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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/12/2025, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°8669 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti TRITTO MARIA LUIGIA e Parte_1
TARRICONE AL;
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 06/10/2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattie professionali, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “Ernie discali multiple lombari 7% . e Gonartrosi bilaterale ( complessivo) 6%” e che dette patologie siano da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e le infermità lamentate.
Il ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di bracciante agricolo ed è stato in maniera continuativa e giornaliera esposto a sollevamento di pesi, negli agrumeti e oliveti ove raccoglieva la frutta, potava alberi, con ripercussioni sulla colonna vertebrale. Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 12% (dodici per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalle domande (febbraio 2021).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 12% a far data dalle domande (febbraio 2021), (determinato da: ernie discali multiple lombari 7% e gonartrosi bilaterale 6%), condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su CP_1 quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Così deciso in Taranto, 18.12.2025
Il Giudice
dott.ssa MA LEONE
.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°8669 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti TRITTO MARIA LUIGIA e Parte_1
TARRICONE AL;
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 06/10/2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattie professionali, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “Ernie discali multiple lombari 7% . e Gonartrosi bilaterale ( complessivo) 6%” e che dette patologie siano da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e le infermità lamentate.
Il ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di bracciante agricolo ed è stato in maniera continuativa e giornaliera esposto a sollevamento di pesi, negli agrumeti e oliveti ove raccoglieva la frutta, potava alberi, con ripercussioni sulla colonna vertebrale. Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 12% (dodici per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalle domande (febbraio 2021).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 12% a far data dalle domande (febbraio 2021), (determinato da: ernie discali multiple lombari 7% e gonartrosi bilaterale 6%), condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su CP_1 quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Così deciso in Taranto, 18.12.2025
Il Giudice
dott.ssa MA LEONE
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