Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1031 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...]_1 C.F._2
MA (NA) il 17/09/1990, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella
Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/06/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Napoli, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
A) Dichiarare la separazione personale fra i Signori , Parte_1
( nato a [...] il [...]) e C.F._1 Controparte_1
( , nata a [...] il [...]),
[...] C.F._2 come risulta dal registro degli atti di matrimonio di detto Comune (atto n. 132, parte 2, serie A, anno 2015, celebrato in Napoli in data 05/09/2015) per i motivi esposti, i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
B) Disporre, per quanto premesso, nell'interesse effettivo dei minori (nato Per_1
a Massa di MA (NA) il 08/10/2016, ) e (nata C.F._3 Per_2
a Massa di MA (NA) il 21/06/2019, ), il loro C.F._4 affidamento condiviso ad entrambi i genitori che di comune accordo provvederanno alla loro educazione, istruzione e mantenimento.
C) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, disgiuntamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli minori e senza intromissioni esterne.
Pag. 2 di 5 D) I figli minori avranno diritto ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, i quali si impegneranno affinché gli stessi mantengano rapporti significativi con i rispettivi rami genitoriali.
E) La casa coniugale sita in Quartucciu, al Viale Salvo D'Acquisto snc, meglio distinta al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 9 Mappale 5551 sub. 33, 20, 5 viene assegnata alla GN , la quale vi abiterà Controparte_1 con i figli minori e , i quali qui conserveranno la residenza ai fini Per_1 Per_2 anagrafici.
La GN si impegna ed obbliga a pagare le relative utenze CP_1 domestiche (quanto alla bolletta Enel domiciliata sul conto corrente del Signor
previa comunicazione della stessa per le vie brevi verrà pagata dalla Pt_1
GN . CP_1
F) Quanto al diritto di visita, nell'interesse esclusivo dei minori e nel rispetto delle loro attuali abitudini regolate in base ai turni di lavoro di entrambi i genitori, i minori conserveranno l'attuale gestione genitoriale e pertanto staranno con tempo paritario presso ciascun genitore, i quali provvederanno a comunicarsi reciprocamente i propri turni di lavoro settimanalmente e con tempestività.
Solo in caso di eventuale disaccordo rispetto alla modalità di cui sopra, si conviene che il diritto di visita verrà disciplinato come segue:
- i bambini trascorreranno con il padre settimanalmente nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio;
nonché durante i fine settimana alternati con pernotto;
- così ancora tutti i giorni indicati in rosso nel calendario ed i giorni di Pasqua
e Lunedì dell'Angelo, verranno goduti di anno in anno da ciascun genitore con il criterio dell'alternanza.
- Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 10 giorni continuativo da concordare con un preavviso di giorni 15.
- Ogni altro periodo potrà essere concordato tra i genitori, i quali si accorderanno sempre avendo cura del benessere dei minori stessi.
In caso di trasferimento per lavoro di un genitore, verrà garantita ai minori una videochiamata al giorno in orario compatibile con gli impegni di vita e di lavoro di ciascuno.
I costi di eventuali viaggi dei minori fuori dalla Sardegna (viaggio a/r, pernottamento o altro necessario per tutta la sua durata), saranno a carico esclusivo del genitore organizzatore, salvo diversi accordi.
G) In ragione del tempo paritario che i minori trascorreranno con ciascun genitore compatibile con i turni di lavoro di entrambi i genitori e nel rispetto dell'attuale gestione dei figli minori, ciascuno di essi provvederà in via esclusiva al loro mantenimento per il tempo in cui i minori staranno presso di sé.
Pag. 3 di 5 La GN percepirà in via esclusiva il 100% dell'assegno unico, ed CP_1 il Signor sin dalla sottoscrizione del presente accordo, si impegna a Pt_1 bonificarlo senza ritardo alla GN mensilmente, fino a quando la CP_1
GN non presenterà la domanda per percepirlo direttamente ed in CP_1 questo caso il Signor provvederà immediatamente a sottoscrivere ogni Pt_1 documento necessario a tal fine e senza ritardo dalla richiesta avanzata dalla
GN CP_1
Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori secondo le indicazioni e le modalità previste dal Protocollo del CNF che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che fa parte integrante del presente accordo.
In ogni caso, sin d'ora, i genitori nell'interesse esclusivo dei figli e Per_1
prestano entrambi il loro consenso affinché venga accordata ogni spesa Per_2 straordinaria che potrà rendersi necessaria e senza ritardo, provvederanno ciascuno alla corresponsione del 50% delle stesse che verranno documentate.
Le spese per la babysitter per motivi di salute, scuola dei minori stessi e per motivi di lavoro di ciascun genitore, sono divise al 50%; mentre in tutti gli altri casi, il relativo costo sarà a carico esclusivo di chi manifesterà l'esigenza.
H) Quanto alla rata trimestrale relativa al mutuo ipotecario INPS n.
048201800001410, pari ad € 1.706,94 così gravante sulla casa coniugale di Quartucciu al Viale Salvo D'Acquisto snc, seppur intestato al Signor Pt_1 viene corrisposto, come fino ad ora, da entrambi i coniugi fino a quando il Sig. abiterà in una sistemazione provvisoria, così come verranno ripartite tra Pt_1
i coniugi al 50% le spese che il Signor sosterrà per la stanza che avrà in Pt_1 uso.
Dal momento in cui il Signor reperirà un immobile in locazione con Pt_1 contratto a lui intestato e con relativo canone a suo esclusivo carico, il mutuo di cui sopra relativo alla casa coniugale, verrà corrisposto in via esclusiva dalla
GN fino alla sua estinzione, manlevando ad ogni effetto di legge il CP_1
Signor Pt_1
In ragione di quanto sopra, per l'eventuale vendita della casa coniugale, seppur di proprietà esclusiva del Signor i coniugi si accordano sin d'ora e il Pt_1 signor accetta, affinché la vendita potrà avvenire solo previo accordo Pt_1 tra loro e conseguentemente, l'importo ricavato dalla vendita (al netto di eventuali costi e/o saldo mutuo, ecc.), verrà ripartito tra loro al 50%.
Se la casa non verrà venduta resterà nella disponibilità esclusiva della GN
CP_1
I) Ciascun coniuge possiede un proprio c/c intestato a sé stesso e sul conto del
Signor sono appoggiati 3 conti di deposito di cui uno degli istanti e due Pt_1 dei figli minori, sui quali sin d'ora la GN rinuncia a richiedere la CP_1 restituzione delle somme da lei versate sino ad oggi che restano pertanto nella disponibilità esclusiva del Signor Pt_1
Pag. 4 di 5 L) L'autovettura targata DS519JP di proprietà del Sig. resterà in uso Pt_1 esclusivo alla GN la quale si impegna ed obbliga a pagare CP_1
l'assicurazione ed il bollo e manleverà il Sig. da ogni responsabilità Pt_1 relativa all'uso della stessa.
M) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
N) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5