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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/04/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 4460 dell'anno 2021 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli Avvocati
Mario e Luisa Addario, elettivamente domiciliata in Bari, Corso
Sidney Sonnino n. 23 (presso lo studio dei predetti difensori)
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico Controparte_1
Fabio Ambrosecchia, elettivamente domiciliato in Gravina in Puglia,
Via Roma n. 12 (presso lo studio del predetto difensore)
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
______________________________________ All'udienza del 16 gennaio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti costituite, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12 settembre 2017, CP_1
conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Gravina
[...]
in Puglia, la “ e , al Parte_1 Controparte_2
fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 19.114,16, oltre agli interessi,
al danno da svalutazione monetaria ed alle spese di lite.
Esponeva che l'11 febbraio 2017, alle ore 11 circa, mentre stava percorrendo alla guida della sua bicicletta professionale marca
“Scott”, via Diaz, nel centro abitato di Gravina in Puglia, era stato investito dall'autoveicolo modello “Smart” targato DP761SD, di proprietà e condotto da il quale, provenendo da via Controparte_2
Unità d'Italia, ometteva di concedergli la dovuta precedenza.
In conseguenza dell'urto, era caduto rovinosamente al suolo riportando lesioni personali che avevano comportato una invalidità
temporanea totale di 25 giorni, un'altra parziale di 60 giorni e postumi invalidanti di carattere permanente pari all'8% della totale biologica.
Nella stessa circostanza, la sua bicicletta aveva subito danni pari ad euro 1.897,10, giusta allegato preventivo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sola
“ contestando l'”an” della domanda, in considerazione Parte_1
pag. 2/8 della poco credibile ricostruzione della dinamica del sinistro riportata nell'atto di citazione.
Eccepiva la eccessività del “quantum” richiesto.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con ogni conseguenza di legge.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di due CTU, una medica ed una meccanico – ricostruttiva.
Con sentenza n. 179/2020 depositata il 29 settembre 2020, l'adito
Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 8.315,00, oltre agli interessi ed al rimborso delle spese di lite.
Poneva definitivamente a carico dei convenuti le spese delle disposte
CTU.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello la “ Parte_1
articolando i motivi in seguito elencati.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere il primo giudice fondato la sua decisione su di una compiacente deposizione testimoniale, senza tenere conto di altri elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice di pace a ritenere non provato l'”an” della domanda, quali la non compatibilità dei danni riportati dalla bicicletta del con la dinamica del CP_1
sinistro, in un primo tempo affermata e poi ritrattata dal CTU ing.
e le dichiarazione rese, dallo stesso danneggiato, al CTU Per_1
dott.ssa Per_2
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, per non avere il primo giudice preso in pag. 3/8 considerazione tutte le argomentazioni svolte dalle parti ed esaurientemente illustrato il processo logico a base del suo convincimento.
In particolare, il giudice di pace non aveva in alcun modo giustificato perché, a fronte di due diverse valutazioni espresse dal
CTU sui danni subiti dalla bicicletta del (€ 296 o € 1.500 CP_1
oltre iva) avesse liquidato, a tale titolo, in sentenza, la somma di €
900.
Concludeva chiedendo, in totale riforma della impugnata sentenza,
rigettare la domanda del , con condanna di quest'ultimo alla CP_1
restituzione delle somme percepite ed al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva in giudizio il solo , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
L'appello è solo parzialmente fondato e deve, per quanto di ragione e nei limiti in seguito precisati, essere accolto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata, posto che il lo stesso appare contenere i requisiti formali previsti dall'art. 342
c.p.c. nella formulazione vigente al momento della proposizione dell'impugnazione.
Tanto premesso, per ciò che riguarda l'“an” della domanda risarcitoria proposta dal , correttamente il primo giudice l'ha CP_1
ritenuta provata sulla base delle dichiarazioni del teste
[...]
, della cui inattendibilità e compiacenza non sono Tes_1
stati forniti seri elementi.
pag. 4/8 L'appellante ha invero invocato, a sostegno della sua tesi, due argomenti.
Il primo consisterebbe nella dichiarazione resa dal danneggiato al
CTU dott.ssa (il “riferisce che, mentre era alla guida Per_2 CP_1
della sua bicicletta, veniva sospinto da un'altra bicicletta a sua volta tamponata da un'autovettura, cadendo rovinosamente al suolo”),
distonica rispetto alla dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione e confermata dal teste Ambrosecchia.
Detta dichiarazione alla quale, in assenza della sottoscrizione del
, è dubbio possa essere attribuito valore di confessione CP_1
stragiudiziale ex art. 2735 1° co. seconda parte c.c. e che potrebbe essere stata non perfettamente compresa dal CTU, se fornisce alcuni elementi di dubbio circa l'esatto svolgimento dei fatti, non appare tuttavia idonea a ritenere infondata, nell'”an”, la pretesa creditrice (al netto, inoltre, del rilievo che, se ci si attenesse al tenore letterale della dichiarazione in questione, dovrebbe comunque addebitarsi all'autovettura tamponante la prima bicicletta la responsabilità del sinistro).
Il secondo argomento addotto dall'appellante a sostegno della sua tesi risiederebbe nella contraddittorietà delle affermazioni contenute nella CTU dell'ing. Per_1
Quest'ultimo, dopo avere, nella originaria bozza di relazione,
affermato la “non compatibilità dei danni con la dinamica rappresentata nell'atto di citazione” e sostenuto che gli stessi sarebbero da porre in relazione ad una caduta, e non ad un impatto con un'autovettura, in sede di chiarimenti avrebbe poi stranamente ed ingiustificatamente cambiato opinione, sostenendo di avere pag. 5/8 verificato “come le altezze della bicicletta incidentata e dell'auto
Smart fossero compatibili” e quindi che “il quadro deformativo risulta essere coerente e compatibile con la narrativa dei fatti riportati in atti”.
Se in effetti la relazione del CTU, non sufficientemente contrastata dall'odierna appellante, si caratterizza per la sue complessive genericità, incongruenza e contraddittorietà (in altra parte della stessa bozza di relazione il CTU parlava di “danni ascrivibili al presunto impatto con l'autovettura Smart” quali “scorciamento al manubrio, danni a manopole ecc.” ed evidenziava come “le altezze risultino compatibili ed i danni presenti all'interno della richiesta di risarcimento danni”), non si vede per quale motivo, in assenza di ogni altro specifico motivo circa le cause del parziale “revirement”
del CTU, il giudice di pace avrebbe dovuto attenersi alle considerazioni esposte nella bozza della relazione peritale e non tenere conto di quelle esposte nella relazione finale.
Relativamente al “quantum” della richiesta risarcitoria, le doglianze dell'appellante vanno invece accolte.
Premesso che l'appello è limitato alla quantificazione del danno al mezzo e che pertanto sull'ammontare del danno da lesioni si è formato il giudicato, va rilevato come, nella bozza della relazione inviata alle parti, il CTU ing. determinò i danni alla bicicletta Per_1
del in € 296,00 oltre IVA. CP_1
Del tutto inopinatamente, poi, lo stesso CTU, con affermazioni confuse e non pertinenti, sostenne che il modello della bicicletta del aveva un valore commerciale di € 1.049,00 oltre Iva, che a CP_1
detto importo andava aggiunto il costo di nuove ruote e di un nuovo pag. 6/8 impianto frenante pari ad € 450,00 (ma perché detto importo doveva essere aggiunto se il mezzo non doveva essere riparato perché ciò sarebbe stato antieconomico?) e che il “valore complessivo del mezzo attoreo al nuovo sarebbe stato di € 1.500 oltre Iva”.
Sulla base di queste incomprensibili, contraddittorie ed errate argomentazione del CTU il primo giudice, invece di attenersi alla quantificazione del danno indicato nella bozza della relazione peritale, con motivazione incongrua e del tutto insufficiente, ha determinato il danno alla bicicletta, in via equitativa, in € 900,00 (a suo dire “in considerazione dell'antieconomicità delle riparazioni e della mancata indicazione del valore usato del mezzo antesinistro”).
In parziale accoglimento dell'appello, il danno alla bicicletta deve essere perciò determinato in € 296,00 oltre Iva e quindi in complessivi € 361,12.
Ne consegue che il deve essere condannato a restituire CP_1
all'appellante la somma dallo stesso percepita in esubero a quanto in questa sede stabilito a titolo di danno al mezzo, oltre agli ulteriori interessi dalla data in cui dette somme sono state effettivamente corrisposte.
Il parziale accoglimento dell'appello induce a compensare interamente, tra le parti costituite, le spese del presente grado del giudizio.
Nulla per le spese dell'appellato contumace.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 19 -25 marzo 2021, dalla Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, nei
[...]
pag. 7/8 confronti di e di , contumace, Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 179/20 del Giudice di Pace di Gravina in
Puglia, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, determina il danno subito dalla bicicletta del in € 296,00 oltre Iva CP_1
ed interessi nella misura legale;
2) Per l'effetto condanna il a restituire alla “ CP_1 Parte_1
l'importo percepito in esubero a quanto in questa sede determinato per la quantificazione del danno alla bicicletta,
oltre agli ulteriori interessi, nella misura legale, dalla data dell'effettiva corresponsione di tale somma;
3) Conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
4) Compensa interamente, tra le parti costituite, le spese del presente grado del giudizio;
5) Nulla per le spese dell'appellato non costituito.
Bari, 22 aprile 2025 Il Giudice
pag. 8/8