TRIB
Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/07/2024, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Giuseppina SANNA - Presidente
Dott. Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott. Marta GUADALUPI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 467/24, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Pierino Arru Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) presso il quale elegge domicilio, in Sassari, in Piazza d'Italia 26, per CodiceFiscale_2
delega speciale in calce al ricorso, unitamente all'avvocato Stefania Cabitza (C.F. n. C.F._3
),
[...]
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso, come da procura allegata CP_1 C.F._4
alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Umberto Papandrea (C.F. C.F._5
e Pamela Mariotti (C.F. elettivamente domiciliato presso e nello Studio C.F._6
dell'Avv. Papandrea, in Nuoro, al Corso Garibaldi n. 107,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI :
pagina 1 di 5 Ricorrente: “Voglia dichiarare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: - autorizzare i coniugi e a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria Parte_1 CP_1
residenza; - affidare i minori e esclusivamente alla Persona_1 Persona_2
Part madre;
- disporre che il sig. niente versi alla Signora a titolo di contributo di Parte_1 CP_1
Part mantenimento né per sé né per i minori;
- disporre le opportune autorizzazioni affinché la possa da sola richiedere agli Uffici Comunali competenti il rilascio della carta d'identità, valida per
l'espatrio, dei piccoli e;
- disporre le opportune autorizzazioni Persona_1 Persona_2
Part affinché la possa da sola sottoscrivere istanze e rilasciare autorizzazioni scolastiche, sportive, mediche o di qualsiasi altra natura amministrativa presso i competenti Uffici;
- disporre nei confronti
Part del IN la restituzione dei beni mobili di esclusiva proprietà della e dei suoi bambini, come da
Part elenco di cui ai punti 18) e 19) del presente ricorso, autorizzando la ad entrare, anche accompagnata, nella abitazione del IN per riprenderli, con determinazione di conguagli per quei beni che il IN dovesse trattenere;
- disporre la divisione e assegnazione dei beni acquistati in comunione, come da elenco di cui ai punti 8), 9) e 10) del presente ricorso, con determinazione di conguagli a carico del per quei beni che egli dovesse trattenere nella sua abitazione o azienda CP_1
e che per la loro natura non possono essere divisi o estratti dalla abitazione o dalla azienda di proprietà del IN;
Con vittoria di spese diritti, onorari e rimborso forfettario in caso di opposizione”.
Resistente: “venga pronunciata la loro separazione personale alle seguenti CONDIZIONI 1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.i figli minori e Persona_1
saranno affidati in via esclusiva alla madre che provvederà a far fronte a tutte le Persona_2
Part loro esigenze di natura economica e morale senza nulla pretendere dal Sig. ;
3.la Sig.ra CP_1
riceverà ampia autorizzazione da parte del Sig. a porre in essere tutte le procedure di natura CP_1
amministrativa che le saranno necessarie al fine di sottoscrivere istanze e/o rilasciare autorizzazioni scolastiche, sportive, mediche o di qualsivoglia altra natura, nell'interesse dei minori figli, nanti i Part competenti Uffici;
4. la Sig.ra sarà autorizzata a recarsi presso la casa familiare ove, previo preavviso, potrà prelevarvi tutti gli effetti personali di sua proprietà e dei bambini;
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02,24 ha introdotto la separazione giudiziale dal coniuge. Parte_1
Premesso che i coniugi avevano contratto matrimonio civile in Valledoria (SS) il 29.7.2015, scegliendo il regime della comunione dei beni, e successivamente, in data 28.08.2016, avevano celebrato il matrimonio cattolico, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Valledoria Anno 2015
pagina 2 di 5 Parte I Serie N. 2, ha dedotto che in costanza di matrimonio erano nati i figli minori
[...]
, a Sassari il 19.1.2020 e , a Sassari il 9.9.2021, i quali erano figli Persona_1 Persona_2
naturali di un altro uomo e che risultavano essere figli legittimi del IN solo per presunzione di legge, ex art. 231 c.c..
Ha allegato che il , ben consapevole dei desideri e delle volontà della ricorrente, la quale, fin da CP_1
prima di contrarre matrimonio, aveva sempre manifestato la volontà di diventare madre e di poter crescere ed accudire dei figli, le aveva nascosto la sua condizione di sterilità assoluta.
Ha rappresentato che la salvaguardia dei due bambini era sempre stata ed era tutt'ora la sua principale preoccupazione, anche perché il IN versava in condizioni di abuso di sostanze alcoliche tale che
Part potrebbe mettere a rischio la salute e la vita della e dei suoi due figli, ed era solito offendere la ricorrente verbalmente, anche davanti ai bambini, diffamandola anche in pubblico.
Ha aggiunto che l'immobile adibito a residenza familiare, sito in Via Don Luigi Sturzo n. 6, a Bonorva, era di proprietà del e che lei si era già trasferita in altro immobile a Bonorva, di proprietà di sua CP_1
madre, sito alla Via Roma n. 7, dove viveva e risiedeva con i suoi figli.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito il resistente confermando che effettivamente il rapporto coniugale non aveva avuto un andamento positivo fin dal suo nascere ma rilevando che la conclamata sterilità del IN era CP_1
nella piena conoscenza della finanche prima del matrimonio. Parte_1
Ha quindi dedotto che la rottura matrimoniale era da ascrivere alla ricorrente che dapprima aveva accettato la condizione fisica del IN e aveva coscientemente deciso di convolare a nozze con il medesimo, salvo poi, contrariamente a quanto in origine ritenuto, non sentirsi soddisfatta dell'assenza di figli che materialmente non potevano vedere la luce da tale unione tanto che, per appagare il proprio desiderio di maternità, aveva scelto di procreare con altri uomini, all'insaputa del marito che ne era venuto a conoscenza quando la condizione della gravidanza non era più obbiettivamente celabile.
Ha aggiunto che, ciò nonostante, aveva comunque cercato di avere un buon rapporto con la moglie e, soprattutto, con i piccoli figlioli, prodigandosi al fine di far fronte a qualsivoglia necessità o esigenza.
Ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 9 luglio 2024, fissata per la comparizione delle parti, queste hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
****
Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue.
pagina 3 di 5 Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c.., essendo emerso dalle allegazioni delle parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Quanto ai provvedimenti accessori si osserva quanto segue.
Deve disporsi l'affido esclusivo dei figli minori e alla Persona_1 Persona_2
madre con attribuzione alla stessa del potere di decidere autonomamente tutte le questioni Parte_1 nell'interesse dei figli, di natura educativa, scolastica, extrascolastica, sanitaria e nei rapporti con la pubblica Amministrazione, anche per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio (c.f. “affido super esclusivo), atteso che entrambe le parti hanno riconosciuto che gli stessi non sono figli naturali del ed hanno concluso conformemente in tal senso. CP_1
Nessun mantenimento deve essere disposto a carico di , come richiesto dalla stessa CP_1
ricorrente, la quale percepirà l'Assegno Unico erogato dall'INPS per i figli al 100 %.
Nulla può invece disporsi in relazione alle ulteriori domande (restituzione di beni, divisione e scioglimento di beni in comunione, eventuali conguagli) in quanto questioni che esulano dal thema decidendum del presente giudizio.
Ricorrono giusti motivi tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 22.02.24 così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e nato a [...] il [...] (C.F. C.F._7 CP_1
), C.F._4
- affida o figli minori , a Sassari il 19.1.2020 e , a Persona_1 Persona_2
Sassari il 9.9.2021in via esclusiva alla madre con attribuzione alla stessa del potere Parte_1 di decidere autonomamente tutte le questioni nell'interesse dei figli, di natura educativa, scolastica, extrascolastica, sanitaria e nei rapporti con la pubblica Amministrazione, anche per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio (c.f. “affido super esclusivo),
- l'assegno Unico erogato dall'INPS per i figli sarà percepito interamente dalla madre
[...]
Pt_1
- rigetta nel resto;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valledoria di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio contratto tra le parti in Valledoria (SS) il pagina 4 di 5 29.7.2015, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Valledoria Anno 2015
Parte I Serie N. 2;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
IL GIUDICE est.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Giuseppina SANNA - Presidente
Dott. Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott. Marta GUADALUPI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 467/24, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Pierino Arru Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) presso il quale elegge domicilio, in Sassari, in Piazza d'Italia 26, per CodiceFiscale_2
delega speciale in calce al ricorso, unitamente all'avvocato Stefania Cabitza (C.F. n. C.F._3
),
[...]
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso, come da procura allegata CP_1 C.F._4
alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Umberto Papandrea (C.F. C.F._5
e Pamela Mariotti (C.F. elettivamente domiciliato presso e nello Studio C.F._6
dell'Avv. Papandrea, in Nuoro, al Corso Garibaldi n. 107,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI :
pagina 1 di 5 Ricorrente: “Voglia dichiarare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: - autorizzare i coniugi e a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria Parte_1 CP_1
residenza; - affidare i minori e esclusivamente alla Persona_1 Persona_2
Part madre;
- disporre che il sig. niente versi alla Signora a titolo di contributo di Parte_1 CP_1
Part mantenimento né per sé né per i minori;
- disporre le opportune autorizzazioni affinché la possa da sola richiedere agli Uffici Comunali competenti il rilascio della carta d'identità, valida per
l'espatrio, dei piccoli e;
- disporre le opportune autorizzazioni Persona_1 Persona_2
Part affinché la possa da sola sottoscrivere istanze e rilasciare autorizzazioni scolastiche, sportive, mediche o di qualsiasi altra natura amministrativa presso i competenti Uffici;
- disporre nei confronti
Part del IN la restituzione dei beni mobili di esclusiva proprietà della e dei suoi bambini, come da
Part elenco di cui ai punti 18) e 19) del presente ricorso, autorizzando la ad entrare, anche accompagnata, nella abitazione del IN per riprenderli, con determinazione di conguagli per quei beni che il IN dovesse trattenere;
- disporre la divisione e assegnazione dei beni acquistati in comunione, come da elenco di cui ai punti 8), 9) e 10) del presente ricorso, con determinazione di conguagli a carico del per quei beni che egli dovesse trattenere nella sua abitazione o azienda CP_1
e che per la loro natura non possono essere divisi o estratti dalla abitazione o dalla azienda di proprietà del IN;
Con vittoria di spese diritti, onorari e rimborso forfettario in caso di opposizione”.
Resistente: “venga pronunciata la loro separazione personale alle seguenti CONDIZIONI 1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.i figli minori e Persona_1
saranno affidati in via esclusiva alla madre che provvederà a far fronte a tutte le Persona_2
Part loro esigenze di natura economica e morale senza nulla pretendere dal Sig. ;
3.la Sig.ra CP_1
riceverà ampia autorizzazione da parte del Sig. a porre in essere tutte le procedure di natura CP_1
amministrativa che le saranno necessarie al fine di sottoscrivere istanze e/o rilasciare autorizzazioni scolastiche, sportive, mediche o di qualsivoglia altra natura, nell'interesse dei minori figli, nanti i Part competenti Uffici;
4. la Sig.ra sarà autorizzata a recarsi presso la casa familiare ove, previo preavviso, potrà prelevarvi tutti gli effetti personali di sua proprietà e dei bambini;
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02,24 ha introdotto la separazione giudiziale dal coniuge. Parte_1
Premesso che i coniugi avevano contratto matrimonio civile in Valledoria (SS) il 29.7.2015, scegliendo il regime della comunione dei beni, e successivamente, in data 28.08.2016, avevano celebrato il matrimonio cattolico, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Valledoria Anno 2015
pagina 2 di 5 Parte I Serie N. 2, ha dedotto che in costanza di matrimonio erano nati i figli minori
[...]
, a Sassari il 19.1.2020 e , a Sassari il 9.9.2021, i quali erano figli Persona_1 Persona_2
naturali di un altro uomo e che risultavano essere figli legittimi del IN solo per presunzione di legge, ex art. 231 c.c..
Ha allegato che il , ben consapevole dei desideri e delle volontà della ricorrente, la quale, fin da CP_1
prima di contrarre matrimonio, aveva sempre manifestato la volontà di diventare madre e di poter crescere ed accudire dei figli, le aveva nascosto la sua condizione di sterilità assoluta.
Ha rappresentato che la salvaguardia dei due bambini era sempre stata ed era tutt'ora la sua principale preoccupazione, anche perché il IN versava in condizioni di abuso di sostanze alcoliche tale che
Part potrebbe mettere a rischio la salute e la vita della e dei suoi due figli, ed era solito offendere la ricorrente verbalmente, anche davanti ai bambini, diffamandola anche in pubblico.
Ha aggiunto che l'immobile adibito a residenza familiare, sito in Via Don Luigi Sturzo n. 6, a Bonorva, era di proprietà del e che lei si era già trasferita in altro immobile a Bonorva, di proprietà di sua CP_1
madre, sito alla Via Roma n. 7, dove viveva e risiedeva con i suoi figli.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito il resistente confermando che effettivamente il rapporto coniugale non aveva avuto un andamento positivo fin dal suo nascere ma rilevando che la conclamata sterilità del IN era CP_1
nella piena conoscenza della finanche prima del matrimonio. Parte_1
Ha quindi dedotto che la rottura matrimoniale era da ascrivere alla ricorrente che dapprima aveva accettato la condizione fisica del IN e aveva coscientemente deciso di convolare a nozze con il medesimo, salvo poi, contrariamente a quanto in origine ritenuto, non sentirsi soddisfatta dell'assenza di figli che materialmente non potevano vedere la luce da tale unione tanto che, per appagare il proprio desiderio di maternità, aveva scelto di procreare con altri uomini, all'insaputa del marito che ne era venuto a conoscenza quando la condizione della gravidanza non era più obbiettivamente celabile.
Ha aggiunto che, ciò nonostante, aveva comunque cercato di avere un buon rapporto con la moglie e, soprattutto, con i piccoli figlioli, prodigandosi al fine di far fronte a qualsivoglia necessità o esigenza.
Ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 9 luglio 2024, fissata per la comparizione delle parti, queste hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
****
Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue.
pagina 3 di 5 Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c.., essendo emerso dalle allegazioni delle parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Quanto ai provvedimenti accessori si osserva quanto segue.
Deve disporsi l'affido esclusivo dei figli minori e alla Persona_1 Persona_2
madre con attribuzione alla stessa del potere di decidere autonomamente tutte le questioni Parte_1 nell'interesse dei figli, di natura educativa, scolastica, extrascolastica, sanitaria e nei rapporti con la pubblica Amministrazione, anche per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio (c.f. “affido super esclusivo), atteso che entrambe le parti hanno riconosciuto che gli stessi non sono figli naturali del ed hanno concluso conformemente in tal senso. CP_1
Nessun mantenimento deve essere disposto a carico di , come richiesto dalla stessa CP_1
ricorrente, la quale percepirà l'Assegno Unico erogato dall'INPS per i figli al 100 %.
Nulla può invece disporsi in relazione alle ulteriori domande (restituzione di beni, divisione e scioglimento di beni in comunione, eventuali conguagli) in quanto questioni che esulano dal thema decidendum del presente giudizio.
Ricorrono giusti motivi tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 22.02.24 così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e nato a [...] il [...] (C.F. C.F._7 CP_1
), C.F._4
- affida o figli minori , a Sassari il 19.1.2020 e , a Persona_1 Persona_2
Sassari il 9.9.2021in via esclusiva alla madre con attribuzione alla stessa del potere Parte_1 di decidere autonomamente tutte le questioni nell'interesse dei figli, di natura educativa, scolastica, extrascolastica, sanitaria e nei rapporti con la pubblica Amministrazione, anche per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio (c.f. “affido super esclusivo),
- l'assegno Unico erogato dall'INPS per i figli sarà percepito interamente dalla madre
[...]
Pt_1
- rigetta nel resto;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valledoria di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio contratto tra le parti in Valledoria (SS) il pagina 4 di 5 29.7.2015, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Valledoria Anno 2015
Parte I Serie N. 2;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
IL GIUDICE est.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5