CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/10/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 396 del 02.04.2023
Oggetto: intimazione di pagamento, contributi previdenziali
N. R.G. 691/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Presidente Dott. Gennaro Lombardi
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott.ssa Luisa Santo ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia previdenziale, in grado di appello,
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Vetrugno Parte 1
Appellante
e
CP 1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Raho
Controparte_2 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. Andrea Barbara
Appellati
FATTO
Con ricorso al Tribunale di Lecce in data 05.11.2019 avevaParte 1 proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 05920199008305140/100, aveva chiesto il notificatole in data 31.10.2019, con cui l' Controparte_3 pagamento della somma di € 9.214,40 con riferimento a crediti riportati nelle cartelle di pagamento n. 05920060018696117000; n. 05920130019149157000; n. 05920140024733079000; n. 05920150003884684000; n. 05920150025821768000; n. 05920160021218453000, eccependo l'assenza dei requisiti formali nell'intimazione, l'omessa notifica delle cartelle sottostanti e, per le cartelle n. 05920060018696117000 e n. 05920130019149157000, l'estinzione dei crediti per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex L.n. 335/1995 successivamente alle relative date di notifica.
Costituitosi in giudizio, l'CP_1 aveva contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del ricorso. Aveva rilevato che soltanto la cartella n. 05920060018696117000 riguardava contributi dovuti alla NE TI (poiché le altre riguardavano tributi dovuti ad Enti diversi), e che il relativo credito era dipendeva dal mancato versamento delle rate previste nella domanda di dilazione di pagamento presentata dalla ricorrente il 13.10.2001. Controparte 3Si era costituita anche l' eccependo l'infondatezza delle avverse deduzioni ed evidenziando che per la cartella n.05920060018696117000 era già intervenuta la sentenza n.17/2011, sfavorevole alla ricorrente, resa dalla Corte di Appello di
Lecce. Aveva quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Parte 1Con note depositate il 27.04.2022 aveva dedotto di aver appreso in data 27.01.2022 del fatto che in corso di causa l'CP 1 avesse autonomamente disposto lo sgravio della cartella n.05920060018696117000; aveva inoltre affermato di aver provveduto al pagamento delle altre cartelle. Conseguentemente aveva chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Con note del 10.01.2023 CP 1 aveva dichiarato che lo sgravio era avvenuto su iniziativa Controparte_3 e per ragioni non note all' CP 4 medesimo. dell'
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, rilevato preliminarmente che le cartelle 05920130019149157000, n. 0592014002473307900, n. 05920150003884684000, n. n.
05920150025821768000 e n. 05920160021218453000, attinenti al pagamento di imposte, erano estranee alla giurisdizione del giudice ordinario, ha osservato, con riferimento al credito contributivo indicato nella cartella di pagamento n. 059 2006 0018696117 000, che era già intervenuta la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 17/2011 che aveva rigettato una precedente opposizione, e che, successivamente al passaggio in giudicato di tale sentenza, non era maturato il termine di prescrizione decennale. Pur dando atto dello sgravio nelle more intervenuto per tale ultima cartella, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1, liquidate in €1.650,00 oltre accessori.
Parte 1Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello eccependone l'erroneità nella parte in cui, a fronte dell'intervenuto sgravio dell'unica cartella per crediti previdenziali, il Tribunale, anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere, aveva rigettato il ricorso e l'aveva condannata al pagamento delle spese processuali. A tal proposito l'appellante ha sostenuto che lo sgravio era intervenuto già nel 2018, prima della notificazione dell'intimazione di pagamento, e che tuttavia tale circostanza era stata sottaciuta dall' CP_1 e dall' Controparte_3 Ha concluso chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, e previa sospensione della sua esecutività, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna delle parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite, per il primo e per il secondo grado di giudizio;
in subordine che fosse dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento n. 05920199008305140/100 per inesistenza del debito di cui alla cartella di pagamento n.059 2006 0018696117 000, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_2 deducendo l'inammissibilità dell'appello per tardività e genericità, e la sua infondatezza. Ne ha chiesto il rigetto. L'CP 1 ha contestato le avverse doglianze e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, precisando che lo sgravio della cartella n. 059 2006 0018696117 000 era stato eseguito dall' in base al D.L. 119/2018 e al D.L. 41/2021, e che dunque Controparte 3 nessuna responsabilità era ascrivibile all' _4 .
All'udienza di discussione del 01.10.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per intempestività, proposta dall' [...] Controparte_3 è infondata, poiché la sentenza impugnata, n.396/2023, all'esito del dispositivo emesso all'udienza del 02.02.2023, è stata pubblicata il 02.04.2023, e l'atto di appello risulta essere stato depositato in via telematica il 30.09.2023, quindi nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, fissato dal combinato disposto degli artt. 326,327 c.p.c.
Deve essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità per genericità, poiché dall'atto di appello si ricavano le ragioni di censura, le parti della sentenza ritenute errate e la diversa pronuncia auspicata in sede di riforma.
Tanto premesso, l'appello risulta fondato nei termini che seguono.
Allorché era intervenuto lo sgravio della cartella di pagamento n.059 2006 0018696117 000 avente ad oggetto l'unico credito di natura previdenziale, tra quelli indicati nell'intimazione di pagamento opposta, per cui vi era la giurisdizione del giudice ordinario, non vi erano più le condizioni per il rigetto del ricorso, ma quelle per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo divenuto pacifico tra tutte le parti che non era ormai dovuto il pagamento del relativo importo.
Come risulta dall'estratto di ruolo allegato dalla ricorrente alle note depositate in primo grado il 27.4.2022, già a quella data la cartella di pagamento n.059 2006 0018696117 000 risultava del tutto sgravata, in quanto portava crediti residui pari a zero. Nelle note depositate da CP_1 in primo grado il 10.1.2023 si conferma lo sgravio totale, risultante dalla comunicazione (ivi allegata) inviata dall' Controparte_3 allo stesso CP 4.
Parte 1Non vi è prova del fatto, dedotto da in appello, che lo sgravio fosse avvenuto anteriormente all'emissione dell'intimazione di pagamento notificatale dall' [...]
Controparte_3 in data 31.10.2019, e che quindi la predetta intimazione fosse illegittima, evidenziandosi, anzi, elementi in senso contrario dalla documentazione prodotta in giudizio dall' in attuazione dell'ordinanza resa da questa CorteControparte_3 in data 11.10.2024 (v. stampe del 14.10.2024 “Interrogazione provvedimenti").
La doglianza dell'appellante risulta quindi fondata in ordine alla mancata dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Ne consegue anche la riforma del capo sulle spese processuali, nella sentenza impugnata poste a carico della parte ricorrente, dovendosi ravvisare motivi idonei a giustificare la compensazione ex art. 92 c.p.c. (letto alla luce della sentenza di
Corte Cost. n.77/2018) nel fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, la circostanza del sopravvenuto sgravio è stata dedotta non dai convenuti, che prima di ogni altro ne avevano avuto o dovevano averne conoscenza, con conseguente onere di allegazione giudiziale, ma dalla ricorrente. Le spese del secondo grado sono regolate in base ai principi di causalità e soccombenza valutati con riferimento all'esito dell'impugnazione.
Si rileva che, stante l'accoglimento dell'appello, per errore materiale, nel dispositivo emesso all'udienza del 01.10.2025 e più innanzi testualmente riportato, è stato scritto "Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2001, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
...", anziché "Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2001, dà atto che NON sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ...".
p.q.m.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 30.09.2023 da Parte 1 nei avverso la sentenza del 2.4.2023 n.confronti di CP 1 e di Controparte_3
396 del Tribunale di Lecce, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese del primo grado tra le parti;
b) condanna l' Controparte_3 e l'CP 1, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del secondo grado in favore dell'appellante, liquidate in
€1.984,00, oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2001, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 01.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Gennaro Lombardi Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
n. 396 del 02.04.2023
Oggetto: intimazione di pagamento, contributi previdenziali
N. R.G. 691/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Presidente Dott. Gennaro Lombardi
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott.ssa Luisa Santo ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia previdenziale, in grado di appello,
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Vetrugno Parte 1
Appellante
e
CP 1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Raho
Controparte_2 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. Andrea Barbara
Appellati
FATTO
Con ricorso al Tribunale di Lecce in data 05.11.2019 avevaParte 1 proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 05920199008305140/100, aveva chiesto il notificatole in data 31.10.2019, con cui l' Controparte_3 pagamento della somma di € 9.214,40 con riferimento a crediti riportati nelle cartelle di pagamento n. 05920060018696117000; n. 05920130019149157000; n. 05920140024733079000; n. 05920150003884684000; n. 05920150025821768000; n. 05920160021218453000, eccependo l'assenza dei requisiti formali nell'intimazione, l'omessa notifica delle cartelle sottostanti e, per le cartelle n. 05920060018696117000 e n. 05920130019149157000, l'estinzione dei crediti per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex L.n. 335/1995 successivamente alle relative date di notifica.
Costituitosi in giudizio, l'CP_1 aveva contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del ricorso. Aveva rilevato che soltanto la cartella n. 05920060018696117000 riguardava contributi dovuti alla NE TI (poiché le altre riguardavano tributi dovuti ad Enti diversi), e che il relativo credito era dipendeva dal mancato versamento delle rate previste nella domanda di dilazione di pagamento presentata dalla ricorrente il 13.10.2001. Controparte 3Si era costituita anche l' eccependo l'infondatezza delle avverse deduzioni ed evidenziando che per la cartella n.05920060018696117000 era già intervenuta la sentenza n.17/2011, sfavorevole alla ricorrente, resa dalla Corte di Appello di
Lecce. Aveva quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Parte 1Con note depositate il 27.04.2022 aveva dedotto di aver appreso in data 27.01.2022 del fatto che in corso di causa l'CP 1 avesse autonomamente disposto lo sgravio della cartella n.05920060018696117000; aveva inoltre affermato di aver provveduto al pagamento delle altre cartelle. Conseguentemente aveva chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Con note del 10.01.2023 CP 1 aveva dichiarato che lo sgravio era avvenuto su iniziativa Controparte_3 e per ragioni non note all' CP 4 medesimo. dell'
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, rilevato preliminarmente che le cartelle 05920130019149157000, n. 0592014002473307900, n. 05920150003884684000, n. n.
05920150025821768000 e n. 05920160021218453000, attinenti al pagamento di imposte, erano estranee alla giurisdizione del giudice ordinario, ha osservato, con riferimento al credito contributivo indicato nella cartella di pagamento n. 059 2006 0018696117 000, che era già intervenuta la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 17/2011 che aveva rigettato una precedente opposizione, e che, successivamente al passaggio in giudicato di tale sentenza, non era maturato il termine di prescrizione decennale. Pur dando atto dello sgravio nelle more intervenuto per tale ultima cartella, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1, liquidate in €1.650,00 oltre accessori.
Parte 1Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello eccependone l'erroneità nella parte in cui, a fronte dell'intervenuto sgravio dell'unica cartella per crediti previdenziali, il Tribunale, anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere, aveva rigettato il ricorso e l'aveva condannata al pagamento delle spese processuali. A tal proposito l'appellante ha sostenuto che lo sgravio era intervenuto già nel 2018, prima della notificazione dell'intimazione di pagamento, e che tuttavia tale circostanza era stata sottaciuta dall' CP_1 e dall' Controparte_3 Ha concluso chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, e previa sospensione della sua esecutività, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna delle parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite, per il primo e per il secondo grado di giudizio;
in subordine che fosse dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento n. 05920199008305140/100 per inesistenza del debito di cui alla cartella di pagamento n.059 2006 0018696117 000, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_2 deducendo l'inammissibilità dell'appello per tardività e genericità, e la sua infondatezza. Ne ha chiesto il rigetto. L'CP 1 ha contestato le avverse doglianze e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, precisando che lo sgravio della cartella n. 059 2006 0018696117 000 era stato eseguito dall' in base al D.L. 119/2018 e al D.L. 41/2021, e che dunque Controparte 3 nessuna responsabilità era ascrivibile all' _4 .
All'udienza di discussione del 01.10.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per intempestività, proposta dall' [...] Controparte_3 è infondata, poiché la sentenza impugnata, n.396/2023, all'esito del dispositivo emesso all'udienza del 02.02.2023, è stata pubblicata il 02.04.2023, e l'atto di appello risulta essere stato depositato in via telematica il 30.09.2023, quindi nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, fissato dal combinato disposto degli artt. 326,327 c.p.c.
Deve essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità per genericità, poiché dall'atto di appello si ricavano le ragioni di censura, le parti della sentenza ritenute errate e la diversa pronuncia auspicata in sede di riforma.
Tanto premesso, l'appello risulta fondato nei termini che seguono.
Allorché era intervenuto lo sgravio della cartella di pagamento n.059 2006 0018696117 000 avente ad oggetto l'unico credito di natura previdenziale, tra quelli indicati nell'intimazione di pagamento opposta, per cui vi era la giurisdizione del giudice ordinario, non vi erano più le condizioni per il rigetto del ricorso, ma quelle per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo divenuto pacifico tra tutte le parti che non era ormai dovuto il pagamento del relativo importo.
Come risulta dall'estratto di ruolo allegato dalla ricorrente alle note depositate in primo grado il 27.4.2022, già a quella data la cartella di pagamento n.059 2006 0018696117 000 risultava del tutto sgravata, in quanto portava crediti residui pari a zero. Nelle note depositate da CP_1 in primo grado il 10.1.2023 si conferma lo sgravio totale, risultante dalla comunicazione (ivi allegata) inviata dall' Controparte_3 allo stesso CP 4.
Parte 1Non vi è prova del fatto, dedotto da in appello, che lo sgravio fosse avvenuto anteriormente all'emissione dell'intimazione di pagamento notificatale dall' [...]
Controparte_3 in data 31.10.2019, e che quindi la predetta intimazione fosse illegittima, evidenziandosi, anzi, elementi in senso contrario dalla documentazione prodotta in giudizio dall' in attuazione dell'ordinanza resa da questa CorteControparte_3 in data 11.10.2024 (v. stampe del 14.10.2024 “Interrogazione provvedimenti").
La doglianza dell'appellante risulta quindi fondata in ordine alla mancata dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Ne consegue anche la riforma del capo sulle spese processuali, nella sentenza impugnata poste a carico della parte ricorrente, dovendosi ravvisare motivi idonei a giustificare la compensazione ex art. 92 c.p.c. (letto alla luce della sentenza di
Corte Cost. n.77/2018) nel fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, la circostanza del sopravvenuto sgravio è stata dedotta non dai convenuti, che prima di ogni altro ne avevano avuto o dovevano averne conoscenza, con conseguente onere di allegazione giudiziale, ma dalla ricorrente. Le spese del secondo grado sono regolate in base ai principi di causalità e soccombenza valutati con riferimento all'esito dell'impugnazione.
Si rileva che, stante l'accoglimento dell'appello, per errore materiale, nel dispositivo emesso all'udienza del 01.10.2025 e più innanzi testualmente riportato, è stato scritto "Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2001, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
...", anziché "Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2001, dà atto che NON sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ...".
p.q.m.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 30.09.2023 da Parte 1 nei avverso la sentenza del 2.4.2023 n.confronti di CP 1 e di Controparte_3
396 del Tribunale di Lecce, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese del primo grado tra le parti;
b) condanna l' Controparte_3 e l'CP 1, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del secondo grado in favore dell'appellante, liquidate in
€1.984,00, oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2001, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 01.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Gennaro Lombardi Dott.ssa Maria Grazia Corbascio