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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 207 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del
04.04.2025 e vertente
T R A
C.F. ), con sede in Cisterna di Latina Parte_1 P.IVA_1
(LT), Via Pontina km 63,500, in persona dell'amministratore unico Pt_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Moscarino
[...]
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI (n. 64/2024 Parte_1
Tribunale di Latina), in persona del curatore p.t. Dott. Parte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferrante
RECLAMATA
E
(C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona di nella CP_2
sua qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, in forza della r.g. n. 207/2025 1 procura speciale a rogito del Notaio di Roma rep. n. 181515 Persona_1
racc. n. 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Scelfo
RECLAMATA
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) “Accogliere il reclamo e per l'effetto revocare la liquidazione di
emanando ogni conseguente provvedimento di legge, in ragione Parte_1
della inesistenza della notifica;
condannare alla rifusione delle spese del procedimento istruttorio prefallimentare e del giudizio di impugnazione, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
CURATORE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) “Voglia codesta ecc.ma
Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, dichiarare
l'inammissibilità ovvero rigettare il reclamo proposto da in proprio e Parte_2
nella qualità di legale rappresentante della per le ragioni in fatto e Parte_1
in diritto esposte nel presente atto, con la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Con condanna del reclamante alla rifusione delle spese e degli onorari di lite, oltre accessori e spese generali come per legge”.
“(…) avuto riguardo all'ineccepibile Controparte_1
contenuto del provvedimento reclamato e alla condivisibile costituzione della Curatela, si costituisce al fine di essere informata del provvedimento che sarà adottato dalla
Corte”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
r.g. n. 207/2025 2 La nella persona del suo amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante , ha proposto reclamo avverso la sentenza n. Parte_2
80/2024 del 16.12.2024, con la quale il Tribunale di Latina ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della predetta società, chiedendone la revoca, in ragione della nullità della stessa conseguente all'omessa notificazione del ricorso introduttivo ad opera dell'unico creditore istante ( Controparte_1
), non sanabile con la costituzione della debitrice.
[...]
In data 25.03.2025 si è costituita la liquidatela giudiziale di Parte_1
nella persona del curatore p.t., che ha chiesto dichiararsi inammissibile
[...]
ovvero respingere l'avverso reclamo, mentre in data 02.04.2025 si è costituito l'unico creditore istante, , al solo fine di essere Controparte_1
informato del provvedimento che sarebbe stato adottato dalla Corte.
Il ricorso di per la dichiarazione di Controparte_1
apertura della liquidazione giudiziale della depositato il Parte_1
15.04.2024, non risulta essere stato effettivamente notificato alla debitrice, non essendo andata a buon fine la notificazione a mezzo PEC della Cancelleria del
Tribunale e non avendo il creditore istante poi provveduto nelle forme di cui all'art. 40 comma 8 CCII.
Senonché, la ha presentato il 30.04.2024 istanza ex artt. 54 Parte_1
comma 3 e 55 comma 2 CCII per la concessione di misure protettive e di provvedimenti cautelari nell'ambito delle trattative per la formalizzazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 CCII (confluita nel procedimento unitario incardinato con il ricorso ex art. 40 CCII dell'agente della riscossione), in ordine alla quale il giudice delegato si è riservato di provvedere nel contraddittorio delle parti alla già programmata udienza del 30.05.2024 (che sarebbe stata poi differita al 02.07.2024) con provvedimento reso il 03.05.2024, dal cui contenuto la reclamante assume di essere venuta a conoscenza dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale avanzata nei suoi confronti da . Controparte_1
Per tale ragione il legale della prima ancora della sua Parte_1
formale costituzione nel procedimento unitario (perfezionatasi il 28.06.2024), aveva ricevuto la notificazione a mezzo PEC sia del decreto di differimento della prima udienza di trattazione (dal 30.05.2024 al 02.07.2024) della domanda r.g. n. 207/2025 3 di apertura della liquidazione giudiziale sia del decreto con il quale era stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 02.07.2024.
Dalla ricostruzione che precede si evince che, nonostante il ricorso introduttivo di non sia stato effettivamente Controparte_3
notificato alla debitrice, quest'ultima per sua stessa ammissione era venuta a conoscenza di detto ricorso in data 03.05.2024, si era poi formalmente costituita il 28.06.2024 ed aveva partecipato a tutte le successive fasi del procedimento, non subendo alcuna lesione delle proprie prerogative difensive e del contraddittorio né con riferimento al procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, avendo partecipato attraverso il deposito di note scritte alle due udienze del 02.07.2024 e del 28.11.2024, né con riferimento al procedimento ex artt. 54 comma 3 e 55 comma 2 CCII dalla stessa Pt_1
introdotto con il ricorso del 30.04.2024, avendo interloquito sul punto
[...]
nelle note scritte depositate per l'udienza cartolare del 02.07.2024, né con riferimento al procedimento per l'accesso al concordato preventivo, corredato da istanza di concessione di misure protettive, avendo non solo avanzato le domande ma pure richiesto la proroga della concessione dei termini (respinta dal Tribunale durante il turno feriale) ed avendo poi depositato, il 18.11.2024 e il 27.11.2024, le note scritte in relazione all'udienza del 28.11.2024, che si svolse nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c. e che era stata per l'appunto fissata sia per la trattazione della domanda di accesso al concordato preventivo (nelle more il termine per la presentazione della proposta e del piano era decorso senza che la debitrice avesse prodotto alcunché) sia per la trattazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, in esito alla quale il Tribunale di Latina ha poi dichiarato con sentenza l'inammissibilità della domanda di accesso al concordato preventivo e l'apertura della liquidazione giudiziale.
In diritto, la Corte osserva che il Codice della Crisi ha programmaticamente istituito un “contenitore” processuale unitario, destinato alla confluenza di tutte le domande (di regolazione pattizia della crisi o dell'insolvenza e di accesso alle procedure di insolvenza), anche contrapposte, presentate dai diversi soggetti legittimati. Senonché, come si evince da quanto disposto dall'art. 7 CCII, lo strumento processuale utilizzato rimane sempre quello antico della riunione dei procedimenti, ostando all'effettiva unitarietà del procedimento la diversa r.g. n. 207/2025 4 natura della trattazione delle domande, dando luogo la domanda di apertura della liquidazione giudiziale ad un giudizio a cognizione piena sia pure semplificata, al pari della domanda di omologa dello strumento pattizio di regolazione della crisi o dell'insolvenza, mentre le fasi di concessione e revoca del termine per la presentazione della proposta, del piano o degli accordi e per l'apertura del concordato preventivo sono a carattere sommario.
Ed effettivamente nel caso di specie si è avuta la confluenza della domanda di concessione di misure protettive e cautelari ex artt. 54 comma 3 e 55 comma 2
CCII e della domanda di accesso al concordato preventivo, presentate da nel procedimento unitario incardinato con la domanda di Pt_1 Parte_1
apertura della liquidazione giudiziale presentata da Controparte_1
.
[...]
Già nel vigore della legge fallimentare, che pure non contemplava il contenitore unitario per la trattazione delle diverse domande di cui si è detto ma che comunque prevedeva la riunione della domanda anche prenotativa di accesso al concordato preventivo avanzata dal debitore alla precedente domanda di fallimento avanzata da un creditore (o dal Pubblico Ministero), si era condivisibilmente statuito che in ipotesi di inesistenza della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento la costituzione del debitore, poi dichiarato fallito, ne determinava la sanatoria con effetto ex nunc, ponendo il giudizio al riparo da ulteriori effetti invalidanti, sempre che si provvedesse, a seguito di detta costituzione, a fissare una nuova udienza, nel rispetto del termine di cui all'art. 15 comma terzo l. fall. (così, Cass. n. 22474/2018).
Ora, nel caso di specie, a seguito della costituzione della Parte_1
si è fissata (al 28.11.2024) l'udienza per la trattazione della domanda di
[...]
apertura della liquidazione giudiziale, alla quale la debitrice ha effettivamente partecipato nelle programmate modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., depositando due note scritte. La stessa debitrice invero aveva partecipato anche alla precedente udienza interlocutoria del 02.07.2024 (della cui fissazione peraltro aveva avuto conoscenza il 28.05.2024 quando il decreto di differimento dell'udienza del 30.05.2024 era stato notificato al suo difensore), trattata sempre in forma cartolare, depositando le note scritte.
r.g. n. 207/2025 5 Deve quindi ritenersi che con la formale costituzione nel procedimento unitario si sia prodotto quanto meno da quel momento l'effetto sanante, anche se già con la presentazione dell'istanza ex artt. 54 comma 3 e 55 comma 2 CCII confluita nel procedimento unitario la aveva avuto contezza Parte_1
della domanda dell'agente della riscossione, sicché non è predicabile la nullità del successivo corso del procedimento unitario e della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale emessa in esito al detto procedimento.
Venendo ora al merito della sentenza e alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, minimamente posta in dubbio dalla reclamante, la Corte osserva che: (i) i bilanci depositati dalla debitrice documentano l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, e del resto la stessa debitrice aveva domandato di accedere al concordato preventivo;
(ii) incontestata è la legittimazione attiva dell'unico creditore, che ha agito sulla base delle iscrizioni a ruolo, allegando i relativi estratti di ruolo;
(iii) conclamato
è lo stato di insolvenza, in ragione dell'esito negativo delle azioni esecutive promosse dal creditore istante, della decadenza dal beneficio della rateazione concesso dall'Erario in conseguenza degli inadempimenti ai piani di rateizzazione, della documentata esistenza negli ultimi due bilanci chiusi prima dell'apertura della liquidazione giudiziale (esercizi 2023 e 2022) di un patrimonio netto negativo rispettivamente di 1,45 milioni e di 2,17 milioni di
Euro e del ricorso a plurimi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Il reclamo deve essere pertanto respinto e, in applicazione della regola della soccombenza, la reclamante deve essere condannata a rifondere alla liquidatela giudiziale vittoriosa le le spese di lite, che si liquidano come indicato in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, mentre le esplicitate ragioni della costituzione di Controparte_1
e il mancato svolgimento da parte del creditore di attività difensiva
[...]
legittimano la compensazione integrale delle spese nei rapporti tra quest'ultima e il debitore reclamante.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
r.g. n. 207/2025 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la reclamante al pagamento in favore del curatore della liquidazione giudiziale di delle spese di lite, che Parte_1
liquida in Euro 8.247,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara invece interamente compensate le spese di lite tra la reclamante e la reclamata
[...]
. Controparte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
06.05.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 207/2025 7