CA
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. 22/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 5/1/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. , rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Roda Corrado con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, 20122,
Corso di Porta Romana n. 51, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione depositata nel giudizio di primo grado R.G. n. 3003/2021
Tribunale di Vicenza;
appellante contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
cessionaria del credito di e per essa , rappresentata e CP_2 CP_3
difesa in giudizio dall'avv.to Roberta Frojo, con domicilio eletto presso il suo studio in
Biella, via Mazzini n.8, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
(C.F. e P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 989/2023 pubblicata il 26/5/2023 dal Tribunale di Vicenza– Appalto: Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).-
-1- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 989/2023, Rep. 1643/2023 pubblicata in data 26 maggio 2023 e non notificata all'esito del procedimento avanti il Tribunale di Vicenza, Sez. I, Dott. Colbacchini, R.G.
3003/2021, in accoglimento del presente gravame, così statuire:
In via preliminare:
- per tutti i motivi in atti, sussistendone i presupposti richiesti dagli art. 283 c.p.c. e 351
c.p.c., sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 989 pubblicata in data 26 maggio 2023 dal Tribunale di Vicenza (R.G. 3003/2021 – Giudice dott. Colbacchini);
In via pregiudiziale:
- per tutti i motivi in atti, rimettere in istruttoria il giudizio de quo, ovvero sospenderlo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sino alla definizione della controversia attualmente pendente – tutt'oggi in fase decisionale – avanti al Tribunale di Treviso (R.G. 3682/2020 – assegnato al Giudice dott.ssa Andreatta), sorta tra la società (debitore principale) il Parte_2
garante e legale rappresentante della medesima, sig. ed Parte_3 Controparte_2
(creditore sostanziale);
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della cessionaria CP_1
per tutti i motivi dedotti in atti;
Controparte_1
- rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, le eccezioni promosse da
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta, siano Controparte_1
esse in via preliminare che in via subordinata, perché infondate in fatto ed in diritto;
In via principale nel merito:
- in accoglimento del primo motivo di gravame promosso dall'appellante, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 989 pubblicata in data 26 maggio
2023 (R.G. 3003/2021 – Giudice dott. Colbacchini), accertando la nullità parziale del/i contratti di fideiussione omnibus conclusi dalla garante sig.ra con Parte_1
in quanto redatti in conformità con le clausole inserite nello Schema Controparte_2
ABI e come tali idonee a configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione della normativa anti trust (Legge n. 287/1990);
-2- - in accoglimento del secondo motivo di gravame promosso dall'appellante, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 989 pubblicata in data 26 maggio
2023 (R.G. 3003/2021 – Giudice dott. Colbacchini) previo accertamento dell'applicabilità della disciplina codicistica di cui agli art. 1813 c.c. alla fattispecie negoziale del “contratto di prestito d'uso d'oro”, accertare e dichiarare, la nullità totale e/o parziale e/o l'invalidità totale o parziale di singole clausole dei contratti di prestito d'uso d'oro conclusi dalla con ed azionati dalla banca in via Parte_2 Controparte_2
monitoria nei confronti della società e dei garanti avanti al Tribunale di Treviso;
- per effetto, accogliere – nei confronti di e di Controparte_2 [...]
– le conclusioni di primo grado che si ritrascrivono in questa Controparte_1
sede ex art. 346 c.p.c.
In via principale nel merito:
Sulla garanzia rilasciata dalla Signora Parte_1
− nella denegata ipotesi di mancata sospensione del giudizio, in virtù di quanto dedotto, argomentato e dimostrato negli atti e nei documenti di parte prodotti nel fascicolo di causa R.G. 3682/2020, attualmente pendente avanti al Tribunale di Treviso, accertare e dichiarare, anche in via incidentale, l'insussistenza del credito asseritamente vantato da in fase monitoria nei confronti del debitore principale ed Controparte_2 Parte_2
ingiunto alla società medesima ed ai garanti sig.ri e;
conseguentemente Pt_3 Pt_1
accertare e dichiarare nulle e/o inefficaci e/o invalide le fideiussioni omnibus rilasciate dalla garante sig.ra in favore della Parte_1 Parte_2
− per effetto: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020 R.G. n. 118/2020, Rep.
353/2020 emesso dal Tribunale di Treviso;
In ogni caso, nel merito, anche in via incidentale:
Sul rapporto di conto corrente n. 17123555 concluso dalla con Parte_2 CP_2
[...]
− accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole del rapporto di conto corrente nr. 17123555, dei rapporti anticipi ed ivi regolati, nonché dei Controparte_5
contratti ad essi ricollegati, quali contratti di affidamento e/o aperture di credito, azionati da nei confronti di in relazione all'applicazione di interessi, CP_2 Parte_2
interessi ultralegali, commissioni, oneri, spese, valute e capitalizzazione trimestrale, in
-3- violazione della Legge n. 108/1996 e dell'art. 117 del TUB, per tutte le ragioni esposte in atto e senza inversione dell'onere della prova. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, R.G. n. 118/2020, emesso dal Tribunale di
Treviso, ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione delle CP_2
iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto, nonché di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione della segnalazione a sofferenza;
− senza inversione dell'onere della prova, ricalcolare i rapporti di dare / avere tra il debitore garantito ed il creditore bancario in relazione al rapporto di conto Parte_2
corrente nr. n. 17123555 e rideterminare il saldo, previa occorrendo disposizione di CTU tecnico contabile;
per effetto dichiarare, anche previa compensazione delle rispettive partite di credito tra le parti, ai sensi dell'art. 35 cpc, che nulla è dovuto da in Parte_2
favore di CP_2
Nel merito, anche in via incidentale,
Sui rapporti di “prestito d'uso d'oro” conclusi dalla con Parte_2 Controparte_2
− per tutte le ragioni indicate nell'atto introduttivo di cui alla controversia R.G.
3686/2020, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei contratti di prestito d'uso d'oro azionati da e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo CP_2
provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, R.G. n. 118/2020, emesso dal Tribunale di
Treviso, ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione delle CP_2
iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto, nonché di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione della segnalazione a sofferenza;
− senza inversione dell'onere della prova, ricalcolare i rapporti di dare / avere tra il debitore garantito ed il creditore bancario in relazione ai rapporti di prestito Parte_2
d'uso d'oro e rideterminare il saldo, previa occorrendo disposizione di CTU tecnico contabile;
per effetto dichiarare, anche, occorrendo, previa compensazione delle rispettive partite di credito tra le parti, ai sensi dell'art. 35 cpc, che nulla è dovuto da in favore di Parte_2 CP_2
In ogni caso, nel merito, anche in via incidentale:
− per tutte le ragioni indicate in atto, accertare e dichiarare l'indeterminatezza della domanda relativa agli interessi di cui al ricorso per decreto ingiuntivo n. 118/2020 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, emesso dal Tribunale di Treviso;
-4- − per tutti i motivi dedotti nell'atto introduttivo di cui alla controversia R.G. 3686/2020 e nei successivi scritti difensivi, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375
c.c. e dell'art. 2 Cost., in capo a e, per l'effetto, condannare al CP_2 CP_2
risarcimento del danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore degli attori opponenti, la cui determinazione equitativa viene lasciata all'Ill.mo Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del pregiudizio economico, finanziario, reputazionale e di accesso al credito sofferto dagli attori;
− accertare e dichiarare l'illegittimità per difetto dei presupposti di fatto e di legge della segnalazione a sofferenza effettuata ai danni della società attrice e della garante da parte di e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, ordinare a di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione ex tunc CP_2
delle segnalazioni effettuate. Per l'effetto, condannare al risarcimento del CP_2
danno contrattuale e extracontrattuale, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore della garante la cui determinazione equitativa viene Parte_1
lasciata all'Ill.mo Tribunale, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del pregiudizio economico, finanziario e reputazionale sofferto dagli attori;
− accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché 5 TUB in capo a per non aver consegnato tutta la documentazione richiesta con le due missive CP_2
ex art. 119 TUB e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno in favore CP_2
della odierna opponente, la cui determinazione equitativa, comprensiva di interessi compensativi e legali, viene lasciata all'Ill.mo Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del pregiudizio nelle ragioni di difesa sofferto dagli odierni opponenti., ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione CP_2
della segnalazione a sofferenza.
In via istruttoria e/o di merito, anche incidentale.
− senza inversione dell'onere della prova, disporsi, occorrendo CTU tecnico contabile, in relazione al rapporto di c/c nr. 17123555 concluso dalla nonché in relazione Parte_2
ai rapporti di prestito d'uso d'oro sottoscritti dalla con ed Parte_2 Controparte_2
azionati in via monitoria;
− per tutti i motivi dedotti in atto, ricorrendone i presupposti, sempre senza inversione dell'onere della prova, emettere ordinanza ingiunzionale ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di condannandola a consegnare a sua cura e spese copia della CP_2
-5- documentazione analiticamente descritta ed indicata nel doc. 9 di parte attorea, qui da intendersi integralmente trascritto e riportato. − ai sensi e per gli effetti dell'art. 210
c.p.c., si chiede all'Ill.mo Giudice adito, di voler ordinare a la produzione di CP_2
copia della documentazione analiticamente descritta ed indicata nel doc. 9 di parte attorea, qui da intendersi integralmente trascritto e riportato.”;
- condannare alla refusione integrale dei compensi professionali dovuti Controparte_2
alla sig.ra per il giudizio di primo grado e per quello di gravame, Parte_1
nonché condannare alla refusione dei compensi Controparte_1
professionali per il solo secondo grado di giudizio”.
Per Controparte_6
:
[...]
“IN VIA PRELIMINARE
Sentir dichiarare l'inammissibilità ex art 342 cpc dell'appello
NEL MERITO
In principalità
Respingere l'atto di appello, siccome infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di Vicenza nr. 989 pubblicata il 26.5.2023
/2022 nella causa da RG 3003/2021, Giudice dr. Colbacchini, con condanna al pagamento delle somme indicate.
In subordine
1-) Accertarsi e dichiararsi la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art
2946 cc per il periodo ante 1.6.2010 (notifica opposizione 1.6.2020) stante la natura solutoria dei singoli addebiti e l'inerzia dell'opponente al diritto di ripetizione”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. quale debitore principale e Parte_2 Parte_4
, quale fideiussori, hanno proposto avanti il tribunale di Treviso opposizione
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n.298/2020 emesso in data 28/10/2020, con il quale veniva loro ingiunto, su richiesta di il pagamento dell'importo pari ad euro € Controparte_2
672.529,75, oltre interessi e spese, a titolo di saldi passivi di finanziamenti per anticipi all'export e di prestito d'uso in oro.
-6- Gli opponenti hanno dedotto che: I) in sede monitoria, l'istituto di credito non avesse sorretto il credito da idonea evidenza contrattuale, non avendo l'istituto prodotto in giudizio l'accordo negoziale originario da cui sorgeva l'obbligazione a carico dell'impresa orafa;
II) in merito al contratto di c/c n. 1712355, fossero stati applicati illegittimamente importi non dovuti a titolo di interessi anatocistici in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., di commissioni di massimo scoperto non correttamente pattuite in violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. di interessi ultra legali in violazione dell'art. 1284 c.c. e di commissioni addebitate in violazione dell'art. 117-bis
TUB; III) i documenti cc.dd. saldaconto allegati al ricorso monitorio, non avessero i requisiti di cui all'art. 50 TUB. Eccepivano, limitatamente alla posizione della
, il difetto di competenza territoriale del tribunale di Treviso in favore del Pt_1
Tribunale di Vicenza, in ragione della qualità di consumatore della stessa ed in quanto residente e domiciliata a Cassola, comune sito in provincia di Vicenza. Formulavano domanda riconvenzionale al fine di rideterminare il rapporto di conto corrente, affermando come la società vantava nei confronti dell'istituto di credito un controcredito pari ad euro 274.927,37.
2. Si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto dagli Controparte_2
opponenti e insistendo per il riconoscimento del credito.
3. Il giudice trevigiano, disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti di , ha proceduto alla separazione Parte_1
della causa relativa al rapporto di questa garante con la banca e con la successiva sentenza n. 712/2021, a definizione del separato procedimento, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte attrice, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Vicenza.
4. Con comparsa in riassunzione regolarmente notificata, ha Controparte_2
riassunto la causa davanti il Tribunale di Vicenza nei confronti della garante
, la quale si è costituita in causa. Parte_1
5. Il Tribunale di Vicenza, acquisita la relazione del c.t.u. resa nel procedimento separato davanti il Tribunale di Treviso e prodotta da , con sentenza n. 989/2023 Controparte_2
pubblicata il 26/5/2023, ha definito la controversia, condannando “ Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 566.726,13 oltre ad
[...] CP_2
-7- interessi convenzionali 19/11/2019 al saldo” e alla rifusione di metà delle spese processuali, compensata la restante quota.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello , affidato a due Parte_1
motivi. Preliminarmente, chiede: - di sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n.989/2023 emessa dal tribunale di Vicenza;
- la sospensione ex art. 295 c.p.c. della sentenza attualmente pendente in fase decisionale avanti al
Tribunale di Treviso (R.G. 3682/2020) relativa alla controversia separata tra la società
e il garante, nonché legale rappresentante della medesima, Parte_5 Pt_3
ed Mediante i due motivi di appello, si censura la motivazione
[...] Controparte_2
di cui ai capi 2, 3 e 4 della sentenza, laddove il giudice ha disposto il rigetto della domanda di accertamento della nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus e nella parte in cui qualifica il contratto di prestito d'uso d'oro come contratto atipico e non come contratto di mutuo.
7. Si è costituita in giudizio la Controparte_7
, quale cessionaria del credito di , e per essa chiedendo,
[...] CP_2 CP_3
in via preliminare, di dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art 342 c.p.c., nel merito, rigettarsi le domande avanzate dall'appellante perché infondate e, in subordine, dichiararsi la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art 2946 cc per il periodo ante 1.6.2010.
8. All'esto della prima udienza, parte appellante nel richiamare in toto le eccezioni e le difese sollevate nei precedenti scritti difensivi ha chiesto di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della cessionaria CP_1 Controparte_1
costituta in questo grado di giudizio.
[...]
9. Con ordinanza del 13/06/2024, questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. avanzate da
, dichiarando la contumacia di Pt_1 Controparte_2
10. La causa, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe ritrascritte, depositate le scritture difensive conclusionali, è stata rimessa in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale.
-8- Con la sentenza impugnata, il giudice vicentino ha escluso la nullità della fideiussione per violazione della disciplina sulla concorrenza, in quanto ha ritenuto che le clausole asseritamente invalide non possono essere definite tali “in se stesse ma in quanto applicate in modo uniforme” (pag. 23, sentenza impugnata) e, nel caso in esame, la fideiussione era stata sottoscritta nel 2008 - quando l'accordo anticoncorrenziale in seguito al provvedimento della Banca d'Italia del 2/5/2005 e della modifica del modulo standardizzato ABI, non era più operativo – nel mentre la ipotizzata posizione di continuità della fideiussione del 2008 rispetto a quella sottoscritta nel 2004, non implicava, come automatica conseguenza, la regolamentazione della stessa secondo le clausole di quest'ultima atteso che il testo della fideiussione del 2008 (nel quale non compaiono le clausole “incriminate”) sostituiva quello del 2004 ( pag. 23, sentenza).
Quanto al contratto di prestito d'uso d'oro, il tribunale lo ha qualificato in termini di contratto atipico, non integralmente assimilabile al mutuo, posto che il suo carattere aleatorio è determinato da una duplice circostanza: I) alla cessazione del rapporto il cliente deve restituire alla banca la stessa quantità d'oro ricevuta in prestito (ovvero il suo controvalore al momento della restituzione); […] II) l'entità del prestito (e l'interesse applicato) viene commisurata, per ciascun periodo, al (variabile) valore di mercato ottenuto dall'oro nel periodo considerato (pag. 24, sentenza appellata).
In merito all'entità della pretesa creditoria, il tribunale ha condiviso e fatto proprie le risultanze peritali della causa avanti il tribunale di Treviso, che portavano all'individuazione di un debito verso la banca di € 566.726,13.
Sulla base di queste argomentazioni il giudice ha condannato al Parte_1
pagamento in favore di della somma di euro 566.726,23, oltre interessi Controparte_2
convenzionali dal 19/11/2019 al saldo e al pagamento in favore di Controparte_2
della metà delle spese del giudizio, compensate nel resto.
b.) Motivi di appello.
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante chiede che la sentenza venga riformata nella parte in cui il giudice, rigettando l'eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus, ha ritenuto non operante il modello standardizzato ABI, con la motivazione che la garanzia risultava sottoscritta nel 2008, in sostituzione della precedente del 2004.
-9- Secondo parte appellante il contratto era stato redatto in conformità con lo “Schema
ABI”, ritenuto dal noto Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca di Italia ad integrare un'intesa restrittiva della concorrenza e dunque a violare le disposizioni previste dalla normativa Antitrust di cui alla Legge n. 287/1990.
Sulla base di queste premesse, quindi, si censura il capo 2 della sentenza, laddove il giudice, rigettando l'eccezione di nullità parziale del contratto di garanzia ha statuito che
“la fideiussione che qui occupa risulta sottoscritta nel 2008 quando l'accordo anticoncorrenziale a seguito del provvedimento della Banca d'Italia 2/5/2005 e della conseguente modifica del modulo standardizzato da parte dell'ABI non era più operativo”, -“la circostanza che la fideiussione del 2008 altro non sia che la prosecuzione ad ogni effetto e senza soluzione di continuità di quella sottoscritta nel
2004 non significa che la stessa sia regolata da clausole di quest'ultima, atteso che il
“testo” della fideiussione del 2008 (nel quale non compiono le clausole incriminate) sostituisce quello del 2004” (pag. 17, appello).
Secondo parte appellante, le considerazioni del giudice risultano errate posto che: I) a decorrere dal mese di gennaio 1997, la rilasciava garanzia fideiussoria Pt_1
omnibus a favore di e, pertanto, il contratto sottoscritto nell'agosto Controparte_2
del 2006 non poteva corrispondere al contratto originario;
II) il contratto di fideiussione sottoscritto nel 1997 non è mai stato consegnato dalla Banca all'appellante, nonostante specifica istanza ex art. 119 TUB e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono mai stati prodotti i contratti originali, nonostante il giudice avesse accolto l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c. formulata dagli attori opponenti;
III) non corrisponde al vero il fatto che il contratto di fideiussione impugnato non contenga le clausole “incriminate” previste dallo schema ABI, posto che «è sufficiente leggere il contratto (doc. 10) per rilevare la presenza della clausola (art. 5) derogatoria dei termini di cui all'art. 1957 c.c. inserita nello “Schema ABI all'art. 6; il tenore letterale della stessa infatti prevede che
“responsabilità del fideiussore” – i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita); tale clausola richiama integralmente il contenuto dell'art. 6 dello “Schema ABI” ove è previsto che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni
-10- suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato» (pag. 18, appello). Secondo
l'appellante vi sarebbe pertanto la prova di una piena coincidenza tra la clausola unilaterale redatta da e quella inserita nello schema ABI. Controparte_2
Si sostiene che la deroga dei termini di cui all'art. 1957 c.c. abbia creato un pregiudizio alla garante , posto che “La clausola contrattuale inserita nella fideiussione Pt_1
omnibus conclusa dalla garante sig.ra in data 6 agosto 2008 con l'istituto di Pt_1
credito, all'all'art. 5, derogando il termine di sei mesi sancito dalla disciplina codicistica
(posto a tutela del garante), assicura alla banca la facoltà di agire nei confronti del debitore fino a tre anni (trentasei mesi) dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita, integrando in tal modo una effettiva lesione dei diritti del garante” (pag. 20, appello).
2. Con il secondo motivo di appello, parte appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice, rigettando parzialmente le domande svolte dalla
, ha ritenuto che tra la società debitrice e l'istituto di credito fosse stipulato Pt_1
un contratto atipico di prestito d'oro e non un contratto di mutuo. Si contesta, inoltre, la correttezza della ricostruzione operata dal CTU e condivisa dal giudice.
Anche in questa sede, l'appellante sostiene che il “contratto tipico cui fare riferimento per disciplinare il prestito d'uso d'oro è il contratto di mutuo” in conseguenza delle
“profonde analogie” tra le tipologie contrattuali in questione, quali il medesimo oggetto e la medesima causa, oltre agli stessi elementi, cioè: “- la pattuizione, ex art. 1816 c.c., di un termine finale per la restituzione della res;
− il versamento di interessi a titolo di corrispettivo per la messa a disposizione della res fungibile, oggetto del contratto ex art.
1820 c.c.; − il rischio di furto o smarrimento che grava contrattualmente sull'impresa fin dal momento della consegna dei lingotti d'oro” (pag. 23, appello). Sulla base di queste argomentazioni ne deriverebbe la piena applicabilità alla fattispecie negoziale in esame della disciplina di cui agli artt. 1813 e ss. del c.c.
Si sostiene l'erroneità dell'inquadramento della fattispecie in esame sotto lo schema del contratto aleatorio atipico, posto che “i contratti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa sono stati tutti conclusi per adesione da parte della che si è limitata Parte_2
ad accettare, sottoscrivendole, le clausole contrattuali unilateralmente redatte e
-11- predisposte da (pag. 26, appello). L'appellante richiama la Circolare Controparte_2
della Banca di Italia n. 139 del 11/02/1991, evidenziando come questa chiarisca “in modo inequivocabile che per la segnalazione in Centrale Rischi non devono emergere sconfinamenti dovuti alla fluttuazione della quotazione dell'oro: gli importi dell'accordato e dell'accordato operativo devono essere adeguati a quelli segnalati dell'utilizzato” (pag. 26, appello), confermando “che il valore del capitale mutuato, quale controvalore dell'oro calcolato al momento della consegna fisica dei lingotti all'impresa orafa, non possa subire le oscillazioni progressive in conseguenza del continuo aumento del valore dell'oro sui mercati finanziari” (pag. 27,appello), aspetto quest'ultimo che esclude il contratto di prestito d'uso d'oro da ogni possibile ed eventuale forma di operazione finanziaria in strumenti derivati.
c) Questioni preliminari
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
Dalla lettura dell'atto di citazione d'appello si ricavano agevolmente sia le parti della sentenza che vengono sottoposte a impugnazione sia le critiche che ad esse muove l'appellante, come si ricava anche dalla superiore esposizione dei motivi di appello.
2. La doglianza inerente alla mancata sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della controversia nell'ambito della quale – proprio a seguito dell'eccezione sollevata dalla stessa – è stata disposta la separazione della Pt_1
presente controversia con declinatoria di competenza in favore del tribunale di Treviso è priva di pregio.
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. può infatti essere disposta solamente quando la decisione dipenda dall'esito di altra causa, la quale abbia portata pregiudiziale in senso stretto ovvero vincolante, con effetto di giudicato, nell'ambito della causa pregiudicata (Cass. Sez. 6-3, n. 3299/2018), mentre nel caso che ne occupa sono senz'altro diverse le parti dei due processi, con conseguente esclusione in radice di un'efficacia sotto il profilo soggettivo dell'eventuale giudicato del processo avanti il tribunale di Rovigo.
3. L'appellante – sempre in via “preliminare” – ha eccepito la “carenza di legittimazione attiva di , sostenendo che Controparte_1
farebbe difetto la prova della qualità di cessionaria del credito, in assenza della produzione del relativo contratto di cessione.
-12- Vanno premessi i più recenti approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità
(Cass. 28790/2024 – 17944/2023). Si parte dalla osservazione che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv.
659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)
Ciò posto, va peraltro tenuto presente che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Alla luce di tali principi, va rilevato, innanzi tutto, che l'appellante non pone in seria discussione l'esistenza del contratto di cessione, limitandosi a dedurre che ne farebbe difetto la prova (“In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”: Cass. 17889/2020). Non vi è dunque una effettiva e specifica contestazione del contratto di cessione.
E, una volta posto al di fuori dei fatti contestati il contratto di cessione (così come la ricomprensione dei rapporti per cui è causa nell'ambito di quelli ceduti, aspetto mai nemmeno posto in specifica discussione), va escluso che, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario sia ineludibilmente necessaria la produzione del relativo contratto di cessione, come ricavabile dal consolidato orientamento di legittimità innanzi richiamato.
-13- Va inoltre evidenziato che nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è indicato che erano stati inseriti in un sito internet (https://dovalue.it/it/donext/utp) i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne facessero richiesta. Parte appellante non ha minimamente neppure adombrato che dalla consultazione di tale sito internet i rapporti oggetto di questo contendere non risultino fra quelli ceduti.
Oltre a ciò, mette conto considerare che: - la presente causa in questa sede di appello,
è stata incardinata dalla evocando in giudizio ossia l'originaria Pt_1 CP_2
titolare dei rapporti bancari per cui è causa, la quale non si è costituita in causa ed è stata dichiarata contumace, mentre alla prima udienza si è costituita, nella dichiarata qualità di successore a titolo particolare, Controparte_1
- il difensore di nel primo grado di giudizio (avv. R. Frojo) è il
[...] CP_2
medesimo difensore che si è costituito per Controparte_1
[...]
Tenuto conto di tutti tali elementi, in uno con la pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale, adempimento al quale pure è ragionevole annettere valenza quantomeno indiziaria della conclusione della cessione, ritiene la corte che risulti un compendio probatorio idoneo a sostenere la titolarità in capo a Controparte_1
dei rapporti bancari per cui è causa.
[...]
d) Disamina dei motivi di appello.
1. La denuncia, veicolata con il primo motivo di appello, di erroneità del rigetto della eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione, relativamente alla clausola di deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., è del tutto priva di pregio.
1.1. Rimane dirimente osservare che la scadenza dell'obbligazione va individuata nella data di invio della missiva via pec del 19 novembre 2019 con la quale la banca intimava la risoluzione con effetto immediato dalla ricezione della comunicazione di “ogni finanziamento a Voi concesso”, con recesso dai rapporti di conto corrente, con risoluzione dei rapporti di anticipi export, con intimazione alla restituzione immediata del prestito d'uso d'oro e con richiesta di immediato pagamento dell'intero importo complessivo del credito della banca (v. doc. 19 fascicolo monitorio).
L'appellante sostiene che il creditore dovrebbe attivarsi con le istanze contro il debitore
“tempestivamente al primo manifestarsi dell'inadempimento”, ma si tratta di una
-14- deduzione del tutto priva di fondamento, in quanto l'art. 1957 c.c. fa riferimento alle iniziative da adottarsi entro sei mesi dalla “scadenza dell'obbligazione principale”.
È dunque alla scadenza dell'obbligazione che occorre avere riguardo, scadenza che, nel caso in esame, alla luce del riportato tenore della comunicazione del 19 novembre
2019, va individuato con la manifestazione di recesso dai rapporti e di risoluzione dei contratti intimata in tale missiva.
1.2. Ciò posto, è certo che il ricorso per il decreto ingiuntivo venne depositato l'8 gennaio 2020 e, dunque, ben prima del termine semestrale che aveva preso decorrenza il 19 novembre 2019, allorquando, con il recesso intimato dalla banca (comunicato anche ai garanti), erano venute a scadenza le obbligazioni.
1.3. Anche a ritenere la invalidità della clausola di deroga al termine ex art. 1957 c.c., dunque, in ogni caso non si potrebbe pervenire alla declaratoria di decadenza del creditore dalla garanzia, come auspicato dalla parte appellante, dovendosi riscontrare il tempestivo adempimento all'onere a lui imposto dalla menzionata disposizione normativa.
1.4. Rimangono pertanto del tutto fuori bersaglio le deduzioni dell'appellante circa la necessità che la posizione del garante non resti indefinitivamente sospesa alla volontà del creditore di dare corso alle iniziative contro il debitore, così come alla necessità che le iniziative si traducano in ricorsi giudiziali, in quanto – nel caso di specie – vi è prova dell'adozione del ricorso giudiziale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
1.5. Né il riferimento dell'appellante alla lettera del 21 ottobre 2019 risulta in qualche modo rilevante, in quanto si tratta di un mero sollecito all'adempimento (in disparte che anche a voler assumere a riferimento la data del 21 ottobre 2019, la conclusione non muterebbe. Invero, anche assumendo quale termine a quo il 21 ottobre 2019, sarebbe inevitabile constatare che il deposito del ricorso giudiziale nel gennaio 2020 attesterebbe comunque il rispetto da parte della banca del termine semestrale stabilito dall'art. 1957 c.c., onde la eventuale nullità della clausola di deroga a quel termine rimarrebbe del tutto irrilevante ai fini che qui rilevano).
2. Il secondo motivo è infondato.
La pretesa diretta applicazione della disciplina del mutuo al fine, se bene è dato intendere la prospettazione, di liberarsi dall'obbligazione pagando il valore dell'oro non
-15- già al momento della restituzione, ma al momento della originaria consegna del metallo, è del tutto destituita di fondamento.
2.1. È opportuno prendere le mosse dalla disamina del contenuto dei contratti in questione, operazione che l'appellante neppure ha ritenuto di compiere.
I contratti di prestito d'uso d'oro (anche PUO) oggetto di questo contendere sono regolamentati quali “prestiti d'uso d'oro fino” con opzione di rinnovo automatico, con durata iniziale fino alla fine del trimestre solare di accensione, salvo il rinnovo automatico per trimestri solari (v. contratto quadro del 29-3-2012: doc. 11 e connesso contratto di affidamento doc. 12).
Si tratta, nello specifico, di sette operazioni di , così riportate nella c.t.u. svolta nel giudizio avanti il tribunale e risultanti dalla documentazione prodotta dalla banca (cfr. documenti prodotti nella cartella sub doc. 11):
1. n. 582010910201 aperto il 6.9.2016 per n. 3 lingotti da 995,00 grammi di oro fino
(totale gr. 2.985,00), estinto il 16.12.2019;
2. n. 582010910215 aperto il 8.9.2016 per n. 2 lingotti da 995,00 grammi di oro fino
(totale gr. 1.990,00), estinto il 16.12.2019;
3. n. 582010811168 aperto il 28.8.2017 per n. 3 lingotti da 995,00 grammi di oro fino
(totale gr. 2.985,00), estinto il 16.12.2019;
4. n. 582011211519 aperto il 7.12.2017 per n. 1 lingotti da 995,00 grammi di oro fino
(totale gr. 995,00), estinto il 16.12.2019;
5. n. 582010411803 aperto il 9.4.2018 per n. 1 lingotti da 995,00 grammi di oro fino
(totale gr. 995,00), estinto il 16.12.2019;
6. n. 582010411822 aperto il 11.4.2018 per n. 2 lingotti da 995,00 grammi di oro fino
(totale gr. 1.990,00), estinto il 16.12.2019;
7. n. 582010912248 aperto il 21.9.2018 per n. 1 lingotti da 995,00 grammi di oro fino
(totale gr. 995,00), estinto il 16.12.2019.
Tutti i contratti sono stati estinti in data 16.12.2019 mediante vendita da parte della banca a dei n. 13 lingotti, con addebito di € 552.029,75, pari all'importo Parte_2
ingiunto per i prestiti d'uso d'oro, oltre a spese per complessivi € 601,82.
I contratti di prestito d'uso d'oro in questione recano all'art. 1 la clausola secondo cui “Il cliente acquisterà la proprietà dell'oro solo e nel momento in cui acquisterà il medesimo”.
-16- All'articolo 5 è prevista la “Modalità di restituzione e/o acquisto”, stabilendosi che il cliente “dovrà alternativamente: - restituire la stessa quantità, pezzature e qualità di oro ricevuto in prestito;
- acquistare il quantitativo di oro ricevuto in prestito contro pagamento del prezzo determinato secondo le modalità indicate al punto III a) o III b)”.
Il punto III prevede che la base di fissazione del prezzo “sarà: a) prezzo del metallo quotato ad uno dei due fixing di Londra il secondo giorno bancario antecedente la data di scadenza maggiorato delle spese di commissione degli oneri CIF oppure b) prezzo di mercato dell'oro di Zurigo o Londra del secondo giorno antecedente la “data di scadenza” come comunicato dal Fornitore di volta in volta prescelto dalla Banca maggiorato degli oneri CIF”.
In estrema sintesi, si tratta di un rapporto in forza del quale l'istituto di credito consegna all'azienda orafa una determinata quantità di oro in lingotti, prevedendo che la ricevente, oltre a versare gli interessi che decorrono dal momento della consegna medesima, restituisca a una determinata scadenza il tantundem o, in alternativa, il relativo prezzo dell'oro trattenuto per le lavorazioni, calcolato secondo la quotazione del metallo al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto.
Ciò premesso, va innanzi tutto, esclusa ogni indeterminatezza dell'alea sottesa al contratto, in quanto, da un lato, la possibilità di oscillazione del valore dell'oro è intrinseca al materiale fatto oggetto del contratto fra le parti, rappresentando l'alea caratteristica del negozio (come di tutti quelli collegati all'andamento di valore di merci o monete) e, dall'altro, i parametri indicati risultano adeguatamente oggettivi ed esterni rispetto alla banca determinando, in alternativa alla restituzione dello stesso materiale ricevuto in prestito i criteri per determinare il prezzo al quale acquistare l'oro (fixing di
Londra secondo giorno bancario antecedente la data di scadenza).
2.2. L'appellante, senza neppure prendere in considerazione alcuna clausola della regolamentazione contrattuale, sostiene l'assunto che in caso di contratti non “tipizzati” vi sarebbe la “necessità di inquadrare giuridicamente la tipologia contrattuale de quo, al fine di poter ricavare la disciplina applicabile ai diversi rapporti obbligatori dalla stessa scaturenti” e che “il contratto tipico cui far riferimento per disciplinare il prestito d'uso
d'oro” sarebbe “il contratto di mutuo” (appello, pag. 22).
La “completa assimilazione” dei prestiti d'uso d'oro al mutuo, viene sostenuta per trarne la nullità delle clausole relative alla previsione che la proprietà dell'oro concesso in
-17- prestito passi al momento dell'esercizio dell'opzione (fra restituzione del materiale ovvero acquisto dell'oro con pagamento del corrispettivo), anziché al momento della consegna dell'oro, ritenendo trattarsi di “norme inderogabili”.
Secondo l'appellante, dunque, la clausola del contratto di prestito d'uso, la quale stabilisce che il mutuatario dell'oro non ne acquisisce la proprietà automaticamente, ma ha la facoltà di acquisirla ovvero – alternativamente – di restituire l'oro prestato, non potrebbe immutare la disciplina di legge secondo cui il trasferimento della proprietà consegue ipso iure alla natura fungibile del bene mutuato con conseguente confusione nel patrimonio del mutuatario.
2.3. Ciò premesso, va ritenuto che né l'inquadramento giuridico proposto né le conseguenze che da esso la parte appellante mirerebbe a ottenere possono essere condivisi.
2.4. Innanzi tutto, Cass. 9256/2020 non pare fornire alcun effettivo avallo alla prospettazione sostenuta dalla parte appellante. Anzi, a ben vedere, tale pronuncia qualifica il contratto di prestito d'uso d'oro come contratto “atipico” e, dunque, non direttamente riconducibile ad alcun contratto nominato, rilevandosi unicamente che esso è “suscettibile di accostamento al mutuo, sotto vari profili” (fra i quali, peraltro, la
S. Corte non annovera la disciplina del trasferimento della proprietà delle cose mutuate).
Anche altro precedente di legittimità, vale a dire Cass. 23171/2017, pur constatando che «l'unica pattuizione non riconducibile al contratto di mutuo rimarrebbe quella secondo la quale “il trasferimento della proprietà dell'oro greggio avviene al momento dell'esercizio d'opzione”», nondimeno, si è ben guardata dal ritenere tale previsione tamquam non esset o addirittura la sua nullità. Vi è stata, dunque, nella motivazione dei citati arresti, la considerazione della clausola relativa al trasferimento della proprietà e, ciononostante, non è stata ritenuta l'incompatibilità di essa con le regole di trasferimento del diritto relative a beni fungibili.
Nella sentenza della Cassazione civile, sez. I, 26.6.2023, n. 18147 si trova adeguatamente compendiato anche con riferimento ai precedenti di legittimità
l'approdo raggiunto: proprio in ordine alla “natura del prestito d'uso d'oro”, la Suprema
Corte osserva che essa «è stata ricostruita nel precedente di Cass. n. 23171 del 2017, cui si è ispirata anche la successiva Cass. n. 9256 del 2020, così illustrandone le
-18- caratteristiche quale contratto atipico mediante cui un istituto di credito mette a disposizione di soggetti operanti nel settore dell'oreficeria un certo quantitativo d'oro, del quale - alla scadenza pattuita - può essere disposta la restituzione, ovvero, in alternativa, il pagamento del controvalore;
la stessa messa a disposizione ha come corrispettivo una somma di danaro, sotto forma di interessi sul "prestito", interessi normalmente decorrenti su di un contratto bancario collegato al "prestito" dell'oro e diretta a remunerare il servizio di finanziamento».
La sintesi è chiara ed evidenzia l'infondatezza dello sforzo di riqualificazione compiuto da parte appellante, poiché non è vero, innanzitutto, che i rapporti in esame siano stati semplicemente condotti alla tipologia del mutuo, conseguendone, sempre secondo l'appellante, l'integrale e rigida applicazione della relativa disciplina codicistica.
2.5. A ben vedere, la stessa questione in ordine al momento del passaggio della proprietà non risulta affatto dirimente ai fini che qui rilevano.
Questa Corte ha già ritenuto (in altri precedenti relativi a prestiti d'uso d'oro) che la individuazione del passaggio della proprietà in un momento diverso dalla consegna dell'oro “non costringe affatto a ritenere che il valore cui fare riferimento al fine di individuare l'oggetto della restituzione sia quello iniziale, del contratto con consegna dei lingotti, poiché anzi la disciplina pattizia come sopra ricostruita (già nei tre arresti della
Cassazione) trova elemento tipico, qualificante e meritevole di tutela proprio nella specifica previsione della facoltà alternativa di restituzione del tantundem: come si è già visto, la parte può restituire il medesimo quantitativo di lingotti o una somma di denaro pari al valore che essi hanno in quel momento (e non certo in quello anteriore ed ormai potenzialmente lontano dell'inizio del rapporto).
In altri termini, la società cliente acquisisce un dato quantitativo di lingotti e può in ogni momento curare la restituzione di un pari quantitativo o in alternativa pagare il valore che quel pari quantitativo assume in quel momento;
mancata la restituzione, la medesima alternativa e la medesima valorizzazione si avrà al termine del rapporto;
la suddetta valorizzazione trova peraltro un parametro oggettivo di riferimento, previsto nel contratto e nella prassi, costituito dal fixing rilevato dalla Borsa di Londra ed espresso in
USD e poi successivamente convertito in Euro al cambio BCE nel giorno della relativa liquidazione;
il costo per il cliente del finanziamento è invece espresso nella diversa e
-19- ulteriore pattuizione relativa agli interessi dovuti” (Corte app. Venezia sentenza n.
1573/2024).
Anche accedendo all'ipotesi interpretativa sostenuta dall'appellante, quindi, in forza della quale la proprietà dell'oro sarebbe stata trasferita nel caso di specie alla medesima fin dal momento della sua presa in consegna, nondimeno la società ricevente l'oro alle previste scadenze contrattuali doveva, in alternativa alla restituzione del metallo non impiegato nelle proprie lavorazioni artigianali o industriali, versare alla controparte il prezzo dell'oro acquistato calcolandolo in base al suo controvalore al momento della scadenza contrattuale medesima, come chiaramente espresso nelle già richiamate clausole dei contratti di PUO per cui è causa.
2.6. Il punto è che proprio la natura atipica del contratto, che lo stesso appellante riconosce essere stata voluta dalle parti, verrebbe, tramite l'interpretazione da esso suggerita, completamente obliterata e - in ultima analisi - contraddetta se si dovesse disciplinare il contratto atipico nei medesimi termini di un contratto tipico.
La stessa giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. 18147/2023; Cass. 9256/2020) nel riconoscere che la regolamentazione del prestito d'uso d'oro è un contratto atipico
“suscettibile però di accostamento al mutuo sotto vari profili” non giunge al risultato di applicare alla figura atipica l'intera disciplina del mutuo, quasi si trattasse di una disciplina inderogabile.
Né trova alcun fondamento la pretesa dell'appellante di ravvisare negli articoli 1813 e
1814 c.c. delle “norme inderogabili” tali da comportare la nullità delle diverse clausole predisposte dalle parti “con la sostituzione automatica prevista dall'art. 1939 c.c.”
(appello, pag. 25).
La atipicità del contratto certamente può scontare alcune incongruenze nella disciplina del rapporto e se l'appellante crede di ravvisarne una nella ricostruzione che – in linea con le pattuizioni contrattuali – differisce il trasferimento della proprietà dell'oro a un momento successivo alla consegna (v. comparsa conclusionale, pag. 35), occorre allora convenire che anche la tesi dell'appellante non è in grado di fornire una ragionevole spiegazione dell'alternativa – rispetto alla restituzione dell'oro – dell'acquisto di esso: non potendosi certo ipotizzare che chi sia già proprietario si renda acquirente del medesimo diritto sullo stesso bene.
-20- 2.7. Rimane, dunque, maggiormente in linea con le previsioni contrattuali, rispettosa dell'autonomia contrattuale (art. 1322, co. 2, c.c.) e con l'indicata solo parziale assimilabilità del PUO al mutuo, la previsione che il valore dell'oro non restituito vada ragguagliato alle quotazioni del materiale correnti alla data in cui si sarebbe dovuta effettuare la restituzione, come del resto può indirettamente ricavarsi proprio dalla disciplina del mutuo, segnatamente dalla previsione dell'art. 1818 del codice civile. In tale disposizione, per il caso in cui la restituzione da parte del mutuatario della cosa mutuata (diversa dal denaro) sia divenuta “impossibile o notevolmente difficile”, è previsto sì che il mutuatario si liberi con il pagamento del valore delle cose ricevute, ma
“avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire”, rendendosi così evidente che il rischio delle oscillazioni di valore è a carico del mutuatario.
2.8. Sotto altro, ma concorrente, profilo, va tenuto conto che si tratta di un contratto con causa finanziaria, nel quale le parti ben possono, nella loro autonomia contrattuale, stabilire un valore convenzionale al quale rifarsi per determinare l'entità delle obbligazioni di una delle parti.
Come insegnato da Cass. s.u. n. 5657 del 23/02/2023, “Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni”.
Va ricordato che secondo Cass. 4659/21: «La clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di "leasing in costruendo", non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al "domestic currency swap", costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato».
2.9. Né sussiste alcuna illegittima distribuzione dell'alea quale conseguenza dell'aleatorietà dell'oscillazione del valore dell'oro. Mentre il rischio contrattuale è connesso all'operazione economica sottesa e non vale certo a viziare di per sé il
-21- contratto (essendo prevista dalla legge financo la categoria dei contratti aleatori “per loro natura o per volontà delle parti”: art. 1469 c.c.), che l'oro subisca oscillazioni anche cospicue di valore in ragione di vari fattori legati al mondo economico è nozione che può ritenersi elementare e notoria, sicché va esclusa ogni nullità del contratto in ragione della possibilità che la quotazione dell'oro vari nel tempo. Si tratta di evenienza, invero, che può rivelarsi svantaggiosa per l'una o per l'altra parte, a seconda dell'andamento del valore dell'oro, ragion per cui il tentativo della parte appellante di scaricare unicamente sulla banca finanziatrice il rischio connesso all'oscillazione dell'oro è del tutto privo di fondamento giuridico ed economico. D'altronde, non può trascurarsi nemmeno che le scadenze contrattuali in occasione delle quali l'imprenditore poteva scegliere se prorogare il rapporto o se viceversa definirlo erano trimestrali, ragion per cui la società aveva tutta la possibilità di verificare ad ogni scadenza il proprio permanente interesse a restare vincolata ai contratti in questione, valutando a tal fine anche il progressivo aumento del valore dell'oro a cui era parametrato l'andamento della propria esposizione debitoria, sulla scorta di indici oggettivi e conoscibili (v. ad esempio la lettera 28-5-2015 con la quale ha dichiarato di recedere parzialmente dal Parte_2
prestito d'uso “riducendo gli utilizzi dagli originari 19 kg a 13 kg”: doc. 13 banca). L'alea sottesa al contratto era dunque esposta in termini senz'altro trasparenti, e non occulti, ed è stata periodicamente valutata ed accettata dalla cliente.
3. Quanto alle doglianze, invero neppure veicolate con specifico motivo di appello, espresse dall'appellante avverso la relazione di c.t.u. utilizzata dal primo giudice, sostenendosi che si tratta di indagine tecnica espletata nel diverso giudizio dal quale è stato separato il presente e non ancora pervenuto a sentenza, si tratta di profili del tutto irrilevanti in questo contendere.
L'utilizzazione di prove acquisite in altri processi - fra le stesse o diverse parti - non è di per sé preclusa, alla stregua della atipicità della prova civile (Cass. n. 25067 del
10/10/2018) e non sono stati specificatamente evidenziati errori nei quali sarebbe incorso il c.t.u. (diversi da quello inerente al contratto quadro dei prestiti d'uso d'oro di cui in appresso).
Quanto alla dedotta non pertinenza del contratto quadro dei prestiti d'uso d'oro prodotto dalla banca (contratto del 29-3-2012) in riferimento a operazioni risalenti agli anni 2016-2019, si tratta di contestazione del tutto priva di alcun riscontro. Essa
-22- potrebbe avere fondamento se si trattasse di un contratto quadro stipulato dopo le operazioni di prestito d'uso, ma trattandosi di un contratto quadro stipulato prima, non si apprezza la concludenza della contestazione basata sulla mera constatazione del tempo intercorso. D'altronde l'appellante, pur ipotizzando l'esistenza di un contratto quadro successivo (“un contratto quadro eventualmente concluso tra le parti nel mese di aprile 2015”: comparsa conclusionale, pag. 17) e dolendosi della sua mancata produzione da parte della banca all'esito dell'ordine di esibizione, non è stata in grado di fornire la prova che un diverso contratto quadro esistesse e sia stato stipulato fra le parti.
In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a integrale carico della parte appellante.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dai compensi ex art. d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (€ 566.726,13), tenuto conto delle attività difensive effettivamente espletate nel presente grado e nei limiti della nota spese dimessa in atti.
PER QUESTI MOTIVI
1. definendo l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
989/2023 del tribunale di Vicenza, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante a rifondere a Parte_1 [...]
quale cessionaria del credito di e, per Controparte_1 Controparte_2
essa, a le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € CP_3
14.914,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza a carico di del presupposto Parte_1
procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 30 giugno 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-23-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 5/1/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. , rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Roda Corrado con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, 20122,
Corso di Porta Romana n. 51, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione depositata nel giudizio di primo grado R.G. n. 3003/2021
Tribunale di Vicenza;
appellante contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
cessionaria del credito di e per essa , rappresentata e CP_2 CP_3
difesa in giudizio dall'avv.to Roberta Frojo, con domicilio eletto presso il suo studio in
Biella, via Mazzini n.8, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
(C.F. e P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 989/2023 pubblicata il 26/5/2023 dal Tribunale di Vicenza– Appalto: Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).-
-1- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 989/2023, Rep. 1643/2023 pubblicata in data 26 maggio 2023 e non notificata all'esito del procedimento avanti il Tribunale di Vicenza, Sez. I, Dott. Colbacchini, R.G.
3003/2021, in accoglimento del presente gravame, così statuire:
In via preliminare:
- per tutti i motivi in atti, sussistendone i presupposti richiesti dagli art. 283 c.p.c. e 351
c.p.c., sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 989 pubblicata in data 26 maggio 2023 dal Tribunale di Vicenza (R.G. 3003/2021 – Giudice dott. Colbacchini);
In via pregiudiziale:
- per tutti i motivi in atti, rimettere in istruttoria il giudizio de quo, ovvero sospenderlo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sino alla definizione della controversia attualmente pendente – tutt'oggi in fase decisionale – avanti al Tribunale di Treviso (R.G. 3682/2020 – assegnato al Giudice dott.ssa Andreatta), sorta tra la società (debitore principale) il Parte_2
garante e legale rappresentante della medesima, sig. ed Parte_3 Controparte_2
(creditore sostanziale);
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della cessionaria CP_1
per tutti i motivi dedotti in atti;
Controparte_1
- rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, le eccezioni promosse da
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta, siano Controparte_1
esse in via preliminare che in via subordinata, perché infondate in fatto ed in diritto;
In via principale nel merito:
- in accoglimento del primo motivo di gravame promosso dall'appellante, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 989 pubblicata in data 26 maggio
2023 (R.G. 3003/2021 – Giudice dott. Colbacchini), accertando la nullità parziale del/i contratti di fideiussione omnibus conclusi dalla garante sig.ra con Parte_1
in quanto redatti in conformità con le clausole inserite nello Schema Controparte_2
ABI e come tali idonee a configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione della normativa anti trust (Legge n. 287/1990);
-2- - in accoglimento del secondo motivo di gravame promosso dall'appellante, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 989 pubblicata in data 26 maggio
2023 (R.G. 3003/2021 – Giudice dott. Colbacchini) previo accertamento dell'applicabilità della disciplina codicistica di cui agli art. 1813 c.c. alla fattispecie negoziale del “contratto di prestito d'uso d'oro”, accertare e dichiarare, la nullità totale e/o parziale e/o l'invalidità totale o parziale di singole clausole dei contratti di prestito d'uso d'oro conclusi dalla con ed azionati dalla banca in via Parte_2 Controparte_2
monitoria nei confronti della società e dei garanti avanti al Tribunale di Treviso;
- per effetto, accogliere – nei confronti di e di Controparte_2 [...]
– le conclusioni di primo grado che si ritrascrivono in questa Controparte_1
sede ex art. 346 c.p.c.
In via principale nel merito:
Sulla garanzia rilasciata dalla Signora Parte_1
− nella denegata ipotesi di mancata sospensione del giudizio, in virtù di quanto dedotto, argomentato e dimostrato negli atti e nei documenti di parte prodotti nel fascicolo di causa R.G. 3682/2020, attualmente pendente avanti al Tribunale di Treviso, accertare e dichiarare, anche in via incidentale, l'insussistenza del credito asseritamente vantato da in fase monitoria nei confronti del debitore principale ed Controparte_2 Parte_2
ingiunto alla società medesima ed ai garanti sig.ri e;
conseguentemente Pt_3 Pt_1
accertare e dichiarare nulle e/o inefficaci e/o invalide le fideiussioni omnibus rilasciate dalla garante sig.ra in favore della Parte_1 Parte_2
− per effetto: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020 R.G. n. 118/2020, Rep.
353/2020 emesso dal Tribunale di Treviso;
In ogni caso, nel merito, anche in via incidentale:
Sul rapporto di conto corrente n. 17123555 concluso dalla con Parte_2 CP_2
[...]
− accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole del rapporto di conto corrente nr. 17123555, dei rapporti anticipi ed ivi regolati, nonché dei Controparte_5
contratti ad essi ricollegati, quali contratti di affidamento e/o aperture di credito, azionati da nei confronti di in relazione all'applicazione di interessi, CP_2 Parte_2
interessi ultralegali, commissioni, oneri, spese, valute e capitalizzazione trimestrale, in
-3- violazione della Legge n. 108/1996 e dell'art. 117 del TUB, per tutte le ragioni esposte in atto e senza inversione dell'onere della prova. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, R.G. n. 118/2020, emesso dal Tribunale di
Treviso, ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione delle CP_2
iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto, nonché di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione della segnalazione a sofferenza;
− senza inversione dell'onere della prova, ricalcolare i rapporti di dare / avere tra il debitore garantito ed il creditore bancario in relazione al rapporto di conto Parte_2
corrente nr. n. 17123555 e rideterminare il saldo, previa occorrendo disposizione di CTU tecnico contabile;
per effetto dichiarare, anche previa compensazione delle rispettive partite di credito tra le parti, ai sensi dell'art. 35 cpc, che nulla è dovuto da in Parte_2
favore di CP_2
Nel merito, anche in via incidentale,
Sui rapporti di “prestito d'uso d'oro” conclusi dalla con Parte_2 Controparte_2
− per tutte le ragioni indicate nell'atto introduttivo di cui alla controversia R.G.
3686/2020, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei contratti di prestito d'uso d'oro azionati da e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo CP_2
provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, R.G. n. 118/2020, emesso dal Tribunale di
Treviso, ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione delle CP_2
iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto, nonché di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione della segnalazione a sofferenza;
− senza inversione dell'onere della prova, ricalcolare i rapporti di dare / avere tra il debitore garantito ed il creditore bancario in relazione ai rapporti di prestito Parte_2
d'uso d'oro e rideterminare il saldo, previa occorrendo disposizione di CTU tecnico contabile;
per effetto dichiarare, anche, occorrendo, previa compensazione delle rispettive partite di credito tra le parti, ai sensi dell'art. 35 cpc, che nulla è dovuto da in favore di Parte_2 CP_2
In ogni caso, nel merito, anche in via incidentale:
− per tutte le ragioni indicate in atto, accertare e dichiarare l'indeterminatezza della domanda relativa agli interessi di cui al ricorso per decreto ingiuntivo n. 118/2020 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 298/2020, emesso dal Tribunale di Treviso;
-4- − per tutti i motivi dedotti nell'atto introduttivo di cui alla controversia R.G. 3686/2020 e nei successivi scritti difensivi, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375
c.c. e dell'art. 2 Cost., in capo a e, per l'effetto, condannare al CP_2 CP_2
risarcimento del danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore degli attori opponenti, la cui determinazione equitativa viene lasciata all'Ill.mo Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del pregiudizio economico, finanziario, reputazionale e di accesso al credito sofferto dagli attori;
− accertare e dichiarare l'illegittimità per difetto dei presupposti di fatto e di legge della segnalazione a sofferenza effettuata ai danni della società attrice e della garante da parte di e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, ordinare a di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione ex tunc CP_2
delle segnalazioni effettuate. Per l'effetto, condannare al risarcimento del CP_2
danno contrattuale e extracontrattuale, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore della garante la cui determinazione equitativa viene Parte_1
lasciata all'Ill.mo Tribunale, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del pregiudizio economico, finanziario e reputazionale sofferto dagli attori;
− accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché 5 TUB in capo a per non aver consegnato tutta la documentazione richiesta con le due missive CP_2
ex art. 119 TUB e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno in favore CP_2
della odierna opponente, la cui determinazione equitativa, comprensiva di interessi compensativi e legali, viene lasciata all'Ill.mo Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del pregiudizio nelle ragioni di difesa sofferto dagli odierni opponenti., ordinando a di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione CP_2
della segnalazione a sofferenza.
In via istruttoria e/o di merito, anche incidentale.
− senza inversione dell'onere della prova, disporsi, occorrendo CTU tecnico contabile, in relazione al rapporto di c/c nr. 17123555 concluso dalla nonché in relazione Parte_2
ai rapporti di prestito d'uso d'oro sottoscritti dalla con ed Parte_2 Controparte_2
azionati in via monitoria;
− per tutti i motivi dedotti in atto, ricorrendone i presupposti, sempre senza inversione dell'onere della prova, emettere ordinanza ingiunzionale ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di condannandola a consegnare a sua cura e spese copia della CP_2
-5- documentazione analiticamente descritta ed indicata nel doc. 9 di parte attorea, qui da intendersi integralmente trascritto e riportato. − ai sensi e per gli effetti dell'art. 210
c.p.c., si chiede all'Ill.mo Giudice adito, di voler ordinare a la produzione di CP_2
copia della documentazione analiticamente descritta ed indicata nel doc. 9 di parte attorea, qui da intendersi integralmente trascritto e riportato.”;
- condannare alla refusione integrale dei compensi professionali dovuti Controparte_2
alla sig.ra per il giudizio di primo grado e per quello di gravame, Parte_1
nonché condannare alla refusione dei compensi Controparte_1
professionali per il solo secondo grado di giudizio”.
Per Controparte_6
:
[...]
“IN VIA PRELIMINARE
Sentir dichiarare l'inammissibilità ex art 342 cpc dell'appello
NEL MERITO
In principalità
Respingere l'atto di appello, siccome infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di Vicenza nr. 989 pubblicata il 26.5.2023
/2022 nella causa da RG 3003/2021, Giudice dr. Colbacchini, con condanna al pagamento delle somme indicate.
In subordine
1-) Accertarsi e dichiararsi la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art
2946 cc per il periodo ante 1.6.2010 (notifica opposizione 1.6.2020) stante la natura solutoria dei singoli addebiti e l'inerzia dell'opponente al diritto di ripetizione”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. quale debitore principale e Parte_2 Parte_4
, quale fideiussori, hanno proposto avanti il tribunale di Treviso opposizione
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n.298/2020 emesso in data 28/10/2020, con il quale veniva loro ingiunto, su richiesta di il pagamento dell'importo pari ad euro € Controparte_2
672.529,75, oltre interessi e spese, a titolo di saldi passivi di finanziamenti per anticipi all'export e di prestito d'uso in oro.
-6- Gli opponenti hanno dedotto che: I) in sede monitoria, l'istituto di credito non avesse sorretto il credito da idonea evidenza contrattuale, non avendo l'istituto prodotto in giudizio l'accordo negoziale originario da cui sorgeva l'obbligazione a carico dell'impresa orafa;
II) in merito al contratto di c/c n. 1712355, fossero stati applicati illegittimamente importi non dovuti a titolo di interessi anatocistici in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., di commissioni di massimo scoperto non correttamente pattuite in violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. di interessi ultra legali in violazione dell'art. 1284 c.c. e di commissioni addebitate in violazione dell'art. 117-bis
TUB; III) i documenti cc.dd. saldaconto allegati al ricorso monitorio, non avessero i requisiti di cui all'art. 50 TUB. Eccepivano, limitatamente alla posizione della
, il difetto di competenza territoriale del tribunale di Treviso in favore del Pt_1
Tribunale di Vicenza, in ragione della qualità di consumatore della stessa ed in quanto residente e domiciliata a Cassola, comune sito in provincia di Vicenza. Formulavano domanda riconvenzionale al fine di rideterminare il rapporto di conto corrente, affermando come la società vantava nei confronti dell'istituto di credito un controcredito pari ad euro 274.927,37.
2. Si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto dagli Controparte_2
opponenti e insistendo per il riconoscimento del credito.
3. Il giudice trevigiano, disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti di , ha proceduto alla separazione Parte_1
della causa relativa al rapporto di questa garante con la banca e con la successiva sentenza n. 712/2021, a definizione del separato procedimento, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte attrice, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Vicenza.
4. Con comparsa in riassunzione regolarmente notificata, ha Controparte_2
riassunto la causa davanti il Tribunale di Vicenza nei confronti della garante
, la quale si è costituita in causa. Parte_1
5. Il Tribunale di Vicenza, acquisita la relazione del c.t.u. resa nel procedimento separato davanti il Tribunale di Treviso e prodotta da , con sentenza n. 989/2023 Controparte_2
pubblicata il 26/5/2023, ha definito la controversia, condannando “ Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 566.726,13 oltre ad
[...] CP_2
-7- interessi convenzionali 19/11/2019 al saldo” e alla rifusione di metà delle spese processuali, compensata la restante quota.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello , affidato a due Parte_1
motivi. Preliminarmente, chiede: - di sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n.989/2023 emessa dal tribunale di Vicenza;
- la sospensione ex art. 295 c.p.c. della sentenza attualmente pendente in fase decisionale avanti al
Tribunale di Treviso (R.G. 3682/2020) relativa alla controversia separata tra la società
e il garante, nonché legale rappresentante della medesima, Parte_5 Pt_3
ed Mediante i due motivi di appello, si censura la motivazione
[...] Controparte_2
di cui ai capi 2, 3 e 4 della sentenza, laddove il giudice ha disposto il rigetto della domanda di accertamento della nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus e nella parte in cui qualifica il contratto di prestito d'uso d'oro come contratto atipico e non come contratto di mutuo.
7. Si è costituita in giudizio la Controparte_7
, quale cessionaria del credito di , e per essa chiedendo,
[...] CP_2 CP_3
in via preliminare, di dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art 342 c.p.c., nel merito, rigettarsi le domande avanzate dall'appellante perché infondate e, in subordine, dichiararsi la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art 2946 cc per il periodo ante 1.6.2010.
8. All'esto della prima udienza, parte appellante nel richiamare in toto le eccezioni e le difese sollevate nei precedenti scritti difensivi ha chiesto di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della cessionaria CP_1 Controparte_1
costituta in questo grado di giudizio.
[...]
9. Con ordinanza del 13/06/2024, questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. avanzate da
, dichiarando la contumacia di Pt_1 Controparte_2
10. La causa, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe ritrascritte, depositate le scritture difensive conclusionali, è stata rimessa in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale.
-8- Con la sentenza impugnata, il giudice vicentino ha escluso la nullità della fideiussione per violazione della disciplina sulla concorrenza, in quanto ha ritenuto che le clausole asseritamente invalide non possono essere definite tali “in se stesse ma in quanto applicate in modo uniforme” (pag. 23, sentenza impugnata) e, nel caso in esame, la fideiussione era stata sottoscritta nel 2008 - quando l'accordo anticoncorrenziale in seguito al provvedimento della Banca d'Italia del 2/5/2005 e della modifica del modulo standardizzato ABI, non era più operativo – nel mentre la ipotizzata posizione di continuità della fideiussione del 2008 rispetto a quella sottoscritta nel 2004, non implicava, come automatica conseguenza, la regolamentazione della stessa secondo le clausole di quest'ultima atteso che il testo della fideiussione del 2008 (nel quale non compaiono le clausole “incriminate”) sostituiva quello del 2004 ( pag. 23, sentenza).
Quanto al contratto di prestito d'uso d'oro, il tribunale lo ha qualificato in termini di contratto atipico, non integralmente assimilabile al mutuo, posto che il suo carattere aleatorio è determinato da una duplice circostanza: I) alla cessazione del rapporto il cliente deve restituire alla banca la stessa quantità d'oro ricevuta in prestito (ovvero il suo controvalore al momento della restituzione); […] II) l'entità del prestito (e l'interesse applicato) viene commisurata, per ciascun periodo, al (variabile) valore di mercato ottenuto dall'oro nel periodo considerato (pag. 24, sentenza appellata).
In merito all'entità della pretesa creditoria, il tribunale ha condiviso e fatto proprie le risultanze peritali della causa avanti il tribunale di Treviso, che portavano all'individuazione di un debito verso la banca di € 566.726,13.
Sulla base di queste argomentazioni il giudice ha condannato al Parte_1
pagamento in favore di della somma di euro 566.726,23, oltre interessi Controparte_2
convenzionali dal 19/11/2019 al saldo e al pagamento in favore di Controparte_2
della metà delle spese del giudizio, compensate nel resto.
b.) Motivi di appello.
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante chiede che la sentenza venga riformata nella parte in cui il giudice, rigettando l'eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus, ha ritenuto non operante il modello standardizzato ABI, con la motivazione che la garanzia risultava sottoscritta nel 2008, in sostituzione della precedente del 2004.
-9- Secondo parte appellante il contratto era stato redatto in conformità con lo “Schema
ABI”, ritenuto dal noto Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca di Italia ad integrare un'intesa restrittiva della concorrenza e dunque a violare le disposizioni previste dalla normativa Antitrust di cui alla Legge n. 287/1990.
Sulla base di queste premesse, quindi, si censura il capo 2 della sentenza, laddove il giudice, rigettando l'eccezione di nullità parziale del contratto di garanzia ha statuito che
“la fideiussione che qui occupa risulta sottoscritta nel 2008 quando l'accordo anticoncorrenziale a seguito del provvedimento della Banca d'Italia 2/5/2005 e della conseguente modifica del modulo standardizzato da parte dell'ABI non era più operativo”, -“la circostanza che la fideiussione del 2008 altro non sia che la prosecuzione ad ogni effetto e senza soluzione di continuità di quella sottoscritta nel
2004 non significa che la stessa sia regolata da clausole di quest'ultima, atteso che il
“testo” della fideiussione del 2008 (nel quale non compiono le clausole incriminate) sostituisce quello del 2004” (pag. 17, appello).
Secondo parte appellante, le considerazioni del giudice risultano errate posto che: I) a decorrere dal mese di gennaio 1997, la rilasciava garanzia fideiussoria Pt_1
omnibus a favore di e, pertanto, il contratto sottoscritto nell'agosto Controparte_2
del 2006 non poteva corrispondere al contratto originario;
II) il contratto di fideiussione sottoscritto nel 1997 non è mai stato consegnato dalla Banca all'appellante, nonostante specifica istanza ex art. 119 TUB e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono mai stati prodotti i contratti originali, nonostante il giudice avesse accolto l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c. formulata dagli attori opponenti;
III) non corrisponde al vero il fatto che il contratto di fideiussione impugnato non contenga le clausole “incriminate” previste dallo schema ABI, posto che «è sufficiente leggere il contratto (doc. 10) per rilevare la presenza della clausola (art. 5) derogatoria dei termini di cui all'art. 1957 c.c. inserita nello “Schema ABI all'art. 6; il tenore letterale della stessa infatti prevede che
“responsabilità del fideiussore” – i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita); tale clausola richiama integralmente il contenuto dell'art. 6 dello “Schema ABI” ove è previsto che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni
-10- suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato» (pag. 18, appello). Secondo
l'appellante vi sarebbe pertanto la prova di una piena coincidenza tra la clausola unilaterale redatta da e quella inserita nello schema ABI. Controparte_2
Si sostiene che la deroga dei termini di cui all'art. 1957 c.c. abbia creato un pregiudizio alla garante , posto che “La clausola contrattuale inserita nella fideiussione Pt_1
omnibus conclusa dalla garante sig.ra in data 6 agosto 2008 con l'istituto di Pt_1
credito, all'all'art. 5, derogando il termine di sei mesi sancito dalla disciplina codicistica
(posto a tutela del garante), assicura alla banca la facoltà di agire nei confronti del debitore fino a tre anni (trentasei mesi) dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita, integrando in tal modo una effettiva lesione dei diritti del garante” (pag. 20, appello).
2. Con il secondo motivo di appello, parte appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice, rigettando parzialmente le domande svolte dalla
, ha ritenuto che tra la società debitrice e l'istituto di credito fosse stipulato Pt_1
un contratto atipico di prestito d'oro e non un contratto di mutuo. Si contesta, inoltre, la correttezza della ricostruzione operata dal CTU e condivisa dal giudice.
Anche in questa sede, l'appellante sostiene che il “contratto tipico cui fare riferimento per disciplinare il prestito d'uso d'oro è il contratto di mutuo” in conseguenza delle
“profonde analogie” tra le tipologie contrattuali in questione, quali il medesimo oggetto e la medesima causa, oltre agli stessi elementi, cioè: “- la pattuizione, ex art. 1816 c.c., di un termine finale per la restituzione della res;
− il versamento di interessi a titolo di corrispettivo per la messa a disposizione della res fungibile, oggetto del contratto ex art.
1820 c.c.; − il rischio di furto o smarrimento che grava contrattualmente sull'impresa fin dal momento della consegna dei lingotti d'oro” (pag. 23, appello). Sulla base di queste argomentazioni ne deriverebbe la piena applicabilità alla fattispecie negoziale in esame della disciplina di cui agli artt. 1813 e ss. del c.c.
Si sostiene l'erroneità dell'inquadramento della fattispecie in esame sotto lo schema del contratto aleatorio atipico, posto che “i contratti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa sono stati tutti conclusi per adesione da parte della che si è limitata Parte_2
ad accettare, sottoscrivendole, le clausole contrattuali unilateralmente redatte e
-11- predisposte da (pag. 26, appello). L'appellante richiama la Circolare Controparte_2
della Banca di Italia n. 139 del 11/02/1991, evidenziando come questa chiarisca “in modo inequivocabile che per la segnalazione in Centrale Rischi non devono emergere sconfinamenti dovuti alla fluttuazione della quotazione dell'oro: gli importi dell'accordato e dell'accordato operativo devono essere adeguati a quelli segnalati dell'utilizzato” (pag. 26, appello), confermando “che il valore del capitale mutuato, quale controvalore dell'oro calcolato al momento della consegna fisica dei lingotti all'impresa orafa, non possa subire le oscillazioni progressive in conseguenza del continuo aumento del valore dell'oro sui mercati finanziari” (pag. 27,appello), aspetto quest'ultimo che esclude il contratto di prestito d'uso d'oro da ogni possibile ed eventuale forma di operazione finanziaria in strumenti derivati.
c) Questioni preliminari
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
Dalla lettura dell'atto di citazione d'appello si ricavano agevolmente sia le parti della sentenza che vengono sottoposte a impugnazione sia le critiche che ad esse muove l'appellante, come si ricava anche dalla superiore esposizione dei motivi di appello.
2. La doglianza inerente alla mancata sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della controversia nell'ambito della quale – proprio a seguito dell'eccezione sollevata dalla stessa – è stata disposta la separazione della Pt_1
presente controversia con declinatoria di competenza in favore del tribunale di Treviso è priva di pregio.
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. può infatti essere disposta solamente quando la decisione dipenda dall'esito di altra causa, la quale abbia portata pregiudiziale in senso stretto ovvero vincolante, con effetto di giudicato, nell'ambito della causa pregiudicata (Cass. Sez. 6-3, n. 3299/2018), mentre nel caso che ne occupa sono senz'altro diverse le parti dei due processi, con conseguente esclusione in radice di un'efficacia sotto il profilo soggettivo dell'eventuale giudicato del processo avanti il tribunale di Rovigo.
3. L'appellante – sempre in via “preliminare” – ha eccepito la “carenza di legittimazione attiva di , sostenendo che Controparte_1
farebbe difetto la prova della qualità di cessionaria del credito, in assenza della produzione del relativo contratto di cessione.
-12- Vanno premessi i più recenti approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità
(Cass. 28790/2024 – 17944/2023). Si parte dalla osservazione che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv.
659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)
Ciò posto, va peraltro tenuto presente che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Alla luce di tali principi, va rilevato, innanzi tutto, che l'appellante non pone in seria discussione l'esistenza del contratto di cessione, limitandosi a dedurre che ne farebbe difetto la prova (“In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”: Cass. 17889/2020). Non vi è dunque una effettiva e specifica contestazione del contratto di cessione.
E, una volta posto al di fuori dei fatti contestati il contratto di cessione (così come la ricomprensione dei rapporti per cui è causa nell'ambito di quelli ceduti, aspetto mai nemmeno posto in specifica discussione), va escluso che, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario sia ineludibilmente necessaria la produzione del relativo contratto di cessione, come ricavabile dal consolidato orientamento di legittimità innanzi richiamato.
-13- Va inoltre evidenziato che nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è indicato che erano stati inseriti in un sito internet (https://dovalue.it/it/donext/utp) i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne facessero richiesta. Parte appellante non ha minimamente neppure adombrato che dalla consultazione di tale sito internet i rapporti oggetto di questo contendere non risultino fra quelli ceduti.
Oltre a ciò, mette conto considerare che: - la presente causa in questa sede di appello,
è stata incardinata dalla evocando in giudizio ossia l'originaria Pt_1 CP_2
titolare dei rapporti bancari per cui è causa, la quale non si è costituita in causa ed è stata dichiarata contumace, mentre alla prima udienza si è costituita, nella dichiarata qualità di successore a titolo particolare, Controparte_1
- il difensore di nel primo grado di giudizio (avv. R. Frojo) è il
[...] CP_2
medesimo difensore che si è costituito per Controparte_1
[...]
Tenuto conto di tutti tali elementi, in uno con la pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale, adempimento al quale pure è ragionevole annettere valenza quantomeno indiziaria della conclusione della cessione, ritiene la corte che risulti un compendio probatorio idoneo a sostenere la titolarità in capo a Controparte_1
dei rapporti bancari per cui è causa.
[...]
d) Disamina dei motivi di appello.
1. La denuncia, veicolata con il primo motivo di appello, di erroneità del rigetto della eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione, relativamente alla clausola di deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., è del tutto priva di pregio.
1.1. Rimane dirimente osservare che la scadenza dell'obbligazione va individuata nella data di invio della missiva via pec del 19 novembre 2019 con la quale la banca intimava la risoluzione con effetto immediato dalla ricezione della comunicazione di “ogni finanziamento a Voi concesso”, con recesso dai rapporti di conto corrente, con risoluzione dei rapporti di anticipi export, con intimazione alla restituzione immediata del prestito d'uso d'oro e con richiesta di immediato pagamento dell'intero importo complessivo del credito della banca (v. doc. 19 fascicolo monitorio).
L'appellante sostiene che il creditore dovrebbe attivarsi con le istanze contro il debitore
“tempestivamente al primo manifestarsi dell'inadempimento”, ma si tratta di una
-14- deduzione del tutto priva di fondamento, in quanto l'art. 1957 c.c. fa riferimento alle iniziative da adottarsi entro sei mesi dalla “scadenza dell'obbligazione principale”.
È dunque alla scadenza dell'obbligazione che occorre avere riguardo, scadenza che, nel caso in esame, alla luce del riportato tenore della comunicazione del 19 novembre
2019, va individuato con la manifestazione di recesso dai rapporti e di risoluzione dei contratti intimata in tale missiva.
1.2. Ciò posto, è certo che il ricorso per il decreto ingiuntivo venne depositato l'8 gennaio 2020 e, dunque, ben prima del termine semestrale che aveva preso decorrenza il 19 novembre 2019, allorquando, con il recesso intimato dalla banca (comunicato anche ai garanti), erano venute a scadenza le obbligazioni.
1.3. Anche a ritenere la invalidità della clausola di deroga al termine ex art. 1957 c.c., dunque, in ogni caso non si potrebbe pervenire alla declaratoria di decadenza del creditore dalla garanzia, come auspicato dalla parte appellante, dovendosi riscontrare il tempestivo adempimento all'onere a lui imposto dalla menzionata disposizione normativa.
1.4. Rimangono pertanto del tutto fuori bersaglio le deduzioni dell'appellante circa la necessità che la posizione del garante non resti indefinitivamente sospesa alla volontà del creditore di dare corso alle iniziative contro il debitore, così come alla necessità che le iniziative si traducano in ricorsi giudiziali, in quanto – nel caso di specie – vi è prova dell'adozione del ricorso giudiziale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
1.5. Né il riferimento dell'appellante alla lettera del 21 ottobre 2019 risulta in qualche modo rilevante, in quanto si tratta di un mero sollecito all'adempimento (in disparte che anche a voler assumere a riferimento la data del 21 ottobre 2019, la conclusione non muterebbe. Invero, anche assumendo quale termine a quo il 21 ottobre 2019, sarebbe inevitabile constatare che il deposito del ricorso giudiziale nel gennaio 2020 attesterebbe comunque il rispetto da parte della banca del termine semestrale stabilito dall'art. 1957 c.c., onde la eventuale nullità della clausola di deroga a quel termine rimarrebbe del tutto irrilevante ai fini che qui rilevano).
2. Il secondo motivo è infondato.
La pretesa diretta applicazione della disciplina del mutuo al fine, se bene è dato intendere la prospettazione, di liberarsi dall'obbligazione pagando il valore dell'oro non
-15- già al momento della restituzione, ma al momento della originaria consegna del metallo, è del tutto destituita di fondamento.
2.1. È opportuno prendere le mosse dalla disamina del contenuto dei contratti in questione, operazione che l'appellante neppure ha ritenuto di compiere.
I contratti di prestito d'uso d'oro (anche PUO) oggetto di questo contendere sono regolamentati quali “prestiti d'uso d'oro fino” con opzione di rinnovo automatico, con durata iniziale fino alla fine del trimestre solare di accensione, salvo il rinnovo automatico per trimestri solari (v. contratto quadro del 29-3-2012: doc. 11 e connesso contratto di affidamento doc. 12).
Si tratta, nello specifico, di sette operazioni di , così riportate nella c.t.u. svolta nel giudizio avanti il tribunale e risultanti dalla documentazione prodotta dalla banca (cfr. documenti prodotti nella cartella sub doc. 11):
1. n. 582010910201 aperto il 6.9.2016 per n. 3 lingotti da 995,00 grammi di oro fino
(totale gr. 2.985,00), estinto il 16.12.2019;
2. n. 582010910215 aperto il 8.9.2016 per n. 2 lingotti da 995,00 grammi di oro fino
(totale gr. 1.990,00), estinto il 16.12.2019;
3. n. 582010811168 aperto il 28.8.2017 per n. 3 lingotti da 995,00 grammi di oro fino
(totale gr. 2.985,00), estinto il 16.12.2019;
4. n. 582011211519 aperto il 7.12.2017 per n. 1 lingotti da 995,00 grammi di oro fino
(totale gr. 995,00), estinto il 16.12.2019;
5. n. 582010411803 aperto il 9.4.2018 per n. 1 lingotti da 995,00 grammi di oro fino
(totale gr. 995,00), estinto il 16.12.2019;
6. n. 582010411822 aperto il 11.4.2018 per n. 2 lingotti da 995,00 grammi di oro fino
(totale gr. 1.990,00), estinto il 16.12.2019;
7. n. 582010912248 aperto il 21.9.2018 per n. 1 lingotti da 995,00 grammi di oro fino
(totale gr. 995,00), estinto il 16.12.2019.
Tutti i contratti sono stati estinti in data 16.12.2019 mediante vendita da parte della banca a dei n. 13 lingotti, con addebito di € 552.029,75, pari all'importo Parte_2
ingiunto per i prestiti d'uso d'oro, oltre a spese per complessivi € 601,82.
I contratti di prestito d'uso d'oro in questione recano all'art. 1 la clausola secondo cui “Il cliente acquisterà la proprietà dell'oro solo e nel momento in cui acquisterà il medesimo”.
-16- All'articolo 5 è prevista la “Modalità di restituzione e/o acquisto”, stabilendosi che il cliente “dovrà alternativamente: - restituire la stessa quantità, pezzature e qualità di oro ricevuto in prestito;
- acquistare il quantitativo di oro ricevuto in prestito contro pagamento del prezzo determinato secondo le modalità indicate al punto III a) o III b)”.
Il punto III prevede che la base di fissazione del prezzo “sarà: a) prezzo del metallo quotato ad uno dei due fixing di Londra il secondo giorno bancario antecedente la data di scadenza maggiorato delle spese di commissione degli oneri CIF oppure b) prezzo di mercato dell'oro di Zurigo o Londra del secondo giorno antecedente la “data di scadenza” come comunicato dal Fornitore di volta in volta prescelto dalla Banca maggiorato degli oneri CIF”.
In estrema sintesi, si tratta di un rapporto in forza del quale l'istituto di credito consegna all'azienda orafa una determinata quantità di oro in lingotti, prevedendo che la ricevente, oltre a versare gli interessi che decorrono dal momento della consegna medesima, restituisca a una determinata scadenza il tantundem o, in alternativa, il relativo prezzo dell'oro trattenuto per le lavorazioni, calcolato secondo la quotazione del metallo al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto.
Ciò premesso, va innanzi tutto, esclusa ogni indeterminatezza dell'alea sottesa al contratto, in quanto, da un lato, la possibilità di oscillazione del valore dell'oro è intrinseca al materiale fatto oggetto del contratto fra le parti, rappresentando l'alea caratteristica del negozio (come di tutti quelli collegati all'andamento di valore di merci o monete) e, dall'altro, i parametri indicati risultano adeguatamente oggettivi ed esterni rispetto alla banca determinando, in alternativa alla restituzione dello stesso materiale ricevuto in prestito i criteri per determinare il prezzo al quale acquistare l'oro (fixing di
Londra secondo giorno bancario antecedente la data di scadenza).
2.2. L'appellante, senza neppure prendere in considerazione alcuna clausola della regolamentazione contrattuale, sostiene l'assunto che in caso di contratti non “tipizzati” vi sarebbe la “necessità di inquadrare giuridicamente la tipologia contrattuale de quo, al fine di poter ricavare la disciplina applicabile ai diversi rapporti obbligatori dalla stessa scaturenti” e che “il contratto tipico cui far riferimento per disciplinare il prestito d'uso
d'oro” sarebbe “il contratto di mutuo” (appello, pag. 22).
La “completa assimilazione” dei prestiti d'uso d'oro al mutuo, viene sostenuta per trarne la nullità delle clausole relative alla previsione che la proprietà dell'oro concesso in
-17- prestito passi al momento dell'esercizio dell'opzione (fra restituzione del materiale ovvero acquisto dell'oro con pagamento del corrispettivo), anziché al momento della consegna dell'oro, ritenendo trattarsi di “norme inderogabili”.
Secondo l'appellante, dunque, la clausola del contratto di prestito d'uso, la quale stabilisce che il mutuatario dell'oro non ne acquisisce la proprietà automaticamente, ma ha la facoltà di acquisirla ovvero – alternativamente – di restituire l'oro prestato, non potrebbe immutare la disciplina di legge secondo cui il trasferimento della proprietà consegue ipso iure alla natura fungibile del bene mutuato con conseguente confusione nel patrimonio del mutuatario.
2.3. Ciò premesso, va ritenuto che né l'inquadramento giuridico proposto né le conseguenze che da esso la parte appellante mirerebbe a ottenere possono essere condivisi.
2.4. Innanzi tutto, Cass. 9256/2020 non pare fornire alcun effettivo avallo alla prospettazione sostenuta dalla parte appellante. Anzi, a ben vedere, tale pronuncia qualifica il contratto di prestito d'uso d'oro come contratto “atipico” e, dunque, non direttamente riconducibile ad alcun contratto nominato, rilevandosi unicamente che esso è “suscettibile di accostamento al mutuo, sotto vari profili” (fra i quali, peraltro, la
S. Corte non annovera la disciplina del trasferimento della proprietà delle cose mutuate).
Anche altro precedente di legittimità, vale a dire Cass. 23171/2017, pur constatando che «l'unica pattuizione non riconducibile al contratto di mutuo rimarrebbe quella secondo la quale “il trasferimento della proprietà dell'oro greggio avviene al momento dell'esercizio d'opzione”», nondimeno, si è ben guardata dal ritenere tale previsione tamquam non esset o addirittura la sua nullità. Vi è stata, dunque, nella motivazione dei citati arresti, la considerazione della clausola relativa al trasferimento della proprietà e, ciononostante, non è stata ritenuta l'incompatibilità di essa con le regole di trasferimento del diritto relative a beni fungibili.
Nella sentenza della Cassazione civile, sez. I, 26.6.2023, n. 18147 si trova adeguatamente compendiato anche con riferimento ai precedenti di legittimità
l'approdo raggiunto: proprio in ordine alla “natura del prestito d'uso d'oro”, la Suprema
Corte osserva che essa «è stata ricostruita nel precedente di Cass. n. 23171 del 2017, cui si è ispirata anche la successiva Cass. n. 9256 del 2020, così illustrandone le
-18- caratteristiche quale contratto atipico mediante cui un istituto di credito mette a disposizione di soggetti operanti nel settore dell'oreficeria un certo quantitativo d'oro, del quale - alla scadenza pattuita - può essere disposta la restituzione, ovvero, in alternativa, il pagamento del controvalore;
la stessa messa a disposizione ha come corrispettivo una somma di danaro, sotto forma di interessi sul "prestito", interessi normalmente decorrenti su di un contratto bancario collegato al "prestito" dell'oro e diretta a remunerare il servizio di finanziamento».
La sintesi è chiara ed evidenzia l'infondatezza dello sforzo di riqualificazione compiuto da parte appellante, poiché non è vero, innanzitutto, che i rapporti in esame siano stati semplicemente condotti alla tipologia del mutuo, conseguendone, sempre secondo l'appellante, l'integrale e rigida applicazione della relativa disciplina codicistica.
2.5. A ben vedere, la stessa questione in ordine al momento del passaggio della proprietà non risulta affatto dirimente ai fini che qui rilevano.
Questa Corte ha già ritenuto (in altri precedenti relativi a prestiti d'uso d'oro) che la individuazione del passaggio della proprietà in un momento diverso dalla consegna dell'oro “non costringe affatto a ritenere che il valore cui fare riferimento al fine di individuare l'oggetto della restituzione sia quello iniziale, del contratto con consegna dei lingotti, poiché anzi la disciplina pattizia come sopra ricostruita (già nei tre arresti della
Cassazione) trova elemento tipico, qualificante e meritevole di tutela proprio nella specifica previsione della facoltà alternativa di restituzione del tantundem: come si è già visto, la parte può restituire il medesimo quantitativo di lingotti o una somma di denaro pari al valore che essi hanno in quel momento (e non certo in quello anteriore ed ormai potenzialmente lontano dell'inizio del rapporto).
In altri termini, la società cliente acquisisce un dato quantitativo di lingotti e può in ogni momento curare la restituzione di un pari quantitativo o in alternativa pagare il valore che quel pari quantitativo assume in quel momento;
mancata la restituzione, la medesima alternativa e la medesima valorizzazione si avrà al termine del rapporto;
la suddetta valorizzazione trova peraltro un parametro oggettivo di riferimento, previsto nel contratto e nella prassi, costituito dal fixing rilevato dalla Borsa di Londra ed espresso in
USD e poi successivamente convertito in Euro al cambio BCE nel giorno della relativa liquidazione;
il costo per il cliente del finanziamento è invece espresso nella diversa e
-19- ulteriore pattuizione relativa agli interessi dovuti” (Corte app. Venezia sentenza n.
1573/2024).
Anche accedendo all'ipotesi interpretativa sostenuta dall'appellante, quindi, in forza della quale la proprietà dell'oro sarebbe stata trasferita nel caso di specie alla medesima fin dal momento della sua presa in consegna, nondimeno la società ricevente l'oro alle previste scadenze contrattuali doveva, in alternativa alla restituzione del metallo non impiegato nelle proprie lavorazioni artigianali o industriali, versare alla controparte il prezzo dell'oro acquistato calcolandolo in base al suo controvalore al momento della scadenza contrattuale medesima, come chiaramente espresso nelle già richiamate clausole dei contratti di PUO per cui è causa.
2.6. Il punto è che proprio la natura atipica del contratto, che lo stesso appellante riconosce essere stata voluta dalle parti, verrebbe, tramite l'interpretazione da esso suggerita, completamente obliterata e - in ultima analisi - contraddetta se si dovesse disciplinare il contratto atipico nei medesimi termini di un contratto tipico.
La stessa giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. 18147/2023; Cass. 9256/2020) nel riconoscere che la regolamentazione del prestito d'uso d'oro è un contratto atipico
“suscettibile però di accostamento al mutuo sotto vari profili” non giunge al risultato di applicare alla figura atipica l'intera disciplina del mutuo, quasi si trattasse di una disciplina inderogabile.
Né trova alcun fondamento la pretesa dell'appellante di ravvisare negli articoli 1813 e
1814 c.c. delle “norme inderogabili” tali da comportare la nullità delle diverse clausole predisposte dalle parti “con la sostituzione automatica prevista dall'art. 1939 c.c.”
(appello, pag. 25).
La atipicità del contratto certamente può scontare alcune incongruenze nella disciplina del rapporto e se l'appellante crede di ravvisarne una nella ricostruzione che – in linea con le pattuizioni contrattuali – differisce il trasferimento della proprietà dell'oro a un momento successivo alla consegna (v. comparsa conclusionale, pag. 35), occorre allora convenire che anche la tesi dell'appellante non è in grado di fornire una ragionevole spiegazione dell'alternativa – rispetto alla restituzione dell'oro – dell'acquisto di esso: non potendosi certo ipotizzare che chi sia già proprietario si renda acquirente del medesimo diritto sullo stesso bene.
-20- 2.7. Rimane, dunque, maggiormente in linea con le previsioni contrattuali, rispettosa dell'autonomia contrattuale (art. 1322, co. 2, c.c.) e con l'indicata solo parziale assimilabilità del PUO al mutuo, la previsione che il valore dell'oro non restituito vada ragguagliato alle quotazioni del materiale correnti alla data in cui si sarebbe dovuta effettuare la restituzione, come del resto può indirettamente ricavarsi proprio dalla disciplina del mutuo, segnatamente dalla previsione dell'art. 1818 del codice civile. In tale disposizione, per il caso in cui la restituzione da parte del mutuatario della cosa mutuata (diversa dal denaro) sia divenuta “impossibile o notevolmente difficile”, è previsto sì che il mutuatario si liberi con il pagamento del valore delle cose ricevute, ma
“avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire”, rendendosi così evidente che il rischio delle oscillazioni di valore è a carico del mutuatario.
2.8. Sotto altro, ma concorrente, profilo, va tenuto conto che si tratta di un contratto con causa finanziaria, nel quale le parti ben possono, nella loro autonomia contrattuale, stabilire un valore convenzionale al quale rifarsi per determinare l'entità delle obbligazioni di una delle parti.
Come insegnato da Cass. s.u. n. 5657 del 23/02/2023, “Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni”.
Va ricordato che secondo Cass. 4659/21: «La clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di "leasing in costruendo", non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al "domestic currency swap", costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato».
2.9. Né sussiste alcuna illegittima distribuzione dell'alea quale conseguenza dell'aleatorietà dell'oscillazione del valore dell'oro. Mentre il rischio contrattuale è connesso all'operazione economica sottesa e non vale certo a viziare di per sé il
-21- contratto (essendo prevista dalla legge financo la categoria dei contratti aleatori “per loro natura o per volontà delle parti”: art. 1469 c.c.), che l'oro subisca oscillazioni anche cospicue di valore in ragione di vari fattori legati al mondo economico è nozione che può ritenersi elementare e notoria, sicché va esclusa ogni nullità del contratto in ragione della possibilità che la quotazione dell'oro vari nel tempo. Si tratta di evenienza, invero, che può rivelarsi svantaggiosa per l'una o per l'altra parte, a seconda dell'andamento del valore dell'oro, ragion per cui il tentativo della parte appellante di scaricare unicamente sulla banca finanziatrice il rischio connesso all'oscillazione dell'oro è del tutto privo di fondamento giuridico ed economico. D'altronde, non può trascurarsi nemmeno che le scadenze contrattuali in occasione delle quali l'imprenditore poteva scegliere se prorogare il rapporto o se viceversa definirlo erano trimestrali, ragion per cui la società aveva tutta la possibilità di verificare ad ogni scadenza il proprio permanente interesse a restare vincolata ai contratti in questione, valutando a tal fine anche il progressivo aumento del valore dell'oro a cui era parametrato l'andamento della propria esposizione debitoria, sulla scorta di indici oggettivi e conoscibili (v. ad esempio la lettera 28-5-2015 con la quale ha dichiarato di recedere parzialmente dal Parte_2
prestito d'uso “riducendo gli utilizzi dagli originari 19 kg a 13 kg”: doc. 13 banca). L'alea sottesa al contratto era dunque esposta in termini senz'altro trasparenti, e non occulti, ed è stata periodicamente valutata ed accettata dalla cliente.
3. Quanto alle doglianze, invero neppure veicolate con specifico motivo di appello, espresse dall'appellante avverso la relazione di c.t.u. utilizzata dal primo giudice, sostenendosi che si tratta di indagine tecnica espletata nel diverso giudizio dal quale è stato separato il presente e non ancora pervenuto a sentenza, si tratta di profili del tutto irrilevanti in questo contendere.
L'utilizzazione di prove acquisite in altri processi - fra le stesse o diverse parti - non è di per sé preclusa, alla stregua della atipicità della prova civile (Cass. n. 25067 del
10/10/2018) e non sono stati specificatamente evidenziati errori nei quali sarebbe incorso il c.t.u. (diversi da quello inerente al contratto quadro dei prestiti d'uso d'oro di cui in appresso).
Quanto alla dedotta non pertinenza del contratto quadro dei prestiti d'uso d'oro prodotto dalla banca (contratto del 29-3-2012) in riferimento a operazioni risalenti agli anni 2016-2019, si tratta di contestazione del tutto priva di alcun riscontro. Essa
-22- potrebbe avere fondamento se si trattasse di un contratto quadro stipulato dopo le operazioni di prestito d'uso, ma trattandosi di un contratto quadro stipulato prima, non si apprezza la concludenza della contestazione basata sulla mera constatazione del tempo intercorso. D'altronde l'appellante, pur ipotizzando l'esistenza di un contratto quadro successivo (“un contratto quadro eventualmente concluso tra le parti nel mese di aprile 2015”: comparsa conclusionale, pag. 17) e dolendosi della sua mancata produzione da parte della banca all'esito dell'ordine di esibizione, non è stata in grado di fornire la prova che un diverso contratto quadro esistesse e sia stato stipulato fra le parti.
In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a integrale carico della parte appellante.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dai compensi ex art. d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (€ 566.726,13), tenuto conto delle attività difensive effettivamente espletate nel presente grado e nei limiti della nota spese dimessa in atti.
PER QUESTI MOTIVI
1. definendo l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
989/2023 del tribunale di Vicenza, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante a rifondere a Parte_1 [...]
quale cessionaria del credito di e, per Controparte_1 Controparte_2
essa, a le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € CP_3
14.914,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza a carico di del presupposto Parte_1
procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 30 giugno 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-23-