessivamente inteso, dei documenti allegati alla comparsa di costituzione ad escludere la tardività di quanto dedotto con la memoria ex art. 183, co. 6, n.
2) c.p.c. devono, dunque, essere disattese. Il contenuto degli allegati prodotti da nei documenti relativi alla conferma dell'applicazione delle penali Parte_1
(in particolare, all. 14a e 14b alla comparsa di costituzione e risposta) non possono considerarsi, infatti, allegazione ritualmente introdotta ai fini dell'art. 167 c.p.c., che pone invece sul convenuto uno specifico onere di contestazione dei fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda. La sola produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione non può valere a ritenere allegati fatti che, a detta della parte, dovrebbero ritenersi desunti dai documenti in assenza di specifica allegazione, fatti i quali, pertanto, in virtù del combinato disposto degli artt. 167 e 115 c.p.c., non possono entrare formalmente nel thema decidendum, ossia nel novero dei fatti che il giudice può valutare (Cass.
SU n.761/2002: “la disponibilità giuridica sostanziale si atteggia, in sede giurisdizionale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite […] si tratta, quindi, di un ambito di incidenza estraneo alla determinazione del thema probandum ed inerente soltanto alla determinazione del tema di fatto che è alla base della controversia”).
Ne deriva che la sentenza impugnata è incensurabile ove ha statuito che
“ ha dedotto tardivamente nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. che la Pt_1
avrebbe per anni sostenuto di non avere la disponibilità del registro dei CP_1
corrispettivi e delle vendite cartaceo inducendola ad accontentarsi dei dati delle vendite
e dei corrispettivi estratti dal sistema gestionale “ ” di mentre CP_3 CP_1
per il 2012 li avrebbe allegati alle certificazioni della società di revisione inerenti alle aree di servizio della A 19 Palermo – Catania, mostrando così che il registro dei corrispettivi e delle vendite cartaceo era in effetti pienamente trasmissibile essendo stato messo a disposizione della società di revisione dal momento che tale deduzione Pt_2
non costituisce una replica ad un fatto nuovo dedotto per la prima volta da CP_1
nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., posto che l'attrice aveva già dedotto
r.g. n. 2822/2021 9 nell'atto di citazione (vedi pagina 4) che fino al 2013 aveva sempre trasmesso ad i Pt_1
dati di vendita relativi alle sette aree di servizio con l'invio dei riepiloghi annuali dei dati di vendita direttamente estratti dal suo sistema gestionale “ ”, CP_3
accompagnati dalle certificazioni dei predetti dati di vendita rilasciate dalla società di revisione a seguito della riconciliazione dei dati contenuti nei riepiloghi annuali con il registro delle vendite e dei corrispettivi a tal fine messo a disposizione per la verifica, e che tale circostanza non essendo stata contestata specificamente da nella comparsa Pt_1
di costituzione e neppure nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., dalla convenuta non depositata, doveva ritenersi ormai pacifica ex art. 115 comma 1° c.p.c.”
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, aveva già Controparte_1
dedotto nell'atto di citazione di aver sempre trasmesso, fino al 2013, i dati di vendita ed i riepiloghi annuali risultanti dal Registro dei corrispettivi e delle vendite mediante estrazione diretta dal proprio sistema gestionale “
[...]
”, prassi fino ad allora invalsa tra le parti durante tutta la durata dei CP_3
lunghi rapporti contrattuali tra le medesime intercorrenti, circostanza, in assenza di tempestiva contestazione in merito da parte della convenuta, da ritenersi accettata dalla controparte e, quindi, sulla scorta delle norme processuali appena esaminate, non più suscettibile di contestazione, nemmeno nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c.
La Suprema Corte al riguardo ha rilevato, inoltre, che l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato) è principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non soltanto sul tenore degli artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo, comportante una struttura dialettica a catena, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost. (così, Cass. n. 1540/2007 e n. 23638/2007: “L'art. 167
r.g. n. 2822/2021 10 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stresso dall'ambito degli accertamenti richiesti”, cfr. Cass. n.6936/2004; n.13079/2008; n.21075/2016; n.20170/2018;
n.16782/2019; n. 29488/2019; n. 5429/2020, n. 3713/2024).
Per quanto sinora esposto i primi due motivi di gravame, entrambi basati sull'erroneo assunto che anche solo il contenuto dei documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta, genericamente e complessivamente considerato, pur in assenza di specifica allegazione, possa ritenersi idoneo ad assolvere gli oneri allegatori posti dal combinato disposto degli artt. 115 e 167
c.p.c., sono privi di pregio e meritano reiezione, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti sul punto.
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, secondo il quale il primo
Giudice avrebbe errato nel ritenere meramente formalistica l'applicazione delle penali, tale da costituire abuso del diritto da parte di in quanto Parte_1
l'impianto motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata, ove ha ritenuto l'applicazione delle penali da parte di esercizio sproporzionato Pt_1
e contrario a buona fede di una facoltà formalmente prevista dal contratto, risulta pienamente condivisibile.
Partendo dall'esame della disciplina convenzionale (art. 13 dell'accordo del
19.12.2012, per le tre aree di servizio della A 3 Salerno – Reggio Calabria: “Al fine di consentire ad i più opportuni controlli e verifiche circa le prestazioni dei Pt_1
Servizi e l'andamento delle vendite, per la determinazione dei corrispettivi e per
l'emissione delle relative fatture la Concessionaria si impegna ad inviare ad Pt_1
anche attraverso mezzi di comunicazione telematici, i dati mensili ed i riepiloghi annuali relativi: agli introiti al netto dell'IVA risultanti dai registri delle vendite e dei corrispettivi di cui all'art. 12 del presente Accordo. […] La Concessionaria é tenuta inoltre ad inviare ad a. i dati mensili di cui al presente articolo entro il Pt_1
ventesimo giorno di ogni mese successivo a quello cui i dati si riferiscono;
b. i riepiloghi
r.g. n. 2822/2021 11 annuali di cui al presente articolo per ogni servizio e tipologia di bene e la copia dei
Registri delle vendite e dei corrispettivi, a mezzo raccomandata A.R., entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello cui i dati si riferiscono, secondo le modalità che verranno comunicate da I riepiloghi annuali, di cui alla precedente lettera b), del presente Pt_1
articolo dovranno essere sottoscritti da un rappresentante della Concessionaria a ciò espressamente autorizzato. E' facoltà di proporre la modifica delle modalità di Pt_1
comunicazione dei dati. La é responsabile della correttezza e completezza CP_4
dei dati, della loro corrispondenza alla relativa documentazione fiscale nonché della trasmissione degli stessi”; art.
5.5 del Disciplinare di incarico, per le quattro aree di servizio della A 19 Palermo – Catania: “Al fine di consentire ad i più Pt_1
opportuni controlli e verifiche circa la prestazione del Servizio e l'andamento delle vendite, per la determinazione dei corrispettivi e per l'emissione delle relative fatture il
Concessionario si impegna ad inviare ad attraverso mezzi di comunicazione Pt_1
telematici, secondo le modalità che di volta in volta saranno previamente comunicate da
i dati mensili relativi agli introiti al netto dell'IVA, risultanti dai registri delle Pt_1
vendite e dei corrispettivi per il Servizio. Ferme restando le distinzioni per aliquote IVA, il registro delle vendite e dei corrispettivi per il Servizio dovrà riportare registrazioni separate per vendite soggette a corrispettivi unitari diversi e, al termine di ogni mese dovrà essere riportato, oltre alla somma delle vendite del mese in questione, anche il progressivo da inizio anno. La somma di tali registrazioni dovrà essere conciliabile con i dati comunicati mensilmente secondo le modalità e articolazioni previste da Pt_1
L'Affidatario é tenuto ad inviare ad 1. i dati mensili entro il 20° giorno di ogni Pt_1
mese successivo a quello cui i dati si riferiscono.
2. i riepiloghi annuali, per ogni servizio
e tipologia di bene, e le copie del registro delle vendite e dei corrispettivi, a mezzo raccomandata a.r., secondo le modalità che verranno comunicate da entro il 15 Pt_1
marzo dell'anno successivo a quello cui i dati si riferiscono. Il riepilogo annuale di cui al precedente punto 2), deve essere in ogni caso presentato in supporto cartaceo e sottoscritto da un rappresentante del Concessionario a ciò espressamente autorizzato. Il riepilogo annuale di cui al precedente punto 2), dovrà, inoltre, essere certificato per le
Società con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o di altro Paese UE, da una Società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del D.
Lgs. n. 58/1998 ovvero nel corrispondente albo del Paese UE di appartenenza;
per le altre Società, dal Presidente del Collegio Sindacale oppure da un revisore dei conti
r.g. n. 2822/2021 12 iscritto al Registro dei Revisori Contabili. In caso di gestione indiretta del Servizio e fermi restando tutti gli altri adempimenti ai quali é tenuto il Concessionario ai sensi del presente paragrafo, il riepilogo dovrà essere certificato nel caso di Gestione Società con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o di altro Paese UE, da una Società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n.
58/1998 ovvero nel corrispondente albo del Paese UE di appartenenza;
per le altre
Società, dal Presidente del Collegio Sindacale oppure da un revisore dei conti iscritto al
Registro dei Revisori Contabili, incaricato dal Gestore stesso. Le certificazioni suddette dovranno, in particolare, accertare la rispondenza dell'anzidetto riepilogo alle registrazioni relative ai singoli servizi e attività prestate e, segnatamente ai registri delle vendite e dei corrispettivi. Il é responsabile della correttezza e CP_4
completezza dei dati nonché della loro corrispondenza con la relativa documentazione fiscale. Il inoltre, é anche responsabile della trasmissione degli stessi. CP_4
Resta inteso che in caso di disallineamento dei dati di vendita mensili inviati telematicamente rispetto ai dati di vendita certificati, ai fini del calcolo dei corrispettivi saranno presi in considerazione i dati di vendita certificati. Il mancato rispetto di quanto previsto ai paragrafi precedenti comporta, a seconda dei casi l'applicazione nei confronti del Concessionario della penale di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo 7.3 del presente Disciplinare”; art. 16 punto 3) dell'accordo del 19.12.2012 per le tre aree di servizio della A 3 Salerno – Reggio Calabria e art.
7.3 sub. 3 del disciplinare di servizio per le quattro aree di servizio della A 19 Palermo – Catania: “Il
Concessionario riconosce ad la facoltà di applicare le penalità pecuniarie di Pt_1
seguito elencate per il mancato rispetto del presente Accordo: omissis 3) mancata o ritardata trasmissione dei riepiloghi annuali dei dati di vendita e/o della documentazione di riferimento: € 500,00 per ogni giorno di ritardo”); il primo Giudice ha correttamente ricostruito la ratio sottesa alla previsione della comunicazione dei dati di vendita e dei riepiloghi annuali da parte di Controparte_1
evidenziando come la stessa fosse volta a consentire all'odierna appellante il corretto e tempestivo esercizio del potere di verifica e controllo ai fini della determinazione dei corrispettivi dovuti dalla concessionaria e dell'emissione delle relative fatture, mediante verifica della corrispondenza tra dati provvisori e quelli risultanti dai registri delle vendite e dei corrispettivi fiscalmente validi.
r.g. n. 2822/2021 13 Dall'analisi delle disposizioni contrattuali emerge, dunque, che la trasmissione dei dati e della relativa documentazione di supporto debba essere intesa quale strumento necessario a rendere effettiva la causa economica del contratto, nel cui ambito le penali assumono, oltre alla funzione di preventiva liquidazione convenzionale del danno derivante dall'inadempimento e quale deterrente dall'inadempimento, una funzione di presidio dell'interesse sostanziale alla regolarità e attendibilità della gestione del rapporto contrattuale, con specifico riguardo alla corretta e tempestiva determinazione dei corrispettivi dovuti ad er i servizi prestati. Parte_1
Ebbene, risulta che abbia sempre puntualmente adempiuto ai CP_1
propri obblighi di comunicazione dei dati mensili e dei riepiloghi annuali delle vendite, distinti per area, tipologia di beni e aliquote IVA applicate, seppur in una “modalità semplificata” (ossia, in estrema sintesi, non mediante l'invio di copia cartacea dell'originale del Registro dei corrispettivi e delle vendite, ma mediante estrazione diretta dei dati dal sistema informatico “ ”, CP_3
contenente a sua volta il Registro dei corrispettivi delle vendite) comunque accompagnata dalla certificazione, volta ad attestare la correttezza dei dati comunicati, della Società di revisione , a tal fine incaricata di riconciliare i Pt_2
dati estrapolati dal sistema informatico con quelli del Registro dei corrispettivi e delle vendite di ovvero, in caso di gestione indiretta delle aree di CP_1
servizio concesse da dei gestori incaricati. Pt_1
Risulta altresì incontestato, come esaminato anche alla luce dei principi processuali sopra richiamati, che durante l'arco temporale di esecuzione del rapporto contrattuale sino al 2013 abbia sempre accettato detta Parte_1
“modalità semplificata” di adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati di vendita e dei riepiloghi annuali posto a carico di determinando il CP_1
sorgere, come ineccepibilmente rilevato nella sentenza impugnata, di un legittimo affidamento in capo all'appellata circa l'adeguatezza della ridetta modalità di trasmissione dei dati di vendita e degli introiti annuali a garantire l'adempimento degli obblighi di comunicazione contrattualmente previsti.
In tale contesto rileva parimenti la circostanza che, ricevuta la documentazione nel format richiesto, non abbia sollevato alcuna Parte_1
contestazione circa la correttezza dei dati in precedenza trasmessi nella r.g. n. 2822/2021 14 modalità semplificata, né che abbia emesso fatture di conguaglio o note di credito, confermando la corrispondenza tra dati provvisori e definitivi, nonché
l'idoneità della succitata modalità di trasmissione ad assicurare all'appellante l'effettivo esercizio del proprio potere di verifica e di controllo ai fini della determinazione dei corrispettivi ad essa spettanti.
La modalità di trasmissione dei dati di vendita e dei riepiloghi annuali della prassi consolidatasi tra le parti, pur se formalmente difforme rispetto alle previsioni convenzionali, pertanto, risulta aver concretamente realizzato anche la funzione perseguita dalle clausole penali, ossia quella di garantire l'esecuzione degli obblighi contrattuali di comunicazione, scoraggiando comportamenti inadempienti, con la conseguenza che l'escussione della polizza fideiussoria della Banca Popolare di Milano risulta essere avvenuta non solo in assenza di pregiudizio concreto da parte di ma anche volta ad Parte_1
ottenere un vantaggio economico non legittimato da un inadempimento sostanziale degli obblighi di comunicazione contrattualmente previsti.
La sentenza impugnata, dunque, è incensurabile, laddove ha statuito che
“l'applicazione formalistica della penale giornaliera di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione degli estratti cartacei del Registro dei corrispettivi e delle vendite e per ogni area di servizio da parte di pur avendo quest'ultima già Pt_1
ricevuto tutti i dati delle vendite effettuati e dei servizi prestati nelle singole aree di servizio concesse ad differenziati per aree di servizio, per tipologie di beni e CP_1
servizi e per aliquote applicate estratti dal servizio gestionale di “ CP_1 [...]
” con le certificazioni della società di revisione incaricata dal legale CP_3 Pt_2
rappresentante di di riconciliare i dati dei riepiloghi annuali con quelli CP_1
visionati nel Registro dei corrispettivi e delle vendite di e dei gestori dalla CP_1
stessa incaricati in caso di gestione indiretta delle aree di servizio e validi fiscalmente, documenti che le consentivano pienamente e secondo la prassi applicativa consolidata di verificare la correttezza dei dati delle vendite e dei servizi mensilmente comunicati da rispetto ai dati fiscalmente validi modificando ove necessario la fatturazione CP_1
provvisoria con l'emissione di fatture di conguaglio, o note di credito, é avvenuta in assenza di scostamenti tra dati di vendita e servizi provvisori e dati definitivi validi fiscalmente sulla base di un'interpretazione formalistica della disciplina contrattuale della comunicazione dei dati e della trasmissione della documentazione di riferimento da
r.g. n. 2822/2021 15 parte di ad contraria a buona fede, volta non a garantire la tutela della CP_1 Pt_1
finalità propria di quella disciplina convenzionale, ma ad imporre alla controparte contrattuale uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio per conseguire risultati economici risarcitori diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali la facoltà di applicazione della penale le era stata contrattualmente attribuita. In proposito va qui richiamata la sentenza n. 20106/2009 della Corte di Cassazione, secondo la quale
l'interpretazione secondo buona fede del contratto serve a garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti ed a prevenire, o reprimere l'abuso del diritto, che si ha quando il titolare di un diritto soggettivo pur in assenza di divieti formali lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti”; correttamente escludendo che l'applicazione delle penali, fondata su una lettura strettamente letterale e formalistica della disciplina contrattuale, in spregio della consolidata prassi intercorsa tra le parti, nonché della comprovata adeguatezza della modalità di trasmissione dei dati adottata negli anni da ed accettata da Controparte_1
potesse considerarsi conforme ai principi di buona fede e Parte_1
correttezza che regolano l'interpretazione e l'esecuzione del contratto.
Ciò conformemente a quanto ormai acclarato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Segnatamente, sotto il secondo profilo, questi consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario, come nel caso oggetto del presente giudizio, “per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto"
(Cfr., tra le più recenti, Cass. n. 656/2025; Cass. n. 30853/2022; Cass. n.
30555/2019: “Nel riportare solo alcuni dei precedenti nei quali questa Corte ha avuto modo di riaffermare l'operatività del principio dell'abuso del diritto, ed al fine di dimostrarne l'esteso ambito di applicazione, può dunque concordarsi sul fatto che
(cfr. Cass. n. 20106/2009), nel caso di abuso del diritto, quando il titolare, pur in
r.g. n. 2822/2021 16 assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti, al giudice è dato sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del relativo divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso”).
Per quanto sinora esposto, pertanto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna a rifondere ad le spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, che liquida in € 9.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 29.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2822/2021 17