Art. 1. Articolo unico.
Il termine stabilito con la legge 6 ottobre 1953, n. 823 , per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 , e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957.
Nei riguardi dei lavori da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo e dagli Enti locali relativi ad opere pubbliche contemplate nelle citate disposizioni, le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano in tutti i casi nei quali la presentazione dell'offerta sia intervenuta antecedentemente al termine anzidetto.
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1955.
Il termine stabilito con la legge 6 ottobre 1953, n. 823 , per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 , e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957.
Nei riguardi dei lavori da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo e dagli Enti locali relativi ad opere pubbliche contemplate nelle citate disposizioni, le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano in tutti i casi nei quali la presentazione dell'offerta sia intervenuta antecedentemente al termine anzidetto.
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1955.