Ordinanza 20 novembre 2024
Massime • 1
La limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi in caso di opposizione dell'esecutato ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solo in caso di abusività del cumulo, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore; di conseguenza, né il presumibile aggravio delle spese processuali gravanti sul debitore, né l'ordinaria mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi in concreto promossi possono costituire argomenti idonei, di per sé e in astratto, a fondare una valutazione di abusività del cumulo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione avverso il provvedimento del G.E. che, in un'esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti di un debitore già attinto da una espropriazione presso terzi, aveva disposto la cancellazione del pignoramento, senza considerare che l'assegnazione del credito verso il debitor debitoris non aveva un immediato effetto estintivo dell'obbligazione).
Commentario • 1
- 1. CUMULO DI MEZZI ESPROPRIATIVI: è consentito, al fine di conseguire una più rapida e certa soddisfazione del creditoAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 6 dicembre 2024
Provvedimento segnalato dall'avv. Mirco Minardi, del foro di Ancona Il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall'ordinamento, tranne in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito, onde la limitazione del cumulo a seguito dell'opposizione del debitore ha, quindi, carattere eccezionale, potendo essere disposta nel solo caso di abuso, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/11/2024, n. 30011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30011 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
c) né la circostanza che la seconda procedura esecutiva avrebbe comportato un aggravio di spese per la debitrice, circostanza del tutto normale ed anzi inevitabile in caso di cumulo di mezzi di espropriazione (e, comunque, come già visto, soggetta a Ric. n. 3293/2023 – Sez. 3 – Ad. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 verifica e valutazione in ordine all’effettiva utilità di tali spese, anche ex post). Sotto i profili appena richiamati, pertanto, la decisione impu- gnata, oltre a costituire una non corretta applicazione delle di- sposizioni di cui all’art. 483 c.p.c., deve effettivamente rite- nersi, altresì, del tutto priva di una effettiva e logica motiva- zione in ordine alla ritenuta sussistenza, in concreto, di un abuso del creditore, ancora insoddisfatto, nel promuovere una seconda espropriazione dei beni della debitrice. 1.5 L’espropriazione di una pluralità di beni del debitore rende, di regola, certamente più probabile e più rapida l’integrale sod- disfazione del creditore e costituisce sempre legittimo interesse di quest’ultimo ottenere tale (più) rapida e (più) probabile sod- disfazione, di modo che l’abuso potrebbe sussistere esclusiva- mente laddove sia il debitore a dimostrare l’esistenza di ele- menti concreti che inducano, con certezza, ad escludere che, nella specie, sia possibile conseguire uno dei suddetti risultati, mediante il cumulo dei mezzi di espropriazione. Nel caso, come quello di specie, in cui l’assegnazione di un cre- dito futuro del debitore dipendente da un rapporto contrattuale di durata di natura corrispettiva richieda un considerevole pe- riodo di tempo per l’estinzione dell’obbligazione azionata dal creditore (con la possibilità che frattanto venga meno quel rap- porto), l’espropriazione di un altro suo bene determina, ogget- tivamente, non solo una maggiore probabilità di integrale sod- disfazione per il creditore, ma anche una maggiore rapidità di tale risultato, salva la prova contraria, che ovviamente resta a carico del debitore e che, nella specie, non risulta in alcun modo fornita: sia il giudice dell’esecuzione che il tribunale in sede di opposizione agli atti esecutivi, si sono, infatti, limitati a rilevare che la maggior probabilità e rapidità di soddisfazione del credi- tore non erano certe. Ric. n. 3293/2023 – Sez. 3 – Ad. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 In tal modo hanno sovvertito l’oggetto ed il corretto assetto degli oneri probatori, in proposito, in quanto non avrebbero do- vuto valutare se vi era la certezza di tali risultati, ma se il de- bitore aveva fornito la prova della sicura esclusione della pos- sibilità di conseguirli mediante il cumulo. 1.6 In definitiva, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, og- getto dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla banca creditrice e confermata dal tribunale con la sentenza impugnata nella presente sede, in quanto fondata su una non corretta ap- plicazione dell’art. 483 c.p.c., come fin qui chiarito, avrebbe dovuto essere certamente revocata, con accoglimento dell’op- posizione. Non sono, dunque, necessari ulteriori accertamenti di fatto a tal fine e la controversia può essere decisa nel merito con l’acco- glimento dell’opposizione stessa nella presente sede e la revoca dell’ordinanza che ne è oggetto. 2. Con il terzo motivo si denunzia «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.». Il motivo, avente ad oggetto le spese del procedimento caute- lare, resta assorbito in conseguenza della cassazione della de- cisione impugnata, che rende necessaria una nuova regolamen- tazione delle spese dell’intero processo, ivi inclusa la fase som- maria cautelare svoltasi davanti al giudice dell’esecuzione. 3. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, de- cidendo nel merito, l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla banca ricorrente è accolta, con conseguente revoca dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione opposta: per la natura meramente rescindente di ogni opposizione agli atti esecutivi, è rimessa al giudice dell’esecuzione erroneamente dichiarata improcedibile l’adozione, in seno alla medesima, di ogni oppor- tuno provvedimento per darvi seguito. Ric. n. 3293/2023 – Sez. 3 – Ad. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 Le spese del giudizio (per tutte le sue fasi, ivi inclusa quella sommaria cautelare davanti al giudice dell’esecuzione) possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo mo- tivi sufficienti a tal fine, in considerazione della novità, quanto meno negli esatti termini emergenti dalla decisione impugnata, delle questioni affrontate.
Per questi motivi
La Corte: - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, accoglie l’opposizione agli atti esecutivi della banca ricorrente, con conseguente revoca dell’ordi- nanza del giudice dell’esecuzione opposta;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-