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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 266/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 266/2020
tra
( ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Siracusa, viale Santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'Avv. PAPA Maurizio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore;
- resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.01.2020, esponeva di aver svolto attività Parte_1 lavorativa alle dipendenze della in virtù di contratto a tempo Controparte_1 determinato a tempo pieno, dalla data del 05/07/2017 al 30.09.2017, con la qualifica di “saldatore tubista” ed inquadramento al livello 3 del CCNL Aziende Metalmeccaniche Private;
precisava che sin dal giorno dell'assunzione era stato distaccato, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n. 276/2003, presso la ditta nel cantiere sito nella Raffineria ISAB di Priolo Gargallo e che Controparte_2 successivamente il contratto di lavoro era stato prorogato dalla società resistente sino al 03.11.2017.
Lamentava che la retribuzione corrispostagli non era stata proporzionata alla quantità lavoro svolto, avendo prestato attività lavorativa per un numero di giorni eccedente rispetto a quelli previsti dal contratto, come appurati attraverso la verifica delle timbrature di entrata e di uscita effettuate dal ricorrente mediante il badge n. 13679, consegnato dal datore di lavoro. Deduceva, pertanto, di
1 vantare un credito per differenze retributive pari a complessivi € 7.157,47, a titolo di lavoro straordinario, ratei di 13 mensilità, ferie non godute e FR .
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, la , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla differenze retributive non erogate dalla resistente, pari ad € 4.970,54 per la retribuzione lorda;
conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo del FR secondo le voci retributive non riconosciute illegittimamente, pari ad €833,82; conseguentemente, condannare la società resistente al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di €874,44 per la 13° mensilità non erogata;
dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire la somma di €283,25 per ferie non godute;
infine accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla somma di € 195,42 per ore di lavoro straordinario non erogato nei cedolini paga e non riconosciuto. Conseguentemente, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessivamente dovuta, pari ad
€7.157,47 o in quella maggiore e minore somma che verrà stabilita in corso del giudizio dal Giudice;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”. La società convenuta, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e, all'udienza dell'01.07.2021, ne veniva dichiarata la contumacia. Ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente (non comparso all'udienza fissata per l'espletamento della prova), la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale, e, all'esito dell'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (la prima innanzi allo scrivente magistrato), viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, si osserva che il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva ed il sorgere di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto (cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari) presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente;
sicché il datore di lavoro distaccante rimane il soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro ed a corrispondere al lavoratore la retribuzione (Cassazione civile sez. lav., 10/08/1999,
n.8567).
Sempre in punto di diritto, deve rilevarsi che nel caso in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive, secondo i criteri di ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore dimostrare rigorosamente tutti i “fatti costitutivi” della pretesa azionata in giudizio. Incombe, pertanto, sul ricorrente l'onere descrivere analiticamente il rapporto di lavoro controverso, allegando, in maniera precisa e dettagliata, la relativa natura e durata, l'articolazione oraria osservata e le mansioni effettivamente svolte, nonché fornire gli elementi probatori idonei a confermare, anche per mezzo di specifiche e convergenti prove testimoniali, un rapporto lavorativo svoltosi secondo le modalità dedotte e dalle quali trae origine il diritto alla corresponsione di ogni singola voce retributiva richiesta.
La giurisprudenza è ferma nell'escludere, in tale caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già, genericamente, la prova dell'an, di avere cioè svolto un'attività lavorativa in favore dei convenuti, ma anche la prova,
2 sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni rese (Cass.
5411/1981, 57/1984, 4508/1987, 5620/1988, 1389/2003), delle mansioni svolte, dei giorni lavorati e dell'eventuale periodo di ferie non fruito. Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire quanto dedotto dal lavoratore, provando il proprio assunto difensivo;
ciò potrà avvenire o negando l'esistenza del rapporto di lavoro o affermando che lo stesso si è svolto con modalità differenti rispetto a quelle indicate.
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, ritiene il giudicante che il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
In primo luogo, lo svolgimento di attività lavorativa presso il distaccatario per un numero di giorni superiori rispetto a quelli risultati dalle buste paga in atti risulta documentato dalla produzione di parte ricorrente che ha depositato, in allegato al ricorso introduttivo, la nota del 4.7.2017 di comando a distacco, le buste paga per il periodo di lavoro, il tesserino di riconoscimento del ricorrente e le timbrature di entrata ed uscita.
Dal raffronto tra le timbrature di entrata e di uscita, come schematicamente riassunte in ricorso, con le buste paga per le corrispondenti mensilità emerge che il ricorrente è stato presente sul posto di lavoro per un numero di ore maggiori rispetto a quelle retribuite.
Nella specie, dallo schema riassuntivo delle timbrature per il mese di luglio 2017 risultano 207 ore lavorate, mentre dalla busta paga per il mese di luglio 2017 risultano 161 ore;
per il mese di agosto
2017 risultano dalle timbrature 243 ore, mentre dalla busta paga 170 ore;
per il mese di settembre
2017 risultano dalle timbrature 234 ore, mentre dalla busta paga 168 ore;
per il mese di ottobre 2017 risultano dalle timbrature 234 ore, mentre dalla busta paga 96 ore.
Quanto al mese di novembre 2017 pur non essendo prodotta in atti la busta paga per la relativa mensilità, dal modello Unilav risulta che il contratto è stato prorogato sino al 3.11.2017, con la conseguenza che può presumersi, alla luce delle risultanze dell'istruttoria come di seguito meglio precisate e in assenza di prova contraria, che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa per 3 giorni lavorativi, per un totale di 27 ore, come dedotto in ricorso.
Le deduzioni del ricorrente circa lo svolgimento della prestazione lavorativa per un numero di ore maggiori rispetto a quelle contrattualmente previste, nonché l'adozione da parte del distaccatario del sistema di rilevazione delle presenze mediante la timbratura del badge risultano confermate dall'istruttoria orale. In particolare, il teste escusso all'udienza del 21.12.2021, (dipendente Testimone_1 della ditta Saraceno di Augusta, distaccataria del ricorrente, ha confermato le circostanze dedotte in ricorso riferendo “io all'inizio del mese di luglio 2017, se non ricordo male, lavoravo alle dipendenze della ditta di Augusta con la qualifica di “operaio specializzato” Controparte_2 metalmeccanico e in particolare lavoravo nello stabilimento ISAB di Priolo, occupandomi di lavori di bonifica per eventuali sversamenti di prodotti petroliferi. Io ho lavorato nello stabilimento di
Priolo fino al febbraio del 2021, prima per la ditta , poi dopo il fallimento di questa, alle CP_2 dipendenze della “Servizi Industriali Saraceno”. Ricordo di aver conosciuto il sig. Pt_1 nel periodo che questi ha lavorato per la dal luglio del 2017 fino al settembre
[...] CP_2 dello stesso anno. Lui lavorava con me nella stessa squadra, con gli stessi orari, sia pure con la qualifica differente in quanto lui era solo “operaio”.
Non conosco gli accordi tra la ditta e la ma ricordo che il CP_2 Controparte_1 Pt_1 lavorava con noi, alle dipendenze e secondo le indicazioni del nostro caposquadra, sia pur dipendendo dalla NG S.I.”. Il teste ha ulteriormente confermato che “Per entrare e quindi uscire
3 dalla Raffineria era obbligatorio l'uso del “badge”. Anche lui usava il “Badge” ma non so se glielo aveva dato la ditta o la NG SI. Anche lui osservava i miei orari di lavoro e cioè CP_2 dalle 7,45 fino alle 16,45 con pausa pranzo di tre quarti d'ora. In alcuni periodi di maggior lavoro
o secondo le esigenze a volte anche alle 22 – 23 con l'uso integrato di gruppi elettrogeni. Questo si verificava in particolare per il lavoro di pulizia dei serbatoi che richiedeva un intervento
“continuativo h 24” per completare al più presto il lavoro. Questo lavoro straordinario ci veniva conteggiato, per come risultante dalla “timbratura” con il “badge”; a me è stato pagato dalla mia ditta, nulla so se anche il a ricevuto la stessa retribuzione”. Pt_1
Le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente e riferite dal teste risultano tanto più attendibili se poste in correlazione con l'assenza di prova contraria da parte della convenuta, rimasta contumace.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda relativa alla monetizzazione delle ferie non godute in mancanza di specifica allegazione sul punto e risultando dalle buste paga la percezione da parte del ricorrente degli importi spettanti a tale titolo.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti precisati.
Quanto alla quantificazione degli importi, può farsi riferimento ai conteggi allegati al ricorso introduttivo, facilmente riscontrabili sulla base del CCNL di categoria prodotto in atti, dai quali risulta che, considerata la retribuzione percepita durante l'intercorso rapporto di lavoro e l'orario effettivamente svolto, vanta nei confronti della un Parte_1 Controparte_1 credito retributivo pari ad € 6.874,22, a titolo di FR, differenze retributive, tredicesima mensilità maturato nel periodo 5.7.2017 al 3.11.2017, come di seguito meglio precisato: €4.970,54 per la retribuzione lorda;
€ 874,44 per la 13esima mensilità; €833,82 per FR ed € 195,42 per lavoro straordinario.
Su tali somme decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 cpc.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. R.G. 266/2020 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente della complessiva somma di € 6.874,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria, maturata nel periodo 5.7.2017 al 3.11.2017, a titolo di retribuzione ordinaria e ore di lavoro straordinario, FR e tredicesima mensilità.
- condanna la società resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €
2.695,00 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Siracusa, 04/06/2025
Il Giudice
dott. Maddalena Vetta
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