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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/02/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11169/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11169/2022 promossa da
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
Posta in decisione sulle conclusioni precisate per la trattazione scritta del 15 maggio
2024
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice in epigrafe evocava in giudizio il convenuto specificato agendo in rivalsa ex art. 144 co 2 Codice della
Assicurazioni nei confronti del sig. quale proprietario e conducente CP_1
del veicolo targato DL 653 HJ.
1 Il convenuto regolarmente citato è rimasto contumace e non si è presentato all'udienza fissata per rendere l'interpello.
Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali ed interro- gatorio formale del convenuto, andato deserto, l'attrice precisava le conclusioni, come da verbale di udienza del 15/05/2024 e il Giudice tratteneva la causa in de- cisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Parte attrice ha prodotto la polizza sottoscritta dal sig. e le relative CP_1
condizioni generali di contratto (cfr. docc. 1e 2) da cui si evince che la copertura assicurativa non opera “se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicocotrope”; è stato anche depositato il verbale di incidente stradale (doc. 3) da cui emerge l'esclusiva responsabilità del sig.
[...]
nella causazione dell'incidente stradale e dei danni (materiali e fisici) pro- CP_2
vocati alle diverse parti coinvolte e la condizione del conducente/convenuto al momento del sinistro del 8.12.2024 che veniva sanzionato per guida in stato d'eb- brezza ex art. 186/2 del codice della strada, ha inoltre documentato i danni e le prove dei pagamenti effettuati nei confronti degli aventi diritto per complessivi €
12.732,10 (cfr. docc. da 4 a 10).
L'art. 144 co. 2 del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 206/2005) stabilisce che nel caso in cui il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo eser- citi l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa del re- sponsabile civile, quest'ultima “non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal con- tratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno”.
Tuttavia, in tale ipotesi, la compagnia assicurativa ha diritto di rivalsa verso l'assi- curato “nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
2 Ciò è quanto avvenuto perché al momento del sinistro del 8 dicembre 2024, verso le ore 19.30, il sig. a bordo della vettura targata DL Controparte_1
653 HJ percorreva l'autostrada A4 e, a causa del suo stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, tamponava violentemente il veicolo che lo precedeva sulla stessa corsia di marcia targato DZ 766 PB.
Dopo tale urto il predetto veicolo targato DZ 766 PB sbandava e si ribaltava an- dando a collidere contro il veicolo targato CW 566 DC. Non sussistono dubbi, dunque, sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità esclusiva del condu- cente/convenuto del veicolo assicurato con l'attrice per aver tamponato il veicolo che lo precedeva violando l'art. 149 del codice della strada in rel. art. 2043 c.c.
In caso di tamponamento si presume l'inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo tamponante, con la conseguenza che è onere dello stesso fornire la prova liberatoria che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (e pluribus C. Cass. Civ. nr. 19493/2007).
Tale onere non è stato assolto da parte del sig. che ha peraltro CP_1
espressamente riconosciuto la propria responsabilità e la fondatezza della rivalsa assicurativa manifestando la propria disponibilità al pagamento in favore della egli importi dovuti con rate mensili cui tuttavia Parte_1
non ha dato alcun seguito (cfr. doc. 13).
Nel caso di specie parte attrice ha inoltre dimostrato la sussistenza dei fatti costitu- tivi del proprio diritto ad agire in rivalsa verso il convenuto.
Invero, dalle condizioni afferenti la polizza sottoscritta dal sig. Persona_1
(doc. 1 e 2) si evince che l'assicurazione non è operante “se il conducente
[...]
al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psico- cotrope” (pagina 3 di 75 del doc. 2) e che in tal caso oltre a quelli in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni “ eserciterà il diritto Parte_1
3 di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma”.
Tale condizione del conducente al momento del sinistro per cui è causa emerge dalla relazione di incidente stradale prodotta nella quale si dà atto che dal test alco- lemico effettuato veniva rinvenuta “alcolemia pari a 1,65 g/l alla prima prova e 1,47
g/l alla seconda prova” e che veniva sanzionato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186/2 comma del CDS.
E che “l'evento infortunistico si può verosimilmente attribuire alle condizioni psi- cofisiche alterate del sig. dovute all'ingerimento di so- Controparte_1
stanze alcoliche”.
Peraltro, , ha formulato diverse istanze Parte_1
istruttorie tra cui quella di interpello del sig. . CP_1
All'udienza fissata per il suo esperimento, tuttavia il sig. non si è CP_1
presentato con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c., vanno dati per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
La domanda attorea è dunque risultata pienamente provata sotto il profilo dell'an.
Sul piano del quantum con riferimento alla quantificazione del danno (e quindi in punto quantum) l'attrice ha documentato in atti i risarcimenti e corrispettivi paga- menti effettuati nei confronti dei danneggiati, per complessivi € 12.732,10:
- € 2.300,00 in favore di proprietario del veicolo Opel Meriva, Controparte_3
targato CW 566 DC (doc. 5 e doc. 6);
- € 2.517,00 per le lesioni, € 5.150,00 i danni materiali ed € 761,28 per le spese legali in favore di , proprietaria del veicolo targato DZ 766 PB (doc. 7); CP_4
- € 1.149,74 in favore della cessionaria del credito carrozzeria che ha ese- CP_5
guito le riparazioni sul veicolo targato CY 359 YG (doc. 8 e doc. 9);
- € 854,08 in favore di INPS intervenuto per la sig.ra (doc. 10) CP_4
Anche su tale punto pertanto la domanda dell'attrice è risultata fondata e provata.
4 Parte convenuta va dunque dichiarata tenuta e condannata al relativo pagamento: sull'importo di € 12.732,10 dovranno essere riconosciuti gli interessi legali e la ri- valutazione monetaria dalla data del pagamento fino alla domanda giudiziale e quelli di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., in forza del quale dal momento in cui è proposta, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dalla data di notifica dell'atto di citazione fino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore Controparte_1
di e per il titolo di cui in motivazione, di € 12.732,10 Parte_2
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento fino alla domanda giudiziale e quelli di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione fino al saldo;
2) condanna parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese processuali, che li- quida in € 900,00 per studio, € 800,00 per fase introduttiva, € 1300,00 per istruttoria ed € 1500,00 per fase decisoria, oltre spese generali al 15% ex art. 2 d.m. 55/14,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 1 febbraio 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11169/2022 promossa da
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
Posta in decisione sulle conclusioni precisate per la trattazione scritta del 15 maggio
2024
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice in epigrafe evocava in giudizio il convenuto specificato agendo in rivalsa ex art. 144 co 2 Codice della
Assicurazioni nei confronti del sig. quale proprietario e conducente CP_1
del veicolo targato DL 653 HJ.
1 Il convenuto regolarmente citato è rimasto contumace e non si è presentato all'udienza fissata per rendere l'interpello.
Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali ed interro- gatorio formale del convenuto, andato deserto, l'attrice precisava le conclusioni, come da verbale di udienza del 15/05/2024 e il Giudice tratteneva la causa in de- cisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Parte attrice ha prodotto la polizza sottoscritta dal sig. e le relative CP_1
condizioni generali di contratto (cfr. docc. 1e 2) da cui si evince che la copertura assicurativa non opera “se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicocotrope”; è stato anche depositato il verbale di incidente stradale (doc. 3) da cui emerge l'esclusiva responsabilità del sig.
[...]
nella causazione dell'incidente stradale e dei danni (materiali e fisici) pro- CP_2
vocati alle diverse parti coinvolte e la condizione del conducente/convenuto al momento del sinistro del 8.12.2024 che veniva sanzionato per guida in stato d'eb- brezza ex art. 186/2 del codice della strada, ha inoltre documentato i danni e le prove dei pagamenti effettuati nei confronti degli aventi diritto per complessivi €
12.732,10 (cfr. docc. da 4 a 10).
L'art. 144 co. 2 del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 206/2005) stabilisce che nel caso in cui il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo eser- citi l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa del re- sponsabile civile, quest'ultima “non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal con- tratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno”.
Tuttavia, in tale ipotesi, la compagnia assicurativa ha diritto di rivalsa verso l'assi- curato “nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
2 Ciò è quanto avvenuto perché al momento del sinistro del 8 dicembre 2024, verso le ore 19.30, il sig. a bordo della vettura targata DL Controparte_1
653 HJ percorreva l'autostrada A4 e, a causa del suo stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, tamponava violentemente il veicolo che lo precedeva sulla stessa corsia di marcia targato DZ 766 PB.
Dopo tale urto il predetto veicolo targato DZ 766 PB sbandava e si ribaltava an- dando a collidere contro il veicolo targato CW 566 DC. Non sussistono dubbi, dunque, sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità esclusiva del condu- cente/convenuto del veicolo assicurato con l'attrice per aver tamponato il veicolo che lo precedeva violando l'art. 149 del codice della strada in rel. art. 2043 c.c.
In caso di tamponamento si presume l'inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo tamponante, con la conseguenza che è onere dello stesso fornire la prova liberatoria che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (e pluribus C. Cass. Civ. nr. 19493/2007).
Tale onere non è stato assolto da parte del sig. che ha peraltro CP_1
espressamente riconosciuto la propria responsabilità e la fondatezza della rivalsa assicurativa manifestando la propria disponibilità al pagamento in favore della egli importi dovuti con rate mensili cui tuttavia Parte_1
non ha dato alcun seguito (cfr. doc. 13).
Nel caso di specie parte attrice ha inoltre dimostrato la sussistenza dei fatti costitu- tivi del proprio diritto ad agire in rivalsa verso il convenuto.
Invero, dalle condizioni afferenti la polizza sottoscritta dal sig. Persona_1
(doc. 1 e 2) si evince che l'assicurazione non è operante “se il conducente
[...]
al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psico- cotrope” (pagina 3 di 75 del doc. 2) e che in tal caso oltre a quelli in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni “ eserciterà il diritto Parte_1
3 di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma”.
Tale condizione del conducente al momento del sinistro per cui è causa emerge dalla relazione di incidente stradale prodotta nella quale si dà atto che dal test alco- lemico effettuato veniva rinvenuta “alcolemia pari a 1,65 g/l alla prima prova e 1,47
g/l alla seconda prova” e che veniva sanzionato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186/2 comma del CDS.
E che “l'evento infortunistico si può verosimilmente attribuire alle condizioni psi- cofisiche alterate del sig. dovute all'ingerimento di so- Controparte_1
stanze alcoliche”.
Peraltro, , ha formulato diverse istanze Parte_1
istruttorie tra cui quella di interpello del sig. . CP_1
All'udienza fissata per il suo esperimento, tuttavia il sig. non si è CP_1
presentato con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c., vanno dati per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
La domanda attorea è dunque risultata pienamente provata sotto il profilo dell'an.
Sul piano del quantum con riferimento alla quantificazione del danno (e quindi in punto quantum) l'attrice ha documentato in atti i risarcimenti e corrispettivi paga- menti effettuati nei confronti dei danneggiati, per complessivi € 12.732,10:
- € 2.300,00 in favore di proprietario del veicolo Opel Meriva, Controparte_3
targato CW 566 DC (doc. 5 e doc. 6);
- € 2.517,00 per le lesioni, € 5.150,00 i danni materiali ed € 761,28 per le spese legali in favore di , proprietaria del veicolo targato DZ 766 PB (doc. 7); CP_4
- € 1.149,74 in favore della cessionaria del credito carrozzeria che ha ese- CP_5
guito le riparazioni sul veicolo targato CY 359 YG (doc. 8 e doc. 9);
- € 854,08 in favore di INPS intervenuto per la sig.ra (doc. 10) CP_4
Anche su tale punto pertanto la domanda dell'attrice è risultata fondata e provata.
4 Parte convenuta va dunque dichiarata tenuta e condannata al relativo pagamento: sull'importo di € 12.732,10 dovranno essere riconosciuti gli interessi legali e la ri- valutazione monetaria dalla data del pagamento fino alla domanda giudiziale e quelli di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., in forza del quale dal momento in cui è proposta, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dalla data di notifica dell'atto di citazione fino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore Controparte_1
di e per il titolo di cui in motivazione, di € 12.732,10 Parte_2
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento fino alla domanda giudiziale e quelli di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione fino al saldo;
2) condanna parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese processuali, che li- quida in € 900,00 per studio, € 800,00 per fase introduttiva, € 1300,00 per istruttoria ed € 1500,00 per fase decisoria, oltre spese generali al 15% ex art. 2 d.m. 55/14,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 1 febbraio 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
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