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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/10/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1937/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 22 luglio 2025, da
Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Bruno Brucoli
e
Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina slovacca Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Fabio Galli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MA SE (CO), in data 31.03.2007 (Atto n. 9,
Parte 1, Anno 2007)
con il seguente figlio maggiorenne NON economicamente indipendente:
- , nato il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22 luglio 2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
astenendosi da condotte che possano in qualche modo lederne l'onorabilità od il decoro.
2) I coniugi sono economicamente autosufficienti e non avanzano l'un l'altro pretese di sorta in ordine al versamento di un assegno mensile di mantenimento.
3) La casa coniugale, sita in Carugo, Via Luigi Cadorna n. 51, di proprietà di entrambi i coniugi per pari quota e gravata da mutuo, viene assegnata alla Sig.ra , con quanto ivi Parte_2 presente, affinché vi abiti con il figlio Le parti danno atto che il Sig. si è Pt_3 Parte_1 già trasferito presso l'abitazione della propria genitrice sita in Carugo (CO), Via Milano n. 7, presso la quale procederà a trasferire la propria residenza. Il Sig. provvederà a Parte_1 liberare la casa coniugale dagli effetti propri entro tre mesi dal deposito del presente atto.
4) I coniugi seguiteranno a sostenere per la quota del 50% ciascuno le rate di mutuo che grava sulla casa coniugale, immobile di cui manterranno la cointestazione.
5) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo l'importo mensile di € 150,00=, che verserà entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, in via anticipata mediante bonifico bancario a favore del figlio sull'IBAN [...] al medesimo intestato. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT del costo vita, considerando come indice base quello relativo al mese di luglio 2026.
6) Le spese straordinarie previste dal Protocollo sottoscritto in data 24.05.2018 tra Ordine Avvocati
di Como e Tribunale di Como (che le parti dichiarano di conoscere e condividere) verranno suddivise al 50% tra i genitori. Ciò ad eccezione dell'iscrizione e delle tasse universitarie del solo primo anno accademico, che verranno sostenute in via diretta ed esclusiva dal padre, laddove il figlio si determinasse a riprendere gli studi. Il padre sosterrà, altresì, in via diretta ed esclusiva i costi di trapasso a favore del figlio della proprietà dell'autovettura già di proprietà della propria genitrice.
7) Ad eccezione di quanto previsto agli articoli che precedono, i coniugi danno atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro, a qualsivoglia titolo pregresso e per qualsiasi ragione anche vicaria e/o connessa, anche in relazione alle cause che hanno ingenerato la crisi endofamiliare, e di aver in tal modo regolato i propri interessi patrimoniali.
8) Spese di giudizio compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
E Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio civile in data 31.03.2007, in MA SE (CO), con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di MA SE (Atto n. 9, Parte 1, Anno 2007)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza. 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA SE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 29.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 22 luglio 2025, da
Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Bruno Brucoli
e
Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina slovacca Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Fabio Galli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MA SE (CO), in data 31.03.2007 (Atto n. 9,
Parte 1, Anno 2007)
con il seguente figlio maggiorenne NON economicamente indipendente:
- , nato il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22 luglio 2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
astenendosi da condotte che possano in qualche modo lederne l'onorabilità od il decoro.
2) I coniugi sono economicamente autosufficienti e non avanzano l'un l'altro pretese di sorta in ordine al versamento di un assegno mensile di mantenimento.
3) La casa coniugale, sita in Carugo, Via Luigi Cadorna n. 51, di proprietà di entrambi i coniugi per pari quota e gravata da mutuo, viene assegnata alla Sig.ra , con quanto ivi Parte_2 presente, affinché vi abiti con il figlio Le parti danno atto che il Sig. si è Pt_3 Parte_1 già trasferito presso l'abitazione della propria genitrice sita in Carugo (CO), Via Milano n. 7, presso la quale procederà a trasferire la propria residenza. Il Sig. provvederà a Parte_1 liberare la casa coniugale dagli effetti propri entro tre mesi dal deposito del presente atto.
4) I coniugi seguiteranno a sostenere per la quota del 50% ciascuno le rate di mutuo che grava sulla casa coniugale, immobile di cui manterranno la cointestazione.
5) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo l'importo mensile di € 150,00=, che verserà entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, in via anticipata mediante bonifico bancario a favore del figlio sull'IBAN [...] al medesimo intestato. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT del costo vita, considerando come indice base quello relativo al mese di luglio 2026.
6) Le spese straordinarie previste dal Protocollo sottoscritto in data 24.05.2018 tra Ordine Avvocati
di Como e Tribunale di Como (che le parti dichiarano di conoscere e condividere) verranno suddivise al 50% tra i genitori. Ciò ad eccezione dell'iscrizione e delle tasse universitarie del solo primo anno accademico, che verranno sostenute in via diretta ed esclusiva dal padre, laddove il figlio si determinasse a riprendere gli studi. Il padre sosterrà, altresì, in via diretta ed esclusiva i costi di trapasso a favore del figlio della proprietà dell'autovettura già di proprietà della propria genitrice.
7) Ad eccezione di quanto previsto agli articoli che precedono, i coniugi danno atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro, a qualsivoglia titolo pregresso e per qualsiasi ragione anche vicaria e/o connessa, anche in relazione alle cause che hanno ingenerato la crisi endofamiliare, e di aver in tal modo regolato i propri interessi patrimoniali.
8) Spese di giudizio compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
E Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio civile in data 31.03.2007, in MA SE (CO), con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di MA SE (Atto n. 9, Parte 1, Anno 2007)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza. 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA SE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 29.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi