Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 839 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno
13/06/2025, vertente
TRA
(c.f. ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Chiara
Arsini in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, viale Tiziano n. 108;
APPELLANTE
E
1
dell'amministratore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Alessio Luca Bonafine e Antonella Pascucci in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Alessio
Luca Bonafine in Roma, viale Gorizia n. 52;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
18080/2020 pubblicata in data 16/12/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda trae origine da un pregresso giudizio di revocazione iscritto al n. 31990/2010 RG promosso avanti al Tribunale Civile di Roma dalla sig.ra nei confronti di e dell'avv.to Giovanni Parte_2 Pt_1
Gennaro, legale rappresentante della stessa all'epoca dei fatti, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: << Dichiarare inefficace nei confronti della sig.ra il conferimento da parte dell'avv. Parte_2 Controparte_2
al Gruppo Europeo di lnteresse Economico "
[...] [...]
" dei beni immobili di proprietà dello stesso avv. Gennaro Parte_1
così identificati: (a) in Roma, , l'appartamento sito al TE
piano terreno, interno 1/A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Roma, al foglio 573, particella 30, sub. 522; (b) in Roma, TE
[...
, l'appartamento sito al piano terreno, interno 1/8, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Roma, al foglio 573, particella 30, sub. 523; (c) in
Roma, Via Gaetano Donizetti t1.7, l'appartamento sito al piano terzo, interno
8, con annesso vano di cantina, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Roma al foglio 556, particella n. 13, sub.7; (d) in Roma, Via Po n.58,
l'appartamento sito al piano terzo della scala A, interno 5, censito al Catasto
2 Fabbricati del Comune di Roma al foglio 577, particella n. 60, sub.14; (e) in
SA DO (Olbia-Tempio), località Cala Girgolu , l'abitazione censita al
Catasto Fabbricati del Comune di SA DO al foglio 2, particella n. 138;
(f) in SA DO (Olbia-Tempio), località Cala Girgolu, il locale adibito a rimessa imbarcazione al piano terra censito al Catasto Fabbricati del Comune di SA DO al foglio 2, particella 165, sub. 8; (g) in Milano, Corso di
Porta Ticinese n.60, l'appartamento sito al piano quarto della scala A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio 474, particella n. 179, sub.708; (h) in Roma, Via Giovanni Antonelli n.50, i diritti di nuda proprietà sull'appartamento sito al piano secondo della scala destra, interno 6, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 547, particella n.202”.>>
Nel corso di detto giudizio intervenivano volontariamente e CP_3
che parimenti chiedevano dichiararsi, nei loro confronti, CP_4
l'inefficacia dell'atto di conferimento indicato da parte attrice ed interveniva volontariamente il , allegando a sua Controparte_5
volta di essere creditore dell'avv.to Gennaro e chiedendo che fossero dichiarati inefficaci, nei propri confronti, i trasferimenti dei beni immobili dallo stesso avv. Gennaro a elencati come sopra nell'atto del notaio Pt_1
di Roma del 10 giugno 2009 rep. n. 44851. Persona_1
§ 1.1 – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 10078/2014 pubblicata in data
7 maggio 2014 (doc. 2 fascicolo di parte attrice), respingeva le domande dell'attrice principale e degli intervenuti, ritenendo non provati né l'esistenza del credito vantato dal DO né il presupposto dell'eventus damni richiesto per l'azione revocatoria. La sentenza accertava, inoltre, la sussistenza, in capo all'avv.to Gennaro, di un patrimonio personale sufficiente a garantire eventuali obbligazioni. Il tribunale compensava interamente le spese di lite tra le parti.
§ 1.2 – proponeva appello avverso la suddetta sentenza che Parte_2
veniva iscritto al n. 4297/2014 RG, giudizio nel quale si costituiva in data 7
3 novembre 2014 il per chiedere, a sua volta, CP_1 TE
con appello incidentale, la riforma della sentenza n. 10078/2014 e la dichiarazione di inefficacia nei confronti di esso dell'atto di CP_1
trasferimento da parte dell'appellato al , Controparte_2 Pt_1
denominato dei beni immobili di Parte_1
proprietà dello stesso elencati nell'atto del notaio . Per_1
§ 1.3 – La Corte d'appello di Roma definiva il giudizio suddetto con sentenza n. 4981/2017 pubblicata il 19 luglio 2017 (doc. 16 fascicolo parte attrice) con cui, sulla premessa che tra l'appellante , l'avv.to Gennaro Parte_2
e era intervenuta una transazione in virtù dell'atto in data Pt_1
10.06.2016 depositato telematicamente il 13.06.2016; che con riguardo ai restanti appelli incidentali, quanto a quello proposto da questi, CP_4
nella comparsa conclusionale del 15.02. 2017, aveva dichiarato di essere stato totalmente soddisfatto delle proprie ragioni creditorie da parte di riconoscendo espressamente che era venuta a cessare la materia del Pt_1
contendere e, quanto all'appello incidentale proposto dal TE
, rilevava che detto condominio nella comparsa conclusionale del
[...]
21.12.2016 aveva dichiarato di aver ricevuto dalla il pagamento del Pt_1
proprio saldo e di essere pertanto privo di interesse alla pronuncia, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, tutto ciò premesso dichiarava l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. nel rapporto processuale tra da una parte e e Parte_2 Controparte_2 Pt_1
dall'altra e dichiarava cessata la materia del contendere tra da CP_4
una parte e e dall'altra e dichiarava cessata Controparte_2 Pt_1
la materia del contendere tra il da una TE
parte e e dall'altra, condannando il Controparte_2 Pt_1
alla rifusione in favore dell'avv.to Gennaro TE
delle spese di primo e secondo grado e compensando le spese di primo e secondo grado tra il e CP_1 Pt_1
4 § 1.4 – Nelle more, in data 18 giugno 2014, il DO aveva iscritto ipoteca giudiziale su beni immobili personali dell'avv. Gennaro (doc 3 fascicolo parte attrice). In data 10 giugno 2016, a seguito della conoscenza della messa in vendita di un appartamento di proprietà di sito nello Pt_1
stabile condominiale, il DO procedeva alla trascrizione in
Conservatoria al n. 65543 della propria comparsa di costituzione in appello su tutti gli immobili della (doc. 6) - dopo Parte_1
ben un anno e mezzo dalla costituzione in Corte di Appello - per un valore complessivo indicato da come stimato in circa 20 milioni di euro, in Pt_1
relazione al credito originario di € 24.544,10.
§ 1.5 – A seguito di tale trascrizione, ed al fine di perfezionare la compravendita dell'immobile, versava al DO, in data 27 Pt_1
luglio 2016, l'importo richiesto di € 24.544,10. Successivamente, il 29 luglio
2016, veniva disposta la cancellazione della trascrizione. Per l'esecuzione di detta cancellazione, sosteneva spese notarili e costi vivi per un totale Pt_1
di € 1.324,00.
In esito ed in conseguenza di detti pregressi eventi, introduceva il presente giudizio.
§ 2. – L' iter processuale del giudizio in esame veniva così narrato nella sentenza impugnata: <
conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma il per sentire accogliere le TE
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma adito, contrariis rejectiis, 1) dichiarare che la Parte_1
ha indebitamente e illegittimamente pagato al DO di Via Rovereto
15 in Roma l'importo di euro 24.544,10 (ventiquattromilacinque centoquarantaquattro/10)), come risulta dagli atti di causa, non dovuto a titolo diretto, ma solo in quanto sottoposta a vessazione della trascrizione che
5 gravava su tutto il proprio patrimonio immobiliare impedendo la libera disponibilità e, dunque, la vendita a) condannare il TE
alla restituzione dell'importo di euro 24.544,10
[...]
(ventiquattromilacinque centoquarantaquattro/10), oltre interessi di legge dalla domanda fino al soddisfo, b) condannare il TE
alla restituzione delle spese notarili di euro 714,00
[...]
(settecentoquattordici/00) e le spese vive di euro 610,00 (seicentodieci/00) che la ha dovuto pagare per cancellare le Parte_1
trascrizioni; 2) accertare che il ha agito in TE
palese malafede nei confronti della per Parte_1
tutti i motivi esposti in premessa trascrivendo la propria comparsa di risposta in Appello su tutti gli immobili della , solo in data 10 giugno 2016, Pt_1
allorquando era stato dato mandato di vendita per l'appartamento 1/B di
[...]
nonostante avesse già posto ipoteca sugli immobili personali CP_1
dell'Avv. Giovanni Gennaro, quale individuato debitore, c) condannare lo stesso al ristoro del danno da malafede aggravata nella misura CP_1
di euro 20.000,00 (ventimila/00) o quella misura che il Giudice riterrà più giusta. Con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge”. Si costituiva in giudizio il convenuto contestando in fatto ed in CP_1
diritto la domanda attrice e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda di controparte e, per l'effetto, condannare la stessa, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c., al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Veniva istruita la causa, depositate le note ex art. 183
c.p.c., dopo la sostituzione del G.I., le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 23/09/2020 e la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 dicembre 2020, a trattazione scritta,
6 ove veniva decisa con provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c., con dispositivo da intendersi parte integrante del verbale d'udienza.>>
§ 3. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 18080/2020 così statuiva: << ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta la domanda di parte attrice. Condanna la parte attrice a rifondere, a favore della parte convenuta, le spese di lite del presente giudizio per un importo di € 3.000,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A. e spese generali, come per legge, oltre alle successive occorrende, da distrarsi in favore degli Avv.ti Pascucci Antonella e Bonafine
Alessio ex art 93 c.p.c. >>
§ 4. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< La domanda della parte attrice è infondata e deve essere rigettata. La chiede la Pt_1
ripetizione di quanto pagato al condominio convenuto per conto dell'Avv.
Greco, per ottenere la consensuale cancellazione della trascrizione di una domanda di revoca - comparsa di costituzione in appello. La parte attrice richiede tale ripetizione affermando di essere stata costretta al pagamento e di aver pagato a causa di una illecita trascrizione della domanda revocatoria spiegata in intervento dal . Non si evince dagli atti, né la parte CP_1
attrice ha provato, che la stessa sia stata costretta in modo vessatorio e coercitivo dal convenuto al detto pagamento di quanto versato, CP_1
anzi si evince dalla documentazione in atti che la attrice ha raggiunto un accordo transattivo con il convenuto Infatti, il condominio, CP_1
tramite il proprio Avvocato Riccardo Carnevali aveva informato la parte attrice, con e-mail del 21 luglio 2016, di essere disposto a procedere alla cancellazione non appena l'avv. Gennaro avesse estinto il debito verso il condominio. La si è dichiarata disposta ad estinguere il debito Pt_1
dell'Avv. Gennaro (al fine di portare a termine alcuni propri affari, come la stessa afferma in atti), ed ha infatti estinto il debito dell'avv. Gennaro versando, in data 27 luglio 2017, tre assegni circolari, rispettivamente per
Euro 4.544,10, Euro 10.000,00 e Euro 10.000,00. In seguito a tale pagamento
7 in data 29 luglio 2017, innanzi al Notaio Dott. , è stata Persona_2
disposta la cancellazione della trascrizione della domanda del DO.
La normativa prevede la possibilità di pagare un debito altrui. A prevederlo
è proprio il Codice civile, art. 1180 c.c., che stabilisce «L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione». Il creditore non può opporsi al pagamento eseguito da un soggetto diverso dal proprio debitore, a meno che non abbia particolari e valide ragioni per farlo.
L'effetto principale del pagamento di un debito da parte di una persona diversa dal debitore è che l'obbligazione si estingue definitivamente e il creditore non potrà più avere nulla da recriminare. Di solito, chi paga un debito di un'altra persona lo fa dopo aver trovato un accordo con quest'ultima per regolare i successivi rapporti. Nessuno ha costretto al pagamento la parte attrice la quale, qualora avesse ritenuto illegittima o ingiusta la trascrizione della domanda revocatoria avrebbe ben potuto non pagare i debiti dell'Avv. Gennaro ed agire giudizialmente per la cancellazione della trascrizione utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico, impugnando la domanda di trascrizione nei modi previsti dalla legge. La parte attrice ha preferito invece accollarsi i debiti dell'Avv. Gennaro ed addivenire ad una cancellazione consensuale della domanda trascritta dal condominio e pertanto la domanda dalla stessa oggi proposta deve essere rigettata. Inoltre, nel caso in esame la trascrizione della domanda revocatoria era comunque legittima ai sensi dell'art. 2652 c.c. che ammette espressamente la trascrizione della domanda di revoca. La trascrizione non è avvenuta su beni e a danno di un mero soggetto terzo estraneo al rapporto di debito principale ma su quelli trasferiti con atti dispositivi oggetto di azione revocatoria. La trascrizione della domanda, con effetto prenotativo della trascrizione della sentenza, è lo strumento offerto dall'art. 2901 c.c. al creditore contro il rischio di ulteriori trasferimenti. È
8 irrilevante il momento di esercizio della stessa perché nell'impostazione della norma è rimessa al creditore la libera valutazione del rischio dell'inopponibilità in caso di successivi atti trascritti precedentemente alla domanda, la trascrizione della domanda giudiziale costituisce un onere di parte che può essere effettuata in ogni momento. Non esiste alcuna norma di legge che vieti il concorso tra l'iscrizione dell'ipoteca e la trascrizione della domanda revocatoria. Ai fini dell'azione revocatoria, è sufficiente che l'atto del quale si chiede la perdita di efficacia renda meno agevole la soddisfazione del creditore (Cass. 18 febbraio 2016, n. 3179). Pertanto, la trascrizione era legittima. La parte attrice contesta il comportamento della attrice e la ingiustizia in concreto della trascrizione. La trascrizione non risulta ingiusta in quanto il DO ha agito per ottenere una maggiore garanzia in quanto con la domanda di revocatoria e la sua trascrizione ha agito su un immobile più facilmente e utilmente collocabile. Ad ogni modo nel caso di trascrizione legittima in astratto ma ingiusta in concreto,
l'ingiustizia del danno subito si immedesima nella violazione dell'art. 96
c.p.c. e, di conseguenza competente a conoscere della controversia inerente il risarcimento del danno è lo stesso giudice innanzi al quale si sia svolto già il processo da cui la pretesa risarcitoria trova origine. (Cass., 2002 n. 4947;
Cass., 2007 n. 25248; Cass., 2010 n. 13127; Sez. Un. Cass., 2011 n. 6597).
La parte attrice avrebbe pertanto dovuto impugnare la trascrizione della domanda immediatamente ed innanzi al Giudice competente. Nessuno poteva impedire, ne ha impedito, alla di adire le vie legali avverso Pt_1
la trascrizione della domanda, nessuno ha costretto la parte attrice ad effettuare il pagamento in favore dell'Avv. Gennaro. La parte attrice non ha impugnato la trascrizione ed ha preferito estinguere il debito dell'Avv.
Gennaro a seguito della quale è stata cancellata la detta trascrizione per giungere immediatamente alla realizzazione di propri affari. La questione, pertanto, si è risolta in modo transattivo ed a fronte del pagamento effettuato
9 dalla in favore del DO convenuto è stata cancellata la Pt_1
trascrizione della domanda revocatoria. Il processo di Appello relativo alla revocatoria si è concluso per cessata materia del contendere con la cancellazione della domanda giudiziale in virtù dell'accordo raggiunto (è evidentemente intervenuto un accordo transattivo tra le parti che ha portato alla dichiarazione di cessata materia del contendere, il processo è proseguito esclusivamente per l'addebito delle spese di lite). Oggi, pertanto, la parte attrice non può intentare innanzi a questo giudice una tardiva ed inammissibile opposizione alla trascrizione già cancellata su accordo delle parti, chiedendo la restituzione di somme volontariamente versate ed il risarcimento del danno. Eventualmente la parte attrice potrà richiedere la restituzione delle somme versate, al debitore per il quale ha effettuato il pagamento. La domanda attorea non è fondata poiché il pagamento in favore del convenuto è stato adempiuto per volontà della parte attrice CP_1
e per le altre motivazioni addotte. Non si ravvisano gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. Assorbita ogni altra eccezione di merito. Le spese seguono la soccombenza.>>
§ 5. – Con atto notificato il 5 febbraio 2021 ha proposto appello
[...]
- di seguito per brevità formulando otto Parte_1 Pt_1
motivi di gravame, di seguito illustrati, e rassegnava le seguenti conclusioni:<< 1) dichiarare che la ha Parte_1
indebitamente e illegittimamente pagato al TE
in Roma l'importo di euro 24.544,10 (ventiquattromila cinquecentoquarantaquattro/10)), come risulta dagli atti di causa, non dovuto a titolo diretto, ma solo in quanto sottoposta a vessazione della trascrizione che gravava su tutto il proprio patrimonio immobiliare impedendo la libera disponibilità e, dunque, la vendita a) condannare il TE
alla restituzione dell'importo di euro 24.544,10
[...]
(ventiquattromilacinque centoquarantaquattro/10)), oltre interessi di legge
10 dalla domanda fino al soddisfo, b) condannare il TE
alla restituzione delle spese notarili di euro 714,00
[...]
(settecentoquattordici/00) e le spese vive di euro 610,00 (seicentodieci/00) che la ha dovuto pagare per cancellare le Parte_1
trascrizioni; 2) accertare che il ha agito in TE
palese malafede nei confronti della per Parte_1
tutti i motivi esposti in premessa trascrivendo la propria comparsa di risposta in Appello su tutti gli immobili della , solo in data 18 giugno 2014, Pt_1
allorquando era stato dato mandato di vendita per l'appartamento 1/B di
[...]
nonostante avesse già posto ipoteca sugli immobili personali CP_1
dell'Avv. Giovanni Gennaro, quale individuato debitore, c) condannare lo stesso al ristoro del danno da malafede aggravata nella misura CP_1
di euro 20.000,00 (ventimila/00) o quella misura che il Giudice riterrà più giusta. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con ogni più ampia riserva.>>
§ 5.1 – Con tempestiva comparsa depositata il 19 maggio 2021 si costituiva il – di seguito per brevità – TE CP_1
per eccepire l'inammissibilità ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. e, comunque,
l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< rigettare l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez. V, dott. F. SAchioni,
[...]
n. 18080/2020 resa nel procedimento n. 80963/2017 e notificata in data 7 gennaio 2021, perché privo di fondamento giuridico e fattuale per tutte le ragioni indicate in narrativa, conseguentemente confermando la sentenza impugnata. L'infondatezza dell'appello di guardando agli elementi Pt_1
di fatto emergenti dagli atti di causa e ai precedenti conformi richiamati in narrativa, peraltro, è tale da giustificare, a parere della scrivente, anche una dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 348-bis e 348-ter per carenza di “ragionevole probabilità di essere accolta”>>.
11 § 5.2– All'udienza di prima comparizione del 4 giugno 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 13 giugno 2025.
§ 5.3– Con decreto presidenziale del 14 aprile 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti.
§ 5.4– Rigettata l'istanza di trattazione scritta della causa, all'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 6. – i motivi di gravame
L'appello contiene otto motivi
§ 6.1 – Con il primo motivo titolato: << violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. >> censurava la sentenza per non avere il Tribunale correttamente qualificato la domanda proposta in primo grado. Sosteneva di non aver agito per opporsi alla trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria eseguita dal in data 10 giugno 2016, bensì per CP_1
ottenere la ripetizione di quanto pagato, al fine di ottenere la cancellazione della trascrizione, alla luce della sentenza della Corte di Appello che aveva rigettato l'azione revocatoria del . CP_1
§ 6.2 – Con il secondo motivo titolato: << violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 c.p.c. e 2668 c.c. >> eccepiva l'erroneità e illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che essa avrebbe dovuto impugnare la domanda di trascrizione nei modi Pt_1
previsti dalla legge ed innanzi al giudice competente. Evidenziava, in primo
12 luogo, che non era stata proposta alcuna domanda di cancellazione come illustrato nel primo motivo, ma un'azione di ripetizione d'indebito.
Sosteneva, inoltre, che non vi era alcuna disposizione di legge che prevedesse la competenza funzionale di un determinato giudice per l'impugnazione della trascrizione di domanda giudiziale e che, invece, qualunque giudice adito nel processo ordinario di cognizione potesse ordinare la cancellazione della trascrizione.
§ 6.3 – Con il terzo motivo titolato: << violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 115 c.p.c. e 1385 c.c. >> censurava la sentenza di primo grado per avere il Tribunale affermato che l'appellante avrebbe dovuto non pagare i debiti all'avv.to Gennaro e contestare la trascrizione con apposito giudizio.
Lamentava che il primo giudice aveva errato nell'escludere la coercizione che essa aveva subito allorché aveva provveduto al pagamento ed Pt_1
allorché aveva statuito che essa avesse scelto “liberamente” di Pt_1
adempiere e che tale scelta escludesse ogni possibilità di successiva ripetizione. Significava che, così statuendo, il Tribunale non aveva considerato la lunga durata dei processi in Italia e le gravi conseguenze contrattuali derivanti dal mancato pagamento;
in particolare, l'impossibilità di disporre dell'intero patrimonio per molti anni, l'impossibilità di svolgere la propria attività caratteristica di società immobiliare, la perdita della caparra confirmatoria versata (€ 1.000.000,00) e l'obbligo di versarne il doppio.
Significava di aver agito non per libera volontà, ma per impedire la frustrazione del contratto preliminare di vendita e per evitare un danno economico sproporzionato, fatti obiettivi che, all'evidenza, rendevano il pagamento tutt'altro che volontario.
§ 6.4 – Con il quarto motivo titolato: << violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. >> dichiarava di impugnare il passo motivazionale della sentenza in cui il Tribunale aveva affermato che << non si evince dagli atti, né la parte attrice ha provato, che la stessa sia stata costretta in modo
13 vessatorio e coercitivo dal convenuto al detto pagamento di CP_1
quanto versato >> e che <<< la domanda attorea non è fondata poiché il pagamento in favore del convenuto è stato adempiuto per volontà CP_1
della parte attrice >>. Sosteneva, al contrario, che anche dalla ricostruzione dei fatti operata dal medesimo emergeva il << disegno CP_1
coercitivo >> da questi posso in essere in quanto, avendo già iscritto ipoteca sui beni dell'avv.to Gennaro, non avrebbe dovuto esperire la propria azione nei confronti di essa appellante, alla luce della sentenza del Tribunale, che aveva ritenuto non dimostrato il credito. Significava che la valutazione espressa dal primo giudice non prendeva in considerazione fatti rilevanti ovvero che la trascrizione della domanda di revocatoria era avvenuta in modo repentino e sproporzionato, immediatamente dopo che il aveva CP_1
appreso della vendita dell'immobile e con l'effetto di bloccare l'esecuzione del contratto. Si trattava dunque di un comportamento preordinato ad ottenere un vantaggio indebito mediante pressione patrimoniale, idoneo a privare essa della libera disponibilità del bene. Il Tribunale aveva dunque omesso Pt_1
di valutare le evidenti modalità abusive dell'atto, incorrendo nella violazione dell'art. 115 c.p.c.
§ 6.5 – Con il quinto motivo titolato: << violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2688 c.c. >> censurava la sentenza nella parte in cui il
Tribunale aveva affermato < si è dichiarata disposta ad Pt_1
estinguere il debito dell'Avv. Gennaro >>; << la questione pertanto si è risolta in modo transattivo ed a fronte del pagamento effettuato dalla Pt_1
in favore del convenuto è stata cancellata la trascrizione della CP_1
domanda revocatoria >>; e << il processo di Appello relativo alla revocatoria si è concluso per cessata materia del contendere con la cancellazione della domanda giudiziale in virtù dell'accordo raggiunto (è evidentemente intervenuto un accordo transattivo tra le parti che ha portato alla dichiarazione di cessata materia del contendere, il processo è proseguito
14 esclusivamente per l'addebito delle spese di lite) >>. Rappresentava che, al contrario, essa era stata costretta al pagamento per non rendersi Pt_1
inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il preliminare e per riottenere la disponibilità del proprio patrimonio immobiliare, senza attendere la definizione del giudizio di appello. Affermava, inoltre, che la dichiarazione della cessazione della materia del contendere era un atto dovuto da parte del giudicante, comunque tenuto a statuire sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale. Sosteneva che, nel caso di specie, il CP_1
doveva reputarsi soccombente, in quanto la Corte di Appello di Roma, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, lo aveva condannato alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
§ 6.6 – Con il sesto motivo titolato: << violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2652 c.c. e 96 c.p.c. >> sosteneva l'illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la trascrizione della domanda di revocatoria fosse legittima ai sensi dell'art. 2652 c.c. Rappresentava che non era in contestazione la possibilità o meno per il DO di trascrivere la domanda revocatoria, bensì i tempi e le modalità della stessa, nonché le finalità perseguite. In particolare, in quanto il DO aveva trascritto la domanda su tutti gli immobili di essa appellante a seguito della pubblicazione della sentenza del Tribunale di
Roma che aveva ritenuto il credito indimostrato, con ciò ponendo in essere un abuso del diritto e conseguendo un indebito arricchimento.
§ 6.7 – Con il settimo motivo titolato: << violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2652, 2828 c.c. e 96 c.p.c. >> censurava il passo motivazionale della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale aveva affermato << non esiste alcuna norma di legge che vieti il concorso tra l'iscrizione dell'ipoteca e la trascrizione della domanda revocatoria. Ai fini dell'azione revocatoria, è sufficiente che l'atto del quale si chiede la perdita di efficacia
15 renda meno agevole la soddisfazione del creditore (Cass. 18 febbraio 2016,
n. 3179). Pertanto, la trascrizione era legittima >>. Sosteneva, al contrario, che detto principio era valido solo qualora la trascrizione della domanda e l'iscrizione ipotecaria fossero effettuati nei confronti del medesimo soggetto, mentre, nel caso di specie, l'iscrizione ipotecaria era stata effettuata nei confronti dell'avv.to Gennaro e la trascrizione della domanda revocatoria nei confronti di essa appellante. Inoltre, eccepiva che la sentenza impugnata era in contrasto con la pronuncia del Tribunale di Roma resa nel giudizio di revocatoria, che aveva affermato che il non aveva dimostrato né CP_1
l'eventus damni né il credito e che l'avv.to Gennaro aveva dimostrato proprietà e liquidità finanziarie sufficienti a pagare il proprio eventuale debito. Dunque, anche da tali circostanze emergeva l'abuso del diritto da parte del , che non aveva necessità di trascrivere la domanda di CP_1
revocatoria su tutti gli immobili di essa appellante. Lamentava, in sintesi,
l'uso distorto della facoltà di iscrizione in quanto il DO era già sufficientemente garantito ed aveva provveduto alla trascrizione solo per esercitare una pressione indebita sul terzo acquirente. La decisione di prime cure aveva travisato i presupposti applicativi del principio di cumulo delle garanzie.
§ 6.8 – Con l'ottavo motivo titolato: << violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1180 c.c. >> censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva fatto applicazione dell'art. 1180 c.c., eccependo che tale istituto si configura unicamente laddove vi sia la prova, da fornire in termini rigorosi, che il terzo abbia adempiuto l'obbligazione del debitore in modo libero, spontaneo e unilaterale. Rappresentava che, nel caso di specie, il pagamento della somma di euro 24.544, 10 che essa appellante aveva effettuato in favore dell'avv.to Gennaro era stato fatto al solo fine di poter disporre nuovamente del proprio patrimonio ed in particolare per poter adempiere le obbligazioni assunte per la vendita dell'immobile sito all'interno del DO di via
16 Rovereto n. 15. Sosteneva che difettavano sia il requisito della spontaneità, che della libertà del pagamento in questione, con conseguente diritto di essa parte appellante di ottenerne la ripetizione da parte del . Infine, CP_1
evidenziava la mancanza di qualsiasi prova di un accordo tra essa appellante e l'avv.to Gennaro per regolare i successivi rapporti tra le parti.
§ 7 – Le questioni preliminari
§ 7.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 8 – L'analisi dei motivi
§ 8.1 – Il primo e il secondo motivo d'appello possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi censurano – sotto profili diversi ma strettamente connessi – la qualificazione della domanda proposta da Pt_1
da parte del primo giudice.
A giudizio dell'appellante il tribunale avrebbe mal interpretato la domanda attorea ritenendo che essa intendesse opporsi alla trascrizione della Pt_1
domanda giudiziale di revocatoria ex art. 2652, n. 5, c.c., piuttosto che proporre un'azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. in relazione ad un pagamento eseguito per ottenere la cancellazione di quella trascrizione.
In particolare, l'appellante, contesta il corollario di tale erronea qualificazione, ossia la dichiarazione di inammissibilità della domanda per incompetenza del giudice adito e asserita tardività dell'opposizione alla trascrizione.
17 I motivi non sono fondati.
Dalla lettura complessiva dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado risulta che ha convenuto in giudizio il Pt_1 [...]
chiedendo di ottenere la ripetizione dell'importo di euro TE
24.544,10 – somma che aveva corrisposto in favore del DO – oltre alle spese notarili (euro 714,00) ed alle spese vive sostenute per ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria, iscritta su propri beni immobili.
Nell'atto introduttivo, l'attrice ha qualificato tale pagamento come “indebito e illegittimo”, sostenendo di non essere tenuta al pagamento nei confronti del
DO per una ragione di debito propria, ma di averlo effettuato al solo scopo di rimuovere gli effetti pregiudizievoli della trascrizione giudiziale, che incideva sull'intero suo patrimonio immobiliare ed impediva ad essa società di disporne liberamente. Quindi, sebbene la domanda sia formalmente proposta quale azione di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la sua fondatezza discende e dipende dalla contestazione della legittimità e correttezza della trascrizione in Conservatoria al n. 65543 della propria comparsa di costituzione in appello effettuata dal in data CP_1
10 giugno 2016. In altri termini, il pagamento sarebbe indebito – secondo la stessa impostazione attorea – solo se la trascrizione che l'ha motivato fosse a sua volta ingiustificata, abusiva o comunque non conforme ai presupposti normativi dell'art. 2652, n. 5, c.c.
Tanto premesso osserva la Corte, in iure, che occorre distinguere tra trascrizione illegittima - allorché, anche per errata interpretazione degli artt.
2652 e 2653 cod. civ., venga trascritta una domanda giudiziale non compresa fra quelle per le quali la legge preveda detta formalità -dall'ipotesi della trascrizione effettuata in mala fede essendo infondata la domanda trascritta.
La Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite con la sentenza n.
18 6597/2011 in tema di trascrizione ingiusta (avente ad oggetto atti ricompresi nell'elencazione di cui agli artt. 2652 e 2653 cod. civ. e di trascrizione illegittima (cioè di atti non ricompresi in tale elenco) ha enunciato il principio che: < fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 cod. civ., sussiste l'interesse della controparte ad agire, anche in separato giudizio, per il relativo risarcimento del danno, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza che rigetta la domanda illegittimamente trascritta;
in tal caso, infatti, la cancellazione della trascrizione non è collegata al mancato accoglimento della domanda, ma alla sua intrinseca illegittimità, del tutto autonoma rispetto al giudizio di merito nel cui ambito la trascrizione era stata disposta.>>
Nel caso in esame, non è contestabile che la domanda trascritta dal sia espressamente prevista nell'elenco di cui all'art. 2652 cod. CP_1
civ.
Ne consegue che il giudice di primo grado, pur senza escludere la formale qualificazione della domanda come azione di ripetizione, ha correttamente intuito che essa presuppone, per poter essere accolta, una valutazione sulla legittimità dell'atto di trascrizione e sull'uso che di esso ha fatto il
. CP_1
Tale impostazione è del tutto corretta ed aderente alla fattispecie in esame dovendosi osservare che la struttura argomentativa dell'atto di citazione insiste, in più punti, sul richiamo alla natura “vessatoria”, “strumentale” e
“abusiva” della trascrizione, con ciò ancorando l'indebito alla pretesa illiceità del comportamento altrui e non già ad un errore oggettivo sul presupposto del pagamento, che è il presupposto tipico della ripetizione d'indebito oggettivo.
In definitiva, l'azione proposta, pur formalmente fondata sull'art. 2033 c.c., ha contenuto e presupposti sostanziali che la riportano ad un'azione di 19 accertamento della illiceità di un comportamento processuale (la trascrizione della domanda giudiziale) e, solo in via conseguenziale, alla domanda restitutoria. Ne consegue che il Tribunale non è incorso nell'errore di sussunzione censurato dall'appellante, avendo correttamente valorizzato la natura strumentale e condizionata della domanda di ripetizione rispetto alla valutazione sulla legittimità dell'iniziativa del . CP_1
I motivi, pertanto, devono essere respinti.
§ 8.2 – I motivi di appello nn. 3, 4, 5 e 8 possono essere trattati congiuntamente, poiché attengono tutti alla qualificazione giuridica del pagamento effettuato dall'odierna appellante in favore del CP_1
Secondo tale pagamento sarebbe stato effettuato in assenza di Pt_1
un'obbligazione propria, per effetto della pressione derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2652, n. 5, c.c., e sarebbe dunque qualificabile come indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Il
Tribunale, di contro, ha ritenuto che il pagamento fosse stato effettuato a titolo di adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., escludendo l'indebito e rigettando la domanda.
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio emerge che Pt_1
si è dichiarata disponibile a versare al l'importo corrispondente CP_1
al credito vantato nei confronti dell'avv.to Gennaro, affinché il DO procedesse alla cancellazione della trascrizione. Il pagamento è dunque intervenuto nell'ambito di un'intesa negoziale fra le parti, senza che risulti, né sia stata provata, alcuna condotta coercitiva o vessatoria da parte del
. CP_1
Si osserva che il Tribunale ha accertato in fatto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che la condotta del si è mantenuta nei CP_1
20 limiti della legittima tutela giudiziaria dei propri interessi e che la trascrizione della domanda revocatoria era consentita dall'art. 2652, n. 5,
c.c., trattandosi di azione volta a far dichiarare l'inefficacia, nei confronti del creditore, di atti dispositivi posti in essere dal debitore. In assenza di un vizio della trascrizione, il pagamento eseguito al fine di ottenere la sua cancellazione non può qualificarsi come indebito, poiché manca il requisito oggettivo dell'assenza di una causa solutoria idonea a giustificare l'adempimento.
La giurisprudenza e la dottrina riconoscono che, ai sensi dell'art. 1180 c.c.,
l'obbligazione può essere adempiuta anche da un terzo e che tale pagamento estingue validamente il debito del soggetto obbligato nei confronti del creditore. Nel caso di specie, ha estinto l'obbligazione dell'avv.to Pt_1
Gennaro nell'ambito di un accordo transattivo con il DO, al fine di perseguire un proprio interesse economico — ovvero la disponibilità dei beni immobili su cui era stata iscritta la trascrizione — evitando di dover esperire un'azione giudiziale per ottenerne la cancellazione.
La scelta dell'appellante di corrispondere quanto dovuto dal debitore originario in luogo di adire il giudice per far valere l'asserita illegittimità della trascrizione evidenzia il carattere volontario dell'adempimento e la sua riconducibilità ad uno schema tipico negoziale. In tale contesto, nessuna pretesa restitutoria può essere riconosciuta, in quanto il pagamento è stato effettuato con coscienza e volontà, in assenza di errore, violenza o minaccia,
e sulla base di un accordo chiaro tra le parti. La stessa sequenza degli atti conferma la volontarietà dell'operazione: al pagamento ha fatto immediatamente seguito la cancellazione della trascrizione, secondo quanto pattuito.
Non va sottaciuto, al fine di disattendere l'ottavo motivo di gravame, che l'intera operazione risulta condotta dai rispettivi legali delle parti, con
21 regolari scambi di corrispondenza che, nel loro contenuto e forma, escludono che le modalità attuate siano vessatorie e non risulti garantita la libera formazione del consenso di di autodeterminarsi per la soluzione di Pt_1
procedere con il pagamento per tutelare in tal modo e più celermente i propri interessi commerciali.
Né può essere trascurato che lo stesso Tribunale ha rigettato altra domanda, promossa da contro altro condomino (sig. ), per fatti Pt_1 CP_4
sostanzialmente identici, ritenendo che anche in quel caso il pagamento fosse intervenuto a seguito di un accordo transattivo e non come adempimento indebito. Tale precedente conforme rafforza la correttezza della qualificazione operata dal giudice di primo grado.
In conclusione, i motivi di appello nn. 3, 4, 5 e 8 devono essere rigettati, essendo corretto il riconoscimento del pagamento effettuato da Pt_1
come adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., e non potendo lo stesso qualificarsi come indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. in mancanza dei relativi presupposti.
§ 8.3 – I motivi di appello nn. 6 e 7 possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi attengono alla valutazione della legittimità della condotta del in relazione alla trascrizione della domanda giudiziale CP_1
revocatoria ed in particolare alla configurabilità di un abuso del diritto nell'esercizio di una facoltà formalmente riconosciuta dall'ordinamento
(ossia il ricorso alla trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 5 c.c.).
Si osserva che lamenta che la trascrizione sia stata effettuata in Pt_1
modo strumentale e sproporzionato, sostenendo che il DO, essendo già assistito da una garanzia ipotecaria, avrebbe agito in violazione del principio di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2901
c.c., che regola l'azione revocatoria.
22 Anche tali censure non meritano accoglimento.
In primo luogo, il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza di un abuso del diritto da parte del . La trascrizione della domanda CP_1
giudiziale costituisce infatti uno strumento espressamente previsto dall'art. 2652, n. 5, c.c., in funzione dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., ed è finalizzata a rendere opponibile ai terzi acquirenti (nella specie,
l'eventuale sentenza di revoca dell'atto dispositivo. L'esercizio di Pt_1
tale facoltà è rimesso alla valutazione discrezionale del creditore, senza che l'ordinamento imponga limiti temporali specifici, trattandosi di un onere che può essere adempiuto in qualsiasi momento del processo.
Lamentare la trascrizione in ragione della tempistica o del fatto che essa abbia inciso su immobili successivamente acquistati dalla non è Pt_1
sufficiente a configurare una condotta abusiva. Il giudice di primo grado ha infatti chiarito come il abbia agito legittimamente al fine di CP_1
rendere opponibile l'azione revocatoria anche nei confronti dell'acquirente, così da garantirsi una più agevole soddisfazione del proprio credito.
Neppure può ritenersi abusiva la condotta del per il solo fatto CP_1
che esso fosse già titolare di un'ipoteca su altro bene di proprietà del debitore originario, l'Avv.to Gennaro. La coesistenza di strumenti di garanzia reale e cautelare è pienamente ammessa dal nostro ordinamento che consente finanche nella più invasiva fase esecutiva il cumulo di tali iniziative. Così, da ultimo, Cass. n. 30011/2024: << La limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi in caso di opposizione dell'esecutato ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solo in caso di abusività del cumulo, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore;
di conseguenza, né il presumibile aggravio delle spese processuali gravanti sul debitore, né l'ordinaria mancanza di certezza sulla fruttuosità dei
23 procedimenti esecutivi in concreto promossi possono costituire argomenti idonei, di per sé e in astratto, a fondare una valutazione di abusività del cumulo.>> Nella specie, la presenza di una garanzia ipotecaria non può escludere l'interesse del DO ad avvalersi di altri mezzi di conservazione o tutela del credito, quale appunto la trascrizione della domanda revocatoria.
In tale prospettiva, non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui l'azione del avrebbe avuto finalità vessatorie. È stato CP_1
accertato in fatto che l'immobile oggetto di revocatoria, sito in , CP_1
era assai più facilmente commerciabile essendo di proprietà esclusiva dell'avv.to Gennaro, rispetto all'immobile ipotecato, di cui il Gennaro era comproprietario pro quota nella misura di 1/3. Pertanto, il ha CP_1
agito al fine di tutelare in modo più efficace e concreto il proprio credito, senza eccedere i limiti del legittimo esercizio di un diritto essendo dimostrato che l'avv.to Gennaro con l'atto di disposizione aveva reso in tesi più difficile il soddisfacimento del credito del . CP_1
Infine, è priva di fondamento anche l'affermazione secondo cui la trascrizione sarebbe stata effettuata su tutto il “milionario patrimonio” della
Dagli atti (doc. 6 sopra richiamato) risulta chiaramente che la Pt_1
trascrizione della comparsa di costituzione in appello contenente appello incidentale ha riguardato gli immobili contenuti nell'atto di disposizione immobiliare e, quindi, esclusivamente gli immobili oggetto dell'atto dispositivo sospettato di frode ed impugnato con azione di revocatoria.
Osserva il Collegio che non emerge da alcun documento che con la trascrizione in Conservatoria al n. 65543 il DO abbia agito in via indiscriminata sull'intero patrimonio dell'acquirente. Anche da ciò si ricava che il DO ha agito in modo proporzionato e conforme alla legge, esercitando legittimamente un diritto attribuitogli dall'art. 2901 comma 5
24 cod. civ. per la tutela del proprio credito dagli effetti di successivi atti di alienazione.
Per queste ragioni, i motivi di appello nn. 6 e 7 devono essere rigettati, essendo insussistente l'asserito abuso del diritto e pienamente legittima, sul piano giuridico e fattuale, la condotta del DO.
§ 9. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 52.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria-trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati.
§ 11. La domanda di parte appellata di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. nel presente grado va accolta.
Giova ripetere che la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., secondo la giurisprudenza di legittimità è: << volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 cpc, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per
25 carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione >> (Cass., S.U., n. 22405/2018).
La Suprema Corte con indirizzo più recente ha altresì affermato che deve ricorrere: << la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso >> non essendo sufficiente: << la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate >> (Cass., n. 29831/2023). La Corte di cassazione ha, altresì affermato che tale condanna postula un accertamento caso per caso: << dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi contrastanti, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile >>
(Cass. n. 27702/2023).
Nel caso di specie, l'appellante ha agito con colpa grave, sia per la semplicità della questione circa la trascrivibilità della domanda ex art. 2901 co. 5 cod. civ., pacifica nella giurisprudenza di legittimità, sia per non aver debitamente considerato le ragioni chiaramente esplicitate dal primo Giudice circa l'insussistenza di condotte abusive e prevaricatrici da parte del CP_1
sotto tutti i profili dedotti in primo grado e riproposti dall'appellante nel presente senza minimamente considerare che l'intera operazione risultava condotta dagli opposti legali, a vigilanza e tutela degli interessi della parte assistita.
26 Quanto alla liquidazione, l'importo può determinarsi nella stessa misura liquidata a titolo di compensi professionali con ciò valorizzandosi i combinati profili dell'abuso del processo, del valore della causa e della sua durata.
§ 11. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti del Parte_1 TE CP_1
[...
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 18080/2020 pubblicata in data 16/12/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida, complessivamente in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. Condanna parte l'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. a corrispondere all'appellato la somma di € 8.469,00;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 13/06/2025.
27 Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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