Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4134 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente dott. Alberto Tilocca Consigliere relatore dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello in sede di giudizio di rinvio iscritto al N.R.G. 2866/2023, trattenuto in decisone alla udienza del 13-2-2025 tenuta con modalità cartolare a seguito dello scambio e il deposito in telematico di note scritte come da decreto del 14-1-2025, e vertente: TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Ettore Sabetta, con indirizzo P.E.C.:
, per procura allegata telematicamente al ricorso in Email_1 riassunzione – ricorrente. E
nata a [...] l'[...], c.f. , rappresentata CP_1 C.F._2 e difesa dall'Avv. Maria Cristina Pieretti, con indirizzo P.E.C.:
, per procura allegata telematicamente alla Email_2 memoria di costituzione nel giudizio di rinvio – resistente. E PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA – Intervenuto. Fatto La Corte di appello di Roma, con la sentenza del 12-2-2021, ha confermato la sentenza definitiva del 19-4-2019 del Tribunale di Viterbo, che dopo essere stata dichiarata dallo stesso Tribunale con sentenza non definitiva del 12-1-2017 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 3-9-1989 tra dalla cui unione non Parte_1 CP_1 sono nati figli, ha posto a carico di in favore di un assegno Parte_1 CP_1 mensile divorzile di euro 200,00 con la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ha dichiarato inammissibile la domanda di parte resistente afferente la disciplina della frequentazione con l'animale domestico ed ha compensato le spese di lite. Proposto ricorso di legittimità da resistente la Suprema Corte Parte_1 CP_1 con ordinanza depositata il 31-3-2023, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. La Corte Suprema, premesso che “nel presente giudizio è in discussione l'incidenza di tali spese -[di ristrutturazione della casa coniugale di proprietà dell'altro coniuge]- come dimostrazione del contributo dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro”, ha basato la decisone affermando il principio di diritto secondo cui “non può, di per sé, essere considerata prova del contributo, dato dal coniuge richiedente l'assegno, alla formazione del patrimonio dell'altro, l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile, adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, rientrando tali spese (come la messa a disposizione dell'immobile da parte del coniuge titolare del diritto di proprietà) nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.) durante la comunione di vita coniugale”. con ricorso depositato in data 4-6-2023 ha instaurato il giudizio di Parte_1 riassunzione, chiedendo di riformare la sentenza di primo grado impugnata e per l'effetto
R.G. 2866/2023
rigettare la domanda di intesa ad ottenere l'attribuzione di un assegno CP_1 divorzile per mancanza dei presupposti di legge e condannare la stessa alla restituzione della somma complessivamente versatale a titolo di assegno divorzile. Con memoria depositata il 15-11-2024 si è costituita rappresentando che le CP_1 parti avevano raggiunto un accordo transattivo per la definizione della controversia. Con atto in data 20-1-2025 il P.G. ha dichiarato che per il mancato riscontro di interessi relativi a soggetti minorenni non riteneva di poter avanzare rilievi di merito sulla sentenza del Tribunale che è immune da vizi di legittimità. La Corte ha riservato la decisione alla udienza del 13-2-2025 tenuta con modalità cartolari;
sono state preventivamente depositate note congiunte delle parti. Diritto Con note nelle date 10-2-2025 e 8-2-2025, a firma digitale dei difensori di entrambe le parti, è stato precisato che le parti avevano raggiunto un accordo per la definizione della controversia. L'accordo, in data 12-11-2024, sottoscritto di pugno dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, è stato prodotto in giudizio ed è del seguente tenore: il sig. rinuncia agli atti del giudizio pendente avanti la Corte di Appello di Parte_1 Roma…. e alla relativa azione;
rinuncia pertanto definitivamente ad ogni richiesta di restituzione degli importi già versati a titolo di assegno divorzile e di separazione e ai relativi accessori;
la sig.ra ccetta la rinuncia del sig. , a sua volta, rinuncia CP_1 Parte_1 agli atti del giudizio promosso per l'attribuzione di un assegno divorzile…. e alla relativa azione, dichiarando di avere raggiunto l'autonomia economica e di non voler coltivare la pretesa di versamento di somme a titolo di mantenimento nei confronti del sig. Parte_1 essendo venuti meno i presupposti che ne giustificano la corresponsione, poiché non vi è più una differenza significativa tra le condizioni economiche delle parti. Il sig. Parte_1 accetta la rinuncia della sig.ra A seguito della sottoscrizione del presente accordo, CP_1 ciascuna delle parti non avrà null'altro a pretendere nei confronti dell'altra in relazione alla controversia relativa all'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra a CP_1 qualunque titolo…. Le spese legali del giudizio di riassunzione, del grado di Cassazione e del presente accordo vengono interamente compensate…. Sulla base di questo accordo i difensori delle parti, con le succitate note congiunte dell'8-2- 2025 e 10-2-2025, hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte: 1) accertare e dichiarare cessato l'obbligo in capo al sig. i versare alla sig.ra Parte_1 CP_1 la somma mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di assegno divorzile, non sussistendone più i presupposti di legge;
2) dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio e del grado di Cassazione. Si deve quindi, su accordo delle parti, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, ed in conformità delle conclusioni congiunte delle parti, tenuto conto che il predetto accordo non è contrario al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in sede di rinvio, dichiarare cessato, a decorrere dalla data dell'accordo, poiché in esso non è precisata la data di decorrenza, l'obbligo di di corrispondere l'assegno Parte_1 divorzile di euro 200,00 oltre ISTAT in favore di per le stesse ragioni va CP_1 rigettata la domanda di formulata con l'atto di riassunzione, di condannare Parte_1 lla restituzione delle somme complessivamente versatele a titolo di assegno CP_1 divorzile. In ragione della intesa delle parti, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del precedente grado di appello, del grado di Cassazione e del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio, su accordo delle parti, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, così provvede:
R.G. 2866/2023 3
- dichiara cessato, a decorrere dalla data dell'accordo delle parti, l'obbligo di Parte_1 di corrispondere l'assegno divorzile di euro 200,00 oltre ISTAT in favore di CP_1
- rigetta la domanda di di condannare alla restituzione delle Parte_1 CP_1 somme complessivamente versatele a titolo di assegno divorzile;
- compensa le spese del precedente grado di appello, del grado di Cassazione e del giudizio di rinvio. Roma 19-6-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 2866/2023