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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2997/2022 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n.
5651/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 7.6.2022, pendente
TRA
(c.f.: , con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in alla via Comunale del Principe n. 13/A, in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 5.9.2019 (rep. n. 42728, racc. n. 16316), dagli avv.ti Annalisa Persona_1
Intorcia (c.f. e Francesco Lembo (c.f. ); C.F._1 C.F._2
Appellante
E
(c.f.: ONroparte_1
con sede legale in alla via Domenico Fontana n. 30, in persona del P.IVA_2 Pt_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Marco Ciano (c.f. ) e Luigi Giannoni (c.f. C.F._3
); CodiceFiscale_4
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con citazione notificata il 30.1.2019 il ONroparte_1
conveniva in giudizio l deducendo:
[...] ONroparte_2
- di essere un soggetto accreditato a fornire prestazioni sanitarie per la branca di patologia clinica – o anche laboratorio - in favore degli assistiti del CP_3
- di aver sottoscritto un contratto con l per regolare i volumi e le ONroparte_2
tipologie delle prestazioni suddette - relativamente alla branca di patologia clinica
(laboratorio) – per le annualità 2016 e 2017;
ON
- di aver ricevuto in data 31.7.2017 due comunicazioni dall' mezzo p.e.c. in cui veniva comunicato che il limite di spesa per la branca di patologia clinica (laboratorio), relativamente ai primi due trimestri del 2017, si era esaurito sicché le prestazioni ritenute extra tetto non potevano essere liquidate;
in virtù del detto sforamento, riceveva il 14.9.2017 la notifica della nota n. 7045/2017 in cui si comunicava che erano stati effettuati addebiti per € 27.904,72 da imputare, rispettivamente, per € 17.042,24 all'importo integrale della fattura n. 1672/2017 e per € 10.864,48 alla fattura n. 3070/2017;
- di essere creditore nei confronti dell' della somma di € 27.904,72, a ONroparte_2
titolo di importi impagati relativi alle prestazioni rese nel mese di marzo e giugno 2017, da imputare sia all'intero importo della fattura n. 1672 del 7.4.2017 (€ 17.042,24) che al saldo residuo della fattura n. 3070 del 6.7.2017 (€ 10.864,48).
ON Pertanto, chiedeva la condanna dell' al pagamento di € 27.904,72 a titolo di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. o, in via subordinata, a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c. o, in via ulteriormente subordinata, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
ON 1.2. Si costituiva l' on comparsa depositata il 13.5.2019 che, nel contestare la domanda, eccepiva:
- il difetto di giurisdizione del G.O.;
- il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio relativo agli elementi costitutivi della pretesa creditoria, ossia la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni,
2 la corrispondenza delle prestazioni eseguite a quelle rientranti in regime di convenzionamento ed il mancato superamento del tetto di spesa;
- il superamento del tetto di spesa previsto per la branca di per i primi due ONroparte_4
trimestri del 2017, avvenuto rispettivamente il 23.2.17 e il 6.6.2017, circostanza che era stata comunicata con le note n. 53853/17 e n. 53897/17, entrambe del 31.7.2017 ed emesse della Direzione Generale della , sicché per gli importi eccedenti il ONroparte_2
Centro veniva invitato (con nota n. 7045 del 14.9.2017) ad emettere nota di credito;
- che l'inderogabilità dei limiti di spesa non permetteva alla struttura accreditata di richiedere il pagamento di emolumenti extra tetto, anche nel caso di ritardo delle
ON comunicazioni previste contrattualmente a carico dell' sicché nessuna responsabilità contrattuale poteva configurarsi in capo all'ente sanitario;
- la carenza di ogni forma di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in virtù del fatto che tale riconoscimento avrebbe smentito la sussistenza di un rapporto contrattuale tra struttura
ON sanitaria e e anche perché nel detto contratto, all'art. 11, era prevista una clausola di salvaguardia con cui la struttura si impegnava ad accettare il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e a non instaurare contenziosi contro i provvedimenti già adottati e conoscibili aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni;
- la non debenza degli importi nemmeno a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., non essendosi realizzata l'ipotesi nella fattispecie in quanto la P.A. non aveva riconosciuto l'utilità dell'opera o della prestazione eseguita in suo favore;
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “rigetti in toto la domanda attorea nei confronti della perché nulla, inammissibile, ed infondata in fatto e ONroparte_2 diritto e comunque non provata, con vittoria di spesa di giudizio con attribuzione”.
1.3. Il Centro, con la prima memoria di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositata l'11.10.2019, contestava la tardività della comunicazione dei dati del superamento dei tetti di spesa stabiliti per il primo e secondo trimestre del 2017, per cui l'istante aveva erogato le prestazioni sulla scorta del contratto stipulato e sul ragionevole affidamento posto nell'ente pubblico.
3 1.4. Con la seconda memoria di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositata il 28.10.2019, ON l' i contro precisava di aver effettuato i monitoraggi richiesti dal contratto comunicando la percentuale di consumo dei limiti di spesa e la data presuntiva di raggiungimento dello sforamento, come si poteva desumere dai verbali del Tavolo Tecnico nn. 1 e 2 del 2017; inoltre, rilevava che dalle relazioni istruttorie del Dipartimento di Assistenza Primaria e
ONinuità , unitamente alla Parte_2 Parte_3
prot. n. 302 del 13.3.2018, n. 175 del 3.2.2018 e n. 4 del 9.1.2018, le
[...]
Associazioni di Categoria delle strutture accreditate non avevano sottoscritto il Protocollo
d'Intesa previsto dal DCA n. 89/2016 e di conseguenza i non avevano firmato il Pt_4
contratto, se non solo a fine esercizio 2017, quando avevano ricevuto le contestazioni di addebito della RTU, sicché in assenza di sottoscrizione del contratto la struttura aveva operato al di fuori delle regole dell'accreditamento e, quindi, non poteva essere remunerata.
ON 1.5. Con la comparsa conclusionale, depositata l'8.4.2022, l' ccepiva per la prima volta che gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 non potevano ritenersi applicabili alla fattispecie, nonostante quanto previsto dall'art. 7 del contratto, in quanto le prestazioni della struttura sanitaria erano da inquadrare nell'ambito della concessione di pubblico servizio e non delle transazioni commerciali. Inoltre, eccepiva che sulla scorta delle prescrizioni contrattuali il pagamento degli interessi moratori sarebbe potuto avvenire solo a seguito di emissione di apposita fattura.
1.6. Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda del ON
condannando l' al pagamento in suo favore della somma di € 27.904,72, CP_1
oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 dal giorno successivo alla scadenza al saldo, con le maggiorazioni previste dall'art. 7, comma 4, dal contratto sottoscritto dalle parti. ON Condannava, poi, l' al pagamento delle spese di lite “con attribuzione agli avvocati costituiti dichiaratisi antistatari, applicandosi i valori medi ridotti del 30%, attesa la serialità delle questioni trattate comprovata dai precedenti in atti”.
In particolare, il primo Giudice osservava che:
- la giurisdizione spettava al giudice ordinario in quanto non era in questione la portata della concessione, bensì la misura del corrispettivo spettante al concessionario;
- era pacifico che l'istante era un soggetto accreditato presso il e che le prestazioni CP_5
indicate nelle fatture erano state eseguite;
4 ONr
- era infondata l'eccezione formulata dalla con riferimento alla dedotta tardività della sottoscrizione del contratto, rispetto alle prestazioni oggetto della domanda, afferma la retroattività degli effetti del contratto all'intero periodo di validità cui esso si riferiva;
- lo sforamento del budget di spesa e il superamento della COM erano da qualificare quali fatti impeditivi, sicché l'onere della prova spettava al debitore;
- lo sforamento della COM non era stata oggetto di contestazione per cui non doveva essere provata;
- il superamento del tetto di spesa non era stato adeguatamente provato “atteso che le note prot. n. 53853 e n. 53897 del 31/07/2017 del Direttore Generale sono mere comunicazioni successive della data in cui sarebbe avvenuto il superamento del tetto di spesa trimestrale
(marzo e giugno 2017), provenienti dalla stessa parte convenuta, sprovviste di riscontri documentali e, quindi, non dotate di sufficiente forza probatoria, così come la nota prot n.
7045/05 del 14.09.2017 con cui il direttore responsabile del Distretto n. 31 ha comunicato all'attrice per gli importi indicati il superamento del tetto di spesa con l'invito a emettere le note di credito”;
- pure laddove si voleva ritenere raggiunta la prova del superamento del tetto nelle date indicate nelle note, il diritto dell'istante risultava sussistente alla luce di quanto previsto dal ON contratto sottoscritto dalle parti. Infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 3 “l' deve comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo” e “ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dalla ON
nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella ASL / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato
5 a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del ON limite di spesa comunicata dalla , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”. Inoltre, per l'anno 2017 era stata prevista all'art. 5 bis l'applicazione in via trimestrale della regressione tariffaria che però non incideva sul meccanismo predetto. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale affermava che in caso di mancata effettuazione del monitoraggio, il mancato pagamento del fatturato trimestrale doveva passare per l'applicazione della R.T.U. Nel caso di specie, per il Giudice ON di primo grado l' non aveva provato di aver comunicato mensilmente ad ogni struttura sia la percentuale di consumo dei limiti di spesa sia la data preventiva di raggiungimento dei limiti di spesa, bensì solo in epoca successiva all'esaurimento del tetto di spesa trimestrale, inoltre, non aveva dato prova di aver applicato la R.T.U. al singolo Centro, secondo il procedimento di cui all'allegato C del DGRC n. 1268/08;
- la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto non era applicabile al caso de quo in quanto non riguardava la fase di attuazione del rapporto e non implicava nessuna rinunzia ad agire per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni che
ON l i rifiutava di pagare in quanto asseritamente eseguite extra tetto.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con citazione ONroparte_2
notificata alla controparte il 5.7.2022, formulando i seguenti motivi di gravame:
- con il primo motivo ha censurato la pronuncia di prime cure laddove ha ritenuto sussistente la giurisdizione del G.O. anziché del G.A.;
- con il secondo motivo ha sostenuto che l'onere della prova circa il superamento del tetto di spesa spettava all'attore, dovendo quest'ultimo dimostrare il mancato superamento come elemento costitutivo della pretesa, anche alla luce dell'onere posto a carico delle strutture accreditate di seguire il monitoraggio per conoscere il raggiungimento del limite di spesa;
- con il terzo motivo l'appellante si è doluta dell'erroneo riconoscimento degli importi relativi a prestazioni sanitarie rese oltre la data di esaurimento dei tetti di spesa previsti per i primi due trimestri del 2017 “per un asserito inadempimento contrattuale in cui la stessa ON sarebbe incorsa per non aver applicato il meccanismo della regressione tariffaria”. L' ha sostenuto che l'inderogabilità del limite di spesa, dettata da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica, determina che il suo
6 superamento impedisce l'operatività del rapporto di accreditamento con riferimento alle prestazioni erogate in eccedenza e non legittima nessuna pretesa di rimborso in capo alla struttura accreditata. Ciò indipendentemente dall'applicazione della regressione tariffaria che non può legittimare lo sforamento e rendere esigibile il pagamento di prestazioni extra tetto. Inoltre, per l'appellante il contratto sottoscritto non prevederebbe in nessun punto la possibilità di superare il tetto di spesa stabilito e ciò sia in caso di mancata esecuzione del monitoraggio, sia in caso di applicazione della R.T.U., sia in caso di comunicazione tardiva della detta R.T.U. Anzi, con riferimento al ritardo delle comunicazioni ha altresì sostenuto ON che sarebbero da addebitare al Tavolo Tecnico, che non è organo dell' a cui spetta il monitoraggio. In particolare, sarebbero da imputare alle associazioni di categoria rappresentative delle strutture accreditate rifiutatesi di sottoscrivere il Protocollo d'Intesa previsto dal DCA n. 89/2016. Ciò posto, ha affermato che la documentazione versata in atti sarebbe idonea a comprovare l'infondatezza della pretesa rivendicata in quanto afferente a prestazioni rese extra budget;
- l'appellante ha poi sostenuto che per il primo trimestre 2017 era “ingiusto ed errato far rientrare la fattispecie in esame nella lettera a) del comma 3 dell'art. 5 dello stesso, anche alla luce della comunicazione, benché tardiva, che la data previsionale del superamento del tetto del primo trimestre 2017 per le branche in contestazione, fissata a seguito del monitoraggio effettuato dal competente tavolo tecnico, è antecedente alla data di esaurimento dei limiti di spesa netta successivamente individuata a consuntivo”; mentre per il secondo trimestre non vi era la prova che ricorresse l'ipotesi di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 5 essendosi verificata la diversa fattispecie “...di mancata comunicazione della data prevista di raggiungimento del limite di spesa”;
- con il quinto motivo ha censurato l'errata interpretazione fornita dal Tribunale sull'articolo
11 del contratto in base al quale le parti “espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso", ritenendo per tale ragione che il si era impegnato al rispetto dei CP_2
provvedimenti di determinazione del tetto di spesa e ad agli atti ad essi collegati o presupposti e, quindi, differentemente da quanto affermato dal Tribunale, anche alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, sicché tutte le prestazioni rese in esubero del limite di
7 spesa previsto e, quindi, in spregio all'accordo contrattuale, sarebbero da ritenersi non remunerabili.
ON
- infine, con l'ultimo motivo l' si è doluta del riconoscimento degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 anche se previsti dall'art. 7, comma 6 del contratto, osservando che: a) le prestazioni effettuate da controparte si inquadrerebbero nella concessione di pubblico servizio, mentre le disposizioni del decreto suddetto sarebbero applicabili ai soli pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, nel cui novero sarebbe estranea la figura della concessione di pubblico servizio ove il rimborso delle somme relative alle prestazioni effettuate non avverrebbe a titolo di corrispettivo contrattuale;
b) gli interessi moratori non sarebbero dovuti poiché la sottoscrizione del contratto solo alla fine dell'anno di riferimento non permetteva di configurare nessun ritardo dei pagamenti;
c) non vi era stata l'emissione di fattura, come richiesto dall'art. 7 del contratto sottoscritto tra le parti.
Pertanto, ha così concluso: “- dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente la domanda proposta dal in persona del legale rappresentante ONroparte_1
p.t., con atto di citazione notificato il 30.01.2019. - condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
2.2. Si è costituito il Centro, con comparsa depositata il 14.11.2022, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel ON merito ha resistito ai motivi di doglianza formulati dall' sostenendo la correttezza del ragionamento del Giudice di prime cure.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE IN RITO: dichiarare la inammissibilità in rito dell'appello proposto ex art. 342 e 348 bis C.p.c. 2)
NEL MERITO: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti dedotti nel presente atto che si abbiano qui per ripetuti e trascritti e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 5651/2022 del Tribunale di Napoli Dott.ssa Pezzullo. 3)
CONDANNARE LA PARTE APPELLANTE alla refusione e pagamento delle spese di
8 giudizio e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relative al presente grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensore che si dichiarano antistatari”.
2.3. All'udienza del 21.1.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c. Infatti, le doglianze introdotte con l'appello risultano comprensibili ed esaustive ai fini dell'individuazione delle parti del provvedimento da appellare, delle modifiche richieste e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge.
2. Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
È infondato il primo motivo di impugnazione, inerente alla giurisdizione, dovendosi ritenere correttamente radicato il giudizio innanzi al giudice ordinario, alla luce del consolidato principio secondo cui “il fondamentale criterio discretivo della giurisdizione del G.O. rispetto a quella del G.A., ormai accolto dalla giurisprudenza di legittimità, è quello del petitum sostanziale a termini del quale il riparto va operato in relazione alla posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio (causa petendi), posizione individuata dal
Giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, mentre il petitum viene in considerazione solo ai fini della determinazione dei poteri che, nella sfera della propria rispettiva competenza, siano attribuiti al G.O. e al Giudice amministrativo;
bisogna, pertanto, far riferimento alla natura della situazione soggettiva controversa e verificare, in particolare, se il privato, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, vanti un vero e proprio diritto soggettivo oppure sia titolare di un interesse legittimo” (così, ex multis, Cass. SS.UU. n. 9862/2019).
Nella fattispecie de qua il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge. Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in
9 materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., in quanto non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti all'uopo emessi (in tal senso, anche giurisprudenza di legittimità, ex multis, Cass. n. 372/2021).
3. I successivi tre motivi di impugnazione - riguardanti il superamento del tetto di spesa
ON eccepito dall' il relativo onere probatorio e il mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 5, comma 3, del contratto - possono essere esaminati congiuntamente.
Tali doglianze sono prive di fondamento.
In primo luogo, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa di branca grava sul debitore, costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018;
Cass. 23324/2018).
Con riferimento, poi, al fatto che il Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese “extra budget”, non ha ritenuto come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della R.T.U. con la procedura prescritta dall'art. 5, comma 3 del contratto, si rileva quanto segue.
A tal proposito è opportuno richiamare quanto previsto al comma 3 dell'art. 5 (rubricato
“criteri di remunerazione delle prestazioni”) del contratto stipulato dalle parti per l'anno ONr 2017, secondo cui che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista ON nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione
10 tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e
ON comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto ONr comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, è stata data per scontata la circostanza del superamento del tetto di spesa,
ONr essendo invece contestato il fatto che l' non abbia comunicato ovvero abbia comunicato in ritardo, ossia dopo la conclusione del trimestre, le date previste per il superamento del tetto di spesa con la conseguenza che, in mancanza di tali comunicazioni, i compensi per le prestazioni extra budget non potevano essere esclusi in toto, ma andavano ridotti applicando la regressione tariffaria che però non è mai stata determinata.
Più nello specifico, andando ad esaminare i due trimestri, esaminati all'uopo dall'appellante in uno specifico motivo di doglianza, si evince che per quanto concerne il primo, la data previsionale di sforamento era stata comunicata al Centro tramite pec soltanto il 3.5.2017, a trimestre già terminato. Pertanto, in assenza di rilievo tempestivo della data di previsione del superamento del budget, non può che applicarsi l'ipotesi a) dell'art. 5 comma 3 del ON contratto e non l'ipotesi b) come paventato dall'appellante, per cui era necessario che l' provvedesse all'applicazione della regressione tariffaria alle prestazioni eccedenti. In sua assenza, è corretta la pronuncia di prime cure che ha ritenuto persistente il diritto del singolo di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese in quanto soltanto CP_2
ON l'esercizio della regressione tariffaria avrebbe consentito all' di modificare, in via autoritativa il diritto di credito del privato.
11 Con riferimento, invece, al secondo trimestre del 2017 l'appellante afferma che non vi sarebbe la prova che ricorresse l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5, comma 3 del contratto, bensì che si era verificata la diversa fattispecie della mancata comunicazione della data di raggiungimento del limite di spesa, sicché, attestato lo sforamento, non sarebbe stata necessaria l'applicazione della Regressione Tariffaria.
ON Dalla documentazione prodotta dall' in primo grado, in particolare dagli allegati ai verbali dei Tavoli Tecnici tenutisi nel 2017 (cfr. in particolare le due p.e.c. dell'8.6.2017 e del 19.6.2017, aventi ad oggetto, rispettivamente, il monitoraggio al ONroparte_2
30.4.2017 e al 31.5.2017), si evince soltanto che al 30 aprile 2017 era stato consumato il
73,15% del tetto previsto per la branca laboratorio (patologia clinica), mentre al 30 maggio
2017 il 90,05%. Dunque, dalla documentazione poc'anzi esaminata non si rinviene nessun riferimento alla data presuntiva di sforamento del tetto sicché, anche per il secondo trimestre del 2017, deve ritenersi operante la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3 lettera a).
Per tale ragione, non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08, in ONr relazione alla quale l' neppure ha dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro.
ONr In conclusione, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento del tetto di spesa e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni. Non avendo provveduto ad applicare la regressione tariffaria, i compensi richiesti dal Centro sono dovuti.
4. È altresì infondata la doglianza dell'appellante, relativa all'errata interpretazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto.
Sul punto questa Corte conviene totalmente con quanto affermato dal Tribunale. Infatti, come già sostenuto in altre controversie analoghe, la clausola di salvaguardia riguarda solo quei provvedimenti – quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
12 In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide, invece, sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano confermate ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri di cui neppure conosce il contenuto al momento della sottoscrizione del contratto.
5. Anche l'ultimo motivo di appello, riguardante l'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, è infondato.
Orbene, con riferimento all'applicabilità degli interessi alla fattispecie de qua va rilevato che anche le SS.UU. della S.C. (sentenza n. 35092/2023) – a conferma l'orientamento che già si era formato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 20391/2016; Cass. 14349/2016;
Cass. 17591/2018; Cass. 17665/2019) – hanno riconosciuto l'applicabilità degli interessi ex
d.lgs 231/2002 nei rapporti tra i centri accreditati e le aziende sanitarie, peraltro espressamente pattuiti nell'art. 7 del contratto.
È, altresì, priva di pregio la censura inerente ai tassi posti alla base del calcolo dal Giudice di prime cure.
Il Tribunale ha correttamente affermato di riconoscere al Centro gli “interessi di cui al d.lgs.
n. 231/02, con le maggiorazioni previste dall'art. 7, comma 4, del contratto in atti”, richiamando in tal senso il meccanismo previsto dal contratto, accettato da entrambe le parti, che opera sui tassi previsti dal detto decreto legislativo che a sua volta all'art. 2 richiama i tassi applicati dalla CP_6
È, infine, infondata la censura inerente alla mancata emissione della fattura per gli importi richiesti a titolo di interessi moratori. Sul punto va rilevato che trattasi di un'obbligazione accessoria, non liquida, ma astrattamente liquidabile, dipendente, ai fini della sua determinazione, dell'adempimento dell'obbligazione principale che all'attualità non risulta verificatasi. Orbene, in assenza del termine ad quem, il creditore non avrebbe potuto
13 emettere fattura, mancando gli estremi per la determinazione degli importi dell'obbligazione accessoria.
ONr 6. Si rileva, inoltre, che con la comparsa conclusionale l' ha dedotto che nulla sarebbe in ogni caso dovuto al Centro in quanto il contratto relativo all'anno 2017 sarebbe stato sottoscritto il 12.12.2017, ossia soltanto dopo che le prestazioni in contestazione erano state già erogate.
La questione è inammissibile in quanto tardiva.
In ogni caso essa non sarebbe stata comunque fondata.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023, 555/2025) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992, successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti ONr imposti”, cioè che la parte (perlomeno l è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i ONr volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
14 A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e
n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal ONr loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nel 2014.
Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8722/2024, ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva”
(in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la
ONr macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere
15 contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere ONr convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già osservato, nel caso di specie si
ONr desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto ONr invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve, dunque, ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto
ONr intercorso tra l ed il centro, dunque, anche con riferimento all'applicabilità degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 contestata dall'appellante.
16 ONr 7. Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
8. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso da € 26.000,01 a € 52.000,00, nel complessivo importo di € 6.555,00, di cui € 1.100,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 850,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 1.550,00 per il compenso relativo alla fase di trattazione, € 2.200,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo ed € 855,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre accessori se dovuti.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/02
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' ONroparte_2 avverso la sentenza n. 5651/2022 del 7.6.2022 del Tribunale di Napoli così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del processo di appello che liquida nel complessivo importo di € 6.555,00, di cui € 5.700,00 per compensi ed € 855,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, con attribuzione in favore dei procuratori dell'appellata, avv.ti Marco Ciano e Luigi Giannoni, per la metà ciascuno, essendosi dichiarati antistatari;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2997/2022 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n.
5651/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 7.6.2022, pendente
TRA
(c.f.: , con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in alla via Comunale del Principe n. 13/A, in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 5.9.2019 (rep. n. 42728, racc. n. 16316), dagli avv.ti Annalisa Persona_1
Intorcia (c.f. e Francesco Lembo (c.f. ); C.F._1 C.F._2
Appellante
E
(c.f.: ONroparte_1
con sede legale in alla via Domenico Fontana n. 30, in persona del P.IVA_2 Pt_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Marco Ciano (c.f. ) e Luigi Giannoni (c.f. C.F._3
); CodiceFiscale_4
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con citazione notificata il 30.1.2019 il ONroparte_1
conveniva in giudizio l deducendo:
[...] ONroparte_2
- di essere un soggetto accreditato a fornire prestazioni sanitarie per la branca di patologia clinica – o anche laboratorio - in favore degli assistiti del CP_3
- di aver sottoscritto un contratto con l per regolare i volumi e le ONroparte_2
tipologie delle prestazioni suddette - relativamente alla branca di patologia clinica
(laboratorio) – per le annualità 2016 e 2017;
ON
- di aver ricevuto in data 31.7.2017 due comunicazioni dall' mezzo p.e.c. in cui veniva comunicato che il limite di spesa per la branca di patologia clinica (laboratorio), relativamente ai primi due trimestri del 2017, si era esaurito sicché le prestazioni ritenute extra tetto non potevano essere liquidate;
in virtù del detto sforamento, riceveva il 14.9.2017 la notifica della nota n. 7045/2017 in cui si comunicava che erano stati effettuati addebiti per € 27.904,72 da imputare, rispettivamente, per € 17.042,24 all'importo integrale della fattura n. 1672/2017 e per € 10.864,48 alla fattura n. 3070/2017;
- di essere creditore nei confronti dell' della somma di € 27.904,72, a ONroparte_2
titolo di importi impagati relativi alle prestazioni rese nel mese di marzo e giugno 2017, da imputare sia all'intero importo della fattura n. 1672 del 7.4.2017 (€ 17.042,24) che al saldo residuo della fattura n. 3070 del 6.7.2017 (€ 10.864,48).
ON Pertanto, chiedeva la condanna dell' al pagamento di € 27.904,72 a titolo di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. o, in via subordinata, a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c. o, in via ulteriormente subordinata, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
ON 1.2. Si costituiva l' on comparsa depositata il 13.5.2019 che, nel contestare la domanda, eccepiva:
- il difetto di giurisdizione del G.O.;
- il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio relativo agli elementi costitutivi della pretesa creditoria, ossia la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni,
2 la corrispondenza delle prestazioni eseguite a quelle rientranti in regime di convenzionamento ed il mancato superamento del tetto di spesa;
- il superamento del tetto di spesa previsto per la branca di per i primi due ONroparte_4
trimestri del 2017, avvenuto rispettivamente il 23.2.17 e il 6.6.2017, circostanza che era stata comunicata con le note n. 53853/17 e n. 53897/17, entrambe del 31.7.2017 ed emesse della Direzione Generale della , sicché per gli importi eccedenti il ONroparte_2
Centro veniva invitato (con nota n. 7045 del 14.9.2017) ad emettere nota di credito;
- che l'inderogabilità dei limiti di spesa non permetteva alla struttura accreditata di richiedere il pagamento di emolumenti extra tetto, anche nel caso di ritardo delle
ON comunicazioni previste contrattualmente a carico dell' sicché nessuna responsabilità contrattuale poteva configurarsi in capo all'ente sanitario;
- la carenza di ogni forma di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in virtù del fatto che tale riconoscimento avrebbe smentito la sussistenza di un rapporto contrattuale tra struttura
ON sanitaria e e anche perché nel detto contratto, all'art. 11, era prevista una clausola di salvaguardia con cui la struttura si impegnava ad accettare il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e a non instaurare contenziosi contro i provvedimenti già adottati e conoscibili aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni;
- la non debenza degli importi nemmeno a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., non essendosi realizzata l'ipotesi nella fattispecie in quanto la P.A. non aveva riconosciuto l'utilità dell'opera o della prestazione eseguita in suo favore;
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “rigetti in toto la domanda attorea nei confronti della perché nulla, inammissibile, ed infondata in fatto e ONroparte_2 diritto e comunque non provata, con vittoria di spesa di giudizio con attribuzione”.
1.3. Il Centro, con la prima memoria di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositata l'11.10.2019, contestava la tardività della comunicazione dei dati del superamento dei tetti di spesa stabiliti per il primo e secondo trimestre del 2017, per cui l'istante aveva erogato le prestazioni sulla scorta del contratto stipulato e sul ragionevole affidamento posto nell'ente pubblico.
3 1.4. Con la seconda memoria di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositata il 28.10.2019, ON l' i contro precisava di aver effettuato i monitoraggi richiesti dal contratto comunicando la percentuale di consumo dei limiti di spesa e la data presuntiva di raggiungimento dello sforamento, come si poteva desumere dai verbali del Tavolo Tecnico nn. 1 e 2 del 2017; inoltre, rilevava che dalle relazioni istruttorie del Dipartimento di Assistenza Primaria e
ONinuità , unitamente alla Parte_2 Parte_3
prot. n. 302 del 13.3.2018, n. 175 del 3.2.2018 e n. 4 del 9.1.2018, le
[...]
Associazioni di Categoria delle strutture accreditate non avevano sottoscritto il Protocollo
d'Intesa previsto dal DCA n. 89/2016 e di conseguenza i non avevano firmato il Pt_4
contratto, se non solo a fine esercizio 2017, quando avevano ricevuto le contestazioni di addebito della RTU, sicché in assenza di sottoscrizione del contratto la struttura aveva operato al di fuori delle regole dell'accreditamento e, quindi, non poteva essere remunerata.
ON 1.5. Con la comparsa conclusionale, depositata l'8.4.2022, l' ccepiva per la prima volta che gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 non potevano ritenersi applicabili alla fattispecie, nonostante quanto previsto dall'art. 7 del contratto, in quanto le prestazioni della struttura sanitaria erano da inquadrare nell'ambito della concessione di pubblico servizio e non delle transazioni commerciali. Inoltre, eccepiva che sulla scorta delle prescrizioni contrattuali il pagamento degli interessi moratori sarebbe potuto avvenire solo a seguito di emissione di apposita fattura.
1.6. Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda del ON
condannando l' al pagamento in suo favore della somma di € 27.904,72, CP_1
oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 dal giorno successivo alla scadenza al saldo, con le maggiorazioni previste dall'art. 7, comma 4, dal contratto sottoscritto dalle parti. ON Condannava, poi, l' al pagamento delle spese di lite “con attribuzione agli avvocati costituiti dichiaratisi antistatari, applicandosi i valori medi ridotti del 30%, attesa la serialità delle questioni trattate comprovata dai precedenti in atti”.
In particolare, il primo Giudice osservava che:
- la giurisdizione spettava al giudice ordinario in quanto non era in questione la portata della concessione, bensì la misura del corrispettivo spettante al concessionario;
- era pacifico che l'istante era un soggetto accreditato presso il e che le prestazioni CP_5
indicate nelle fatture erano state eseguite;
4 ONr
- era infondata l'eccezione formulata dalla con riferimento alla dedotta tardività della sottoscrizione del contratto, rispetto alle prestazioni oggetto della domanda, afferma la retroattività degli effetti del contratto all'intero periodo di validità cui esso si riferiva;
- lo sforamento del budget di spesa e il superamento della COM erano da qualificare quali fatti impeditivi, sicché l'onere della prova spettava al debitore;
- lo sforamento della COM non era stata oggetto di contestazione per cui non doveva essere provata;
- il superamento del tetto di spesa non era stato adeguatamente provato “atteso che le note prot. n. 53853 e n. 53897 del 31/07/2017 del Direttore Generale sono mere comunicazioni successive della data in cui sarebbe avvenuto il superamento del tetto di spesa trimestrale
(marzo e giugno 2017), provenienti dalla stessa parte convenuta, sprovviste di riscontri documentali e, quindi, non dotate di sufficiente forza probatoria, così come la nota prot n.
7045/05 del 14.09.2017 con cui il direttore responsabile del Distretto n. 31 ha comunicato all'attrice per gli importi indicati il superamento del tetto di spesa con l'invito a emettere le note di credito”;
- pure laddove si voleva ritenere raggiunta la prova del superamento del tetto nelle date indicate nelle note, il diritto dell'istante risultava sussistente alla luce di quanto previsto dal ON contratto sottoscritto dalle parti. Infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 3 “l' deve comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo” e “ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dalla ON
nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella ASL / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato
5 a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del ON limite di spesa comunicata dalla , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”. Inoltre, per l'anno 2017 era stata prevista all'art. 5 bis l'applicazione in via trimestrale della regressione tariffaria che però non incideva sul meccanismo predetto. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale affermava che in caso di mancata effettuazione del monitoraggio, il mancato pagamento del fatturato trimestrale doveva passare per l'applicazione della R.T.U. Nel caso di specie, per il Giudice ON di primo grado l' non aveva provato di aver comunicato mensilmente ad ogni struttura sia la percentuale di consumo dei limiti di spesa sia la data preventiva di raggiungimento dei limiti di spesa, bensì solo in epoca successiva all'esaurimento del tetto di spesa trimestrale, inoltre, non aveva dato prova di aver applicato la R.T.U. al singolo Centro, secondo il procedimento di cui all'allegato C del DGRC n. 1268/08;
- la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto non era applicabile al caso de quo in quanto non riguardava la fase di attuazione del rapporto e non implicava nessuna rinunzia ad agire per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni che
ON l i rifiutava di pagare in quanto asseritamente eseguite extra tetto.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con citazione ONroparte_2
notificata alla controparte il 5.7.2022, formulando i seguenti motivi di gravame:
- con il primo motivo ha censurato la pronuncia di prime cure laddove ha ritenuto sussistente la giurisdizione del G.O. anziché del G.A.;
- con il secondo motivo ha sostenuto che l'onere della prova circa il superamento del tetto di spesa spettava all'attore, dovendo quest'ultimo dimostrare il mancato superamento come elemento costitutivo della pretesa, anche alla luce dell'onere posto a carico delle strutture accreditate di seguire il monitoraggio per conoscere il raggiungimento del limite di spesa;
- con il terzo motivo l'appellante si è doluta dell'erroneo riconoscimento degli importi relativi a prestazioni sanitarie rese oltre la data di esaurimento dei tetti di spesa previsti per i primi due trimestri del 2017 “per un asserito inadempimento contrattuale in cui la stessa ON sarebbe incorsa per non aver applicato il meccanismo della regressione tariffaria”. L' ha sostenuto che l'inderogabilità del limite di spesa, dettata da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica, determina che il suo
6 superamento impedisce l'operatività del rapporto di accreditamento con riferimento alle prestazioni erogate in eccedenza e non legittima nessuna pretesa di rimborso in capo alla struttura accreditata. Ciò indipendentemente dall'applicazione della regressione tariffaria che non può legittimare lo sforamento e rendere esigibile il pagamento di prestazioni extra tetto. Inoltre, per l'appellante il contratto sottoscritto non prevederebbe in nessun punto la possibilità di superare il tetto di spesa stabilito e ciò sia in caso di mancata esecuzione del monitoraggio, sia in caso di applicazione della R.T.U., sia in caso di comunicazione tardiva della detta R.T.U. Anzi, con riferimento al ritardo delle comunicazioni ha altresì sostenuto ON che sarebbero da addebitare al Tavolo Tecnico, che non è organo dell' a cui spetta il monitoraggio. In particolare, sarebbero da imputare alle associazioni di categoria rappresentative delle strutture accreditate rifiutatesi di sottoscrivere il Protocollo d'Intesa previsto dal DCA n. 89/2016. Ciò posto, ha affermato che la documentazione versata in atti sarebbe idonea a comprovare l'infondatezza della pretesa rivendicata in quanto afferente a prestazioni rese extra budget;
- l'appellante ha poi sostenuto che per il primo trimestre 2017 era “ingiusto ed errato far rientrare la fattispecie in esame nella lettera a) del comma 3 dell'art. 5 dello stesso, anche alla luce della comunicazione, benché tardiva, che la data previsionale del superamento del tetto del primo trimestre 2017 per le branche in contestazione, fissata a seguito del monitoraggio effettuato dal competente tavolo tecnico, è antecedente alla data di esaurimento dei limiti di spesa netta successivamente individuata a consuntivo”; mentre per il secondo trimestre non vi era la prova che ricorresse l'ipotesi di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 5 essendosi verificata la diversa fattispecie “...di mancata comunicazione della data prevista di raggiungimento del limite di spesa”;
- con il quinto motivo ha censurato l'errata interpretazione fornita dal Tribunale sull'articolo
11 del contratto in base al quale le parti “espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso", ritenendo per tale ragione che il si era impegnato al rispetto dei CP_2
provvedimenti di determinazione del tetto di spesa e ad agli atti ad essi collegati o presupposti e, quindi, differentemente da quanto affermato dal Tribunale, anche alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, sicché tutte le prestazioni rese in esubero del limite di
7 spesa previsto e, quindi, in spregio all'accordo contrattuale, sarebbero da ritenersi non remunerabili.
ON
- infine, con l'ultimo motivo l' si è doluta del riconoscimento degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 anche se previsti dall'art. 7, comma 6 del contratto, osservando che: a) le prestazioni effettuate da controparte si inquadrerebbero nella concessione di pubblico servizio, mentre le disposizioni del decreto suddetto sarebbero applicabili ai soli pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, nel cui novero sarebbe estranea la figura della concessione di pubblico servizio ove il rimborso delle somme relative alle prestazioni effettuate non avverrebbe a titolo di corrispettivo contrattuale;
b) gli interessi moratori non sarebbero dovuti poiché la sottoscrizione del contratto solo alla fine dell'anno di riferimento non permetteva di configurare nessun ritardo dei pagamenti;
c) non vi era stata l'emissione di fattura, come richiesto dall'art. 7 del contratto sottoscritto tra le parti.
Pertanto, ha così concluso: “- dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente la domanda proposta dal in persona del legale rappresentante ONroparte_1
p.t., con atto di citazione notificato il 30.01.2019. - condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
2.2. Si è costituito il Centro, con comparsa depositata il 14.11.2022, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel ON merito ha resistito ai motivi di doglianza formulati dall' sostenendo la correttezza del ragionamento del Giudice di prime cure.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE IN RITO: dichiarare la inammissibilità in rito dell'appello proposto ex art. 342 e 348 bis C.p.c. 2)
NEL MERITO: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti dedotti nel presente atto che si abbiano qui per ripetuti e trascritti e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 5651/2022 del Tribunale di Napoli Dott.ssa Pezzullo. 3)
CONDANNARE LA PARTE APPELLANTE alla refusione e pagamento delle spese di
8 giudizio e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relative al presente grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensore che si dichiarano antistatari”.
2.3. All'udienza del 21.1.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c. Infatti, le doglianze introdotte con l'appello risultano comprensibili ed esaustive ai fini dell'individuazione delle parti del provvedimento da appellare, delle modifiche richieste e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge.
2. Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
È infondato il primo motivo di impugnazione, inerente alla giurisdizione, dovendosi ritenere correttamente radicato il giudizio innanzi al giudice ordinario, alla luce del consolidato principio secondo cui “il fondamentale criterio discretivo della giurisdizione del G.O. rispetto a quella del G.A., ormai accolto dalla giurisprudenza di legittimità, è quello del petitum sostanziale a termini del quale il riparto va operato in relazione alla posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio (causa petendi), posizione individuata dal
Giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, mentre il petitum viene in considerazione solo ai fini della determinazione dei poteri che, nella sfera della propria rispettiva competenza, siano attribuiti al G.O. e al Giudice amministrativo;
bisogna, pertanto, far riferimento alla natura della situazione soggettiva controversa e verificare, in particolare, se il privato, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, vanti un vero e proprio diritto soggettivo oppure sia titolare di un interesse legittimo” (così, ex multis, Cass. SS.UU. n. 9862/2019).
Nella fattispecie de qua il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge. Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in
9 materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., in quanto non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti all'uopo emessi (in tal senso, anche giurisprudenza di legittimità, ex multis, Cass. n. 372/2021).
3. I successivi tre motivi di impugnazione - riguardanti il superamento del tetto di spesa
ON eccepito dall' il relativo onere probatorio e il mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 5, comma 3, del contratto - possono essere esaminati congiuntamente.
Tali doglianze sono prive di fondamento.
In primo luogo, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa di branca grava sul debitore, costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018;
Cass. 23324/2018).
Con riferimento, poi, al fatto che il Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese “extra budget”, non ha ritenuto come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della R.T.U. con la procedura prescritta dall'art. 5, comma 3 del contratto, si rileva quanto segue.
A tal proposito è opportuno richiamare quanto previsto al comma 3 dell'art. 5 (rubricato
“criteri di remunerazione delle prestazioni”) del contratto stipulato dalle parti per l'anno ONr 2017, secondo cui che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista ON nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione
10 tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e
ON comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto ONr comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, è stata data per scontata la circostanza del superamento del tetto di spesa,
ONr essendo invece contestato il fatto che l' non abbia comunicato ovvero abbia comunicato in ritardo, ossia dopo la conclusione del trimestre, le date previste per il superamento del tetto di spesa con la conseguenza che, in mancanza di tali comunicazioni, i compensi per le prestazioni extra budget non potevano essere esclusi in toto, ma andavano ridotti applicando la regressione tariffaria che però non è mai stata determinata.
Più nello specifico, andando ad esaminare i due trimestri, esaminati all'uopo dall'appellante in uno specifico motivo di doglianza, si evince che per quanto concerne il primo, la data previsionale di sforamento era stata comunicata al Centro tramite pec soltanto il 3.5.2017, a trimestre già terminato. Pertanto, in assenza di rilievo tempestivo della data di previsione del superamento del budget, non può che applicarsi l'ipotesi a) dell'art. 5 comma 3 del ON contratto e non l'ipotesi b) come paventato dall'appellante, per cui era necessario che l' provvedesse all'applicazione della regressione tariffaria alle prestazioni eccedenti. In sua assenza, è corretta la pronuncia di prime cure che ha ritenuto persistente il diritto del singolo di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese in quanto soltanto CP_2
ON l'esercizio della regressione tariffaria avrebbe consentito all' di modificare, in via autoritativa il diritto di credito del privato.
11 Con riferimento, invece, al secondo trimestre del 2017 l'appellante afferma che non vi sarebbe la prova che ricorresse l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5, comma 3 del contratto, bensì che si era verificata la diversa fattispecie della mancata comunicazione della data di raggiungimento del limite di spesa, sicché, attestato lo sforamento, non sarebbe stata necessaria l'applicazione della Regressione Tariffaria.
ON Dalla documentazione prodotta dall' in primo grado, in particolare dagli allegati ai verbali dei Tavoli Tecnici tenutisi nel 2017 (cfr. in particolare le due p.e.c. dell'8.6.2017 e del 19.6.2017, aventi ad oggetto, rispettivamente, il monitoraggio al ONroparte_2
30.4.2017 e al 31.5.2017), si evince soltanto che al 30 aprile 2017 era stato consumato il
73,15% del tetto previsto per la branca laboratorio (patologia clinica), mentre al 30 maggio
2017 il 90,05%. Dunque, dalla documentazione poc'anzi esaminata non si rinviene nessun riferimento alla data presuntiva di sforamento del tetto sicché, anche per il secondo trimestre del 2017, deve ritenersi operante la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3 lettera a).
Per tale ragione, non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08, in ONr relazione alla quale l' neppure ha dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro.
ONr In conclusione, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento del tetto di spesa e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni. Non avendo provveduto ad applicare la regressione tariffaria, i compensi richiesti dal Centro sono dovuti.
4. È altresì infondata la doglianza dell'appellante, relativa all'errata interpretazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto.
Sul punto questa Corte conviene totalmente con quanto affermato dal Tribunale. Infatti, come già sostenuto in altre controversie analoghe, la clausola di salvaguardia riguarda solo quei provvedimenti – quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
12 In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide, invece, sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano confermate ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri di cui neppure conosce il contenuto al momento della sottoscrizione del contratto.
5. Anche l'ultimo motivo di appello, riguardante l'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, è infondato.
Orbene, con riferimento all'applicabilità degli interessi alla fattispecie de qua va rilevato che anche le SS.UU. della S.C. (sentenza n. 35092/2023) – a conferma l'orientamento che già si era formato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 20391/2016; Cass. 14349/2016;
Cass. 17591/2018; Cass. 17665/2019) – hanno riconosciuto l'applicabilità degli interessi ex
d.lgs 231/2002 nei rapporti tra i centri accreditati e le aziende sanitarie, peraltro espressamente pattuiti nell'art. 7 del contratto.
È, altresì, priva di pregio la censura inerente ai tassi posti alla base del calcolo dal Giudice di prime cure.
Il Tribunale ha correttamente affermato di riconoscere al Centro gli “interessi di cui al d.lgs.
n. 231/02, con le maggiorazioni previste dall'art. 7, comma 4, del contratto in atti”, richiamando in tal senso il meccanismo previsto dal contratto, accettato da entrambe le parti, che opera sui tassi previsti dal detto decreto legislativo che a sua volta all'art. 2 richiama i tassi applicati dalla CP_6
È, infine, infondata la censura inerente alla mancata emissione della fattura per gli importi richiesti a titolo di interessi moratori. Sul punto va rilevato che trattasi di un'obbligazione accessoria, non liquida, ma astrattamente liquidabile, dipendente, ai fini della sua determinazione, dell'adempimento dell'obbligazione principale che all'attualità non risulta verificatasi. Orbene, in assenza del termine ad quem, il creditore non avrebbe potuto
13 emettere fattura, mancando gli estremi per la determinazione degli importi dell'obbligazione accessoria.
ONr 6. Si rileva, inoltre, che con la comparsa conclusionale l' ha dedotto che nulla sarebbe in ogni caso dovuto al Centro in quanto il contratto relativo all'anno 2017 sarebbe stato sottoscritto il 12.12.2017, ossia soltanto dopo che le prestazioni in contestazione erano state già erogate.
La questione è inammissibile in quanto tardiva.
In ogni caso essa non sarebbe stata comunque fondata.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023, 555/2025) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992, successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti ONr imposti”, cioè che la parte (perlomeno l è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i ONr volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
14 A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e
n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal ONr loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nel 2014.
Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8722/2024, ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva”
(in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la
ONr macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere
15 contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere ONr convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già osservato, nel caso di specie si
ONr desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto ONr invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve, dunque, ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto
ONr intercorso tra l ed il centro, dunque, anche con riferimento all'applicabilità degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 contestata dall'appellante.
16 ONr 7. Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
8. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso da € 26.000,01 a € 52.000,00, nel complessivo importo di € 6.555,00, di cui € 1.100,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 850,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 1.550,00 per il compenso relativo alla fase di trattazione, € 2.200,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo ed € 855,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre accessori se dovuti.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/02
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' ONroparte_2 avverso la sentenza n. 5651/2022 del 7.6.2022 del Tribunale di Napoli così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del processo di appello che liquida nel complessivo importo di € 6.555,00, di cui € 5.700,00 per compensi ed € 855,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, con attribuzione in favore dei procuratori dell'appellata, avv.ti Marco Ciano e Luigi Giannoni, per la metà ciascuno, essendosi dichiarati antistatari;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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