Sentenza 17 aprile 2019
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- 1. Patteggiamento e ricorso per cassazione in relazione alle sanzioniPaola Corvi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. L'ordinanza in esame segnala il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità circa l'ammissibilità o meno del ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento che applicano o omettono di applicare sanzioni amministrative accessorie. Nel caso sottoposto all'attenzione della IV sezione, in primo grado il Tribunale di Brescia, applicando la pena richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di guida in stato di ebrezza, ordinava nei confronti dell'imputato la sospensione della patente di guida per la durata di un anno, pari al minimo edittale, omettendo di raddoppiare la durata della …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2019, n. 16782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16782 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. El CH BD, nato a [...] il [...] 2. HA LA, nato a [...] il [...] 3. BE AL EM, nato in [...] il [...] 4. RA MA, nato a [...] il [...] 5. AM GH, nato a [...] il [...] 6. AB AH, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 03/04/2018 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Pinelli, che ha concluso, con riferimento alla posizione HA, nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'avvenuta applicazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 aprile 2018, pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brindisi ha tra gli altri applicato anche agli odierni ricorrenti la pena infine richiesta dalle parti per i reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in regime di continuazione con altre decisioni e/o in concorso con altri soggetti.
2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, tutti con un motivo d'impugnazione.
3. Ricorso AB AH.
3.1. Il ricorrente ha lamentato l'assenza di motivazione, quanto alla verifica della mancanza di cause di non punibilità, in ordine agli elementi istruttori che avrebbero determinato il convincimento del Giudice in ordine all'assenza di prove circa l'innocenza dell'imputato ovvero il difetto di cause estintive ovvero di condizioni di procedibilità.
4. Ricorso BE AL EM.
4.1. In relazione ai singoli capi d'imputazione contestati, il ricorrente ha osservato che, quanto al capo 22, non vi era stata ab origine prova sufficiente per ritenere l'illecito acquisto di 6,150 chilogrammi di sostanza stupefacente, sì che il Giudice - in difetto di ulteriori allegazioni - avrebbe dovuto procedere a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.. 4.1.1. Parimenti, in relazione al capo 26, non emergeva un consistente quadro indiziario teso a dimostrare le ipotesi di acquisto di sostanza.
5. Ricorsi El CH, RA e Sallarn.
5.1. Le censure formulate sono identiche a quelle proposte sub 3.1.. 6. Ricorso HA.
6.1. Il ricorrente ha lamentato l'applicazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida, in contrasto con la previsione generale di cui all'art. 445 cod. proc. pen., atteso che la pena inflitta era di soli mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, in continuazione con altra condanna per un cumulo complessivo comunque inferiore ad anni due. Né era stata spesa motivazione al riguardo.
7. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata limitatamente, quanto alla posizione HA, all'avvenuta applicazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
8. E' fondato il ricorso proposto da LA HA, mentre tutti gli altri ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
8.1 In linea generale deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Nel caso in esame i ricorrenti El CH, BE AL, RA, AM e AB AH hanno allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. In definitiva, quindi, detti ricorrenti non hanno posto a sostegno del loro ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
8.2. Per quanto invece concerne il ricorso di HA, risulta applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, benché la pena detentiva complessiva siccome risultante fosse inferiore a due anni. Ciò in violazione della norma di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., che detta pena accessoria invero esclude qualora la sentenza applicata preveda una pena inferiore a due anni.
9. In considerazione di quanto sopra, ed in conformità alle stesse conclusioni del Procuratore generale, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di HA LA, limitatamente all'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, statuizione che elimina.
9.1. Per quanto riguarda gli altri ricorrenti, il richiamato contenuto delle censure azionate non può che condurre all'inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di HA LA, limitatamente all'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, statuizione che elimina. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti dagli altri ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 ciascuno in favor