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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 356/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO VA, EL
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4018/2023 depositato il 31/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 292/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 20/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AG00485642019 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AG00485642019 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma sentenza in accoglimento motivi di appello;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 292/2023 depositata il in data 20/3/23, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, Sezione 4, ha rigettato il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento con effetti modificativi dei dati di classamento dell'unità immobiliare in proprietà nel Comune di Sciacca.
Avverso la sentenza di rigetto, la parte contribuente ha proposto appello, deducendo l'error in iudicando, poiché l'esatto classamento dell'immobile corrisponde alla categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), e non alla categoria C/1 (destinazione commerciale), trattandosi di locali destinati a barberia.
Nella costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha contestato la prospettazione dei motivi di gravame, richiamando le caratteristiche intrinseche del bene ed il corretto classamento in considerazione dei parametri oggettivi dai quali desumere l'ordinaria redditività.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 22/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio rileva l'infondatezza dei motivi di gravame, poiché -come già rilevato dal primo Giudice e richiamato dalla parte appellata-, la corretta ed esatta attribuzione della classe catastale non dipende dalla attuale destinazione di fatto del bene (barberia), ma dalle sue caratteristiche oggettive, intrinseche ed estrinseche, tra le quali -nella specie- l'accesso diretto alla strada pubblica e la ubicazione favorevole (v. planimetria) all'esercizio di attività a vocazione commerciale (C1).
Pertanto, l'appello è rigettato con la conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.200 (milleduecento), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida per il grado d'appello in complessivi euro 1.200
(milleduecento), oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO VA, EL
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4018/2023 depositato il 31/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 292/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 20/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AG00485642019 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AG00485642019 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma sentenza in accoglimento motivi di appello;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 292/2023 depositata il in data 20/3/23, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, Sezione 4, ha rigettato il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento con effetti modificativi dei dati di classamento dell'unità immobiliare in proprietà nel Comune di Sciacca.
Avverso la sentenza di rigetto, la parte contribuente ha proposto appello, deducendo l'error in iudicando, poiché l'esatto classamento dell'immobile corrisponde alla categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), e non alla categoria C/1 (destinazione commerciale), trattandosi di locali destinati a barberia.
Nella costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha contestato la prospettazione dei motivi di gravame, richiamando le caratteristiche intrinseche del bene ed il corretto classamento in considerazione dei parametri oggettivi dai quali desumere l'ordinaria redditività.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 22/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio rileva l'infondatezza dei motivi di gravame, poiché -come già rilevato dal primo Giudice e richiamato dalla parte appellata-, la corretta ed esatta attribuzione della classe catastale non dipende dalla attuale destinazione di fatto del bene (barberia), ma dalle sue caratteristiche oggettive, intrinseche ed estrinseche, tra le quali -nella specie- l'accesso diretto alla strada pubblica e la ubicazione favorevole (v. planimetria) all'esercizio di attività a vocazione commerciale (C1).
Pertanto, l'appello è rigettato con la conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.200 (milleduecento), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida per il grado d'appello in complessivi euro 1.200
(milleduecento), oltre accessori di legge, se dovuti.