Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 02/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE di SASSARI
Composto dai magistrati dott.ssa Cinzia Caleffi Presidente dott.ssa Cristina Fois Consigliere dott.ssa Ilaria Macchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 377/2022 avente oggetto Somministrazione promossa da: elettivamente domiciliato in VIALE UMBERTO I N. 28, IN SASSARI presso il Parte_1 difensore avv. PISENTI FRANCESCO
Parte appellante contro
, elettivamente domiciliato in VIA OGGIANO 15 IN NUORO presso il Controparte_1 difensore avv. CARBONI FRANCESCO
Parte appellata e appellata incidentale
All'udienza del 12.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza disattesa ed Parte_1 eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente in primo grado e Parte_1
07/06/2022, dal Tribunale di Nuoro, Dottoressa Nina Pinna, non notificata, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente, ivi comprese le spese di lite Parte_1
e, per l'effetto, c) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei Parte_1 confronti della signora , per la fornitura idrica eseguita in suo favore con Controparte_1 riguardo alle fatture insolute n. 2013/21105183 in data 31/12/2013, n. 2014/24159009 in data
06/10/2014 e n. 2016/500247383 in data 28/04/2016 oggetto dell'ingiunzione fiscale n. 472/2018, emessa in data 11/01/2018 e, per l'effetto, d) condannare parte appellata al pagamento dell'importo di euro 7.785,17, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 472/2018, emessa da in data 11/01/2018, e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da Pt_1 nei confronti di parte appellata per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel Parte_1 periodo indicato nelle fatture contestate n. 2013/21105183 in data 31/12/2013, n. 2014/24159009 in data 06/10/2014 e n. 2016/500247383 in data 28/04/2016, oggetto dell'ingiunzione fiscale n.
472/2018, emessa in data 11/01/2018 e per l'effetto, f) condannare quest'ultima al pagamento in favore di della somma di euro 7.785,17 e/o della ulteriore somma, maggiore o minore, che Pt_1 il Giudice riterrà dovuta in corso di causa, per le medesime causali, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
: “Che la Corte d'appello adita Voglia, in via preliminare Controparte_1
- Rigettare e/o dichiarare inammissibile tutte le domande e eccezioni avanzate dall'appellante
Parte_1
In ogni caso, anche in via incidentale, in parziale riforma della Sentenze n. 379/2022, del Tribunale di Nuoro, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Nina Pinna, nel procedimento R.G. n. 404/2018, emessa
e pubblicata in data 07.06.2022,
- Confermare l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 472/2018 Accertare e dichiarare
l'inesistenza di debiti di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, debitamente notificato, conveniva in giudizio presso Controparte_1 il Tribunale di Nuoro esponendo: Parte_1 - di essere titolare del contratto di somministrazione idrica per l'utenza ad uso domestico- residente n. , contratto n. 2005-30001257, per l'immobile sito in Località Lugurulei P.IVA_1 snc, in Nuoro;
- di aver ricevuto l'ingiunzione di pagamento n. 472/2018, con cui dichiarava di essere Pt_1 creditrice dell'importo di € 7.785,17, che aveva per oggetto le seguenti fatture:
1) n. 2013/21105183 emessa in data 31.12.2013, di € 6.716,01;
2) n. 2014/24159009 emessa in data 6.10.2014 di € 21,76;
3) n. 2016/500247383 emessa in data 28.4.2016 pari ad € 1.047,40.
Pertanto, proponeva opposizione avverso tale ingiunzione di pagamento, lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria.
Per queste ragioni, chiedeva:
1) sospendere l'esecuzione dell'ingiunzione;
2) nel merito, accertare e dichiarare la fondatezza della opposizione ed accertare la illegittimità dell'atto e l'inesistenza dell'obbligo di pagare la somma indicata, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio confermando la fondatezza dell'ingiunzione di pagamento Parte_1
e chiedendo:
1) il rigetto dell'opposizione e l'accertamento della legittimità dell'ingiunzione, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme;
2) in subordine, l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare effettivo del credito di Pt_1
e la condanna dell'opponente al pagamento della somma richiesta.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
Con la sentenza n. 379/2022 del 7.6.2022, il Giudice annullava l'ingiunzione ed accertava il debito della ON pari ad € 1.688,63, condannando l'opponente al pagamento di tale importo. Compensava le spese di lite nella misura di 1/2 e condannava a pagare la restante metà. Pt_1
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Pt_1
1) erronea valutazione delle circostanze di causa in relazione alla posizione di Pt_1 all'accoglimento del reclamo formulato dall'utente per perdita idrica e al piano di rientro presentato dall'utente;
2) erronea valutazione in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio;
3) erronea statuizione sulle spese.
Pertanto, ha chiesto: 1) in via principale, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da e Pt_1 condannare l'opponente al pagamento dell'importo di € 7.785,17, oltre interessi per ritardato pagamento;
2) in via subordinata, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da in caso Pt_1 di annullamento dell'ingiunzione e condannare l'opponente al pagamento della somma ritenuta dovuta.
Si è costituita che ha domandato il rigetto dell'appello di controparte e ha proposto appello CP_1 incidentale, affidato alle seguenti censure:
1) omessa valutazione delle conclusioni del CTU relative alla rideterminazione del saldo dovuto per inesistenza di debiti dell'utente;
2) erronea statuizione sulle spese e violazione del principio di soccombenza reciproca.
Pertanto, ha chiesto:
1) in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
2) il rigetto dell'appello, la conferma dell'annullamento dell'ingiunzione e la dichiarazione di inesistenza dei debiti di CP_1
3) con vittoria di spese, diritti, onorari, spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 2.3.2023, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 12.7.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle somme previste nel piano di rientro e nell'atto di ingiunzione (appello principale)
Il primo motivo di doglianza dell'appello principale è relativo alla erronea valutazione del Giudice nella parte in cui non teneva in considerazione il fatto che le somme previste dal piano di rientro riguardavano periodi di tempi precedenti e diversi rispetto a quelli oggetto delle fatture indicate nell'ingiunzione impugnata.
Tale doglianza non merita accoglimento.
Correttamente il primo Giudice dichiarava che la aveva pagato l'importo previsto nel piano CP_1 di rientro, datato 2.9.2013, di € 8.104,05 per debiti insoluti, concernente l'anno 2012, (effettuando tre bonifici: € 4.000 in data 27.8.2013, € 2.074,74 in data 7.10.2013 ed infine € 2.029,31 in data
7.11.2013, in atti). In data 15.6.2018, aveva inviato un atto di ingiunzione alla pari ad € 7.785,17 Pt_1 CP_1
(impugnato).
In merito, osserva questa Corte che tale atto di ingiunzione prevedeva anche la fattura n.
2013021105183 del 31.12.2013 che riguardava i periodi dal luglio 2007 al dicembre 2013 ed il piano di rientro concerneva le fatture n. 201202184911 del 27.9.2012 per il periodo compreso fra il 1.1.2012 ed il 30.8.2012 e n. 201302137157 del 30.4.2013 per il periodo dal 1.7.2012 al 31.10.2012, come risulta dall'estratto conto in atti. È dunque provata la sovrapposizione dei periodi di tempo delle fatture di cui sopra, poiché le stesse differiscono solo per il numero con cui vengono indicate, ma riguardano i medesimi consumi dello stesso periodo di tempo (entrambi riguardano l'anno 2012).
Si rileva pertanto che non ha provveduto al ricalcolo degli importi realmente dovuti e Pt_1 richiedeva il pagamento di somme già pagate dalla CP_1
Sulla consulenza tecnica d'ufficio (appello principale e appello incidentale)
Sia appellante principale che appellante incidentale hanno censurato la sentenza del primo Giudice nella parte in cui valutava erroneamente le osservazioni del CTU: pertanto i relativi motivi possono essere trattati congiuntamente.
A parere di il primo Giudice erroneamente applicava la normativa di cui all'art. B.35.1 Pt_1
R.S.I.I. ed il CTU non avrebbe dovuto effettuare nessun ricalcolo dei consumi, in quanto il misuratore era risultato funzionante.
Secondo l'appellante incidentale, invece, il Giudice errava nella parte in cui non valutava le conclusioni del CTU in merito alla rideterminazione del credito.
La doglianza dell'appello principale non merita pregio. Al contrario, la censura dell'appello incidentale è fondata.
In merito alla ripartizione dell'onere della prova insegna la Suprema Corte che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 24904 del 15/09/2021).
Nel caso di specie, la CTU disposta dal Tribunale dimostrava il funzionamento del misuratore.
Viceversa, l'onere della prova in merito alla presenza della perdita idrica occulta è in capo all'utente, che deve dimostrare che la perdita sia effettivamente occulta ed esterna al suo controllo e che non l'avrebbe potuta evitare con la ordinaria diligenza. Nel caso concreto, spettava alla imostrare il verificarsi di fattori esterni, fuori della sua sfera CP_1 di controllo, cui imputare il valore ritenuto eccedente.
Risulta agli atti che in data 24.2.2014, l'utente aveva presentato reclamo per “consumo doppio per perdite occulte/non visibili”, con i relativi documenti richiesti, in relazione alla fattura n.
2013021105183 del 31/12/2013, per il periodo comprensivo fra il luglio 2007 e il dicembre 2013 di importo pari ad € 9.169,97.
Con lettera del 1.7.2015, aveva accolto il reclamo e aveva comunicato alla che le Pt_1 CP_1 sarebbe stata applicata l'esenzione del costo fognatura e depurazione per il consumo eccedente nella successiva fattura e veniva comunque confermata la fattura oggetto di reclamo.
Inoltre, in data 9.9.2015 aveva sostituito il contatore con lettura finale pari a 06977 mc Pt_1
(consumi nettamente inferiori rispetto a quelli registrati prima della sostituzione), come si evince anche dalla consulenza d'ufficio.
Il consulente provvedeva al ricalcolo dei consumi, suddividendo i periodi di tempo in tre fasi:
1) la prima fase comprensiva del periodo fra il 30.6.2007 ed il 3.12.2013 prima della segnalazione della perdita occulta;
2) la seconda fase comprensiva del periodo fra il 4.12.2013 ed il 9.99.2015, ossia fra la segnalazione della perdita occulta e la sostituzione del contatore;
3) la terza fase comprensiva del periodo fra il 10.9.2015 ed il 31.12.2015 dopo la sostituzione del contatore.
Rideterminava i consumi sulla base di quanto già pagato dall'utente, effettuando il ricalcolo alla stregua dei consumi medi post sostituzione del misuratore di importo pari ad € 1.213,34 (allegato 2),
e dei consumi registrati da nel periodo successivo alla sostituzione e fino al 21.11.2017, pari Pt_1 ad € 475,26 (allegato 1). Il risultato era un saldo finale positivo per l'utente di importo pari ad €
6.415,42, comprensivo del periodo fra il 1.7.2007 al 21.11.2017.
In sintesi, il consulente effettuava il seguente calcolo: € 1.213,34 + € 475,29 - € 8.104,05 = - 6.415,42.
Alla luce di quanto sopra, erroneamente il Giudice disponeva che la ovesse pagare un debito CP_1 pari ad € 1.688,63, in quanto tale calcolo era stato effettuato dal CTU sulla base dei consumi antecedenti il 9.9.2015 (data di sostituzione del misuratore) alla stregua di consumi medi risultanti dalle letture successive alla sostituzione del contatore, non tenendo conto di quanto effettivamente pagato dall'utente.
Per contro, questa Corte ritiene, pertanto, che la ha un credito di 6.415,42, per il periodo CP_1 compreso fra il 1.7.2007 ed il 21.11.2017, come giustamente ricalcolato in sede di consulenza.
L'appellante principale ha altresì lamentato che il Giudice avrebbe dovuto tener conto anche delle considerazioni del CTP, Ing. , il quale dichiarava che, non essendosi verificato il Per_1 malfunzionamento del contatore, non si sarebbe dovuto procedere ad un ricalcolo dei consumi, e che si era verificata solo l'ipotesi relativa alla perdita occulta con conferma del quantum preteso da
Pt_1
Sul tema la Corte di Cassazione dispone che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass., n. 33742 del 16.11.2022).
Anche questa tesi avanzata da parte appellante non è condivisibile, in quanto, nel caso di specie, risulta che la perdita era stata riconosciuta dal gestore, ma non erano stati ricalcolati gli importi effettivamente dovuti nel piano di rientro, nonostante lo scorporo degli oneri di fognatura e depurazione, provocando dunque una sovrapposizione di fatture.
Inoltre, il consulente si è attenuto alle domande effettuate dal Giudice, in cui venivano posti due quesiti in modo specifico: il primo relativo alla rideterminazione dei consumi antecedenti al 9.9.2015, in base ai consumi medi risultanti dalle letture successive alla sostituzione del contatore o in forza dei consumi medi della tipologia di utente;
il secondo concernente la determinazione del saldo finale positivo o negativo a carico dell'utente, tenendo conto delle somme effettivamente pagate.
Alla luce di quanto esposto, rileva questa Corte che il CTU ricalcolava giustamente gli importi dovuti dalla eguendo tali criteri, in quanto espressamente richiesto dal Giudice con l'ordinanza del CP_1
13.3.2019.
Sulla statuizione delle spese (appello principale e appello incidentale)
Sia che hanno censurato la sentenza del primo Giudice nella parte in cui statuiva Pt_1 CP_1 erroneamente sulle spese del giudizio.
Entrambe le parti hanno lamentato l'erronea violazione del principio di soccombenza reciproca.
Nel caso di specie, il Giudice erroneamente compensava le spese del giudizio del 50% e condannava al pagamento della restante metà, nonostante l'accoglimento dell'opposizione. Pt_1
Ritiene, quindi, questa Corte che anche in primo grado, doveva essere condannata al Pt_1 pagamento delle spese di giudizio, in ossequio al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c. Avendo quindi accertato il credito della pari ad € 6.415,42 per le maggiori somme da essa CP_1 pagate, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata con condanna di Pt_1 al pagamento degli importi a credito della come ricostruiti dalla
[...] Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio in base al ricalcolo dei consumi effettivi e degli importi già pagati dalla opponente, accertata la perdita occulta, per il lasso temporale tra il 1.7.2007 ed il 21.11.2017.
L'accoglimento dell'appello incidentale e il rigetto dell'appello principale determinano la condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in quanto soccombente, liquidate secondo valori medi determinati per il primo grado in € 5.077,00 ed in secondo grado in € 3.966,00, oltre accessori di legge e CTU.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante principale, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza n. 379/2022 del 7.6.2022 emessa dal Tribunale di Nuoro:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale:
1) accerta che la somma dovuta da a per l'utenza ad uso Parte_1 Controparte_1 domestico-residente concernente l'immobile sito in Località Lugurulei snc, in Nuoro, è pari a € 6.415,42 e per l'effetto condanna l pagamento nei confronti della Parte_1
ON dell'importo di € 6.415,42;
2) condanna a rifondere alla le spese di lite di entrambi i gradi del Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 9.043,00, oltre accessori di legge e CTU.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante principale, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Sassari, lì 24.3.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Cinzia Caleffi Dott.ssa Ilaria Macchi