Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/04/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello ed in fase di rinvio della
Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, iscritta al n. 5176 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, cui è riunita la causa civile in grado di appello ed in fase di rinvio della Suprema Corte di
Cassazione, Prima Sezione Civile, iscritta al n. 5614 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 11/4/2025
e vertente
TRA
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(cod. fisc. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(cod. fisc. ), anche quali eredi di C.F._3 Persona_1
(cod. fisc. ) e di (cod.
[...] C.F._4 Parte_4 fisc. ) – nonché (cod. fisc. C.F._5 Controparte_1
) ed il medesimo quali C.F._6 Parte_1 cessionari del credito litigioso vantato da Controparte_2
con l'avvocato Guido Granzotto nel cui studio in Roma
[...] via Lazzaro Spallanzani 22 sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLATA E
APPELLANTE INCIDENTALE
pag. 1 di 21
(cod. fisc. e partita IVA n. RO
), e per essa, quale mandataria, (nuova P.IVA_1 CP_4 denominazione assunta da (cod. fisc. partita CP_5 P.IVA_2 IVA ), con l'avvocato Vincenzo Petrella nel cui studio in P.IVA_3
Caserta al Corso Trieste n. 170 è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLANTE E
APPELLATA INCIDENTALE
Oggetto: riassunzione a seguito di rinvio della ordinanza n. 270387 depositata il 14/7/2023 della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto notificato il 6 marzo 2001, la
[...]
Controparte_6 Parte_1 [...]
Parte_4 Parte_2 Parte_3 Persona_1
ed citarono in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Roma, la esponendo che la era titolare Controparte_7 CP_8 presso la Banca suddetta, agenzia 394 Caserta 2, dei conti correnti nn.
12791, 12792, 12794, 12795, 12796 e 12797, garantiti dagli altri attori, e partecipava, direttamente o indirettamente, in varie società quali CP_9
[...] Controparte_10 CP_11 [...]
intestatarie Controparte_12 Controparte_13 di conti correnti, presso il medesimo istituto di credito, garantiti dalla prima.
Deducendo, poi, che la Banca aveva concesso finanziamenti extra fido senza apposita istruttoria, né avviso ai fideiussori, ed applicato interessi ultralegali non pattuiti, nemmeno valutando il deterioramento della posizione patrimoniale della società garantita, formularono le seguenti conclusioni: «accertare che nulla è dovuto [...] alla in CP_14 ragione dei rapporti di conto corrente facenti capo al "Gruppo S.P.C." […] e, in ogni caso, dichiarare nulle o inefficaci o comunque annullare le fideiussioni [...]; accertare, anche mediante consulenza tecnica, le somme che la è tenuta a restituire agli attori, e, per l'effetto, CP_7 condannarla al pagamento con interessi e rivalutazione;
condannare la
al risarcimento dei danni in favore degli attori [...], da CP_7 liquidarsi in separata sede». Si costituì la convenuta, contestando le avverse pretese e concludendo per il loro rigetto. Spiegò, inoltre, domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna degli attori, in via solidale, al pagamento, in suo favore, della somma di £ 1.409.087.291, oltre interessi legali al tasso prime rate ABI dall'1 giugno 2001, quale saldo passivo del conto sofferenza n.
pag. 2 di 21 502313 sc/40004, e di £ 1.131.044.000, quale importo capitale di 232 effetti insoluti, oltre £ 38.212.240 per spese di protesto, con interessi dalle singole scadenze. Nel corso del giudizio intervenne la e furono CP_11 chiamate in causa le altre società partecipate da quella attrice. Con sentenza del 2 ottobre 2009, n. 19904, l'adito tribunale Roma così decise: «a) dichiara le domande proposte dagli attori nulle per insufficiente determinazione della causa petendi e del petitum e, comunque le rigetta per difetto di prova;
b) in parziale accoglimento, invece, della domanda riconvenzionale, condanna la Controparte_15
debitrice principale, nonché
[...] Parte_1
e Parte_4 Parte_2 Parte_3 [...]
, tutti in solido fra loro, a pagare alla Persona_1 CP_7 le somme di € 584.135,48, quale importo complessivo degli effetti
[...] cambiari insoluti e protestati, e di € 19.734,97, per spese di protesto, oltre interessi legali dalle singole scadenze;
c) rigetta, per il resto, la domanda riconvenzionale;
d) condanna, altresì, gli attori, in solido fra loro, a rimborsare alla le spese del presente giudizio […]; e) Controparte_7 compensa, invece, le spese fra le parti attrici e convenuta, da un lato, e
l'intervenuta, dall'altro, e le dichiara irripetibili nei confronti delle chiamate in causa». La Corte di appello di Roma, investita dei gravami, principale ed incidentale, proposti, rispettivamente, da (e, per essa, TE quale mandataria, da già CP_5 Controparte_17
nella quale si era fusa, per incorporazione, e
[...] Controparte_18 dagli originari attori, contro quella decisione, con sentenza del 18 luglio 2018, n. 5106, pronunciata ex art. 281-sexies cod. proc. civ.: a) accolse parzialmente quello principale e, per l'effetto, «in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna gli appellati costituiti Controparte_6 [...]
Parte_1 Parte_4 Parte_2 [...]
ed , in solido, al Parte_3 Persona_1 Controparte_1 pagamento, in favore di della complessiva somma di TE
€ 207.782,39, oltre interessi legali dal 10/07/2001 al soddisfo»; b) rigettò l'appello incidentale;
c) regolò le spese del doppio grado e quelle della espletata c.t.u.. La Corte osservò, quanto al gravame principale, che «il consulente ha “accertato il rispetto, da parte della banca, delle norme previste dalla legge n. 108/96 in materia di usura”, rilevando che “in nessun trimestre l'istituto di credito ha utilizzato tassi di interesse effettivi superiori alle soglie usura, tempo per tempo vigente”. Il c.tu., dopo aver rideterminato il saldo a debito utilizzando i tassi convenzionali applicati dalla banca, trimestre per trimestre, depurando il saldo dall'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ed appostato al 19/01/1998 il saldo iniziale pari a zero, ha accertato che il saldo debitore del conto corrente in
pag. 3 di 21 esame è pari ad € 207.782,39. Trattandosi di debito di valuta, sul detto importo saranno dovuti gli interessi legali dalla data della domanda
(10/07/2001) al soddisfo».
Con riferimento, invece, a quello incidentale degli originari attori,
«volto ad ottenere la riforma della gravata sentenza per aver: a) accolto la domanda riconvenzionale di pagamento avanzata dalla CP_7 CP_7
“per € 584.135,48 (più € 19.734,97 per spese di protesto e interessi legali dalle singole scadenze) quale complessivo importo “facciale” dei duecentotrentadue effetti insoluti o protestati”; b) “ingiustamente ritenuto nulla per indeterminatezza” la domanda di accertamento negativo del credito di cui ai conti correnti nn. 12791, 12792, 12794, 12795, 12796 e
12797 con conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento del danno;
c) omesso di pronunciare in ordine alla decadenza o estinzione della garanzia fideiussoria per fatto e colpa della », ritenne: i) il primo CP_7 motivo, «da un lato, inammissibile, e, dall'altro, infondato. Inammissibile, in quanto formulato in termini assolutamente generici, posto che gli appellanti incidentali lamentano che la “ha depositato i titoli CP_7 cambiari in originale [...] in data 22 maggio 2002, a corredo della memoria ex art. 184 c.p.c. [...]. Quando [per] gran parte delle azioni causali relative alle cambiali in questione era spirato il termine di decadenza di cui al [...] art. 94 legge cambiali”, senza neppure indicare in relazione a quali titoli sarebbe spirato il detto termine, né indicare quando ciò sarebbe avvenuto.
Infondato, in quanto gli appellanti incidentati lamentano la mancata restituzione dei titoli, mentre essi sono stati offerti in restituzione mediante deposito in cancelleria dei titoli protestati in originale»; ii) infondato «il terzo motivo di appello incidentale, con il quale viene censurata la gravata sentenza per aver considerato nulla, per indeterminatezza, la domanda di accertamento negativo del credito derivante dai conti correnti nn. 12791,
12792, 12794, 12795, 12796 e 12797. Gli appellanti incidentali, attori in primo grado, si sono limitati a rilevare in citazione: che la aveva CP_7 illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito;
erano nulle le commissioni di massimo scoperto;
era stato superato il tasso soglia. Null'altro hanno specificato gli attori/appellanti incidentali, neppure in appello, affidando il motivo solo ad una rassegna di massime della S.C.. Pertanto, non merita censure, sul punto, la sentenza gravata». Per la cassazione della sentenza proposero ricorso
[...]
e Parte_1 Parte_4 Parte_2 [...]
anche quali eredi di , nonché Parte_3 Persona_1
, affidandosi a sei motivi. La (già Controparte_1 CP_5 [...]
, quale mandataria di Controparte_17 TE unica destinataria della notifica del menzionato ricorso, è rimasta solo intimata.
Con il primo motivo di ricorso per cassazione lamentarono i ricorrenti che la Corte di appello aveva «omesso di considerare una
pag. 4 di 21 circostanza di rilievo assoluto: la mancanza, in capo all'appellante, della legittimazione ad agire e, quindi, ad impugnare la sentenza del Tribunale di Roma», come specificamente esposto «dagli odierni ricorrenti nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il 20/07/2017» senza che, sul punto, la Corte di appello si fosse in alcun modo pronunciata. Insisterono nel rimarcare che l'appellante e, per essa, CP_18 [...]
(già nulla avesse provato in odine Controparte_17 CP_19 alla propria legitimatio ad processum (ad impugnare, cioè, la sentenza del
Tribunale di Roma resa in favore di altro soggetto, la , Controparte_7 sicché il loro gravame doveva essere dichiarato inammissibile alla stregua dei riportati principi della giurisprudenza di legittimità.
La Corte di cassazione disattendeva il motivo per una duplice ragione.
Innanzitutto perché il mancato esame, da parte del giudice, di una questione puramente processuale è insuscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 321 del 2016; Cass. n. 22860 del 2004).
Inoltre, è sicuramente vero che il difetto di legittimazione dell'appellante è rilevabile d'ufficio; la stessa Corte, tuttavia, aveva affermato - con riferimento al ricorso per cassazione, ma il principio appariva senz'altro spendibile anche per l'appello - che la società la quale impugna la pronuncia emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, ma sempre che il resistente l'abbia tempestivamente contestata (cfr. Cass., SU, 18 maggio
2006, n. 11650 del 2006, richiamata da Cass. n. 4116 del 2016, secondo cui, con riferimento alla legittimazione a proporre ricorso per cassazione «il dovere di dare prova documentale, nelle forme previste dall'art. 372 c.p.c., della dedotta legittimazione sussiste nel caso che tale qualità sia oggetto di contestazione da parte del resistente, il quale può - esplicitamente o implicitamente - riconoscerla»).
Nella specie erano stati gli stessi ricorrenti a riferire di aver sollevato la questione della pretesa carenza di legittimazione processuale dell'appellante principale solo nella loro comparsa conclusionale d'appello, mai avendola contestata, invece, precedentemente, nel medesimo grado.
Sotto tale profilo, dunque, anche a voler prescindere dalla natura processuale dell'eccezione, era sufficiente ricordare che il mancato rilievo d'ufficio di una questione - dedotta, come nella vicenda in esame, tardivamente in comparsa conclusionale, ma rilevabile d'ufficio - in presenza di un'eccezione tamquam non esset della parte (poiché tardiva), non può dare luogo ad omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione delle pag. 5 di 21 norme che prevedono la rilevabilità d'ufficio della questione (nella specie, artt. 110 e ss. cod. proc. civ., norme sulla fusione o incorporazione di società), giacché il vizio di omessa pronuncia postula che la questione, ancorché rilevabile d'ufficio, abbia formato oggetto di una specifica domanda od eccezione e che il giudice non abbia statuito sulla stessa (cfr. Cass. n. 12259 del 2019; Cass. n. 25298 del 2020. Inoltre, nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9137 del 2020 e Cass. n. 24047 del 2021, pronunciatesi su analoghe eccezioni riguardanti proprio CP_16
quale mandataria di già
[...] CP_5 Controparte_17
incorporante, per fusione, la .
[...] Controparte_18
Con il secondo motivo di ricorso per cassazione censurarono i ricorrenti l'avvenuto rigetto del loro motivo di gravame incidentale con cui avevano contestato la decisione di prima grado che li aveva condannati al pagamento, in favore della di € 584.135,48, quale complessivo CP_7 importo “facciale” dei duecentotrentadue effetti insoluti e protestati. Assumono, in particolare, che: i) «se è vero che la controparte ha depositato in giudizio i titoli cambiari (in originale) di cui chiede il pagamento, è parimenti vero che tale deposito è intervenuto solo in data 22 maggio 2002, a corredo della memoria ex art. 184 c.p.c., quando, cioè,
[per] gran parte delle azioni causali relative alle cambiali in questione era spirato il termine di decadenza di cui al citato art. 94 legge cambiali»; ii)
«la corte di appello ha erroneamente ritenuto che tale contestazione non fosse ammissibile in quanto eccessivamente generica», mentre invece, alla stregua del richiamato principio sancito da Cass. n. 18581 del 2017, «una volta eccepita la prescrizione da parte del debitore, compete al giudice verificare quali delle varie operazioni siano colpite dalla sollevata eccezione. La Corte di appello di Roma avrebbe quindi dovuto verificare, in assenza di prova, da parte della in ordine alla interruzione del CP_7 termine di prescrizione, quali degli effetti avevano perso l'azione cambiaria, a mente di quanto disposto dagli artt. 94 e 95 del r.d. n. 1669/1933, ed espungere, per tale ragione, la pronuncia di condanna dei relativi importi».
La Corte di cassazione riteneva il motivo inammissibile.
Invero, secondo Cass. n. 10260 del 2021, «Il ricorso per cassazione deve contenere, […], a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass.,
25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n.
15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989)». Nella specie, invece, la descritta censura non coglieva l'effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, nella misura in cui i ricorrenti si dolsero del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione da essi pag. 6 di 21 proposta, poiché generica, richiamando una sentenza che riguardava il diverso caso dell'eccezione di prescrizione proposta da una banca, convenuta con richiesta di restituzione di indebito, non tenuta ad indicare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate su di un conto corrente. Qui, invece, la Corte di appello - a fronte di un appello incidentale in cui si era lamentato il tardivo deposti dei titoli cambiari azionati dalla banca quando, per le relative azioni causali, era spirato il termine di decadenza ex art. 94 l. camb. – aveva accertato la genericità dell'eccezione, non essendo stati indicati i titoli (a suo dire, peraltro, offerti in restituzione agli appellanti incidentali, mediante produzione in allegato alla memoria della banca ex art. 184 cod. proc.civ.) in relazione ai quali sarebbe spirato il detto termine: ratio decidendi, questa, rimasta non specificamente contestata, posto che una cosa
è il deposito dei titoli (che deve intervenire nel rispetto del termine per le preclusioni istruttorie), altra è la prescrizione dell'azione causale, da verificarsi (sempre se tempestivamente e ritualmente eccepita dalla parte interessata) con riferimento, nella specie, al momento della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
La doglianza, inoltre, si rivelava carente di autosufficienza, nemmeno indicando i titoli per i quali si assumeva essere spirato il termine per l'azione causale, da confrontarsi con la data di notificazione dell'atto introduttivo ai fini dell'accertamento dell'eventuale prescrizione. Con il terzo motivo di ricorso per cassazione contestarono i ricorrenti la medesima pronuncia di condanna di cui al precedente motivo, sostenendo che i titoli azionati in regresso dalla mai erano stati offerti CP_7 in restituzione agli esponenti, come, invece, prescrive l'art. 58 del r.d. n. 1736/1933. Se era vero, infatti, che la banca aveva depositato presso la cancelleria del tribunale i titoli protestati in originale, era altrettanto vero che tale deposito processuale (effettuato a corredo della memoria ex art. 184 c.p.c.) non fosse in alcun modo assimilabile e/o equiparabile all'offerta in restituzione prevista dal menzionato art. 58. Invero, «la norma in parola pone i due elementi (l'offerta dei titoli ed il loro deposito) non in maniera alternativa tra di loro, ma in maniera concorrente. La congiunzione utilizzata dal Legislatore “e”, è chiaro sintomo del fatto che non sia sufficiente per adempiere al precetto normativo l'aver posto in essere l'uno
o l'altro dei comportamenti descritti dall'articolo in parola, essendo invece necessario che entrambi tali comportamenti siano stati validamente posti in essere dal creditore. Nel caso di specie, appare evidente come nessuna offerta in restituzione dei titoli sia stata fatta nei termini e nei modi previsti dal nostro ordinamento negli artt. 1208 e 1209 c.c., né controparte ha mai fornito prova di avervi dato corso». In ogni caso, «tale offerta non risulta essere stata effettuata neppure in via informale», né dagli scritti difensivi predisposti dalla controparte poteva desumersi che tale deposito di titoli dovesse essere ritenuto come “offerta di restituzione” dei predetti. «Ed
pag. 7 di 21 invero, l'offerta, per essere giuridicamente valida, deve porre in condizione il soggetto nei confronti di cui tale offerta è effettuata di poterla validamente accettare e, per l'effetto, entrare nella disponibilità giuridica dei beni offerti in restituzione. Ed invece, nel caso di specie, si ha che i titoli sono stati depositati, unitamente ad altri documenti, dalla controparte all'interno del proprio fascicolo. Pertanto, tali titoli non potevano - e non possono - essere ritirati dagli esponenti, per essere nella disponibilità esclusiva (materiale e giuridica) della parte processuale che li ha prodotti in causa (art. 169 c.p.c.)». Si rimarcava, infine, che la Corte di appello aveva omesso di considerare una circostanza decisiva, benché oggetto di discussione tra le parti (sia nelle comparse conclusionali che nella discussione orale avvenuta all'udienza del 18 luglio 2018), individuata nel fatto che, «con istanza del 29/5/2013, la difesa dell' ha Controparte_20 richiesto la “restituzione dei titoli” e che tale richiesta è stata autorizzata dalla Corte di Appello con provvedimento del 25/6/2013; ne discende quindi che con il deposito in giudizio di tali titoli la non ha affatto CP_7 offerto gli stessi in restituzione posto che, nelle more, ha inteso ritirarli per azionarli autonomamente».
La Corte di cassazione riteneva fondato il motivo.
Non poteva revocarsi in dubbio che - ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 1736/1933, che, disciplinando i requisiti dell'azione causale sottesa all'emissione di un assegno bancario, adopera la disgiuntiva «e», («il possessore non può esercitare l'azione causale, se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente») - il possessore del titolo sia tenuto, non solo al deposito del medesimo, ma anche all'offerta reale dell'assegno (cfr. Cass. n. 14688 del 2003; Cass. n. 13949 del 2006, in motivazione. Onere affatto analogo, peraltro, sussiste, giusta l'art. 66 del r.d. n. 1669/1933, con riguardo l'esercizio dell'azione causale in relazione a cambiali). Tale principio trova applicazione anche quando il credito tragga origine - come nel caso concreto - da una anticipazione prestata dalla banca su girata di assegno bancario.
Pure in tal caso, infatti, resta ferma la ratio dell'art. 58 del citato r.d. n. 1736/1933 (identica a quella di cui all'art. 66 del r.d. n. 1669/1933), consistente, da un lato, nell'evitare che il debitore resti esposto sia all'azione causale che a quella cartolare e, dall'altro, nel consentire al debitore medesimo l'esercizio delle eventuali azioni di regresso (cfr. Cass. n. 26913 del 2008).
Orbene, l'art. 58 suddetto, ove esige l'offerta in restituzione ed il deposito del titolo, ed altresì l'effettuazione delle formalità necessarie per conservare al debitore l'eventuale regresso, fissa non già condizioni dell'azione medesima, né presupposti processuali, ma requisiti di proponibilità della relativa domanda, a tutela di interessi del convenuto. Ne consegue che l'inosservanza di detta norma non è rilevabile d'ufficio, in pag. 8 di 21 difetto di eccezione del debitore (cfr. Cass. n. 4786 del 1991; Cass. n. 4250 del 2009, con riferimento alla identica previsione dettata, per la cambiale, dal già citato art. 66, comma 3, del r.d. n. 1669/1933). Gli adempimenti predetti, dunque, sono ordinati a tutela del debitore, ovvero sono rivolti ad evitare il rischio di esporre quest'ultimo al contemporaneo esperimento, da parte di diversi creditori, dell'azione cambiaria e dell'azione causale, onde, se l'azione cambiaria è prescritta e, perciò, non vi è quel pericolo di duplicazione, l'azione causale ben può essere proposta senza che l'offerta in restituzione ed il deposito del titolo ne condizionino l'esercizio (cfr. Cass. n.
13949 del 2006). Con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo (cfr. Cass. 19278 del 2010; Cass. n. 15141 del 2022). Tanto premesso, i ricorrenti, con l'appello incidentale, avevano dedotto che i numerosi assegni sulla base dei quali la banca aveva proposto l'azione causale, in primo grado, spiegando apposita domanda riconvenzionale, non erano stati offerti loro dalla banca, né gli erano stati effettivamente restituiti, non essendo stati detti titoli messi a disposizione effettiva di essi debitori, onde consentirgli anche l'esercizio del regresso, bensì soltanto allegati alla memoria ex art. 184 c.p.c. della banca convenuta.
Sicché i titoli stessi erano rimasti, in realtà, nella disponibilità della creditrice. Tali allegazioni sono state riscontrate dalla Corte d'appello, che ha fatto riferimento ad una eccezione dei debitori di decadenza dalle «azioni causali» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Tuttavia, la Corte si è limitata ad affermare, erroneamente, che gli assegni erano stati restituiti mediante deposito in cancelleria degli originari dei titoli.
Orbene, a fronte della descritta contestazione mossa dai debitori con l'appello incidentale, sarebbe stato onere della banca creditrice - rimasto, invece, totalmente inadempiuto - allegare e dimostrare che l'azione cambiaria si era prescritta, sicché l'offerta reale e la messa a disposizione dei titoli non sarebbero state necessarie per l'esercizio dell'azione causale proposta. Con il quarto motivo di ricorso per cassazione censurarono i ricorrenti la decisione impugnata nella parte in cui aveva disatteso il terzo motivo di appello incidentale degli odierni ricorrenti con il quale era stata contestata la gravata sentenza per aver considerato nulla, per indeterminatezza, la domanda di accertamento negativo del credito derivante dai conti correnti nn. 12791, 12792, 12794, 12795, 12796 e
12797. Si assumeva che, diversamente da quanto opinato dalla Corte di appello, essi avevano «puntualizzato, in maniera analitica e precisa, il contenuto e la portata delle proprie domande. Ciò è avvenuto nella
pag. 9 di 21 comparsa di costituzione in appello ove, contestando la pretesa creditoria della in relazione all'assunto scoperto di conto corrente (e da essa CP_7 quantificato in € 727.732,85), gli esponenti spendevano oltre 7 pagine (da pagina 7 a pagina 14) per esporre l'illegittimità delle operazioni effettuate dalla sui conti correnti (l'applicazione di tassi di interesse eccedenti CP_7 il “tasso soglia”, l'applicazione di interessi anatocistici;
lo sconfinamento sulle linee di credito e la conseguente applicazione di commissioni per massimo scoperto;
la mancata pattuizione delle spese di chiusura contabile)».
La Corte di cassazione riteneva fondato il motivo. La doglianza intendeva denunciare, nella sostanza, un error in procedendo - sebbene contestando la reiezione del terzo motivo di appello incidentale dei ricorrenti - consistito nell'essere stata considerata nulla, per indeterminatezza, la loro domanda di accertamento negativo del credito derivante dai conti correnti nn. 12791, 12792, 12794, 12795, 12796 e 12797.
Premetteva la Corte di cassazione che la giurisprudenza di legittimità aveva ripetutamente chiarito che, in tutti i casi accomunati dalla natura processuale del vizio denunciato dal ricorrente e dalla sua interdipendenza con l'interpretazione da dare ad una domanda o ad un'eccezione di parte, l'oggetto dello scrutinio che è chiamato a compiere il giudice di legittimità
(a differenza di quel che accade con riferimento agli errores in indicando denunciati a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) non è costituito dal contenuto della decisione formulata nella sentenza (che segna solo il limite entro cui la parte ha interesse a dedurre il vizio processuale), bensì direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato. È perciò del tutto naturale che la Corte di cassazione dovesse prendere essa stessa cognizione di quei fatti, sempre però che la censura fosse stata proposta dal ricorrente in conformità «alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della corte», e quindi anche nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass., SU, n. 8077 del 2012, nonché, in senso sostanzialmente conforme, anche nelle rispettive motivazioni, le più recenti Cass. n. 134 del 2020; Cass. 41465 del 2021; Cass. n. 16028 del 2023). Tanto premesso l'esame diretto della citazione introduttiva del primo grado dell'odierno giudizio (non essendo risolutivo, invece, quello della comparsa contenente l'appello incidentale, richiamata dai ricorrenti nella loro censura, posto che quest'ultimo non potrebbe che fare riferimento alla citazione di primo grado, ritenuta aspecifica), rinvenibile nel fascicolo di ufficio (al quale è consentito di accedere proprio in ragione della tipologia di vizio qui sostanzialmente denunciato), permetteva di ritenere, affatto agevolmente, che era stato sufficientemente descritto il contenuto e la pag. 10 di 21 portata delle domande ivi svolte dagli attori (cfr. per quanto ancora di specifico interesse in questa sede, le argomentazioni rinvenibili alle pag. 11 e ss. di detta citazione), rimarcandosi, tra l'altro, l'illegittimità delle operazioni effettuate dalla banca sui conti correnti (l'applicazione di tassi di interesse eccedenti il “tasso soglia”, l'applicazione di interessi anatocistici;
lo sconfinamento sulle linee di credito e la conseguente applicazione di commissioni per massimo scoperto;
la mancata pattuizione delle spese di chiusura contabile) e la perdita di efficacia delle prestate fideiussioni per quanto lì analiticamente spiegato.
Restava solo da ricordare, dunque, che la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, successivo alle modificazioni apportategli dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990 n. 353), postula la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, che non ricorre quando il petitum, inteso sia sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto che sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva
(cfr. Cass. n. 134 del 2020; Cass. n. 20294 del 2014; Cass. n. 18783 del 2009; Cass. n. 4828 del 2006; Cass. n. 7448 del 2001; Cass. 7 marzo 2006 n.
4828).
Con il quinto motivo di ricorso per cassazione ascrissero i ricorrenti alla Corte di appello di non aver rilevato di ufficio, in assenza della mancata proposizione della corrispondente eccezione, la nullità derivata delle fideiussioni prestate dagli odierni ricorrenti, alla stregua dei princìpi enunciati da Cass. n. 29810 del 2017, poiché elaborate sulla base di intese tra le banche in ordine all'adozione di standards contrattuali uniformi in violazione della normativa antitrust.
La Corte di Cassazione riteneva in parte infondato e in parte inammissibile il motivo.
Invero, i ricorrenti affermavano che la nullità di contratti di fideiussione azionati dalla banca non era stata dedotta in appello e, tuttavia, rappresentavano che la stessa, - investendo una questione rilevabile d'ufficio – potesse essere rilevabile anche in cassazione. Pertanto, assumendo che le clausole nn. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione de quibus riproducevano le tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia nel 2005, per violazione della legge antitrust, chiedevano che dette garanzie fossero dichiarate nulle.
Orbene, non poteva revocarsi in dubbio che la nullità del contratto posto a fondamento dell'azione di adempimento era rilevabile d'ufficio, ma tale nullità non poteva essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale pag. 11 di 21 l'intimato sarebbe stato costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali (cfr. Cass. n. 21243 del 2019; Cass. n. 4175 del 2020).
In tal senso, peraltro, si era pronunciata, di recente, Cass. n. 10296 del 2023, che così aveva disatteso un'analoga eccezione (in quella sede, il corrispondente motivo aveva ascritto alla corte distrettuale di non aver considerato la derivata nullità dei contratti di fideiussione tipo poiché elaborati sulla base di intese tra le banche in ordine all'adozione di standards contrattuali uniformi in violazione della normativa antitrust): «La censura è generica poiché i ricorrenti non forniscono alcun elemento che consenta di verificare se la questione, nei termini ora proposti, sia stata sottoposta alla valutazione del giudice di merito del I e/o del II grado. Il ricorso che prospetti questioni che non risultano in alcun modo trattate dalla pronuncia impugnata deve allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, riproducendone, altresì, il contenuto essenziale, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., n. 25546/2006; Cass., n. 8206/2016)».
Il motivo in esame, laddove si traduceva in una richiesta di declaratoria integrale di nullità delle fideiussioni, era anche infondato. Sulla questione si erano pronunciate le Sezioni Unite della cassazione, secondo le quali i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, erano parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducevano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata
- perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass., SU, n. 41994 del 2021). I ricorrenti solo nella loro memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ. avevano rappresentato (cfr. pag. 9) che la banca nemmeno avesse provato «di non essere incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.». In parte qua, la censura era palesemente inammissibile perché le memorie di cui agli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c. non potevano contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte (cfr., ex multis, Cass.
n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass.,
SU, n. 11097 del 2006).
Con il sesto motivo di ricorso per cassazione contestarono i ricorrenti alla Corte di appello di aver accolto la domanda di pagamento della banca, benché riducendola sensibilmente in ragione della ricostruzione contabile demandata al consulente tecnico di ufficio, senza, tuttavia, tenere in alcuna considerazione quanto dagli odierni ricorrenti esposto nelle note critiche alla relazione di quest'ultimo in cui era stato evidenziato che «il
pag. 12 di 21 saldo debitore indicato dalla banca (€ 707.557,63) è comprensivo degli effetti insoluti (€584.135,48); gli stessi effetti insoluti che la aziona CP_7 nel presente giudizio per ottenere il pagamento ed in forza dei quali il Cont Tribunale ha disposto - nella sentenza di primo grado - la condanna di al pagamento della somma di € 584.135,48. Appare quindi evidente che sia necessario depurare dal saldo debitore tali addebiti per evitare di conteggiare due volte la stessa posta e, dunque, si chiede che il c.t.u., nel ricalcolo del saldo debitore, tenga in debita considerazione tale voce per evitare una duplicazione degli addebiti».
La Corte di cassazione riteneva il motivo inammissibile, poiché deduceva un omesso esame su deduzioni difensive (note alla c.t.u.), e non su fatti storici, senza considerare, tuttavia, che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., - nel testo novellato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis,
(risultando impugnata una sentenza pubblicata il 18 luglio 2021), riguardava un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché erano inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
16541 del 2023; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass.
n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU,
n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).
In conclusione, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso limitatamente al terzo e quarto motivo, rigettando il primo e dichiarando inammissibili il secondo, il quinto ed il sesto, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
§ 2. – Hanno riassunto tempestivamente il giudizio
[...]
anche quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di RI e di nonché Persona_1 Parte_4 CP_1
ed il medesimo quali cessionari del credito
[...] Parte_1 litigioso vantato da Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni avversaria istanza, deduzione e richiesta, anche istruttoria: 1) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli esponenti alla
(ora già e prima CP_7 CP_4 CP_5 [...] quale mandataria di Controparte_17 TE quale complessivo importo “facciale” dei duecentotrentadue effetti insoluti
pag. 13 di 21 o protestati. 2) Accertare, anche mediante consulenza tecnica, le somme che la (ora già e prima CP_7 CP_4 CP_5 quale mandataria di Controparte_17 CP_16
è tenuta a restituire agli attori ed a chi fra loro e, per l'effetto,
[...] condannarla al pagamento con interessi e rivalutazione. 3) Condannare la
(ora già e prima CP_7 CP_4 CP_5 [...] quale mandataria di Controparte_17 TE al risarcimento dei danni in favore degli attori od a chi fra loro, da liquidarsi in separata sede, con provvisionale esecutiva nei limiti del già provato. 4) Dichiarare decadute e/o estinte le fideiussioni rilasciate dagli esponenti in favore della (ora già CP_7 CP_4 CP_5
e prima quale mandataria
[...] Controparte_17 di , per i motivi e le causali di cui in narrativa. In via TE istruttoria si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a: a) Calcolare il saldo del conto corrente in oggetto alla stessa data alla quale fanno riferimento gli estratti contabili ex art. 50 T.U.L.B., applicando (se del caso) gli interessi sostitutivi ex art. 117 T.U.L.B., aggiornati ad ogni chiusura annuale ed escludendo gli addebiti per C.M.S. b) Escludere dal calcolo gli effetti della chiusura trimestrale del conto medesimo e quindi escludere ogni tipo di anatocismo, escludendo anche l'applicazione delle spese di chiusura contabile, dei giorni di valuta (e ciò in quanto relativi a condizioni mai pattuite tra le parti) ed escludere le CMS in quanto nulle. c) Determinare l'ammontare dei tassi di interesse applicati il tasso di interesse concretamente applicato sui conti correnti in parola, tenendo a mente i periodi di erogazione delle somme, le somme effettivamente erogate, gli interessi applicati e le somme riscosse dall'istituto erogante, le spese e le commissioni applicate verificando quindi se tali tassi si siano mantenuti nei limiti del tasso soglia e, in caso contrario, disporre l'esclusione di ogni tasso per i trimestri in cui detto esubero si sia riscontrato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio.”
Ha resistito e per essa, quale RO mandataria, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via CP_4 preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 392 c.p.c. e seguenti;
Sempre in via preliminare chiede disporsi la riunione al presente giudizio iscritto al R.G.
n 5176/2023, introdotto dai sig.ri e , notificato in data Parte_1 CP_1 05/12/2023, con l'ulteriore giudizio di riassunzione introdotto con atto di citazione notificato in data 14/11/2023, iscritto a in pari data innanzi alla
Corte di Appello di Roma al numero di R.G. 5614/2023, assegnato alla
Terza Sezione Relatore dott.ssa Carla Santese, prima udienza fissata il 23 aprile 2024. IN VIA PRINCIPALE:
1. Respingere in fatto e diritto, per i motivi descritti in premessa, tutte le domande formulate dai sig.ri
[...]
(cod. fisc. ), (cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2
pag. 14 di 21 fisc. ), (cod. fisc. C.F._2 Parte_3
– anche quali eredi della sig.ra C.F._3 Persona_1
(cod. fisc. ) e della sig.ra
[...] C.F._4 [...]
(cod. fisc. ) – nonché Parte_4 C.F._5 CP_1
(cod. fisc. ) ed il medesimo sig.
[...] C.F._6 [...]
(cod. fisc. ) quale cessionario del Parte_1 C.F._1 credito litigioso vantato da Controparte_2
2. Condannare i sig.ri ,
[...] Parte_3 Parte_2
in proprio e quali eredi delle
[...] Parte_1 sig.re e , in solido tra loro al Persona_1 Parte_4 pagamento della complessiva somma di Euro 1.331.603,29 di cui Euro
727.732,85 quale saldo debitore del conto sofferenza n. 502313, sc/40004, già conto corrente n. 12794 (in essere con la filiale di Caserta 2 della banca), oltre interessi al tasso del Prime rate ABI dal 01.06.2001 al soddisfo, ed Euro 584.135,47 (£. 1.131.044.000) quale importo facciale di 232 effetti insoluti e/o protestati oltre Euro 19.734,97 (£. 38.212.240) per spese di protesto, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito dell'espletando giudizio;
3. In subordine condannare i sig.ri
, Parte_3 Parte_2 Parte_1
, in proprio e quali eredi delle sig.re
[...] Persona_1
e , in solido tra loro al pagamento della complessiva Parte_4 somma di Euro 811.652,83, di cui Euro 207.782,39, quale saldo debitore del conto sofferenza n. 502313, sc/40004, già conto corrente n. 12794 (in essere con la filiale di Caserta 2 della banca), oltre interessi legali dal 10/07/2001 al soddisfo come determinata in sede di C.T.U. contabile espletata nell'ambito del giudizio R.G. 1985/2010 svoltosi innanzi a questa Corte di Appello oltre interessi legali 01.06.2001 al soddisfo, ed Euro
584.135,47 quale importo facciale di 232 effetti insoluti e/o protestati oltre
Euro 19.734,97 per spese di protesto, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
, o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito dell'espletando giudizio;
4. In ogni caso accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della in RO ordine alle situazioni giuridiche soggettive passive scaturenti dai rapporti per cui è causa che rimangono esclusivamente in capo alle cedenti e per l'effetto accertare e dichiarare l'inoperatività di qualsivoglia compensazione del credito vantato con eventuali importi di cui gli appellati dovessero risultare creditori in relazioni a fatti o vicende anteriori alla cessione stessa e le cui conseguenze non possono che rimanere in capo alla società cedenti.
5. Condannare i sig.ri Parte_3
, , nonché la sig.ra Parte_2 Parte_1
al pagamento delle spese e competenze di tutti i Controparte_1 precedenti gradi di giudizio, ed al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.”.
pag. 15 di 21 Riunito il giudizio riassunto con citazione proposta da
[...]
e per essa, quale mandataria, RO CP_4 iscritto al n. 5614/2023 R.G., anch'esso in seguito al rinvio della ordinanza n. 270387 depositata il 14/7/2023 della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, all'udienza dell'11/4/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 3. – Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione di sollevata dai RO
, sul presupposto che non avesse provato la titolarità del Controparte_21 credito per cui agisce, senza che la pubblicazione sulla G.U. n. 93 dell'8/8/2017 dell'avviso di cessione possa provare che tra i crediti ceduti ci sia anche quello per cui è causa.
In realtà, è ampiamente provato che RO si sia resa cessionaria del credito in lite.
[...]
Invero, costituisce ormai giudicato la circostanza della titolarità di tale credito già in capo ad per essere stato rigettato il TE motivo di ricorso per cassazione che contestava siffatta acquisizione. Dalla pubblicazione sulla G.U. n. 93 dell'8/8/2017 (all. 13) risulta che l'ulteriore cessione ha riguardato esattamente i crediti pervenuti ad CP_16
[...
senza contare che nella loro descrizione possono essere riscontrate tutte le caratteristiche del credito per cui è causa, per tipologia di contratto che l'ha originato, per denominazione in euro, per classificazione in sofferenza dei finanziamenti, per ammontare, e per qualità dei debiti. Inoltre, nell'elenco dei debitori ceduti (all. 15) è riscontrabile il codice cliente identificativo (NDG) attribuito al debitore ceduto dalla banca cedente
[...]
la quale ha rimesso a gni CP_16 RO diritto sostanziale e facoltà processuale.
§ 3.1 – Sempre preliminarmente deve trascurarsi l'eccezione di inammissibilità della riassunzione dei , sollevata da Controparte_21
sul presupposto che la proposizione di ricorso, anziché di citazione, CP_3
è stata notificata il 5/12/2023, oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 392 secondo comma c.p.c..
Seppure abbiano tardivamente proposto la Controparte_21 propria riassunzione, essi si sono costituiti nel giudizio in riassunzione ritualmente proposto dalla stessa riunito al primo, con l'effetto di CP_3 avere comunque assunto la medesima situazione processuale che avevano nel procedimento in cui era stata pronunciata la sentenza cassata.
pag. 16 di 21 E' noto, infatti, che la riassunzione nel giudizio di rinvio, anche ad opera di una sola delle parti, pone le stesse nella medesima posizione originaria, e impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione.
§ 3. – Nel merito, il compito di questa Corte è quello di riesaminare, alla luce della cassazione della sentenza della Corte d'appello, l'appello incidentale di avverso la sentenza del Tribunale, nella Controparte_21 parte in cui ha accolto la domanda della di pagamento di € CP_7
584.135,48, oltre € 19.743,97 per spese di protesto, quale complessivo importo dei duecentotrentadue assegni insoluti o protestati, nonché nella parte in cui ha ritenuto nulla la domanda di accertamento negativo del credito di cui ai conti correnti nn. 12791, 12792, 12794, 12795, 12796 e
12797, con conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento dei danni.
Sulla prima domanda devono richiamarsi le ragioni opposte dai al credito portato dagli effetti insoluti o protestati. Controparte_21
Essi hanno dedotto che i numerosi assegni sulla base dei quali la banca aveva proposto l'azione causale, richiedendone il pagamento, non erano stati offerti loro dalla né gli erano stati effettivamente restituiti, CP_7 non essendo stati detti titoli messi loro a disposizione effettiva, onde consentirgli anche l'esercizio del regresso, ma erano stati soltanto allegati alla memoria ex art. 184 c.p.c. della rimanendo, in realtà, nella CP_7 disponibilità di questa.
Così argomentando il proprio appello incidentale, ne risultava eccepita la decadenza dalle azioni causali, ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 1736/1933, secondo cui «il possessore non può esercitare l'azione causale, se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente». La Corte d'appello, con la sentenza cassata ha ritenuto che la restituzione fosse avvenuta mediante deposito dei titoli protestati, tuttavia la Corte di cassazione l'ha contraddetta stabilendo che il possessore del titolo che agiva per il loro pagamento con azione causale avrebbe dovuto non solo depositarli ma procedere ad offerta reale, e cioè avrebbe dovuto provocare il conseguimento dell'effettiva disponibilità dei titoli da parte dei debitori, non venendo altrimenti integrato il requisito di proponibilità della domanda di pagamento fissato dalla norma. Ne discende, in applicazione del principio stabilito dalla Corte di cassazione, che, essendosi limitata la ad allegare gli assegni protestati CP_7 alla propria memoria ex art. 184 c.p.c., essi siano rimasti nella sua disponibilità, non venendo né restituiti, né depositati nelle forme di legge,
pag. 17 di 21 tanto più che la stessa risulta essere stata autorizzata con il CP_7 provvedimento della Corte d'appello del 25/6/2013 al ritiro di tali titoli. In difetto del requisito di proponibilità della domanda di pagamento, la richiesta della Banca di € 584.135,48, oltre € 19.743,97 per spese di protesto, quale complessivo importo facciale dei duecentotrentadue assegni insoluti o protestati, deve essere dichiarata improponibile.
Non vale eccepire da parte della che, quale requisito di CP_7 proponibilità posto a tutela di interessi del debitore, l'inosservanza dell'art. 58 del r.d. n. 1736/1933 non è rilevabile d'ufficio, occorrendo che sia eccepita dalla parte interessata (come del resto ha ricordato la Cassazione), e che non avrebbero mai eccepito entro le preclusioni Controparte_21 assertive che la non potesse coltivare azioni causali per non averne CP_7 restituito né depositato i titoli. In realtà, la circostanza che i debitori avessero sollevato l'eccezione di parte è implicitamente data dalla decisione nel merito della questione offerta dalla Corte d'appello. Dicendo che i titoli sarebbero stati restituiti mediante rituale deposito, la Corte d'appello ha implicitamente esaminato il motivo di appello che presupponeva la formulazione di tempestiva eccezione di parte, né risulta che in quella sede la abbia denunciato CP_7 l'inammissibilità del motivo sul presupposto che non fosse collegato a tempestiva eccezione di parte. In altri termini, né il giudice, né la parte controinteressata hanno rilevato nel motivo ragioni di inammissibilità per divieto dei nova in appello, sicchè la formulazione tempestiva dell'eccezione costituisce ormai giudicato interno, non più suscettibile di essere rimesso in discussione. Non vale neppure eccepire da parte della che CP_7 CP_22
sarebbero fideiussori, come tali estranei all'obbligazione cambiaria e
[...] quindi non esposti al rischio di adempiere nel rapporto causale e di pagare una seconda volta in seguito all'esercizio di azione cambiaria, occorrendo l'effettiva disponibilità dei titoli per esperire a propria volta eventuali azioni cambiarie dirette o di regresso oltre che per dare prova dell'eseguito pagamento, tale essendo la ratio dell'art. 58 del r.d. n. 1736/1933. In realtà, nonostante il fideiussore non sia l'obbligato cambiario, è legittimato ad opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti all'obbligato, inclusa l'improcedibilità ex art. 58 del r.d. n. 1736/1933 dell'azione causale, oltretutto proposta nei suoi confronti, a nulla rilevando che non rischierebbe di subire direttamente l'eventuale iniziativa cambiaria, avendo comunque interesse a far transitare i titoli pagati nella disponibilità del debitore principale. Ne consegue che l'appello incidentale di deve Controparte_21 in qua parte essere accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarata improponibile la domanda riconvenzionale della Banca di € 584.135,48, oltre € 19.743,97 per spese di protesto.
pag. 18 di 21 Sulla seconda domanda dei di accertamento Controparte_21 negativo del credito di cui ai conti correnti nn. 12791, 12792, 12794, 12795,
12796 e 12797, e di conseguenti danni, la Corte di cassazione ha contraddetto la Corte d'appello, la quale l'aveva giudicata indeterminata confermando la decisione del Tribunale che l'aveva dichiarata per tale motivo nulla, stabilendo, al contrario, che avessero Controparte_21 sufficientemente descritto il contenuto e la portata di tale domanda, che rimarcava l'illegittimità delle operazioni effettuate dalla banca sui conti correnti (l'applicazione di tassi di interesse eccedenti il “tasso soglia”, l'applicazione di interessi anatocistici;
lo sconfinamento sulle linee di credito e la conseguente applicazione di commissioni per massimo scoperto;
la mancata pattuizione delle spese di chiusura contabile) e la conseguente perdita di efficacia delle prestate fideiussioni. E' vero che l'accertamento negativo del saldo dei sei conti correnti fosse fondato su specifiche ragioni di ricalcolo, pure normalmente richiamate in quella tipologia di contenzioso bancario, tuttavia si sono limitati ad allegare l'illegittimità e nullità di Controparte_21 clausole dei rapporti di conto corrente senza provarle, costituendo loro onere quello di produrre tempestivamente il contratto e i relativi estratti conto.
Nei giudizi promossi dal correntista o dal suo garante per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione, o della mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass., Sez. 1, 7 maggio 2015, n. 9201), di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava sulla parte attrice non solo l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda, ma soprattutto l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n.
7501 del 14 maggio 2012). E' il correntista o il suo garante, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero CP_7 dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – a doversi far carico dello specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
erano, innanzitutto, gravati dell'onere di provare Controparte_21 il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista o del fideiussore di disporre della documentazione relativa ai pag. 19 di 21 contratti sottoscritti, con particolare riferimento alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente, che quale parte contraente può agevolmente ottenere ai sensi dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Non varrebbe obiettare che la norma si riferisce al cliente, avendo la Suprema Corte chiarito che il diritto del titolare di un rapporto di conto corrente di ottenere dalla banca il rendiconto, spetta anche al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale (Cass. n. 24181 del 30/10/2020).
In conclusione, non hanno prodotto, pur Controparte_21 potendolo agevolmente fare, ai fini della domanda di accertamento negativo e di risarcimento dei danni, né il contratto né gli estratti conto dei rapporti correnti nn. 12791, 12792, 12794, 12795, 12796 e 12797, i cui saldi pure chiedevano di rideterminare, tanto che la causa è stata istruita con CTU limitatamente al rapporto n. 12794, soltanto perché rispetto ad esso è stata formulata dalla domanda riconvenzionale di pagamento del saldo, CP_7 facendosi essa carico di produrre il relativo contratto e i relativi estratti conto. Ne consegue che il loro appello incidentale di accertamento negativo del credito dei conti correnti nn. 12791, 12792, 12794, 12795, 12796 e
12797, e di conseguenti danni, deve essere rigettato.
§ 4. – Del tutto inammissibile è la doglianza di
[...]
anche nella qualità, Parte_1 Parte_2 Parte_3 nonché di e , secondo cui questa Controparte_1 Parte_1
Corte dovrebbe esaminare la domanda di decadenza dalle fideiussioni, formulata sotto molteplici presupposti, perché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi.
Seppure il Tribunale avessero omesso di pronunciarsi su tale domanda, la Corte d'appello ha dato una puntuale risposta ad ogni ragione di asserita decadenza dalle fideiussioni (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza), né sul punto la decisione risulta essere stata impugnata in cassazione, dove la
Corte non ha esaminato alcun motivo che avesse ad oggetto simili doglianze
(la Corte di cassazione ha dichiarato infondata e inammissibile la diversa e nuova questione della nullità delle fideiussioni per adozione di standards contrattuali uniformi in violazione della normativa antitrust), con l'effetto che tale decisione di rigetto della Corte d'appello è sul punto passato in giudicato.
§ 5. – Per effetto della parziale riforma di sentenza già in parte riformata, le spese del giudizio vanno regolate ripartendo gli oneri in ragione dell'esito complessivo della lite, secondo una valutazione della soccombenza che deve operare in base ad un criterio unitario e globale.
pag. 20 di 21 In particolare, esse vanno compensate per intero con riguardo alle spese del giudizio di tribunale, di appello cassato e di cassazione, nonché del presente giudizio di appello, per effetto, da un lato, della improcedibilità della domanda di pagamento degli assegni, la quale sopravanza per valore tutte le altre, e dall'altro, del rigetto della domanda di accertamento negativo e dei danni, della domanda di decadenza dalle fideiussioni e del ridimensionamento della domanda di pagamento del saldo del conto n.
12794.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando in grado di appello ed in sede di rinvio della ordinanza n. 27231 depositata il 25/9/2023 della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sull'appello incidentale proposto da anche Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di e di nonché di Persona_1 Parte_4
e quali cessionari del credito Controparte_1 Parte_1 litigioso vantato da nei Controparte_2 confronti di e per essa, quale RO mandataria, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: CP_4
1. – accoglie in parte l'appello incidentale di , Parte_1
anche nella qualità, nonché di Parte_2 Parte_3
e , nella qualità, e, in riforma della Controparte_1 Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 19904 pubblicata il 2/10/2009, dichiarata improponibile la domanda riconvenzionale della Banca di pagamento di € 584.135,48, oltre € 19.743,97 per spese di protesto, e rigetta la domanda dei fideiussori di accertamento negativo del credito dei conti correnti nn. 12791, 12792, 12794, 12795, 12796 e 12797, e di conseguenti danni;
2. – compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di tribunale, di appello cassato e di cassazione, nonché del presente giudizio di appello.
Così deciso in Roma il giorno 11/4/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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