TRIB
Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/06/2024, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. V.G. N. 210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di: Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio congiunto iscritto al n. 210/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
Il Sig. IN AR (di cittadinanza italiana, nato a [...] il [...] e residente in [...]; C.F. [...]), per elezione domiciliato in
Nuoro, Via Efisio Tola nr. 8, presso lo Studio Legale dell'Avv. Marialuisa Ruiu del Foro di Nuoro (C.F. RUIMLS79H55F9790; indirizzo PEC: avv.marialuisaruiu@pec.it) che lo rappresenta, assiste e difende in forza della delega estesa in calce al presente atto. Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti il presente procedimento al numero di fax 0784/253000 e/o all'indirizzo di PEC sopra indicato.
E
la Sig. UD IS (di cittadinanza italiana, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]; CF: [...]) per elezione domiciliata in Olbia, Via Garibaldi 37, presso lo Studio Legale dell'Avv. Serena Palitta del Foro di Tempio Pausania (C.F. [...]; indirizzo PEC: serenapalitta@pec.it) che la rappresenta, assiste e difende in forza della delega estesa in calce al presente atto. Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti il presente procedimento al numero di fax 0789/24935 e/o all'indirizzo di PEC sopra indicato.
NONCHÉ
PM SEDE
Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati;
Letta la domanda con cui i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato in Olbia il 2 ottobre 2011; detto matrimonio è stato iscritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Olbia al n. 68 Parte II, Serie A dell'anno 2011; dall'unione coniugale nascevano tre figli e, precisamente, IO (di cittadinanza italiana, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]; CF.
[...]), CC (di cittadinanza italiana, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]; CF. [...]) e TI (di cittadinanza italiana, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]; CF. [...]);
Rilevato che con ricorso congiunto, detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni concordate. I ricorrenti in corso di causa ribadivano la volontà di divorziare e il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. C.p.c.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio di:
IN AR (di cittadinanza italiana, nato a [...] il [...]
E
UD IS (di cittadinanza italiana, nata il [...] a [...]
celebrato in Olbia il 2 ottobre 2011; detto matrimonio è stato iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Olbia al n. 68 Parte II, Serie A dell'anno 2011;
alle seguenti CONDIZIONI
1. la casa familiare sita in Olbia Via Della Trebbia n. 7, di proprietà esclusiva dei genitori della Sig. RU, rimarrà assegnata alla medesima con tutti gli arredi e corredi che la compongono mentre il Signor ED manterrà il proprio domicilio e la propria residenza in Olbia, Via Eraclito n. 23, nell'abitazione di sua proprietà, adeguatamente predisposta in funzione dei figli, che vi alloggeranno nei tempi di permanenza col padre, così come concordati nei punti a seguire;
2. i figli IO, CC e TI saranno affidati ad entrambi i genitori, che concorderanno le decisioni di maggior interesse per i medesimi ed avranno facoltà di operare disgiuntamente nella responsabilità genitoriale in relazione alle sole questioni di ordinaria amministrazione;
3. la residenza dei minori rimarrà quella attuale (in Olbia, Via Della Trebbia n. 7) presso il domicilio della madre, che deve individuarsi genitore collocatario in via prevalente;
4. i figli trascorreranno con il padre tutti i fine settimana, a partire dal sabato mattina sino all'ingresso a scuola dei medesimi il successivo lunedì mattina;
5. i figli trascorreranno, altresì, in alternanza con ciascun genitore le festività principali ed i rispettivi compleanni nelle seguenti modalità: Natale con uno e Capodanno con l'altro; e così pure per l'Epifania e per le festività pasquali;
6. durante il periodo estivo i figli trascorreranno (compatibilmente con le esigenze degli stessi e con quelle lavorative dei genitori) almeno quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre ed ulteriori cinque giorni consecutivi con il padre in altro periodo dell'anno a sua scelta (da cumularsi, eventualmente, anche con le festività natalizie o pasquali di propria spettanza);
7. fermi i tempi di permanenza minimi ed ineludibili indicati nei punti che precedono, il padre potrà tenere i minori con sé anche durante la settimana, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi
(vds. a titolo esemplificativo, sport, catechismo, etc.), nonché di quelle professionali dei genitori, i quali, di concerto tra loro, potranno finanche stabilire ulteriori pernotti
(rispetto a quelli già previsti) dei bambini presso la dimora paterna;
8. a modifica di quanto pattuito in sede di separazione, il Signor ED corrisponderà
l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo al mantenimento dei figli, da versarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra RU;
9. l'assegno unico sarà interamente percepito e trattenuto dalla Sig. RU, quale ulteriore contributo al mantenimento mensile per i minori da parte del ED;
10. i ricorrenti provvederanno finanche al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei minori, ripartite nella misura del 50% secondo le "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" emanate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017, che le parti si impegnano a rispettare e che costituiscono parte integrante del presente accordo;
11. ai fini fiscali, la detrazione delle spese straordinarie e la deduzione per i figli a carico sarà effettuata dai genitori nella misura del 50% cadauno;
12.i ricorrenti dichiarano di aver adempiuto alle obbligazioni di cui al punto 5 dell'accordo raggiunto in sede di separazione e di aver integralmente compensato la somma di € 7.000,00 (settemila/00) di cui al punto 17) del predetto accordo;
13. in ragione di quanto previsto nel punto che precede, le parti danno atto di aver definito ogni questione di natura patrimoniale tra essi pendente, non avendo per l'effetto nulla da pretendere l'uno dall'altra, anche in virtù della espressa e reciproca rinuncia a percepire dall'altro coniuge l'assegno divorzile;
14. le parti esprimono il reciproco assenso e benestare per l'espletamento delle eventuali e necessarie formalità per il rilascio dei documenti validi ai fini dell'espatrio di entrambe, nonché per il rilascio del passaporto dei figli minori;
15.i genitori rinnovano, infine, il proprio reciproco impegno a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi ed a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il 10.6.2024
Il Presidente del Tribunale- estensore
Giuseppe Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di: Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio congiunto iscritto al n. 210/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
Il Sig. IN AR (di cittadinanza italiana, nato a [...] il [...] e residente in [...]; C.F. [...]), per elezione domiciliato in
Nuoro, Via Efisio Tola nr. 8, presso lo Studio Legale dell'Avv. Marialuisa Ruiu del Foro di Nuoro (C.F. RUIMLS79H55F9790; indirizzo PEC: avv.marialuisaruiu@pec.it) che lo rappresenta, assiste e difende in forza della delega estesa in calce al presente atto. Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti il presente procedimento al numero di fax 0784/253000 e/o all'indirizzo di PEC sopra indicato.
E
la Sig. UD IS (di cittadinanza italiana, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]; CF: [...]) per elezione domiciliata in Olbia, Via Garibaldi 37, presso lo Studio Legale dell'Avv. Serena Palitta del Foro di Tempio Pausania (C.F. [...]; indirizzo PEC: serenapalitta@pec.it) che la rappresenta, assiste e difende in forza della delega estesa in calce al presente atto. Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti il presente procedimento al numero di fax 0789/24935 e/o all'indirizzo di PEC sopra indicato.
NONCHÉ
PM SEDE
Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati;
Letta la domanda con cui i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato in Olbia il 2 ottobre 2011; detto matrimonio è stato iscritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Olbia al n. 68 Parte II, Serie A dell'anno 2011; dall'unione coniugale nascevano tre figli e, precisamente, IO (di cittadinanza italiana, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]; CF.
[...]), CC (di cittadinanza italiana, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]; CF. [...]) e TI (di cittadinanza italiana, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]; CF. [...]);
Rilevato che con ricorso congiunto, detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni concordate. I ricorrenti in corso di causa ribadivano la volontà di divorziare e il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. C.p.c.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio di:
IN AR (di cittadinanza italiana, nato a [...] il [...]
E
UD IS (di cittadinanza italiana, nata il [...] a [...]
celebrato in Olbia il 2 ottobre 2011; detto matrimonio è stato iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Olbia al n. 68 Parte II, Serie A dell'anno 2011;
alle seguenti CONDIZIONI
1. la casa familiare sita in Olbia Via Della Trebbia n. 7, di proprietà esclusiva dei genitori della Sig. RU, rimarrà assegnata alla medesima con tutti gli arredi e corredi che la compongono mentre il Signor ED manterrà il proprio domicilio e la propria residenza in Olbia, Via Eraclito n. 23, nell'abitazione di sua proprietà, adeguatamente predisposta in funzione dei figli, che vi alloggeranno nei tempi di permanenza col padre, così come concordati nei punti a seguire;
2. i figli IO, CC e TI saranno affidati ad entrambi i genitori, che concorderanno le decisioni di maggior interesse per i medesimi ed avranno facoltà di operare disgiuntamente nella responsabilità genitoriale in relazione alle sole questioni di ordinaria amministrazione;
3. la residenza dei minori rimarrà quella attuale (in Olbia, Via Della Trebbia n. 7) presso il domicilio della madre, che deve individuarsi genitore collocatario in via prevalente;
4. i figli trascorreranno con il padre tutti i fine settimana, a partire dal sabato mattina sino all'ingresso a scuola dei medesimi il successivo lunedì mattina;
5. i figli trascorreranno, altresì, in alternanza con ciascun genitore le festività principali ed i rispettivi compleanni nelle seguenti modalità: Natale con uno e Capodanno con l'altro; e così pure per l'Epifania e per le festività pasquali;
6. durante il periodo estivo i figli trascorreranno (compatibilmente con le esigenze degli stessi e con quelle lavorative dei genitori) almeno quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre ed ulteriori cinque giorni consecutivi con il padre in altro periodo dell'anno a sua scelta (da cumularsi, eventualmente, anche con le festività natalizie o pasquali di propria spettanza);
7. fermi i tempi di permanenza minimi ed ineludibili indicati nei punti che precedono, il padre potrà tenere i minori con sé anche durante la settimana, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi
(vds. a titolo esemplificativo, sport, catechismo, etc.), nonché di quelle professionali dei genitori, i quali, di concerto tra loro, potranno finanche stabilire ulteriori pernotti
(rispetto a quelli già previsti) dei bambini presso la dimora paterna;
8. a modifica di quanto pattuito in sede di separazione, il Signor ED corrisponderà
l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo al mantenimento dei figli, da versarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra RU;
9. l'assegno unico sarà interamente percepito e trattenuto dalla Sig. RU, quale ulteriore contributo al mantenimento mensile per i minori da parte del ED;
10. i ricorrenti provvederanno finanche al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei minori, ripartite nella misura del 50% secondo le "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" emanate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017, che le parti si impegnano a rispettare e che costituiscono parte integrante del presente accordo;
11. ai fini fiscali, la detrazione delle spese straordinarie e la deduzione per i figli a carico sarà effettuata dai genitori nella misura del 50% cadauno;
12.i ricorrenti dichiarano di aver adempiuto alle obbligazioni di cui al punto 5 dell'accordo raggiunto in sede di separazione e di aver integralmente compensato la somma di € 7.000,00 (settemila/00) di cui al punto 17) del predetto accordo;
13. in ragione di quanto previsto nel punto che precede, le parti danno atto di aver definito ogni questione di natura patrimoniale tra essi pendente, non avendo per l'effetto nulla da pretendere l'uno dall'altra, anche in virtù della espressa e reciproca rinuncia a percepire dall'altro coniuge l'assegno divorzile;
14. le parti esprimono il reciproco assenso e benestare per l'espletamento delle eventuali e necessarie formalità per il rilascio dei documenti validi ai fini dell'espatrio di entrambe, nonché per il rilascio del passaporto dei figli minori;
15.i genitori rinnovano, infine, il proprio reciproco impegno a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi ed a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il 10.6.2024
Il Presidente del Tribunale- estensore
Giuseppe Magliulo