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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10084/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 10084/2024 promosso da: rappresentato e difeso dall'avv. Dionisio Ilaria in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'avv. Di Leo Giuseppina in virtù di procura speciale in CP_1 atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
come da verbale di udienza del 24.2.2025
Per il P.M.:
nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/06/2024 ha chiesto la modifica del Parte_1 decreto emesso da questo Tribunale in data 18.10.2021, chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato a sé del figlio minore con collocazione e residenza presso la propria dimora, incontri madre- figlio in luogo neutro secondo le modalità e tempistiche ritenute opportune dai Servizi ed un contributo per il mantenimento del minore a carico della madre di E 200 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con memoria difensiva depositata in data 24.01.2025 si costitutiva in giudizio CP_1
, chiedendo il rigetto del ricorso avversario con conseguente conferma del decreto del
[...]
18.10.2021.
All'udienza del 24.2.2025, dinanzi al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite. All'esito raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Le parti precisavano conformemente le conclusioni, instando per il recepimento dell'accordo raggiunto in udienza.
All'esito, il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene che il regime di affido esclusivo “rafforzato” del minore al padre ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc sia rispondente all'interesse di . Per_1
Dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e dalle relazioni psico-sociali risulta che la madre non ha da anni rapporti con il figlio, affetto da autismo con grado di severità.
è in carico al Servizio di NPI da luglio 2016 e da allora i Servizi ne hanno monitorato Per_1 la situazione. Il padre è una figura genitoriale costantemente presente e partecipe alla vita del minore, mentre la madre è stata negli anni assai discontinua nella collaborazione coi Servizi e nella partecipazione ai progetti educativi e terapeutici offerti a favore del minore. Da marzo 2022 i rapporti madre-figlio si sono interrotti su iniziativa della (v. rel. NPI del 14.1.25). CP_1
Il minore è adeguatamente accudito dal padre e ben inserito nel contesto abitativo paterno, sicchè dev'esserne senz'altro confermata la collocazione abitativa presso il domicilio del padre (v. rel. SS e NPI in atti).
Quanto alla madre, ella necessita di essere aiutata e supportata nella ripresa della relazione con il figlio e nella conoscenza delle sue necessità, di cui oggi risulta avere scarsa conoscenza (v. verbale d'udienza). Per tali motivi, si dispone che le visite madre-figlio avvengano con modalità protette (luogo neutro e presenza di personale educativo) secondo tempistiche e modalità da indicarsi da parte dei Servizi psicosociali incaricati ed è indispensabile la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo da parte dei Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per gli interventi di monitoraggio e di supporto stimati più opportuni a favore del minore e degli adulti.
Per il resto, vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
L'ascolto del minore è superfluo oltre che inopportuno, tenuto conto della patologia da cui questi è affetto.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in parziale modifica del decreto emesso da questo
Tribunale in data 18.10.2021. così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo “rafforzato” del minore al padre con facoltà per quest'ultimo di assumere tutte le decisioni anche di maggior interesse per la vita del figlio relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc, DANDO ATTO che il padre si è impegnato ad informare settimanalmente la madre in merito alle condizioni di salute e di vita del figlio, nonché a fornirle tutti i contatti ed i nominativi dei professionisti che seguono;
Per_1 CONFERMA il contributo al mantenimento di a carico della madre come da decreto del Per_1
18.10.2021;
DÀ ATTO che il sig. a rinunciato alla richiesta di rimborso delle spese accessorie Parte_1 e dell'adeguamento Istat maturati fino alla data dell'udienza;
DISPONE l'avvio degli incontri madre-figlio in luogo neutro e alla presenza di un operatore secondo tempistiche e modalità meglio viste dai Servizi psicosociali incaricati;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo da parte dei Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per gli interventi di monitoraggio e di supporto stimati più opportuni a favore del minore e degli adulti;
DÀ ATTO che l'assegno unico spetta interamente al padre;
CONFERMA, per tutto quanto non modificato dalla presente sentenza, le statuizioni del decreto emesso da questo Tribunale in data 18.10.2021;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 10084/2024 promosso da: rappresentato e difeso dall'avv. Dionisio Ilaria in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'avv. Di Leo Giuseppina in virtù di procura speciale in CP_1 atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
come da verbale di udienza del 24.2.2025
Per il P.M.:
nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/06/2024 ha chiesto la modifica del Parte_1 decreto emesso da questo Tribunale in data 18.10.2021, chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato a sé del figlio minore con collocazione e residenza presso la propria dimora, incontri madre- figlio in luogo neutro secondo le modalità e tempistiche ritenute opportune dai Servizi ed un contributo per il mantenimento del minore a carico della madre di E 200 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con memoria difensiva depositata in data 24.01.2025 si costitutiva in giudizio CP_1
, chiedendo il rigetto del ricorso avversario con conseguente conferma del decreto del
[...]
18.10.2021.
All'udienza del 24.2.2025, dinanzi al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite. All'esito raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Le parti precisavano conformemente le conclusioni, instando per il recepimento dell'accordo raggiunto in udienza.
All'esito, il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene che il regime di affido esclusivo “rafforzato” del minore al padre ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc sia rispondente all'interesse di . Per_1
Dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e dalle relazioni psico-sociali risulta che la madre non ha da anni rapporti con il figlio, affetto da autismo con grado di severità.
è in carico al Servizio di NPI da luglio 2016 e da allora i Servizi ne hanno monitorato Per_1 la situazione. Il padre è una figura genitoriale costantemente presente e partecipe alla vita del minore, mentre la madre è stata negli anni assai discontinua nella collaborazione coi Servizi e nella partecipazione ai progetti educativi e terapeutici offerti a favore del minore. Da marzo 2022 i rapporti madre-figlio si sono interrotti su iniziativa della (v. rel. NPI del 14.1.25). CP_1
Il minore è adeguatamente accudito dal padre e ben inserito nel contesto abitativo paterno, sicchè dev'esserne senz'altro confermata la collocazione abitativa presso il domicilio del padre (v. rel. SS e NPI in atti).
Quanto alla madre, ella necessita di essere aiutata e supportata nella ripresa della relazione con il figlio e nella conoscenza delle sue necessità, di cui oggi risulta avere scarsa conoscenza (v. verbale d'udienza). Per tali motivi, si dispone che le visite madre-figlio avvengano con modalità protette (luogo neutro e presenza di personale educativo) secondo tempistiche e modalità da indicarsi da parte dei Servizi psicosociali incaricati ed è indispensabile la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo da parte dei Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per gli interventi di monitoraggio e di supporto stimati più opportuni a favore del minore e degli adulti.
Per il resto, vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
L'ascolto del minore è superfluo oltre che inopportuno, tenuto conto della patologia da cui questi è affetto.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in parziale modifica del decreto emesso da questo
Tribunale in data 18.10.2021. così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo “rafforzato” del minore al padre con facoltà per quest'ultimo di assumere tutte le decisioni anche di maggior interesse per la vita del figlio relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc, DANDO ATTO che il padre si è impegnato ad informare settimanalmente la madre in merito alle condizioni di salute e di vita del figlio, nonché a fornirle tutti i contatti ed i nominativi dei professionisti che seguono;
Per_1 CONFERMA il contributo al mantenimento di a carico della madre come da decreto del Per_1
18.10.2021;
DÀ ATTO che il sig. a rinunciato alla richiesta di rimborso delle spese accessorie Parte_1 e dell'adeguamento Istat maturati fino alla data dell'udienza;
DISPONE l'avvio degli incontri madre-figlio in luogo neutro e alla presenza di un operatore secondo tempistiche e modalità meglio viste dai Servizi psicosociali incaricati;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo da parte dei Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per gli interventi di monitoraggio e di supporto stimati più opportuni a favore del minore e degli adulti;
DÀ ATTO che l'assegno unico spetta interamente al padre;
CONFERMA, per tutto quanto non modificato dalla presente sentenza, le statuizioni del decreto emesso da questo Tribunale in data 18.10.2021;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.