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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/02/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44680 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. ANTONIO COroparte_1 P.IVA_1
GIACALONE, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Bernardino Zenale n. 19;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. PIERPAOLO GRISANTI, indirizzo di COroparte_2 P.IVA_2
posta elettronica certificata: Email_1
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 15 novembre 2024 fissato ex art. 189
c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in giudizio in via monitoria chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 140.615,20, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite in favore di come da fatture n. 11, 12, 13 e 14 COroparte_1 relative all'anno 2023.
Parte opponente ha avversato la pretesa creditoria dell'opposto eccependo vizi e ritardi nella consegna dell'opera commissionata a -in particolare, lavori di carpenteria per la realizzazione di CP_2 due linee di trattamento fumi, a loro volta affidate in subappalto dalla società Equans CP_3 ad e proponendo conseguentemente domanda riconvenzionale per l'accertamento CP_1 dell'inadempimento contrattuale dell'opposta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni derivanti da tali ritardi e vizi, per un totale di € 222.194,02, così determinato:
1 € 9.234,00 per vizi e difetti della fornitura, così come contestati all'attrice dalla propria committente COroparte_4 CO
€ 19.050,00 per costi di trasporto sostenuti dalla
€ 36.597,00 per l'applicazione della penale da ritardo prevista convenzionalmente dalle parti;
€ 93.127,82 per danni conseguenti all'applicazione, da parte di nei COroparte_4
CO confronti di di penali per vizi, difetti e ritardi imputabili a CP_2
CO
€ 54.185,20 per maggiori costi sostenuti da a causa del ritardo nella consegna;
CO
€ 10.000,00 per maggiori costi sostenuti da per la prolungata permanenza di tecnici nel cantiere, sempre conseguenti al ritardo.
Inoltre, in via riconvenzionale e in subordine, l'odierna opponente chiedeva la compensazione del CO credito eventualmente riconosciuto in favore di con quello vantato da in ragione CP_2 dell'inadempimento contrattuale, come appena descritto.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha insistito nelle proprie pretese creditorie e negato il proprio inadempimento: da un lato, eccependo la decadenza della garanzia per mancata denuncia tempestiva dei vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1490 c.c. e contestando, in ogni caso, la sussistenza degli stessi;
dall'altro, sottolineando l'imputabilità del ritardo nella consegna a CO controparte, in ragione di lavori aggiuntivi richiesti da di vizi di progettazione riconducibili a quest'ultima e di molteplici ritardi nei pagamenti. In aggiunta, ha evidenziato la duplicazione dei danni da ritardo richiesti in via riconvenzionale dall'attrice e di aver già scomputato dalla somma azionata in sede monitoria il costo inerente al trasporto delle merci. CO Infine, ha proposto a propria volta domanda riconvenzionale per la condanna di alla corresponsione degli interessi moratori, nella misura determinata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, maturati in ragione dei ritardi nei pagamenti delle fatture nn. 7, 8, 9 e 10 dell'anno 2023 (fatture non oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo) domandando, in via subordinata, la compensazione parziale del credito derivante dai suddetti interessi con il maggior credito che dovesse riconoscersi a controparte.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c., seguite dal deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sulla domanda riconvenzionale dell'attrice opponente e sulla fondatezza della domanda di adempimento della convenuta opposta.
La domanda riconvenzionale avanzata dall'attrice opponente merita accoglimento solo in parte.
È anzitutto da sottolineare come sia pacifica e documentata (doc. n. 1, 2 e 3 convenuta) la conclusione di un contratto tra le parti, revisionato in data 16.11.2022 e successivamente in data 31.03.2023.
2 Parimenti non contestati sono l'elemento della conclusione e consegna dell'opera commissionata da parte di il prezzo pattuito per la prestazione (individuato nella misura di € COroparte_2
365.976,00), nonché la mancata corresponsione di TS di parte di tale corrispettivo e, in particolare, il mancato pagamento delle fatture n. 11, 12, 13 e 14 relative all'anno 2023, per un totale di €
140.615,20.
TS, infatti, lungi dal negare la consegna dell'opera o il mancato pagamento dell'intero corrispettivo, eccepisce la sussistenza di vizi e di un considerevole ritardo nella consegna, che avrebbero determinato un pregiudizio patrimoniale in capo all'opponente commisurato nella misura di €
222.194,02.
È pertanto necessario, preliminarmente, dirimere la questione relativa alla qualificazione giuridica del contratto in esame, al fine di determinare la disciplina applicabile in punto di garanzia per vizi.
Sul punto, si ritiene di condividere la posizione di parte attrice, che ha correttamente individuato il tipo contrattuale nel subappalto, non potendo trovare accoglimento la tesi avversa, che richiamava le disposizioni in materia di vendita.
È infatti noto come la giurisprudenza sia pacifica nel sostenere che “ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita)” (Cass. Civ., Sez. II, n. 5935 del 12/03/2018).
Nel caso in esame, alla luce delle prestazioni previste dal contratto (che fa riferimento a lavorazioni da eseguirsi da parte di come quelle di “costruzione, verniciatura e zincatura”), si CP_2 ritiene prevalente la componente del lavoro su quella della materia, con conseguente qualificazione in termini di subappalto del negozio giuridico.
Né risulta determinante il nomen iuris attribuito dalle parti, che nell'accordo ricorrono al termine
“fornitura”, dal momento che risulta comunque prevalente la componente lavoro rispetto alla somministrazione periodica o continuativa di cose.
Risulta, pertanto, infondata l'eccezione dell'opposta in merito alla decadenza di controparte dalla garanzia per vizi per superamento dei termini per la denuncia. Infatti, alla luce del disposto di cui all'art. 1670 c.c., risulta provato documentalmente (docc. 4 e 8 attrice) e ammesso dalla stessa CO convenuta opposta che abbia provveduto a contestare i vizi dell'opera asseritamente riconducibili a meno di un mese dopo aver ricevuto comunicazione degli stessi da parte CP_2
3 della propria committente a nulla rilevando il momento in cui l'opponente COroparte_4 abbia avuto contezza di tali vizi, posto che, “prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente” (Cass. Civ., Sez. II, n. 24717 dell'8/10/2018).
Nondimeno, il principio di vicinanza della prova pone a carico del committente (in questo caso, di CO
, una volta avvenuta la consegna dell'opera, l'onere di provare l'esistenza dei vizi contestati e la loro consistenza.
Posto che l'opponente non ha addotto alcuna prova relativamente all'effettiva sussistenza dei vizi e al concreto pregiudizio subito in relazione a questi ultimi, questo Tribunale non può che limitare il risarcimento a quanto riconosciuto dal subappaltatore, e cioè alla misura di € 6.014,00, secondo quanto dichiarato da nella e-mail del 16.10.2023 (doc. 4 attrice). CP_2
Riguardo, invece, al ritardo nella consegna dell'opera da parte della convenuta opposta, è anzitutto necessario evidenziare come l'opponente abbia cumulato la penale prevista convenzionalmente in sede di contratto con pretese di danno aggiuntive.
Ebbene, poiché la penale di cui al POS 12 del negozio (doc. 3 convenuta) non prevede la risarcibilità del maggior danno e, al contrario, individua una limitazione della misura massima della stessa nel
10% del valore della commessa, tutte le richieste di danno derivanti dal ritardo diverse da quella di pagamento della penale devono essere disattese, ai sensi dell'art. 1382 c.c.
Anche la domanda di condanna al pagamento della somma di € 36.597,00 per l'applicazione della penale, tuttavia, non può trovare accoglimento.
Infatti, nonostante non sia contestato il ritardo nella consegna dell'opera commissionata, rimane al convenuto opposto la possibilità di dimostrare che detto differimento è derivante da fatto a sé non imputabile. Ebbene, si ritiene che abbia fornito tale prova: è documentalmente CP_2 dimostrato, anzitutto, che il ritardo nei pagamenti delle fatture da parte di TS abbia determinato considerevoli variazioni temporali nell'esecuzione dell'opera. Che il ritardo nei pagamenti avrebbe comportato una paralisi nell'esecuzione dei lavori, si sottolinea, è stato più volte paventato da
[...]
n costanza di rapporto (si vedano le e-mail contenute nei doc. n. 76, 77, 79, 80, 81, 84, 85, CP_2
86, 88 e 90).
Parimenti, è provato documentalmente che siano state introdotte prestazioni aggiuntive al contratto con la revisione sottoscritta in data 31.03.2023, senza tuttavia che venisse modificato il termine di CO consegna (doc. 3 convenuta). Inoltre, è pacifico che abbia commissionato a la CP_2 realizzazione di opere ulteriori relative alla Linea 1, da eseguirsi con priorità rispetto a quelle della
Linea 2 (doc. 61 convenuta) oggetto del presente giudizio, sempre senza prevedere un differimento
4 del termine del contratto. CO In aggiunta a ciò, lo scambio di corrispondenza tra le parti evidenzia come abbia apportato innumerevoli variazioni ai progetti in base ai quali avrebbe dovuto eseguire le CP_2 lavorazioni, in ragione di errori di progettazione riconducibili all'opponente, oltre a posticipare l'invio di informazioni necessarie a procedere con gli ordini delle merci (si vedano i doc. n. 37, 49, e dal 55 al 72).
A tal riguardo, l'orientamento consolidato della giurisprudenza statuisce che: “quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto - che importino "notevoli modificazioni della natura dell'opera", che determina una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere - il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori;
perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (v. Cass. Civ., sez. II, n. 9152 del 02/04/2019).
D'altro canto, nell'ipotesi di ritardo nell'esecuzione imputabile al committente, nemmeno può esigersi il rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera originariamente promessi dall'appaltatore
(seppur differiti nella misura corrispondente al ritardo), in quanto egli ben potrebbe aver calcolato le tempistiche necessarie al completamento della commessa sulla base del carico di lavoro del periodo dell'anno inizialmente individuato, che potrebbe differire significativamente da quello esistente in un secondo momento. CO È quindi evidente la prova dell'imputabilità del ritardo nella consegna dell'opera ad e, di conseguenza, l'infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da ritardo avanzata dalla medesima e, di contro, la sussistenza del diritto di credito in capo a a CP_2 titolo di saldo del corrispettivo pattuito.
Similmente infondata è la domanda di parte opponente di condanna al pagamento della somma di €
19.050,00 a titolo di restituzione delle spese di spedizione. Tale somma, infatti, da un lato risulta erronea, nella misura in cui non corrisponde a quanto convenuto dalle parti (e cioè € 1.630,00 per ogni trasporto, per un totale di € 13.040,00, come si evince dal doc. 3 convenuta, e dai doc. CP_5
92 e 43 convenuta); dall'altro lato, è documentalmente provato che il debito gravante sull'opposta CO per i trasporti effettuati da sia già stato considerato in sede di fatturazione e, in seguito, di commisurazione del credito azionato in sede monitoria dall'odierna convenuta, come si evince chiaramente dal doc. 11 convenuta.
*
5 3. Sulla domanda riconvenzionale e subordinata di compensazione del credito vantato da
[...]
CO CO nei confronti di con il diritto di credito riconosciuto in favore di CP_2
CO La domanda, proposta da in via riconvenzionale e subordinata, merita accoglimento limitatamente alla somma di € 6.014,00, riconosciuta - come sopra specificato - in considerazione della garanzia cui il subappaltatore è tenuto per vizi dell'opera.
La fattispecie in esame, si precisa, deve essere ricondotta alla categoria della “compensazione impropria” e non alla fattispecie prevista e disciplinata dagli artt. 1241 ss. c.c., posto che i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico -ancorché complesso- rapporto obbligatorio. CO Pertanto, deve riconoscersi la sussistenza in capo ad di un obbligo di pagamento in favore di
[...] della complessiva somma di € 134.601,20 (risultante dalla compensazione tra il credito CP_2
CO CO vantato da di € 140.625,20 e il reciproco credito vantato da di € 6.014,00).
*
4. Sull'inammissibilità della domanda della convenuta opposta di condanna al pagamento degli interessi di mora il ritardo nel pagamento delle fatture nn 7, 8, 9 e 10 del 2023. CO La domanda nuova della convenuta opposta di condanna di al pagamento di € 3.602,04 quali interessi di mora, maturati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, in riferimento alle fatture citate, dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, deve ritenersi inammissibile.
Infatti, sebbene sia condivisibile l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa di
[...]
tuttavia tale indirizzo non è riferibile al caso di specie. CP_2
È bene, in primo luogo, precisare che la proposizione di nuove domande da parte del convenuto opposto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile in via generale, ai sensi dell'art. 171 ter, co. I, n. 1) c.p.c., solo se costituiscano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dall'attore opponente.
L'orientamento giurisprudenziale citato dalla convenuta e oggi maggioritario, inoltre, ammette la proposizione di una nuova domanda in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, anche in assenza di domanda riconvenzionale o eccezione riconvenzionale da parte dell'opponente (o, in ogni caso, la proposizione di domande che non siano da queste scaturite), solo se “attenga allo stesso bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”.
Ebbene, nel caso di specie è evidente che non ricorra né un profilo di consequenzialità tra la domanda riconvenzionale dell'opponente e quella dell'opposta, né un rapporto di incompatibilità tra la domanda formulata dall'opposto in sede monitoria e quella avanzata nel giudizio di opposizione, tale per cui l'accoglimento della reconventio reconventionis sarebbe possibile solo alla luce del rigetto della domanda originariamente proposta. La domanda in questa sede formulata, infatti, è del tutto avulsa rispetto all'oggetto del giudizio e ben potrebbe la parte ritenere di azionarla in separata sede.
6 Ritenuto in conclusione che
Deve, pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, essere pronunciata condanna di parte opponente al pagamento, in favore di controparte, dell'importo di € 134.601,20, per il titolo di cui in ricorso monitorio, oltre agli interessi, come richiesti in ricorso monitorio, sino al soddisfo.
La domanda nuova del convenuto deve essere dichiarata inammissibile. COroparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione dell'attrice opponente, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e
147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa, con citazione notificata il 5 dicembre 2023, da nei confronti COroparte_1 COroparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 16231/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 23 ottobre 2023 e notificato il 3 novembre 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attore opponente al pagamento, in favore del convenuto opposto, della somma di €
134.601,20, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dalla scadenza delle fatture azionate sino al pagamento;
4) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, che si liquidano in € 12.433,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 10 febbraio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Sgarzi, magistrato ordinario in tirocinio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. ANTONIO COroparte_1 P.IVA_1
GIACALONE, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Bernardino Zenale n. 19;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. PIERPAOLO GRISANTI, indirizzo di COroparte_2 P.IVA_2
posta elettronica certificata: Email_1
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 15 novembre 2024 fissato ex art. 189
c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in giudizio in via monitoria chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 140.615,20, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite in favore di come da fatture n. 11, 12, 13 e 14 COroparte_1 relative all'anno 2023.
Parte opponente ha avversato la pretesa creditoria dell'opposto eccependo vizi e ritardi nella consegna dell'opera commissionata a -in particolare, lavori di carpenteria per la realizzazione di CP_2 due linee di trattamento fumi, a loro volta affidate in subappalto dalla società Equans CP_3 ad e proponendo conseguentemente domanda riconvenzionale per l'accertamento CP_1 dell'inadempimento contrattuale dell'opposta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni derivanti da tali ritardi e vizi, per un totale di € 222.194,02, così determinato:
1 € 9.234,00 per vizi e difetti della fornitura, così come contestati all'attrice dalla propria committente COroparte_4 CO
€ 19.050,00 per costi di trasporto sostenuti dalla
€ 36.597,00 per l'applicazione della penale da ritardo prevista convenzionalmente dalle parti;
€ 93.127,82 per danni conseguenti all'applicazione, da parte di nei COroparte_4
CO confronti di di penali per vizi, difetti e ritardi imputabili a CP_2
CO
€ 54.185,20 per maggiori costi sostenuti da a causa del ritardo nella consegna;
CO
€ 10.000,00 per maggiori costi sostenuti da per la prolungata permanenza di tecnici nel cantiere, sempre conseguenti al ritardo.
Inoltre, in via riconvenzionale e in subordine, l'odierna opponente chiedeva la compensazione del CO credito eventualmente riconosciuto in favore di con quello vantato da in ragione CP_2 dell'inadempimento contrattuale, come appena descritto.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha insistito nelle proprie pretese creditorie e negato il proprio inadempimento: da un lato, eccependo la decadenza della garanzia per mancata denuncia tempestiva dei vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1490 c.c. e contestando, in ogni caso, la sussistenza degli stessi;
dall'altro, sottolineando l'imputabilità del ritardo nella consegna a CO controparte, in ragione di lavori aggiuntivi richiesti da di vizi di progettazione riconducibili a quest'ultima e di molteplici ritardi nei pagamenti. In aggiunta, ha evidenziato la duplicazione dei danni da ritardo richiesti in via riconvenzionale dall'attrice e di aver già scomputato dalla somma azionata in sede monitoria il costo inerente al trasporto delle merci. CO Infine, ha proposto a propria volta domanda riconvenzionale per la condanna di alla corresponsione degli interessi moratori, nella misura determinata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, maturati in ragione dei ritardi nei pagamenti delle fatture nn. 7, 8, 9 e 10 dell'anno 2023 (fatture non oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo) domandando, in via subordinata, la compensazione parziale del credito derivante dai suddetti interessi con il maggior credito che dovesse riconoscersi a controparte.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c., seguite dal deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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2. Sulla domanda riconvenzionale dell'attrice opponente e sulla fondatezza della domanda di adempimento della convenuta opposta.
La domanda riconvenzionale avanzata dall'attrice opponente merita accoglimento solo in parte.
È anzitutto da sottolineare come sia pacifica e documentata (doc. n. 1, 2 e 3 convenuta) la conclusione di un contratto tra le parti, revisionato in data 16.11.2022 e successivamente in data 31.03.2023.
2 Parimenti non contestati sono l'elemento della conclusione e consegna dell'opera commissionata da parte di il prezzo pattuito per la prestazione (individuato nella misura di € COroparte_2
365.976,00), nonché la mancata corresponsione di TS di parte di tale corrispettivo e, in particolare, il mancato pagamento delle fatture n. 11, 12, 13 e 14 relative all'anno 2023, per un totale di €
140.615,20.
TS, infatti, lungi dal negare la consegna dell'opera o il mancato pagamento dell'intero corrispettivo, eccepisce la sussistenza di vizi e di un considerevole ritardo nella consegna, che avrebbero determinato un pregiudizio patrimoniale in capo all'opponente commisurato nella misura di €
222.194,02.
È pertanto necessario, preliminarmente, dirimere la questione relativa alla qualificazione giuridica del contratto in esame, al fine di determinare la disciplina applicabile in punto di garanzia per vizi.
Sul punto, si ritiene di condividere la posizione di parte attrice, che ha correttamente individuato il tipo contrattuale nel subappalto, non potendo trovare accoglimento la tesi avversa, che richiamava le disposizioni in materia di vendita.
È infatti noto come la giurisprudenza sia pacifica nel sostenere che “ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita)” (Cass. Civ., Sez. II, n. 5935 del 12/03/2018).
Nel caso in esame, alla luce delle prestazioni previste dal contratto (che fa riferimento a lavorazioni da eseguirsi da parte di come quelle di “costruzione, verniciatura e zincatura”), si CP_2 ritiene prevalente la componente del lavoro su quella della materia, con conseguente qualificazione in termini di subappalto del negozio giuridico.
Né risulta determinante il nomen iuris attribuito dalle parti, che nell'accordo ricorrono al termine
“fornitura”, dal momento che risulta comunque prevalente la componente lavoro rispetto alla somministrazione periodica o continuativa di cose.
Risulta, pertanto, infondata l'eccezione dell'opposta in merito alla decadenza di controparte dalla garanzia per vizi per superamento dei termini per la denuncia. Infatti, alla luce del disposto di cui all'art. 1670 c.c., risulta provato documentalmente (docc. 4 e 8 attrice) e ammesso dalla stessa CO convenuta opposta che abbia provveduto a contestare i vizi dell'opera asseritamente riconducibili a meno di un mese dopo aver ricevuto comunicazione degli stessi da parte CP_2
3 della propria committente a nulla rilevando il momento in cui l'opponente COroparte_4 abbia avuto contezza di tali vizi, posto che, “prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente” (Cass. Civ., Sez. II, n. 24717 dell'8/10/2018).
Nondimeno, il principio di vicinanza della prova pone a carico del committente (in questo caso, di CO
, una volta avvenuta la consegna dell'opera, l'onere di provare l'esistenza dei vizi contestati e la loro consistenza.
Posto che l'opponente non ha addotto alcuna prova relativamente all'effettiva sussistenza dei vizi e al concreto pregiudizio subito in relazione a questi ultimi, questo Tribunale non può che limitare il risarcimento a quanto riconosciuto dal subappaltatore, e cioè alla misura di € 6.014,00, secondo quanto dichiarato da nella e-mail del 16.10.2023 (doc. 4 attrice). CP_2
Riguardo, invece, al ritardo nella consegna dell'opera da parte della convenuta opposta, è anzitutto necessario evidenziare come l'opponente abbia cumulato la penale prevista convenzionalmente in sede di contratto con pretese di danno aggiuntive.
Ebbene, poiché la penale di cui al POS 12 del negozio (doc. 3 convenuta) non prevede la risarcibilità del maggior danno e, al contrario, individua una limitazione della misura massima della stessa nel
10% del valore della commessa, tutte le richieste di danno derivanti dal ritardo diverse da quella di pagamento della penale devono essere disattese, ai sensi dell'art. 1382 c.c.
Anche la domanda di condanna al pagamento della somma di € 36.597,00 per l'applicazione della penale, tuttavia, non può trovare accoglimento.
Infatti, nonostante non sia contestato il ritardo nella consegna dell'opera commissionata, rimane al convenuto opposto la possibilità di dimostrare che detto differimento è derivante da fatto a sé non imputabile. Ebbene, si ritiene che abbia fornito tale prova: è documentalmente CP_2 dimostrato, anzitutto, che il ritardo nei pagamenti delle fatture da parte di TS abbia determinato considerevoli variazioni temporali nell'esecuzione dell'opera. Che il ritardo nei pagamenti avrebbe comportato una paralisi nell'esecuzione dei lavori, si sottolinea, è stato più volte paventato da
[...]
n costanza di rapporto (si vedano le e-mail contenute nei doc. n. 76, 77, 79, 80, 81, 84, 85, CP_2
86, 88 e 90).
Parimenti, è provato documentalmente che siano state introdotte prestazioni aggiuntive al contratto con la revisione sottoscritta in data 31.03.2023, senza tuttavia che venisse modificato il termine di CO consegna (doc. 3 convenuta). Inoltre, è pacifico che abbia commissionato a la CP_2 realizzazione di opere ulteriori relative alla Linea 1, da eseguirsi con priorità rispetto a quelle della
Linea 2 (doc. 61 convenuta) oggetto del presente giudizio, sempre senza prevedere un differimento
4 del termine del contratto. CO In aggiunta a ciò, lo scambio di corrispondenza tra le parti evidenzia come abbia apportato innumerevoli variazioni ai progetti in base ai quali avrebbe dovuto eseguire le CP_2 lavorazioni, in ragione di errori di progettazione riconducibili all'opponente, oltre a posticipare l'invio di informazioni necessarie a procedere con gli ordini delle merci (si vedano i doc. n. 37, 49, e dal 55 al 72).
A tal riguardo, l'orientamento consolidato della giurisprudenza statuisce che: “quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto - che importino "notevoli modificazioni della natura dell'opera", che determina una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere - il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori;
perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (v. Cass. Civ., sez. II, n. 9152 del 02/04/2019).
D'altro canto, nell'ipotesi di ritardo nell'esecuzione imputabile al committente, nemmeno può esigersi il rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera originariamente promessi dall'appaltatore
(seppur differiti nella misura corrispondente al ritardo), in quanto egli ben potrebbe aver calcolato le tempistiche necessarie al completamento della commessa sulla base del carico di lavoro del periodo dell'anno inizialmente individuato, che potrebbe differire significativamente da quello esistente in un secondo momento. CO È quindi evidente la prova dell'imputabilità del ritardo nella consegna dell'opera ad e, di conseguenza, l'infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da ritardo avanzata dalla medesima e, di contro, la sussistenza del diritto di credito in capo a a CP_2 titolo di saldo del corrispettivo pattuito.
Similmente infondata è la domanda di parte opponente di condanna al pagamento della somma di €
19.050,00 a titolo di restituzione delle spese di spedizione. Tale somma, infatti, da un lato risulta erronea, nella misura in cui non corrisponde a quanto convenuto dalle parti (e cioè € 1.630,00 per ogni trasporto, per un totale di € 13.040,00, come si evince dal doc. 3 convenuta, e dai doc. CP_5
92 e 43 convenuta); dall'altro lato, è documentalmente provato che il debito gravante sull'opposta CO per i trasporti effettuati da sia già stato considerato in sede di fatturazione e, in seguito, di commisurazione del credito azionato in sede monitoria dall'odierna convenuta, come si evince chiaramente dal doc. 11 convenuta.
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5 3. Sulla domanda riconvenzionale e subordinata di compensazione del credito vantato da
[...]
CO CO nei confronti di con il diritto di credito riconosciuto in favore di CP_2
CO La domanda, proposta da in via riconvenzionale e subordinata, merita accoglimento limitatamente alla somma di € 6.014,00, riconosciuta - come sopra specificato - in considerazione della garanzia cui il subappaltatore è tenuto per vizi dell'opera.
La fattispecie in esame, si precisa, deve essere ricondotta alla categoria della “compensazione impropria” e non alla fattispecie prevista e disciplinata dagli artt. 1241 ss. c.c., posto che i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico -ancorché complesso- rapporto obbligatorio. CO Pertanto, deve riconoscersi la sussistenza in capo ad di un obbligo di pagamento in favore di
[...] della complessiva somma di € 134.601,20 (risultante dalla compensazione tra il credito CP_2
CO CO vantato da di € 140.625,20 e il reciproco credito vantato da di € 6.014,00).
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4. Sull'inammissibilità della domanda della convenuta opposta di condanna al pagamento degli interessi di mora il ritardo nel pagamento delle fatture nn 7, 8, 9 e 10 del 2023. CO La domanda nuova della convenuta opposta di condanna di al pagamento di € 3.602,04 quali interessi di mora, maturati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, in riferimento alle fatture citate, dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, deve ritenersi inammissibile.
Infatti, sebbene sia condivisibile l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa di
[...]
tuttavia tale indirizzo non è riferibile al caso di specie. CP_2
È bene, in primo luogo, precisare che la proposizione di nuove domande da parte del convenuto opposto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile in via generale, ai sensi dell'art. 171 ter, co. I, n. 1) c.p.c., solo se costituiscano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dall'attore opponente.
L'orientamento giurisprudenziale citato dalla convenuta e oggi maggioritario, inoltre, ammette la proposizione di una nuova domanda in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, anche in assenza di domanda riconvenzionale o eccezione riconvenzionale da parte dell'opponente (o, in ogni caso, la proposizione di domande che non siano da queste scaturite), solo se “attenga allo stesso bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”.
Ebbene, nel caso di specie è evidente che non ricorra né un profilo di consequenzialità tra la domanda riconvenzionale dell'opponente e quella dell'opposta, né un rapporto di incompatibilità tra la domanda formulata dall'opposto in sede monitoria e quella avanzata nel giudizio di opposizione, tale per cui l'accoglimento della reconventio reconventionis sarebbe possibile solo alla luce del rigetto della domanda originariamente proposta. La domanda in questa sede formulata, infatti, è del tutto avulsa rispetto all'oggetto del giudizio e ben potrebbe la parte ritenere di azionarla in separata sede.
6 Ritenuto in conclusione che
Deve, pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, essere pronunciata condanna di parte opponente al pagamento, in favore di controparte, dell'importo di € 134.601,20, per il titolo di cui in ricorso monitorio, oltre agli interessi, come richiesti in ricorso monitorio, sino al soddisfo.
La domanda nuova del convenuto deve essere dichiarata inammissibile. COroparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione dell'attrice opponente, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e
147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa, con citazione notificata il 5 dicembre 2023, da nei confronti COroparte_1 COroparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 16231/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 23 ottobre 2023 e notificato il 3 novembre 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attore opponente al pagamento, in favore del convenuto opposto, della somma di €
134.601,20, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dalla scadenza delle fatture azionate sino al pagamento;
4) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, che si liquidano in € 12.433,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 10 febbraio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Sgarzi, magistrato ordinario in tirocinio.
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