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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/02/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4131/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nei procedimento iscritto al n. 4131/2019 R.G., avente ad oggetto: “differenze retributive”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del Parte_1 ricorso introduttivo, dall'avv. Luca Passarello;
- RICORRENTE -
contro
in persona del liquidatore pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giacomo Torre;
- RESISTENTE -
Con ricorso depositato in data 05.08.2019, conveniva in giudizio la Parte_1
società Controparte_1
Esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal
16.11.2018 al 31.12.2018 con mansioni di direttrice di estetica e con inquadramento al livello I del CCNL senza alcuna regolarizzazione, e che in data 5.1.2019 era stata licenziata senza giusta causa. Riferiva che durante tutto il rapporto di lavoro aveva percepito 100 € e che non le erano stati corrisposti l'indennità sostitutiva del preavviso, la tredicesima, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e il tfr. Precisava che aveva
1 lavorato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e il martedì anche dalle 9 alle 13 e che aveva lavorato anche la vigilia di Natale e di Capodanno. Aggiungeva che, stante l'illegittimo comportamento della resistente, aveva sporto denuncia all'ispettorato del lavoro, presso cui in data 22.7.2019 veniva esperito inutilmente il tentativo di conciliazione.
Chiedeva pertanto l'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente, per il periodo e con le modalità indicate in ricorso e la condanna della stessa al pagamento in suo favore degli emolumenti richiesti in ricorso, che quantificava nella somma di €
3.910,90, oltre interessi legali e la rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Si costituiva tardivamente in giudizio la società resistente, eccependo l'infondatezza del ricorso. Deduceva che nessun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della CP_2
resistente aveva intrattenuto la ricorrente;
invero, la stessa aveva prestato la sua attività di estetista quale prestazione occasionale e, pertanto, non soggetta alla disciplina di rapporto di lavoro subordinato, in quanto svolgeva l'attività in maniera autonoma, senza vincolo di subordinazione con il committente e con lavoro prevalentemente proprio;
che non corrispondeva a verità che la ricorrente abbia espletato attività lavorativa con la qualifica di direttrice di estetica, atteso anche che la società resistente esercitava attività commerciale con un negozio di vendita di prodotti di cosmetica naturale ed all'interno dell'esercizio commerciale vi erano tre cabine di estetica senza macchinari e, quindi, venivano effettuate solo depilazioni – massaggi e pulizia del viso, attività questa che non poteva configurarsi quale centro estetico e che non richiedeva, quindi, la figura di direttrice di estetica, ma solo la figura di responsabile di cabina che veniva svolta dalla dipendente che la ricorrente non osservava l'orario di lavoro indicato in Parte_2
ricorso, atteso che prestava attività occasionale presso la società resistente non tutti i giorni della settimana, di pomeriggio e con orario a proprio piacimento e flessibile, considerato che la stessa contemporaneamente, anche se in prevalenza di mattina, espletava attività lavorativa presso altra azienda, come dalla stessa dichiarato in data
22/07/2019 davanti all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina (ved. verbale prodotto dalla stessa ricorrente). Rilevava che durante il brevissimo periodo in cui la ricorrente aveva prestato l'attività occasionale di estetista aveva percepito un corrispettivo di € 726,00 e che in data 05/01/2019 la ricorrente non era stata licenziata ma, in tale data,
a seguito di uno screzio avuto con la responsabile di cabina, si era Parte_2
allontanata dal negozio e non si era più presentata. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi. necessario in relazione alla domanda di versamento dei contributi previdenziali.
2 La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali e interrogatorio formale.
Sostituita l'udienza del 18.2.2025 con il deposito telematico di note ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa.
------------------------
Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto alle differenze retributive spettanti alla ricorrente per l'attività di lavoro asseritamente svolta alle dipendenze della società resistente nel periodo indicato in ricorso.
Al fine di verificare la natura effettivamente subordinata di un rapporto lavorativo, occorre richiamarsi ai principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui si è in presenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato soltanto ove sia dimostrata la sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
In via sussidiaria, ma tra loro concorrente quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici sintomatici della sussistenza di un rapporto subordinato anche la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio (cfr. Cass.
Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2009, n. 5645).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. e sempre in accordo con pacifica giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore che agisce per vedere accertata la natura subordinata del rapporto lavorativo, l'onere di provare la sussistenza di tali indici, ponendosi, di conseguenza, in capo allo stesso il prodromico onere di allegare e introdurre nel giudizio elementi utili a sostegno dell'assoggettamento della sua attività all'eterodirezione datoriale, ossia al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro sullo svolgimento della prestazione lavorativa svolta.
Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato.
Parte ricorrente ha allegato di aver svolto per la società resistente attività di lavoro dipendente dal 16.11.2018 al 31.12.2018 con mansioni di direttrice di estetica presso l'attività della resistente, senza alcuna regolarizzazione. CP_2
Dalle testimonianze escusse nel corso del giudizio non è stato possibile accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla ricorrente alle dipendenze della resistente. CP_2
Tutti i testi escussi hanno, invero, effettuato dichiarazioni generiche in ordine allo svolgimento da parte della delle attività indicate in ricorso, senza sapere Parte_1
indicare il preciso orario di lavoro osservato dalla stessa. Inoltre i testi escussi non hanno
3 riferito circostanze utili a ritenere che la ricorrente fosse assoggettata al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro.
Nessuno dei testi escussi ha confermato che la ricorrente abbia mai svolto per la
[...]
Controparte_ le mansioni indicate in ricorso (direttrice di estetica).
Orbene, va ritenuto che la prova dello svolgimento di attività lavorativa subordinata debba essere fornita in maniera rigorosa e che nel caso di specie, le generiche dichiarazioni dei testi escussi non siano sufficienti a fornire la prova del rapporto dedotto in ricorso, potendo le circostanze riferite essere compatibili anche con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, occasionale e saltuario.
Quanto sopra va inoltre considerato alla luce del fatto che la ricorrente prestava la stessa attività presso altra azienda, come dalla stessa ammesso innanzi all'Ispettorato del Lavoro di Messina, circostanza che risulta dal verbale di tentata conciliazione, che anche se tardivamente prodotto dalla società resistente può bene acquisirsi ai sensi dell'art. 421
c.p.c., stante la rilevanza ai fini del decidere.
Per tutto quanto esposto, in mancanza della prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente, la domanda di pagamento delle CP_2 conseguenti differenze retributive, del tfr e dell'indennità sostitutiva del preavviso va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex d.m. 55/2014, d.m.
37/2018 e d.m. 147/2022 in favore di parte resistente, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività istruttoria svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in €
1.313,00 oltre iva, Cpa e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Messina, il 19.02.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nei procedimento iscritto al n. 4131/2019 R.G., avente ad oggetto: “differenze retributive”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del Parte_1 ricorso introduttivo, dall'avv. Luca Passarello;
- RICORRENTE -
contro
in persona del liquidatore pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giacomo Torre;
- RESISTENTE -
Con ricorso depositato in data 05.08.2019, conveniva in giudizio la Parte_1
società Controparte_1
Esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal
16.11.2018 al 31.12.2018 con mansioni di direttrice di estetica e con inquadramento al livello I del CCNL senza alcuna regolarizzazione, e che in data 5.1.2019 era stata licenziata senza giusta causa. Riferiva che durante tutto il rapporto di lavoro aveva percepito 100 € e che non le erano stati corrisposti l'indennità sostitutiva del preavviso, la tredicesima, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e il tfr. Precisava che aveva
1 lavorato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e il martedì anche dalle 9 alle 13 e che aveva lavorato anche la vigilia di Natale e di Capodanno. Aggiungeva che, stante l'illegittimo comportamento della resistente, aveva sporto denuncia all'ispettorato del lavoro, presso cui in data 22.7.2019 veniva esperito inutilmente il tentativo di conciliazione.
Chiedeva pertanto l'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente, per il periodo e con le modalità indicate in ricorso e la condanna della stessa al pagamento in suo favore degli emolumenti richiesti in ricorso, che quantificava nella somma di €
3.910,90, oltre interessi legali e la rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Si costituiva tardivamente in giudizio la società resistente, eccependo l'infondatezza del ricorso. Deduceva che nessun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della CP_2
resistente aveva intrattenuto la ricorrente;
invero, la stessa aveva prestato la sua attività di estetista quale prestazione occasionale e, pertanto, non soggetta alla disciplina di rapporto di lavoro subordinato, in quanto svolgeva l'attività in maniera autonoma, senza vincolo di subordinazione con il committente e con lavoro prevalentemente proprio;
che non corrispondeva a verità che la ricorrente abbia espletato attività lavorativa con la qualifica di direttrice di estetica, atteso anche che la società resistente esercitava attività commerciale con un negozio di vendita di prodotti di cosmetica naturale ed all'interno dell'esercizio commerciale vi erano tre cabine di estetica senza macchinari e, quindi, venivano effettuate solo depilazioni – massaggi e pulizia del viso, attività questa che non poteva configurarsi quale centro estetico e che non richiedeva, quindi, la figura di direttrice di estetica, ma solo la figura di responsabile di cabina che veniva svolta dalla dipendente che la ricorrente non osservava l'orario di lavoro indicato in Parte_2
ricorso, atteso che prestava attività occasionale presso la società resistente non tutti i giorni della settimana, di pomeriggio e con orario a proprio piacimento e flessibile, considerato che la stessa contemporaneamente, anche se in prevalenza di mattina, espletava attività lavorativa presso altra azienda, come dalla stessa dichiarato in data
22/07/2019 davanti all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina (ved. verbale prodotto dalla stessa ricorrente). Rilevava che durante il brevissimo periodo in cui la ricorrente aveva prestato l'attività occasionale di estetista aveva percepito un corrispettivo di € 726,00 e che in data 05/01/2019 la ricorrente non era stata licenziata ma, in tale data,
a seguito di uno screzio avuto con la responsabile di cabina, si era Parte_2
allontanata dal negozio e non si era più presentata. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi. necessario in relazione alla domanda di versamento dei contributi previdenziali.
2 La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali e interrogatorio formale.
Sostituita l'udienza del 18.2.2025 con il deposito telematico di note ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa.
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Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto alle differenze retributive spettanti alla ricorrente per l'attività di lavoro asseritamente svolta alle dipendenze della società resistente nel periodo indicato in ricorso.
Al fine di verificare la natura effettivamente subordinata di un rapporto lavorativo, occorre richiamarsi ai principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui si è in presenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato soltanto ove sia dimostrata la sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
In via sussidiaria, ma tra loro concorrente quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici sintomatici della sussistenza di un rapporto subordinato anche la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio (cfr. Cass.
Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2009, n. 5645).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. e sempre in accordo con pacifica giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore che agisce per vedere accertata la natura subordinata del rapporto lavorativo, l'onere di provare la sussistenza di tali indici, ponendosi, di conseguenza, in capo allo stesso il prodromico onere di allegare e introdurre nel giudizio elementi utili a sostegno dell'assoggettamento della sua attività all'eterodirezione datoriale, ossia al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro sullo svolgimento della prestazione lavorativa svolta.
Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato.
Parte ricorrente ha allegato di aver svolto per la società resistente attività di lavoro dipendente dal 16.11.2018 al 31.12.2018 con mansioni di direttrice di estetica presso l'attività della resistente, senza alcuna regolarizzazione. CP_2
Dalle testimonianze escusse nel corso del giudizio non è stato possibile accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla ricorrente alle dipendenze della resistente. CP_2
Tutti i testi escussi hanno, invero, effettuato dichiarazioni generiche in ordine allo svolgimento da parte della delle attività indicate in ricorso, senza sapere Parte_1
indicare il preciso orario di lavoro osservato dalla stessa. Inoltre i testi escussi non hanno
3 riferito circostanze utili a ritenere che la ricorrente fosse assoggettata al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro.
Nessuno dei testi escussi ha confermato che la ricorrente abbia mai svolto per la
[...]
Controparte_ le mansioni indicate in ricorso (direttrice di estetica).
Orbene, va ritenuto che la prova dello svolgimento di attività lavorativa subordinata debba essere fornita in maniera rigorosa e che nel caso di specie, le generiche dichiarazioni dei testi escussi non siano sufficienti a fornire la prova del rapporto dedotto in ricorso, potendo le circostanze riferite essere compatibili anche con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, occasionale e saltuario.
Quanto sopra va inoltre considerato alla luce del fatto che la ricorrente prestava la stessa attività presso altra azienda, come dalla stessa ammesso innanzi all'Ispettorato del Lavoro di Messina, circostanza che risulta dal verbale di tentata conciliazione, che anche se tardivamente prodotto dalla società resistente può bene acquisirsi ai sensi dell'art. 421
c.p.c., stante la rilevanza ai fini del decidere.
Per tutto quanto esposto, in mancanza della prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente, la domanda di pagamento delle CP_2 conseguenti differenze retributive, del tfr e dell'indennità sostitutiva del preavviso va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex d.m. 55/2014, d.m.
37/2018 e d.m. 147/2022 in favore di parte resistente, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività istruttoria svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in €
1.313,00 oltre iva, Cpa e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Messina, il 19.02.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face
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