Sentenza 18 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2003, n. 9714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9714 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2003 |
Testo completo
0 9 714 /03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Joeesion SEZIONE TERZA CIVILE determinations, Конош Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6945/00 Dott. Roberto - Presidente PREDEN 21351 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere - Cron. Rep. 2580 Dott. Italo PURCARO - Consigliere Dott. Fabio Consigliere Ud.14/04/03 MAZZA Dott. Ennio MALZONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell'avvocato MARINA PIERO SPALLA, giusta LUCIDI, difesa dall'avvocato delega in atti;
ricorrente
contro
LL LA;
- intimata avverso la sentenza n. 383/99 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, emessa il 19/03/99 e depositata il 02/04/99 2003 (R.G. 1/99); 892 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 14/04/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 28/11/95 LA LL, conduttrice di un appartamento di proprietà di EL IA, conveniva quest'ultima davanti al Pretore di Busto Arsizio - Sez. distaccata di Gallarate - per sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite, previa determinazione dell'equo canone. L'intimata si costituiva e contestava la domanda chiedendo, in via riconvenzionale, l'ulteriore corresponsione di L.
3.991.356. Con sentenza 19 settembre 1997 l'adito Pretore accoglieva la domanda, determinava (previa C.T.U.) l'equo canone in L.
2.796.469 annue alla data del 30/6/95 tenuto conto degli aggiornamenti ISTAT e condannava la IA alla restituzione di L. 8.258.482, con accessori, dichiarando inammissibile la riconvenzionale poiché tardiva. L'appello proposto dalla IA ed al quale aveva resistito la LL era rigettato dal Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza 2 aprile 1999 ed ulteriore condanna dell'appellante alle spese del grado, affermando, da un lato, la genericità dei motivi di gravame e, dall'altro, che la pretesa zona verde non era usufruita esclusivamente dall'appellata. Ha proposto ricorso per cassazione la IA affidandolo ad una serie di censure non indicate specificamente. La LL non si è costituita in questo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un ricorso non particolarmente perspicuo l'attrice, oltre ad una serie di rilievi generici, sembra incentrare le sue doglianze, ai fini della determinazione dell'equo canone, sulla superficie condominiale a verde (art. 13, 1° co., lett. f, della legge 392/1978) calcolabile nell'ambito della superficie convenzionale (il 10% nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare). Sostiene la AT che, nella specie, tale area fosse di pertinenza esclusiva dell'immobile locato e, quindi, goduta esclusivamente dalla LL e dai suoi famigliari. La censura non può essere accolta. Essa si infrange contro l'accertamento con cui il giudice di appello ha tratto, dall'esame complessivo ed analitico delle prove testimoniali, la convinzione che tale spazio era utilizzato da "almeno altri due gruppi familiari” e che quindi la LL non lo deteneva in via esclusiva. Trattasi di un apprezzamento di fatto, devoluto istituzionalmente al giudice di merito ed incensurabile in cassazione ove, come nella specie, privo di errori giuridici, peraltro neppure espressamente denunciati, nonché congruo e convincente sotto il profilo logico. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2003, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE FF. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Schelsom DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 GIU. 2003 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggi IL CANCEL ERE C1 Si attesta la registrazione presso IN ST l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. .. 15. verents .// il.
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