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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/04/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 23.04.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 916/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Sergio Piccione;
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni;
oggetto: indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, commi 1 e 3, L. n. 104/1992.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.2024 esponeva: Parte_1
- di aver presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 509/2023 R.G.) per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dello status invalidante previsto ai fini del conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché lo status di handicap previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 3 della legge 104.1992 ma che il Ctu, con relazione depositata il
08.02.2024, ne aveva negato la sussistenza;
- che in data 16.02.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento nonché lo status di soggetto handicappato con i connotati di gravità previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa risultante in corso di causa, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. L' costituitosi in giudizio con memoria del 24.10.2024, contestava la fondatezza del CP_1 ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita a mezzo CTU medica.
L'udienza del 23.04.2024 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c..
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992 (giudizio iscritto al n. R.G. 509/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato non riconosceva la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento ma riconosceva la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 c.3 l. 104/1992 dalla domanda amministrativa.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto della beneficiaria all'indennità di accompagnamento nonché lo status di soggetto handicappato con i connotati di gravità previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992 sin dalla data della domanda amministrativa.
La domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è
l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
2 Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione dalla ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha formulato la seguente diagnosi “Deterioramento cognitivo medio-grave
e depressione involutiva in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica ed atrofia cerebrale. Artrosi polidistrettuale a media incidenza funzionale con cedimenti vertebrali su base osteoporotica. Cardiopatia ischemico-ipertensiva in prima seconda classe funzionale NYHA. Epiteliomi cutanei multipli in follow-up”. Ha pertanto concluso che “Tali infermità, valutate nel loro complesso e tenuto conto delle considerazioni medico-legali sopra esposte, consentono di poter dichiarare che la ricorrente è:
− INVALIDA ultrasessantacinquenne con gravissime e persistenti difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età nella misura percentuale del 100% con diritto all'indennità d'accompagnamento con decorrenza
01.06.2024 ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 18/1980 e dell'art. 1 della Legge n. 508/1988 perché soggetto non in grado di compiere i più significativi atti quotidiani della vita e bisognevole di assistenza continua;
− PERSONA HANDICAPPATA con minorazioni psicofisiche in grado di ridurre l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e nella sfera di relazione, ricorrendo dunque le condizioni previste dall'art. 3 commi 1 e 3 della legge n. 104/92 con decorrenza dalla data dell'istanza ammnistrativa”.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non specificatamente contestato tra le parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che possiede le condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza 01.06.2024 e presenta le condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e
3, L. n. 104/1992 dalla domanda amministrativa.
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione della metà e la restante quota viene posta a carico dell così come liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della CP_1 controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Le spese di c.t.u., liquidate separatamente, restano a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che possiede le condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dal 01.06.2024 e le condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 3,
L. 104/1992 dalla domanda amministrativa;
- compensa per metà le spese della fase di atp e di tale giudizio e condanna l al pagamento CP_1 della restante quota che si liquida in euro 1932,00 oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone a carico dell' le spese di Ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 24.4.2025
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Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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