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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2099 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2099 /2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino, c.so A. Tassoni n° 14, presso lo studio dell'avv. BASSO GIADA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nata a [...] in data [...], c.f. , e CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara via Torelli n. 5, presso lo studio dell'avv. VESCE CECILIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“ CHIEDE che l'On. Le Tribunale adito voglia: A) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Novara (NO) in data 4.6.1994, trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune al n° 40, parte I, anno 1994, tra Parte_1 CP_1
con la revoca del contributo al mantenimento per le figlie da parte del padre e conseguente liberazione del datore di
[...] lavoro del Sig. all'obbligo di versamento delle previste somme mensili, trattenute dalla retribuzione Parte_1 di lui, in favore della Sig.ra e senza previsione di contributo al mantenimento di alcuno dei due CP_1 coniugi in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti. B) Disporre l'annotazione della sentenza.”
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Novara in data Parte_1 CP_1
04/06/1994 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 40, parte I, anno 1994. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (31.1.1995) e (24.12.1996) entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione giudiziale n. 523/2009 pronunciata da Codesto Tribunale, poi modificata, su ricorso del Sig. dalla Corte d'Appello di Parte_1
Torino con sentenza n° 1778 del 24.10.2012, munita di o passaggio in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre un anno dalla sentenza di separazione giudiziale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara in data 04/06/1994 da Parte_1
e con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.
[...] CP_1
40, parte I, anno 1994.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole, preso atto dell'intervenuta autosufficienza economica, e ai rapporti economici tra le parti che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 10 gennaio 2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2099 /2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino, c.so A. Tassoni n° 14, presso lo studio dell'avv. BASSO GIADA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nata a [...] in data [...], c.f. , e CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara via Torelli n. 5, presso lo studio dell'avv. VESCE CECILIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“ CHIEDE che l'On. Le Tribunale adito voglia: A) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Novara (NO) in data 4.6.1994, trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune al n° 40, parte I, anno 1994, tra Parte_1 CP_1
con la revoca del contributo al mantenimento per le figlie da parte del padre e conseguente liberazione del datore di
[...] lavoro del Sig. all'obbligo di versamento delle previste somme mensili, trattenute dalla retribuzione Parte_1 di lui, in favore della Sig.ra e senza previsione di contributo al mantenimento di alcuno dei due CP_1 coniugi in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti. B) Disporre l'annotazione della sentenza.”
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Novara in data Parte_1 CP_1
04/06/1994 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 40, parte I, anno 1994. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (31.1.1995) e (24.12.1996) entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione giudiziale n. 523/2009 pronunciata da Codesto Tribunale, poi modificata, su ricorso del Sig. dalla Corte d'Appello di Parte_1
Torino con sentenza n° 1778 del 24.10.2012, munita di o passaggio in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre un anno dalla sentenza di separazione giudiziale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara in data 04/06/1994 da Parte_1
e con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.
[...] CP_1
40, parte I, anno 1994.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole, preso atto dell'intervenuta autosufficienza economica, e ai rapporti economici tra le parti che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 10 gennaio 2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
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